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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 289/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. CRISTINA ULGHERI, presso il cui studio sito in Viale
Ercole Marelli n.95 , Sesto San Giovanni, (MI) sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18.07.2009
(atto trascritto al n. 493, R.03, anno 2009, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 6065/2018 del Tribunale di Milano pubblicata il 30.05.2018
con i seguenti figli:
, nato il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
09.01.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
08/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 6065/2018 del 23.05.2018, pubblicata in data 30.05.2018 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. Ferme e ribadite le condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Milano 6065/2018, pubblicata in data 30 maggio 2018,
2) Assegnare alla sig.ra il box , pertinenza della casa coniugale, affinché Parte_1 lo utilizzi per le esigenze del figlio minore con intesa che il padre, in occasione della presa e/o della consegna del figlio e/o quando accompagna il minore ad attività ludiche e/o ricreative ne possa fare uso parcheggiandovi e/o ricoverandovi la propria autovettura.
3) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 6065/2018 del 23.05.2018, pubblicata in data 30.05.2018 e passata in giudicato, così statuisce:
pagina 2 di 3 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. CRISTINA ULGHERI, presso il cui studio sito in Viale
Ercole Marelli n.95 , Sesto San Giovanni, (MI) sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18.07.2009
(atto trascritto al n. 493, R.03, anno 2009, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 6065/2018 del Tribunale di Milano pubblicata il 30.05.2018
con i seguenti figli:
, nato il [...] Pt_3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
09.01.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
08/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 6065/2018 del 23.05.2018, pubblicata in data 30.05.2018 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. Ferme e ribadite le condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Milano 6065/2018, pubblicata in data 30 maggio 2018,
2) Assegnare alla sig.ra il box , pertinenza della casa coniugale, affinché Parte_1 lo utilizzi per le esigenze del figlio minore con intesa che il padre, in occasione della presa e/o della consegna del figlio e/o quando accompagna il minore ad attività ludiche e/o ricreative ne possa fare uso parcheggiandovi e/o ricoverandovi la propria autovettura.
3) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 6065/2018 del 23.05.2018, pubblicata in data 30.05.2018 e passata in giudicato, così statuisce:
pagina 2 di 3 1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3