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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6418 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti e CICCONE PIETRANTONIO ( ) e FABRIZIO MOCCIA ), C.F._2 C.F._3 con elezione di domicilio presso il loro studio al seguente indirizzo pec:
o Email_1
Email_2 parte attrice
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._4
COLARUSSO ROMANO e dell'avv. BOTTAZZO DANIELA ( , con elezione di domicilio digitale presso lo studio C.F._5 dei difensori al seguente indirizzo pec: Email_3
Email_4 parte convenuta
(C.F. ) e CO C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio E_ C.F._7 dell'avv. , con elezione di domicilio presso lo E_ studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_5 parte convenuta
OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
l'ex coniuge e Controparte_2 CO [...]
, nelle rispettive qualità di madre e sorella di e CP_4 Controparte_2 di socie del predetto ente, esponendo:
che, a seguito della separazione intervenuta tra essa attrice e il coniuge il Tribunale di Taranto aveva posto a carico di Controparte_2 quest'ultimo l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di € 3.200,00, di cui € 1.200,00 per il mantenimento della moglie ed € 2.000,00 per il mantenimento dei due figli della coppia;
che, a partire dal mese di giugno del 2021, l'ex coniuge si era reso inadempiente nel pagamento degli assegni, maturando nei confronti di essa attrice un debito pari ad € 12.500,00;
che, in data 28 aprile 2021, Controparte_2 CP_3
e avevano costituito la
[...] E_ [...]
Controparte_1
che a liberazione della quota di € 1.000,00 di Controparte_2 capitale sottoscritto, aveva conferito in società il suo intero patrimonio aziendale, rappresentato dalla Farmacia sita in Castellaneta, alla piazza Umberto n. 52-54;
che nella relazione di stima della farmacia, a firma del Dott.
[...]
asseverata con giuramento davanti al notaio, il valore dei Per_1 beni aziendali era stato gravemente sottostimato in soli € 165.601,12;
che la relazione di stima conteneva anche l'indicazione di un asserito debito di nei confronti delle socie Controparte_2 CP_3
e , per la complessiva somma di €
[...] E_
149.639,78, di cui € 104.747,85, nei confronti della prima, ed € 44.891,93, nei confronti della seconda;
che, nell'atto costitutivo della società, il credito di € 149.639,78 era stato indicato come conferimento eseguito dalle socie, con la descrizione di “credito verso l'azienda conferita”;
che “….la quantificazione del conferimento del complesso aziendale del Dott.
nella società nella fittizia misura Controparte_2 Controparte_1 di Euro 165.601,12, in uno con il correlativo asserito credito di Euro 149.639,78 vantato dai congiunti soci fondatori IG.ra CO
e Avv. ” costituiva “un congegno simulatorio il cui E_ pregiudizio” era “ravvisabile nella artata – drastica - diminuzione del valore
2 attribuito al conferimento, così preordinato per rendere più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento delle ragioni della creditrice;
”;
che “il conferimento dell'intero complesso aziendale del Dott. Controparte_2 nella società come fittiziamente stimato” costituiva Controparte_1
“comunque un atto di gravissimo depauperamento del suo patrimonio personale finalizzato a pregiudicare dolosamente il soddisfacimento delle ragioni della moglie avente diritto all'emolumento di mantenimento, e sottrarsi in tal modo al pagamento di quanto dovuto in favore dei figli minori e della moglie stessa”;
che era “..indubbia anche la partecipatio fraudis della società
[...]
., di cui peraltro lo stesso dott. è Parte_2 Controparte_2
Amministratore Unico e legale rappresentante e, per inciso, come detto, i restanti due soci fondatori sono la madre IG.ra e la sorella CO
Avv. che ben conoscono le traversie familiari ed i pesi E_ economici del proprio congiunto verso la moglie”; Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., accertare la simulazione relativamente al valore fittizio attribuito al compendio aziendale del Dott. CP_2
conferito, quale risulta descritto, in sede di costituzione societaria, nella relazione
[...] di stima dei beni aziendali a firma del Commerciali-sta Dott. asseverata Persona_1 con giuramento dinanzi al Notaio in data 28.04.2021 al n. 11934 di Persona_2
Repertorio, di complessive pagine 54 unitamente a n. 2 allegati (All. 1 e All. 2), allegata in originale all'atto costitu-tivo della società denominata – Codice Controparte_1 fiscale, n. iscrizione al Registro imprese e Partita Iva – corrente in 74011 P.IVA_1
Castellaneta alla Piazza Umberto I nn. 52/53 stipulato in data 28.04.2021 dal Notaio Repertorio n. 11.942 Raccolta n. 9.484, ivi in detto com-plesso aziendale Persona_2 ricompreso il locale sito in Castellaneta al Largo Umberto I n. 53 censito in N.C.E.U. al Foglio 128 Particella 1320 sub 4 sito al piano terreno di categoria catastale C/1, classe 5, mq. 22, superficie catastale totale mq. 38, R.C. Euro 380,63 – relazione di stima che qui si abbia per integralmente ripor-tata e trascritta a fini descrittivi ed indentificativi;
2) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di tale conferimento, per il controvalore fittizio attribuitogli e dichiarato;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss c.c., la inefficacia nei confronti dell'attrice Dott.ssa del richiamato Parte_1 conferimento del complesso aziendale del Dott. nella costituita Controparte_2
”. CP_1 Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio e la Controparte_2 Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il difetto di competenza del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale delle Imprese di Bari. Quanto al merito, hanno osservato:
3 che la era stata costituita per estinguere un Controparte_1 pregresso debito di nei confronti della sorella Controparte_2
e della madre , derivante dalle E_ Controparte_6 vicende che avevano caratterizzato la successione di _3
, padre e marito delle parti, nonché originario titolare della
[...] farmacia;
che, a seguito del decesso di in data 7.11.2007, la Persona_3 sua eredità era stata ripartita nel seguente modo: 3/9 al coniuge e 2/9 in favore di ciascuno dei tre figli , e CP_4 CP_7 CP_2
che, con atto pubblico del 3.10.2009, aveva donato la Persona_4 propria quota di 2/9 al fratello mentre la madre CP_2 CP_6
e la sorella gli avevano ceduto le proprie
[...] E_ quote di 3/9 e di 2/9;
che era così diventato titolare esclusivo della Controparte_2 farmacia;
che egli avrebbe dovuto versare il prezzo di cessione delle quote, pari ad € 300.000,00 per l'acquisto dei 3/9 della madre e ad € 200.000,00 per l'acquisto dei 2/9 della sorella, in dieci rate annuali, ma non vi aveva mai provveduto;
che, pertanto, con atto pubblico del 28.04.2021, era stata costituita la
Controparte_1
che, a liberazione delle quote di capitale sociale, e Controparte_6 avevano conferito nella società il credito vantato E_ nei confronti di per complessivi € 149.639,78, Controparte_2
“rispettivamente spettanti per il 70% (pari ad euro 104.747,85) alla IGnora
e per il 30% (pari ad euro 44.891,93) all'Avv. CP_3 E_ apportando il residuo di ciascuna liberazione, per euro 98.447,85 spettante alla IGnora ed euro 42.191,93 all'Avv. ”; CP_3 CP_2
che non sussiste l'asserito carattere simulato del valore del conferimento, essendo stato oggetto di perizia giurata da parte del Dott. Per_1
che in ogni caso non sarebbe riscontrabile un pregiudizio alle ragioni creditorie, essendo il credito garantito dal patrimonio del Dott. ; CP_2
che l'atto pubblico di costituzione della farmacia è anteriore al sorgere del credito vantato dall'attrice, in quanto l'inadempimento agli obblighi di mantenimento si è manifestato nel giugno del 2021, con la conseguenza che manca la prova della dolosa preordinazione dell'atto
4 al detrimento delle ragioni creditorie;
che non è soggetto a revocatoria l'adempimento di un debito scaduto. Sulla scorta di tali premesse, hanno concluso chiedendo:
“Preliminarmente:
1) dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese di Bari, con ogni pronuncia correlata e conseguente di ragione e di legge;
In via definitiva e nel merito:
2) rigettare la domanda proposta dalla IGnora in quanto Parte_1 infondata, in fatto oltre che in diritto, con ogni pronuncia correlata e conseguente di ragione e di legge;
3) condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con ogni accessorio di legge e di tariffa.”. Costituitesi in giudizio, e hanno E_ Controparte_6 eccepito il difetto di competenza del tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese di Bari. Hanno inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle azioni promosse da parte attrice. Quanto al merito hanno rilevato:
che a decorrere dal gennaio 2017, non aveva più Controparte_2 corrisposto le annualità dovute per la cessione delle quote della farmacia, maturando un'esposizione debitoria di € 149.639,78 a causa della difficile situazione finanziaria della farmacia;
che, per definire i rapporti di credito e debito tra le parti, era stata costituita la dove esse convenute avevano Controparte_1 conferito il proprio credito e aveva conferito Controparte_2
l'intero compendio aziendale;
che il valore dell'azienda conferita corrisponde alla realtà, in quanto influenzato dalla consistente esposizione debitoria che la CP_1 CP_ aveva maturato prima della costituzione della che esse non possono che considerarsi terze rispetto all'azione revocatoria promossa, in quanto l'azienda è stata conferita nella s.r.l. e il trasferimento non è quindi avvenuto in loro favore;
che il patrimonio aziendale era già compromesso, sicché il conferimento dello stesso nella s.r.l. non può aver arrecato alcun pregiudizio a parte attrice. Pertanto, hanno concluso chiedendo:
“In via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio e per materia del giudice adito in favore del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa;
5 - In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute
[...]
e e per l'effetto rigettare nei confronti delle convenute le CP_3 E_ domande proposte;
- nell'ipotesi in cui le eccezioni pregresse non vengano accolte, rigettare tutte le avverse eccezioni e domande, compresa la richiesta di provvisoria esecutività; in specie rigettare la domanda di accertamento della simulazione avente ad oggetto la bontà dei crediti vantati dalle convenute ed il valore attribuito al compendio aziendale del Dott, Controparte_2
e la conseguente domanda di declaratoria di nullità e/o efficacia del conferimento;
- in subordine, rigettare la domanda di revocatoria ex artt. 2901 e ss.c.c. esperita da controparte volta a far valere l'inefficacia nei confronti di parte attrice del più volte richiamato conferimento di compendio aziendale;
- condannare la signora al pagamento di una somma da Parte_1 determinarsi in via equitativa per la proposizione verso le convenute di azione temeraria e dilatoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma.”.
Con la memoria n. 1, parte attrice ha precisato:
che, con sentenza n. 526 del 2022 il Tribunale di Taranto ha pronunciato la separazione dei coniugi, elevando ad € 5.000,00 la misura dell'assegno dovuto da per il Controparte_2 mantenimento della prole e della moglie;
che tutte le azioni esecutive intraprese per il recupero del credito, ammontante ad € 29.710,00 alla data del 16 marzo 2022, si erano rivelate infruttuose. Con la memoria n. 1, le convenute e Controparte_6 E_ hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di simulazione, in quanto indirettamente riferita ad un atto di costituzione di una società di capitali.
2. Sull'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti. Quanto all'eccezione di competenza sollevata in coro dalle parti convenute, va preliminarmente osservato:
che, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di Imprese sono competenti per le cause e i procedimenti: “….a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o
6 da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
….”;
che il disposto dell'art. 3, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. deve essere interpretato in modo estensivo nella parte in cui richiama tutti i rapporti societari, quale formula indicativa di una nozione generale, e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi riportate nel testo della medesima disposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 155 del 05/01/2022)1;
che detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio2;
che la controversia deve, dunque, necessariamente investire il tema dei rapporti societari, guardando alle situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soci (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020)3;
che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. un. - 26/02/2025, n. 5089) ha di recente chiarito, in termini ancor più precisi, il significato tra attribuire all'espressione “rapporti societari” ai fini dell'individuazione della delimitazione dell'ambito di competenza riservato alle Sezioni Specializzate, affermando quanto segue: “Il ricorso alla categoria dei "rapporti societari" allo scopo di stabilire i contorni di una disciplina processuale non costituisce un inedito normativo. Già il D.Lgs. n. 5 del 2003 istitutivo del rito societario, stabiliva che le disposizioni processuali ivi previste dovessero osservarsi in tutte le controversie relative a tali rapporti. La
7 locuzione ha innegabilmente un significato ampio e può credersi che il legislatore del 2012, al pari di quello del 2003, abbia inteso lasciare all'interprete il compito di meglio circoscrivere quest'elemento della fattispecie normativa. Dovendosi procedere a una tale opera di delimitazione concettuale, è senz'altro vero, come osservato da un autore, che nella sua latitudine di significato l'espressione adottata dal legislatore induce a credere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa "tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi". L'affermazione si presta a ulteriore specificazione ove si considerino le distinte prospettive da cui si guarda alla società. La società commerciale può infatti venire in considerazione come organizzazione dell'impresa costituita in forma associativa o come soggetto, avente la qualità di imprenditore, che intrattiene relazioni giuridiche con altri soggetti. Indubbiamente, i rapporti sociali evocati dalla lett. a) dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli riferibili all'organizzazione della società, vale a dire i rapporti "interni" alla società stessa. La conclusione trae innesco dalla formulazione del cit. art. 3, comma 2, lett. a), che riferisce i rapporti societari anzitutto a "quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione" del rapporto societario - profili, questi, che ineriscono evidentemente alla società come organizzazione - e coincide, del resto, con l'approdo comunemente raggiunto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito sotto il vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, il cui art. 1, comma 1, lett. a), conteneva una norma in gran parte sovrapponibile alla disposizione qui in esame. L'assunzione di una tale accezione di significato della locuzione "rapporti societari" riflette, peraltro, analogo convincimento espresso da questa Corte a proposito dell'espressione "rapporti sociali" che compare nell'art. 2949 c.c., in tema di prescrizione. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dal cit. art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. 25 settembre 2013, n. 21903; Cass. 1 giugno 1993, n. 6107; Cass. 19 marzo 1982, n. 1475; di recente, cfr. Cass. 13
8 febbraio 2024, n. 4007). Il legislatore ha inteso dunque assegnare alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi in cui venisse in questione la società come organizzazione, attribuendo rilievo a quei rapporti che sono alla base della venuta ad esistenza della società, della sua modifica, della sua cessazione e che, nel corso della vita del sodalizio concernono i modi di partecipazione dei soci all'operazione stessa: in particolare, all'esercizio dell'attività e ai risultati dell'esercizio. In tal senso, la norma fissa una regola di competenza destinata ad essere operante allorquando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative.”
che, quindi, per verificare se sussista o meno la competenza del Tribunale delle Imprese, occorre valutare, tenendo in considerazione il petitum e la causa petendi della domanda, se venga o meno in rilievo un rapporto sociale interno che concerne l'esistenza della società, la sua modifica, la sua cessazione ovvero i modi di partecipazione dei soci all'attività sociale e ai relativi risultati, sempreché la controversia tragga origine dal contratto sociale e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative. Nel caso di specie, va subito osservato che la controversia non trae origine dal contratto sociale e non deve essere composta attraverso l'applicazione della disciplina che lo regola. L'attrice ha infatti avanzato, gradandole, due distinte domande che nulla hanno a che vedere con i rapporti societari: una domanda di simulazione relativa parziale del valore del conferimento aziendale indicato nel contratto;
e una domanda revocatoria. Quanto alla prima, si tratta di una domanda che non è volta a far dichiarare la nullità del contratto sociale, ma piuttosto ad accertare quella realtà che le parti avrebbe dissimulato, avente ad oggetto, nella specie, l'effettivo valore dell'azienda conferita rispetto a quello dichiarato all'esterno. Quanto alla seconda, va osservato che si tratta di un'iniziativa tesa ad ottenere una pronuncia di inefficacia relativa del conferimento e, quindi, come detto non trae origine dal contratto sociale, che non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi
9 societari e con gli altri soci4. L'eccezione sollevata si palesa pertanto priva di fondamento.
3. Sull'azione di simulazione. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle convenute e . E_ CO
Sulla base delle prospettazioni di parte attrice, vi è infatti piena coincidenza tra i soggetti chiamati in giudizio e quelli che vengono indicati come partecipi del congegno simulatorio, tra cui figurano (come si dirà a breve) anche le predette convenute. L'azione di simulazione promossa dall'attrice si palesa inammissibile per difetto di interesse ad agire, che come noto si identifica nella necessità che la domanda spiegata dalla parte sia correlata al conseguimento di una utilità concreta ed attuale, per ottenere la quale la parte necessita appunto dell'emissione del provvedimento giudiziale richiesto. La giurisprudenza di legittimità5 ha avuto modo di chiarire al riguardo che:
“L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.”. E' stato anche affermato che: “In tema di simulazione, l' art. 1415, comma 2, c.c. , legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con
i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. In altri termini, l'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell' art. 1415 c.c. , comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o
10 di uno dei suoi elementi.”6. Per come è stata proposta l'azione in parola, ossia con oggetto circoscritto all'accertamento dell'asserito valore reale del solo conferimento (senza mettere in discussione, come si dirà meglio a breve, l'esistenza del conferimento e/o del contratto sociale), non è ravvisabile, in capo all'attrice, un effettivo interesse ad agire, non cogliendosi quale sia il risultato utile che quest'ultima otterrebbe da un simile accertamento. Né si comprende in quale modo il diritto di credito vantato verrebbe maggiormente tutelato da un simile accertamento. Un'ipotetica utilità non può rintracciarsi neanche nell'esigenza di accertare un valore più alto del conferimento, al duplice scopo di accertare il consequenziale incremento del valore della relativa quota sociale e di sottoporla eventualmente a pignoramento. E ciò essenzialmente per due ragioni: in primo luogo, poiché i soci non hanno attribuito alla partecipazione di un valore proporzionale al conferimento e l'attrice Controparte_2 nulla ha dedotto in merito;
e, in secondo luogo, poiché il valore della quota risente comunque dell'andamento dei risultati dell'attività imprenditoriale, sicché tale valore dovrà essere necessariamente determinato al momento di una ipotetica espropriazione forzata, non potendosi ancorare al valore di un conferimento eseguito negli anni passati e a distanza di tempo. A ciò si aggiunga che il risultato utile di un simile accertamento non può neanche correlarsi all'eventuale iniziativa del creditore di agire in via esecutiva sul complesso aziendale, atteso che, da un lato, senza il positivo esperimento di un'azione revocatoria, si tratterebbe di beni non aggredibili, in quanto entrati a far parte del patrimonio di un terzo, ossia la società, e, dall'altro, il creditore non potrebbe comunque pignorare l'intero complesso aziendale, ma piuttosto i singoli beni che ne facevano parte al momento del conferimento (sempre in caso di fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria), la cui stima verrebbe effettuata nei successivi procedimenti di espropriazione forzata. In altri termini, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione, volta ad accertare il supposto effettivo valore del conferimento, non apporterebbe una utilità diretta alla pretesa creditoria di parte attrice, che avrebbe invece necessità di agire, come ha fatto in via subordinata, in revocatoria. Diverso sarebbe stato il discorso, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, laddove l'attrice avesse chiesto di accertare il carattere fittizio del conferimento sul piano della sua esistenza, poiché, in questo caso, l'interesse
11 sarebbe stato quello di accertare che i beni conferiti, a dispetto delle apparenze, non erano in realtà fuoriusciti dal patrimonio di CP_2
e restavano pertanto liberamente aggredibili.
[...]
Ad ogni modo l'azione di simulazione è anche priva di fondamento per i motivi che seguono. L'istituto della simulazione, che concerne il c.d. fenomeno dell'apparenza negoziale, trova la sua collocazione normativa all'interno degli artt. 1414 e ss. cc.. La simulazione ha luogo quando le parti manifestano la volontà di concludere un determinato contratto, il contratto simulato, del quale però non vogliono gli effetti (cfr. art. 1414, co. 1, c.c.), oppure quando creano le parvenze esteriori di un contratto diverso da quello da loro voluto, che è perciò un contratto dissimulato (cfr. art. 1414, co. 2 c.c.). Nel primo caso, si parla di simulazione assoluta, in quanto le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo, dichiarano di non volerne alcun effetto. Nel secondo caso, invece, si parla di simulazione relativa, che a sua volta può essere totale o parziale. La simulazione relativa totale ricorre quando le parti creano un contratto diverso, per tipologia contrattuale, da quello effettivamente voluto. La simulazione relativa parziale investe invece una clausola o un elemento contrattuale, con la conseguenza che il contratto effettivamente voluto diverge da quello simulato solo per il suo contenuto. In sostanza, chi esperisce l'azione di simulazione è tenuto a dedurre e a provare:
o che il contratto simulato è nullo/inefficace e che le parti non hanno inteso stipulare alcun contratto;
o che il contratto simulato è nullo/inefficace e che le parti hanno in realtà inteso stipulare un diverso contratto;
o che il contratto simulato è nullo/inefficace e che le parti hanno in realtà inteso stipulare il medesimo contratto ma con un contenuto diverso. E' dunque all'interno delle categorie appena illustrate che va inquadra ed esaminata la domanda di simulazione avanzata da parte attrice. In particolare, l'attrice ha chiesto di accertare la simulazione “relativamente al valore fittizio attribuito al compendio aziendale” di “conferito…in Controparte_2 sede di costituzione” della società convenuta e, per l'effetto, di “dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di tale conferimento, per il controvalore fittizio attribuitogli e dichiarato”.
12 Ad avviso dell'attrice farebbero parte del congegno simulatorio anche la sorella e la madre del convenuto in ragione dell'asserita Controparte_2 natura fittizia del credito vantato dalle prime nei confronti di quest'ultimo e da loro conferito in società a liberazione delle proprie quote di partecipazione. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, ha poi precisato di aver esperito un'azione di simulazione relativa e parziale “- vale a dire limitata alla misura del controvalore del conferimento del patrimonio aziendale del Dott. valutato in soli CP_2
Euro 165.601,12 – non dubitandosi, perciò, dell'avvenuto conferimento, bensì esclusivamente del valore sostanzialmente irrisorio, compiacentemente attribuito a tale conferimento.”. Ciò posto, va preliminarmente osservato che l'attrice si è limitata a chiedere di accertare la nullità del singolo conferimento per il valore indicato, senza mettere in discussione l'esistenza del conferimento e senza tirare in ballo il contratto sociale o la sua validità. Questa impostazione non è pero condivisibile, in quanto muove da un errore di metodo, ossia quello di ritenere che l'accertamento del carattere simulato del conferimento possa essere scisso dal contesto negoziale all'interno del quale si iscrive, che, in questo caso, è rappresentato dal contratto sociale con cui è stata data vita alla Controparte_1
Come noto, i conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società e sono finalizzati a dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività programmata. L'art. 2463 c.c. prevede che l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata debba indicare, tra le altre, l'ammontare del capitale sociale, i conferimenti di ciascun socio, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, e la quota di partecipazione di ciascun socio.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al valore dei conferimenti, così come i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (cfr. art. 2468 c.c.). Il valore del conferimento incide quindi in modo diretto sulla misura della partecipazione del socio alla società e sulle sue prerogative, a meno che i soci non abbiano concordemente stabilito, in sede di costituzione dell'ente, un diverso rapporto di proporzione tra il valore del conferimento e la misura della partecipazione (inclusi eventualmente i diritti che ne derivano). In quest'ambito, il conferimento costituisce elemento di un più ampio procedimento negoziale, che, con la creazione della società, realizza, al contempo, l'esigenza organizzativa della società stessa di valersi dell'apporto offerto dal socio e quella di quest'ultimo di partecipare alla società.
13 Il trasferimento dei beni oggetto di conferimento (nel caso di specie, venendo in rilievo un conferimento in natura), che assolve ad una funzione di scambio tra la società e il socio conferente (che investe l'acquisto patrimoniale a favore della società e l'acquisto della partecipazione sociale a favore del socio conferente), mette in evidenza la sua funzione economico-sociale, e quindi la sua giustificazione causale, solo all'interno della complessa fattispecie che riguarda la stipula dell'atto costitutivo e la creazione della società, con la conseguenza che è in questo specifico ambito che va colta la causa del negozio, in relazione alla quale è in astratto consentito interrogarsi sulla volontà delle parti e sulla relativa simulazione. In altri termini, è errato affrontare il tema della simulazione di un supposto autonomo negozio di conferimento (ossia del suo asserito valore fittizio) e interrogarsi sulla sussistenza della volontà in relazione ad esso, isolatamente considerato, dovendosi necessariamente estendere lo spettro dell'indagine all'intero contratto di società, posto, peraltro, che nell'atto costitutivo debbono essere indicati il valore del conferimento in natura e le quote di partecipazione di ciascun socio. Non si può parlare di simulazione del conferimento, se non si parla prima di simulazione dell'intero contratto di società, anche quale forma di simulazione relativa parziale, che, nel caso di specie, investirebbe il solo elemento dell'asserito valore fittizio del conferimento7. L'attrice avrebbe quindi dovuto sostenere che il contratto con cui le parti avevano costituito la società era simulato, in quanto le parti avevano in realtà inteso stipulare e dare corso al medesimo contratto con la sola differenza dell'indicazione di un valore superiore, e corrispondente a quello effettivo, del conferimento dell'azienda eseguito da Controparte_2
La consapevolezza, in capo all'attrice, della necessità di avanzare una simile domanda sembra trasparire dall'iniziativa di coinvolgere nell'azione di simulazione spiegata anche le altre due socie della società, nell'eventualità, non riscontrata però, di valutare il carattere simulato delle loro dichiarazioni contrattuali. Tuttavia, la domanda avanzata sconta, come anticipato, una insopprimibile carenza sul piano oggettivo, in quanto, per qualificarsi come domanda di simulazione, avrebbe dovuto investire, sempre in via relativa e non assoluta
14 (in linea con il contenuto degli scritti difensivi), il negozio all'interno del quale era stato dichiarato l'asserito valore fittizio del conferimento, ossia il contratto con cui è stata costituita la società. A ciò si aggiunga che una simile domanda concerne comunque l'esistenza del contratto di società, o meglio la supposta inesistenza/inefficacia del contratto di società simulato, in quanto postula la sussistenza di un contratto dissimulato che divergerebbe da quello simulato solo per via del diverso valore del conferimento in questione. Ne discende che il rimedio dell'azione di simulazione resterebbe in ogni caso precluso, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'eventuale natura simulata dei contratti costitutivi di società8, ad avviso della quale: “In tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall' art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE ), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori;
l'atto di costituzione dell'ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi.”.
4. Sull'azione revocatoria promossa da parte attrice. L'art. 2901 c.c., che disciplina l'azione revocatoria ordinaria, stabilisce che: “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo
15 fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione….”. Come noto, si tratta di un istituto che assolve ad una funzione conservativo- cautelare, finalizzato a consentire al creditore la realizzazione in via esecutiva delle proprie ragioni su beni che, essendo fuoriusciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero essere più aggrediti dal creditore stesso. Nel caso in cui venga in rilievo la revoca di un atto dispositivo a titolo oneroso, posto in essere in data successiva al sorgere del credito, i presupposti della relativa azione sono:
la sussistenza del credito nei confronti del debitore;
l'esistenza dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (c.d. eventus damni);
la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni). Quanto al riferimento alla pretesa creditoria, la giurisprudenza ha chiarito che viene in rilievo una concezione ampia della stessa, tale per cui l'azione può essere proposta anche da parte di colui che vanti una semplice aspettativa di credito, senza che sia necessario accertare la ricorrenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità9. In merito alla natura dell'atto dispositivo, per quel che qui rileva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione revocatoria può avere ad oggetto anche l'atto di conferimento di un'azienda, che ha natura onerosa, trovando il suo corrispettivo nell'acquisizione, da parte del conferente, della partecipazione sociale10. Per quel che concerne il requisito dell'eventus damni, è stata accolta dal legislatore una nozione ampia di pregiudizio, comprendente anche il mero pericolo di danno, ossia l'eventualità che l'attuazione coattiva del credito resti vanificata11: pertanto rilevano non solo diminuzioni quantitative del
16 patrimonio del debitore ma anche diminuzioni qualitative che ne peggiorino la consistenza. La rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 06/05/1998, n. 4578; Cass. 17/10/2001, n. 12678; Cass., 27 marzo 2007, n. 7507). Sotto il profilo soggettivo, allorché venga in esame, come nel caso di specie, un atto dispositivo posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore e il terzo siano a conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arreca alle ragioni del creditore. A tal proposito, nessuna rilevanza assume l'intenzione del debitore di arrecare un danno al titolare del credito, che resta un elemento eventuale e non necessario ai fini dell'integrazione del requisito della scientia damni12. Al riguardo si è osservato13 che “tale semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) prescinde dalla specifica conoscenza del credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 20/02/1989, n.987). Ne consegue che…per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che queste abbiano la mera consapevolezza (scientia damni) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cfr. Cass. 01/06/2000, n.7262; Cass. 18/12/1999, n.14274). La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. 01/06/2000, n.7262; Cass. 28/09/1996, n.8581).”. Tanto premesso, si ritiene che nel caso di specie sussistano i quesiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata da parte attrice, dovendosi osservare:
ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni". 12 cfr. Cass. n. 27546/2014 “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” 13 Cassazione civile sez. III - 18/03/2005, n. 5972
17 che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il credito di parte attrice è sorto in data anteriore all'atto dispositivo, dal momento che la pretesa creditoria trae origine dal provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto in data 26 marzo 2015, che ha a posto a carico di l'obbligo di pagamento di un assegno periodico Controparte_2 mensile per il mantenimento della moglie e della prole, mentre l'atto di conferimento è datato 28 aprile 2021; che pertanto a nulla rileva, ai fini della data di insorgenza del credito, il fatto che il convenuto si sia reso inadempiente a partire da giugno del 2021 e quindi dopo l'avvenuto conferimento, in quanto, prima di tale atto, era pienamente consapevole dell'esistenza dell'obbligo di pagamento dei ratei successivi, la cui fonte è da rinvenire nella citata ordinanza del 26 marzo 201514;
che l'atto dispositivo a titolo oneroso è rappresentato dal conferimento in società dell'intero compendio aziendale facente capo all'impresa individuale Farmacia di Colangelo Gianluca;
che l'atto di conferimento, comportando il trasferimento dei beni aziendali dal debitore alla neocostituita società, Controparte_2 pregiudica la garanzia patrimoniale, in quanto, da un lato, sottrae all'azione esecutiva dei beni che in precedenza facevano capo al debitore e, dall'altro, sostituisce tali beni (tra cui rientra anche un immobile), nella garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore, con il valore di un bene, qual è la partecipazione sociale, soggetta a maggiori oscillazioni di valore e ai risultati dell'attività imprenditoriale della società; che, peraltro, la quota di capitale sottoscritta da non è proporzionale al valore del suo Controparte_2 conferimento, come si evince dalla maggiore consistenza delle quote di partecipazioni possedute dalle altre socie;
che, come provato da parte attrice, le azioni esecutive intraprese per il recupero del credito si sono rivelate infruttuose (vedi dichiarazioni rese dai terzi pignorati);
che il convenuto non ha di contro dimostrato di possedere un patrimonio tale da garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie vantate dall'attrice, che nelle more del giudizio sono andate anche incontro ad un incremento;
18 che, come accertato dal c.t.u., le cui conclusioni si condividono e si intendono integralmente acquisite da questo giudice, anche in ragione delle risposte date alle osservazioni delle parti, il valore del complesso aziendale al momento del conferimento era pari ad € 628.416,06; valore, questo, che messo in relazione con il valore negativo del patrimonio netto di € 477.504,00, fa emergere un differenziale positivo di € 183.496,00 o di € 150.496,00 (al netto dell'impatto fiscale);
che, sempre come acclarato dal c.t.u., all'interno del compendio aziendale era presente un immobile del valore di € 28.700,00;
che sia il debitore che le due socie, da ritenere terze ai soli fini della valutazione del requisito della scientia damni15 (essendo la società in fase di costituzione), erano consapevoli del pregiudizio che un tale atto di conferimento avrebbe arrecato all'attrice, diminuendo la garanzia patrimoniale del debitore;
che le socie di Controparte_2 sono legate a lui da stretti legami di parentela, essendo madre e sorella del socio, sicché si può ragionevolmente presumere16 che fossero a conoscenza degli obblighi di mantenimento imposti dal Tribunale e della sua esposizione debitoria, essendo anch'esse sue creditrici;
che, pertanto, si può presumere che fossero pienamente consapevoli del fatto che il conferimento dell'azienda avrebbe sottratto alla garanzia patrimoniale generica del debitore beni sui quali l'attrice avrebbe potuto agire in via esecutiva, come ad esempio l'immobile conferito in società e ricompreso nell'universalità di beni aziendali;
che l'atto dispositivo in parola non può considerarsi alla stregua dell'adempimento di un debito scaduto, in quanto si tratta di un meccanismo anomalo di definizione della posizione debitoria che aveva nei confronti della madre e della sorella17; Controparte_2
19
5. Sulle spese del giudizio. In relazione al rapporto processuale tra parte attrice, da un lato, e CP_2
e la dall'altro, le spese del procedimento
[...] Controparte_1 vanno compensate nella misura della metà in ragione della novità della questione relativa alla domanda di accertamento della simulazione (novità relativa al fatto che mancano precedenti di legittimità in tema di azioni di simulazioni aventi ad oggetto il valore del conferimento in sede di costituzione di una società di capitali). La restante quota della metà, liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi), segue la soccombenza ed è posta a carico delle predette parti convenute. In relazione al rapporto processuale tra parte attrice e le altre convenute, va disposta la parziale compensazione delle spese di lite, sempre in ragione del carattere di novità delle questioni poste con la domanda di simulazione. La restante quota di 1/2, liquidata sulla base dei parametri sopra indicati, segue la soccombenza ed è posta a carico della prima. Al riguardo, va osservato che, con la memoria n. 1, parte attrice ha insistito sul fatto che anche tali convenute fossero legittimate passive dell'azione revocatoria, sebbene la qualifica di terzo andasse invece ascritta alla sola società, posto che l'atto dispositivo era rappresentato da un conferimento aziendale e, quindi, da un trasferimento di beni eseguito dal debitore in favore dell'ente e non delle socie. Per i motivi sopra indicati, le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico di parte attrice e dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1 nelle rispettive misure di ¼ (per parte attrice) e di ¾ (per parte convenuta)
P.Q.M.
dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” Tribunale , Bergamo , sez. II , 10/08/2022 , n. 1892 “In tema di azione revocatoria, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell' art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum). In tal caso, quindi, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di atto dovuto dal meccanismo negoziale prescelto.” Cassazione civile , sez. III , 11/01/2024 , n. 1243 “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del Cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”.
20 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile la domanda di simulazione;
rigetta la domanda revocatoria avanzata nei confronti di E_
e ; CO
dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, del conferimento nella società del compendio aziendale della Farmacia di CP_1 Controparte_1
Colangelo Gianluca, disposto nell'ambito dell'atto costitutivo della stipulato in data 28.04.2021 dal Notaio Dott.ssa Controparte_1
, all'interno del quale è ricompreso l'immobile sito in Persona_2
Castellaneta, alla Piazza Umberto I n. 53, in catasto al foglio 128, p.lla 1320, sub 4;
compensa nella misura della metà le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
condanna e al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di parte attrice, della metà delle spese di lite, che liquida in € 7.051,50, oltre iva, cpa e spese generali;
compensa nella misura della metà le spese di lite tra parte attrice e le convenute e;
E_ CO
condanna parte attrice al pagamento, in favore di e E_
, della restante metà delle spese di lite, che liquida CO in € 7.051,50, oltre iva, cpa e spese generali pone a carico di parte attrice e dei convenuti e Controparte_2
nelle rispettive misure di ¼ (per parte attrice) e Controparte_1 di ¾ (per parte convenuta), le spese di c.t.u.
Così deciso in Taranto, in data 01/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 2 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 3 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 4 Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, n.9224 5 Cassazione civile , sez. VI , 14/11/2018 , n. 292716 Corte appello , Catanzaro , sez. I , 03/06/2021 , n. 813 7 Vedi Cassazione civile sez. I - 17/07/2013, n. 17467, i cui principi, seppur affermati con riferimento ad una asserita simulazione di un conferimento aziendale sulla base di una delibera assembleare di aumento di capitale, possono essere adattati al caso in esame, in specie per quel che concerne la possibilità di valutare le caratteristiche dell'azione di simulazione e la giustificazione causale dei conferimenti sociali. 8 Cassazione civile sez. I - 05/08/2019, n. 20888 “…A ciò si aggiunga - trattandosi, nella specie, della costituzione di una società, con la conseguente attribuzione delle quote di capitale e dei conferimenti dei soci - quanto sopra esposto circa la non configurabilità di una simulazione della società nella fase della sua costituzione….”; Cassazione civile, sez. VI , 14/11/2019 , n. 29700. 9 cfr. Cass. n. 5619/2016 “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”. 10 Cassazione civile sez. III - 23/02/2021, n. 4863 11 cfr. Cass n. 1902/2015 “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in 14 Cassazione civile , sez. III , 29/04/2020 , n. 8388 “In materia di azione revocatoria per stabilire se l'atto di disposizione è anteriore o posteriore al credito, occorre fare riferimento al provvedimento giudiziale che attribuisce il diritto al mantenimento, piuttosto che al versamento delle singole somme.” 15 Cassazione civile sez. I - 22/10/2013, n. 23891 16 Cassazione civile sez. III - 18/03/2005, n. 5972; Cassazione civile, sez. VI , 05/01/2023 , n. 195 “La prova della participatio fraudis ( rectius : scientia damni ) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” 17 Cassazione civile , sez. III , 11/01/2024 , n. 1243 “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del Cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale,
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti e CICCONE PIETRANTONIO ( ) e FABRIZIO MOCCIA ), C.F._2 C.F._3 con elezione di domicilio presso il loro studio al seguente indirizzo pec:
o Email_1
Email_2 parte attrice
contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._4
COLARUSSO ROMANO e dell'avv. BOTTAZZO DANIELA ( , con elezione di domicilio digitale presso lo studio C.F._5 dei difensori al seguente indirizzo pec: Email_3
Email_4 parte convenuta
(C.F. ) e CO C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio E_ C.F._7 dell'avv. , con elezione di domicilio presso lo E_ studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_5 parte convenuta
OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
l'ex coniuge e Controparte_2 CO [...]
, nelle rispettive qualità di madre e sorella di e CP_4 Controparte_2 di socie del predetto ente, esponendo:
che, a seguito della separazione intervenuta tra essa attrice e il coniuge il Tribunale di Taranto aveva posto a carico di Controparte_2 quest'ultimo l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di € 3.200,00, di cui € 1.200,00 per il mantenimento della moglie ed € 2.000,00 per il mantenimento dei due figli della coppia;
che, a partire dal mese di giugno del 2021, l'ex coniuge si era reso inadempiente nel pagamento degli assegni, maturando nei confronti di essa attrice un debito pari ad € 12.500,00;
che, in data 28 aprile 2021, Controparte_2 CP_3
e avevano costituito la
[...] E_ [...]
Controparte_1
che a liberazione della quota di € 1.000,00 di Controparte_2 capitale sottoscritto, aveva conferito in società il suo intero patrimonio aziendale, rappresentato dalla Farmacia sita in Castellaneta, alla piazza Umberto n. 52-54;
che nella relazione di stima della farmacia, a firma del Dott.
[...]
asseverata con giuramento davanti al notaio, il valore dei Per_1 beni aziendali era stato gravemente sottostimato in soli € 165.601,12;
che la relazione di stima conteneva anche l'indicazione di un asserito debito di nei confronti delle socie Controparte_2 CP_3
e , per la complessiva somma di €
[...] E_
149.639,78, di cui € 104.747,85, nei confronti della prima, ed € 44.891,93, nei confronti della seconda;
che, nell'atto costitutivo della società, il credito di € 149.639,78 era stato indicato come conferimento eseguito dalle socie, con la descrizione di “credito verso l'azienda conferita”;
che “….la quantificazione del conferimento del complesso aziendale del Dott.
nella società nella fittizia misura Controparte_2 Controparte_1 di Euro 165.601,12, in uno con il correlativo asserito credito di Euro 149.639,78 vantato dai congiunti soci fondatori IG.ra CO
e Avv. ” costituiva “un congegno simulatorio il cui E_ pregiudizio” era “ravvisabile nella artata – drastica - diminuzione del valore
2 attribuito al conferimento, così preordinato per rendere più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento delle ragioni della creditrice;
”;
che “il conferimento dell'intero complesso aziendale del Dott. Controparte_2 nella società come fittiziamente stimato” costituiva Controparte_1
“comunque un atto di gravissimo depauperamento del suo patrimonio personale finalizzato a pregiudicare dolosamente il soddisfacimento delle ragioni della moglie avente diritto all'emolumento di mantenimento, e sottrarsi in tal modo al pagamento di quanto dovuto in favore dei figli minori e della moglie stessa”;
che era “..indubbia anche la partecipatio fraudis della società
[...]
., di cui peraltro lo stesso dott. è Parte_2 Controparte_2
Amministratore Unico e legale rappresentante e, per inciso, come detto, i restanti due soci fondatori sono la madre IG.ra e la sorella CO
Avv. che ben conoscono le traversie familiari ed i pesi E_ economici del proprio congiunto verso la moglie”; Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., accertare la simulazione relativamente al valore fittizio attribuito al compendio aziendale del Dott. CP_2
conferito, quale risulta descritto, in sede di costituzione societaria, nella relazione
[...] di stima dei beni aziendali a firma del Commerciali-sta Dott. asseverata Persona_1 con giuramento dinanzi al Notaio in data 28.04.2021 al n. 11934 di Persona_2
Repertorio, di complessive pagine 54 unitamente a n. 2 allegati (All. 1 e All. 2), allegata in originale all'atto costitu-tivo della società denominata – Codice Controparte_1 fiscale, n. iscrizione al Registro imprese e Partita Iva – corrente in 74011 P.IVA_1
Castellaneta alla Piazza Umberto I nn. 52/53 stipulato in data 28.04.2021 dal Notaio Repertorio n. 11.942 Raccolta n. 9.484, ivi in detto com-plesso aziendale Persona_2 ricompreso il locale sito in Castellaneta al Largo Umberto I n. 53 censito in N.C.E.U. al Foglio 128 Particella 1320 sub 4 sito al piano terreno di categoria catastale C/1, classe 5, mq. 22, superficie catastale totale mq. 38, R.C. Euro 380,63 – relazione di stima che qui si abbia per integralmente ripor-tata e trascritta a fini descrittivi ed indentificativi;
2) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di tale conferimento, per il controvalore fittizio attribuitogli e dichiarato;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss c.c., la inefficacia nei confronti dell'attrice Dott.ssa del richiamato Parte_1 conferimento del complesso aziendale del Dott. nella costituita Controparte_2
”. CP_1 Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio e la Controparte_2 Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il difetto di competenza del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale delle Imprese di Bari. Quanto al merito, hanno osservato:
3 che la era stata costituita per estinguere un Controparte_1 pregresso debito di nei confronti della sorella Controparte_2
e della madre , derivante dalle E_ Controparte_6 vicende che avevano caratterizzato la successione di _3
, padre e marito delle parti, nonché originario titolare della
[...] farmacia;
che, a seguito del decesso di in data 7.11.2007, la Persona_3 sua eredità era stata ripartita nel seguente modo: 3/9 al coniuge e 2/9 in favore di ciascuno dei tre figli , e CP_4 CP_7 CP_2
che, con atto pubblico del 3.10.2009, aveva donato la Persona_4 propria quota di 2/9 al fratello mentre la madre CP_2 CP_6
e la sorella gli avevano ceduto le proprie
[...] E_ quote di 3/9 e di 2/9;
che era così diventato titolare esclusivo della Controparte_2 farmacia;
che egli avrebbe dovuto versare il prezzo di cessione delle quote, pari ad € 300.000,00 per l'acquisto dei 3/9 della madre e ad € 200.000,00 per l'acquisto dei 2/9 della sorella, in dieci rate annuali, ma non vi aveva mai provveduto;
che, pertanto, con atto pubblico del 28.04.2021, era stata costituita la
Controparte_1
che, a liberazione delle quote di capitale sociale, e Controparte_6 avevano conferito nella società il credito vantato E_ nei confronti di per complessivi € 149.639,78, Controparte_2
“rispettivamente spettanti per il 70% (pari ad euro 104.747,85) alla IGnora
e per il 30% (pari ad euro 44.891,93) all'Avv. CP_3 E_ apportando il residuo di ciascuna liberazione, per euro 98.447,85 spettante alla IGnora ed euro 42.191,93 all'Avv. ”; CP_3 CP_2
che non sussiste l'asserito carattere simulato del valore del conferimento, essendo stato oggetto di perizia giurata da parte del Dott. Per_1
che in ogni caso non sarebbe riscontrabile un pregiudizio alle ragioni creditorie, essendo il credito garantito dal patrimonio del Dott. ; CP_2
che l'atto pubblico di costituzione della farmacia è anteriore al sorgere del credito vantato dall'attrice, in quanto l'inadempimento agli obblighi di mantenimento si è manifestato nel giugno del 2021, con la conseguenza che manca la prova della dolosa preordinazione dell'atto
4 al detrimento delle ragioni creditorie;
che non è soggetto a revocatoria l'adempimento di un debito scaduto. Sulla scorta di tali premesse, hanno concluso chiedendo:
“Preliminarmente:
1) dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese di Bari, con ogni pronuncia correlata e conseguente di ragione e di legge;
In via definitiva e nel merito:
2) rigettare la domanda proposta dalla IGnora in quanto Parte_1 infondata, in fatto oltre che in diritto, con ogni pronuncia correlata e conseguente di ragione e di legge;
3) condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con ogni accessorio di legge e di tariffa.”. Costituitesi in giudizio, e hanno E_ Controparte_6 eccepito il difetto di competenza del tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese di Bari. Hanno inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle azioni promosse da parte attrice. Quanto al merito hanno rilevato:
che a decorrere dal gennaio 2017, non aveva più Controparte_2 corrisposto le annualità dovute per la cessione delle quote della farmacia, maturando un'esposizione debitoria di € 149.639,78 a causa della difficile situazione finanziaria della farmacia;
che, per definire i rapporti di credito e debito tra le parti, era stata costituita la dove esse convenute avevano Controparte_1 conferito il proprio credito e aveva conferito Controparte_2
l'intero compendio aziendale;
che il valore dell'azienda conferita corrisponde alla realtà, in quanto influenzato dalla consistente esposizione debitoria che la CP_1 CP_ aveva maturato prima della costituzione della che esse non possono che considerarsi terze rispetto all'azione revocatoria promossa, in quanto l'azienda è stata conferita nella s.r.l. e il trasferimento non è quindi avvenuto in loro favore;
che il patrimonio aziendale era già compromesso, sicché il conferimento dello stesso nella s.r.l. non può aver arrecato alcun pregiudizio a parte attrice. Pertanto, hanno concluso chiedendo:
“In via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio e per materia del giudice adito in favore del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa;
5 - In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute
[...]
e e per l'effetto rigettare nei confronti delle convenute le CP_3 E_ domande proposte;
- nell'ipotesi in cui le eccezioni pregresse non vengano accolte, rigettare tutte le avverse eccezioni e domande, compresa la richiesta di provvisoria esecutività; in specie rigettare la domanda di accertamento della simulazione avente ad oggetto la bontà dei crediti vantati dalle convenute ed il valore attribuito al compendio aziendale del Dott, Controparte_2
e la conseguente domanda di declaratoria di nullità e/o efficacia del conferimento;
- in subordine, rigettare la domanda di revocatoria ex artt. 2901 e ss.c.c. esperita da controparte volta a far valere l'inefficacia nei confronti di parte attrice del più volte richiamato conferimento di compendio aziendale;
- condannare la signora al pagamento di una somma da Parte_1 determinarsi in via equitativa per la proposizione verso le convenute di azione temeraria e dilatoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. III comma.”.
Con la memoria n. 1, parte attrice ha precisato:
che, con sentenza n. 526 del 2022 il Tribunale di Taranto ha pronunciato la separazione dei coniugi, elevando ad € 5.000,00 la misura dell'assegno dovuto da per il Controparte_2 mantenimento della prole e della moglie;
che tutte le azioni esecutive intraprese per il recupero del credito, ammontante ad € 29.710,00 alla data del 16 marzo 2022, si erano rivelate infruttuose. Con la memoria n. 1, le convenute e Controparte_6 E_ hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di simulazione, in quanto indirettamente riferita ad un atto di costituzione di una società di capitali.
2. Sull'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti. Quanto all'eccezione di competenza sollevata in coro dalle parti convenute, va preliminarmente osservato:
che, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di Imprese sono competenti per le cause e i procedimenti: “….a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o
6 da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
….”;
che il disposto dell'art. 3, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. deve essere interpretato in modo estensivo nella parte in cui richiama tutti i rapporti societari, quale formula indicativa di una nozione generale, e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi riportate nel testo della medesima disposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 155 del 05/01/2022)1;
che detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio2;
che la controversia deve, dunque, necessariamente investire il tema dei rapporti societari, guardando alle situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soci (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020)3;
che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. un. - 26/02/2025, n. 5089) ha di recente chiarito, in termini ancor più precisi, il significato tra attribuire all'espressione “rapporti societari” ai fini dell'individuazione della delimitazione dell'ambito di competenza riservato alle Sezioni Specializzate, affermando quanto segue: “Il ricorso alla categoria dei "rapporti societari" allo scopo di stabilire i contorni di una disciplina processuale non costituisce un inedito normativo. Già il D.Lgs. n. 5 del 2003 istitutivo del rito societario, stabiliva che le disposizioni processuali ivi previste dovessero osservarsi in tutte le controversie relative a tali rapporti. La
7 locuzione ha innegabilmente un significato ampio e può credersi che il legislatore del 2012, al pari di quello del 2003, abbia inteso lasciare all'interprete il compito di meglio circoscrivere quest'elemento della fattispecie normativa. Dovendosi procedere a una tale opera di delimitazione concettuale, è senz'altro vero, come osservato da un autore, che nella sua latitudine di significato l'espressione adottata dal legislatore induce a credere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa "tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi". L'affermazione si presta a ulteriore specificazione ove si considerino le distinte prospettive da cui si guarda alla società. La società commerciale può infatti venire in considerazione come organizzazione dell'impresa costituita in forma associativa o come soggetto, avente la qualità di imprenditore, che intrattiene relazioni giuridiche con altri soggetti. Indubbiamente, i rapporti sociali evocati dalla lett. a) dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli riferibili all'organizzazione della società, vale a dire i rapporti "interni" alla società stessa. La conclusione trae innesco dalla formulazione del cit. art. 3, comma 2, lett. a), che riferisce i rapporti societari anzitutto a "quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione" del rapporto societario - profili, questi, che ineriscono evidentemente alla società come organizzazione - e coincide, del resto, con l'approdo comunemente raggiunto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito sotto il vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, il cui art. 1, comma 1, lett. a), conteneva una norma in gran parte sovrapponibile alla disposizione qui in esame. L'assunzione di una tale accezione di significato della locuzione "rapporti societari" riflette, peraltro, analogo convincimento espresso da questa Corte a proposito dell'espressione "rapporti sociali" che compare nell'art. 2949 c.c., in tema di prescrizione. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dal cit. art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. 25 settembre 2013, n. 21903; Cass. 1 giugno 1993, n. 6107; Cass. 19 marzo 1982, n. 1475; di recente, cfr. Cass. 13
8 febbraio 2024, n. 4007). Il legislatore ha inteso dunque assegnare alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi in cui venisse in questione la società come organizzazione, attribuendo rilievo a quei rapporti che sono alla base della venuta ad esistenza della società, della sua modifica, della sua cessazione e che, nel corso della vita del sodalizio concernono i modi di partecipazione dei soci all'operazione stessa: in particolare, all'esercizio dell'attività e ai risultati dell'esercizio. In tal senso, la norma fissa una regola di competenza destinata ad essere operante allorquando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative.”
che, quindi, per verificare se sussista o meno la competenza del Tribunale delle Imprese, occorre valutare, tenendo in considerazione il petitum e la causa petendi della domanda, se venga o meno in rilievo un rapporto sociale interno che concerne l'esistenza della società, la sua modifica, la sua cessazione ovvero i modi di partecipazione dei soci all'attività sociale e ai relativi risultati, sempreché la controversia tragga origine dal contratto sociale e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative. Nel caso di specie, va subito osservato che la controversia non trae origine dal contratto sociale e non deve essere composta attraverso l'applicazione della disciplina che lo regola. L'attrice ha infatti avanzato, gradandole, due distinte domande che nulla hanno a che vedere con i rapporti societari: una domanda di simulazione relativa parziale del valore del conferimento aziendale indicato nel contratto;
e una domanda revocatoria. Quanto alla prima, si tratta di una domanda che non è volta a far dichiarare la nullità del contratto sociale, ma piuttosto ad accertare quella realtà che le parti avrebbe dissimulato, avente ad oggetto, nella specie, l'effettivo valore dell'azienda conferita rispetto a quello dichiarato all'esterno. Quanto alla seconda, va osservato che si tratta di un'iniziativa tesa ad ottenere una pronuncia di inefficacia relativa del conferimento e, quindi, come detto non trae origine dal contratto sociale, che non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi
9 societari e con gli altri soci4. L'eccezione sollevata si palesa pertanto priva di fondamento.
3. Sull'azione di simulazione. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle convenute e . E_ CO
Sulla base delle prospettazioni di parte attrice, vi è infatti piena coincidenza tra i soggetti chiamati in giudizio e quelli che vengono indicati come partecipi del congegno simulatorio, tra cui figurano (come si dirà a breve) anche le predette convenute. L'azione di simulazione promossa dall'attrice si palesa inammissibile per difetto di interesse ad agire, che come noto si identifica nella necessità che la domanda spiegata dalla parte sia correlata al conseguimento di una utilità concreta ed attuale, per ottenere la quale la parte necessita appunto dell'emissione del provvedimento giudiziale richiesto. La giurisprudenza di legittimità5 ha avuto modo di chiarire al riguardo che:
“L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.”. E' stato anche affermato che: “In tema di simulazione, l' art. 1415, comma 2, c.c. , legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con
i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. In altri termini, l'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell' art. 1415 c.c. , comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o
10 di uno dei suoi elementi.”6. Per come è stata proposta l'azione in parola, ossia con oggetto circoscritto all'accertamento dell'asserito valore reale del solo conferimento (senza mettere in discussione, come si dirà meglio a breve, l'esistenza del conferimento e/o del contratto sociale), non è ravvisabile, in capo all'attrice, un effettivo interesse ad agire, non cogliendosi quale sia il risultato utile che quest'ultima otterrebbe da un simile accertamento. Né si comprende in quale modo il diritto di credito vantato verrebbe maggiormente tutelato da un simile accertamento. Un'ipotetica utilità non può rintracciarsi neanche nell'esigenza di accertare un valore più alto del conferimento, al duplice scopo di accertare il consequenziale incremento del valore della relativa quota sociale e di sottoporla eventualmente a pignoramento. E ciò essenzialmente per due ragioni: in primo luogo, poiché i soci non hanno attribuito alla partecipazione di un valore proporzionale al conferimento e l'attrice Controparte_2 nulla ha dedotto in merito;
e, in secondo luogo, poiché il valore della quota risente comunque dell'andamento dei risultati dell'attività imprenditoriale, sicché tale valore dovrà essere necessariamente determinato al momento di una ipotetica espropriazione forzata, non potendosi ancorare al valore di un conferimento eseguito negli anni passati e a distanza di tempo. A ciò si aggiunga che il risultato utile di un simile accertamento non può neanche correlarsi all'eventuale iniziativa del creditore di agire in via esecutiva sul complesso aziendale, atteso che, da un lato, senza il positivo esperimento di un'azione revocatoria, si tratterebbe di beni non aggredibili, in quanto entrati a far parte del patrimonio di un terzo, ossia la società, e, dall'altro, il creditore non potrebbe comunque pignorare l'intero complesso aziendale, ma piuttosto i singoli beni che ne facevano parte al momento del conferimento (sempre in caso di fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria), la cui stima verrebbe effettuata nei successivi procedimenti di espropriazione forzata. In altri termini, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione, volta ad accertare il supposto effettivo valore del conferimento, non apporterebbe una utilità diretta alla pretesa creditoria di parte attrice, che avrebbe invece necessità di agire, come ha fatto in via subordinata, in revocatoria. Diverso sarebbe stato il discorso, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, laddove l'attrice avesse chiesto di accertare il carattere fittizio del conferimento sul piano della sua esistenza, poiché, in questo caso, l'interesse
11 sarebbe stato quello di accertare che i beni conferiti, a dispetto delle apparenze, non erano in realtà fuoriusciti dal patrimonio di CP_2
e restavano pertanto liberamente aggredibili.
[...]
Ad ogni modo l'azione di simulazione è anche priva di fondamento per i motivi che seguono. L'istituto della simulazione, che concerne il c.d. fenomeno dell'apparenza negoziale, trova la sua collocazione normativa all'interno degli artt. 1414 e ss. cc.. La simulazione ha luogo quando le parti manifestano la volontà di concludere un determinato contratto, il contratto simulato, del quale però non vogliono gli effetti (cfr. art. 1414, co. 1, c.c.), oppure quando creano le parvenze esteriori di un contratto diverso da quello da loro voluto, che è perciò un contratto dissimulato (cfr. art. 1414, co. 2 c.c.). Nel primo caso, si parla di simulazione assoluta, in quanto le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo, dichiarano di non volerne alcun effetto. Nel secondo caso, invece, si parla di simulazione relativa, che a sua volta può essere totale o parziale. La simulazione relativa totale ricorre quando le parti creano un contratto diverso, per tipologia contrattuale, da quello effettivamente voluto. La simulazione relativa parziale investe invece una clausola o un elemento contrattuale, con la conseguenza che il contratto effettivamente voluto diverge da quello simulato solo per il suo contenuto. In sostanza, chi esperisce l'azione di simulazione è tenuto a dedurre e a provare:
o che il contratto simulato è nullo/inefficace e che le parti non hanno inteso stipulare alcun contratto;
o che il contratto simulato è nullo/inefficace e che le parti hanno in realtà inteso stipulare un diverso contratto;
o che il contratto simulato è nullo/inefficace e che le parti hanno in realtà inteso stipulare il medesimo contratto ma con un contenuto diverso. E' dunque all'interno delle categorie appena illustrate che va inquadra ed esaminata la domanda di simulazione avanzata da parte attrice. In particolare, l'attrice ha chiesto di accertare la simulazione “relativamente al valore fittizio attribuito al compendio aziendale” di “conferito…in Controparte_2 sede di costituzione” della società convenuta e, per l'effetto, di “dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di tale conferimento, per il controvalore fittizio attribuitogli e dichiarato”.
12 Ad avviso dell'attrice farebbero parte del congegno simulatorio anche la sorella e la madre del convenuto in ragione dell'asserita Controparte_2 natura fittizia del credito vantato dalle prime nei confronti di quest'ultimo e da loro conferito in società a liberazione delle proprie quote di partecipazione. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, ha poi precisato di aver esperito un'azione di simulazione relativa e parziale “- vale a dire limitata alla misura del controvalore del conferimento del patrimonio aziendale del Dott. valutato in soli CP_2
Euro 165.601,12 – non dubitandosi, perciò, dell'avvenuto conferimento, bensì esclusivamente del valore sostanzialmente irrisorio, compiacentemente attribuito a tale conferimento.”. Ciò posto, va preliminarmente osservato che l'attrice si è limitata a chiedere di accertare la nullità del singolo conferimento per il valore indicato, senza mettere in discussione l'esistenza del conferimento e senza tirare in ballo il contratto sociale o la sua validità. Questa impostazione non è pero condivisibile, in quanto muove da un errore di metodo, ossia quello di ritenere che l'accertamento del carattere simulato del conferimento possa essere scisso dal contesto negoziale all'interno del quale si iscrive, che, in questo caso, è rappresentato dal contratto sociale con cui è stata data vita alla Controparte_1
Come noto, i conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società e sono finalizzati a dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività programmata. L'art. 2463 c.c. prevede che l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata debba indicare, tra le altre, l'ammontare del capitale sociale, i conferimenti di ciascun socio, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, e la quota di partecipazione di ciascun socio.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al valore dei conferimenti, così come i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (cfr. art. 2468 c.c.). Il valore del conferimento incide quindi in modo diretto sulla misura della partecipazione del socio alla società e sulle sue prerogative, a meno che i soci non abbiano concordemente stabilito, in sede di costituzione dell'ente, un diverso rapporto di proporzione tra il valore del conferimento e la misura della partecipazione (inclusi eventualmente i diritti che ne derivano). In quest'ambito, il conferimento costituisce elemento di un più ampio procedimento negoziale, che, con la creazione della società, realizza, al contempo, l'esigenza organizzativa della società stessa di valersi dell'apporto offerto dal socio e quella di quest'ultimo di partecipare alla società.
13 Il trasferimento dei beni oggetto di conferimento (nel caso di specie, venendo in rilievo un conferimento in natura), che assolve ad una funzione di scambio tra la società e il socio conferente (che investe l'acquisto patrimoniale a favore della società e l'acquisto della partecipazione sociale a favore del socio conferente), mette in evidenza la sua funzione economico-sociale, e quindi la sua giustificazione causale, solo all'interno della complessa fattispecie che riguarda la stipula dell'atto costitutivo e la creazione della società, con la conseguenza che è in questo specifico ambito che va colta la causa del negozio, in relazione alla quale è in astratto consentito interrogarsi sulla volontà delle parti e sulla relativa simulazione. In altri termini, è errato affrontare il tema della simulazione di un supposto autonomo negozio di conferimento (ossia del suo asserito valore fittizio) e interrogarsi sulla sussistenza della volontà in relazione ad esso, isolatamente considerato, dovendosi necessariamente estendere lo spettro dell'indagine all'intero contratto di società, posto, peraltro, che nell'atto costitutivo debbono essere indicati il valore del conferimento in natura e le quote di partecipazione di ciascun socio. Non si può parlare di simulazione del conferimento, se non si parla prima di simulazione dell'intero contratto di società, anche quale forma di simulazione relativa parziale, che, nel caso di specie, investirebbe il solo elemento dell'asserito valore fittizio del conferimento7. L'attrice avrebbe quindi dovuto sostenere che il contratto con cui le parti avevano costituito la società era simulato, in quanto le parti avevano in realtà inteso stipulare e dare corso al medesimo contratto con la sola differenza dell'indicazione di un valore superiore, e corrispondente a quello effettivo, del conferimento dell'azienda eseguito da Controparte_2
La consapevolezza, in capo all'attrice, della necessità di avanzare una simile domanda sembra trasparire dall'iniziativa di coinvolgere nell'azione di simulazione spiegata anche le altre due socie della società, nell'eventualità, non riscontrata però, di valutare il carattere simulato delle loro dichiarazioni contrattuali. Tuttavia, la domanda avanzata sconta, come anticipato, una insopprimibile carenza sul piano oggettivo, in quanto, per qualificarsi come domanda di simulazione, avrebbe dovuto investire, sempre in via relativa e non assoluta
14 (in linea con il contenuto degli scritti difensivi), il negozio all'interno del quale era stato dichiarato l'asserito valore fittizio del conferimento, ossia il contratto con cui è stata costituita la società. A ciò si aggiunga che una simile domanda concerne comunque l'esistenza del contratto di società, o meglio la supposta inesistenza/inefficacia del contratto di società simulato, in quanto postula la sussistenza di un contratto dissimulato che divergerebbe da quello simulato solo per via del diverso valore del conferimento in questione. Ne discende che il rimedio dell'azione di simulazione resterebbe in ogni caso precluso, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'eventuale natura simulata dei contratti costitutivi di società8, ad avviso della quale: “In tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall' art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE ), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori;
l'atto di costituzione dell'ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi.”.
4. Sull'azione revocatoria promossa da parte attrice. L'art. 2901 c.c., che disciplina l'azione revocatoria ordinaria, stabilisce che: “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo
15 fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione….”. Come noto, si tratta di un istituto che assolve ad una funzione conservativo- cautelare, finalizzato a consentire al creditore la realizzazione in via esecutiva delle proprie ragioni su beni che, essendo fuoriusciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero essere più aggrediti dal creditore stesso. Nel caso in cui venga in rilievo la revoca di un atto dispositivo a titolo oneroso, posto in essere in data successiva al sorgere del credito, i presupposti della relativa azione sono:
la sussistenza del credito nei confronti del debitore;
l'esistenza dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (c.d. eventus damni);
la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni). Quanto al riferimento alla pretesa creditoria, la giurisprudenza ha chiarito che viene in rilievo una concezione ampia della stessa, tale per cui l'azione può essere proposta anche da parte di colui che vanti una semplice aspettativa di credito, senza che sia necessario accertare la ricorrenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità9. In merito alla natura dell'atto dispositivo, per quel che qui rileva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione revocatoria può avere ad oggetto anche l'atto di conferimento di un'azienda, che ha natura onerosa, trovando il suo corrispettivo nell'acquisizione, da parte del conferente, della partecipazione sociale10. Per quel che concerne il requisito dell'eventus damni, è stata accolta dal legislatore una nozione ampia di pregiudizio, comprendente anche il mero pericolo di danno, ossia l'eventualità che l'attuazione coattiva del credito resti vanificata11: pertanto rilevano non solo diminuzioni quantitative del
16 patrimonio del debitore ma anche diminuzioni qualitative che ne peggiorino la consistenza. La rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 06/05/1998, n. 4578; Cass. 17/10/2001, n. 12678; Cass., 27 marzo 2007, n. 7507). Sotto il profilo soggettivo, allorché venga in esame, come nel caso di specie, un atto dispositivo posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore e il terzo siano a conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arreca alle ragioni del creditore. A tal proposito, nessuna rilevanza assume l'intenzione del debitore di arrecare un danno al titolare del credito, che resta un elemento eventuale e non necessario ai fini dell'integrazione del requisito della scientia damni12. Al riguardo si è osservato13 che “tale semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) prescinde dalla specifica conoscenza del credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 20/02/1989, n.987). Ne consegue che…per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che queste abbiano la mera consapevolezza (scientia damni) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cfr. Cass. 01/06/2000, n.7262; Cass. 18/12/1999, n.14274). La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. 01/06/2000, n.7262; Cass. 28/09/1996, n.8581).”. Tanto premesso, si ritiene che nel caso di specie sussistano i quesiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata da parte attrice, dovendosi osservare:
ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni". 12 cfr. Cass. n. 27546/2014 “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” 13 Cassazione civile sez. III - 18/03/2005, n. 5972
17 che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il credito di parte attrice è sorto in data anteriore all'atto dispositivo, dal momento che la pretesa creditoria trae origine dal provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto in data 26 marzo 2015, che ha a posto a carico di l'obbligo di pagamento di un assegno periodico Controparte_2 mensile per il mantenimento della moglie e della prole, mentre l'atto di conferimento è datato 28 aprile 2021; che pertanto a nulla rileva, ai fini della data di insorgenza del credito, il fatto che il convenuto si sia reso inadempiente a partire da giugno del 2021 e quindi dopo l'avvenuto conferimento, in quanto, prima di tale atto, era pienamente consapevole dell'esistenza dell'obbligo di pagamento dei ratei successivi, la cui fonte è da rinvenire nella citata ordinanza del 26 marzo 201514;
che l'atto dispositivo a titolo oneroso è rappresentato dal conferimento in società dell'intero compendio aziendale facente capo all'impresa individuale Farmacia di Colangelo Gianluca;
che l'atto di conferimento, comportando il trasferimento dei beni aziendali dal debitore alla neocostituita società, Controparte_2 pregiudica la garanzia patrimoniale, in quanto, da un lato, sottrae all'azione esecutiva dei beni che in precedenza facevano capo al debitore e, dall'altro, sostituisce tali beni (tra cui rientra anche un immobile), nella garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore, con il valore di un bene, qual è la partecipazione sociale, soggetta a maggiori oscillazioni di valore e ai risultati dell'attività imprenditoriale della società; che, peraltro, la quota di capitale sottoscritta da non è proporzionale al valore del suo Controparte_2 conferimento, come si evince dalla maggiore consistenza delle quote di partecipazioni possedute dalle altre socie;
che, come provato da parte attrice, le azioni esecutive intraprese per il recupero del credito si sono rivelate infruttuose (vedi dichiarazioni rese dai terzi pignorati);
che il convenuto non ha di contro dimostrato di possedere un patrimonio tale da garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie vantate dall'attrice, che nelle more del giudizio sono andate anche incontro ad un incremento;
18 che, come accertato dal c.t.u., le cui conclusioni si condividono e si intendono integralmente acquisite da questo giudice, anche in ragione delle risposte date alle osservazioni delle parti, il valore del complesso aziendale al momento del conferimento era pari ad € 628.416,06; valore, questo, che messo in relazione con il valore negativo del patrimonio netto di € 477.504,00, fa emergere un differenziale positivo di € 183.496,00 o di € 150.496,00 (al netto dell'impatto fiscale);
che, sempre come acclarato dal c.t.u., all'interno del compendio aziendale era presente un immobile del valore di € 28.700,00;
che sia il debitore che le due socie, da ritenere terze ai soli fini della valutazione del requisito della scientia damni15 (essendo la società in fase di costituzione), erano consapevoli del pregiudizio che un tale atto di conferimento avrebbe arrecato all'attrice, diminuendo la garanzia patrimoniale del debitore;
che le socie di Controparte_2 sono legate a lui da stretti legami di parentela, essendo madre e sorella del socio, sicché si può ragionevolmente presumere16 che fossero a conoscenza degli obblighi di mantenimento imposti dal Tribunale e della sua esposizione debitoria, essendo anch'esse sue creditrici;
che, pertanto, si può presumere che fossero pienamente consapevoli del fatto che il conferimento dell'azienda avrebbe sottratto alla garanzia patrimoniale generica del debitore beni sui quali l'attrice avrebbe potuto agire in via esecutiva, come ad esempio l'immobile conferito in società e ricompreso nell'universalità di beni aziendali;
che l'atto dispositivo in parola non può considerarsi alla stregua dell'adempimento di un debito scaduto, in quanto si tratta di un meccanismo anomalo di definizione della posizione debitoria che aveva nei confronti della madre e della sorella17; Controparte_2
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5. Sulle spese del giudizio. In relazione al rapporto processuale tra parte attrice, da un lato, e CP_2
e la dall'altro, le spese del procedimento
[...] Controparte_1 vanno compensate nella misura della metà in ragione della novità della questione relativa alla domanda di accertamento della simulazione (novità relativa al fatto che mancano precedenti di legittimità in tema di azioni di simulazioni aventi ad oggetto il valore del conferimento in sede di costituzione di una società di capitali). La restante quota della metà, liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi), segue la soccombenza ed è posta a carico delle predette parti convenute. In relazione al rapporto processuale tra parte attrice e le altre convenute, va disposta la parziale compensazione delle spese di lite, sempre in ragione del carattere di novità delle questioni poste con la domanda di simulazione. La restante quota di 1/2, liquidata sulla base dei parametri sopra indicati, segue la soccombenza ed è posta a carico della prima. Al riguardo, va osservato che, con la memoria n. 1, parte attrice ha insistito sul fatto che anche tali convenute fossero legittimate passive dell'azione revocatoria, sebbene la qualifica di terzo andasse invece ascritta alla sola società, posto che l'atto dispositivo era rappresentato da un conferimento aziendale e, quindi, da un trasferimento di beni eseguito dal debitore in favore dell'ente e non delle socie. Per i motivi sopra indicati, le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico di parte attrice e dei convenuti e Controparte_2 Controparte_1 nelle rispettive misure di ¼ (per parte attrice) e di ¾ (per parte convenuta)
P.Q.M.
dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” Tribunale , Bergamo , sez. II , 10/08/2022 , n. 1892 “In tema di azione revocatoria, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell' art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum). In tal caso, quindi, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di atto dovuto dal meccanismo negoziale prescelto.” Cassazione civile , sez. III , 11/01/2024 , n. 1243 “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del Cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”.
20 Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile la domanda di simulazione;
rigetta la domanda revocatoria avanzata nei confronti di E_
e ; CO
dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, del conferimento nella società del compendio aziendale della Farmacia di CP_1 Controparte_1
Colangelo Gianluca, disposto nell'ambito dell'atto costitutivo della stipulato in data 28.04.2021 dal Notaio Dott.ssa Controparte_1
, all'interno del quale è ricompreso l'immobile sito in Persona_2
Castellaneta, alla Piazza Umberto I n. 53, in catasto al foglio 128, p.lla 1320, sub 4;
compensa nella misura della metà le spese di lite tra parte attrice e i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
condanna e al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore di parte attrice, della metà delle spese di lite, che liquida in € 7.051,50, oltre iva, cpa e spese generali;
compensa nella misura della metà le spese di lite tra parte attrice e le convenute e;
E_ CO
condanna parte attrice al pagamento, in favore di e E_
, della restante metà delle spese di lite, che liquida CO in € 7.051,50, oltre iva, cpa e spese generali pone a carico di parte attrice e dei convenuti e Controparte_2
nelle rispettive misure di ¼ (per parte attrice) e Controparte_1 di ¾ (per parte convenuta), le spese di c.t.u.
Così deciso in Taranto, in data 01/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 2 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 3 Cassazione civile sez. I, 01/05/2025, (ud. 18/03/2025, dep. 01/05/2025), n.11494 Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327 4 Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, n.9224 5 Cassazione civile , sez. VI , 14/11/2018 , n. 292716 Corte appello , Catanzaro , sez. I , 03/06/2021 , n. 813 7 Vedi Cassazione civile sez. I - 17/07/2013, n. 17467, i cui principi, seppur affermati con riferimento ad una asserita simulazione di un conferimento aziendale sulla base di una delibera assembleare di aumento di capitale, possono essere adattati al caso in esame, in specie per quel che concerne la possibilità di valutare le caratteristiche dell'azione di simulazione e la giustificazione causale dei conferimenti sociali. 8 Cassazione civile sez. I - 05/08/2019, n. 20888 “…A ciò si aggiunga - trattandosi, nella specie, della costituzione di una società, con la conseguente attribuzione delle quote di capitale e dei conferimenti dei soci - quanto sopra esposto circa la non configurabilità di una simulazione della società nella fase della sua costituzione….”; Cassazione civile, sez. VI , 14/11/2019 , n. 29700. 9 cfr. Cass. n. 5619/2016 “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”. 10 Cassazione civile sez. III - 23/02/2021, n. 4863 11 cfr. Cass n. 1902/2015 “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in 14 Cassazione civile , sez. III , 29/04/2020 , n. 8388 “In materia di azione revocatoria per stabilire se l'atto di disposizione è anteriore o posteriore al credito, occorre fare riferimento al provvedimento giudiziale che attribuisce il diritto al mantenimento, piuttosto che al versamento delle singole somme.” 15 Cassazione civile sez. I - 22/10/2013, n. 23891 16 Cassazione civile sez. III - 18/03/2005, n. 5972; Cassazione civile, sez. VI , 05/01/2023 , n. 195 “La prova della participatio fraudis ( rectius : scientia damni ) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” 17 Cassazione civile , sez. III , 11/01/2024 , n. 1243 “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del Cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale,