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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4947/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI LAURA CLEMENTINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Piazza Garavaglia 5
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FALANGA DOMENICO e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Candia Lomellina, Via Silvio Pellico, n.°6
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale così stabilire
A) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori stabilendo la collocazione dello stesso Per_1 presso il luogo di residenza della madre.
pagina 1 di 4 B) Porre a carico di la somma mensile di € 200,00 euro rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
Istat a titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore , somma che dovrà essere rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Detta somma verrà accreditata dal sig. a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente CP_1 della madre sig.ra : entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Parte_1
C) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il rimborso di tutte le spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio , seguendo il Protocollo stabilito Per_1 dal Tribunale di Pavia.
D) Stabilire che il padre possa intrattenersi con il figlio previo accordo con la madre, due pomeriggi alla Per_1 settimana da concordarsi con questa ultima tenendo conto degli impegni scolastici e non del bambino.
E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati:
A) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
B) Confermare a carico del sig. la somma mensile di mantenimento pari ad € 200, con rivalutazione CP_1 secondo gli indici Istat.
C) Confermare che il padre potrà frequentare il figlio previo accordo con la madre e secondo gli impegni Per_1 scolastici del bambino almeno 2 giorni infrasettimanali oltre i fine settimana alternati.
D) Confermare a carico dei genitori al 50% le spese non coperte dall'assegno di mantenimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori del figlio minore (nato il [...]) non risultando lo stesso contrario all'interesse Per_1 della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario. Risulta anzi pacifico che i genitori abbiano acquisito una maggiore capacità di dialogo e collaborazione nell'interesse del figlio, come confermato nelle ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociali (v. relazioni del 17.3.2025).
Va, del pari, confermato il collocamento prevalente del figlio presso la madre, così come il regime di frequentazione già in atto per cui il minore incontra il padre per due giorni a settimana previo accordo con la madre, e, talvolta, si ferma a pernottare presso di lui. Va, altresì, previsto che il minore trascorra metà delle festività natalizie, ad anni alternati, con ciascun genitore (orientativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi migliori accordi tra le parti) oltre che metà delle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni. Con riferimento alle vacanze estive, infine, si prevede che il figlio trascorra con ciascun genitore due settimane, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. pagina 2 di 4 In merito agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pertanto, la madre, convivendo in via prevalente con lo stesso, provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, tenuto conto del maggior tempo di permanenza del bambino con la madre che si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del figlio.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente, all'udienza del 26.3.2024, riferiva di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato per
6 mesi, a decorrere dal 1 aprile, e retribuzione netta mensile di 900,00 euro e di vivere con i propri genitori;
il resistente, di contro, abita presso la ex casa coniugale, di cui è comproprietario insieme al fratello, e precisava di lavorare saltuariamente come musicista, con compensi mensili modesti e pari a circa 300,00 euro (v. verbale di udienza). Dalla documentazione bancaria depositata, tuttavia, emergono numerose disposizioni di bonifico in favore del resistente, verosimilmente provenienti da familiari, oltre che versamenti in contanti privi di giustificazione, elementi dai quali può desumersi l'esistenza in capo allo stesso di una disponibilità economica superiore a quanto dichiarato e a quanto emergente dalle certificazioni reddituali, circostanza, del resto, comprovata dalle dichiarazioni rese in udienza dal sig. che riferiva di avere sempre versato in contanti CP_1
100,00/150,00 euro tutte le volte che vedeva il figlio (v. verbale di udienza del 26.3.2024).
Ebbene, considerato anche l'accordo sul punto, alla luce di quanto illustrato, tenuto conto del maggior tempo di permanenza del figlio con la madre e delle sue esigenze, anche in considerazione dell'età, il Collegio ritiene equo confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del padre, quale contributo mensile per il mantenimento del figlio, l'importo di 200,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per lo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, altresì, previsto, in ragione del collocamento prevalente del figlio con lei, che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Tenuto conto dell'accordo in merito alle condizioni di affido del figlio e del regime di frequentazione con lo stesso, oltre che sul piano economico, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- conferma l'affido condiviso del minore (nato il [...]) tra i genitori e il suo collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
- richiama quanto indicato in parte motiva, in merito al regime di frequentazione;
pagina 3 di 4 - pone a carico del resistente, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio di €
200,00, oltre rivalutazione Istat;
- pone a carico delle parti l'obbligo di concorrere al 50% al pagamento delle spese extra assegno per il figlio, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4947/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI LAURA CLEMENTINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Piazza Garavaglia 5
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FALANGA DOMENICO e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Candia Lomellina, Via Silvio Pellico, n.°6
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale così stabilire
A) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori stabilendo la collocazione dello stesso Per_1 presso il luogo di residenza della madre.
pagina 1 di 4 B) Porre a carico di la somma mensile di € 200,00 euro rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
Istat a titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore , somma che dovrà essere rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Detta somma verrà accreditata dal sig. a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente CP_1 della madre sig.ra : entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Parte_1
C) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il rimborso di tutte le spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per lo sviluppo psicofisico del figlio , seguendo il Protocollo stabilito Per_1 dal Tribunale di Pavia.
D) Stabilire che il padre possa intrattenersi con il figlio previo accordo con la madre, due pomeriggi alla Per_1 settimana da concordarsi con questa ultima tenendo conto degli impegni scolastici e non del bambino.
E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati:
A) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_1
B) Confermare a carico del sig. la somma mensile di mantenimento pari ad € 200, con rivalutazione CP_1 secondo gli indici Istat.
C) Confermare che il padre potrà frequentare il figlio previo accordo con la madre e secondo gli impegni Per_1 scolastici del bambino almeno 2 giorni infrasettimanali oltre i fine settimana alternati.
D) Confermare a carico dei genitori al 50% le spese non coperte dall'assegno di mantenimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori del figlio minore (nato il [...]) non risultando lo stesso contrario all'interesse Per_1 della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario. Risulta anzi pacifico che i genitori abbiano acquisito una maggiore capacità di dialogo e collaborazione nell'interesse del figlio, come confermato nelle ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociali (v. relazioni del 17.3.2025).
Va, del pari, confermato il collocamento prevalente del figlio presso la madre, così come il regime di frequentazione già in atto per cui il minore incontra il padre per due giorni a settimana previo accordo con la madre, e, talvolta, si ferma a pernottare presso di lui. Va, altresì, previsto che il minore trascorra metà delle festività natalizie, ad anni alternati, con ciascun genitore (orientativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi migliori accordi tra le parti) oltre che metà delle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni. Con riferimento alle vacanze estive, infine, si prevede che il figlio trascorra con ciascun genitore due settimane, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. pagina 2 di 4 In merito agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pertanto, la madre, convivendo in via prevalente con lo stesso, provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, tenuto conto del maggior tempo di permanenza del bambino con la madre che si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del figlio.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente, all'udienza del 26.3.2024, riferiva di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato per
6 mesi, a decorrere dal 1 aprile, e retribuzione netta mensile di 900,00 euro e di vivere con i propri genitori;
il resistente, di contro, abita presso la ex casa coniugale, di cui è comproprietario insieme al fratello, e precisava di lavorare saltuariamente come musicista, con compensi mensili modesti e pari a circa 300,00 euro (v. verbale di udienza). Dalla documentazione bancaria depositata, tuttavia, emergono numerose disposizioni di bonifico in favore del resistente, verosimilmente provenienti da familiari, oltre che versamenti in contanti privi di giustificazione, elementi dai quali può desumersi l'esistenza in capo allo stesso di una disponibilità economica superiore a quanto dichiarato e a quanto emergente dalle certificazioni reddituali, circostanza, del resto, comprovata dalle dichiarazioni rese in udienza dal sig. che riferiva di avere sempre versato in contanti CP_1
100,00/150,00 euro tutte le volte che vedeva il figlio (v. verbale di udienza del 26.3.2024).
Ebbene, considerato anche l'accordo sul punto, alla luce di quanto illustrato, tenuto conto del maggior tempo di permanenza del figlio con la madre e delle sue esigenze, anche in considerazione dell'età, il Collegio ritiene equo confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del padre, quale contributo mensile per il mantenimento del figlio, l'importo di 200,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per lo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, altresì, previsto, in ragione del collocamento prevalente del figlio con lei, che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Tenuto conto dell'accordo in merito alle condizioni di affido del figlio e del regime di frequentazione con lo stesso, oltre che sul piano economico, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- conferma l'affido condiviso del minore (nato il [...]) tra i genitori e il suo collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
- richiama quanto indicato in parte motiva, in merito al regime di frequentazione;
pagina 3 di 4 - pone a carico del resistente, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio di €
200,00, oltre rivalutazione Istat;
- pone a carico delle parti l'obbligo di concorrere al 50% al pagamento delle spese extra assegno per il figlio, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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