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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1978/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 1978/2021 promossa da:
P.IVA e c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'Avv. Monica Mandico del foro di Napoli
APPELLANTI contro
quale mandataria di con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Nicoletta Boccanera del foro di Bologna
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte così provvedere: in via principale, accogliere il Parte_2 presente appello, ed in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare che il rapporto di finanziamento tra le parti debba essere ricondotto, per i motivi dedotti, al genus del contratto di mutuo fondiario a stati di avanzamento, con le conseguenze derivanti del caso;
dichiarare, in ogni caso, nulla la sentenza n. 218 del 18/3/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna, dichiarando che nulla è dovuto tra pagina 1 di 12 le parti in relazione al decreto ingiuntivo n. 1357/2016, con vittoria del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Per - quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza anche istruttoria reietta, in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata n. 218/2021 del
Tribunale di Ravenna per tutti motivi in atti esposti, per l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso respingere l'appello; in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 218/2021, emessa dal Tribunale di Ravenna, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con i sigg. ri Parte_1 [...]
e al pagamento, in favore di della somma di € Parte_2 Parte_1 Controparte_2
516.821,92, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dal 14.12.2016; con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1357/2016 del 17 novembre 2016 il Tribunale di Ravenna ingiungeva a Parte_1 Parte_3 di pagare a favore della la somma di €
[...] Controparte_3
516.821,92, oltre interessi, spese e compensi, in forza del contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente n.11844/12 intestato alla società aperto Parte_1 presso la filiale di Cervia dell'allora – poi incorporata Controparte_4 [...]
ed erogato con atto notarile del 24.12.2002 quanto alla prima e sulla Controparte_3 base una fideiussione rilasciata a garanzia della suddetta apertura di credito il 27.12.2013 quanto, invece, ai soci e Notaro Parte_1 Parte_2
2. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, Parte_3 richiedendo la sospensione della sua immediata esecutività, nonché la sua revoca, il suo annullamento o la declaratoria di nullità.
Si costituiva in giudizio che, rilevata Controparte_3
l'improcedibilità in rito dell'opposizione per omesso esperimento del tentativo di mediazione, contestava poi in toto le argomentazioni della controparte, richiedeva nel merito ed in via principale il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e, in subordine, la determinazione della somma dovuta a suo favore dagli ingiunti, comprensiva degli interessi spettanti a decorrere dal deposito pagina 2 di 12 del ricorso monitorio, delle spese e dei compensi, con condanna di costoro al pagamento del conseguente ammontare.
La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti, nonché attraverso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dello scambio ex art.190 c.p.c. delle memorie conclusive, con sentenza n. 218/2021 del 18.3.2021, il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo n.1357/2016, emesso il 17.11.2016 nel procedimento n.4137/2016; condannava , Notaro Parte_1
e , in solido tra loro e nella rispettiva qualità di contraente e soci-fideiussori, Parte_2 Parte_1 al pagamento, in favore di di € 462.561,82, a titolo di saldo debitore al 15.06.2016, Controparte_2 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 14.12.2016 al soddisfo;
condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria che del giudizio di opposizione e poneva definitivamente a loro carico anche le spese della consulenza.
In particolare, il Tribunale, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio d'appello, escludeva che l'apertura di credito dissimulasse un mutuo fondiario, reputando così manifestamente infondata la correlata deduzione circa il regolare adempimento delle obbligazioni restitutorie. Osservava, infatti, come non solo nell'ipotesi controversa fosse sussistente l'elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito, cioè “il mettere da parte della banca una somma di danaro “a disposizione” del cliente, a tempo indeterminato, precisamente, nel caso di specie, a seguito del decorso del termine previsto nell'atto”, ma comunque l'istituto della simulazione era stato impropriamente richiamato dagli opponenti, risultando carente il necessario requisito dell'accordo simulatorio, rispetto al quale non era stata neppure allegata la diversa volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo.
Il giudice di prime cure, inoltre, riteneva inconferente e generica la lamentata violazione da parte della dell'art. 38 TUB, che sarebbe discesa dalla concessione di un originario finanziamento di € CP_3
750.000,00, garantito da ipoteca su un immobile il cui valore, all'epoca della redazione dell'atto di citazione in opposizione, era invece pari a soli € 150.000,00. Reputava, invero, la censura della parte opponente incomprensibile nel suo significato e priva di fondamento, rilevando come fosse in realtà interesse della Banca assicurarsi, anche a fini di garanzia dell'obbligazione, che il finanziamento ammontasse ad una percentuale del valore del bene ipotecato.
Trovava, invece, accoglimento la questione relativa alla nullità della clausola floor, in virtù dell'indeterminatezza della stessa circa la misura effettiva del tasso minimo debitore che l'Istituto di credito avrebbe applicato a decorrere dal 1.03.2009 e fino al secondo trimestre 2012 (data dopo la quale aveva trovato applicazione una diversa misura degli interessi, la cui variazione era stata regolarmente pagina 3 di 12 sottoscritta dalla Società debitrice). Conseguentemente, il Tribunale provvedeva a decurtare dall'importo di € 516.821,92, richiesto in sede monitoria, la somma di € 23.266,00, quale differenza tra gli interessi addebitati al tasso floor ed i corrispondenti interessi calcolati in funzione del parametro contrattualmente convenuto.
Il credito della come definito in sede monitoria, veniva poi ulteriormente ridotto dal giudice di CP_3 prime cure in virtù dell'accertata nullità per carenza di causa della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS), la quale, contemplandone l'applicazione sul massimo scoperto eseguito nel periodo, aveva generato una doppia imposizione su somme già produttive di interessi, di tal che non era possibile riconoscere a tale commissione una ragione giustificatrice autonoma e distinta da quella di remunerazione propria degli interessi stessi, andando così ad integrare un costo occulto per il cliente. Affermava, dunque, la non debenza delle suddette CMS, addebitate fino al secondo trimestre 2009, per l'importo complessivo, determinato nell'ambito della CTU, di €
20.140,10, in quanto prive di causa e tali da costituire conseguentemente un indebito oggettivo ex art.2033 c.c..
Parimenti, il Tribunale reputava non dovute, per assenza di specifica pattuizione scritta, le commissioni disponibilità fondi (CDF) che risultavano addebitate dall'Istituto di credito a partire dal terzo trimestre
2009 e fino al 1.07.2012, con conseguente decurtazione della somma di per € 10.854,00 dall'importo dovuto dagli opponenti.
Pertanto, in considerazione delle suddette riduzioni, il credito di veniva rideterminato CP_2 dal Tribunale in € 462.561,82.
4. Avverso la sentenza n. 218/2021 del Tribunale di Ravenna hanno proposto appello
[...]
e , deducendo due motivi di Parte_1 Parte_1 Parte_2 appello: I) l'erroneità della sentenza impugnata laddove, in tema di qualificazione del rapporto intercorso tra l'appellante e la banca opposta, aveva ritenuto sussistente la causa del contratto di apertura di credito, invero assolutamente incompatibile con la previsione di uno scopo contrattuale
(costruzioni a stato di avanzamento lavori) e del conseguente controllo sulla destinazione della forma di utilizzo erogata, elementi invece tipici del contratto di mutuo con conseguente applicabilità della disciplina in tema di usura bancaria;
II) l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto infondata la denunciata violazione dell'art.38 TUB da parte dell'istituto bancario, essendo di contro il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità. Nelle note conclusive depositate il 19.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, deduceva, infine, quale terzo motivo di appello ed ex novo, il difetto di legittimazione dell'appellata.
pagina 4 di 12 Ha resistito quale mandataria di la Controparte_1 CP_2
quale ha chiesto, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, nonché di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale per un unico motivo, ossia per l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato nulle la clausola floor e le commissioni di massimo scoperto e C.D.F.
Con ordinanza del 31.05.2022, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, con ordinanza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
5. Nella disamina dei motivi di appello occorre prendere le mosse dalla preliminare, per quanto tardiva, doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata, che appare ictu oculi infondata.
Ed invero, risulta per tabulas che mediante la cessione del 1.06.2020 – oggetto di apposita pubblicazione nella G.U. del 06.06.2020, Parte II, n.66 – ha trasferito a CP_2 CP_5 il credito oggetto della presente controversia, in quanto riconducibile nel novero dei crediti in
[...] sofferenza, derivanti da rapporti di finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il
1.1.1988 ed il 29.9.2019, ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione.
Non può tuttavia ravvisarsi alcun difetto di legittimazione dell'appellata nel presente giudizio (né,
d'altronde, in quello di prime cure, nel cui corso la cessione ha avuto luogo) stante il dettato dell'art. 111 c.p.c., che in caso di successione a titolo particolare nel diritto per atto tra vivi autorizza la prosecuzione del processo tra le parti originarie, precisando, anzi, come in tali ipotesi la sentenza pronunciata contro costoro spieghi sempre i suoi effetti anche verso il successore a titolo particolare.
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, la titolarità del diritto azionato, ove non tempestivamente contestata, deve considerarsi pacifica (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord., 22.04.2025, n. 10435), con conseguente preclusione della relativa eccezione in appello. Sicché, essendo la cessione intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, è in quel momento che gli odierni appellanti avrebbero dovuto eccepirla e non, come poi accaduto, nel corso del presente giudizio d'impugnazione, tra l'altro solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Da tali considerazioni discende il rigetto del terzo motivo di appello.
6. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui questi, escludendo il ricorrere dei presupposti della simulazione, non ha provveduto a riqualificare come mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori il pagina 5 di 12 contratto di apertura di credito ipotecaria posto a fondamento delle pretese creditorie della
[...]
, in particolare, che “il Tribunale ha errato in quanto si è soffermato sulla espressione Parte_4 simulazione utilizzata in atti in senso atecnico, senza guardare alla sostanza della fattispecie, in quanto il contratto di fatto integrava un contratto di mutuo a stato di avanzamento” e corroborano l'assunto della necessaria riqualificazione sul rilievo che le somme messe a disposizione della
[...] sarebbero state ab origine vincolate, nel loro utilizzo, all'unico scopo di Parte_1 effettuare lavori ed opere di completamento del capannone sul quale era iscritta ipoteca a garanzia del rapporto di finanziamento medesimo ed in base al cui stato di avanzamento veniva progressivamente aumentato l'ammontare di denaro messo a disposizione. A loro avviso, il rapporto si sarebbe dovuto dunque ricondurre alla figura del mutuo dato che “la previsione di uno scopo contrattuale (costruzioni
a stati di avanzamento lavori) è incompatibile con il nomen iuris attribuito dalle parti”, cioè con l'apertura di credito.
Orbene, occorre rilevare che la richiesta riqualificazione del rapporto contrattuale non può avere luogo senza procedere alla preliminare operazione di ricostruzione dell'intenzione delle parti alla luce dei principi generali dettati dal codice civile in tema di ermeneutica del contratto, operazione da svolgersi dando seguito a quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale “l''art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 26.04.2023, n.
10967 – mass. CED Cassazione, 2023), di tal che “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.
1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 11.11.2021, n. 33451 – mass. CED Cassazione,
2021).
Ciò premesso, nel caso di specie emerge per tabulas come l'effettiva intenzione delle parti fosse quella di stipulare un contratto di apertura di credito e non un mutuo fondiario.
Difatti, limitando la disamina alle censure degli appellanti, nessuna delle clausole contenute nell'atto notarile del 24.12.2002, costitutivo del contratto controverso, risulta volta a vincolare l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e CP_3 completamento dell'immobile ipotecato. Detti obblighi, infatti, sono posti in capo a Parte_1
pagina 6 di 12 senza che però vi sia alcuna specificazione circa l'origine delle risorse da Parte_1 destinare a tale scopo. Inoltre, il divieto di emettere assegni o compiere atti di disposizione, citato nell'atto di appello quale indice della diversa natura del finanziamento, è testualmente contemplato con riguardo all'eventuale superamento dei limiti di utilizzo quantitativo delle somme stesse e comunque solo fino a che non sopravvenga il benestare dell'Istituto di credito all'impiego dell'importo più elevato, pur entro il valore massimo del finanziamento concesso.
Ancora, viene espressamente previsto in capo alla un obbligo di messa a disposizione – e non di CP_3 consegna – della somma pattuita. La circostanza conferma la natura di apertura di credito del finanziamento, non potendo rilevare in senso diverso la scelta di procedere ad una concessione per importi successivi e proporzionati ai sopra menzionati lavori di completamento dell'immobile ipotecato, risultando dal contratto medesimo che il fido sarebbe stato concretamente concesso in due sole tranches di cui la prima per l'importo di €600.000,00 e la seconda di restanti € 150.000,00.
Né può ritenersi indicativa della diversa natura del contratto la circostanza che l'allegato B al rogito in esame identifichi la controparte della come “parte mutuataria”. Trattasi, invero, di un modello- CP_3 formulario predeterminato dall'Istituto di credito, inerente al regolamento delle spese di istruttoria riguardante in generale i contratti di c/c ipotecario, nella prassi aperti con maggiore frequenza in relazione a contratti di mutuo che di apertura di credito, con conseguente scelta di utilizzare nel prestampato la nomenclatura in questione.
È, poi, proprio il concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti ad impedire la riqualificazione pretesa dagli appellanti.
In proposito, la Corte ritiene pienamente condivisibile il rilievo del giudice di prime cure che ha correttamente osservato come “con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842
e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 c.c.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito;
invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili (Cass. sent. n. 1225/2000). Ebbene, nel caso di specie è pacifico che con la conclusione del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 11844 l'Istituto di credito mise a disposizione della una determinata somma di denaro, poi variata Parte_1 nel corso del tempo, con possibilità per la di ripristinarne la portata mediante rimesse sul CP_6
c/c. Sussiste, conseguentemente, nella fattispecie l'elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito, vale a dire il mettere da parte della banca una somma di danaro “a disposizione” pagina 7 di 12 del cliente, a tempo indeterminato, precisamente, nel caso di specie, a seguito del decorso del termine previsto nell'atto (cfr. art. 2 del contratto di apertura di credito stipulato in data 24/12/2002)”.
Se è, infatti, pacifico che l'ammontare del finanziamento è stato negli anni rideterminato dall'Istituto di credito, che lo ha progressivamente ridotto – si osservi che alla data del recesso della Banca il suo ammontare era già stato portato ad € 500.000,00 rispetto ai € 750.000,00 originariamente concessi – deve fermamente escludersi che siffatti ridimensionamenti del fido, pattuiti in un momento successivo alla prima messa a disposizione delle somme, possano essere assimilati a peculiari forme di ammortamento del finanziamento, tanto più che, anche a voler accedere a tale ipotesi, si tratterebbe di un ammortamento particolarmente prolungato nel tempo, posto che nessuno dei vari accordi prodotti nel giudizio di primo grado (all. 76-84 alla comparsa di costituzione di giungeva a CP_2 contemplare il pieno azzeramento dell'apertura di credito.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per riqualificare la fattispecie contrattuale in esame in mutuo fondiario, come correttamente osservato dal giudice di prime cure che fondatamente ha altresì rigettato, per carenza dei relativi presupposti, la domanda di simulazione, per quanto l'istituto fosse stato invocato in senso atecnico, come precisato in sede di impugnazione dagli odierni appellanti.
Esclusa, dunque, la riconduzione del rapporto di finanziamento al genus del mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori restano assorbite e prive di rilievo le ulteriori deduzioni – formulate nel medesimo motivo di appello – con riguardo alla nullità dello stesso, in quanto inerenti ad una figura contrattuale non ravvisabile nel caso di specie.
7. Con il secondo motivo d'appello, Parte_1 [...]
chiedono la riforma della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure Parte_3 dichiarato la nullità del contratto di credito fondiario in virtù della violazione del limite di finanziabilità posto dall'art.38 TUB, disposizione che, ad avviso degli appellanti, integrerebbe una norma imperativa inderogabile.
Ebbene, occorre premettere che la censura in esame non è stata rinnovata dalla parte né in sede di precisazione delle conclusioni né negli atti successivi, di tal che è da intendersi tacitamente rinunciata.
Nel merito, comunque, il motivo deve essere rigettato.
Ciò innanzitutto perché, venendo il limite di finanziabilità in rilievo con specifico riguardo al mutuo fondiario, la doglianza sarebbe stata idonea a spiegare i suoi effetti solo subordinatamente all'accoglimento del primo motivo di appello, già rigettato da questa Corte per le suesposte ragioni.
In secondo luogo, il rigetto si impone anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, pronunciando a Sezioni Unite, ha escluso la natura imperativa ed inderogabile pagina 8 di 12 dell'art.38, co.2, TUB, enunciando il seguente principio di diritto “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993,art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. eart. 53t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. civ., Sez.Un., sent. 16.11.2022 n.33719).
7. L'appello incidentale proposto da quale mandataria di Controparte_1 [...]
si concentra sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la CP_2 nullità della clausola floor, nonché dell'applicazione delle CMS e delle CDF, così decurtando le pretese creditorie della dell'importo complessivo di € 54.260,10. CP_3
Nello specifico, con riguardo alla validità della clausola floor, l'appellante incidentale contesta i rilievi svolti dal giudice di prime cure assumendo che la comunicazione di variazione del tasso minimo debitore, trasmessa dall'Istituto di credito in data 29.01.2009, contenesse elementi sufficienti ad individuare la misura del tasso che avrebbe trovato applicazione nel rapporto con
[...]
a decorrere dal successivo 1.03.2009. La stessa, invero, secondo quanto Parte_1 argomentato dalla parte nella comparsa conclusionale, avrebbe dovuto essere letta ed interpretata in relazione all'art. 3 del contratto di apertura di credito del 24.12.2002 ed al contratto di c/c ad esso accluso, “che identifica perfettamente il parametro di indicizzazione del tasso (tasso applicato 2 punti in più dell'EURIBOR a sei mesi, mentre per gli utilizzi eventualmente eccedenti gli interessi sono conteggiati nella misura di 2,5 punti in più rispetto al tasso contrattuale come sopra definito”, con la precisazione che “dal riassunto scalare 31.3.2009, decorrenza 31.1.2009, il tasso contrattuale minimo
è del 4,7%”.
Ebbene, è incontestato e documentale che la missiva in questione prevedesse l'applicazione, a decorrere dal 1.3.2009, di un tasso floor di entità corrispondente al tasso d'interessi che si sarebbe applicato al rapporto di apertura di credito a decorrere dal 1.02.2009. La nuova clausola contrattuale non fissava quindi espressamente l'applicando tasso minimo debitore, ma ne rimetteva la determinazione ad un momento successivo, assumendo come riferimento la misura del tasso pagina 9 di 12 “ordinario” applicato a decorrere dal 1.2.2009, il quale era a sua volta da determinarsi in relazione all'Euribor 6 mesi aumentato di 2 punti (2,5 punti per eventuali sconfinamenti).
E' dunque evidente che siffatto meccanismo di identificazione della clausola foor rendeva del tutto incerta l'entità del tasso de quo, che, al momento della comunicazione della modifica contrattuale
(29.1.2009), risultava per gli odierni appellanti non solo non determinato ma nemmeno determinabile
(rinvio al tasso applicabile a decorrere dal 1.2.2009, non ancora identificato né comunicato agli appellanti).
È, dunque, corretta la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la nullità della clausola in questione per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente decurtazione dall'ammontare del credito della dell'importo di € 23.266,00, quale differenza tra gli interessi addebitati al tasso floor ed i CP_3 corrispondenti interessi calcolati in funzione del parametro contrattualmente convenuto.
9. Nel medesimo motivo, poi, l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, in quanto ritenuta priva di una causa propria, autonoma e distinta da quella degli interessi già applicati all'apertura di credito.
La doglianza merita di essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la commissione di massimo costituisce “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” (Cass. civ., Sez. Un., sent., 20.06.2018 n.16303, che si rifà alla definizione offerta dalla
Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura).
Conseguentemente, è innegabile l'attribuzione alle CMS di una specifica funzione, autonoma rispetto a quella tipica degli interessi e consistente nella remunerazione dell'Istituto di credito per la tenuta a disposizione, in favore dell'accreditato, della somma affidata per un determinato periodo di tempo ed indipendentemente dal suo utilizzo. Dunque, nessun difetto di causa può imputarsi alla clausola che introduce, nel rapporto di apertura di credito, l'applicazione della commissione de qua.
Né la clausola in questione può, nel caso di specie, essere altrimenti ritenuta nulla per carenza di forma scritta ovvero per indeterminatezza. Emerge, invero, per tabulas l'espressa pattuizione, nell'atto notarile del 24.12.2002, della CMS, da applicarsi sul massimo scoperto, con cadenza trimestrale e nella misura dello 0,125%, dato confermato dalla CTU e dalla stessa sentenza di primo grado, che si è
pagina 10 di 12 soffermata sul solo tema del difetto di causa, dando atto che essa era stata “specificamente prevista nelle condizioni economiche contrattuali” (pag.8 sentenza impugnata).
D'altro canto, la validità della clausola de qua con riguardo all'apertura di credito deve essere affermata anche avendo riguardo ai più recenti approdi giurisprudenziali, che hanno finito per osservare come “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. civ., Sez. I, ord.,
15.01.2024, n. 1373 – mass. CED Cassazione, 2024). Se dunque la commissione è da ritenersi valida a fronte di una clausola così ermetica, non potrà che esserlo anche nel caso di specie, ove il contratto ne individua specificamente misura, periodicità e base di calcolo.
Ha pertanto errato il giudice di prime cure nel dichiarare la nullità delle CMS applicate nell'ambito dell'apertura di credito addebitate fino al secondo trimestre 2009 e nel ridurre di conseguenza il quantum dovuto alla dell'importo complessivo di € 20.140,10. CP_3
10. L'ultima censura dell'appellante incidentale attiene alla declaratoria di nullità sancita dal giudice di prime cure, per carenza di specifica pattuizione scritta, in relazione alla commissione di disponibilità fondi per il periodo intercorrente tra il terzo trimestre 2009 ed il 1.7.2012.
Al riguardo, tuttavia, si deve segnalare come nessuna contestazione sia stata mossa al rilievo, formulato nella CTU disposta nel precedente grado di giudizio, sull'assenza, prima del 30.06.2012, di qualsivoglia previsione in forma scritta della CDF, pur in concreto applicata dall'Istituto di credito nel rapporto di finanziamento con È, dunque, da ritenersi Parte_1 pacifica la nullità della commissione de qua per violazione dell'art. 2 bis DL 185/2008, con conseguente rigetto di tale censura e conferma della conseguente decurtazione del credito della CP_3 nella misura di euro 10.854,00 già disposta dal giudice di prime cure.
11. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere riformata limitatamente al quantum dovuto a favore della banca appellata, rideterminato nella somma complessiva di euro € 482.701,92 (euro 462.561,82 + euro 20.140,10), essendo risultata accertata la validità ed efficacia della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, erroneamente dichiarata nulla dal giudice di prime cure.
12. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c., Parte_1
e devono essere condannati anche alla rifusione
[...] Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo lo scaglione tra € 260.001,00 e €
520.000,00 con compensazione parziale nella misura del 30% per quanto attiene alle spese del grado d'appello.
13. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti Parte_1
e Notaro
[...] Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
contro la sentenza n. 218/2021 pubblicata dal Tribunale di Ravenna il 18.3.2021. Parte_2
Accogliendo parzialmente l'appello incidentale proposto da quale Controparte_1 mandataria di in parziale riforma della predetta sentenza, Controparte_2 condanna , in Parte_1 Parte_3 solido tra loro, al pagamento della somma di € 482.701,92 a favore di Controparte_1
a titolo di saldo debitore al 15.6.2016, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 14.12.2016 al
[...] saldo;
conferma nel resto.
Condanna e Notaro alla Parte_1 Parte_1 Parte_2 rifusione, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio, comprensivo della fase monitoria, liquidandole nella misura di euro 634,00 per esborsi ed euro € 16.863,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
compensa tra le parti le spese del secondo grado - che liquida per l'intero in € 17.179 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA - in misura del 30%, con condanna degli appellanti a rifondere, in solido tra loro, all'appellata il restante 70%.
Pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_1
Notaro le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti Parte_1
e Notaro
[...] Parte_1 Parte_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 1978/2021 promossa da:
P.IVA e c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'Avv. Monica Mandico del foro di Napoli
APPELLANTI contro
quale mandataria di con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Nicoletta Boccanera del foro di Bologna
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte così provvedere: in via principale, accogliere il Parte_2 presente appello, ed in riforma della sentenza di prime cure, accertare e dichiarare che il rapporto di finanziamento tra le parti debba essere ricondotto, per i motivi dedotti, al genus del contratto di mutuo fondiario a stati di avanzamento, con le conseguenze derivanti del caso;
dichiarare, in ogni caso, nulla la sentenza n. 218 del 18/3/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna, dichiarando che nulla è dovuto tra pagina 1 di 12 le parti in relazione al decreto ingiuntivo n. 1357/2016, con vittoria del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Per - quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza anche istruttoria reietta, in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata n. 218/2021 del
Tribunale di Ravenna per tutti motivi in atti esposti, per l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso respingere l'appello; in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 218/2021, emessa dal Tribunale di Ravenna, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con i sigg. ri Parte_1 [...]
e al pagamento, in favore di della somma di € Parte_2 Parte_1 Controparte_2
516.821,92, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dal 14.12.2016; con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1357/2016 del 17 novembre 2016 il Tribunale di Ravenna ingiungeva a Parte_1 Parte_3 di pagare a favore della la somma di €
[...] Controparte_3
516.821,92, oltre interessi, spese e compensi, in forza del contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente n.11844/12 intestato alla società aperto Parte_1 presso la filiale di Cervia dell'allora – poi incorporata Controparte_4 [...]
ed erogato con atto notarile del 24.12.2002 quanto alla prima e sulla Controparte_3 base una fideiussione rilasciata a garanzia della suddetta apertura di credito il 27.12.2013 quanto, invece, ai soci e Notaro Parte_1 Parte_2
2. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, Parte_3 richiedendo la sospensione della sua immediata esecutività, nonché la sua revoca, il suo annullamento o la declaratoria di nullità.
Si costituiva in giudizio che, rilevata Controparte_3
l'improcedibilità in rito dell'opposizione per omesso esperimento del tentativo di mediazione, contestava poi in toto le argomentazioni della controparte, richiedeva nel merito ed in via principale il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e, in subordine, la determinazione della somma dovuta a suo favore dagli ingiunti, comprensiva degli interessi spettanti a decorrere dal deposito pagina 2 di 12 del ricorso monitorio, delle spese e dei compensi, con condanna di costoro al pagamento del conseguente ammontare.
La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti, nonché attraverso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dello scambio ex art.190 c.p.c. delle memorie conclusive, con sentenza n. 218/2021 del 18.3.2021, il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo n.1357/2016, emesso il 17.11.2016 nel procedimento n.4137/2016; condannava , Notaro Parte_1
e , in solido tra loro e nella rispettiva qualità di contraente e soci-fideiussori, Parte_2 Parte_1 al pagamento, in favore di di € 462.561,82, a titolo di saldo debitore al 15.06.2016, Controparte_2 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 14.12.2016 al soddisfo;
condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria che del giudizio di opposizione e poneva definitivamente a loro carico anche le spese della consulenza.
In particolare, il Tribunale, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio d'appello, escludeva che l'apertura di credito dissimulasse un mutuo fondiario, reputando così manifestamente infondata la correlata deduzione circa il regolare adempimento delle obbligazioni restitutorie. Osservava, infatti, come non solo nell'ipotesi controversa fosse sussistente l'elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito, cioè “il mettere da parte della banca una somma di danaro “a disposizione” del cliente, a tempo indeterminato, precisamente, nel caso di specie, a seguito del decorso del termine previsto nell'atto”, ma comunque l'istituto della simulazione era stato impropriamente richiamato dagli opponenti, risultando carente il necessario requisito dell'accordo simulatorio, rispetto al quale non era stata neppure allegata la diversa volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo.
Il giudice di prime cure, inoltre, riteneva inconferente e generica la lamentata violazione da parte della dell'art. 38 TUB, che sarebbe discesa dalla concessione di un originario finanziamento di € CP_3
750.000,00, garantito da ipoteca su un immobile il cui valore, all'epoca della redazione dell'atto di citazione in opposizione, era invece pari a soli € 150.000,00. Reputava, invero, la censura della parte opponente incomprensibile nel suo significato e priva di fondamento, rilevando come fosse in realtà interesse della Banca assicurarsi, anche a fini di garanzia dell'obbligazione, che il finanziamento ammontasse ad una percentuale del valore del bene ipotecato.
Trovava, invece, accoglimento la questione relativa alla nullità della clausola floor, in virtù dell'indeterminatezza della stessa circa la misura effettiva del tasso minimo debitore che l'Istituto di credito avrebbe applicato a decorrere dal 1.03.2009 e fino al secondo trimestre 2012 (data dopo la quale aveva trovato applicazione una diversa misura degli interessi, la cui variazione era stata regolarmente pagina 3 di 12 sottoscritta dalla Società debitrice). Conseguentemente, il Tribunale provvedeva a decurtare dall'importo di € 516.821,92, richiesto in sede monitoria, la somma di € 23.266,00, quale differenza tra gli interessi addebitati al tasso floor ed i corrispondenti interessi calcolati in funzione del parametro contrattualmente convenuto.
Il credito della come definito in sede monitoria, veniva poi ulteriormente ridotto dal giudice di CP_3 prime cure in virtù dell'accertata nullità per carenza di causa della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS), la quale, contemplandone l'applicazione sul massimo scoperto eseguito nel periodo, aveva generato una doppia imposizione su somme già produttive di interessi, di tal che non era possibile riconoscere a tale commissione una ragione giustificatrice autonoma e distinta da quella di remunerazione propria degli interessi stessi, andando così ad integrare un costo occulto per il cliente. Affermava, dunque, la non debenza delle suddette CMS, addebitate fino al secondo trimestre 2009, per l'importo complessivo, determinato nell'ambito della CTU, di €
20.140,10, in quanto prive di causa e tali da costituire conseguentemente un indebito oggettivo ex art.2033 c.c..
Parimenti, il Tribunale reputava non dovute, per assenza di specifica pattuizione scritta, le commissioni disponibilità fondi (CDF) che risultavano addebitate dall'Istituto di credito a partire dal terzo trimestre
2009 e fino al 1.07.2012, con conseguente decurtazione della somma di per € 10.854,00 dall'importo dovuto dagli opponenti.
Pertanto, in considerazione delle suddette riduzioni, il credito di veniva rideterminato CP_2 dal Tribunale in € 462.561,82.
4. Avverso la sentenza n. 218/2021 del Tribunale di Ravenna hanno proposto appello
[...]
e , deducendo due motivi di Parte_1 Parte_1 Parte_2 appello: I) l'erroneità della sentenza impugnata laddove, in tema di qualificazione del rapporto intercorso tra l'appellante e la banca opposta, aveva ritenuto sussistente la causa del contratto di apertura di credito, invero assolutamente incompatibile con la previsione di uno scopo contrattuale
(costruzioni a stato di avanzamento lavori) e del conseguente controllo sulla destinazione della forma di utilizzo erogata, elementi invece tipici del contratto di mutuo con conseguente applicabilità della disciplina in tema di usura bancaria;
II) l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto infondata la denunciata violazione dell'art.38 TUB da parte dell'istituto bancario, essendo di contro il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità. Nelle note conclusive depositate il 19.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, deduceva, infine, quale terzo motivo di appello ed ex novo, il difetto di legittimazione dell'appellata.
pagina 4 di 12 Ha resistito quale mandataria di la Controparte_1 CP_2
quale ha chiesto, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, nonché di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale per un unico motivo, ossia per l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato nulle la clausola floor e le commissioni di massimo scoperto e C.D.F.
Con ordinanza del 31.05.2022, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025, con ordinanza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
5. Nella disamina dei motivi di appello occorre prendere le mosse dalla preliminare, per quanto tardiva, doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata, che appare ictu oculi infondata.
Ed invero, risulta per tabulas che mediante la cessione del 1.06.2020 – oggetto di apposita pubblicazione nella G.U. del 06.06.2020, Parte II, n.66 – ha trasferito a CP_2 CP_5 il credito oggetto della presente controversia, in quanto riconducibile nel novero dei crediti in
[...] sofferenza, derivanti da rapporti di finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il
1.1.1988 ed il 29.9.2019, ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione.
Non può tuttavia ravvisarsi alcun difetto di legittimazione dell'appellata nel presente giudizio (né,
d'altronde, in quello di prime cure, nel cui corso la cessione ha avuto luogo) stante il dettato dell'art. 111 c.p.c., che in caso di successione a titolo particolare nel diritto per atto tra vivi autorizza la prosecuzione del processo tra le parti originarie, precisando, anzi, come in tali ipotesi la sentenza pronunciata contro costoro spieghi sempre i suoi effetti anche verso il successore a titolo particolare.
Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, la titolarità del diritto azionato, ove non tempestivamente contestata, deve considerarsi pacifica (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord., 22.04.2025, n. 10435), con conseguente preclusione della relativa eccezione in appello. Sicché, essendo la cessione intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, è in quel momento che gli odierni appellanti avrebbero dovuto eccepirla e non, come poi accaduto, nel corso del presente giudizio d'impugnazione, tra l'altro solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Da tali considerazioni discende il rigetto del terzo motivo di appello.
6. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui questi, escludendo il ricorrere dei presupposti della simulazione, non ha provveduto a riqualificare come mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori il pagina 5 di 12 contratto di apertura di credito ipotecaria posto a fondamento delle pretese creditorie della
[...]
, in particolare, che “il Tribunale ha errato in quanto si è soffermato sulla espressione Parte_4 simulazione utilizzata in atti in senso atecnico, senza guardare alla sostanza della fattispecie, in quanto il contratto di fatto integrava un contratto di mutuo a stato di avanzamento” e corroborano l'assunto della necessaria riqualificazione sul rilievo che le somme messe a disposizione della
[...] sarebbero state ab origine vincolate, nel loro utilizzo, all'unico scopo di Parte_1 effettuare lavori ed opere di completamento del capannone sul quale era iscritta ipoteca a garanzia del rapporto di finanziamento medesimo ed in base al cui stato di avanzamento veniva progressivamente aumentato l'ammontare di denaro messo a disposizione. A loro avviso, il rapporto si sarebbe dovuto dunque ricondurre alla figura del mutuo dato che “la previsione di uno scopo contrattuale (costruzioni
a stati di avanzamento lavori) è incompatibile con il nomen iuris attribuito dalle parti”, cioè con l'apertura di credito.
Orbene, occorre rilevare che la richiesta riqualificazione del rapporto contrattuale non può avere luogo senza procedere alla preliminare operazione di ricostruzione dell'intenzione delle parti alla luce dei principi generali dettati dal codice civile in tema di ermeneutica del contratto, operazione da svolgersi dando seguito a quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale “l''art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 26.04.2023, n.
10967 – mass. CED Cassazione, 2023), di tal che “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.
1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 11.11.2021, n. 33451 – mass. CED Cassazione,
2021).
Ciò premesso, nel caso di specie emerge per tabulas come l'effettiva intenzione delle parti fosse quella di stipulare un contratto di apertura di credito e non un mutuo fondiario.
Difatti, limitando la disamina alle censure degli appellanti, nessuna delle clausole contenute nell'atto notarile del 24.12.2002, costitutivo del contratto controverso, risulta volta a vincolare l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e CP_3 completamento dell'immobile ipotecato. Detti obblighi, infatti, sono posti in capo a Parte_1
pagina 6 di 12 senza che però vi sia alcuna specificazione circa l'origine delle risorse da Parte_1 destinare a tale scopo. Inoltre, il divieto di emettere assegni o compiere atti di disposizione, citato nell'atto di appello quale indice della diversa natura del finanziamento, è testualmente contemplato con riguardo all'eventuale superamento dei limiti di utilizzo quantitativo delle somme stesse e comunque solo fino a che non sopravvenga il benestare dell'Istituto di credito all'impiego dell'importo più elevato, pur entro il valore massimo del finanziamento concesso.
Ancora, viene espressamente previsto in capo alla un obbligo di messa a disposizione – e non di CP_3 consegna – della somma pattuita. La circostanza conferma la natura di apertura di credito del finanziamento, non potendo rilevare in senso diverso la scelta di procedere ad una concessione per importi successivi e proporzionati ai sopra menzionati lavori di completamento dell'immobile ipotecato, risultando dal contratto medesimo che il fido sarebbe stato concretamente concesso in due sole tranches di cui la prima per l'importo di €600.000,00 e la seconda di restanti € 150.000,00.
Né può ritenersi indicativa della diversa natura del contratto la circostanza che l'allegato B al rogito in esame identifichi la controparte della come “parte mutuataria”. Trattasi, invero, di un modello- CP_3 formulario predeterminato dall'Istituto di credito, inerente al regolamento delle spese di istruttoria riguardante in generale i contratti di c/c ipotecario, nella prassi aperti con maggiore frequenza in relazione a contratti di mutuo che di apertura di credito, con conseguente scelta di utilizzare nel prestampato la nomenclatura in questione.
È, poi, proprio il concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti ad impedire la riqualificazione pretesa dagli appellanti.
In proposito, la Corte ritiene pienamente condivisibile il rilievo del giudice di prime cure che ha correttamente osservato come “con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842
e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 c.c.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito;
invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili (Cass. sent. n. 1225/2000). Ebbene, nel caso di specie è pacifico che con la conclusione del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 11844 l'Istituto di credito mise a disposizione della una determinata somma di denaro, poi variata Parte_1 nel corso del tempo, con possibilità per la di ripristinarne la portata mediante rimesse sul CP_6
c/c. Sussiste, conseguentemente, nella fattispecie l'elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito, vale a dire il mettere da parte della banca una somma di danaro “a disposizione” pagina 7 di 12 del cliente, a tempo indeterminato, precisamente, nel caso di specie, a seguito del decorso del termine previsto nell'atto (cfr. art. 2 del contratto di apertura di credito stipulato in data 24/12/2002)”.
Se è, infatti, pacifico che l'ammontare del finanziamento è stato negli anni rideterminato dall'Istituto di credito, che lo ha progressivamente ridotto – si osservi che alla data del recesso della Banca il suo ammontare era già stato portato ad € 500.000,00 rispetto ai € 750.000,00 originariamente concessi – deve fermamente escludersi che siffatti ridimensionamenti del fido, pattuiti in un momento successivo alla prima messa a disposizione delle somme, possano essere assimilati a peculiari forme di ammortamento del finanziamento, tanto più che, anche a voler accedere a tale ipotesi, si tratterebbe di un ammortamento particolarmente prolungato nel tempo, posto che nessuno dei vari accordi prodotti nel giudizio di primo grado (all. 76-84 alla comparsa di costituzione di giungeva a CP_2 contemplare il pieno azzeramento dell'apertura di credito.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per riqualificare la fattispecie contrattuale in esame in mutuo fondiario, come correttamente osservato dal giudice di prime cure che fondatamente ha altresì rigettato, per carenza dei relativi presupposti, la domanda di simulazione, per quanto l'istituto fosse stato invocato in senso atecnico, come precisato in sede di impugnazione dagli odierni appellanti.
Esclusa, dunque, la riconduzione del rapporto di finanziamento al genus del mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori restano assorbite e prive di rilievo le ulteriori deduzioni – formulate nel medesimo motivo di appello – con riguardo alla nullità dello stesso, in quanto inerenti ad una figura contrattuale non ravvisabile nel caso di specie.
7. Con il secondo motivo d'appello, Parte_1 [...]
chiedono la riforma della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure Parte_3 dichiarato la nullità del contratto di credito fondiario in virtù della violazione del limite di finanziabilità posto dall'art.38 TUB, disposizione che, ad avviso degli appellanti, integrerebbe una norma imperativa inderogabile.
Ebbene, occorre premettere che la censura in esame non è stata rinnovata dalla parte né in sede di precisazione delle conclusioni né negli atti successivi, di tal che è da intendersi tacitamente rinunciata.
Nel merito, comunque, il motivo deve essere rigettato.
Ciò innanzitutto perché, venendo il limite di finanziabilità in rilievo con specifico riguardo al mutuo fondiario, la doglianza sarebbe stata idonea a spiegare i suoi effetti solo subordinatamente all'accoglimento del primo motivo di appello, già rigettato da questa Corte per le suesposte ragioni.
In secondo luogo, il rigetto si impone anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, pronunciando a Sezioni Unite, ha escluso la natura imperativa ed inderogabile pagina 8 di 12 dell'art.38, co.2, TUB, enunciando il seguente principio di diritto “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993,art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. eart. 53t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. civ., Sez.Un., sent. 16.11.2022 n.33719).
7. L'appello incidentale proposto da quale mandataria di Controparte_1 [...]
si concentra sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la CP_2 nullità della clausola floor, nonché dell'applicazione delle CMS e delle CDF, così decurtando le pretese creditorie della dell'importo complessivo di € 54.260,10. CP_3
Nello specifico, con riguardo alla validità della clausola floor, l'appellante incidentale contesta i rilievi svolti dal giudice di prime cure assumendo che la comunicazione di variazione del tasso minimo debitore, trasmessa dall'Istituto di credito in data 29.01.2009, contenesse elementi sufficienti ad individuare la misura del tasso che avrebbe trovato applicazione nel rapporto con
[...]
a decorrere dal successivo 1.03.2009. La stessa, invero, secondo quanto Parte_1 argomentato dalla parte nella comparsa conclusionale, avrebbe dovuto essere letta ed interpretata in relazione all'art. 3 del contratto di apertura di credito del 24.12.2002 ed al contratto di c/c ad esso accluso, “che identifica perfettamente il parametro di indicizzazione del tasso (tasso applicato 2 punti in più dell'EURIBOR a sei mesi, mentre per gli utilizzi eventualmente eccedenti gli interessi sono conteggiati nella misura di 2,5 punti in più rispetto al tasso contrattuale come sopra definito”, con la precisazione che “dal riassunto scalare 31.3.2009, decorrenza 31.1.2009, il tasso contrattuale minimo
è del 4,7%”.
Ebbene, è incontestato e documentale che la missiva in questione prevedesse l'applicazione, a decorrere dal 1.3.2009, di un tasso floor di entità corrispondente al tasso d'interessi che si sarebbe applicato al rapporto di apertura di credito a decorrere dal 1.02.2009. La nuova clausola contrattuale non fissava quindi espressamente l'applicando tasso minimo debitore, ma ne rimetteva la determinazione ad un momento successivo, assumendo come riferimento la misura del tasso pagina 9 di 12 “ordinario” applicato a decorrere dal 1.2.2009, il quale era a sua volta da determinarsi in relazione all'Euribor 6 mesi aumentato di 2 punti (2,5 punti per eventuali sconfinamenti).
E' dunque evidente che siffatto meccanismo di identificazione della clausola foor rendeva del tutto incerta l'entità del tasso de quo, che, al momento della comunicazione della modifica contrattuale
(29.1.2009), risultava per gli odierni appellanti non solo non determinato ma nemmeno determinabile
(rinvio al tasso applicabile a decorrere dal 1.2.2009, non ancora identificato né comunicato agli appellanti).
È, dunque, corretta la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la nullità della clausola in questione per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente decurtazione dall'ammontare del credito della dell'importo di € 23.266,00, quale differenza tra gli interessi addebitati al tasso floor ed i CP_3 corrispondenti interessi calcolati in funzione del parametro contrattualmente convenuto.
9. Nel medesimo motivo, poi, l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, in quanto ritenuta priva di una causa propria, autonoma e distinta da quella degli interessi già applicati all'apertura di credito.
La doglianza merita di essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la commissione di massimo costituisce “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” (Cass. civ., Sez. Un., sent., 20.06.2018 n.16303, che si rifà alla definizione offerta dalla
Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura).
Conseguentemente, è innegabile l'attribuzione alle CMS di una specifica funzione, autonoma rispetto a quella tipica degli interessi e consistente nella remunerazione dell'Istituto di credito per la tenuta a disposizione, in favore dell'accreditato, della somma affidata per un determinato periodo di tempo ed indipendentemente dal suo utilizzo. Dunque, nessun difetto di causa può imputarsi alla clausola che introduce, nel rapporto di apertura di credito, l'applicazione della commissione de qua.
Né la clausola in questione può, nel caso di specie, essere altrimenti ritenuta nulla per carenza di forma scritta ovvero per indeterminatezza. Emerge, invero, per tabulas l'espressa pattuizione, nell'atto notarile del 24.12.2002, della CMS, da applicarsi sul massimo scoperto, con cadenza trimestrale e nella misura dello 0,125%, dato confermato dalla CTU e dalla stessa sentenza di primo grado, che si è
pagina 10 di 12 soffermata sul solo tema del difetto di causa, dando atto che essa era stata “specificamente prevista nelle condizioni economiche contrattuali” (pag.8 sentenza impugnata).
D'altro canto, la validità della clausola de qua con riguardo all'apertura di credito deve essere affermata anche avendo riguardo ai più recenti approdi giurisprudenziali, che hanno finito per osservare come “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. civ., Sez. I, ord.,
15.01.2024, n. 1373 – mass. CED Cassazione, 2024). Se dunque la commissione è da ritenersi valida a fronte di una clausola così ermetica, non potrà che esserlo anche nel caso di specie, ove il contratto ne individua specificamente misura, periodicità e base di calcolo.
Ha pertanto errato il giudice di prime cure nel dichiarare la nullità delle CMS applicate nell'ambito dell'apertura di credito addebitate fino al secondo trimestre 2009 e nel ridurre di conseguenza il quantum dovuto alla dell'importo complessivo di € 20.140,10. CP_3
10. L'ultima censura dell'appellante incidentale attiene alla declaratoria di nullità sancita dal giudice di prime cure, per carenza di specifica pattuizione scritta, in relazione alla commissione di disponibilità fondi per il periodo intercorrente tra il terzo trimestre 2009 ed il 1.7.2012.
Al riguardo, tuttavia, si deve segnalare come nessuna contestazione sia stata mossa al rilievo, formulato nella CTU disposta nel precedente grado di giudizio, sull'assenza, prima del 30.06.2012, di qualsivoglia previsione in forma scritta della CDF, pur in concreto applicata dall'Istituto di credito nel rapporto di finanziamento con È, dunque, da ritenersi Parte_1 pacifica la nullità della commissione de qua per violazione dell'art. 2 bis DL 185/2008, con conseguente rigetto di tale censura e conferma della conseguente decurtazione del credito della CP_3 nella misura di euro 10.854,00 già disposta dal giudice di prime cure.
11. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere riformata limitatamente al quantum dovuto a favore della banca appellata, rideterminato nella somma complessiva di euro € 482.701,92 (euro 462.561,82 + euro 20.140,10), essendo risultata accertata la validità ed efficacia della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, erroneamente dichiarata nulla dal giudice di prime cure.
12. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c., Parte_1
e devono essere condannati anche alla rifusione
[...] Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo lo scaglione tra € 260.001,00 e €
520.000,00 con compensazione parziale nella misura del 30% per quanto attiene alle spese del grado d'appello.
13. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti Parte_1
e Notaro
[...] Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
contro la sentenza n. 218/2021 pubblicata dal Tribunale di Ravenna il 18.3.2021. Parte_2
Accogliendo parzialmente l'appello incidentale proposto da quale Controparte_1 mandataria di in parziale riforma della predetta sentenza, Controparte_2 condanna , in Parte_1 Parte_3 solido tra loro, al pagamento della somma di € 482.701,92 a favore di Controparte_1
a titolo di saldo debitore al 15.6.2016, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 14.12.2016 al
[...] saldo;
conferma nel resto.
Condanna e Notaro alla Parte_1 Parte_1 Parte_2 rifusione, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio, comprensivo della fase monitoria, liquidandole nella misura di euro 634,00 per esborsi ed euro € 16.863,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
compensa tra le parti le spese del secondo grado - che liquida per l'intero in € 17.179 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA - in misura del 30%, con condanna degli appellanti a rifondere, in solido tra loro, all'appellata il restante 70%.
Pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_1
Notaro le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti Parte_1
e Notaro
[...] Parte_1 Parte_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti pagina 12 di 12