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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/08/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 245/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente, via F. De Sanctis, Parte_1
n. 78, cod. fisc. , nata a C.F._1 Parte_2
Baronissi il 27 settembre 1946 ed ivi residente, alla via F. De Sanctis, n. 14, cod. fisc.
rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto C.F._2 introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Carlo Iannece, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Benevento, al viale Principe di Napoli, n. 140; appellanti
E
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. CP_1
, p. iva in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
, quale mandataria della “ , con sede legale Controparte_2 Controparte_3 in Milano, al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cecilia Uva, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Cassiodoro, n. 1/A; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 405/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in totale riforma della sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva, così provvedere: in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla appellata con CP_4 ogni conseguenza di legge e per le ragioni innanzi esposte;
in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità, incertezza, illiquidità ed inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla e per essa quale Controparte_3 mandataria, la per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare CP_1 che nulla è dovuto dagli opponenti con conseguente revoca del D.I. opposto;
- revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare l'incertezza, inesigibilità ed illiquidità dell'importo richiesto dall'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere la ripetizione degli importi illegittimamente versati ovvero ogni altra somma addebitata illegittimamente;
- dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta ovvero procedere alla compensazione giudiziale con quanto risulterà dovuto in favore degli opponenti con quanto residuerà eventualmente a favore dell'opposta; - revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare la illegittimità della condotta tenuta dalla banca in relazione alla usurarietà dei tassi applicati al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento del c.d. tasso soglia e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della NC ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta; - revocare il decreto ingiuntivo ed accertare la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dell'atto di fideiussione stipulato dai sig.ri e per tutti i motivi innanzi esposti e per gli Parte_1 Parte_2 effetti risolvere l'atto stipulato dichiarando che nulla è dovuto dai garanti (o presunti tali) nei confronti della NC;
- ad ogni modo, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate nei confronti dei garanti per tutti i motivi innanzi esposti;
in ogni caso - condannare parte appellata … al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: - dichiarare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 manifestamente infondato, ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c., e, per l'effetto, disporre
2 la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., in considerazione dei motivi di impugnazione per le ragioni sopra esposte in narrativa e in particolare nel paragrafo VI) del presente atto;
nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 405/2024, emessa e pubblicata in data, nella causa iscritta al n. R.G. 11623/2019, dal … Tribunale di Salerno, notificata il 29.01.2024, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dagli appellanti e ”. Parte_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 405/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, quale mandataria della , ex art. 645 c.p.c., CP_1 Controparte_3 con atto di citazione notificato il 25 novembre 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2807/2019, emesso su ricorso spiegato dalla tramite la per ottenere, quale cessionaria del Controparte_3 CP_1 credito vantato dall' , il pagamento da e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
nella qualità di garanti della , della somma di euro 2.226.203,60
[...] Parte_3 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato da tale società con l'istituto bancario cedente per atto del notaio da Fisciano del 15 febbraio 2006, rep. n. 68951 – Persona_1 racc. n. 9316, oltre interessi al tasso convenzionale dall'8 luglio 2019 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava i alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i con atto di citazione Pt_1 notificato il 28 febbraio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo per la convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti sulla mancata valutazione dell'atto preliminare di acquisto, da parte della , delle quote Parte_3 della “Euroresina s.r.l.” e per il conferimento dell'ulteriore incarico peritale di verificare le condizioni patrimoniali e finanziarie della società debitrice al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 e l'effettiva destinazione del finanziamento;
2) la clausola del contratto di mutuo fondiario con la quale le parti avevano determinato il tasso degli interessi corrispettivi sulla base dell'euribor era nulla per violazione della normativa antitrust, sicché occorreva rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio anche al fine di scorporare le competenze passive applicate dall'
; 3) il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sull'eccezione di Controparte_5
3 carenza di legittimazione attiva in capo alla “ , per avere tale Controparte_3 società depositato in giudizio soltanto l'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n.
385/1993 e non anche il contratto di cessione dei crediti in blocco;
4) contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Salerno, la documentazione prodotta dagli opponenti dimostrava che la somma erogata dall' era stata integralmente utilizzata Controparte_5 dalla per l'acquisto delle quote dell' “Euroresina s.r.l.” e non, come Parte_3 previsto nel contratto di mutuo, per investimenti aziendali;
inoltre, l'istituto bancario aveva erogato il mutuo senza accertare la capacità di rimborso della , della Parte_3 quale, al contrario, non poteva non conoscere la precaria situazione finanziaria, il cui aggravamento, seguito dalla dichiarazione di fallimento, era stato determinato proprio dall'abusiva concessione di credito, sicché il contratto di finanziamento doveva essere considerato nullo;
5) il Tribunale di Salerno aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata il 15 febbraio 2006 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; inoltre, la fideiussione era incompleta in merito all'indicazione del numero delle pagine che la componevano e alle dichiarazioni che i contraenti avrebbero dovuto rendere sulla ricezione di un'adeguata informativa;
parimenti, il documento di sintesi non risultava compilato nella parte relativa al contratto cui era riferito e in quella riservata alla dichiarazione che i contraenti avrebbero dovuto fornire in ordine all'esercizio del diritto all'informazione precontrattuale o alla sua rinuncia;
tali mancanze comportavano la nullità della fideiussione per difetto delle garanzie imposte dalla lege n.
154/1992 e dal d.lgs. n. 385/1993; ad onta di quanto affermato dal Tribunale di Salerno, non assumeva significativa rilevanza, ai fini della validità della fideiussione, l'indicazione dell'importo massimo per il quale era stata rilasciata, giacché l' avrebbe Controparte_5 dovuto concordarlo con i garanti in rapporto all'attività e alle condizioni economiche della
, fornendo loro tutte le necessarie informazioni precontrattuali;
la nullità Parte_3 della fideiussione e, dunque, della clausola di deroga all'art. 1957, comma 1, cod. civ. comportava la decadenza dell'istituto bancario dal diritto di escuterla per l'inosservanza del termine previsto da tale disposizione normativa, vale a dire per il mancato esercizio di attività di recupero del credito nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte dalla
; in ogni caso, i garanti erano stati ingannati dall' circa la Parte_3 Controparte_5 natura del mutuo stipulato con la e le reali finalità delle somme erogate, Parte_3 atteso che il finanziamento era stato concesso per un'attività illecita, quale l'acquisto delle quote della “Euroresina s.r.l.”, e non per la realizzazione di investimenti aziendali, sicché la fideiussione era nulla anche per tale ragione;
6) la “ aveva Controparte_3
4 violato il principio del beneficium excussionis, avendo richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in danno dei garanti, senza dimostrare di aver preventivamente promosso infruttuose iniziative di recupero del credito nei confronti della . Parte_3
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7 agosto 2024, la CP_1
, quale mandataria della “ , contestava la fondatezza dei
[...] Controparte_3 motivi di appello articolati dai Quaranta, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20 giugno/6 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
Ragioni di priorità logico-giuridica inducono ad esaminare preliminarmente il terzo motivo di gravame, con il quale i lamentano che il Tribunale di Salerno ha Pt_1 omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla
, per essersi tale società limitata a produrre in giudizio l'avviso Controparte_3 di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché censura diretta a contestarne in radice il diritto di procedere al recupero del credito azionato in via monitoria.
Sebbene il giudice di primo grado sia effettivamente incorso nella violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo pretermesso di esaminare una questione relativa al merito della controversia, l'eccezione di cui trattasi è destituita di ogni fondamento, avendo la
[...]
ampiamente comprovato di essersi resa cessionaria dall' Controparte_3 CP_5
del credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo n. 2807/2019.
[...]
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario, tuttavia, può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
5 l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione, restando tale valutazione devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 14 luglio
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 93 dell'8 agosto 2017, nell'indicare i crediti che la “ aveva acquistato, pro soluto, dall' Controparte_3
in quelli “… derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_5 finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” e nell'evidenziare, inoltre, che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi
a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internethttps://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione era compresa quella gravante sulla “ e Parte_3 garantita dai con la fideiussione omnibus del 15 febbraio 2006. Pt_1
Ed invero, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché rinveniente da un contratto di mutuo fondiario stipulato da una persona giuridica il 15 febbraio 2006 e qualificabile come deteriorato per lo stato di insolvenza della Pt_3
e il suo successivo fallimento, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n.
[...]
93/2015, sicché risponde ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla “ in Controparte_3 forza del contratto di cessione del 14 luglio 2017.
In ogni caso, al di là dell'avviso previsto dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, la ha prodotto nel primo grado del giudizio la dichiarazione Controparte_3 autenticata dal notaio da Milano il 19 dicembre 2019, con cui l'avv. A. Persona_2
Albano, nella qualità di quadro direttivo dell' , attestava che Controparte_5 nell'operazione di cartolarizzazione del 14 luglio 2017 rientravano anche i crediti vantati
6 dall'istituto bancario nei confronti della in forza del contratto di mutuo Parte_3 fondiario del 15 febbraio 2006, in tal modo comprovando, in maniera decisiva (cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200), la cessione di quello per il quale il Tribunale di Salerno ha emanato il decreto ingiuntivo n. 2807/2019.
Inoltre, la , depositando in giudizio anche l'elenco delle Controparte_3 posizioni debitorie cedute, tratto dal sito internet www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- CP cartolarizzazione/fino. , in cui quella della è distinta con il numero Parte_3
324308860, vale a dire con il codice di identificazione nella Centrale Rischi della NC
d'Italia, il contratto di mutuo fondiario per atto del notaio da Fisciano del 15 Persona_1 febbraio 2006, rep. n. 68951 – racc. n. 9316, la fideiussione omnibus del 15 febbraio 2006
e il relativo documento di sintesi, ha fornito ulteriori elementi istruttori idonei a rimuovere qualsiasi possibile incertezza sull'intervenuto acquisto del diritto in contestazione.
In particolare, infatti, non può revocarsi in dubbio che il possesso e il successivo deposito in giudizio di documenti provenienti dall' , costituendo espressione Controparte_5 dell'esecuzione dell'obbligo del cedente di consegnarli al cessionario, ai sensi dell'art. 1262, comma 1, cod. civ., confermano, con ogni evidenza, che, per effetto della richiamata operazione di cartolarizzazione, la “ era divenuta titolare del Controparte_3 credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 (cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200, cit.) e, come tale, era legittimata ad agire in via monitoria nei confronti dei quali garanti della . Pt_1 Parte_3
Infondato è il primo motivo di gravame, con il quale i eccepiscono la violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo per la convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti e il conferimento di un incarico integrativo.
Ed infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, con riguardo alla decisione di merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715; Cass. ord. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. ord. 20 ottobre 2017, n. 24830).
In ogni caso, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che
7 risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto
2018, n. 20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Ne deriva che, quand'anche si volesse ritenere che l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione della causa sul suolo per finalità istruttorie integri la violazione dell'art. 112
c.p.c., il Tribunale di Salerno non sarebbe comunque incorso in tale vizio, atteso che, nel sostenere che “dagli esiti degli accertamenti contrattuali e contabili affidati all'ausiliare non sono emesi comportamenti negoziali posti in essere dalla banca, che possano aver influito negativamente sulla attività imprenditoriale svolta dalla società ; … ad Pt_3 esempio, non è risultato provato che la abbia utilizzato l'importo preso a mutuo Pt_3 per acquistare le quote sociali della Euroresina e non per la esecuzione di investimenti aziendali, così come previsto in contratto;
… comunque, un eventuale diverso utilizzo dell'importo mutuato certamente non può essere imputato alla banca, di certo non tenuta
a vigilare sul concreto uso del denaro preso a mutuo dalla propria cliente;
… in ogni caso, non può escludersi che l'acquisto delle quote della Euroresina non rispondesse ad una precisa e ragionevole finalità di impresa;
… inoltre, del tutto priva di rilievo giuridico
è la circostanza che l'intero importo mutuato sia stato repentinamente utilizzato, da ciò non potendosi certamente desumere un suo uso distorto;
… peraltro, non può neanche parlarsi nella specie di mutuo di scopo, che in ipotesi poteva anche portare ad una risoluzione contrattuale, ove il mutuatario non avesse indirizzato l'importo verso lo scopo prefissato”, ha implicitamente disatteso l'istanza diretta alla convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti sulla mancata valutazione dell'atto preliminare di acquisto, da parte della , delle quote della “Euroresina s.r.l.” nonché al conferimento Parte_3 dell'ulteriore incarico di verificare le condizioni patrimoniali e finanziarie della società debitrice al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio
2006 e l'effettiva destinazione del finanziamento, per avere articolato argomentazioni del tutto incompatibili con il suo accoglimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i denunciano Pt_1 la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario con cui il tasso degli interessi corrispettivi era stato ancorato all'euribor per violazione della normativa antitrust,
8 chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di scorporare le competenze passive applicate dall' . Controparte_5
Sul punto, è necessario preliminarmente osservare che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor, qualora stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e dirette alla manipolazione di tale indice, non possono esserne considerati espressione applicativa in mancanza della prova della loro conoscenza da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare il regolamento negoziale al loro risultato, sicché deve escludersi che le predette pattuizioni siano affette da nullità per violazione degli artt. 2 legge n. 287/1990 e/o art. 101 T.F.U.E. (Trattato
Funzionamento Unione Europea).
Inoltre, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor possono ritenersi viziate da parziale nullità in ragione dell'impossibilità, anche solo transitoria, di individuare il loro oggetto laddove sia comprovato che la fissazione di tale indice sia stata condizionata, per un certo periodo temporale, da intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e finalizzate a comportarne la manipolazione.
A tal fine, è necessario dimostrare che quel parametro sia stato significativamente alterato in concreto rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, al punto da non poter svolgere la funzione ad esso assegnata nel regolamento negoziale, vale a dire quella di elemento di efficace individuazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (cfr. Cass. 3 maggio 2024, n. 12007).
Ne deriva che, non avendo i comprovato che l' aveva aderito Pt_1 Controparte_5 ad intese anticoncorrenziali preordinate alla manipolazione dell'euribor, né che ne era a conoscenza, né che aveva voluto conformare al loro risultato la clausola determinativa dei tassi degli interessi corrispettivi, non è in alcun modo configurabile la nullità di tale disposizione negoziale per violazione degli artt. 2 legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E., sicché non ricorrono i presupposti per disporre la rinnovazione della consulenza tecnico d'ufficio al fine di espungerli dal calcolo del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006.
Privo di fondamento è anche il quarto motivo di gravame, con il quale i Pt_1 eccepiscono la nullità del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 in ragione dell'integrale destinazione della somma erogata alla all'acquisto delle Parte_3 quote dell' “Euroresina s.r.l.” e non alla realizzazione di investimenti aziendali nonché
9 della concessione abusiva di credito per mancanza della capacità di rimborso da parte della società beneficiaria del finanziamento.
Ed invero, il contratto di mutuo fondiario non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione, sicché la somma erogata non deve essere necessariamente impiegata, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ma può essere utilizzata per qualsiasi finalità.
Pertanto, il mutuo fondiario non integra, ex se, un mutuo di scopo, atteso che, per la sua validità, la somma erogata non deve essere diretta ad uno specifico fine che il mutuatario
è tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllarne l'utilizzazione, risultando connotato, piuttosto, dalla possibilità della concessione di una garanzia ipotecaria da parte del proprietario di beni immobili, rustici o urbani (cfr., ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2001,
n. 317; Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 26 marzo 2012, n. 4792).
D'altra parte, il credito fondiario, storicamente nato come credito a lungo termine allo scopo di concedere liquidità a chi, avendo proprietà immobiliari, poteva offrire garanzie di rimborso, continua a mantenere la funzione di smobilizzo di tali beni e deve essere annoverato nella categoria dei crediti speciali in senso debole, vale a dire di quelli caratterizzati da una disciplina derogatrice a quella comune, ma non da un vincolo legale di destinazione del finanziamento.
Tale assunto rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 38, comma 1, d.lgs. n.
385/1993, ai sensi del quale il credito fondiario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado e nel quale non è inserita alcuna previsione di vincolo di destinazione come quella menzionata, invece, nella stessa sedes materiae (art. 42) per il credito alle opere pubbliche.
Il mutuo di scopo, di contro, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale o legale necessaria, idonea, come tale, a contrassegnare, a livello sinallagmatico, la funzione economico-sociale del negozio, consistente nel procurare al mutuatario mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (cfr. Cass. 12 aprile 1988 n. 2876; Cass.
21 dicembre 1990 n. 12123).
Il mutuo di scopo, in effetti, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo sia sotto il profilo strutturale, obbligandosi il sovvenuto non solo a restituire la somma mutuata e a pagare gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto mediante la concreta attuazione dell'attività programmata, sia sotto quello causale, giacché, nel sinallagma negoziale, quest'ultima prestazione assume rilievo essenziale quale corrispettivo dell'attribuzione dell'importo erogato (cfr. Cass. 10 giugno 1981 n. 3752).
10 Ne consegue che, mentre nell'ordinario contratto di mutuo, la finalità al cui conseguimento il negozio è orientato resta normalmente confinata nella sfera dei propositi soggettivi che inducono alla sua stipulazione, in tal modo collocandosi nell'alveo dei meri motivi, non incidenti sul profilo strutturale dell'accordo, nel mutuo di scopo, l'obiettivo alle quali le parti aspirano deve costituire elemento essenziale del regolamento contrattuale e dell'assetto di interessi dal medesimo derivante, al punto da formare determinazione idonea ad influenzare la funzione stessa del negozio.
In definitiva, lo scopo, lungi dal costituire una mera rappresentazione psichica delle vicende che hanno indirizzato la volontà delle parti in un momento anteriore a quello perfezionativo del negozio, deve concretarsi in un intento atto a penetrare nella struttura contrattuale e ad assumere valore determinativo di una condotta necessaria, suscettibile di riflettersi sugli effetti negoziali.
In tale prospettiva, non costituisce mutuo di scopo quello in cui la finalità è legata alla volontà di ciascuna delle parti e non assume immediato rilievo oggettivo nel contratto.
Dunque, il nesso di corrispondenza sussistente tra il fine di una parte e quello dell'altra non costituisce la fonte di un'obbligazione in grado di incidere sul regime giuridico del contratto, anche laddove lo scopo emerga dall'insieme delle clausole negoziali.
In sostanza, perché possa configurarsi un mutuo di scopo, non è sufficiente la mera enunciazione della finalità per la quale le parti hanno stipulato il contratto, ma occorre che il raggiungimento di quest'ultima si ponga all'interno della dinamica negoziale come un atto dovuto, id est come un'obbligazione del mutuatario che va ad aggiungersi a quella relativa alla restituzione della provvista e alla corresponsione degli interessi.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 21 luglio 1998, n. 7116;
Cass. 19 maggio 2003, n. 7773; Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180) individua un ulteriore tratto differenziale tra il mutuo ordinario e quello di scopo sul piano delle modalità di formazione del contratto, nel senso che quest'ultimo ha natura consensuale e non reale, perfezionandosi nel momento in cui le parti raggiungono l'accordo sulle clausole negoziali, di talché la consegna della somma di denaro da corrispondere, con contestuale controllo e verifica della progressiva realizzazione della finalità prefissata, rappresenta non già, come nel mutuo ordinario, l'elemento costitutivo del contratto, ma l'esecuzione dell'obbligazione posta a carico del mutuante.
Il contratto stipulato tra l' e la “ il 15 febbraio 2006 non è Controparte_5 Parte_3 giuridicamente qualificabile come mutuo di scopo, atteso che il fine per il quale era stata erogata la somma di denaro pattuita restava collocato nell'alveo dei motivi sottesi al
11 perfezionamento del negozio giuridico, non assurgendo ad elemento strutturale della causa in concreto, intesa come sua funzione economico-individuale.
Difatti, l'obbligazione contratta dalla era quella di restituire la somma Parte_3 mutuata secondo un piano di ammortamento di novantasei rate trimestrali posticipate a decorrere dall'1 marzo 2008 e di corrispondere i relativi interessi convenzionali, ma non anche quella di realizzare un determinato scopo sotto il controllo dell'istituto mutuante, con la conseguenza che, nell'ambito del sinallagma negoziale, l'effettiva destinazione del finanziamento non assumeva rilievo essenziale quale corrispettivo dell'attribuzione del denaro erogato e, dunque, era priva di qualsiasi valenza causale.
Ne deriva che, quand'anche la avesse utilizzato la somma erogatale dall' Parte_3
per l'acquisto delle quote della “Euroresina s.r.l.”, che, peraltro, ben Controparte_5 poteva costituire una forma di investimento aziendale, il contratto di mutuo fondiario del
15 febbraio 2006, non configurandosi come un mutuo di scopo, non sarebbe comunque affetto da alcuna nullità per deviazione dalla causa, giacché il motivo o il fine per il quale era stato stipulato non ne integrava un elemento essenziale.
Inoltre, il contratto di mutuo fondiario stipulato il 15 febbraio 2006 ha natura reale, essendosi perfezionato mediante la traditio rei, concretizzatasi nella consegna della somma erogata, di cui la rilasciava quietanza, come attestato all'art. 4 dal Parte_3 notaio rogante con efficacia probatoria fino a querela di falso, a norma degli artt. 2699 e
2700 cod. civ., e non consensuale, sicché, anche sotto il profilo del suo processo formativo, non può essere qualificato in termini di mutuo di scopo.
Né assurge a causa di nullità del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006
l'asserita concessione abusiva del credito alla , atteso che tale condotta non Parte_3 generava una patologia strutturale di tale negozio giudizio, né, tanto meno, della fideiussione contestualmente rilasciata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni che la società avrebbe assunto nei confronti dell' , potendo Controparte_5 costituire soltanto fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'istituto bancario che, mediante un finanziamento erogato in assenza dei presupposti di solvibilità dell'organismo imprenditoriale, ne abbia aggravato il dissesto, provocandone la diminuzione patrimoniale e pregiudicando l'intero ceto creditorio (cfr. Cass. 14 maggio
2018, n. 11695; Cass. ord. 30 giugno 2021, n. 18610; Cass. 27 ottobre 2023, n. 29840).
D'altronde, gli appellanti non avrebbero potuto neanche astrattamente beneficiare della liberazione prevista dall'art. 1956, comma 1, cod. civ., atteso che tale disposizione normativa, da un lato, presuppone che il creditore sia a conoscenza non delle precarie
12 condizioni patrimoniali in cui ipoteticamente versava il debitore principale all'epoca del rilascio della fideiussione, come prospettato nel caso di specie, ma del loro aggravamento in un momento successivo e che, nonostante siffatta circostanza, eroghi ulteriore credito senza richiedere la preventiva autorizzazione dei garanti e, dall'altro, non è comunque applicabile quando costoro siano gli amministratori o i soci Parte_2
( della società inadempiente (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. Parte_1
3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
Infondato è il quinto motivo di gravame, con il quale i impugnano la sentenza Pt_1 di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus prestata il 15 febbraio 2006 per contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed invero, i non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio previsto Pt_1 dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né il modello elaborato dall' il 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la CP_7
NC d'Italia ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, con l'evidente conseguenza non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il Tribunale di Salerno potesse valutare ed accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore dell' , non avendo gli Controparte_5 opponenti in alcun modo comprovato la corrispondenza tra le clausole riportate nella fideiussione del 15 febbraio 2006 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema dell'A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della NC d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., e il secondo un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113
c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli in giudizio nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289; Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della NC d'Italia possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese
13 in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_7 provvedimento n. 55/2005, con il quale la NC d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, i al fine di suffragare l'assunto della nullità della fideiussione Pt_1 azionata nei loro confronti dalla “ per contrasto con la Controparte_3 normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' e CP_7 censurate dalla NC d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dai essendo un requisito specificamente previsto dalla NC d'Italia per Pt_1 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione rilasciata il 15 febbraio 2006 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “ nei confronti dell' , con la Parte_3 Controparte_5 conseguenza che doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
14 In realtà, i non hanno in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che Pt_1 le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito l' , sicché risultano Controparte_5 carenti i presupposti per ritenere affetta da invalidità la garanzia prestata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla “ . Parte_3
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dai la fideiussione del 15 febbraio 2006 Pt_1 non presenta alcuna incompletezza in ordine né all'indicazione del numero delle pagine che la compongono, che risultano essere due, né alle dichiarazioni che, quali garanti, avrebbero dovuto rendere sulla ricezione di un'adeguata informativa, avendo gli appellanti, nel sottoscrivere l'allegato documento di sintesi, attestato di averne ricevuto copia integrale, unitamente a quella “del precontratto/contratto”, nonché “di accettare le condizioni economiche in esso contenute”.
Né costituisce causa di nullità della fideiussione del 15 febbraio 2006 la circostanza che il documento di sintesi recante pari data non sia stato compilato nella parte relativa all'indicazione del contratto cui era riferito, emergendo dal suo contesto, in maniera oltremodo evidente, la sua riconducibilità alla garanzia personale contestualmente prestata dai in favore dell' fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00. Pt_1 Controparte_5
Parimenti, avendo i già dichiarato nel documento di sintesi, quale atto da essi Pt_1 riconosciuto equivalente ai “fogli informativi analitici di cui alla legge 154/92”, di averne ricevuto copia, l'omessa compilazione della sua appendice, destinata all'attestazione, da parte del cliente, dell'esercizio del diritto all'informazione precontrattuale o della rinuncia ad avvalersene, non assume alcun rilievo invalidante la fideiussione.
I Quaranta, peraltro, non possono utilmente sostenere che l' avrebbe Controparte_5 dovuto concordare con loro la somma per la quale poteva essere concessa la fideiussione in rapporto all'attività e alle condizioni economiche della , essendo tale Parte_3 valutazione riservata soltanto ai garanti, quali soggetti che avevano maturato ed espresso l'intenzione di rispondere personalmente, fino ad un prestabilito limite, dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società con l'istituto bancario.
Infine, la clausola riportata nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, con la quale i Quaranta riconoscevano che “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini
15 previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, è perfettamente valida, trattandosi di pattuizione, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., rimessa alla disponibilità delle parti e priva di natura vessatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. ord. 4 dicembre 2017, n. 28943;
Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989), sicché la “ era legittimata Controparte_3
a promuovere il procedimento monitorio nei loro confronti a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
L'assoluta validità della fideiussione di cui trattasi non è infirmata neanche dall'assunto difensivo degli appellanti secondo cui l' li avrebbe tratti in inganno circa Controparte_5 la natura del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 e la sua reale finalità, atteso che, da un lato, e ricoprendo le cariche di Parte_2 Parte_1 amministratore unico e socio della , non potevano non essere a conoscenza Parte_3 dell'effettiva destinazione del finanziamento concessole e, dall'altro, come innanzi evidenziato, la sua dedotta utilizzazione per l'acquisto delle quote della “Euroresina s.r.l.”, attività pacificamente lecita e sussumibile nella nozione di investimento aziendale, non ne comportava alcuna nullità per deviazione dalla causa.
Manifestamente infondato è anche il sesto ed ultimo motivo di gravame, con il quale i eccepiscono la violazione del principio del beneficium excussionis, per avere la Pt_1
richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei loro confronti, Controparte_3 senza dimostrare di aver preventivamente promosso infruttuose iniziative di recupero del credito in danno della “ . Parte_3
Ed invero, ai sensi dell'art. 1944, comma 1, cod. civ., il fideiussore è obbligato in via solidale con il debitore principale all'estinzione del debito, non essendo tenuto a pagare prima dell'escussione di quest'ultimo, a norma del comma 2, soltanto quando tale beneficio gli sia stato concesso con un'apposita pattuizione.
La fideiussione sottoscritta dai il 15 febbraio 2006 non contiene alcuna deroga Pt_1 al principio della solidarietà delle obbligazioni, di contro espressamente rimarcato dall'art. 3 ed indirettamente confermato dall'art. 7 con la previsione dell'immediato pagamento a semplice richiesta scritta, con l'ineludibile conseguenza la , Controparte_3 prima di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo, non doveva comprovare di aver infruttuosamente escusso il patrimonio della . Parte_3
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sui e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore
16 compreso tra euro 2.000.001,00 ed euro 4.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale CP_1 mandataria della “ , in complessivi euro 24.000,00 per Controparte_3 compenso, di cui euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 405/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e alla refusione, in favore della Parte_1 Parte_2
, quale mandataria della “ , delle spese del CP_1 Controparte_3 secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 24.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 a carico di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
17
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 245/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente, via F. De Sanctis, Parte_1
n. 78, cod. fisc. , nata a C.F._1 Parte_2
Baronissi il 27 settembre 1946 ed ivi residente, alla via F. De Sanctis, n. 14, cod. fisc.
rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto C.F._2 introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Carlo Iannece, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Benevento, al viale Principe di Napoli, n. 140; appellanti
E
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. CP_1
, p. iva in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
, quale mandataria della “ , con sede legale Controparte_2 Controparte_3 in Milano, al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cecilia Uva, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Cassiodoro, n. 1/A; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 405/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in totale riforma della sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva, così provvedere: in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla appellata con CP_4 ogni conseguenza di legge e per le ragioni innanzi esposte;
in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità, incertezza, illiquidità ed inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla e per essa quale Controparte_3 mandataria, la per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare CP_1 che nulla è dovuto dagli opponenti con conseguente revoca del D.I. opposto;
- revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare l'incertezza, inesigibilità ed illiquidità dell'importo richiesto dall'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere la ripetizione degli importi illegittimamente versati ovvero ogni altra somma addebitata illegittimamente;
- dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta ovvero procedere alla compensazione giudiziale con quanto risulterà dovuto in favore degli opponenti con quanto residuerà eventualmente a favore dell'opposta; - revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare la illegittimità della condotta tenuta dalla banca in relazione alla usurarietà dei tassi applicati al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento del c.d. tasso soglia e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della NC ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta; - revocare il decreto ingiuntivo ed accertare la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dell'atto di fideiussione stipulato dai sig.ri e per tutti i motivi innanzi esposti e per gli Parte_1 Parte_2 effetti risolvere l'atto stipulato dichiarando che nulla è dovuto dai garanti (o presunti tali) nei confronti della NC;
- ad ogni modo, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate nei confronti dei garanti per tutti i motivi innanzi esposti;
in ogni caso - condannare parte appellata … al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: - dichiarare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 manifestamente infondato, ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c., e, per l'effetto, disporre
2 la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., in considerazione dei motivi di impugnazione per le ragioni sopra esposte in narrativa e in particolare nel paragrafo VI) del presente atto;
nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 405/2024, emessa e pubblicata in data, nella causa iscritta al n. R.G. 11623/2019, dal … Tribunale di Salerno, notificata il 29.01.2024, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dagli appellanti e ”. Parte_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 405/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, quale mandataria della , ex art. 645 c.p.c., CP_1 Controparte_3 con atto di citazione notificato il 25 novembre 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2807/2019, emesso su ricorso spiegato dalla tramite la per ottenere, quale cessionaria del Controparte_3 CP_1 credito vantato dall' , il pagamento da e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
nella qualità di garanti della , della somma di euro 2.226.203,60
[...] Parte_3 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato da tale società con l'istituto bancario cedente per atto del notaio da Fisciano del 15 febbraio 2006, rep. n. 68951 – Persona_1 racc. n. 9316, oltre interessi al tasso convenzionale dall'8 luglio 2019 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava i alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i con atto di citazione Pt_1 notificato il 28 febbraio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo per la convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti sulla mancata valutazione dell'atto preliminare di acquisto, da parte della , delle quote Parte_3 della “Euroresina s.r.l.” e per il conferimento dell'ulteriore incarico peritale di verificare le condizioni patrimoniali e finanziarie della società debitrice al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 e l'effettiva destinazione del finanziamento;
2) la clausola del contratto di mutuo fondiario con la quale le parti avevano determinato il tasso degli interessi corrispettivi sulla base dell'euribor era nulla per violazione della normativa antitrust, sicché occorreva rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio anche al fine di scorporare le competenze passive applicate dall'
; 3) il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sull'eccezione di Controparte_5
3 carenza di legittimazione attiva in capo alla “ , per avere tale Controparte_3 società depositato in giudizio soltanto l'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n.
385/1993 e non anche il contratto di cessione dei crediti in blocco;
4) contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Salerno, la documentazione prodotta dagli opponenti dimostrava che la somma erogata dall' era stata integralmente utilizzata Controparte_5 dalla per l'acquisto delle quote dell' “Euroresina s.r.l.” e non, come Parte_3 previsto nel contratto di mutuo, per investimenti aziendali;
inoltre, l'istituto bancario aveva erogato il mutuo senza accertare la capacità di rimborso della , della Parte_3 quale, al contrario, non poteva non conoscere la precaria situazione finanziaria, il cui aggravamento, seguito dalla dichiarazione di fallimento, era stato determinato proprio dall'abusiva concessione di credito, sicché il contratto di finanziamento doveva essere considerato nullo;
5) il Tribunale di Salerno aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata il 15 febbraio 2006 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; inoltre, la fideiussione era incompleta in merito all'indicazione del numero delle pagine che la componevano e alle dichiarazioni che i contraenti avrebbero dovuto rendere sulla ricezione di un'adeguata informativa;
parimenti, il documento di sintesi non risultava compilato nella parte relativa al contratto cui era riferito e in quella riservata alla dichiarazione che i contraenti avrebbero dovuto fornire in ordine all'esercizio del diritto all'informazione precontrattuale o alla sua rinuncia;
tali mancanze comportavano la nullità della fideiussione per difetto delle garanzie imposte dalla lege n.
154/1992 e dal d.lgs. n. 385/1993; ad onta di quanto affermato dal Tribunale di Salerno, non assumeva significativa rilevanza, ai fini della validità della fideiussione, l'indicazione dell'importo massimo per il quale era stata rilasciata, giacché l' avrebbe Controparte_5 dovuto concordarlo con i garanti in rapporto all'attività e alle condizioni economiche della
, fornendo loro tutte le necessarie informazioni precontrattuali;
la nullità Parte_3 della fideiussione e, dunque, della clausola di deroga all'art. 1957, comma 1, cod. civ. comportava la decadenza dell'istituto bancario dal diritto di escuterla per l'inosservanza del termine previsto da tale disposizione normativa, vale a dire per il mancato esercizio di attività di recupero del credito nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte dalla
; in ogni caso, i garanti erano stati ingannati dall' circa la Parte_3 Controparte_5 natura del mutuo stipulato con la e le reali finalità delle somme erogate, Parte_3 atteso che il finanziamento era stato concesso per un'attività illecita, quale l'acquisto delle quote della “Euroresina s.r.l.”, e non per la realizzazione di investimenti aziendali, sicché la fideiussione era nulla anche per tale ragione;
6) la “ aveva Controparte_3
4 violato il principio del beneficium excussionis, avendo richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in danno dei garanti, senza dimostrare di aver preventivamente promosso infruttuose iniziative di recupero del credito nei confronti della . Parte_3
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7 agosto 2024, la CP_1
, quale mandataria della “ , contestava la fondatezza dei
[...] Controparte_3 motivi di appello articolati dai Quaranta, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20 giugno/6 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
Ragioni di priorità logico-giuridica inducono ad esaminare preliminarmente il terzo motivo di gravame, con il quale i lamentano che il Tribunale di Salerno ha Pt_1 omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla
, per essersi tale società limitata a produrre in giudizio l'avviso Controparte_3 di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché censura diretta a contestarne in radice il diritto di procedere al recupero del credito azionato in via monitoria.
Sebbene il giudice di primo grado sia effettivamente incorso nella violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo pretermesso di esaminare una questione relativa al merito della controversia, l'eccezione di cui trattasi è destituita di ogni fondamento, avendo la
[...]
ampiamente comprovato di essersi resa cessionaria dall' Controparte_3 CP_5
del credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo n. 2807/2019.
[...]
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario, tuttavia, può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
5 l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione, restando tale valutazione devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 14 luglio
2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 93 dell'8 agosto 2017, nell'indicare i crediti che la “ aveva acquistato, pro soluto, dall' Controparte_3
in quelli “… derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_5 finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” e nell'evidenziare, inoltre, che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi
a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internethttps://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, consente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione era compresa quella gravante sulla “ e Parte_3 garantita dai con la fideiussione omnibus del 15 febbraio 2006. Pt_1
Ed invero, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché rinveniente da un contratto di mutuo fondiario stipulato da una persona giuridica il 15 febbraio 2006 e qualificabile come deteriorato per lo stato di insolvenza della Pt_3
e il suo successivo fallimento, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n.
[...]
93/2015, sicché risponde ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla “ in Controparte_3 forza del contratto di cessione del 14 luglio 2017.
In ogni caso, al di là dell'avviso previsto dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, la ha prodotto nel primo grado del giudizio la dichiarazione Controparte_3 autenticata dal notaio da Milano il 19 dicembre 2019, con cui l'avv. A. Persona_2
Albano, nella qualità di quadro direttivo dell' , attestava che Controparte_5 nell'operazione di cartolarizzazione del 14 luglio 2017 rientravano anche i crediti vantati
6 dall'istituto bancario nei confronti della in forza del contratto di mutuo Parte_3 fondiario del 15 febbraio 2006, in tal modo comprovando, in maniera decisiva (cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200), la cessione di quello per il quale il Tribunale di Salerno ha emanato il decreto ingiuntivo n. 2807/2019.
Inoltre, la , depositando in giudizio anche l'elenco delle Controparte_3 posizioni debitorie cedute, tratto dal sito internet www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- CP cartolarizzazione/fino. , in cui quella della è distinta con il numero Parte_3
324308860, vale a dire con il codice di identificazione nella Centrale Rischi della NC
d'Italia, il contratto di mutuo fondiario per atto del notaio da Fisciano del 15 Persona_1 febbraio 2006, rep. n. 68951 – racc. n. 9316, la fideiussione omnibus del 15 febbraio 2006
e il relativo documento di sintesi, ha fornito ulteriori elementi istruttori idonei a rimuovere qualsiasi possibile incertezza sull'intervenuto acquisto del diritto in contestazione.
In particolare, infatti, non può revocarsi in dubbio che il possesso e il successivo deposito in giudizio di documenti provenienti dall' , costituendo espressione Controparte_5 dell'esecuzione dell'obbligo del cedente di consegnarli al cessionario, ai sensi dell'art. 1262, comma 1, cod. civ., confermano, con ogni evidenza, che, per effetto della richiamata operazione di cartolarizzazione, la “ era divenuta titolare del Controparte_3 credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 (cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200, cit.) e, come tale, era legittimata ad agire in via monitoria nei confronti dei quali garanti della . Pt_1 Parte_3
Infondato è il primo motivo di gravame, con il quale i eccepiscono la violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione della causa sul ruolo per la convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti e il conferimento di un incarico integrativo.
Ed infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, con riguardo alla decisione di merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715; Cass. ord. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. ord. 20 ottobre 2017, n. 24830).
In ogni caso, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che
7 risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto
2018, n. 20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Ne deriva che, quand'anche si volesse ritenere che l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione della causa sul suolo per finalità istruttorie integri la violazione dell'art. 112
c.p.c., il Tribunale di Salerno non sarebbe comunque incorso in tale vizio, atteso che, nel sostenere che “dagli esiti degli accertamenti contrattuali e contabili affidati all'ausiliare non sono emesi comportamenti negoziali posti in essere dalla banca, che possano aver influito negativamente sulla attività imprenditoriale svolta dalla società ; … ad Pt_3 esempio, non è risultato provato che la abbia utilizzato l'importo preso a mutuo Pt_3 per acquistare le quote sociali della Euroresina e non per la esecuzione di investimenti aziendali, così come previsto in contratto;
… comunque, un eventuale diverso utilizzo dell'importo mutuato certamente non può essere imputato alla banca, di certo non tenuta
a vigilare sul concreto uso del denaro preso a mutuo dalla propria cliente;
… in ogni caso, non può escludersi che l'acquisto delle quote della Euroresina non rispondesse ad una precisa e ragionevole finalità di impresa;
… inoltre, del tutto priva di rilievo giuridico
è la circostanza che l'intero importo mutuato sia stato repentinamente utilizzato, da ciò non potendosi certamente desumere un suo uso distorto;
… peraltro, non può neanche parlarsi nella specie di mutuo di scopo, che in ipotesi poteva anche portare ad una risoluzione contrattuale, ove il mutuatario non avesse indirizzato l'importo verso lo scopo prefissato”, ha implicitamente disatteso l'istanza diretta alla convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti sulla mancata valutazione dell'atto preliminare di acquisto, da parte della , delle quote della “Euroresina s.r.l.” nonché al conferimento Parte_3 dell'ulteriore incarico di verificare le condizioni patrimoniali e finanziarie della società debitrice al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio
2006 e l'effettiva destinazione del finanziamento, per avere articolato argomentazioni del tutto incompatibili con il suo accoglimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i denunciano Pt_1 la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario con cui il tasso degli interessi corrispettivi era stato ancorato all'euribor per violazione della normativa antitrust,
8 chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di scorporare le competenze passive applicate dall' . Controparte_5
Sul punto, è necessario preliminarmente osservare che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor, qualora stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e dirette alla manipolazione di tale indice, non possono esserne considerati espressione applicativa in mancanza della prova della loro conoscenza da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare il regolamento negoziale al loro risultato, sicché deve escludersi che le predette pattuizioni siano affette da nullità per violazione degli artt. 2 legge n. 287/1990 e/o art. 101 T.F.U.E. (Trattato
Funzionamento Unione Europea).
Inoltre, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinarne i tassi di interesse, richiamano il parametro dell'euribor possono ritenersi viziate da parziale nullità in ragione dell'impossibilità, anche solo transitoria, di individuare il loro oggetto laddove sia comprovato che la fissazione di tale indice sia stata condizionata, per un certo periodo temporale, da intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e finalizzate a comportarne la manipolazione.
A tal fine, è necessario dimostrare che quel parametro sia stato significativamente alterato in concreto rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, al punto da non poter svolgere la funzione ad esso assegnata nel regolamento negoziale, vale a dire quella di elemento di efficace individuazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (cfr. Cass. 3 maggio 2024, n. 12007).
Ne deriva che, non avendo i comprovato che l' aveva aderito Pt_1 Controparte_5 ad intese anticoncorrenziali preordinate alla manipolazione dell'euribor, né che ne era a conoscenza, né che aveva voluto conformare al loro risultato la clausola determinativa dei tassi degli interessi corrispettivi, non è in alcun modo configurabile la nullità di tale disposizione negoziale per violazione degli artt. 2 legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E., sicché non ricorrono i presupposti per disporre la rinnovazione della consulenza tecnico d'ufficio al fine di espungerli dal calcolo del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006.
Privo di fondamento è anche il quarto motivo di gravame, con il quale i Pt_1 eccepiscono la nullità del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 in ragione dell'integrale destinazione della somma erogata alla all'acquisto delle Parte_3 quote dell' “Euroresina s.r.l.” e non alla realizzazione di investimenti aziendali nonché
9 della concessione abusiva di credito per mancanza della capacità di rimborso da parte della società beneficiaria del finanziamento.
Ed invero, il contratto di mutuo fondiario non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione, sicché la somma erogata non deve essere necessariamente impiegata, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ma può essere utilizzata per qualsiasi finalità.
Pertanto, il mutuo fondiario non integra, ex se, un mutuo di scopo, atteso che, per la sua validità, la somma erogata non deve essere diretta ad uno specifico fine che il mutuatario
è tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllarne l'utilizzazione, risultando connotato, piuttosto, dalla possibilità della concessione di una garanzia ipotecaria da parte del proprietario di beni immobili, rustici o urbani (cfr., ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2001,
n. 317; Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 26 marzo 2012, n. 4792).
D'altra parte, il credito fondiario, storicamente nato come credito a lungo termine allo scopo di concedere liquidità a chi, avendo proprietà immobiliari, poteva offrire garanzie di rimborso, continua a mantenere la funzione di smobilizzo di tali beni e deve essere annoverato nella categoria dei crediti speciali in senso debole, vale a dire di quelli caratterizzati da una disciplina derogatrice a quella comune, ma non da un vincolo legale di destinazione del finanziamento.
Tale assunto rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 38, comma 1, d.lgs. n.
385/1993, ai sensi del quale il credito fondiario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado e nel quale non è inserita alcuna previsione di vincolo di destinazione come quella menzionata, invece, nella stessa sedes materiae (art. 42) per il credito alle opere pubbliche.
Il mutuo di scopo, di contro, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale o legale necessaria, idonea, come tale, a contrassegnare, a livello sinallagmatico, la funzione economico-sociale del negozio, consistente nel procurare al mutuatario mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (cfr. Cass. 12 aprile 1988 n. 2876; Cass.
21 dicembre 1990 n. 12123).
Il mutuo di scopo, in effetti, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo sia sotto il profilo strutturale, obbligandosi il sovvenuto non solo a restituire la somma mutuata e a pagare gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto mediante la concreta attuazione dell'attività programmata, sia sotto quello causale, giacché, nel sinallagma negoziale, quest'ultima prestazione assume rilievo essenziale quale corrispettivo dell'attribuzione dell'importo erogato (cfr. Cass. 10 giugno 1981 n. 3752).
10 Ne consegue che, mentre nell'ordinario contratto di mutuo, la finalità al cui conseguimento il negozio è orientato resta normalmente confinata nella sfera dei propositi soggettivi che inducono alla sua stipulazione, in tal modo collocandosi nell'alveo dei meri motivi, non incidenti sul profilo strutturale dell'accordo, nel mutuo di scopo, l'obiettivo alle quali le parti aspirano deve costituire elemento essenziale del regolamento contrattuale e dell'assetto di interessi dal medesimo derivante, al punto da formare determinazione idonea ad influenzare la funzione stessa del negozio.
In definitiva, lo scopo, lungi dal costituire una mera rappresentazione psichica delle vicende che hanno indirizzato la volontà delle parti in un momento anteriore a quello perfezionativo del negozio, deve concretarsi in un intento atto a penetrare nella struttura contrattuale e ad assumere valore determinativo di una condotta necessaria, suscettibile di riflettersi sugli effetti negoziali.
In tale prospettiva, non costituisce mutuo di scopo quello in cui la finalità è legata alla volontà di ciascuna delle parti e non assume immediato rilievo oggettivo nel contratto.
Dunque, il nesso di corrispondenza sussistente tra il fine di una parte e quello dell'altra non costituisce la fonte di un'obbligazione in grado di incidere sul regime giuridico del contratto, anche laddove lo scopo emerga dall'insieme delle clausole negoziali.
In sostanza, perché possa configurarsi un mutuo di scopo, non è sufficiente la mera enunciazione della finalità per la quale le parti hanno stipulato il contratto, ma occorre che il raggiungimento di quest'ultima si ponga all'interno della dinamica negoziale come un atto dovuto, id est come un'obbligazione del mutuatario che va ad aggiungersi a quella relativa alla restituzione della provvista e alla corresponsione degli interessi.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 21 luglio 1998, n. 7116;
Cass. 19 maggio 2003, n. 7773; Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180) individua un ulteriore tratto differenziale tra il mutuo ordinario e quello di scopo sul piano delle modalità di formazione del contratto, nel senso che quest'ultimo ha natura consensuale e non reale, perfezionandosi nel momento in cui le parti raggiungono l'accordo sulle clausole negoziali, di talché la consegna della somma di denaro da corrispondere, con contestuale controllo e verifica della progressiva realizzazione della finalità prefissata, rappresenta non già, come nel mutuo ordinario, l'elemento costitutivo del contratto, ma l'esecuzione dell'obbligazione posta a carico del mutuante.
Il contratto stipulato tra l' e la “ il 15 febbraio 2006 non è Controparte_5 Parte_3 giuridicamente qualificabile come mutuo di scopo, atteso che il fine per il quale era stata erogata la somma di denaro pattuita restava collocato nell'alveo dei motivi sottesi al
11 perfezionamento del negozio giuridico, non assurgendo ad elemento strutturale della causa in concreto, intesa come sua funzione economico-individuale.
Difatti, l'obbligazione contratta dalla era quella di restituire la somma Parte_3 mutuata secondo un piano di ammortamento di novantasei rate trimestrali posticipate a decorrere dall'1 marzo 2008 e di corrispondere i relativi interessi convenzionali, ma non anche quella di realizzare un determinato scopo sotto il controllo dell'istituto mutuante, con la conseguenza che, nell'ambito del sinallagma negoziale, l'effettiva destinazione del finanziamento non assumeva rilievo essenziale quale corrispettivo dell'attribuzione del denaro erogato e, dunque, era priva di qualsiasi valenza causale.
Ne deriva che, quand'anche la avesse utilizzato la somma erogatale dall' Parte_3
per l'acquisto delle quote della “Euroresina s.r.l.”, che, peraltro, ben Controparte_5 poteva costituire una forma di investimento aziendale, il contratto di mutuo fondiario del
15 febbraio 2006, non configurandosi come un mutuo di scopo, non sarebbe comunque affetto da alcuna nullità per deviazione dalla causa, giacché il motivo o il fine per il quale era stato stipulato non ne integrava un elemento essenziale.
Inoltre, il contratto di mutuo fondiario stipulato il 15 febbraio 2006 ha natura reale, essendosi perfezionato mediante la traditio rei, concretizzatasi nella consegna della somma erogata, di cui la rilasciava quietanza, come attestato all'art. 4 dal Parte_3 notaio rogante con efficacia probatoria fino a querela di falso, a norma degli artt. 2699 e
2700 cod. civ., e non consensuale, sicché, anche sotto il profilo del suo processo formativo, non può essere qualificato in termini di mutuo di scopo.
Né assurge a causa di nullità del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006
l'asserita concessione abusiva del credito alla , atteso che tale condotta non Parte_3 generava una patologia strutturale di tale negozio giudizio, né, tanto meno, della fideiussione contestualmente rilasciata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni che la società avrebbe assunto nei confronti dell' , potendo Controparte_5 costituire soltanto fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'istituto bancario che, mediante un finanziamento erogato in assenza dei presupposti di solvibilità dell'organismo imprenditoriale, ne abbia aggravato il dissesto, provocandone la diminuzione patrimoniale e pregiudicando l'intero ceto creditorio (cfr. Cass. 14 maggio
2018, n. 11695; Cass. ord. 30 giugno 2021, n. 18610; Cass. 27 ottobre 2023, n. 29840).
D'altronde, gli appellanti non avrebbero potuto neanche astrattamente beneficiare della liberazione prevista dall'art. 1956, comma 1, cod. civ., atteso che tale disposizione normativa, da un lato, presuppone che il creditore sia a conoscenza non delle precarie
12 condizioni patrimoniali in cui ipoteticamente versava il debitore principale all'epoca del rilascio della fideiussione, come prospettato nel caso di specie, ma del loro aggravamento in un momento successivo e che, nonostante siffatta circostanza, eroghi ulteriore credito senza richiedere la preventiva autorizzazione dei garanti e, dall'altro, non è comunque applicabile quando costoro siano gli amministratori o i soci Parte_2
( della società inadempiente (cfr., ex plurimis, Cass. 21 febbraio 2006, n. Parte_1
3761; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20713; Cass. ord. 17 giugno 2024, n. 16822).
Infondato è il quinto motivo di gravame, con il quale i impugnano la sentenza Pt_1 di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus prestata il 15 febbraio 2006 per contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed invero, i non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio previsto Pt_1 dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né il modello elaborato dall' il 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la CP_7
NC d'Italia ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, con l'evidente conseguenza non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il Tribunale di Salerno potesse valutare ed accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore dell' , non avendo gli Controparte_5 opponenti in alcun modo comprovato la corrispondenza tra le clausole riportate nella fideiussione del 15 febbraio 2006 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema dell'A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della NC d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., e il secondo un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113
c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli in giudizio nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289; Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della NC d'Italia possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese
13 in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_7 provvedimento n. 55/2005, con il quale la NC d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, i al fine di suffragare l'assunto della nullità della fideiussione Pt_1 azionata nei loro confronti dalla “ per contrasto con la Controparte_3 normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' e CP_7 censurate dalla NC d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dai essendo un requisito specificamente previsto dalla NC d'Italia per Pt_1 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità della fideiussione rilasciata il 15 febbraio 2006 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “ nei confronti dell' , con la Parte_3 Controparte_5 conseguenza che doveva essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza “accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
14 In realtà, i non hanno in alcun modo prospettato, né, a fortiori, comprovato che Pt_1 le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito l' , sicché risultano Controparte_5 carenti i presupposti per ritenere affetta da invalidità la garanzia prestata per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla “ . Parte_3
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dai la fideiussione del 15 febbraio 2006 Pt_1 non presenta alcuna incompletezza in ordine né all'indicazione del numero delle pagine che la compongono, che risultano essere due, né alle dichiarazioni che, quali garanti, avrebbero dovuto rendere sulla ricezione di un'adeguata informativa, avendo gli appellanti, nel sottoscrivere l'allegato documento di sintesi, attestato di averne ricevuto copia integrale, unitamente a quella “del precontratto/contratto”, nonché “di accettare le condizioni economiche in esso contenute”.
Né costituisce causa di nullità della fideiussione del 15 febbraio 2006 la circostanza che il documento di sintesi recante pari data non sia stato compilato nella parte relativa all'indicazione del contratto cui era riferito, emergendo dal suo contesto, in maniera oltremodo evidente, la sua riconducibilità alla garanzia personale contestualmente prestata dai in favore dell' fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00. Pt_1 Controparte_5
Parimenti, avendo i già dichiarato nel documento di sintesi, quale atto da essi Pt_1 riconosciuto equivalente ai “fogli informativi analitici di cui alla legge 154/92”, di averne ricevuto copia, l'omessa compilazione della sua appendice, destinata all'attestazione, da parte del cliente, dell'esercizio del diritto all'informazione precontrattuale o della rinuncia ad avvalersene, non assume alcun rilievo invalidante la fideiussione.
I Quaranta, peraltro, non possono utilmente sostenere che l' avrebbe Controparte_5 dovuto concordare con loro la somma per la quale poteva essere concessa la fideiussione in rapporto all'attività e alle condizioni economiche della , essendo tale Parte_3 valutazione riservata soltanto ai garanti, quali soggetti che avevano maturato ed espresso l'intenzione di rispondere personalmente, fino ad un prestabilito limite, dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società con l'istituto bancario.
Infine, la clausola riportata nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, con la quale i Quaranta riconoscevano che “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini
15 previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, è perfettamente valida, trattandosi di pattuizione, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., rimessa alla disponibilità delle parti e priva di natura vessatoria (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. ord. 4 dicembre 2017, n. 28943;
Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989), sicché la “ era legittimata Controparte_3
a promuovere il procedimento monitorio nei loro confronti a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
L'assoluta validità della fideiussione di cui trattasi non è infirmata neanche dall'assunto difensivo degli appellanti secondo cui l' li avrebbe tratti in inganno circa Controparte_5 la natura del contratto di mutuo fondiario del 15 febbraio 2006 e la sua reale finalità, atteso che, da un lato, e ricoprendo le cariche di Parte_2 Parte_1 amministratore unico e socio della , non potevano non essere a conoscenza Parte_3 dell'effettiva destinazione del finanziamento concessole e, dall'altro, come innanzi evidenziato, la sua dedotta utilizzazione per l'acquisto delle quote della “Euroresina s.r.l.”, attività pacificamente lecita e sussumibile nella nozione di investimento aziendale, non ne comportava alcuna nullità per deviazione dalla causa.
Manifestamente infondato è anche il sesto ed ultimo motivo di gravame, con il quale i eccepiscono la violazione del principio del beneficium excussionis, per avere la Pt_1
richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei loro confronti, Controparte_3 senza dimostrare di aver preventivamente promosso infruttuose iniziative di recupero del credito in danno della “ . Parte_3
Ed invero, ai sensi dell'art. 1944, comma 1, cod. civ., il fideiussore è obbligato in via solidale con il debitore principale all'estinzione del debito, non essendo tenuto a pagare prima dell'escussione di quest'ultimo, a norma del comma 2, soltanto quando tale beneficio gli sia stato concesso con un'apposita pattuizione.
La fideiussione sottoscritta dai il 15 febbraio 2006 non contiene alcuna deroga Pt_1 al principio della solidarietà delle obbligazioni, di contro espressamente rimarcato dall'art. 3 ed indirettamente confermato dall'art. 7 con la previsione dell'immediato pagamento a semplice richiesta scritta, con l'ineludibile conseguenza la , Controparte_3 prima di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo, non doveva comprovare di aver infruttuosamente escusso il patrimonio della . Parte_3
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sui e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore
16 compreso tra euro 2.000.001,00 ed euro 4.000.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale CP_1 mandataria della “ , in complessivi euro 24.000,00 per Controparte_3 compenso, di cui euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 405/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e alla refusione, in favore della Parte_1 Parte_2
, quale mandataria della “ , delle spese del CP_1 Controparte_3 secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 24.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 a carico di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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