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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario)
riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato in grado di appello, in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1421 /2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dell'avv. Antonella Pedata (C.F. Parte_1
) del Foro di Napoli Nord, pec: C.F._1 Email_1 presso il cui studio in Sant'Antimo (NA), alla via A. Volta n. 11, ha eletto domicilio.
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro, e presso il cui studio in CP_1
Boscoreale (NA), alla Piazza Pace n. 20 ha eletto domicilio.
Appellata
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia elett.te dom.to presso la sede in CP_2
via A. de Gasperi, n. 55 Napoli;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.5.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord, - Sezione Lavoro - n. 2186/2024 pubblicata il 4.4.2026 e notificata il 26.4.2024 che rigettava la sua domanda intesa ad accertare e dichiarare che tra la stessa e la sig.ra era intercorso un rapporto di lavoro subordinato CP_1
dal 24.07.2012 al 24.07.2018 e, per l'effetto, a sentirla condannarla al pagamento della somma pari ad € 241.415,64 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione e la condannava al pagamento delle spese.
L'appellante, richiamate le allegazioni di primo grado, si doleva della decisione ritenendola palesemente errata posto che a suo dire si fondava su una erronea interpretazione dei fatti di causa e su un erroneo apprezzamento della prova, osservava che la prestazione si era svolta in modo continuo e sistematico, che riceveva la retribuzione in misura fissa e predeterminata, che non assumeva alcun rischio d'impresa, che nello svolgimento di attività di badante riceveva direttive dal datore di lavoro e che tutti i mezzi usati erano della datrice di lavoro ed insisteva affinché la Corte in riforma della sentenza impugnata, accogliesse la domanda introduttiva.
Con comparsa depositata il 21.1.2024 si costituiva che non varie argomentazioni CP_1 resisteva all'appello evidenziava che non era emersa la prova del rapporto di natura subordinata fra le parti, che le prove erano state correttamente apprezzate e chiedeva che l'impugnazione venisse rigettata con vittoria di spese.
Con comparsa del 21.2.2025 si costituiva anche l' che chiedeva che la Corte, in caso di CP_2 accoglimento dell'impugnazione, condannasse l'appellata “al versamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che verrà accertato e riconosciuto, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge”.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
Il Giudice di primo grado ha apprezzato correttamente quanto emerso dall'attività istruttoria, ha convincentemente e logicamente motivato la decisione sulla base del quadro probatorio emerso esplicitando le ragioni del suo convincimento attraverso l'analisi e la comparazione delle diverse deposizioni dalle quali non è possibile desumere l'esistenza di un rapporto di natura subordinata fra le parti.
La Cassazione ha più volte ribadito come la valutazione delle risultanze delle prove, così come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della decisione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito che non è nemmeno tenuto a confutare gli elementi probatori non accolti, seppur allegati” (Cass. Civ. ordinanza 15 gennaio -1 marzo 2021 n. 5560), e che il giudice del merito “è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso” (Cass. Sez. lav. 7600/2008 Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).
Come ritenuto anche dal Tribunale nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine agli indici tipici della subordinazione ossia sulla sottoposizione della lavoratrice al potere datoriale della sig.ra e sull'esistenza di un vincolo fra le parti in causa e dai motivi di doglianza non CP_1
emergono elementi per ritenere viziata la decisione.
Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio al fine di ottenere accertamento del lavoro subordinato, su di lui grava l'onere di provare l'esistenza della subordinazione ed è pacifico che gli elementi che distinguono il rapporto di lavoro subordinato dalle altre forme di lavoro, sono proprio la sottoposizione del lavoratore ai poteri datoriali, l'inserimento dello stesso nell'organizzazione datoriale e la conseguente limitazione di autonomia del dipendente.
L'esercizio di tali poteri si concretizza nell'adozione di puntuali direttive, nella sorveglianza dell'operato del lavoratore e nella possibilità di sanzionare l'eventuale inadempimento, finanche mediante il licenziamento del lavoratore.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, affinché possano considerarsi manifestazione della subordinazione, le direttive impartite dal datore di lavoro devono essere reiterate, specifiche e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, in modo da limitare l'autonomia del prestatore di lavoro.
Parimenti il controllo datoriale deve estrinsecarsi in una costante verifica dell'esattezza della prestazione lavorativa.
Alla luce di questi principi le deposizioni dei testi di parte appellante non sono idonee a provare che fosse stata la parte appellata ad imparare ordini e direttive, a controllare l'adempimento della prestazione e a limitare l'autonomia della . Parte_1
La figlia dell'appellante ha riferito che la madre è stata contattata dalla per Parte_2 CP_1 svolgere attività in favore della (madre della ) che non abitava con l'appellata, di Per_1 CP_1 aver accompagnato più volte l'appellante a casa della , e di averla vista fare le pulizie e Per_1 stirare, ha quindi affermato di sapere che la retribuzione veniva materialmente erogata dalla appellata.
Il teste che abitava nello stesso viale ove si trovava la casa della e che Testimone_1 Per_1
spesso la visitava ha riferito di conoscere la perché la vedeva recarsi a lavorare a casa Parte_1 della e ciò da quando quest'ultima era caduta. Il teste ha riferito di sapere che la Per_1 Per_1 aveva più figli che vedeva saltuariamente presso l'abitazione della madre.
Anche la teste nuora della lavoratrice, che la accompagnava spesso al lavoro e Testimone_2
frequentava la casa della ha riferito di aver visto che la lavorare nella abitazione e Per_1 Parte_1
di aver assistito alla consegna alla figlia della di una busta chiusa, da parte di un signore, Parte_1 con dentro dei soldi, e che quel signore le sembrava fosse l'autista della . CP_1
Il quadro probatorio, che non appare sufficiente a provare la domanda, è stato ulteriormente rafforzato dalla deposizione del teste che ha affermato “conosco la Testimone_3 ricorrente perché l'ho vista presso l'abitazione della IG , mamma della resistente, in Pt_3
occasione di lavori di manutenzione svolti presso la casa delle stessa. Adr: ho eseguito i lavori nel viale dove è ubicata la casa della IG ed in quelle occasioni ho visto la ricorrente. Pt_3
Preciso che ho svolto i lavori lì per anni. Adr: in quelle occasioni ho visto la ricorrente svolgere le mansioni di collaboratrice domestica presso la casa della IG . Qualche volta ho Pt_3
visto anche altre persone svolgere le stesse mansioni. Preciso che dal 1993 ho eseguito periodicamente dei lavori presso quel viale mentre dal 2020 li ho effettuati tutti gli anni. Adr: non so dire con precisione per quanto tempo la ricorrente abbia lavorato presso la casa della IG
, mi sembra dal 2012/2013 al 2018, anno in cui è deceduta. Adr: nulla posso riferire in Pt_3
ordine alla retribuzione percepita dalla ricorrente. Per quanto riguarda gli orari posso dire di averla vista per di più al mattino, ma a volte anche di pomeriggio. Adr: preciso che la IG
è stata autonoma fino al 2017, quando poi ha subito un infortunio. Posso riferire ciò Pt_3
perché mi è capitato di entrare presso la sua abitazione per eseguire dei lavori. Lei ci apriva la porta, perché sua figlia si era trasferita a Napoli dal 2000, poi usciva per fare compere. Adr.
Preciso che in quelle occasioni non c'era la IG , dato che si era trasferita, ed era la CP_1
IG a dare direttive alla ricorrente. adr: la IG aveva anche altri due Pt_3 Pt_3
figli, che, mi sembra, abitassero a Giugliano. Li conoscevo di vista. Adr: nelle occasioni in cui sono stata a casa della IG l'ho vista cucinare, pulire il giardino ed uscire per acquistare Pt_3
beni alimentari. Adr: in mia presenza la IG impartiva ordini alla ricorrente Parte_4
ma non so riferire chi la pagasse. Adr: a partire dal 2017, anno in cui la ha subito un Per_1
infortunio, la stessa non è stata più autonoma ed aveva bisogno di assistenza in quanto era allettata. Posso riferire ciò in quanto anche in quelle occasioni sono entrato in casa sua per salutarla dato che la conoscevo. In quelle occasioni ho visto la ricorrente assistere la IG
anche se è rimasta sempre lucida ed in grado di capire. Adr: a partire dal 2017 ho visto Pt_3
qualche volta la IG presso la casa della madre ma non ho mai visto che impartisse CP_1
ordini alla ricorrente. A partire al 2017, ho visto più spesso anche gli altri due figli della IG
. Preciso che prima intendevo dire che a partire dal 2000, e non dal 2020, ho eseguito i Pt_3 lavori presso quel viale ogni anno” (cfr. verbale ud. 26.10.23).
In definitiva, le risultanze delle prove testimoniali non offrono elementi concreti, specifici e rigorosi sull'esistenza di un rapporto di subordinazione fra la e la e conseguentemente a CP_1 Parte_1 dimostrare il diritto di quest'ultima a percepire le somme a titolo di differenze retributive.
Il Tribunale ha correttamente apprezzato e valutato tutti gli elementi offerti dalla lavoratrice ed ha correttamente e logicamente motivato la decisione sulla base di quanto emerso dalle prove.
L'appello per le assorbenti considerazioni esposte va, pertanto, rigettato.
Le spese tenuto conto delle caratteristiche, della durata e della natura delle prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di famiglia possono essere interamente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa fra tutte le parti le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 4 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente