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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43619/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43619/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VENTURINI FABIO, con studio in VIA MONTEBELLO C.F._2
24
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI IRENE Controparte_1 P.IVA_1 con studio in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 moglie e di figlia del defunto hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1
l' di Milano per sentire accertare la responsabilità del convenuto in relazione alle Controparte_1 prestazioni sanitarie rese in favore del loro congiunto, sotto il profilo del colposo ritardo nella diagnosi di una formazione neoplastica alla vescica, ritardo che aveva inciso negativamente sulla evoluzione della patologia così da cagionare la morte del paziente, nonchè per ottenere il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale iure proprio e a titolo ereditario.
Le attrici hanno dedotto:
pagina 1 di 17 -che si era recato al Pronto Soccorso dell' di Milano in data 4 Persona_1 Controparte_1 ottobre 2014 a seguito della comparsa di stranguria ed ematuria;
-che nonostante l'ecografia dell'apparato urinario avesse rilevato la presenza in regione paravescicale posteriore sinistra di un nodulo solido ipoecogeno, nel corso della visita urologica si era indicata la necessità di eseguire un intervento di litotrissia endoscopica, senza prescrivere ulteriori indagini di approfondimento;
-che il sig. era stato poi sottoposto all'intervento di epicistolitotomia in data 8 maggio 2015; Per_1
-che a seguito degli esiti della successiva cistoscopia del 25 maggio 2015, era stata eseguita una biopsia con esame istologico che riscontrava la presenza di carcinoma uroteliale di alto grado;
-che lo stato avanzato della neoplasia e le condizioni di debolezza del paziente avevano sconsigliato di intraprendere le cure chemioterapiche;
-che dopo un ulteriore ricovero presso il Policlinico nel mese di luglio 2015 e a seguito del progressivo peggioramento delle condizioni di salute, il sig. era deceduto in data 25 settembre 2015; Per_1
-che secondo la prospettazione attorea i sanitari del Policlinico erano responsabili di un inescusabile ritardo diagnostico, data la evidenza della massa neoplastica già alla data dell'ecografia del 4 ottobre 2014;
-che la non adeguata interpretazione radiologica delle immagini aveva comportato un erroneo inquadramento della patologia e non aveva consentito un adeguato e sollecito intervento curativo;
-che una più tempestiva diagnosi avrebbe reso possibile cure chirurgiche meno invasive e con elevata probabilità risolutive;
-che pertanto le citate condotte colpose avevano determinato un radicale peggioramento delle condizioni di salute del sig. che era stato costretto ad affrontare un penoso calvario sia per gli atroci dolori fisici sia Per_1 per la sofferenza di vedere avvicinare la propria fine;
-che anche le attrici avevano patito enormi sofferenze conseguenti al peggioramento delle condizioni di salute del loro congiunto e per la successiva perdita del rapporto parentale con lo stesso.
Le attrici hanno quindi chiesto il risarcimento, a titolo ereditario, del danno biologico e del danno da sofferenza subito dal loro congiunto nonché, iure proprio, del danno morale soggettivo dalle stesse subito e del danno da compromissione e perdita del rapporto parentale.
Si è costituita la che ha contestato la Controparte_2 fondatezza della domanda svolta dalle attrici, deducendo:
-che era a carico delle parti attrici l'onere della prova del nesso causale tra le condotte colpose attribuite alla parte convenuta e l'evento dannoso allegato;
-che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti dei congiunti andava ricondotta alla fattispecie dell'illecito extra contrattuale, con conseguente onere per le attrici di dimostrare anche la sussistenza del fatto colposo dei sanitari della CP_2
-che nella vicenda in esame non era ravvisabile il nesso di causalità tra il lamentato ritardo diagnostico e la morte del paziente, in quanto tale evento era conseguenza esclusiva della notevole aggressività della malattia;
pagina 2 di 17 -che inoltre occorreva tenere conto dell'incidenza sull'evolversi della vicenda del comportamento del paziente il quale, dopo essere stato in cura per una neoplasia al colon, nonostante la prescrizione di una vista urologica già nel 2008, non aveva proceduto ad eseguire tale visita né fino ai controlli oncologici del 2009, né fino a quelli del
2011;
-che in ogni caso la quantificazione del danno biologico subito da stimato dalle attrici nella Persona_1 somma di € 250.000,00, era esorbitante e non corrispondente alle liquidazioni risultante dall'applicazione dei criteri tabellari;
-che il danno da perdita del rapporto parentale non costituiva danno in re ipsa ma richiedeva l'assolvimento degli specifici oneri di allegazione e prova.
La causa, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica.
Dopo il deposito della relazione peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della sotto il profilo del ritardo nella diagnosi della patologia Controparte_2 tumorale da cui era affetto Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, le condotte imperite e negligenti ascritte ai sanitari della parte convenuta sono state causa diretta del decesso di e fonte di un diretto danno non patrimoniale, sub Persona_1 specie di danno biologico e danno da sofferenza, in capo al loro congiunto, oltre che del danno subito dalle attrici per la perdita della relazione con lo stesso.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
La azione relativa al risarcimento dei danni subiti dal paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria.
2. La consulenza tecnica
Dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici dott.ssa specialista in medicina legale, dott. Persona_2 [...]
specialista in radiologia, e dott. , specialista in oncologia emergono in seguenti dati: Per_3 Persona_4
1) il sig. era stato sottoposto nel 2007 ad intervento chirurgico a carico del colon per Persona_1 carcinoma;
era altresì affetto da dismetabolismo lipidico e uricemico, ipertensione arteriosa e broncopneumopatia cronica, condizioni poste in trattamento farmacologico standard ed era inoltre pagina 3 di 17 portatore di ipertrofia prostatica con calcolosi vescicale;
2) in data 4 ottobre 2014 il sig. si era recato presso il Pronto Soccorso dell' Per_1 Controparte_1
per “ematuria e “stranguria”. In quella data, erano state eseguite sia un'ecografia addominale,
[...] sia un'ecografia dell'apparato urinario.
Tali indagini sono state ritenute appropriate, così come è risultato esente da censure il responso del sanitario che aveva eseguito l'ecografia dell'apparato urinario nella parte in cui si rilevava, in sede posteriore paravescicale sinistra, la presenza di una neoformazione voluminosa del diametro di 5 cm, definita di tipo solido, ipoecogena, disomogenea e la sua possibile riferibilità a recidiva di CA colon o linfoadenopatia;
3) nella visita urologica del 07 ottobre 14 veniva annotato che il paziente avrebbe eseguito il giorno successivo la TAC addome e veniva correttamente prescritta la esecuzione di cistoscopia per ricerca delle cellule tumorali maligne (CTM) nelle urine su tre campioni, nonché una rivalutazione con le risultanze degli esami per messa in nota per l'intervento.
L'esame citologico urinario in tutti e tre i campioni aveva escluso la presenza di cellule tumorali, mostrando un “reperto infiammatorio”, sicché veniva consigliato di eseguire un controllo citologico dopo terapia;
4) si è individuata una criticità nella condotta dei sanitari relativamente alla refertazione delle immagini relative alla TAC addome del 08 ottobre 14, laddove il rilevato reperto di formazione diverticolare era stato identificato in prima ipotesi, erroneamente come “urinoma”.
Al riguardo, si è rilevato che le immagini confermavano la presenza di una formazione diverticolare grossolana postero-laterale sinistra, di poco meno di 5 cm di diametro, caratterizzata da un contenuto sovrafluido, con ispessimento diffuso delle pareti associato ad una componente solida obliterante il colletto coerente con lesione evolutiva parietale.
Si trattava di quadro che avrebbe imposto sia la espressa segnalazione dell'inspessimento patologico delle pareti del diverticolo, sia la prescrizione di un approfondimento diagnostico strumentale tramite esame cistoscopico mirato alla valutazione della formazione posterolaterale;
5) secondo i consulenti, tale imperita condotta ha determinato un ritardo nell'effettuazione della cistoscopia, che era stata eseguita il 24 novembre 14, ed ha anche influenzato negativamente l'esecuzione di tale indagine, proprio perché non era stata svolta con l'indicazione elettiva de di escludere l'ipotesi di lesione neoplastica delle pareti.
Si è in particolare ritenuto altamente probabile che tale la cistoscopia, laddove eseguita in maniera più specifica e approfondita, avrebbe condotto alla formulazione della corretta diagnosi con un'anticipazione di circa sei/sette mesi, considerato che alla diagnosi di carcinoma si era arrivati nel mese di maggio
2015, a seguito di nuova TAC e successiva cistoscopia;
6) la malattia neoplastica del paziente ha avuto origine a livello del voluminoso diverticolo rilevato in corrispondenza della parete vescicale posteriore;
poiché la sottile parete del diverticolo non è dotata di pagina 4 di 17 supporto muscolare, il carcinoma che insorge all'interno di detta parete si diffonde rapidamente nei tessuti circostanti, il che determina, nella gran parte dei casi, una prognosi sfavorevole.
Nel caso del sig. la neoplasia, all'esito dell'esame istologico, veniva identificata come Per_1
Carcinoma Uroteliale ad Alto Grado (G3) con aspetti Sarcomatoidi, caratterizzato da comportamento aggressivo e prognosi infausta;
7) in assenza di una cistoscopia con relativa biopsia ed esame istologico nell'ottobre 2014, si è rilevata l'impossibilità di indicare con certezza quale fosse lo stadio del tumore all'epoca.
Tuttavia, sulla base dell'esame delle immagini strumentali dell'ecografia del 04 ottobre 2014 e della
TAC addome del 08 ottobre, si è ritenuto, in misura più probabile che non, che il tumore fosse allo stadio cT3a (infiltrazione di tipo microscopico nel tessuto adiposo perivescicale), piuttosto che allo stadio cT3b, caratterizzato da crescita macroscopica del tessuto tumorale nel tessuto perivescicale, in quanto tale ultima condizione non era rilevabile nelle immagini degli esami strumentali sopra indicati;
8) con riferimento alla valutazione delle aspettative di sopravvivenza che il paziente avrebbe avuto in caso di diagnosi nei mesi di ottobre-novembre 2014, i consulenti hanno evidenziato, a tal fine, la necessità di tenere conto dello stadio, del sottotipo istologico ed altresì delle caratteristiche del paziente, che era un soggetto di 77 anni di età, da ritenersi ragionevolmente più fragile in ragione delle patologie associate quali dismetabolismo lipidico e dell'acido urico, ipertensione arteriosa, broncopneumopatia cronica ostruttiva, pregresso carcinoma del colon operato in remissione da oltre 8 anni e, da ultimo, carcinoma della prostata radicalmente operato. Tali condizioni, risultando in quella fase in controllo farmacologico, erano ragionevolmente suscettibili di configurare aspettativa di vita di almeno cinque anni.
Tuttavia, secondo la valutazione dei CTU, su tale aspettativa di vita ha inciso negativamente la patologia neoplastica che, nel paziente, ha visto combinarsi due circostanze: la sede d'insorgenza relativamente rara (diverticolo vescicale), e, soprattutto, la sua componente sarcomatoide, ancor più rara, associata a quella più classica a cellule di tipo epiteliale transizionale e, in base ai dati di letteratura, fonte di una prognosi peggiore;
9) secondo i dati degli studi riportati nella consulenza, la percentuale mediana di sopravvivenza a 5 anni nei casi di variante sarcomatoide è nell'ordine del 37%, con durata mediana di sopravvivenza di 16 mesi contro 52 mesi nel caso di carcinoma uroteliale puro. Al riguardo si è però evidenziato come tale casistica ha preso prevalentemente in esame forme sarcomatoidi di stadio assai più precoce rispetto al
T3, quale quello che con più alta probabilità ricorreva nel caso del paziente (rappresentato solo per 38 casi) rispetto allo stadio T1-T2 (prevalente per 58 casi) ed al T4 presente in soli 8 casi.
Proprio per la rarità delle casistiche si è ritenuto arduo determinare con rigore scientifico quale avrebbe potuto essere lo scarto differenziale di sopravvivenza tra lo stadio più probabile in cui si trovava il qualora la malattia fosse stata intercettata a tempo debito, vale a dire nell'ottobre- Per_1
pagina 5 di 17 novembre 2014 (T3a), rispetto alla sopravvivenza sperimentata, pari a circa 11 mesi da tale data, se non fossero trascorsi invano i sei mesi circa di latenza diagnostica, in cui il tumore aveva potuto crescere raggiungendo lo stadio T4a al momento della tardiva diagnosi.
Al riguardo, sulla base della curva di sopravvivenza rappresentata nell'elaborato, si è dedotto che i pazienti che alla diagnosi si collocavano nello stadio T3a hanno avuto una sopravvivenza media di 18
mesi contro quella di 10 mesi nello stadio T4;
10) alla luce di tali dati, si è quindi ritenuto che le prospettive di sopravvivenza del Sig. in Per_1 quanto portatore della predetta tipologia di tumore ad alto tasso di recidiva, fossero già di per sé severamente compromesse anche in caso di diagnosi tempestiva, stimabili nell'ordine 37% e che il ritardo nella diagnosi e quindi nell'attuazione della cistectomia, nel determinare una evoluzione della neoplasia, passando da un probabile stadio T3a allo stadio T4, possa avere cagionato una contrazione del periodo di sopravvivenza dello stesso di circa 7 mesi;
11) la mancata effettuazione, da parte del paziente, della visita urologica negli anni antecedenti (dal 2008 al
2011) è stata ritenuta irrilevante, in quanto dalle risultanze degli esami strumentali eseguiti e citati nei certificati oncologici depositati da parte convenuta non è emerso alcunché di sospetto in relazione alla presenza neoplasia in sede vescicale;
inoltre proprio la aggressività della neoplasia in questione ha portato ad escludere la possibilità che tale patologia potesse rimanere silente per circa sette anni (dal
2008 al 2015).
12) i consulenti hanno poi ritenuto altamente probabile che, in caso di diagnosi formulata nei tempi dovuti, il percorso terapeutico non sarebbe stato differente, in quanto il paziente sarebbe stato comunque sottoposto a cistectomia;
13) si è poi evidenziato che il ritardo nella diagnosi, in ragione dello stato di avanzamento locale della malattia neoplastica, abbia con elevata probabilità determinato un elevato patimento del soggetto e che in tale lasso di tempo il paziente si sia reso conto dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche e possa aver avuto percezione della fine imminente.
All'esito delle osservazioni dei CTP, i consulenti tecnici hanno confermato integralmente le conclusioni di cui alla bozza.
Con particolare riguardo alle osservazioni dei consulenti delle attrici, i consulenti hanno ritenuto non percorribile la opzione terapeutica indicata da tali consulenti, costituita da instillazioni endovescicali di BGD, in quanto le immagini della TAC dell'ottobre 2014 erano indicative della presenza di una infiltrazione del tumore nel tessuto perivescicale, il che non avrebbe reso il paziente candidabile a tale trattamento, ma solo alla cistectomia.
Neppure si è ritenuta praticabile la terapia adiuvante, trattandosi di opzione terapeutica applicabile ai casi di escissione radicale del tumore.
Si è poi rilevato che le compromesse condizioni generali manifestatasi nel post-operatorio, non avrebbero consentito alcun trattamento chemioterapico adiuvante classico o palliativo.
3. La valutazione della consulenza tecnica
pagina 6 di 17 Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro e motivato, tenendo conto in modo puntuale dei rilievi dei consulenti di parte.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito contrattuale ed extra contrattuale ascritto alla convenuta.
3.1. La condotta colposa e di inesatto adempimento
In base alle citate emergenze della consulenza preventiva, si ritiene configurabile una condotta colposa in capo all' in relazione alla erronea interpretazione delle immagini della TAC del Controparte_1
8 ottobre 2014, che ha portato ad un ritardo nella diagnosi del carcinoma vescicale da cui era affetto Per_1
[...]
In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici, il referto dell'esame, nella parte in cui mostrava l'inspessimento patologico delle pareti del diverticolo, avrebbe dovuto espressamente segnalare tale aspetto, richiedere l'effettuazione di un esame cistoscopico mirato all'accertamento della natura della formazione, anziché procedere, sulla base del solo dato dell'esame, alla interpretazione dell'inspessimento come urinoma.
3.2.Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale,
l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: 1) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta alla convenuta e l'evento dannoso;
2) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte del paziente, in quanto una tempestiva diagnosi avrebbe consentito l'effettuazione di terapie idonee a portare alla guarigione, o se l'evento si individui nella mera riduzione della durata della vita del paziente, o ancora se venga in rilievo come evento una mera perdita della possibilità di guarigione o di arrestare la progressione della patologia.
pagina 7 di 17 Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
E' ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass.civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581).
Come più volte chiarito dalla stessa Corte di legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Inoltre, va precisato che, in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica da compiere si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. da ultimo, Cass.civ., sez. 3, 27 luglio 2021 n. 21530 e Cass.civ., ord. 30 giugno 2021 n. 18584).
Sul punto, la citata pronuncia n. 21530/2021 ha in particolare evidenziato che la affermazione del nesso di causalità materiale non è necessariamente predicabile secondo la preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" ma può ricorrere anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ovvero come assenza di fattori alternativi plausibili.
Nel caso in esame, dall'elaborato peritale si evince che, in caso di condotta dei sanitari conforme all'agente modello, si sarebbe anticipata l'esecuzione della prima cistoscopia, eseguita nel mese di novembre
2014, e con elevata probabilità tale esame, in quanto mirato alla verifica della natura della formazione sospetta, sarebbe stato eseguito in maniera più specifica ed approfondita, portando alla formulazione della corretta diagnosi di carcinoma vescicale con un anticipo di circa sei-sette mesi rispetto alla successiva diagnosi del maggio 2015.
Il punto su cui si concentrano i rilievi critici delle parti riguarda l'individuazione dell'incidenza di tale ritardo diagnostico sullo stato di salute e sulle aspettative di vita del paziente.
Orbene, anche in relazione a tale aspetto le conclusioni della consulenza tecnica si reputano chiare e condivisibili.
In particolare, i consulenti sono partiti dal dato oggettivo costituito dall'esito dell'esami istologico, che ha classificato il tumore come carcinoma uroteliale ad alto grado (G3) con aspetti sarcomatoidi, evidenziando il comportamento aggressivo della patologia e la correlata prognosi infausta.
Sempre sulla base di dati oggettivi costituiti dall'esame delle immagini di ecografia e TAC dell'ottobre 2014, i
CTU hanno quindi ritenuto probabile che in quella fase il tumore fosse allo stadio cT3a, per la presenza di infiltrazione di tipo microscopica nel tessuto adiposo perivescicale, e, tenendo conto dello stadio del carcinoma,
pagina 8 di 17 della prognosi peggiore connessa alla variante sarcomatoide, oltre che delle specifiche condizioni del paziente e del tipo di trattamenti terapeutici percorribili, hanno ritenuto probabile che il ritardo nella diagnosi, nel comportare il passaggio allo stadio cT4, abbia anticipato il decesso del paziente di alcuni mesi.
Sul punto le critiche svolte dai consulenti tecnici delle attrici e riprese nella comparsa conclusionale non si ritengono idonee a inficiare la correttezza e logicità del ragionamento degli ausiliari del giudice.
Invero, come evidenziato nella risposta alle osservazioni dei CTP, gli elementi sarcomatoidi del tumore erano stati identificati al momento dell'esame istologico post cistectomia, proprio in quanto in quella sede i sanitari avevano a disposizione tutto il viscere per compiere un esame più accurato.
Diversamente da quanto prospettato nei rilievi attorei, i CTU non hanno prospettato che la variante sarcomatoide fosse presente sin dall'inizio dello sviluppo del tumore – trattandosi di variante che si trova nei pazienti in cui l'originario carcinoma si evolve verso uno stadio più elevato – ma hanno dedotto la sua presenza già nell'ottobre
2014 sulla base della constatazione della probabile stadiazione elevata del carcinoma, come cT3 già in tale fase, ritenendo invece non probabile che nell'ottobre del 2014 il tumore si trovasse allo stadio T2 proprio alla luce delle immagini della TAC dell'ottobre 2024 (cfr. pag. 29-30 dell'elaborato).
Peraltro, gli stessi consulenti hanno messo in evidenza come il dato del probabile interessamento neoplastico del tessuto perivescicale sia stato condiviso collegialmente durante la seduta radiologica del 8 febbraio 2023 (cfr. pag. 29 dell'elaborato).
Le successive conclusioni dei consulenti sono congruenti con tali premesse.
Invero, da un lato il fatto che il carcinoma fosse allo stadio T3 già nell'ottobre 2014 avrebbe reso l'intervento di cistectomia radicale, poi eseguito nel maggio 2015, l'unica alternativa terapeutica praticabile.
Dall'altro lato, la considerazione dello stadio del tumore nel mese di ottobre 2014 e la elevata probabilità della sua connotazione nella variante sarcomatoide anche in quella fase, fa sì che i dati statistici da prendere in considerazione al fine della determinazione della prognosi in termine di sopravvivenza siano per l'appunto quelli disponibili in relazione a tale tipologia di variante, che sono nettamente più sfavorevoli, evidenziando una mediana di sopravvivenza di 16 mesi a fronte dei 52 mesi propri del carcinoma uroteliale puro.
Pertanto, ritiene questo giudice di condividere il giudizio dei consulenti secondo cui il ritardo diagnostico ha comportato una riduzione del periodo di sopravvivenza di stimabile in sette mesi. Persona_1
In base a tali rilievi, si reputa quindi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla struttura convenuta e l'evento dannoso patito da evento da individuarsi nella riduzione Persona_1 della sua durata della vita e non nel decesso del paziente – che sarebbe comunque avvenuto per effetto della natura aggressiva della patologia e dell'assenza di altre alternative terapeutiche concretamente percorribili - né tanto meno nella mera perdita della possibilità sopravvivenza, mancando in tal caso il dato della incertezza dell'evento di danno (in tal sesso si richiama Cass.civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28993 e la più recente
Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n. 26851).
In particolare, secondo quanto osservato in dette pronunce, è configurabile un danno da perdita di chance qualora si accerti che la condotta colposa o inadempiente abbia, con elevata probabilità, determinato la perdita della pagina 9 di 17 possibilità di un risultato migliore e che vi sia una incertezza, in base delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, sul periodo temporale di cui il paziente avrebbe potuto ancora godere.
Se invece si accerta che la condotta colposa del sanitario ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente per un determinato periodo di tempo, si è in quindi in presenza di un danno da riduzione della durata della vita del paziente e non di un danno da perdita di chance.
Il caso in esame rientra nella per l'appunto in questa seconda alternativa, proprio alla luce delle indicazioni desumibili dalla relazione peritale, che hanno consentito di individuare, con elevata probabilità, quale sarebbe stata l'aspettativa di vita residua del sig. in caso di anticipata diagnosi. Per_1
4. Il danno risarcibile
4.1. Il danno iure hereditatis
La moglie e la figlia del de cuius hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo stesso per le sofferenze fisiche, psicologiche e morali subite, sia per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del ritardo nella diagnosi, sia per l'acquisita consapevolezza di dovere morire.
Facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di legittimità, in caso di azione risarcitoria svolta dagli eredi per la anticipata perdita della vita del loro congiunto, sono risarcibili, se allegati e provati, il danno biologico differenziale, intesto come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, ed il danno morale per la lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (cfr. Cass.civ. n.26851/2023 cit.).
Nel caso in esame la valutazione in ordine alla sussistenza di tale danno non patrimoniale deve tenere conto dello stato del paziente conseguente alla grave malattia da cui era affetto, delle risultanze della relazione peritale e della documentazione medica prodotta afferente al periodo tra la diagnosi della neoplasia (maggio 2015) ed il decesso del paziente (settembre 2015).
Come già evidenziato, i CTU hanno ritenuto altamente probabile che il ritardo nella diagnosi, in ragione dello stato di avanzamento locale della malattia neoplastica abbia determinato un elevato patimento del paziente che lo stesso, nel lasso temporale tra la diagnosi, si sia reso conto dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche e possa aver avuto percezione della fine imminente.
Emerge inoltre dalle conclusioni raggiunte nell'elaborato peritale che, con elevata probabilità, in caso di tempestiva diagnosi il percorso terapeutico non sarebbe stato differente e il paziente sarebbe stato comunque sottoposto a cistectomia.
La ricostruzione dello stato di salute del paziente sulla base della documentazione clinica prodotta e di quanto esposto nell'elaborato peritale e nella relazione di parte redatta dal medico legale dott. mostra come Per_5 non vi sia evidenza di ricoveri, né di necessità di ricorrere alle cure mediche nel periodo tra novembre 2014 sino al ricovero del 7 maggio 2015, quanto è stato eseguito il programmato intervento di epicistolitotomia.
Dopo il rilievo, a seguito della TAC, della presenza di diverticolo vescicale laterale destro e dopo l'esecuzione della cistoscopia, il paziente è stato sottoposto all'intervento di cistectomia radicale in data 3 giugno 2015.
Al successivo controllo ambulatoriale del 15 giugno 2015, il paziente veniva descritto in stato di discreto benessere e senza febbre (pag. 10 della relazione peritale).
pagina 10 di 17 Fino a metà luglio 2015 non risulta quindi un peggioramento delle condizioni di salute del paziente in quanto la documentazione medica prodotta in tale lasso di tempo riguarda esclusivamente l'esito dell'esame istologico, il referto della prima visita oncologica in data 13 luglio 2015 e della TAC eseguita il 17 luglio.
Vi è poi il referto della visita eseguita il 20 luglio 2015 presso l'ambulatorio di urologia dell' Controparte_1 nel quale il paziente veniva descritto in buone condizioni generali, ma astenico e si rappresentava che il paziente riferiva scarso appetito e scarsa continenza fecale.
Tuttavia, proprio in quella data veniva disposto il ricovero del paziente a seguito della comparsa di iperpiressia con brivido scuotente al termine della manovra di sostituzione di tutori ureteali ed all'accertamento della presenza di infezione alle vie urinarie.
Nel corso del ricovero veniva annotata la comparsa dal 25 luglio di ripetute e modeste proctorragie.
Il ricovero si protraeva fino al 30 luglio 2015, quando, come risulta dalla cartella clinica, il paziente veniva dimesso proprio su sua richiesta, nonostante fosse stato informato dei rischi connessi al proprio stato di salute, per la presenza di indici di flogosi non ancora normalizzati e di lieve anemia, con la prescrizione di “vita di riposo” (cfr. pag. 10-12 della consulenza tecnica e pag. 2 del doc. 18 delle attrici).
Non vi è poi documentazione medica relativa alla fase successiva in quanto, come allegato dalle attrici e scritto nella relazione di parte, il paziente è stato assistito al domicilio fino al decesso avvenuto il 25 settembre 2015.
Orbene, in base al quadro sopra delineato, non si ritiene ravvisabile un danno biologico differenziale nel periodo compreso tra la diagnosi del carcinoma ed il ricovero del 20 luglio 2015, dal momento che non vi è documentazione clinica da cui desumere un peggioramento dello stato di salute del sig. e considerato Per_1 che, come accertato dai consulenti tecnici, in caso di anticipata diagnosi il percorso terapeutico non sarebbe stato differente.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento al successivo intervallo temporale tra il ricovero del 20 luglio e la data del decesso del paziente.
Dal punto di vista clinico, le condizioni di salute del sig. erano tali da configurare una invalidità Per_1 temporanea di carattere assoluto, sia per il periodo di ricovero, sia per il periodo successivo, nel quale il paziente
è stato assistito al domicilio.
Invero, pur in mancanza di documentazione medica relativa a tale ultima fase, le condizioni di salute descritte nella cartella clinica all'atto delle dimissioni del 30 luglio 2015, il fatto che le dimissioni fossero avvenute per volontà del paziente e non a seguito della risoluzione dell'infezione urinaria, la circostanza della prescrizione di vita di riposo al paziente, sono tutti elementi indicativi di uno stato di impossibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni.
Anche le risultanze della consulenza tecnica, nell'evidenziare il probabile maggiore patimento sofferto dal paziente in ragione dello stato avanzato della malattia, confermano il giudizio di configurabilità in tale arco temporale di un danno alla salute sotto il profilo della peggiore qualità della vita vissuta dal paziente, tanto più se si considera che, in caso di tempestiva diagnosi, il paziente avrebbe quanto meno potuto avere accesso a delle cure chemioterapiche anche palliative.
pagina 11 di 17 Parimenti, si ritiene configurabile, sempre in tale lasso di tempo, un danno da sofferenza morale, dal momento che la scoperta del carcinoma quando ormai era all'ultimo stadio, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente a partire dal ricovero del 20 luglio, il fatto che non vi fossero terapie risolutive da sperimentare, la scelta del paziente di non rimanere in regime di ricovero e di tornare a casa, costituiscono tutti elementi indicativi della probabile consapevolezza del paziente dell'approssimarsi della propria fine e del fatto che il ritardo nella diagnosi abbia anticipato tale momento.
Si è quindi in presenza di pregiudizi che, per la loro peculiarità, richiedono una liquidazione equitativa, considerando, per un verso, la componente di sofferenza fisica e morale aggiuntiva derivata al sig. dal Per_1 ritardo della diagnosi e, per altro verso, il fatto che il paziente avrebbe comunque risentito un danno dinamico- relazionale e da sofferenza per effetto delle conseguenze e della naturale e rapida evoluzione della patologia preesistente.
Tali aspetti portano a ritenere utilizzabili solo in via orientativa i criteri tabellari elaborati dall'osservatorio milanese per la risarcibilità del danno dinamico relazionale e morale terminale e che, in non consentono di potere fare applicazione tout court dei criteri tabellari elaborati per la risarcibilità del danno dinamico relazionale e morale terminale.
Pertanto, considerando che si è in presenza di un danno differenziale, si ritiene quindi di liquidare per tale voce di danno, protrattasi per il periodo dal 20 luglio al 25 settembre 2015, somma onnicomprensiva di € 21.000,00, espressa in moneta attuale.
Tale somma, devalutata alla data dell'illecito, ammonta a € 17.355,37.
Spettano su tale somma gli interessi da lucro cessante, da calcolarsi al tasso legale sui singoli scaglioni via via rivalutati con decorrenza dal fatto e che ammontano a € 2.182,82.
Si arriva quindi al complessivo importo di € 23.182,82
4.2. Il danno non patrimoniale iure proprio
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è stata svolta dalla moglie e dalla figlia di Persona_1
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, si è accertato che la colposa condotta dei sanitari del di CP_1
Milano ha cagionato un evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita del sig. dal Per_1 momento che la grave patologia da cui era affetto avrebbe comportato in ogni caso un esito infausto.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “ non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria” (Cass.civ. sez. 3, 28 marzo 2024, n. 8547 e, in motivazione, Cass.civ. sez. 3, 9 marzo 2018 n. 5641)
pagina 12 di 17 La Corte ha in particolare evidenziato come il danno da riduzione della durata della vita costituisca un evento di danno virtualmente compreso nel fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce, in quanto l'accertamento dell'evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita del sig. si fonda sui medesimi fatti allegati Per_1 dagli attori a sostegno della responsabilità della parte convenuta.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla risarcibilità di tale tipologia di danno, occorre fare riferimento ai principi affermati dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 26851/2023.
In tale pronuncia, si è ribadito che il danno da perdita anticipata della vita è invocabile, iure proprio, dagli eredi del paziente deceduto ed individua il pregiudizio dagli stessi subito per il minore tempo vissuto con il proprio congiunto.
Ai fini della liquidazione occorre innanzitutto partire dai criteri elaborati per la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale, richiedente la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, la verifica della sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale dei congiunti, l'apprezzamento della gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno
2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra le attrici e Persona_1
Non è contestato il fatto che vi fosse, all'epoca dei fatti, convivenza tra le parti.
Le attrici hanno di dedotto avere patito un grande dolore a seguito dell'anticipata morte del loro congiunto, per il rapporto molto intenso tra gli stessi, evidenziando come il sig. fosse un uomo molto attivo e molto Per_1 presente nella vita sia della moglie che dell'unica figlia.
Ciò posto, nel caso in esame è indubbio, in base alle richiamate risultanze della relazione peritale, che le condotte ascritte alla struttura convenuta abbiano ridotto la durata della vita del paziente e che, pertanto, sia configurabile una concreta lesione dello stretto rapporto familiare che legava le parti.
Al contempo, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano come il sig. fosse affetto da una grave Per_1 patologia oncologica che avrebbe sensibilmente ridotto la sua aspettativa di vita.
Si deve quindi valutare se e in che misura le evidenziate peculiarità incidano sulla applicazione dei correnti criteri in uso per la liquidazione equitativa di tale tipologia di pregiudizio.
In via generale, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, e segnatamente secondo la sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
pagina 13 di 17 nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Sempre in via generale, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie preesistenti o condizioni invalidanti non riconducibili a condotte di terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, già nella sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991, in caso di morte del danneggiato affetto da patologie invalidanti irreversibili, ha distinto due ipotesi: a) quella in cui il danneggiato, affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo di per sé e nell'immediatezza a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo), nel qual caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) la diversa ipotesi in cui il danneggiato sia in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi e deceda a seguito dell'intervento medico, caso in cui la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.
Vi è poi la recente sentenza n. 35998 del 27 dicembre 2023, così massimata: “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione
pagina 14 di 17 equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)”
Orbene, nel caso in esame, la malattia da cui era affetto il sig. era molto grave ed aggressiva e Per_1 presentava una prognosi infausta;
in particolare in base alle valutazioni dei consulenti, fondati sui dati dell'aspettativa media per i pazienti portatori di tale patologia, la ulteriore speranza di vita di del paziente era stimabile in soli sette mesi.
In questo quadro, ferma la unicità ed irripetibilità di ogni vicenda umana, che determina una generale difficoltà di tradurre in valori monetari i pregiudizi derivanti dalla anticipata perdita di un familiare, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve necessariamente tenere conto sia della verosimile brevità dell'arco temporale di vita del congiunto, sia delle condizioni più limitative in cui la relazione tra il sig. ed i Per_1 suoi familiari avrebbe potuto esplicarsi, alla luce del naturale e rapido evolversi negativo della patologia.
Tali considerazioni portano, quindi, ad una liquidazione del danno non sovrapponibile a quella risultante applicazione degli ordinari criteri tabellari, venendo per l'appunto in rilievo delle circostanze eccezionali e peculiari che non trovano riscontro nell'ambito dei fattori presi in considerazione dalle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
Ciò posto occorre in primo luogo partire dai criteri di liquidazione previste nelle nuove tabelle milanesi.
Facendo applicazione delle stesse, vanno attribuiti a e a 12 punti Parte_1 Parte_2 ciascuno per l'età della vittima all'epoca del decesso (77 anni), 12 punti a e 18 punti a Parte_1 in considerazione della loro età (rispettivamente 77 anni la moglie e 52 la figlia), 16 punti per Parte_2 la convivenza, 12 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare.
Si arriva quindi all'attribuzione di 52 punti a e di 58 punti a Parte_1 Parte_2
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuiti alle attrici un numero di punti pari a 12 per la moglie e a 8 per la figlia considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, nonché al contempo della formazione da parte di di un proprio Parte_2 nucleo familiare, del fatto che una parte dei riflessi negativi derivanti dall'alterazione delle abitudini familiari e della possibilità di condivisione della vita con il sig. sarebbero stati comunque determinati Per_1 dall'evolversi della malattia e dai riflessi negativi sul suo stato di salute.
In base a tali criteri, si arriva ad un punteggio di 64 per e di 66 per Parte_1 Parte_2
pagina 15 di 17 Moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno delle attrici per il valore del punto base (pari a € 3.911,00 applicando l'importo già rivalutato al 2024), si arriva alla somma di € 250.304,00 per la moglie e € 258.126,00 per la figlia.
Le citate somme vanno tuttavia ridotte in modo significativo proprio alla luce delle particolari circostanze ravvisate nel caso in esame.
Come si è detto, occorre necessariamente tenere conto del fatto che le attrici avrebbero potuto godere del rapporto familiare con il loro congiunto per un periodo molto breve e che l'evoluzione e la natura aggressiva della patologia difficilmente avrebbe consentito il ripristino della ordinaria vita familiare già stravolta dalla notizia della malattia.
Pertanto, si ritiene che le citate somme vadano sensibilmente ridotte e che sia liquidabile, considerando la limitata aspettativa di vita del sig. per effetto della patologia, stimata in soli sette mesi, una somma Per_1 non superiora al 15% dei citati importi.
Pertanto, spetta a la somma di € 37.545,00 e a la somma di € Parte_1 Parte_2
38.718,00.
Tali somme, espresse in moneta attuale, vanno devalutate alla data dell'illecito (divenendo pari rispettivamente a
€ 31.028,93 e €31.998,35) e maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza da 26 settembre 2015 ( pari rispettivamente a € 3805,47 e a € 3924,36).
Risulta quindi dovuta alle attrici la complessiva somma di €41.350,47 in favore di e di € Parte_1
42.642,36 in favore di . Parte_2
4.3. Il danno patrimoniale
Le attrici hanno richiesto il rimborso delle spese mediche e di assistenza sostenute in favore del loro congiunto.
I documenti prodotti si riferiscono a vari scontrini per l'acquisto di farmaci, a due note per servizi infermieristici prestati in data 28 giugno 2015 e 30 luglio 2015, alle spese per alcune analisi e per una visita urologica.
Per quanto riguarda gli scontrini per gli acquisti di farmaci, la carenza di indicazioni contenute nei relativi scontrini non consente di valutare neppure la pertinenza dei relativi esborsi.
Ciò vale anche per le prestazioni infermieristiche del 28 giugno e del 30 luglio 2015.
In ogni caso non vi sono sufficienti elementi per ritenere che si tratti di spese in rapporto causale con la condotta di ritardo diagnostico ascritta alla convenuta, non potendosi escludere che si tratti di esborsi che sarebbero egualmente state sostenute in ragione del fatto che il paziente, anche in caso di tempestiva diagnosi, avrebbe dovuto sottoporsi ad intervento di cistectomia e a delle terapie farmacologiche collegate al progredire della patologia.
Non possono essere risarcite le spese funerarie, in quanto l'evento dannoso che viene in rilievo è esclusivamente la riduzione della durata della vita del paziente.
Per quanto riguarda le spese per le perizie redatte prima dell'instaurazione del giudizio non risulta prodotta né la parcella dei periti né la prova del pagamento.
pagina 16 di 17
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite e della fase della mediazione (limitatamente alla sola fase dell'attivazione) vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 52.000 a 260.000,00) ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini.
Va altresì disposto il rimborso delle spese stragiudiziali di cui alla fattura prodotta come doc. 36, essendo documentata l'assistenza del legale nella fase antecedente al giudizio (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo attoreo), l'utilità della spesa in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento ed essendo la quantificazione in linea con le tabelle del DM 55/2014 relative allo scaglione corrispondente al valore del liquidato (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
Data la soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata altresì al rimborso delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta al pagamento in Controparte_2 favore delle attrici e della somma di € 23.182,82, oltre ad Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici delle ulteriori seguenti somme: €41.350,47 in favore di e di € 42.642,36 in favore di , oltre interessi al tasso Parte_1 Parte_2 legale su dette somme con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore delle attrici delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini, oltre al rimborso delle spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese della fase di mediazione, liquidate in
€60,80 per esborsi, € 1.008,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva
e Cpa come per legge ed alla rifusione delle spese stragiudiziali di cui alla nota prodotta come doc. 26, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Venturini.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43619/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VENTURINI FABIO, con studio in VIA MONTEBELLO C.F._2
24
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI IRENE Controparte_1 P.IVA_1 con studio in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 20123 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 moglie e di figlia del defunto hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1
l' di Milano per sentire accertare la responsabilità del convenuto in relazione alle Controparte_1 prestazioni sanitarie rese in favore del loro congiunto, sotto il profilo del colposo ritardo nella diagnosi di una formazione neoplastica alla vescica, ritardo che aveva inciso negativamente sulla evoluzione della patologia così da cagionare la morte del paziente, nonchè per ottenere il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale iure proprio e a titolo ereditario.
Le attrici hanno dedotto:
pagina 1 di 17 -che si era recato al Pronto Soccorso dell' di Milano in data 4 Persona_1 Controparte_1 ottobre 2014 a seguito della comparsa di stranguria ed ematuria;
-che nonostante l'ecografia dell'apparato urinario avesse rilevato la presenza in regione paravescicale posteriore sinistra di un nodulo solido ipoecogeno, nel corso della visita urologica si era indicata la necessità di eseguire un intervento di litotrissia endoscopica, senza prescrivere ulteriori indagini di approfondimento;
-che il sig. era stato poi sottoposto all'intervento di epicistolitotomia in data 8 maggio 2015; Per_1
-che a seguito degli esiti della successiva cistoscopia del 25 maggio 2015, era stata eseguita una biopsia con esame istologico che riscontrava la presenza di carcinoma uroteliale di alto grado;
-che lo stato avanzato della neoplasia e le condizioni di debolezza del paziente avevano sconsigliato di intraprendere le cure chemioterapiche;
-che dopo un ulteriore ricovero presso il Policlinico nel mese di luglio 2015 e a seguito del progressivo peggioramento delle condizioni di salute, il sig. era deceduto in data 25 settembre 2015; Per_1
-che secondo la prospettazione attorea i sanitari del Policlinico erano responsabili di un inescusabile ritardo diagnostico, data la evidenza della massa neoplastica già alla data dell'ecografia del 4 ottobre 2014;
-che la non adeguata interpretazione radiologica delle immagini aveva comportato un erroneo inquadramento della patologia e non aveva consentito un adeguato e sollecito intervento curativo;
-che una più tempestiva diagnosi avrebbe reso possibile cure chirurgiche meno invasive e con elevata probabilità risolutive;
-che pertanto le citate condotte colpose avevano determinato un radicale peggioramento delle condizioni di salute del sig. che era stato costretto ad affrontare un penoso calvario sia per gli atroci dolori fisici sia Per_1 per la sofferenza di vedere avvicinare la propria fine;
-che anche le attrici avevano patito enormi sofferenze conseguenti al peggioramento delle condizioni di salute del loro congiunto e per la successiva perdita del rapporto parentale con lo stesso.
Le attrici hanno quindi chiesto il risarcimento, a titolo ereditario, del danno biologico e del danno da sofferenza subito dal loro congiunto nonché, iure proprio, del danno morale soggettivo dalle stesse subito e del danno da compromissione e perdita del rapporto parentale.
Si è costituita la che ha contestato la Controparte_2 fondatezza della domanda svolta dalle attrici, deducendo:
-che era a carico delle parti attrici l'onere della prova del nesso causale tra le condotte colpose attribuite alla parte convenuta e l'evento dannoso allegato;
-che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti dei congiunti andava ricondotta alla fattispecie dell'illecito extra contrattuale, con conseguente onere per le attrici di dimostrare anche la sussistenza del fatto colposo dei sanitari della CP_2
-che nella vicenda in esame non era ravvisabile il nesso di causalità tra il lamentato ritardo diagnostico e la morte del paziente, in quanto tale evento era conseguenza esclusiva della notevole aggressività della malattia;
pagina 2 di 17 -che inoltre occorreva tenere conto dell'incidenza sull'evolversi della vicenda del comportamento del paziente il quale, dopo essere stato in cura per una neoplasia al colon, nonostante la prescrizione di una vista urologica già nel 2008, non aveva proceduto ad eseguire tale visita né fino ai controlli oncologici del 2009, né fino a quelli del
2011;
-che in ogni caso la quantificazione del danno biologico subito da stimato dalle attrici nella Persona_1 somma di € 250.000,00, era esorbitante e non corrispondente alle liquidazioni risultante dall'applicazione dei criteri tabellari;
-che il danno da perdita del rapporto parentale non costituiva danno in re ipsa ma richiedeva l'assolvimento degli specifici oneri di allegazione e prova.
La causa, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica.
Dopo il deposito della relazione peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della sotto il profilo del ritardo nella diagnosi della patologia Controparte_2 tumorale da cui era affetto Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, le condotte imperite e negligenti ascritte ai sanitari della parte convenuta sono state causa diretta del decesso di e fonte di un diretto danno non patrimoniale, sub Persona_1 specie di danno biologico e danno da sofferenza, in capo al loro congiunto, oltre che del danno subito dalle attrici per la perdita della relazione con lo stesso.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021,
n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
La azione relativa al risarcimento dei danni subiti dal paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria.
2. La consulenza tecnica
Dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici dott.ssa specialista in medicina legale, dott. Persona_2 [...]
specialista in radiologia, e dott. , specialista in oncologia emergono in seguenti dati: Per_3 Persona_4
1) il sig. era stato sottoposto nel 2007 ad intervento chirurgico a carico del colon per Persona_1 carcinoma;
era altresì affetto da dismetabolismo lipidico e uricemico, ipertensione arteriosa e broncopneumopatia cronica, condizioni poste in trattamento farmacologico standard ed era inoltre pagina 3 di 17 portatore di ipertrofia prostatica con calcolosi vescicale;
2) in data 4 ottobre 2014 il sig. si era recato presso il Pronto Soccorso dell' Per_1 Controparte_1
per “ematuria e “stranguria”. In quella data, erano state eseguite sia un'ecografia addominale,
[...] sia un'ecografia dell'apparato urinario.
Tali indagini sono state ritenute appropriate, così come è risultato esente da censure il responso del sanitario che aveva eseguito l'ecografia dell'apparato urinario nella parte in cui si rilevava, in sede posteriore paravescicale sinistra, la presenza di una neoformazione voluminosa del diametro di 5 cm, definita di tipo solido, ipoecogena, disomogenea e la sua possibile riferibilità a recidiva di CA colon o linfoadenopatia;
3) nella visita urologica del 07 ottobre 14 veniva annotato che il paziente avrebbe eseguito il giorno successivo la TAC addome e veniva correttamente prescritta la esecuzione di cistoscopia per ricerca delle cellule tumorali maligne (CTM) nelle urine su tre campioni, nonché una rivalutazione con le risultanze degli esami per messa in nota per l'intervento.
L'esame citologico urinario in tutti e tre i campioni aveva escluso la presenza di cellule tumorali, mostrando un “reperto infiammatorio”, sicché veniva consigliato di eseguire un controllo citologico dopo terapia;
4) si è individuata una criticità nella condotta dei sanitari relativamente alla refertazione delle immagini relative alla TAC addome del 08 ottobre 14, laddove il rilevato reperto di formazione diverticolare era stato identificato in prima ipotesi, erroneamente come “urinoma”.
Al riguardo, si è rilevato che le immagini confermavano la presenza di una formazione diverticolare grossolana postero-laterale sinistra, di poco meno di 5 cm di diametro, caratterizzata da un contenuto sovrafluido, con ispessimento diffuso delle pareti associato ad una componente solida obliterante il colletto coerente con lesione evolutiva parietale.
Si trattava di quadro che avrebbe imposto sia la espressa segnalazione dell'inspessimento patologico delle pareti del diverticolo, sia la prescrizione di un approfondimento diagnostico strumentale tramite esame cistoscopico mirato alla valutazione della formazione posterolaterale;
5) secondo i consulenti, tale imperita condotta ha determinato un ritardo nell'effettuazione della cistoscopia, che era stata eseguita il 24 novembre 14, ed ha anche influenzato negativamente l'esecuzione di tale indagine, proprio perché non era stata svolta con l'indicazione elettiva de di escludere l'ipotesi di lesione neoplastica delle pareti.
Si è in particolare ritenuto altamente probabile che tale la cistoscopia, laddove eseguita in maniera più specifica e approfondita, avrebbe condotto alla formulazione della corretta diagnosi con un'anticipazione di circa sei/sette mesi, considerato che alla diagnosi di carcinoma si era arrivati nel mese di maggio
2015, a seguito di nuova TAC e successiva cistoscopia;
6) la malattia neoplastica del paziente ha avuto origine a livello del voluminoso diverticolo rilevato in corrispondenza della parete vescicale posteriore;
poiché la sottile parete del diverticolo non è dotata di pagina 4 di 17 supporto muscolare, il carcinoma che insorge all'interno di detta parete si diffonde rapidamente nei tessuti circostanti, il che determina, nella gran parte dei casi, una prognosi sfavorevole.
Nel caso del sig. la neoplasia, all'esito dell'esame istologico, veniva identificata come Per_1
Carcinoma Uroteliale ad Alto Grado (G3) con aspetti Sarcomatoidi, caratterizzato da comportamento aggressivo e prognosi infausta;
7) in assenza di una cistoscopia con relativa biopsia ed esame istologico nell'ottobre 2014, si è rilevata l'impossibilità di indicare con certezza quale fosse lo stadio del tumore all'epoca.
Tuttavia, sulla base dell'esame delle immagini strumentali dell'ecografia del 04 ottobre 2014 e della
TAC addome del 08 ottobre, si è ritenuto, in misura più probabile che non, che il tumore fosse allo stadio cT3a (infiltrazione di tipo microscopico nel tessuto adiposo perivescicale), piuttosto che allo stadio cT3b, caratterizzato da crescita macroscopica del tessuto tumorale nel tessuto perivescicale, in quanto tale ultima condizione non era rilevabile nelle immagini degli esami strumentali sopra indicati;
8) con riferimento alla valutazione delle aspettative di sopravvivenza che il paziente avrebbe avuto in caso di diagnosi nei mesi di ottobre-novembre 2014, i consulenti hanno evidenziato, a tal fine, la necessità di tenere conto dello stadio, del sottotipo istologico ed altresì delle caratteristiche del paziente, che era un soggetto di 77 anni di età, da ritenersi ragionevolmente più fragile in ragione delle patologie associate quali dismetabolismo lipidico e dell'acido urico, ipertensione arteriosa, broncopneumopatia cronica ostruttiva, pregresso carcinoma del colon operato in remissione da oltre 8 anni e, da ultimo, carcinoma della prostata radicalmente operato. Tali condizioni, risultando in quella fase in controllo farmacologico, erano ragionevolmente suscettibili di configurare aspettativa di vita di almeno cinque anni.
Tuttavia, secondo la valutazione dei CTU, su tale aspettativa di vita ha inciso negativamente la patologia neoplastica che, nel paziente, ha visto combinarsi due circostanze: la sede d'insorgenza relativamente rara (diverticolo vescicale), e, soprattutto, la sua componente sarcomatoide, ancor più rara, associata a quella più classica a cellule di tipo epiteliale transizionale e, in base ai dati di letteratura, fonte di una prognosi peggiore;
9) secondo i dati degli studi riportati nella consulenza, la percentuale mediana di sopravvivenza a 5 anni nei casi di variante sarcomatoide è nell'ordine del 37%, con durata mediana di sopravvivenza di 16 mesi contro 52 mesi nel caso di carcinoma uroteliale puro. Al riguardo si è però evidenziato come tale casistica ha preso prevalentemente in esame forme sarcomatoidi di stadio assai più precoce rispetto al
T3, quale quello che con più alta probabilità ricorreva nel caso del paziente (rappresentato solo per 38 casi) rispetto allo stadio T1-T2 (prevalente per 58 casi) ed al T4 presente in soli 8 casi.
Proprio per la rarità delle casistiche si è ritenuto arduo determinare con rigore scientifico quale avrebbe potuto essere lo scarto differenziale di sopravvivenza tra lo stadio più probabile in cui si trovava il qualora la malattia fosse stata intercettata a tempo debito, vale a dire nell'ottobre- Per_1
pagina 5 di 17 novembre 2014 (T3a), rispetto alla sopravvivenza sperimentata, pari a circa 11 mesi da tale data, se non fossero trascorsi invano i sei mesi circa di latenza diagnostica, in cui il tumore aveva potuto crescere raggiungendo lo stadio T4a al momento della tardiva diagnosi.
Al riguardo, sulla base della curva di sopravvivenza rappresentata nell'elaborato, si è dedotto che i pazienti che alla diagnosi si collocavano nello stadio T3a hanno avuto una sopravvivenza media di 18
mesi contro quella di 10 mesi nello stadio T4;
10) alla luce di tali dati, si è quindi ritenuto che le prospettive di sopravvivenza del Sig. in Per_1 quanto portatore della predetta tipologia di tumore ad alto tasso di recidiva, fossero già di per sé severamente compromesse anche in caso di diagnosi tempestiva, stimabili nell'ordine 37% e che il ritardo nella diagnosi e quindi nell'attuazione della cistectomia, nel determinare una evoluzione della neoplasia, passando da un probabile stadio T3a allo stadio T4, possa avere cagionato una contrazione del periodo di sopravvivenza dello stesso di circa 7 mesi;
11) la mancata effettuazione, da parte del paziente, della visita urologica negli anni antecedenti (dal 2008 al
2011) è stata ritenuta irrilevante, in quanto dalle risultanze degli esami strumentali eseguiti e citati nei certificati oncologici depositati da parte convenuta non è emerso alcunché di sospetto in relazione alla presenza neoplasia in sede vescicale;
inoltre proprio la aggressività della neoplasia in questione ha portato ad escludere la possibilità che tale patologia potesse rimanere silente per circa sette anni (dal
2008 al 2015).
12) i consulenti hanno poi ritenuto altamente probabile che, in caso di diagnosi formulata nei tempi dovuti, il percorso terapeutico non sarebbe stato differente, in quanto il paziente sarebbe stato comunque sottoposto a cistectomia;
13) si è poi evidenziato che il ritardo nella diagnosi, in ragione dello stato di avanzamento locale della malattia neoplastica, abbia con elevata probabilità determinato un elevato patimento del soggetto e che in tale lasso di tempo il paziente si sia reso conto dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche e possa aver avuto percezione della fine imminente.
All'esito delle osservazioni dei CTP, i consulenti tecnici hanno confermato integralmente le conclusioni di cui alla bozza.
Con particolare riguardo alle osservazioni dei consulenti delle attrici, i consulenti hanno ritenuto non percorribile la opzione terapeutica indicata da tali consulenti, costituita da instillazioni endovescicali di BGD, in quanto le immagini della TAC dell'ottobre 2014 erano indicative della presenza di una infiltrazione del tumore nel tessuto perivescicale, il che non avrebbe reso il paziente candidabile a tale trattamento, ma solo alla cistectomia.
Neppure si è ritenuta praticabile la terapia adiuvante, trattandosi di opzione terapeutica applicabile ai casi di escissione radicale del tumore.
Si è poi rilevato che le compromesse condizioni generali manifestatasi nel post-operatorio, non avrebbero consentito alcun trattamento chemioterapico adiuvante classico o palliativo.
3. La valutazione della consulenza tecnica
pagina 6 di 17 Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro e motivato, tenendo conto in modo puntuale dei rilievi dei consulenti di parte.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costituitivi dell'illecito contrattuale ed extra contrattuale ascritto alla convenuta.
3.1. La condotta colposa e di inesatto adempimento
In base alle citate emergenze della consulenza preventiva, si ritiene configurabile una condotta colposa in capo all' in relazione alla erronea interpretazione delle immagini della TAC del Controparte_1
8 ottobre 2014, che ha portato ad un ritardo nella diagnosi del carcinoma vescicale da cui era affetto Per_1
[...]
In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici, il referto dell'esame, nella parte in cui mostrava l'inspessimento patologico delle pareti del diverticolo, avrebbe dovuto espressamente segnalare tale aspetto, richiedere l'effettuazione di un esame cistoscopico mirato all'accertamento della natura della formazione, anziché procedere, sulla base del solo dato dell'esame, alla interpretazione dell'inspessimento come urinoma.
3.2.Il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra contrattuale,
l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: 1) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta alla convenuta e l'evento dannoso;
2) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte del paziente, in quanto una tempestiva diagnosi avrebbe consentito l'effettuazione di terapie idonee a portare alla guarigione, o se l'evento si individui nella mera riduzione della durata della vita del paziente, o ancora se venga in rilievo come evento una mera perdita della possibilità di guarigione o di arrestare la progressione della patologia.
pagina 7 di 17 Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
E' ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass.civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581).
Come più volte chiarito dalla stessa Corte di legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Inoltre, va precisato che, in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica da compiere si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. da ultimo, Cass.civ., sez. 3, 27 luglio 2021 n. 21530 e Cass.civ., ord. 30 giugno 2021 n. 18584).
Sul punto, la citata pronuncia n. 21530/2021 ha in particolare evidenziato che la affermazione del nesso di causalità materiale non è necessariamente predicabile secondo la preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" ma può ricorrere anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ovvero come assenza di fattori alternativi plausibili.
Nel caso in esame, dall'elaborato peritale si evince che, in caso di condotta dei sanitari conforme all'agente modello, si sarebbe anticipata l'esecuzione della prima cistoscopia, eseguita nel mese di novembre
2014, e con elevata probabilità tale esame, in quanto mirato alla verifica della natura della formazione sospetta, sarebbe stato eseguito in maniera più specifica ed approfondita, portando alla formulazione della corretta diagnosi di carcinoma vescicale con un anticipo di circa sei-sette mesi rispetto alla successiva diagnosi del maggio 2015.
Il punto su cui si concentrano i rilievi critici delle parti riguarda l'individuazione dell'incidenza di tale ritardo diagnostico sullo stato di salute e sulle aspettative di vita del paziente.
Orbene, anche in relazione a tale aspetto le conclusioni della consulenza tecnica si reputano chiare e condivisibili.
In particolare, i consulenti sono partiti dal dato oggettivo costituito dall'esito dell'esami istologico, che ha classificato il tumore come carcinoma uroteliale ad alto grado (G3) con aspetti sarcomatoidi, evidenziando il comportamento aggressivo della patologia e la correlata prognosi infausta.
Sempre sulla base di dati oggettivi costituiti dall'esame delle immagini di ecografia e TAC dell'ottobre 2014, i
CTU hanno quindi ritenuto probabile che in quella fase il tumore fosse allo stadio cT3a, per la presenza di infiltrazione di tipo microscopica nel tessuto adiposo perivescicale, e, tenendo conto dello stadio del carcinoma,
pagina 8 di 17 della prognosi peggiore connessa alla variante sarcomatoide, oltre che delle specifiche condizioni del paziente e del tipo di trattamenti terapeutici percorribili, hanno ritenuto probabile che il ritardo nella diagnosi, nel comportare il passaggio allo stadio cT4, abbia anticipato il decesso del paziente di alcuni mesi.
Sul punto le critiche svolte dai consulenti tecnici delle attrici e riprese nella comparsa conclusionale non si ritengono idonee a inficiare la correttezza e logicità del ragionamento degli ausiliari del giudice.
Invero, come evidenziato nella risposta alle osservazioni dei CTP, gli elementi sarcomatoidi del tumore erano stati identificati al momento dell'esame istologico post cistectomia, proprio in quanto in quella sede i sanitari avevano a disposizione tutto il viscere per compiere un esame più accurato.
Diversamente da quanto prospettato nei rilievi attorei, i CTU non hanno prospettato che la variante sarcomatoide fosse presente sin dall'inizio dello sviluppo del tumore – trattandosi di variante che si trova nei pazienti in cui l'originario carcinoma si evolve verso uno stadio più elevato – ma hanno dedotto la sua presenza già nell'ottobre
2014 sulla base della constatazione della probabile stadiazione elevata del carcinoma, come cT3 già in tale fase, ritenendo invece non probabile che nell'ottobre del 2014 il tumore si trovasse allo stadio T2 proprio alla luce delle immagini della TAC dell'ottobre 2024 (cfr. pag. 29-30 dell'elaborato).
Peraltro, gli stessi consulenti hanno messo in evidenza come il dato del probabile interessamento neoplastico del tessuto perivescicale sia stato condiviso collegialmente durante la seduta radiologica del 8 febbraio 2023 (cfr. pag. 29 dell'elaborato).
Le successive conclusioni dei consulenti sono congruenti con tali premesse.
Invero, da un lato il fatto che il carcinoma fosse allo stadio T3 già nell'ottobre 2014 avrebbe reso l'intervento di cistectomia radicale, poi eseguito nel maggio 2015, l'unica alternativa terapeutica praticabile.
Dall'altro lato, la considerazione dello stadio del tumore nel mese di ottobre 2014 e la elevata probabilità della sua connotazione nella variante sarcomatoide anche in quella fase, fa sì che i dati statistici da prendere in considerazione al fine della determinazione della prognosi in termine di sopravvivenza siano per l'appunto quelli disponibili in relazione a tale tipologia di variante, che sono nettamente più sfavorevoli, evidenziando una mediana di sopravvivenza di 16 mesi a fronte dei 52 mesi propri del carcinoma uroteliale puro.
Pertanto, ritiene questo giudice di condividere il giudizio dei consulenti secondo cui il ritardo diagnostico ha comportato una riduzione del periodo di sopravvivenza di stimabile in sette mesi. Persona_1
In base a tali rilievi, si reputa quindi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla struttura convenuta e l'evento dannoso patito da evento da individuarsi nella riduzione Persona_1 della sua durata della vita e non nel decesso del paziente – che sarebbe comunque avvenuto per effetto della natura aggressiva della patologia e dell'assenza di altre alternative terapeutiche concretamente percorribili - né tanto meno nella mera perdita della possibilità sopravvivenza, mancando in tal caso il dato della incertezza dell'evento di danno (in tal sesso si richiama Cass.civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28993 e la più recente
Cass.civ., sez. 3, 19 settembre 2023 n. 26851).
In particolare, secondo quanto osservato in dette pronunce, è configurabile un danno da perdita di chance qualora si accerti che la condotta colposa o inadempiente abbia, con elevata probabilità, determinato la perdita della pagina 9 di 17 possibilità di un risultato migliore e che vi sia una incertezza, in base delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, sul periodo temporale di cui il paziente avrebbe potuto ancora godere.
Se invece si accerta che la condotta colposa del sanitario ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente per un determinato periodo di tempo, si è in quindi in presenza di un danno da riduzione della durata della vita del paziente e non di un danno da perdita di chance.
Il caso in esame rientra nella per l'appunto in questa seconda alternativa, proprio alla luce delle indicazioni desumibili dalla relazione peritale, che hanno consentito di individuare, con elevata probabilità, quale sarebbe stata l'aspettativa di vita residua del sig. in caso di anticipata diagnosi. Per_1
4. Il danno risarcibile
4.1. Il danno iure hereditatis
La moglie e la figlia del de cuius hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo stesso per le sofferenze fisiche, psicologiche e morali subite, sia per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del ritardo nella diagnosi, sia per l'acquisita consapevolezza di dovere morire.
Facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di legittimità, in caso di azione risarcitoria svolta dagli eredi per la anticipata perdita della vita del loro congiunto, sono risarcibili, se allegati e provati, il danno biologico differenziale, intesto come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta, ed il danno morale per la lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (cfr. Cass.civ. n.26851/2023 cit.).
Nel caso in esame la valutazione in ordine alla sussistenza di tale danno non patrimoniale deve tenere conto dello stato del paziente conseguente alla grave malattia da cui era affetto, delle risultanze della relazione peritale e della documentazione medica prodotta afferente al periodo tra la diagnosi della neoplasia (maggio 2015) ed il decesso del paziente (settembre 2015).
Come già evidenziato, i CTU hanno ritenuto altamente probabile che il ritardo nella diagnosi, in ragione dello stato di avanzamento locale della malattia neoplastica abbia determinato un elevato patimento del paziente che lo stesso, nel lasso temporale tra la diagnosi, si sia reso conto dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche e possa aver avuto percezione della fine imminente.
Emerge inoltre dalle conclusioni raggiunte nell'elaborato peritale che, con elevata probabilità, in caso di tempestiva diagnosi il percorso terapeutico non sarebbe stato differente e il paziente sarebbe stato comunque sottoposto a cistectomia.
La ricostruzione dello stato di salute del paziente sulla base della documentazione clinica prodotta e di quanto esposto nell'elaborato peritale e nella relazione di parte redatta dal medico legale dott. mostra come Per_5 non vi sia evidenza di ricoveri, né di necessità di ricorrere alle cure mediche nel periodo tra novembre 2014 sino al ricovero del 7 maggio 2015, quanto è stato eseguito il programmato intervento di epicistolitotomia.
Dopo il rilievo, a seguito della TAC, della presenza di diverticolo vescicale laterale destro e dopo l'esecuzione della cistoscopia, il paziente è stato sottoposto all'intervento di cistectomia radicale in data 3 giugno 2015.
Al successivo controllo ambulatoriale del 15 giugno 2015, il paziente veniva descritto in stato di discreto benessere e senza febbre (pag. 10 della relazione peritale).
pagina 10 di 17 Fino a metà luglio 2015 non risulta quindi un peggioramento delle condizioni di salute del paziente in quanto la documentazione medica prodotta in tale lasso di tempo riguarda esclusivamente l'esito dell'esame istologico, il referto della prima visita oncologica in data 13 luglio 2015 e della TAC eseguita il 17 luglio.
Vi è poi il referto della visita eseguita il 20 luglio 2015 presso l'ambulatorio di urologia dell' Controparte_1 nel quale il paziente veniva descritto in buone condizioni generali, ma astenico e si rappresentava che il paziente riferiva scarso appetito e scarsa continenza fecale.
Tuttavia, proprio in quella data veniva disposto il ricovero del paziente a seguito della comparsa di iperpiressia con brivido scuotente al termine della manovra di sostituzione di tutori ureteali ed all'accertamento della presenza di infezione alle vie urinarie.
Nel corso del ricovero veniva annotata la comparsa dal 25 luglio di ripetute e modeste proctorragie.
Il ricovero si protraeva fino al 30 luglio 2015, quando, come risulta dalla cartella clinica, il paziente veniva dimesso proprio su sua richiesta, nonostante fosse stato informato dei rischi connessi al proprio stato di salute, per la presenza di indici di flogosi non ancora normalizzati e di lieve anemia, con la prescrizione di “vita di riposo” (cfr. pag. 10-12 della consulenza tecnica e pag. 2 del doc. 18 delle attrici).
Non vi è poi documentazione medica relativa alla fase successiva in quanto, come allegato dalle attrici e scritto nella relazione di parte, il paziente è stato assistito al domicilio fino al decesso avvenuto il 25 settembre 2015.
Orbene, in base al quadro sopra delineato, non si ritiene ravvisabile un danno biologico differenziale nel periodo compreso tra la diagnosi del carcinoma ed il ricovero del 20 luglio 2015, dal momento che non vi è documentazione clinica da cui desumere un peggioramento dello stato di salute del sig. e considerato Per_1 che, come accertato dai consulenti tecnici, in caso di anticipata diagnosi il percorso terapeutico non sarebbe stato differente.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento al successivo intervallo temporale tra il ricovero del 20 luglio e la data del decesso del paziente.
Dal punto di vista clinico, le condizioni di salute del sig. erano tali da configurare una invalidità Per_1 temporanea di carattere assoluto, sia per il periodo di ricovero, sia per il periodo successivo, nel quale il paziente
è stato assistito al domicilio.
Invero, pur in mancanza di documentazione medica relativa a tale ultima fase, le condizioni di salute descritte nella cartella clinica all'atto delle dimissioni del 30 luglio 2015, il fatto che le dimissioni fossero avvenute per volontà del paziente e non a seguito della risoluzione dell'infezione urinaria, la circostanza della prescrizione di vita di riposo al paziente, sono tutti elementi indicativi di uno stato di impossibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni.
Anche le risultanze della consulenza tecnica, nell'evidenziare il probabile maggiore patimento sofferto dal paziente in ragione dello stato avanzato della malattia, confermano il giudizio di configurabilità in tale arco temporale di un danno alla salute sotto il profilo della peggiore qualità della vita vissuta dal paziente, tanto più se si considera che, in caso di tempestiva diagnosi, il paziente avrebbe quanto meno potuto avere accesso a delle cure chemioterapiche anche palliative.
pagina 11 di 17 Parimenti, si ritiene configurabile, sempre in tale lasso di tempo, un danno da sofferenza morale, dal momento che la scoperta del carcinoma quando ormai era all'ultimo stadio, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente a partire dal ricovero del 20 luglio, il fatto che non vi fossero terapie risolutive da sperimentare, la scelta del paziente di non rimanere in regime di ricovero e di tornare a casa, costituiscono tutti elementi indicativi della probabile consapevolezza del paziente dell'approssimarsi della propria fine e del fatto che il ritardo nella diagnosi abbia anticipato tale momento.
Si è quindi in presenza di pregiudizi che, per la loro peculiarità, richiedono una liquidazione equitativa, considerando, per un verso, la componente di sofferenza fisica e morale aggiuntiva derivata al sig. dal Per_1 ritardo della diagnosi e, per altro verso, il fatto che il paziente avrebbe comunque risentito un danno dinamico- relazionale e da sofferenza per effetto delle conseguenze e della naturale e rapida evoluzione della patologia preesistente.
Tali aspetti portano a ritenere utilizzabili solo in via orientativa i criteri tabellari elaborati dall'osservatorio milanese per la risarcibilità del danno dinamico relazionale e morale terminale e che, in non consentono di potere fare applicazione tout court dei criteri tabellari elaborati per la risarcibilità del danno dinamico relazionale e morale terminale.
Pertanto, considerando che si è in presenza di un danno differenziale, si ritiene quindi di liquidare per tale voce di danno, protrattasi per il periodo dal 20 luglio al 25 settembre 2015, somma onnicomprensiva di € 21.000,00, espressa in moneta attuale.
Tale somma, devalutata alla data dell'illecito, ammonta a € 17.355,37.
Spettano su tale somma gli interessi da lucro cessante, da calcolarsi al tasso legale sui singoli scaglioni via via rivalutati con decorrenza dal fatto e che ammontano a € 2.182,82.
Si arriva quindi al complessivo importo di € 23.182,82
4.2. Il danno non patrimoniale iure proprio
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è stata svolta dalla moglie e dalla figlia di Persona_1
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, si è accertato che la colposa condotta dei sanitari del di CP_1
Milano ha cagionato un evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita del sig. dal Per_1 momento che la grave patologia da cui era affetto avrebbe comportato in ogni caso un esito infausto.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “ non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria” (Cass.civ. sez. 3, 28 marzo 2024, n. 8547 e, in motivazione, Cass.civ. sez. 3, 9 marzo 2018 n. 5641)
pagina 12 di 17 La Corte ha in particolare evidenziato come il danno da riduzione della durata della vita costituisca un evento di danno virtualmente compreso nel fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce, in quanto l'accertamento dell'evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita del sig. si fonda sui medesimi fatti allegati Per_1 dagli attori a sostegno della responsabilità della parte convenuta.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla risarcibilità di tale tipologia di danno, occorre fare riferimento ai principi affermati dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 26851/2023.
In tale pronuncia, si è ribadito che il danno da perdita anticipata della vita è invocabile, iure proprio, dagli eredi del paziente deceduto ed individua il pregiudizio dagli stessi subito per il minore tempo vissuto con il proprio congiunto.
Ai fini della liquidazione occorre innanzitutto partire dai criteri elaborati per la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale, richiedente la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, la verifica della sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale dei congiunti, l'apprezzamento della gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass.civ.,sez. 3 ord. 25 giugno
2021 n. 18284, Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra le attrici e Persona_1
Non è contestato il fatto che vi fosse, all'epoca dei fatti, convivenza tra le parti.
Le attrici hanno di dedotto avere patito un grande dolore a seguito dell'anticipata morte del loro congiunto, per il rapporto molto intenso tra gli stessi, evidenziando come il sig. fosse un uomo molto attivo e molto Per_1 presente nella vita sia della moglie che dell'unica figlia.
Ciò posto, nel caso in esame è indubbio, in base alle richiamate risultanze della relazione peritale, che le condotte ascritte alla struttura convenuta abbiano ridotto la durata della vita del paziente e che, pertanto, sia configurabile una concreta lesione dello stretto rapporto familiare che legava le parti.
Al contempo, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano come il sig. fosse affetto da una grave Per_1 patologia oncologica che avrebbe sensibilmente ridotto la sua aspettativa di vita.
Si deve quindi valutare se e in che misura le evidenziate peculiarità incidano sulla applicazione dei correnti criteri in uso per la liquidazione equitativa di tale tipologia di pregiudizio.
In via generale, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, e segnatamente secondo la sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
pagina 13 di 17 nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Sempre in via generale, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie preesistenti o condizioni invalidanti non riconducibili a condotte di terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, già nella sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991, in caso di morte del danneggiato affetto da patologie invalidanti irreversibili, ha distinto due ipotesi: a) quella in cui il danneggiato, affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo di per sé e nell'immediatezza a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo), nel qual caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) la diversa ipotesi in cui il danneggiato sia in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi e deceda a seguito dell'intervento medico, caso in cui la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.
Vi è poi la recente sentenza n. 35998 del 27 dicembre 2023, così massimata: “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione
pagina 14 di 17 equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)”
Orbene, nel caso in esame, la malattia da cui era affetto il sig. era molto grave ed aggressiva e Per_1 presentava una prognosi infausta;
in particolare in base alle valutazioni dei consulenti, fondati sui dati dell'aspettativa media per i pazienti portatori di tale patologia, la ulteriore speranza di vita di del paziente era stimabile in soli sette mesi.
In questo quadro, ferma la unicità ed irripetibilità di ogni vicenda umana, che determina una generale difficoltà di tradurre in valori monetari i pregiudizi derivanti dalla anticipata perdita di un familiare, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve necessariamente tenere conto sia della verosimile brevità dell'arco temporale di vita del congiunto, sia delle condizioni più limitative in cui la relazione tra il sig. ed i Per_1 suoi familiari avrebbe potuto esplicarsi, alla luce del naturale e rapido evolversi negativo della patologia.
Tali considerazioni portano, quindi, ad una liquidazione del danno non sovrapponibile a quella risultante applicazione degli ordinari criteri tabellari, venendo per l'appunto in rilievo delle circostanze eccezionali e peculiari che non trovano riscontro nell'ambito dei fattori presi in considerazione dalle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano.
Ciò posto occorre in primo luogo partire dai criteri di liquidazione previste nelle nuove tabelle milanesi.
Facendo applicazione delle stesse, vanno attribuiti a e a 12 punti Parte_1 Parte_2 ciascuno per l'età della vittima all'epoca del decesso (77 anni), 12 punti a e 18 punti a Parte_1 in considerazione della loro età (rispettivamente 77 anni la moglie e 52 la figlia), 16 punti per Parte_2 la convivenza, 12 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare.
Si arriva quindi all'attribuzione di 52 punti a e di 58 punti a Parte_1 Parte_2
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuiti alle attrici un numero di punti pari a 12 per la moglie e a 8 per la figlia considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, nonché al contempo della formazione da parte di di un proprio Parte_2 nucleo familiare, del fatto che una parte dei riflessi negativi derivanti dall'alterazione delle abitudini familiari e della possibilità di condivisione della vita con il sig. sarebbero stati comunque determinati Per_1 dall'evolversi della malattia e dai riflessi negativi sul suo stato di salute.
In base a tali criteri, si arriva ad un punteggio di 64 per e di 66 per Parte_1 Parte_2
pagina 15 di 17 Moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno delle attrici per il valore del punto base (pari a € 3.911,00 applicando l'importo già rivalutato al 2024), si arriva alla somma di € 250.304,00 per la moglie e € 258.126,00 per la figlia.
Le citate somme vanno tuttavia ridotte in modo significativo proprio alla luce delle particolari circostanze ravvisate nel caso in esame.
Come si è detto, occorre necessariamente tenere conto del fatto che le attrici avrebbero potuto godere del rapporto familiare con il loro congiunto per un periodo molto breve e che l'evoluzione e la natura aggressiva della patologia difficilmente avrebbe consentito il ripristino della ordinaria vita familiare già stravolta dalla notizia della malattia.
Pertanto, si ritiene che le citate somme vadano sensibilmente ridotte e che sia liquidabile, considerando la limitata aspettativa di vita del sig. per effetto della patologia, stimata in soli sette mesi, una somma Per_1 non superiora al 15% dei citati importi.
Pertanto, spetta a la somma di € 37.545,00 e a la somma di € Parte_1 Parte_2
38.718,00.
Tali somme, espresse in moneta attuale, vanno devalutate alla data dell'illecito (divenendo pari rispettivamente a
€ 31.028,93 e €31.998,35) e maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza da 26 settembre 2015 ( pari rispettivamente a € 3805,47 e a € 3924,36).
Risulta quindi dovuta alle attrici la complessiva somma di €41.350,47 in favore di e di € Parte_1
42.642,36 in favore di . Parte_2
4.3. Il danno patrimoniale
Le attrici hanno richiesto il rimborso delle spese mediche e di assistenza sostenute in favore del loro congiunto.
I documenti prodotti si riferiscono a vari scontrini per l'acquisto di farmaci, a due note per servizi infermieristici prestati in data 28 giugno 2015 e 30 luglio 2015, alle spese per alcune analisi e per una visita urologica.
Per quanto riguarda gli scontrini per gli acquisti di farmaci, la carenza di indicazioni contenute nei relativi scontrini non consente di valutare neppure la pertinenza dei relativi esborsi.
Ciò vale anche per le prestazioni infermieristiche del 28 giugno e del 30 luglio 2015.
In ogni caso non vi sono sufficienti elementi per ritenere che si tratti di spese in rapporto causale con la condotta di ritardo diagnostico ascritta alla convenuta, non potendosi escludere che si tratti di esborsi che sarebbero egualmente state sostenute in ragione del fatto che il paziente, anche in caso di tempestiva diagnosi, avrebbe dovuto sottoporsi ad intervento di cistectomia e a delle terapie farmacologiche collegate al progredire della patologia.
Non possono essere risarcite le spese funerarie, in quanto l'evento dannoso che viene in rilievo è esclusivamente la riduzione della durata della vita del paziente.
Per quanto riguarda le spese per le perizie redatte prima dell'instaurazione del giudizio non risulta prodotta né la parcella dei periti né la prova del pagamento.
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5. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite e della fase della mediazione (limitatamente alla sola fase dell'attivazione) vanno poste a carico della convenuta, in quanto soccombente, e si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto (scaglione da € 52.000 a 260.000,00) ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori medi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini.
Va altresì disposto il rimborso delle spese stragiudiziali di cui alla fattura prodotta come doc. 36, essendo documentata l'assistenza del legale nella fase antecedente al giudizio (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo attoreo), l'utilità della spesa in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento ed essendo la quantificazione in linea con le tabelle del DM 55/2014 relative allo scaglione corrispondente al valore del liquidato (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
Data la soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata altresì al rimborso delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta al pagamento in Controparte_2 favore delle attrici e della somma di € 23.182,82, oltre ad Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici delle ulteriori seguenti somme: €41.350,47 in favore di e di € 42.642,36 in favore di , oltre interessi al tasso Parte_1 Parte_2 legale su dette somme con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore delle attrici delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Venturini, oltre al rimborso delle spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese della fase di mediazione, liquidate in
€60,80 per esborsi, € 1.008,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, Iva
e Cpa come per legge ed alla rifusione delle spese stragiudiziali di cui alla nota prodotta come doc. 26, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Venturini.
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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