Art. 2.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito:
a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;
b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;
c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;
d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;
f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito:
a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;
b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;
c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;
d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;
f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.