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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
16 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Monza, n. 258 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 10,
presso lo studio dell'avv. Alessandro Fallica, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
Contro
CP_1 Controparte_2
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pagina1 di 22 pro tempore, con sede in Reggio Emilia (RE), via Guido Guinizzelli, n. 14 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28, presso lo studio degli avvocati Fabio Gandini del Foro di Reggio Emilia e Giorgio Giuntoni
del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 8003/2024, pubblicata il 12 settembre 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 8435/2022 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Accogliere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 21521/2021
(R.G. 46896/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 24.11.2021 e pubblicato in data 15.12.2021, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla alla Parte_1 Controparte_3
In via subordinata, previa revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dalla sulla scorta dei motivi esposti in Parte_1 appello. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
“Tanto premesso si precisano di seguito le conclusioni nel modo che segue: nel merito:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da Parte_2 contro la sentenza nr. 8003/2024 del Tribunale di Milano, Dott.ssa Cinzia
[...]
Cassone, emessa il 12/09/2024 e pubblicata mediante deposito telematico il
pagina2 di 22 13/09/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi nella comparsa di costituzione, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento a favore di Parte_2 [...]
di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Controparte_4
3° co. c.p.c. stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione dedotti da parte appellante;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado”.
pagina3 di 22
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurata da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
(di seguito denominata , volta a conseguire la
[...] Controparte_3
revoca del decreto ingiuntivo n. 21521/2021, emesso il 15 dicembre 2021 dal
Tribunale di Milano, con il quale era stato ingiunto all'attore opponente il pagamento, in favore di della somma di denaro di euro Controparte_3
11.590,80, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per le prestazioni d'opera intellettuale rese in esecuzione del contratto concluso dalle parti il 2 luglio 2020, avente ad oggetto “Prestazioni Professionali per una Prima Valutazione di fattibilità di Nuovo Comparto Operatorio di Chirurgia Ambulatoriale da realizzarsi in Milano, in viale Monza 258”, con sentenza n. 8003/2024, pubblicata il 12 settembre 2024, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e ha condannato l'attore opponente a rimborsare le spese processuali a favore del convenuto opposto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata e del tenore letterale del contratto, che l'incarico conferito a fosse destinato a fornire a una prima Controparte_3 Parte_1
valutazione di fattibilità per la realizzazione delle sale operatorie;
che, se l'incarico fosse stato definito e concordato per iscritto e in maniera inequivocabile come “predisposizione di un progetto preliminare”, il layout fornito non sarebbe stato sufficiente a soddisfare tale incarico, ma sarebbero state necessarie almeno due tavole grafiche aggiuntive di distribuzione di massima degli impianti, una per gli impianti meccanici e una per gli impianti elettrici;
che tali elaborati aggiuntivi avrebbero dovuto essere indicati nella proposta contrattuale, con probabile aumento della richiesta economica.
Dopo aver premesso che il punto 4) del contratto concluso dalle parti prevedeva la predisposizione di un “layout architettonico del comparto operatorio, nel rispetto delle normative vigenti e delle moderne esigenze chirurgiche e sanitarie, ponendosi come obiettivo (se gli spazi a disposizione lo consentono), la presenza, la corretta disposizione e dimensione di tutti i locali che lo compongono”, il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base degli accertamenti pagina4 di 22 compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, architetto , che la Persona_1
tavola grafica consegnata dal convenuto opposto a contenesse, Parte_1
oltre al layout architettonico (con la disposizione e la denominazione dei locali e delle loro funzioni, la superficie degli stessi, la collocazione degli arredi e delle attrezzature mediche e chirurgiche), anche una planimetria generale del primo piano, con indicata la collocazione della porzione progettata rispetto all'intero piano dell'edificio; nonché quattro immagini tridimensionali renderizzate
(fotorealistiche) e alcuni prospetti rappresentanti le pareti interne della sala operatoria.
Con riferimento al punto 5) del contratto dedotto in giudizio – che prevedeva la “redazione di un documento tecnico con i requisiti prestazionali dei prodotti necessari per la realizzazione del comparto operatorio, quali opere architettoniche, impianti meccanici, impianti elettrici, impianti speciali e impianti gas medicali” – il giudice ha accertato che il documento redatto da Controparte_3
si componeva di una relazione tecnico descrittiva e, soprattutto, prescrittiva
[...]
e propedeutica al progetto definitivo;
che ogni capitolo era stato esposto in modo approfondito, con indicazioni precise e molte tecniche, di livello anche superiore al preliminare, come ritenuto anche dall'ausiliare del giudice, direttamente utilizzabili da chi dovesse realizzare il progetto definitivo o esecutivo, oltre ad indicare le principali leggi e normative applicabili.
Ha, infine, valutato come sufficientemente dettagliata, in relazione al grado progettuale, la stima dei costi economici di realizzazione del comparto, che prevedeva un importo di euro 330.000,00, oltre oneri di legge.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, ritenuto che anche la relazione tecnica fosse conforme alle previsioni contrattuali e, in particolare, al punto 5) del contratto.
Con riferimento alla possibilità di realizzare sale operatorie in deroga al limite minimo di tre metri di altezza e alla valutazione della conformità alle norme vigenti dell'elaborato predisposto da nonché della verifica Controparte_3
se le eventuali difformità riscontrate fossero tali da precludere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale operatorie, il giudice di prime cure ha accertato che aveva previsto il controsoffitto proprio per il Controparte_3
passaggio delle canalizzazioni dell'aria per condizionamento e ricambio, con la conseguente riduzione dell'altezza da 3,11 metri (solaio preesistente) a metri 2,70.
pagina5 di 22 Ha aggiunto, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che anche il progetto predisposto dallo studio professionale Itaca Associati S.r.l.
(al quale si era rivolta per realizzare il progetto definitivo) Parte_1
prevedeva il passaggio degli impianti nel controsoffitto e per permettere ciò attuava degli abbassamenti laterali in corrispondenza di tali passaggi impiantistici;
che anche tale progetto non era esente da abbassamenti del solaio della sala operatoria rispetto ai dichiarati tre metri: infatti, sussistevano due settori laterali a tutta lunghezza e larghi circa un metro ciascuno, la cui altezza era di metri 2,70, all'interno dei quali passavano le canalizzazioni impiantistiche;
che tali fasce di soffitto avevano una superficie complessiva di mq 9,74, costituendo il 32%, cioè un terzo, della superficie totale della sala;
con la conseguenza che l'altezza media risultava di metri 2,91 e non di metri 3,00.
Sulla base di tali premesse il giudice di prime cure ha dedotto che, se il progetto predisposto da Itaca Associati S.r.l. era stato approvato dagli organi competenti, per l'approvazione aveva dovuto usufruire della Parte_1
deroga citata dal Testo Unico Sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008, allegato
IV, punto 1.2.4), non avendo nemmeno quel progetto l'altezza di metri 3,00.
Ha, altresì, rilevato che, relativamente all'eccezione dell'attore opponente circa la mancata autorizzazione del progetto predisposto da a Controparte_3 causa dell'altezza inadeguata del progetto, non aveva fornito Parte_1
alcuna prova attestante tale diniego.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, ritenuto che il progetto presentato da fosse conforme alla normativa vigente, tra cui il Controparte_3
Regolamento Edilizio del Comune di Milano e che le eventuali difformità riscontrate non fossero tali da precludere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale operatorie.
Quanto alla comparazione tra i due progetti (quello consegnato dal convenuto opposto e quello predisposto da Itaca Associati S.r.l.), premesso che il confronto andava effettuato solo per le due porzioni confrontabili e, quindi, riguardanti il comparto operatorio (in quanto il progetto elaborato da Itaca
Associati S.r.l. aveva un ambito più ampio rispetto a quello trattato dal progetto di
, il giudice di prime cure ha ritenuto, aderendo alle Controparte_3 conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che non vi fossero differenze sostanziali quanto a planimetrie e layout, se non nella diversa grandezza della sala pagina6 di 22 operatoria, nella differente altezza della stessa e in alcune piccole variazioni negli altri ambienti annessi al comparto, con l'inclusione, nel progetto di Itaca Associati
S.r.l., di un ambiente in più rispetto al progetto di (l'ufficio Controparte_3
della caposala, sottratto alla superficie del comporto ambulatoriale).
Ha evidenziato, sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio, una estrema sinteticità nel progetto di Itaca Associati S.r.l. e un approfondimento maggiore nel progetto di soprattutto con riguardo alle Controparte_3
attrezzature mediche, alle finiture delle pareti, sia fisse che mobili e agli impianti meccanici ed elettrici.
Ha accertato che il progetto predisposto dal convenuto opposto era stato utilizzato nella predisposizione del progetto di Itaca Associati S.r.l. e che tale utilizzazione era stata totale e non parziale, evidenziando quanto segue:
“il CTU ha riscontrato lievi differenze tra le due planimetrie, non sostanziali, alcune legate a scelte soggettive/opzionali e altre, tra cui l'aggiunta di un ufficio per la caposala (locale non obbligatorio in un comparto operatorio) nel progetto Itaca, non presente in quello dell'opposta, rese possibili dal fatto, già citato, che la superficie progettuale utilizzata dal progetto Itaca è maggiore di mq
16,00 rispetto a quella del progetto dello . Tale superficie in CP_3 aggiunta del progetto Itaca viene sottratta all'area degli ambulatori medici;
la scelta pare al CTU di tipo opzionale e probabilmente una scelta concordata con la committenza successivamente alla consegna del Progetto Divento. Tali considerazioni del CTU, esperto del settore, si ritengono condivisibili. Si segnala inoltre che il CTU ha riscontrato, nel Progetto Itaca, la mancanza di due ambienti obbligatori, invece presenti nel Progetto Divento e cioè: il locale per il deposito dello sporco e il locale per la sterilizzazione degli strumenti Punti 10 e
13 della tabella di cui alla pag. 15/17 della perizia). Pertanto si può rilevare, alla luce anche delle osservazioni del CTU sulle due planimetrie a confronto e dei dati indicati nella tabella redatta dal consulente a pag. 15/17 della perizia, che gli ambienti in cui si seziona il comparto, sono pressoché identici e posti quasi totalmente nella stessa posizione, salvo le lievi differenze evidenziate sopra”.
In conclusione, il giudice di prime cure ha accertato l'esatto adempimento di alla obbligazione assunta con il contratto dedotto in giudizio. Controparte_3
pagina7 di 22 Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 settembre 2024,
[...] ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in via telematica il 15 gennaio 2025, ha contestato il fondamento del Controparte_3
gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (venti giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo ha, altresì, depositato memoria di replica entro il Controparte_3
successivo termine (dieci giorni prima della detta udienza) assegnato con la medesima ordinanza.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo l'appellante deduce l'errata qualificazione della prestazione commissionata a e la conseguente erronea Controparte_3
affermazione di conformità della stessa a quanto previsto in contratto.
Afferma che le argomentazioni del giudice di prime cure, peraltro basate acriticamente sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dimostrano mancata conoscenza dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, che ha sostituito la denominazione “progetto preliminare” con quella di “progetto di fattibilità tecnica ed economica”; definizioni riferite al primo livello di progettazione, al quale fanno seguito il progetto definitivo e il progetto esecutivo.
L'appellante deduce che, nell'affermare che l'elaborato di Controparte_3
dovesse essere un semplice layout architettonico, come sostenuto dal
[...] consulente tecnico d'ufficio, il giudice non ha considerato i numerosi atti e documenti, tra cui il progetto stesso, che dimostrano che l'elaborato in questione doveva certamente essere un progetto preliminare o progetto di fattibilità, secondo la nuova denominazione. ricorda quanto segue: Parte_1
pagina8 di 22 a pagina 28 dell'elaborato predisposto da si legge “Il Controparte_3
progetto preliminare e le informazioni di questa relazione sono stati redatti sulla base delle nostre esperienze”; nella mail del 23 luglio 2020 il progettista (che all'esito della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio è risultato privo di qualsivoglia titolo abilitativo), non solo scriveva, nell'oggetto della mail, “Consegna Progetto Preliminare”, ma affermava espressamente che “Quello che io vi ho offerto è uno studio o progetto preliminare come riportato chiaramente sulla mia offerta che riallego”; che “Per proseguire con i procedimenti autorizzativi e con i lavori, la Normativa Italiana prevede altri 2 necessari livelli di progettazione”, proseguendo con il trascrivere le definizioni di tali ulteriori fasi progettuali (definitiva ed esecutiva) fornite proprio dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016; con mail del 13 gennaio 2021 scriveva testualmente “come CP_2 previsto nel mio progetto preliminare” e tale definizione, peraltro, era riportata anche a pagina 7 della comparsa di risposta in primo grado.
Secondo l'appellante le richiamate esplicite ammissioni costituiscono interpretazione autentica dell'oggetto del contratto e chiariscono che, prima dell'instaurazione della causa, era pacifico tra le parti che l'oggetto del contratto fosse la redazione di un progetto preliminare.
L'appellante lamenta, dunque, che il giudice si sia limitato a richiamare la relazione del consulente tecnico d'ufficio in modo del tutto acritico, senza considerare i numerosi documenti in cui lo stesso convenuto opposto utilizzava il termine progetto preliminare e senza argomentare in ordine ai puntuali rilievi formulati dal consulente tecnico di parte opponente.
Infine, aggiunge che lo stesso fatto, emerso nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che (che ha redatto l'elaborato in nome e per Controparte_2
conto di non abbia alcun titolo professionale che lo abiliti Controparte_3
alla progettazione di che trattasi, assume notevole valore, perché spiega il motivo per cui, dopo aver redatto il suo progetto preliminare, egli si sia rifiutato di passare alla successiva fase esecutiva e, soprattutto, non abbia fornito alcuna soluzione ad hoc per realizzare gli impianti meccanici dell'area di chirurgia ambulatoriale, garantendo un'altezza media superiore ai metri 2,70 previsti nel suo elaborato.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina9 di 22 E' opportuno ricordare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c." (Cass., n. 33451/2021;si veda anche Cass. n. 5595/2014, alla cui stregua, "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa") (Cass., ord. 11 marzo 2025, n.
6444).
Nel caso in esame, il nucleo essenziale del contratto concluso dalle parti il 2 luglio 2020 è rappresentato dall'oggetto - ove si legge “Offerta Economica per lo svolgimento di Prestazioni Professionali per una Prima Valutazione di fattibilità di Nuovo Comparto Operatorio di Chirurgia Ambulatoriale da realizzarsi a
Milano, in Viale Monza 258” - e dai punti 4 e 5.
Questi ultimi prevedono testualmente quanto segue:
“
4. Redazione di Layout Architettonico del Comparto Operatorio nel rispetto delle Normative Vigenti e delle Moderne esigenze Chirurgiche e
Sanitarie, ponendosi come obiettivo, (se gli spazi a disposizione lo consentono), la presenza, la corretta disposizione e dimensione di tutti i Locali che lo compongono, per consentire una reale ottimizzazione dei flussi, l'applicazione di procedure operative efficienti, in grado di contribuire a limitare le infezioni postoperatorie.
5. Redazione di Documento Tecnico con i Requisiti Prestazionali dei
Prodotti necessari per la realizzazione del Comparto Operatorio, quali Opere
Architettoniche, Impianti Meccanici, Impianti Elettrici, Impianti Speciali e
Impianti Gas Medicali” (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di Parte_1
.
[...]
Come è stato correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, architetto Per_1
, nella prassi architettonica e progettuale il termine “layout” o “layout
[...] architettonico”, lungi dal rappresentare un progetto preliminare, sta ad indicare pagina10 di 22 una singola planimetria, solitamente in scala 1:100 o 1:50, rappresentante in modo immediato e graficamente espressivo la disposizione interna di un ambiente e la collocazione degli arredi o delle attrezzature che ne fanno parte e che lo caratterizzano (cfr. p. 4, relazione depositata il 14 maggio 2024).
La tavola grafica consegnata da a Controparte_3 Parte_1
contiene, oltre al layout architettonico (con la disposizione e la denominazione dei locali e le loro funzioni, la superficie degli stessi, la collocazione degli arredi e delle attrezzature mediche e chirurgiche), anche una planimetria generale del primo piano, con indicata la collocazione della porzione progettata rispetto all'intero piano dell'edificio. Contiene, inoltre, quattro immagini tridimensionali, renderizzate (fotorealistiche) e alcuni prospetti rappresentanti le pareti interne della sala operatoria (cfr. p. 4 della rel. cit.).
Come è stato già correttamente accertato nella sentenza impugnata e rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, se le parti avessero concordato espressamente la predisposizione di un progetto preliminare, il layout non sarebbe stato sufficiente a soddisfare la richiesta, ma sarebbero state necessarie almeno due tavole grafiche aggiuntive di distribuzione di massima degli impianti, una per gli impianti meccanici e una per gli impianti elettrici: a quel punto, però, l'offerta economica avrebbe dovuto indicare con un elenco preciso tali elaborati grafici (cfr. p. 4 della rel. cit.).
La tavola grafica predisposta da e prevista al punto 4 Controparte_3
del contratto rispecchia quanto indicato in tale atto negoziale.
Il dato letterale del contratto dedotto in giudizio e i chiarimenti tecnici offerti dall'ausiliare del giudice inducono a ritenere che oggetto della prestazione assunta da con il contratto del 2 luglio 2020 fosse la Controparte_3
predisposizione di un layout, giusta la previsione del punto 4 di tale atto negoziale e non un progetto preliminare.
In nessuna parte del contratto si accenna ad un progetto preliminare;
in nessuna parte del contratto si accenna alla progettazione degli impianti, ma a un documento tecnico contenente “i requisiti prestazionali dei prodotti necessari per la realizzazione del comparto operatorio”, cioè contenente l'indicazione di tutti gli impianti necessari al funzionamento della sala operatoria e delle loro caratteristiche tecniche;
tutto questo è presente nella documentazione elaborata da come è stato correttamente accertato nella sentenza gravata. Controparte_3
pagina11 di 22 I documenti invocati dall'appellante a fondamento dell'assunto che oggetto dell'obbligazione del prestatore d'opera professionale fosse, invece, un “progetto preliminare” o “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, secondo le previsioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, non sono rilevanti al fine dell'interpretazione del contratto, la quale non può prescindere dal chiaro tenore letterale del testo negoziale, che indicava espressamente la redazione di un “layout architettonico” e non di un progetto preliminare nel senso preteso dall'appellante.
Il richiamo alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 2016
(c.d. codice dei contratti pubblici) è improprio, poiché il contratto concluso dalle parti è un contratto d'opera professionale, regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., esulando il suo oggetto dall'ambito di applicazione del citato decreto legislativo.
La correttezza della decisione impugnata trova ulteriore conforto in due altri elementi di interpretazione del contratto dedotto in giudizio: il compenso e i tempi di esecuzione della prestazione professionale.
Quanto al compenso, va evidenziato che esso era stato pattuito in euro
9.500,00, oltre I.V.A. (doc. n. 2, fascicolo di primo grado cit.) e che risulta congruo rispetto alla redazione di un layout architettonico, quale quello previsto e realizzato da tanto che il consulente tecnico d'ufficio ha Controparte_3
rilevato che, ove le parti avessero espressamente pattuito la redazione di un progetto preliminare, sarebbero state necessarie almeno due tavole grafiche aggiuntive, ma a quel punto anche l'offerta economica sarebbe stata diversa, perché avrebbe dovuto indicare con un elenco preciso tali elaborati grafici.
Correttamente, il giudice di prime cure ha evidenziato come tali elaborati aggiuntivi avrebbero comportato un aumento della richiesta economica, con ciò giustamente considerando anche il compenso pattuito dalle parti quale elemento di interpretazione del contratto.
Oltre a tale elemento va, altresì, preso in considerazione il tempo di esecuzione della prestazione, che, secondo la previsione contrattuale, era indicato in “circa 3 – 4 settimane” (p. 4, doc. n. 2, fascicolo di primo grado cit.). Tale tempo di esecuzione è sicuramente congruo rispetto alla predisposizione di un layout architettonico, ma sarebbe stato verosimilmente insufficiente ove le parti avessero previsto la realizzazione di un progetto preliminare, essendo all'uopo necessaria la predisposizione di almeno due tavole grafiche aggiuntive, come accertato dall'ausiliare del giudice.
pagina12 di 22 Alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prestazione oggetto del contratto del 2 luglio 2020 fosse un layout architettonico e che il progetto realizzato da fosse conforme alle previsioni dei punti 4 e 5 del contratto. Controparte_3
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la conformità del progetto preliminare di alla normativa vigente e il conseguente esatto Controparte_3
adempimento di tale professionista. censura la parte della motivazione in cui il giudice ha Parte_1 ritenuto che “non è corretto affermare che nel progetto di Itaca Associati l'altezza interna della sala operatoria sia di 3,00 metri”, evidenziando la presenza di due settori laterali larghi circa un metro ciascuno, la cui altezza è di metri 2,70 e all'interno dei quali passano le canalizzazioni impiantistiche, che occupano una superficie complessiva pari ad un terzo della superficie totale della sala e che farebbero ascendere l'altezza media della stessa a metri 2,91 (p. 18, sentenza gravata).
L'appellante ritiene che tale affermazione sia errata, perché non tiene conto della previsione dell'art. 95, ultimo comma, del Regolamento Edilizio del
Comune di Milano, secondo il quale “i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per
l'altezza minima”.
L'appellante spiega, dunque, che la fasce laterali alle quali fa riferimento il giudice e nella quali passano le canalizzazioni impiantistiche non incidono sull'altezza media del locale ai sensi della citata norma del Regolamento Edilizio comunale;
che lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il progetto esecutivo predisposto da Itaca Associati S.r.l. è stato realizzato in conformità a tali disposizioni, avendo previsto un'altezza di metri 3,00, con delle fasce di altezza inferiore che occupano un terzo della superficie totale e una superficie di 30 mq
(in luogo dei 24,00 mq previsto da;
che, dunque, l'altezza Controparte_3
interna della sala operatoria progettata da Itaca Associati S.r.l. è di metri 3,00 e non di metri 2,91, come erroneamente affermato in sentenza e che il relativo pagina13 di 22 progetto era, dunque, conforme alla normativa vigente, senza bisogno di alcuna deroga.
L'appellante deduce, inoltre, con riguardo all'altezza dei locali progettata dal convenuto opposto (metri 2,70), che la deroga all'altezza minima di metri 3,00 prevista dal punto 1.2.4 dell'Allegato IV al decreto legislativo n. 81/2008 può essere concessa dall'autorità competente solo in presenza di “necessità tecniche”, che devono essere rigorosamente documentate;
che, nel caso in esame, tali necessità non sussistevano, come dimostra il progetto predisposto da Itaca
Associati S.r.l., che è riuscito a realizzare la sala operatoria con un'altezza di metri 3,00, senza richiedere deroghe, che possono, peraltro, non essere concesse.
Sotto altro profilo l'appellante evidenzia che, tra le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, vi era la contestazione di un'ulteriore criticità del progetto di riguardante la cubatura della sala operatoria, che Controparte_3 risulta inferiore a quella prevista dall'art.
1.2.1.1. dell'Allegato IV al decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che i locali devono avere una “altezza netta non inferiore a mt 3” e una “cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore”.
Ciò premesso, l'appellante si duole che tanto il consulente tecnico d'ufficio quanto il giudice di primo grado non abbiano affrontato il problema della cubatura, nulla argomentando in merito.
Afferma, in conclusione, che deve ritenersi che non Controparte_3
abbia provato il proprio esatto adempimento e che, al contrario, il progetto preliminare da quest'ultima elaborato non è conforme alla normativa vigente, in quanto presenta delle criticità (tra cui l'altezza e la cubatura della sala operatoria inferiori a quelle prescritte) che, se trasfuse nel progetto definitivo, avrebbero precluso il rilascio dell'autorizzazione da parte degli enti preposti.
Il motivo merita accoglimento.
La decisione censurata, peraltro basata sugli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, non è corretta, poiché non considera che le strutture sanitarie devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, come risulta indicato anche sul sito dell'ATS di
Milano, cioè dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni.
In base alla citata normativa le strutture sanitarie devono, quindi, avere una
“altezza netta non inferiore a mt 3” e una “cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore”.
pagina14 di 22 Quanto all'altezza della sala operatoria realizzata da Parte_1
sulla base del progetto predisposto da Itaca Associati S.r.l., le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio e dal giudice di prime cure, secondo cui tale altezza sarebbe di metri 2,91, non tengono conto che le fasce laterali nelle quali passano le canalizzazioni impiantistiche non incidono sull'altezza media del locale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 95 del Regolamento Edilizio del
Comune di Milano.
Tale norma prevede, infatti, che “i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per
l'altezza minima”.
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il progetto di Itaca
Associati S.r.l. è stato realizzato in conformità a tali disposizioni, avendo previsto un'altezza di tre metri con delle fasce laterali di altezza inferiore che occupano un terzo della superficie totale (e che, pertanto, non si computano nella media ai sensi del richiamato articolo 95) e una superficie di mq 30 (in luogo dei mq 24, previsti da . Controparte_3
Alla luce di quanto evidenziato, l'altezza media della sala operatoria progettata da Itaca Associati S.r.l. è di metri tre e non di metri 2,91, come erroneamente affermato nella sentenza gravata. Ne consegue che il progetto predisposto da tale studio professionale era conforme alla normativa vigente senza bisogno di alcuna deroga.
Non è, dunque, corretta l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui se il progetto di Itaca Associati S.r.l. è stato approvato dagli organi competenti, “per l'approvazione ha dovuto usufruire anch'esso della deroga citata del Testo Unico sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (Allegato IV, punto 1.2.4.), nona vendo nemmeno esso l'altezza di 3,00 metri” (p. 18, sentenza gravata).
Quanto all'altezza della sala operatoria progettata da Controparte_3
essendo stato accertato che essa era di soli metri 2,70, deve concludersi, difformemente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, che, non essendo tale altezza conforme a quanto previsto dal citato Testo Unico in materia di sicurezza
(decreto legislativo n. 81 del 2008), il progetto di non Controparte_3
sarebbe stata approvato dall'ente preposto alle autorizzazioni.
pagina15 di 22 Come è stato correttamente evidenziato dall'appellante con il motivo in esame, nel ritenere che “relativamente alle contestazioni dell'opponente circa la mancata autorizzazione del progetto dello a causa dell'altezza CP_3
inadeguata del progetto stesso, non ha fornito in atti nessun documento Pt_1
che attesti questo diniego. Pertanto si ritiene che il progetto presentato dall'opposta risulti conforme alla normativa vigente, tra cui il Regolamento
Edilizio del Comune di Milano e le eventuali difformità riscontrate non sono tali da precludere il rilascio da parte degli enti preposti dell'autorizzazione all'esercizio di sale operatorie” (p. 18, sentenza gravata), il giudice di prime cure ha invertito l'onere della prova.
Invero, non spetta a provare che il progetto predisposto Parte_1
da non fosse stato approvato, ma spetta al convenuto opposto Controparte_3 fornire la prova del proprio credito e, quindi, dell'esatto Controparte_3
adempimento della propria prestazione.
Il giudice di prime cure ha dedotto la conformità a normativa vigente del progetto redatto da desumendo, peraltro erroneamente (per Controparte_3
quanto in precedenza evidenziato), dal fatto che il progetto di Itaca Associati S.r.l. fosse stato approvato il fatto (da provare) che anche il progetto di Controparte_3 sarebbe stato approvato in virtù della deroga (all'altezza minima di metri tre)
[...]
prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza.
Tale ragionamento non tiene, tuttavia, conto del fatto che la deroga prevista dall'Allegato IV al decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 1.2.4., “può” essere concessa solo in presenza di “necessità tecniche”, che devono essere rigorosamente documentate e che l'attore in senso sostanziale Controparte_3
non aveva svolto alcuna allegazione in merito alla sussistenza di tali
[...]
“necessità tecniche” che avrebbero potuto consentire la deroga in questione.
Quanto al requisito della cubatura, previsto dall'art.
1.2.1.1. dell'Allegato
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 (il quale dispone che i locali devono avere una “altezza netta non inferiore a mt 3” e una “cubatura non inferiore a mc
10 per lavoratore”), va evidenziato che, nonostante l'eccezione dell'attore opponente (il quale aveva lamentato la ridotta dimensione del locale già con mail del 24 luglio 2020 – doc. n. 4, fascicolo di primo grado di – Parte_1 prima dell'instaurazione della presente controversia), sul punto nulla è stato pagina16 di 22 allegato e provato da e nulla è stato, peraltro, argomentato Controparte_3
dal giudice di prime cure.
Alla luce di quanto evidenziato, essendo accertato che la lex specialis in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008) prevede un'altezza minima dei locali di metri tre e che la sala operatoria progettata da prevedeva un'altezza di metri 2,70; che, quanto al requisito Controparte_3
della cubatura minima previsto dalla medesima legge, nulla è stato provato, non può ritenersi adempiuto, da parte di l'onere della prova, su Controparte_3 tale parte incombente, in ordine all'esatto adempimento della propria prestazione.
In mancanza di prova che il progetto predisposto da Controparte_3
fosse fattibile, in base alla normativa vigente di cui si è detto, e che avesse, quindi, un'utilità per la parte committente non può dirsi esattamente Parte_1 adempiuta l'obbligazione che ha assunto con il contratto del Controparte_3
2 luglio 2020.
Va, invero, ricordato che il professionista è obbligato, a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c. ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorchè la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò impedito di conseguire un risultato utile.
Nel caso in esame, alla luce di quanto evidenziato, non può ritenersi raggiunta la prova che il progetto redatto da abbia Controparte_3 soddisfatto l'effettivo interesse del cliente, cioè quello di conseguire un progetto realizzabile in conformità alla normativa vigente.
Con il terzo e ultimo motivo di appello deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza per aver ritenuto il progetto preliminare di
[...]
pressoché identico a quello esecutivo realizzato da Itaca Associati CP_3
S.r.l.
L'appellante evidenzia che le differenze tra i due elaborati, riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio, non sono affatto irrilevanti o legate a scelte soggettive opzionali, come da quest'ultimo affermato, essendo dovute proprio alla necessità di rendere il progetto esecutivo conforme alle disposizioni di legge, che il progetto di non aveva tenuto in considerazione. Controparte_3
pagina17 di 22 Aggiunge che le affermazioni censurate, contenute nella sentenza di primo grado, non tengono conto delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente e dei documenti prodotti;
che dalla mera visione delle planimetrie dei due progetti emerge che, ad eccezione dei muri portanti, le due planimetrie non presentano nemmeno una parete o una porta in comune e che tutti i locali oggetto di progettazione sono diversi per dimensione e in buona parte anche per posizione.
Infine, rileva che il consulente tecnico d'ufficio non ha considerato che il progetto per cui è causa prevede di realizzare il comparto di chirurgia ad un livello diverso dalle restanti aree, con conseguente necessità di collegarle attraverso una rampa per consentire l'utilizzo del comparto anche a persone diversamente abili;
ciò che non è in alcun modo consentito dalla vigente normativa, tanto che la rampa è stata eliminata dal progetto definitivo approvato.
In conclusione, l'appellante afferma che deve ritenersi accertato l'inadempimento di atteso che il suo progetto preliminare Controparte_3
non poteva essere utilizzato come base per la successiva fase di progettazione, sia per le gravi carenze presenti nello stesso (tra cui, in via principale, la ridotta altezza del soffitto, la ridotta dimensione della sala operatoria e la mancanza delle necessarie tavole grafiche aggiuntive di distribuzione di massima degli impianti), sia per l'assenza di un titolo abilitante in capo al progettista.
Il motivo merita accoglimento.
Appare evidente da un semplice esame visivo delle planimetrie dei due progetti (quello di e quello di Itaca Associati S.r.l.) come vi Controparte_3
siano delle differenze sostanziali, legate a esigenze progettuali e non a scelte soggettive meramente opzionali;
differenze rese evidenti dalla diversità delle altezze, delle dimensioni e, in buona parte, anche della disposizione dei locali.
Del resto, le stesse differenze evidenziate come marginali dal consulente tecnico d'ufficio e, quindi, dal giudice di prime cure, sono indicative, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, di un profondo divario tra i due progetti. A tal fine vengono in considerazione le seguenti difformità:
l'inclusione, nel progetto di Itaca Associati S.r.l., di un ambiente in più rispetto al progetto di l'ufficio della caposala, sottratto alla Controparte_3
superficie del comparto ambulatoriale;
pagina18 di 22 la mancanza, nel progetto di Itaca Associati S.r.l., di due ambienti obbligatori, invece presenti nel progetto di il locale per il Controparte_3
deposito dello sporco e il locale per la sterilizzazione degli strumenti.
In ogni caso, va rilevato come le differenze tra i due progetti non siano determinanti al fine della decisione della presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato da per la prestazione Controparte_3
d'opera intellettuale realizzata in esecuzione del contratto del 2 luglio 2020.
Avendo accertato, nell'esaminare il secondo motivo di gravame, che non sussiste l'indispensabile prova alla quale era onerato il creditore e, cioè, la prova che il progetto dallo stesso predisposto fosse conforme alle norme vigenti e, quindi, realizzabile, in conformità all'interesse del cliente Parte_1
tanto è sufficiente per escludere il diritto di alla Controparte_3
soddisfazione del credito dedotto in giudizio.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza gravata, deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
21521/2021, emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Milano, essendo insussistente il diritto di credito vantato da Controparte_3
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
pagina19 di 22 criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
All'esito dell'impugnazione risulta la soccombenza di Controparte_3
che deve, pertanto, essere condannata a rimborsare a le spese Parte_1
di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , nella misura effettivamente Persona_1
anticipata da Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello;
dimezzato il compenso per la fase decisionale del presente giudizio, quanto a Parte_1
in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei
[...]
parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum
pagina20 di 22 (pari al valore del decreto ingiuntivo opposto, ricompreso nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, per la riforma della sentenza n. Controparte_5
8003/2024, pubblicata il 12 settembre 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 8435/2022 r.g. e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata,
ACCOGLIE
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 21521/2021, emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Milano e, per l'effetto,
REVOCA
Il predetto decreto ingiuntivo;
ND
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , nella misura effettivamente Persona_1
anticipata da Parte_1
ND
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 3.010,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina21 di 22 Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
16 settembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Monza, n. 258 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 10,
presso lo studio dell'avv. Alessandro Fallica, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
Contro
CP_1 Controparte_2
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pagina1 di 22 pro tempore, con sede in Reggio Emilia (RE), via Guido Guinizzelli, n. 14 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28, presso lo studio degli avvocati Fabio Gandini del Foro di Reggio Emilia e Giorgio Giuntoni
del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 8003/2024, pubblicata il 12 settembre 2024 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 8435/2022 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Accogliere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 21521/2021
(R.G. 46896/2021) emesso dal Tribunale di Milano in data 24.11.2021 e pubblicato in data 15.12.2021, dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla alla Parte_1 Controparte_3
In via subordinata, previa revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dalla sulla scorta dei motivi esposti in Parte_1 appello. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
“Tanto premesso si precisano di seguito le conclusioni nel modo che segue: nel merito:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da Parte_2 contro la sentenza nr. 8003/2024 del Tribunale di Milano, Dott.ssa Cinzia
[...]
Cassone, emessa il 12/09/2024 e pubblicata mediante deposito telematico il
pagina2 di 22 13/09/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi nella comparsa di costituzione, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento a favore di Parte_2 [...]
di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Controparte_4
3° co. c.p.c. stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione dedotti da parte appellante;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado”.
pagina3 di 22
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurata da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
(di seguito denominata , volta a conseguire la
[...] Controparte_3
revoca del decreto ingiuntivo n. 21521/2021, emesso il 15 dicembre 2021 dal
Tribunale di Milano, con il quale era stato ingiunto all'attore opponente il pagamento, in favore di della somma di denaro di euro Controparte_3
11.590,80, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per le prestazioni d'opera intellettuale rese in esecuzione del contratto concluso dalle parti il 2 luglio 2020, avente ad oggetto “Prestazioni Professionali per una Prima Valutazione di fattibilità di Nuovo Comparto Operatorio di Chirurgia Ambulatoriale da realizzarsi in Milano, in viale Monza 258”, con sentenza n. 8003/2024, pubblicata il 12 settembre 2024, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e ha condannato l'attore opponente a rimborsare le spese processuali a favore del convenuto opposto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata e del tenore letterale del contratto, che l'incarico conferito a fosse destinato a fornire a una prima Controparte_3 Parte_1
valutazione di fattibilità per la realizzazione delle sale operatorie;
che, se l'incarico fosse stato definito e concordato per iscritto e in maniera inequivocabile come “predisposizione di un progetto preliminare”, il layout fornito non sarebbe stato sufficiente a soddisfare tale incarico, ma sarebbero state necessarie almeno due tavole grafiche aggiuntive di distribuzione di massima degli impianti, una per gli impianti meccanici e una per gli impianti elettrici;
che tali elaborati aggiuntivi avrebbero dovuto essere indicati nella proposta contrattuale, con probabile aumento della richiesta economica.
Dopo aver premesso che il punto 4) del contratto concluso dalle parti prevedeva la predisposizione di un “layout architettonico del comparto operatorio, nel rispetto delle normative vigenti e delle moderne esigenze chirurgiche e sanitarie, ponendosi come obiettivo (se gli spazi a disposizione lo consentono), la presenza, la corretta disposizione e dimensione di tutti i locali che lo compongono”, il giudice di prime cure ha ritenuto, sulla base degli accertamenti pagina4 di 22 compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, architetto , che la Persona_1
tavola grafica consegnata dal convenuto opposto a contenesse, Parte_1
oltre al layout architettonico (con la disposizione e la denominazione dei locali e delle loro funzioni, la superficie degli stessi, la collocazione degli arredi e delle attrezzature mediche e chirurgiche), anche una planimetria generale del primo piano, con indicata la collocazione della porzione progettata rispetto all'intero piano dell'edificio; nonché quattro immagini tridimensionali renderizzate
(fotorealistiche) e alcuni prospetti rappresentanti le pareti interne della sala operatoria.
Con riferimento al punto 5) del contratto dedotto in giudizio – che prevedeva la “redazione di un documento tecnico con i requisiti prestazionali dei prodotti necessari per la realizzazione del comparto operatorio, quali opere architettoniche, impianti meccanici, impianti elettrici, impianti speciali e impianti gas medicali” – il giudice ha accertato che il documento redatto da Controparte_3
si componeva di una relazione tecnico descrittiva e, soprattutto, prescrittiva
[...]
e propedeutica al progetto definitivo;
che ogni capitolo era stato esposto in modo approfondito, con indicazioni precise e molte tecniche, di livello anche superiore al preliminare, come ritenuto anche dall'ausiliare del giudice, direttamente utilizzabili da chi dovesse realizzare il progetto definitivo o esecutivo, oltre ad indicare le principali leggi e normative applicabili.
Ha, infine, valutato come sufficientemente dettagliata, in relazione al grado progettuale, la stima dei costi economici di realizzazione del comparto, che prevedeva un importo di euro 330.000,00, oltre oneri di legge.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, ritenuto che anche la relazione tecnica fosse conforme alle previsioni contrattuali e, in particolare, al punto 5) del contratto.
Con riferimento alla possibilità di realizzare sale operatorie in deroga al limite minimo di tre metri di altezza e alla valutazione della conformità alle norme vigenti dell'elaborato predisposto da nonché della verifica Controparte_3
se le eventuali difformità riscontrate fossero tali da precludere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale operatorie, il giudice di prime cure ha accertato che aveva previsto il controsoffitto proprio per il Controparte_3
passaggio delle canalizzazioni dell'aria per condizionamento e ricambio, con la conseguente riduzione dell'altezza da 3,11 metri (solaio preesistente) a metri 2,70.
pagina5 di 22 Ha aggiunto, sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, che anche il progetto predisposto dallo studio professionale Itaca Associati S.r.l.
(al quale si era rivolta per realizzare il progetto definitivo) Parte_1
prevedeva il passaggio degli impianti nel controsoffitto e per permettere ciò attuava degli abbassamenti laterali in corrispondenza di tali passaggi impiantistici;
che anche tale progetto non era esente da abbassamenti del solaio della sala operatoria rispetto ai dichiarati tre metri: infatti, sussistevano due settori laterali a tutta lunghezza e larghi circa un metro ciascuno, la cui altezza era di metri 2,70, all'interno dei quali passavano le canalizzazioni impiantistiche;
che tali fasce di soffitto avevano una superficie complessiva di mq 9,74, costituendo il 32%, cioè un terzo, della superficie totale della sala;
con la conseguenza che l'altezza media risultava di metri 2,91 e non di metri 3,00.
Sulla base di tali premesse il giudice di prime cure ha dedotto che, se il progetto predisposto da Itaca Associati S.r.l. era stato approvato dagli organi competenti, per l'approvazione aveva dovuto usufruire della Parte_1
deroga citata dal Testo Unico Sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008, allegato
IV, punto 1.2.4), non avendo nemmeno quel progetto l'altezza di metri 3,00.
Ha, altresì, rilevato che, relativamente all'eccezione dell'attore opponente circa la mancata autorizzazione del progetto predisposto da a Controparte_3 causa dell'altezza inadeguata del progetto, non aveva fornito Parte_1
alcuna prova attestante tale diniego.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, ritenuto che il progetto presentato da fosse conforme alla normativa vigente, tra cui il Controparte_3
Regolamento Edilizio del Comune di Milano e che le eventuali difformità riscontrate non fossero tali da precludere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale operatorie.
Quanto alla comparazione tra i due progetti (quello consegnato dal convenuto opposto e quello predisposto da Itaca Associati S.r.l.), premesso che il confronto andava effettuato solo per le due porzioni confrontabili e, quindi, riguardanti il comparto operatorio (in quanto il progetto elaborato da Itaca
Associati S.r.l. aveva un ambito più ampio rispetto a quello trattato dal progetto di
, il giudice di prime cure ha ritenuto, aderendo alle Controparte_3 conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che non vi fossero differenze sostanziali quanto a planimetrie e layout, se non nella diversa grandezza della sala pagina6 di 22 operatoria, nella differente altezza della stessa e in alcune piccole variazioni negli altri ambienti annessi al comparto, con l'inclusione, nel progetto di Itaca Associati
S.r.l., di un ambiente in più rispetto al progetto di (l'ufficio Controparte_3
della caposala, sottratto alla superficie del comporto ambulatoriale).
Ha evidenziato, sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio, una estrema sinteticità nel progetto di Itaca Associati S.r.l. e un approfondimento maggiore nel progetto di soprattutto con riguardo alle Controparte_3
attrezzature mediche, alle finiture delle pareti, sia fisse che mobili e agli impianti meccanici ed elettrici.
Ha accertato che il progetto predisposto dal convenuto opposto era stato utilizzato nella predisposizione del progetto di Itaca Associati S.r.l. e che tale utilizzazione era stata totale e non parziale, evidenziando quanto segue:
“il CTU ha riscontrato lievi differenze tra le due planimetrie, non sostanziali, alcune legate a scelte soggettive/opzionali e altre, tra cui l'aggiunta di un ufficio per la caposala (locale non obbligatorio in un comparto operatorio) nel progetto Itaca, non presente in quello dell'opposta, rese possibili dal fatto, già citato, che la superficie progettuale utilizzata dal progetto Itaca è maggiore di mq
16,00 rispetto a quella del progetto dello . Tale superficie in CP_3 aggiunta del progetto Itaca viene sottratta all'area degli ambulatori medici;
la scelta pare al CTU di tipo opzionale e probabilmente una scelta concordata con la committenza successivamente alla consegna del Progetto Divento. Tali considerazioni del CTU, esperto del settore, si ritengono condivisibili. Si segnala inoltre che il CTU ha riscontrato, nel Progetto Itaca, la mancanza di due ambienti obbligatori, invece presenti nel Progetto Divento e cioè: il locale per il deposito dello sporco e il locale per la sterilizzazione degli strumenti Punti 10 e
13 della tabella di cui alla pag. 15/17 della perizia). Pertanto si può rilevare, alla luce anche delle osservazioni del CTU sulle due planimetrie a confronto e dei dati indicati nella tabella redatta dal consulente a pag. 15/17 della perizia, che gli ambienti in cui si seziona il comparto, sono pressoché identici e posti quasi totalmente nella stessa posizione, salvo le lievi differenze evidenziate sopra”.
In conclusione, il giudice di prime cure ha accertato l'esatto adempimento di alla obbligazione assunta con il contratto dedotto in giudizio. Controparte_3
pagina7 di 22 Con atto di citazione ritualmente notificato il 16 settembre 2024,
[...] ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in via telematica il 15 gennaio 2025, ha contestato il fondamento del Controparte_3
gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (venti giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo ha, altresì, depositato memoria di replica entro il Controparte_3
successivo termine (dieci giorni prima della detta udienza) assegnato con la medesima ordinanza.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo l'appellante deduce l'errata qualificazione della prestazione commissionata a e la conseguente erronea Controparte_3
affermazione di conformità della stessa a quanto previsto in contratto.
Afferma che le argomentazioni del giudice di prime cure, peraltro basate acriticamente sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dimostrano mancata conoscenza dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, che ha sostituito la denominazione “progetto preliminare” con quella di “progetto di fattibilità tecnica ed economica”; definizioni riferite al primo livello di progettazione, al quale fanno seguito il progetto definitivo e il progetto esecutivo.
L'appellante deduce che, nell'affermare che l'elaborato di Controparte_3
dovesse essere un semplice layout architettonico, come sostenuto dal
[...] consulente tecnico d'ufficio, il giudice non ha considerato i numerosi atti e documenti, tra cui il progetto stesso, che dimostrano che l'elaborato in questione doveva certamente essere un progetto preliminare o progetto di fattibilità, secondo la nuova denominazione. ricorda quanto segue: Parte_1
pagina8 di 22 a pagina 28 dell'elaborato predisposto da si legge “Il Controparte_3
progetto preliminare e le informazioni di questa relazione sono stati redatti sulla base delle nostre esperienze”; nella mail del 23 luglio 2020 il progettista (che all'esito della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio è risultato privo di qualsivoglia titolo abilitativo), non solo scriveva, nell'oggetto della mail, “Consegna Progetto Preliminare”, ma affermava espressamente che “Quello che io vi ho offerto è uno studio o progetto preliminare come riportato chiaramente sulla mia offerta che riallego”; che “Per proseguire con i procedimenti autorizzativi e con i lavori, la Normativa Italiana prevede altri 2 necessari livelli di progettazione”, proseguendo con il trascrivere le definizioni di tali ulteriori fasi progettuali (definitiva ed esecutiva) fornite proprio dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016; con mail del 13 gennaio 2021 scriveva testualmente “come CP_2 previsto nel mio progetto preliminare” e tale definizione, peraltro, era riportata anche a pagina 7 della comparsa di risposta in primo grado.
Secondo l'appellante le richiamate esplicite ammissioni costituiscono interpretazione autentica dell'oggetto del contratto e chiariscono che, prima dell'instaurazione della causa, era pacifico tra le parti che l'oggetto del contratto fosse la redazione di un progetto preliminare.
L'appellante lamenta, dunque, che il giudice si sia limitato a richiamare la relazione del consulente tecnico d'ufficio in modo del tutto acritico, senza considerare i numerosi documenti in cui lo stesso convenuto opposto utilizzava il termine progetto preliminare e senza argomentare in ordine ai puntuali rilievi formulati dal consulente tecnico di parte opponente.
Infine, aggiunge che lo stesso fatto, emerso nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che (che ha redatto l'elaborato in nome e per Controparte_2
conto di non abbia alcun titolo professionale che lo abiliti Controparte_3
alla progettazione di che trattasi, assume notevole valore, perché spiega il motivo per cui, dopo aver redatto il suo progetto preliminare, egli si sia rifiutato di passare alla successiva fase esecutiva e, soprattutto, non abbia fornito alcuna soluzione ad hoc per realizzare gli impianti meccanici dell'area di chirurgia ambulatoriale, garantendo un'altezza media superiore ai metri 2,70 previsti nel suo elaborato.
Il motivo è privo di fondamento.
pagina9 di 22 E' opportuno ricordare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c." (Cass., n. 33451/2021;si veda anche Cass. n. 5595/2014, alla cui stregua, "in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa") (Cass., ord. 11 marzo 2025, n.
6444).
Nel caso in esame, il nucleo essenziale del contratto concluso dalle parti il 2 luglio 2020 è rappresentato dall'oggetto - ove si legge “Offerta Economica per lo svolgimento di Prestazioni Professionali per una Prima Valutazione di fattibilità di Nuovo Comparto Operatorio di Chirurgia Ambulatoriale da realizzarsi a
Milano, in Viale Monza 258” - e dai punti 4 e 5.
Questi ultimi prevedono testualmente quanto segue:
“
4. Redazione di Layout Architettonico del Comparto Operatorio nel rispetto delle Normative Vigenti e delle Moderne esigenze Chirurgiche e
Sanitarie, ponendosi come obiettivo, (se gli spazi a disposizione lo consentono), la presenza, la corretta disposizione e dimensione di tutti i Locali che lo compongono, per consentire una reale ottimizzazione dei flussi, l'applicazione di procedure operative efficienti, in grado di contribuire a limitare le infezioni postoperatorie.
5. Redazione di Documento Tecnico con i Requisiti Prestazionali dei
Prodotti necessari per la realizzazione del Comparto Operatorio, quali Opere
Architettoniche, Impianti Meccanici, Impianti Elettrici, Impianti Speciali e
Impianti Gas Medicali” (doc. n. 2, fascicolo di primo grado di Parte_1
.
[...]
Come è stato correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, architetto Per_1
, nella prassi architettonica e progettuale il termine “layout” o “layout
[...] architettonico”, lungi dal rappresentare un progetto preliminare, sta ad indicare pagina10 di 22 una singola planimetria, solitamente in scala 1:100 o 1:50, rappresentante in modo immediato e graficamente espressivo la disposizione interna di un ambiente e la collocazione degli arredi o delle attrezzature che ne fanno parte e che lo caratterizzano (cfr. p. 4, relazione depositata il 14 maggio 2024).
La tavola grafica consegnata da a Controparte_3 Parte_1
contiene, oltre al layout architettonico (con la disposizione e la denominazione dei locali e le loro funzioni, la superficie degli stessi, la collocazione degli arredi e delle attrezzature mediche e chirurgiche), anche una planimetria generale del primo piano, con indicata la collocazione della porzione progettata rispetto all'intero piano dell'edificio. Contiene, inoltre, quattro immagini tridimensionali, renderizzate (fotorealistiche) e alcuni prospetti rappresentanti le pareti interne della sala operatoria (cfr. p. 4 della rel. cit.).
Come è stato già correttamente accertato nella sentenza impugnata e rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, se le parti avessero concordato espressamente la predisposizione di un progetto preliminare, il layout non sarebbe stato sufficiente a soddisfare la richiesta, ma sarebbero state necessarie almeno due tavole grafiche aggiuntive di distribuzione di massima degli impianti, una per gli impianti meccanici e una per gli impianti elettrici: a quel punto, però, l'offerta economica avrebbe dovuto indicare con un elenco preciso tali elaborati grafici (cfr. p. 4 della rel. cit.).
La tavola grafica predisposta da e prevista al punto 4 Controparte_3
del contratto rispecchia quanto indicato in tale atto negoziale.
Il dato letterale del contratto dedotto in giudizio e i chiarimenti tecnici offerti dall'ausiliare del giudice inducono a ritenere che oggetto della prestazione assunta da con il contratto del 2 luglio 2020 fosse la Controparte_3
predisposizione di un layout, giusta la previsione del punto 4 di tale atto negoziale e non un progetto preliminare.
In nessuna parte del contratto si accenna ad un progetto preliminare;
in nessuna parte del contratto si accenna alla progettazione degli impianti, ma a un documento tecnico contenente “i requisiti prestazionali dei prodotti necessari per la realizzazione del comparto operatorio”, cioè contenente l'indicazione di tutti gli impianti necessari al funzionamento della sala operatoria e delle loro caratteristiche tecniche;
tutto questo è presente nella documentazione elaborata da come è stato correttamente accertato nella sentenza gravata. Controparte_3
pagina11 di 22 I documenti invocati dall'appellante a fondamento dell'assunto che oggetto dell'obbligazione del prestatore d'opera professionale fosse, invece, un “progetto preliminare” o “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, secondo le previsioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, non sono rilevanti al fine dell'interpretazione del contratto, la quale non può prescindere dal chiaro tenore letterale del testo negoziale, che indicava espressamente la redazione di un “layout architettonico” e non di un progetto preliminare nel senso preteso dall'appellante.
Il richiamo alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 2016
(c.d. codice dei contratti pubblici) è improprio, poiché il contratto concluso dalle parti è un contratto d'opera professionale, regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., esulando il suo oggetto dall'ambito di applicazione del citato decreto legislativo.
La correttezza della decisione impugnata trova ulteriore conforto in due altri elementi di interpretazione del contratto dedotto in giudizio: il compenso e i tempi di esecuzione della prestazione professionale.
Quanto al compenso, va evidenziato che esso era stato pattuito in euro
9.500,00, oltre I.V.A. (doc. n. 2, fascicolo di primo grado cit.) e che risulta congruo rispetto alla redazione di un layout architettonico, quale quello previsto e realizzato da tanto che il consulente tecnico d'ufficio ha Controparte_3
rilevato che, ove le parti avessero espressamente pattuito la redazione di un progetto preliminare, sarebbero state necessarie almeno due tavole grafiche aggiuntive, ma a quel punto anche l'offerta economica sarebbe stata diversa, perché avrebbe dovuto indicare con un elenco preciso tali elaborati grafici.
Correttamente, il giudice di prime cure ha evidenziato come tali elaborati aggiuntivi avrebbero comportato un aumento della richiesta economica, con ciò giustamente considerando anche il compenso pattuito dalle parti quale elemento di interpretazione del contratto.
Oltre a tale elemento va, altresì, preso in considerazione il tempo di esecuzione della prestazione, che, secondo la previsione contrattuale, era indicato in “circa 3 – 4 settimane” (p. 4, doc. n. 2, fascicolo di primo grado cit.). Tale tempo di esecuzione è sicuramente congruo rispetto alla predisposizione di un layout architettonico, ma sarebbe stato verosimilmente insufficiente ove le parti avessero previsto la realizzazione di un progetto preliminare, essendo all'uopo necessaria la predisposizione di almeno due tavole grafiche aggiuntive, come accertato dall'ausiliare del giudice.
pagina12 di 22 Alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermata la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prestazione oggetto del contratto del 2 luglio 2020 fosse un layout architettonico e che il progetto realizzato da fosse conforme alle previsioni dei punti 4 e 5 del contratto. Controparte_3
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la conformità del progetto preliminare di alla normativa vigente e il conseguente esatto Controparte_3
adempimento di tale professionista. censura la parte della motivazione in cui il giudice ha Parte_1 ritenuto che “non è corretto affermare che nel progetto di Itaca Associati l'altezza interna della sala operatoria sia di 3,00 metri”, evidenziando la presenza di due settori laterali larghi circa un metro ciascuno, la cui altezza è di metri 2,70 e all'interno dei quali passano le canalizzazioni impiantistiche, che occupano una superficie complessiva pari ad un terzo della superficie totale della sala e che farebbero ascendere l'altezza media della stessa a metri 2,91 (p. 18, sentenza gravata).
L'appellante ritiene che tale affermazione sia errata, perché non tiene conto della previsione dell'art. 95, ultimo comma, del Regolamento Edilizio del
Comune di Milano, secondo il quale “i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per
l'altezza minima”.
L'appellante spiega, dunque, che la fasce laterali alle quali fa riferimento il giudice e nella quali passano le canalizzazioni impiantistiche non incidono sull'altezza media del locale ai sensi della citata norma del Regolamento Edilizio comunale;
che lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il progetto esecutivo predisposto da Itaca Associati S.r.l. è stato realizzato in conformità a tali disposizioni, avendo previsto un'altezza di metri 3,00, con delle fasce di altezza inferiore che occupano un terzo della superficie totale e una superficie di 30 mq
(in luogo dei 24,00 mq previsto da;
che, dunque, l'altezza Controparte_3
interna della sala operatoria progettata da Itaca Associati S.r.l. è di metri 3,00 e non di metri 2,91, come erroneamente affermato in sentenza e che il relativo pagina13 di 22 progetto era, dunque, conforme alla normativa vigente, senza bisogno di alcuna deroga.
L'appellante deduce, inoltre, con riguardo all'altezza dei locali progettata dal convenuto opposto (metri 2,70), che la deroga all'altezza minima di metri 3,00 prevista dal punto 1.2.4 dell'Allegato IV al decreto legislativo n. 81/2008 può essere concessa dall'autorità competente solo in presenza di “necessità tecniche”, che devono essere rigorosamente documentate;
che, nel caso in esame, tali necessità non sussistevano, come dimostra il progetto predisposto da Itaca
Associati S.r.l., che è riuscito a realizzare la sala operatoria con un'altezza di metri 3,00, senza richiedere deroghe, che possono, peraltro, non essere concesse.
Sotto altro profilo l'appellante evidenzia che, tra le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, vi era la contestazione di un'ulteriore criticità del progetto di riguardante la cubatura della sala operatoria, che Controparte_3 risulta inferiore a quella prevista dall'art.
1.2.1.1. dell'Allegato IV al decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che i locali devono avere una “altezza netta non inferiore a mt 3” e una “cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore”.
Ciò premesso, l'appellante si duole che tanto il consulente tecnico d'ufficio quanto il giudice di primo grado non abbiano affrontato il problema della cubatura, nulla argomentando in merito.
Afferma, in conclusione, che deve ritenersi che non Controparte_3
abbia provato il proprio esatto adempimento e che, al contrario, il progetto preliminare da quest'ultima elaborato non è conforme alla normativa vigente, in quanto presenta delle criticità (tra cui l'altezza e la cubatura della sala operatoria inferiori a quelle prescritte) che, se trasfuse nel progetto definitivo, avrebbero precluso il rilascio dell'autorizzazione da parte degli enti preposti.
Il motivo merita accoglimento.
La decisione censurata, peraltro basata sugli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, non è corretta, poiché non considera che le strutture sanitarie devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, come risulta indicato anche sul sito dell'ATS di
Milano, cioè dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni.
In base alla citata normativa le strutture sanitarie devono, quindi, avere una
“altezza netta non inferiore a mt 3” e una “cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore”.
pagina14 di 22 Quanto all'altezza della sala operatoria realizzata da Parte_1
sulla base del progetto predisposto da Itaca Associati S.r.l., le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio e dal giudice di prime cure, secondo cui tale altezza sarebbe di metri 2,91, non tengono conto che le fasce laterali nelle quali passano le canalizzazioni impiantistiche non incidono sull'altezza media del locale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 95 del Regolamento Edilizio del
Comune di Milano.
Tale norma prevede, infatti, che “i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per
l'altezza minima”.
Lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il progetto di Itaca
Associati S.r.l. è stato realizzato in conformità a tali disposizioni, avendo previsto un'altezza di tre metri con delle fasce laterali di altezza inferiore che occupano un terzo della superficie totale (e che, pertanto, non si computano nella media ai sensi del richiamato articolo 95) e una superficie di mq 30 (in luogo dei mq 24, previsti da . Controparte_3
Alla luce di quanto evidenziato, l'altezza media della sala operatoria progettata da Itaca Associati S.r.l. è di metri tre e non di metri 2,91, come erroneamente affermato nella sentenza gravata. Ne consegue che il progetto predisposto da tale studio professionale era conforme alla normativa vigente senza bisogno di alcuna deroga.
Non è, dunque, corretta l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui se il progetto di Itaca Associati S.r.l. è stato approvato dagli organi competenti, “per l'approvazione ha dovuto usufruire anch'esso della deroga citata del Testo Unico sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (Allegato IV, punto 1.2.4.), nona vendo nemmeno esso l'altezza di 3,00 metri” (p. 18, sentenza gravata).
Quanto all'altezza della sala operatoria progettata da Controparte_3
essendo stato accertato che essa era di soli metri 2,70, deve concludersi, difformemente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, che, non essendo tale altezza conforme a quanto previsto dal citato Testo Unico in materia di sicurezza
(decreto legislativo n. 81 del 2008), il progetto di non Controparte_3
sarebbe stata approvato dall'ente preposto alle autorizzazioni.
pagina15 di 22 Come è stato correttamente evidenziato dall'appellante con il motivo in esame, nel ritenere che “relativamente alle contestazioni dell'opponente circa la mancata autorizzazione del progetto dello a causa dell'altezza CP_3
inadeguata del progetto stesso, non ha fornito in atti nessun documento Pt_1
che attesti questo diniego. Pertanto si ritiene che il progetto presentato dall'opposta risulti conforme alla normativa vigente, tra cui il Regolamento
Edilizio del Comune di Milano e le eventuali difformità riscontrate non sono tali da precludere il rilascio da parte degli enti preposti dell'autorizzazione all'esercizio di sale operatorie” (p. 18, sentenza gravata), il giudice di prime cure ha invertito l'onere della prova.
Invero, non spetta a provare che il progetto predisposto Parte_1
da non fosse stato approvato, ma spetta al convenuto opposto Controparte_3 fornire la prova del proprio credito e, quindi, dell'esatto Controparte_3
adempimento della propria prestazione.
Il giudice di prime cure ha dedotto la conformità a normativa vigente del progetto redatto da desumendo, peraltro erroneamente (per Controparte_3
quanto in precedenza evidenziato), dal fatto che il progetto di Itaca Associati S.r.l. fosse stato approvato il fatto (da provare) che anche il progetto di Controparte_3 sarebbe stato approvato in virtù della deroga (all'altezza minima di metri tre)
[...]
prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza.
Tale ragionamento non tiene, tuttavia, conto del fatto che la deroga prevista dall'Allegato IV al decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 1.2.4., “può” essere concessa solo in presenza di “necessità tecniche”, che devono essere rigorosamente documentate e che l'attore in senso sostanziale Controparte_3
non aveva svolto alcuna allegazione in merito alla sussistenza di tali
[...]
“necessità tecniche” che avrebbero potuto consentire la deroga in questione.
Quanto al requisito della cubatura, previsto dall'art.
1.2.1.1. dell'Allegato
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 (il quale dispone che i locali devono avere una “altezza netta non inferiore a mt 3” e una “cubatura non inferiore a mc
10 per lavoratore”), va evidenziato che, nonostante l'eccezione dell'attore opponente (il quale aveva lamentato la ridotta dimensione del locale già con mail del 24 luglio 2020 – doc. n. 4, fascicolo di primo grado di – Parte_1 prima dell'instaurazione della presente controversia), sul punto nulla è stato pagina16 di 22 allegato e provato da e nulla è stato, peraltro, argomentato Controparte_3
dal giudice di prime cure.
Alla luce di quanto evidenziato, essendo accertato che la lex specialis in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008) prevede un'altezza minima dei locali di metri tre e che la sala operatoria progettata da prevedeva un'altezza di metri 2,70; che, quanto al requisito Controparte_3
della cubatura minima previsto dalla medesima legge, nulla è stato provato, non può ritenersi adempiuto, da parte di l'onere della prova, su Controparte_3 tale parte incombente, in ordine all'esatto adempimento della propria prestazione.
In mancanza di prova che il progetto predisposto da Controparte_3
fosse fattibile, in base alla normativa vigente di cui si è detto, e che avesse, quindi, un'utilità per la parte committente non può dirsi esattamente Parte_1 adempiuta l'obbligazione che ha assunto con il contratto del Controparte_3
2 luglio 2020.
Va, invero, ricordato che il professionista è obbligato, a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c. ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorchè la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò impedito di conseguire un risultato utile.
Nel caso in esame, alla luce di quanto evidenziato, non può ritenersi raggiunta la prova che il progetto redatto da abbia Controparte_3 soddisfatto l'effettivo interesse del cliente, cioè quello di conseguire un progetto realizzabile in conformità alla normativa vigente.
Con il terzo e ultimo motivo di appello deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza per aver ritenuto il progetto preliminare di
[...]
pressoché identico a quello esecutivo realizzato da Itaca Associati CP_3
S.r.l.
L'appellante evidenzia che le differenze tra i due elaborati, riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio, non sono affatto irrilevanti o legate a scelte soggettive opzionali, come da quest'ultimo affermato, essendo dovute proprio alla necessità di rendere il progetto esecutivo conforme alle disposizioni di legge, che il progetto di non aveva tenuto in considerazione. Controparte_3
pagina17 di 22 Aggiunge che le affermazioni censurate, contenute nella sentenza di primo grado, non tengono conto delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opponente e dei documenti prodotti;
che dalla mera visione delle planimetrie dei due progetti emerge che, ad eccezione dei muri portanti, le due planimetrie non presentano nemmeno una parete o una porta in comune e che tutti i locali oggetto di progettazione sono diversi per dimensione e in buona parte anche per posizione.
Infine, rileva che il consulente tecnico d'ufficio non ha considerato che il progetto per cui è causa prevede di realizzare il comparto di chirurgia ad un livello diverso dalle restanti aree, con conseguente necessità di collegarle attraverso una rampa per consentire l'utilizzo del comparto anche a persone diversamente abili;
ciò che non è in alcun modo consentito dalla vigente normativa, tanto che la rampa è stata eliminata dal progetto definitivo approvato.
In conclusione, l'appellante afferma che deve ritenersi accertato l'inadempimento di atteso che il suo progetto preliminare Controparte_3
non poteva essere utilizzato come base per la successiva fase di progettazione, sia per le gravi carenze presenti nello stesso (tra cui, in via principale, la ridotta altezza del soffitto, la ridotta dimensione della sala operatoria e la mancanza delle necessarie tavole grafiche aggiuntive di distribuzione di massima degli impianti), sia per l'assenza di un titolo abilitante in capo al progettista.
Il motivo merita accoglimento.
Appare evidente da un semplice esame visivo delle planimetrie dei due progetti (quello di e quello di Itaca Associati S.r.l.) come vi Controparte_3
siano delle differenze sostanziali, legate a esigenze progettuali e non a scelte soggettive meramente opzionali;
differenze rese evidenti dalla diversità delle altezze, delle dimensioni e, in buona parte, anche della disposizione dei locali.
Del resto, le stesse differenze evidenziate come marginali dal consulente tecnico d'ufficio e, quindi, dal giudice di prime cure, sono indicative, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, di un profondo divario tra i due progetti. A tal fine vengono in considerazione le seguenti difformità:
l'inclusione, nel progetto di Itaca Associati S.r.l., di un ambiente in più rispetto al progetto di l'ufficio della caposala, sottratto alla Controparte_3
superficie del comparto ambulatoriale;
pagina18 di 22 la mancanza, nel progetto di Itaca Associati S.r.l., di due ambienti obbligatori, invece presenti nel progetto di il locale per il Controparte_3
deposito dello sporco e il locale per la sterilizzazione degli strumenti.
In ogni caso, va rilevato come le differenze tra i due progetti non siano determinanti al fine della decisione della presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato da per la prestazione Controparte_3
d'opera intellettuale realizzata in esecuzione del contratto del 2 luglio 2020.
Avendo accertato, nell'esaminare il secondo motivo di gravame, che non sussiste l'indispensabile prova alla quale era onerato il creditore e, cioè, la prova che il progetto dallo stesso predisposto fosse conforme alle norme vigenti e, quindi, realizzabile, in conformità all'interesse del cliente Parte_1
tanto è sufficiente per escludere il diritto di alla Controparte_3
soddisfazione del credito dedotto in giudizio.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza gravata, deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
21521/2021, emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Milano, essendo insussistente il diritto di credito vantato da Controparte_3
La regolamentazione delle spese processuali.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un
pagina19 di 22 criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
All'esito dell'impugnazione risulta la soccombenza di Controparte_3
che deve, pertanto, essere condannata a rimborsare a le spese Parte_1
di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , nella misura effettivamente Persona_1
anticipata da Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello;
dimezzato il compenso per la fase decisionale del presente giudizio, quanto a Parte_1
in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei
[...]
parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum
pagina20 di 22 (pari al valore del decreto ingiuntivo opposto, ricompreso nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, per la riforma della sentenza n. Controparte_5
8003/2024, pubblicata il 12 settembre 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 8435/2022 r.g. e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata,
ACCOGLIE
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 21521/2021, emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Milano e, per l'effetto,
REVOCA
Il predetto decreto ingiuntivo;
ND
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, architetto , nella misura effettivamente Persona_1
anticipata da Parte_1
ND
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro 3.010,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina21 di 22 Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina22 di 22