TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8457/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Volpe Claudio, in virtù di procura speciale in atti Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Volta Cristina Maria, in virtù di procura Controparte_2 speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in CIRIE' il 04/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIRIE' (atto n. 17 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.10.2005 e il 07.08.2009. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 29.02.2016.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIRIE' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, la residenza anagrafica e la dimora abituale sia del figlio minore che della figlia maggiore rimangono presso la madre.
DISPONE che i genitori continuino ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno Per_2 disgiuntamente la responsabilità sul medesimo figlio in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minore trascorra con il padre tutti i mercoledì e a settimane alterne i fine Per_2 settimana;
trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre e il 1° gennaio con il padre, così rispettivamente ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori;
le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, tenendo in considerazione il preminente interesse del minore.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia Persona_1 secondo accordi presi direttamente con la ragazza, già maggiorenne. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che la Signora si impegna a comunicare al Signor CP_1 CP_2 le notizie più rilevanti della vita dei figli.
DÀ ATTO che la Signora e il Signor dichiarano di dare reciproco consenso al CP_1 CP_2 rilascio ed al rinnovo del passaporto e del documento di identità valido anche per l'espatrio del figlio minore Per_2
DISPONE che il Signor corrisponda per il mantenimento dei figli un assegno Controparte_2 mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per il figlio minore ed Euro 150,00 per la figlia , Per_2 Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente) da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente della Signora alle seguenti coordinate bancarie: IBAN CP_1
[...]. Tale assegno sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
DISPONE che le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive e ricreative straordinarie, siano sostenute dalla Signora nella misura del 100%. CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la Signora avrà diritto a percepire l'assegno unico nonché CP_1 qualsivoglia ulteriore erogazione economica individuata dalla legge a sostegno dei genitori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che restano impregiudicati i diritti di credito maturati dalla Signora
nei confronti del Signor per le quote non ricevute di mantenimento, previsto CP_1 CP_2 dall'accordo di separazione, ammontanti a marzo 2024 ad Euro 61.600,00. Per tale credito la Signora
non azionerà nessuna pretesa economica nei confronti del Signor fino a quando non CP_1 CP_2 verrà a conoscenza di un cambiamento in melius della condizione economica del medesimo.
DÀ ATTO che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8457/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Volpe Claudio, in virtù di procura speciale in atti Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Volta Cristina Maria, in virtù di procura Controparte_2 speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in CIRIE' il 04/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIRIE' (atto n. 17 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.10.2005 e il 07.08.2009. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 29.02.2016.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIRIE' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, la residenza anagrafica e la dimora abituale sia del figlio minore che della figlia maggiore rimangono presso la madre.
DISPONE che i genitori continuino ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno Per_2 disgiuntamente la responsabilità sul medesimo figlio in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minore trascorra con il padre tutti i mercoledì e a settimane alterne i fine Per_2 settimana;
trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre e il 1° gennaio con il padre, così rispettivamente ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori;
le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, tenendo in considerazione il preminente interesse del minore.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia Persona_1 secondo accordi presi direttamente con la ragazza, già maggiorenne. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che la Signora si impegna a comunicare al Signor CP_1 CP_2 le notizie più rilevanti della vita dei figli.
DÀ ATTO che la Signora e il Signor dichiarano di dare reciproco consenso al CP_1 CP_2 rilascio ed al rinnovo del passaporto e del documento di identità valido anche per l'espatrio del figlio minore Per_2
DISPONE che il Signor corrisponda per il mantenimento dei figli un assegno Controparte_2 mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per il figlio minore ed Euro 150,00 per la figlia , Per_2 Persona_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente) da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente della Signora alle seguenti coordinate bancarie: IBAN CP_1
[...]. Tale assegno sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
DISPONE che le spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive e ricreative straordinarie, siano sostenute dalla Signora nella misura del 100%. CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la Signora avrà diritto a percepire l'assegno unico nonché CP_1 qualsivoglia ulteriore erogazione economica individuata dalla legge a sostegno dei genitori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che restano impregiudicati i diritti di credito maturati dalla Signora
nei confronti del Signor per le quote non ricevute di mantenimento, previsto CP_1 CP_2 dall'accordo di separazione, ammontanti a marzo 2024 ad Euro 61.600,00. Per tale credito la Signora
non azionerà nessuna pretesa economica nei confronti del Signor fino a quando non CP_1 CP_2 verrà a conoscenza di un cambiamento in melius della condizione economica del medesimo.
DÀ ATTO che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3