CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 306
CGARS
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Errata motivazione, incongruenza ed insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, violazione di legge

    La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio circa l'epoca di realizzazione del manufatto grava sempre sul proprietario, senza limiti temporali. La documentazione prodotta (atto di compravendita del 2005) è stata ritenuta priva di autonoma rilevanza probatoria, in quanto non supportata da riscontri oggettivi e univoci. L'immobile non risultava nelle aerofotogrammetrie precedenti al 2008, e la perizia tecnica era estranea alla prova della data di realizzazione.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'ordinanza di demolizione

    La Corte ha ribadito che l'onere probatorio sulla data di realizzazione del manufatto incombe sul proprietario, anche in caso di lunga decorrenza temporale dall'abuso. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a provare la data di realizzazione antecedente al 1967.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione del diniego di agibilità

    Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione del diniego di agibilità del 30 aprile 2013, colpito da incendio. Gli appellanti non hanno contestato tale statuizione nel merito, limitandosi a ribadire la ragione della mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 306
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 306
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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