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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1934 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZARDINI DAMIANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PEDRETT MARCO, CP_1 P.IVA_2
AR IO, LA ED, UI IO,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Pedrett, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
28/03/2023, non notificata
CONCLUSIONI Per parte appellante
“ In via preliminare, la sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione sui giudizi amministrativi relativi alle Rvc contenti i progetti di , oggi CP_1 pendenti avanti al Consiglio di Stato con r.g. n. 1629/2023 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 15153/2022, resa nel giudizio r.g. 7901/15 – doc. 99), n. 1639/2023
(con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 15154/2022, resa nel giudizio r.g.
7916/15 – doc. 100), n. 5413/2023 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n.
3129/2023, resa nel giudizio r.g. 7902/15 – doc. 104), n. 1529/2024 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 18719/2023, resa nel giudizio r.g. 7914/15 – doc. 112), n.
2138/2024 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 351/2024, resa nel giudizio r.g. 7911/15 – doc. 114) e n. 1530/2024 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del
Tar Lazio n. 19162/2023, resa nel giudizio r.g. 7910/15 – doc. 113) e al TAR Lazio con r.g. n.
12365/2019, n. 2751/2020, n. 2941/2020 e n. 5047/2020 (al fine di provare l'attuale pendenza dei richiamati giudizi si depositano, sub docc. 115 e 116 gli estratti dal sito della giustizia amministrativa da cui emerge che in nessuno dei richiamati giudizi è stata emessa sentenza); in via principale, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e precisate nella nota scritta datata 5.03.2024 depositata in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2024, che di seguito si riportano: • nel merito, previa parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 607/2023 depositata in data 28 marzo 2023 (con condanna di alla restituzione CP_1
a di quanto ricevuto in corso di causa) e previa eventuale apertura della fase istruttoria Pt_1 del processo, accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo («in via principale, dichiarare inesistente e/o revocare e/o annullare, in tutto
o in parte, il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni espresse nella parte I del presente atto;
ancora in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, in tutto o in parte, dell'asserito diritto di credito di oggetto delle fatture A376 e A377 del 2021 e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto;
ancora in via
2 principale, accertare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, accertare CP_1
l'integrazione della clausola di risoluzione espressa contenuta nel contratto di cui al doc. 5 e, conseguentemente, dichiarare risolto (e/o risolvere) il contratto con diritto di a non
Pt_1 adempiere alle pretese di né attuali né future;
ancora in via principale, accertare e
CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di cui al doc. 5 per eccessiva onerosità sopravvenuta (e/o risolverlo per la medesima ragione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di a
Pt_1 non adempiere alle pretese di né ora né in futuro;
in via subordinata rispetto alle
CP_1 conclusioni precedenti, accertare l'inadempimento di e, conseguentemente, accertare il
CP_1 diritto (ex art. 1460 c.c.) di a non adempiere alle proprie obbligazioni;
in via
Pt_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che le somme versate da a in esecuzione
Pt_1 CP_1 dei contratti di cui ai docc. 3, 4 e 5 sono state corrisposte indebitamente e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle medesime somme (pari ad almeno 2.084.371,86 Euro,
CP_1
o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi fino al dì del saldo e/o, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse che i pagamenti effettuati da a nel corso dei Pt_1 CP_1 contratti non siano indebiti, comunque, vorrà, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare il diritto di
a ottenere un indennizzo pari alle somme per cui si è ingiustamente arricchita a Pt_1 CP_1 danno di (e per cui, in maniera corrispondente, ha subito una diminuzione Pt_1 Pt_1 patrimoniale) e, per l'effetto, vorrà condannare, a versare, a una somma almeno CP_1 Pt_1 pari a 2.084.371,86 Euro (doc. 47) e/o alla diversa somma che verrà precisata in corso di causa
e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) sino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 11 e 12 del presente atto, la risoluzione dei contratti di cui ai docc. 3, 4 e 5 e, per
l'effetto, condannare alla restituzione a di tutto quanto ricevuto in esecuzione dei CP_1 Pt_1 predetti contratti (pari ad almeno 2.084.371,86 Euro, o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi (moratori
e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 13 e 14 del presente atto, i danni subiti da e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tali danni, pari al valore delle Pt_1 CP_1
3 Rvc annullate, nonché ai costi di assistenza che ha dovuto sostenere per rispondere alle Pt_1 richieste istruttorie formulate dal Gse e per impugnare avanti ai giudici amministrativi i provvedimenti da quest'ultimo emessi (e, quindi, pari ad almeno 20.000.000 Euro e/o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
in ogni caso, condannare a pagare a compensi professionali e spese per l'assistenza nel CP_1 Pt_1 presente giudizio (nonché condannarla alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto, anche per compensi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo»), come precisate nel verbale della prima udienza del 7 ottobre 2021 («Precisa che con riferimento ai motivi 10, 11 e 12 di cui alle domande riconvenzionali prima e seconda laddove è indicato l'importo di € 2.084.371,15 deve invece intendersi 3.098.375,15 come verrà precisato e comunque salve ulteriori precisazioni del credito») e nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. («quanto alle conclusioni rassegnate da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ferme tutte le Pt_1 altre – qui da intendersi integralmente richiamate – precisa, come segue, la prima, la seconda e la terza domanda riconvenzionale (individuate dal simbolo “>” alle pagg. 64 e 65 della citazione): in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nel motivo 10, che le somme versate da a in esecuzione dei contratti di cui ai docc. 3, Pt_1 CP_1
4 e 5 sono state corrisposte indebitamente e, per l'effetto, condannare alla restituzione CP_1 delle medesime somme (pari ad almeno 3.098.358,15 Euro, o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi fino al dì del saldo e/o, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse che i pagamenti effettuati da a nel corso dei contratti non siano indebiti, comunque, Pt_1 CP_1 vorrà, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare il diritto di a ottenere un indennizzo pari alle Pt_1 somme per cui si è ingiustamente arricchita a danno di (e per cui, in maniera CP_1 Pt_1 corrispondente, ha subito una diminuzione patrimoniale) e, per l'effetto, vorrà Pt_1 condannare, a versare, a una somma almeno pari a 3.098.358,15 Euro (doc. 47 e CP_1 Pt_1 doc. 56) e/o alla diversa somma che verrà precisata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) sino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 11 e 12 del
4 presente atto, la risoluzione dei contratti di cui ai docc. 3, 4 e 5 e, per l'effetto, condannare
alla restituzione a di tutto quanto ricevuto in esecuzione dei predetti contratti CP_1 Pt_1
(pari ad almeno 3.098.358,15 Euro, o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 13 e 14 del presente atto, l'inadempimento contrattuale e/o la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte di CP_1 nonché i danni subiti da in conseguenza di tale inadempimento contrattuale e/o di tale Pt_1 violazione dei predetti doveri di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannare al CP_1 risarcimento di tali danni, pari al valore delle Rvc annullate, nonché ai costi di assistenza che ha dovuto sostenere per rispondere alle richieste istruttorie formulate dal Gse e per Pt_1 impugnare avanti ai giudici amministrativi i provvedimenti da quest'ultimo emessi (e, quindi, pari ad almeno 20.000.000 Euro e/o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo») e nella nota di p.c. («con l'ulteriore precisazione che i danni, di cui all'ultima domanda riconvenzionale, sono, ad oggi, pari, quanto al valore delle Rvc annullate, a
5.770.749,21 Euro (come risulta dal doc. 82.p) e, quanto ai costi di assistenza, agli importi documentati con il doc. 83 e/o, per entrambe queste due ultime precisazioni, alle somme maggiori o minori che saranno precisate ulteriormente in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo»), nonché come precisate anche in sede di note di p.c. in replica a quelle avversarie;
• in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale di Verona datata 3 febbraio 2022
e previa rimessione del presente giudizio in istruttoria, ammettere la prova orale richiesta in primo grado con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. («vero che in data 25 maggio 2015 l'Ing. ha telefonato a , impiegato tecnico Controparte_2 Testimone_1 presso , al fine di chiedere i documenti richiesti dal Gse, come meglio specificati nella CP_1
e.mail del 25 maggio 2015 di cui al doc. 31 che si rammostra al teste, nonché al fine di informare sulle nuove richieste istruttorie presentate dal Gse»; «vero che in data 30 e 31 CP_1 ottobre 2018 i collabori di e, in particolare, il Sig. ha telefonato nella sede Pt_1 Tes_2 di per chiedere la documentazione richiesta dal Gse, in particolare, quella meglio CP_1
5 specificata nella e.mail del 31 ottobre 2018 di cui al doc. 36 che si rammostra al teste»; «vero che in data 2 settembre 2019 il Sig. ha telefonato al sig. presso Tes_2 Testimone_1
chiedendo l'invio dei documenti specificati nella e.mail depositata sub doc. 37 che si CP_1 rammostra al teste»; «vero che in data 6 novembre 2018 l'Ing. ha telefonato Testimone_3 al Sig. e al Sig. e ha sollecitato l'invio della Testimone_1 Parte_2 documentazione chiesta con e.mail del 31 ottobre 2018 del Sig. , depositata sub doc. Tes_2
36 che si rammostra al teste»; «vero che, su indicazione dell'Ing. , in data 26 Testimone_3 luglio 2019 il Sig. ha telefonato al Sig. di per spiegargli il Tes_2 Tes_1 CP_1 dettaglio dei documenti richiesti dal Gse relativi agli interventi eseguiti da nell'anno CP_1
2012, come indicato anche dalla e.mail depositata sub doc. 90 che si rammostra al teste»; «vero che il 25 giugno 2020, la sig.ra ha telefonato al sig. di Tes_4 Testimone_1 CP_1 al fine di sollecitare l'invio della documentazione di cui alla comunicazione del 27 febbraio
2020 inviata tramite raccomandata dallo Studio Tosi»; «vero che nella voce del fondo rischi
“altri fondi per rischi ed oneri” a pag. 15 del bilancio al 31.12.2020 che si rammostra al teste,
l'ammontare di 400.000,00 Euro previsto quale fondo rischi sui contenziosi legali avverso la società, promossi dalla chiusura dell'esercizio da alcuni clienti interessati dai provvedimenti del
Gse è stato posto a garanzia anche delle somme e delle pretese inerenti la posizione di ON
s.r.l.». Si indicano quali testi: Ing. presso Ing. , Controparte_2 Pt_1 Testimone_3 presso Sig.ra c.f. Via Tito Speri 15/B Villafranca Pt_1 Tes_4 C.F._1 di Verona (VR); Sig.ra c.f. , residente in [...] Persona_1 C.F._2
VI (VR); Sig. , c.f. residente in [...] Tes_2 C.F._3
Villafranca di Verona (VR); Sig. , c.f. residente in [...]C.F._4
Via Santini, 9 Verona (VR); Sig.ra c.f. ex dipendente Parte_3 C.F._5 di Sig.ra , c.f. , ex dipendente di Dott.ssa Pt_1 CP_4 C.F._6 Pt_1
, c.f. , dottore commercialista presso lo Studio SLT di Persona_2 C.F._7
Verona»); • ancora in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse insistervi, rigettare, per le ragioni esposte in primo grado nella terza memoria 183, co. 6, c.p.c., le istanze istruttorie formulate da («chiede il rigetto dei capitoli di prova (e dei relativi CP_1 testi) formulati da con la II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nonché della richiesta di CP_1 informativa ex art. 213 c.p.c. e di esibizione art. 210 c.p.c. e della Ctu per le ragioni sopra indicate»);
• in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali relativi a entrambi
i gradi di giudizio.”
6 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni avversaria istanza e conclusione respinta per tutte le motivazioni ed eccezioni argomentate in atti, così giudicare: Nel merito:
- confermare le statuizioni di merito del Tribunale di Verona di cui alla sentenza impugnata n. 607/2023 del 28.3.2023, accertando e dichiarando, in ogni caso, che va in credito CP_1 nei confronti di (P.I. ) in persona del l.r.p.t., per le causali dedotte in Parte_1 P.IVA_1 atti e segnatamente per il compenso alla stessa dovuto in forza del contratto inter partes relativo alla gestione dei TEE indicati sulla fattura n. 00376/2021 della somma capitale di € 58.657,80#; con conseguente condanna della medesima al pagamento, in favore Parte_1 della società appellata, della predetta somma, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02 sull'importo insoluto dalla scadenza del termine di pagamento sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o minore che risultasse a tale titolo dovuta in corso di causa.
- Respingersi in ogni caso l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti e quindi – senza che le ragioni possano e/o debbano considerarsi esaustive – anche in quanto: nessun inadempimento contrattuale è imputabile a;
nessuna CP_1 somma è stata restituita dall'appellante al GSE per fatto e/o fattispecie imputabile a;
è CP_1 intercorsa la normativa / sanatoria di cui al D. L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120 /2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); ha taciuto a i provvedimenti del GSE ricevuti e i ricorsi Pt_1 CP_1 al TAR promossi, con conseguente integrazione di fattispecie rilevante ex art. 1227 c.c. sino all'azzeramento di ogni presunto danno;
non ricorre alcun evento straordinario e imprevedibile atto a giustificare l'azione avversaria ex art. 1467 c.c.; è inesistente e non integrata la fattispecie risarcitoria e/o d'indebito ex adverso paventata, sia in punto an che quantum.
- condannare la controparte, anche in via incidentale ed ex art. 96 terzo comma c.p.c. per responsabilità aggravata per aver richiesto una somma a titolo risarcitorio abnorme e completamente avulsa da ogni allegazione, previa riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, alla rifusione delle spese di lite, compenso e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si reiterano, qualora ritenute necessarie o opportune, tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado, da intendersi qui trascritte, opponendosi ad ogni istanza istruttoria di prova orale avversaria, siccome reiterata in appello, in quanto inammissibile ex art. 2721 c.c. e comunque da provarsi per iscritto (ed anzi contraria ai documenti in atti). Oltre alle produzioni già in atti (procura e fascicolo di parte di primo grado) si producono in questa sede ex art. 345 c.p.c., in quanto documenti solo ora disponibili (poiché nuovi e temporalmente successivi ad ogni precedente difesa anche in appello) le seguenti sentenze del Consiglio di Stato, che, su ricorsi amministrativi promossi dalla stessa contro il GSE, vanno Pt_1 accogliendo la tesi della stessa odierna appellante (rovesciando, giustamente, quella giurisprudenza TAR Lazio che controparte adduceva qui, sia pur infondatamente e contraddicendosi, a presunto sostegno della tesi di inadempimento di )”. CP_1
7 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione onveniva in giudizio roponendo Parte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1291/2021 con cui le era stato ingiunto dal
Tribunale di Verona il pagamento di € 144.142,03 a saldo di due fatture (A376 e A377) relative alla vendita di titoli di efficienza energetica (c.d. TEE o certificati bianchi). L'attrice opponente società soggetto c.d. , esponeva di aver stipulato un contratto di gestione di titoli Pt_1 CP_5
efficienza energetica con la , in forza del quale quest'ultima, società attiva nella CP_1
predisposizione e installazione di sistemi energetici a fonte solare, si obbligava, per tutta la durata dell'accordo, a raccogliere i documenti e i dati richiesti relativi ai propri clienti e alle tipologie di impianti realizzati e a trasmetterli in via esclusiva a la quale, da parte sua, si Pt_1
impegnava a presentare le richieste di verifica e certificazione (c.d. RVC) con relativi progetti di intervento dinnanzi al Gse al fine di ottenere i certificati. Nel caso di effettivo accredito dei TEE,
la società titolare dei predetti, si sarebbe occupata della loro gestione e vendita sul Pt_1
mercato regolamentato, versando alla società un corrispettivo parametrato al controvalore CP_1
economico realizzato dalla vendita dei certificati (pari circa all'80% del prezzo di vendita).
Deduceva che a partire dal 2015 il GSE aveva iniziato a svolgere attività di verifica sulle richieste riferite ai TEE già approvati, contestando la mancanza di documenti relativi agli interventi di realizzazione degli impianti energetici e chiedendo che la documentazione venisse integrata (documentazione che, ad avviso dell'attrice, non era espressamente richiesta dalla normativa all'epoca vigente, né prevedibilmente esigibile). Visto il mancato riscontro delle richieste istruttorie del GSE, in tesi di imputabile a , obbligata contrattualmente a Pt_1 CP_1
8 fornire la documentazione necessaria per ottenere i certificati, il GSE emetteva provvedimenti di revoca in autotutela di pressoché tutti i certificati già accreditati e commercializzati. Tanto
esposto, e dopo aver dato atto di aver impugnato tutti i provvedimenti di annullamento dinnanzi al TAR, contestava la sussistenza del diritto di credito azionato dalla convenuta opposta. Pt_1
In particolare, quanto alla fattura A376, emessa per € 58.657,80 e relativa a 193 TEE accreditati e già commercializzati al prezzo di € 311,50 ciascuno, l'opponente affermava di aver informato in fase stragiudiziale di aver accantonato l'intero provento della vendita in un fondo rischi CP_1
e che il diritto al corrispettivo di quest'ultima doveva ritenersi venuto meno con efficacia ex tunc
in ragione del sopraggiunto provvedimento di annullamento dal Gse (comunque impugnato da dinnanzi al Tar). Quanto alla fattura A377, per € 85.484,23 relativa ad ulteriori 337 TEE, Pt_1
affermava che i titoli non erano mai stati accreditati dal gestore, né tantomeno commercializzati.
In via riconvenzionale chiedeva, poi, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della società , posto che la mancata trasmissione dei documenti richiesti CP_1
dal Gse aveva determinato l'annullamento di numerosi titoli accreditati, o, in via subordinata, di dichiararlo risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate a per le RVC oggetto di annullamento da CP_1
parte del Gse (da ultimo quantificate con le precisate conclusioni dall'attrice opponente in €
3.098.375,15 oltre interessi). In via subordinata, chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento della predetta somma ex art. 2041 cc. Chiedeva, infine, sempre per l'inadempimento della società , la condanna della stessa al pagamento di una somma quantificata in oltre CP_1
due milioni di euro (da ultimo € 5.770.749,21), pari al valore delle RVC annullate, nonché a costi di assistenza per almeno € 98.760,41, a titolo di risarcimento dei danni subiti.
9 2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale instava per il rigetto CP_1
integrale dell'opposizione. Nel merito, deduceva: - che l'opponente aveva riconosciuto la debenza della somma portata dalla fattura A376 relativa ai 193 TEE, salvo poi rifiutarsi di versare il corrispettivo dovuto;
- che alcun inadempimento era a lei imputabile, posto che la stessa opponente aveva dato atto che la documentazione richiesta dal Gse a seguito delle verifiche non era richiesta né prevedibilmente esigibile in base alla normativa vigente al momento della presentazione delle istanze;
- che aveva sistematicamente fornito a tutti i Pt_1
documenti che, in base alla normativa vigente, si erano di volta in volta resi necessari per poter presentare le richieste per l'ottenimento dei TEE, come richiesto dal contratto e come testimoniato dall'iniziale riconoscimento dei certificati;
- che dai documenti prodotti dalla Pt_1
non era nemmeno possibile evincere in modo certo né che le lamentate carenze dei progetti fossero riferibili ad altri soggetti/collaboratori della stessa né che gli annullamenti Pt_1
fossero stati disposti solo in ragione di lacune documentali. Evidenziava, poi, che non Pt_1
aveva dimostrato di aver restituito alcuna somma di denaro al GSE e che la scelta di imputare ad un fondo rischi l'intero corrispettivo della compravendita dei certificati era del tutto arbitraria.
3. Con ordinanza, pubblicata il 15 febbraio 2022, venivano ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 58.657,80, oltre interessi, portata dalla fattura A376. Nel corso dell'istruttoria, poi,
confermava la pendenza davanti al TAR dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di Pt_1
annullamento del GSE.
4. Esaurita la fase istruttoria, solo documentale, con la sentenza n. 607/2023 il Tribunale di
Verona accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accertando la
10 debenza a favore della convenuta opposta della minor somma di € 58.657,80, oltre interessi,
confermando per l'effetto l'ordinanza del 15 febbraio 2022. In particolare, il Giudice riteneva dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria portata dalla fattura A376, tenuto conto da un lato che, a mente dell'art. 5 del contratto, il diritto al corrispettivo di doveva intendersi sorto in ragione della vendita, pacifica, dei 193 TEE e CP_1
dall'altro che non aveva provveduto alla restituzione di alcuna somma a favore del Gse, Pt_1
risultando in definitiva ingiustificata la scelta dell'attrice di trattenere integralmente le somme percepite dalla commercializzazione dei certificati. Diversamente, veniva accertata la non esigibilità del credito azionato con la fattura A377, posto il mancato accreditamento da parte del
GSE e la conseguente mancata vendita dei 337 TEE indicati nella predetta fattura. Rigettava,
infine, integralmente le domande sollevate in via riconvenzionale dalla società non Pt_1
potendosi ritenere sussistente alcun inadempimento della società all'obbligo di CP_1
consegnare la documentazione necessaria, visto l'iniziale buon esito dell'iter di accreditamento dei TEE. Compensava le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 30 ottobre 2023 Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5.1 Con il primo motivo lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento della somma portata dalla fattura A376, deducendo sul punto che l'asserito diritto di credito di , se mai fosse sorto, sarebbe in ogni caso venuto meno in CP_1
ragione dei provvedimenti di annullamento del GSE, che avevano revocato con efficacia retroattiva i TEE. affermava inoltre l'irrilevanza della circostanza per cui non aveva Pt_1
11 ancora restituito integralmente le somme al Gse, avendo tale aspetto natura prettamente finanziaria.
5.2 Con il secondo motivo si doleva dell'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1456 cc formulata in ragione dell'inadempimento di . Deduceva che l'opposta non aveva fornito tutta la CP_1
documentazione necessaria all'ottenimento/mantenimento dei TEE e che, secondo un'interpretazione del dato contrattuale condotta in ossequio ai canoni tradizionali, doveva ritenersi sussistente l'obbligo della di fornire anche nella fase di autotutela successiva al CP_1
riconoscimento iniziale dei TEE tutta la documentazione necessaria ad ottenere i certificati.
Rammentava, poi, che per tutte le RVC annullate il GSE aveva contestato delle lacune documentali, in tesi dell'appellante riferibili a . CP_1
5.3 Con il terzo motivo riproponeva, in relazione al credito portato dalla fattura A376,
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, deducendo che il proprio rifiuto di adempiere all'obbligazione era stato opposto in ragione del mancato assolvimento da parte di CP_1
dell'obbligo di trasmissione dei documenti.
5.4 Con il quarto motivo riproponeva domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc, qualificando l'annullamento delle RVC come evento straordinario e imprevedibile.
5.5 Con il quinto motivo chiedeva che venisse disposta a carico di la restituzione, ex CP_1
art. 2033 cc, di tutte le somme ricevute e riferibili alle RVC oggetto di annullamento.
5.6 Con il sesto ed il settimo motivo, auspicando l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto riproposte ex artt. 1456 e 1467 cc, chiedeva la condanna della
12 controparte alla restituzione di tutte le somme ricevute e riferibili alle RVC oggetto di annullamento.
5.7 Con l'ottavo motivo riproponeva la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'appellata per € 5.770.749,21, pari al valore delle RVC annullate, nonché a costi di assistenza per almeno € 98.760,41, sul rilievo dell'inadempimento contrattuale di e ribadendo che CP_1
l'omessa consegna di tutta la documentazione richiesta dal GSE e da aveva causato Pt_1
l'annullamento/revoca di tutte le RVC contenenti anche gli interventi di . CP_1
5.8 Con il nono motivo, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva omesso di
“accertare il diritto di al risarcimento del danno subito a causa del fatto che ha Pt_1 CP_1
emesso le fatture e richiesto un decreto ingiuntivo con mala fede e/o comunque con colpa grave,
nonché in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto”.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per il rigetto CP_1
dell'impugnazione, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado.
Proponeva, altresì, appello incidentale, con un unico motivo con il quale impugnava la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, eccependo sul punto la violazione dell'art. 91 cpc per essere risultata vittoriosa per la somma di 58.000,00 euro e anche per il rigetto della domanda avversa di pagamento della somma di oltre 5 milioni di euro.
Chiedeva infine la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 19 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del
22 maggio 2025, dal Consigliere Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
13 Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. L'appello principale non è meritevole di accoglimento.
9.1 Il primo motivo di gravame risulta infondato, dovendosi confermare la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 58.657,80 portata dalla fattura A376. Il Tribunale,
partendo dalla disamina del testo contrattuale, in forza del quale il diritto al corrispettivo di doveva ritenersi subordinato all'accreditamento e alla successiva commercializzazione dei CP_1
certificati bianchi, ha condivisibilmente attribuito valore dirimente all'accertamento del verificarsi di tale condizione, avendo la stessa riferito, con l'atto di citazione in Pt_1
opposizione, di aver compravenduto i 193 TEE oggetto della fattura al prezzo unitario di €
311,50 e di aver sempre mantenuto l'effettiva disponibilità dell'intero importo realizzato con la vendita dei titoli, pur imputandolo ad un fondo rischi (agli atti risulta inoltre prodotta la mail del
21 dicembre 2018 inviata da con cui la stessa ha provveduto ad informare la controparte Pt_1
di aver venduto i predetti certificati, cfr. doc. 8 di ). A fronte di questo accertamento, e CP_1
non essendo ad oggi mutato il dato fattuale per come riferito, con l'appello ha affermato Pt_1
che il provvedimento di revoca dei TEE disposto dal GSE avrebbe inciso sull'avveramento della predetta condizione, privandola di efficacia, e ha contestato il rilievo dato dal Tribunale al mancato recupero, da parte del Gestore, delle somme riferibili ai TEE annullati, insistendo circa la natura “meramente finanziaria” di tale circostanza. Tali prospettazioni non sono condivisibili.
Infatti, non può non considerarsi che sono attualmente pendenti i giudizi di impugnazione dei provvedimenti di revoca in autotutela da parte di GSE dinnanzi al Consiglio di Stato, sicché la
14 disposta decadenza dagli incentivi non ha ancora assunto carattere definitivo, tanto che,
nonostante abbia più volte addotto a fondamento delle proprie doglianze l'efficacia Pt_1
retroattiva dell'annullamento dei titoli, ad oggi risulta che gli effetti dell'annullamento dei certificati ottenuti con le RVC riferibili alla fattura de qua non si siano prodotti nemmeno nella sfera patrimoniale della stessa appellante, essendo pacifico che questa mantenga tutt'ora CP_5
la disponibilità dell'intero importo realizzato con la commercializzazione dei certificati, non avendo provveduto a restituire nemmeno la propria quota di corrispettivo (pari circa al 20% del provento). In conclusione, tenuto conto che allo stato attuale risulta pacificamente verificata la condizione prevista dal contratto (ottenimento e vendita dei TEE) e che il corrispettivo della compravendita dei 193 certificati è per l'intero nella disponibilità di e considerato, Pt_1
altresì, che alcuna somma è stata recuperata dalla GSE vista la pendenza di un giudizio di impugnazione dei provvedimenti di revoca, va confermata la sussistenza del diritto di al CP_1
corrispettivo e va per l'effetto confermata sul punto la gravata pronuncia, con conseguente assorbimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme percepite da per CP_1
indebito oggettivo ex art. 2033 cc, di cui al quinto motivo di appello e della domanda di risarcimento del danno, di cui al nono motivo. Per la questione relativa all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, riproposta dall'appellante al terzo motivo di gravame in relazione al credito portato dalla fattura, viene trattata nel paragrafo che segue.
9.2 Anche i motivi due, tre e otto dell'impugnazione, che possono esaminarsi congiuntamente stante l'uniformità̀ delle argomentazioni e l'oggettiva connessione tra le censure,
tutte incentrate sulla questione dell'inadempimento ascrivibile all'odierna appellata, sono infondati. Preliminarmente, al fine di determinare in concreto l'oggetto della prestazione a carico
15 di , giova richiamare che in base all'art. 1 del contratto stipulato tra le parti, quest'ultima CP_1
era obbligata a “fornire in via esclusiva, per tutta la durata prevista dal contratti, tutti i
documenti e i dati […] necessari per poter presentare all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas
apposita richiesta per l'ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica”. Alla luce del chiaro dato testuale, non può che recepirsi l'interpretazione della ridetta clausola offerta da , come CP_1
ripresa dal Tribunale, secondo cui i documenti da fornire erano quelli necessari per poter presentare la domanda al momento della conclusione del contratto e in base alla normativa al momento vigente, non potendosi estendere la portata dell'obbligazione contratta fino a ricomprendere l'invio di tutti i documenti che in seguito il Gse avesse richiesto, anche se non dovuti al momento del perfezionamento del contratto di vendita dei titoli predetti.
Fatta questa premessa, per la valutazione in termini di inadempimento degli obblighi contrattuali assumono in ogni caso rilevanza decisiva e assorbente sia l'iniziale approvazione dei progetti e ammissione agli incentivi (come già correttamente rilevato dal Tribunale), sia il rilievo per cui è
stato lo stesso appellante a riscontrare e a dare atto dell'adempimento di . infatti, CP_1 Pt_1
sin dall'atto di citazione in opposizione ha dedotto che le richieste istruttorie pervenute dal GSE
concernevano informazioni e documenti estremamente specifici, mai prima di allora richiesti né
previsti dalla normativa all'epoca applicabile. Peraltro, risulta agli atti che l' , odierna CP_5
appellante, nei giudizi pendenti davanti al Giudice amministrativo, ha affermato di aver assolto integralmente e pienamente all'onere di fornire i documenti. A titolo esemplificativo, si richiama quanto esposto nel ricorso presentato dinnanzi al TAR e prodotto quale documento sub 59.a:
“[…] nessuna delle presunte carenze documentali trova riscontro nella fattispecie, avendo la
ricorrente conservato e messo a disposizione del GSE tutta la documentazione all'uopo richiesta
16 dalla normativa di settore, attestando compiutamente il possesso dei requisiti prescritti per
l'accesso al regime incentivante. […] Alla luce della corretta qualificazione degli interventi di
efficientamento energetico (ovvero impianti standardizzati), risulta del tutto evidente che: da un
lato, non può configurarsi alcuna carenza documentale né il mancato invio di documentazione
“determinante per il riscontro dei requisiti previsti”; -dall'altro lato, è comunque pacifico ed
indiscusso il possesso di tutti i “requisiti per il riconoscimento degli incentivi” […]” (cfr. pag.
12 e 21). Ebbene, emerge in questo senso la contraddittorietà della tesi censoria dell'appellante,
che in questo giudizio pretenderebbe di risolvere il contratto sul rilievo del mancato invio della documentazione richiesta dal GSE, ascrivendo tale omissione all'appellata, mentre nel corso del coevo procedimento amministrativo insiste per vedere riconosciuto il corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione di tutta la necessaria documentazione al Gestore.
Alla luce delle esposte considerazioni, va confermata la sentenza nella parte in cui è stato accertato il corretto adempimento di alla prestazione dedotta, con conseguente rigetto CP_1
della domanda di risoluzione e assorbimento della domanda di condanna alla restituzione riproposta con il sesto motivo. Per analoghe ragioni va inoltre disattesa l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, non sussistendo l'inadempimento di , che ha invero fornito CP_1
tutta la documentazione richiesta e necessaria, tanto da determinare la vendita dei TEE, e che a dimostrazione della propria buona fede ha fornito anche ulteriore documentazione per favorire nell'opposizione alle revoche avvenute in autotutela. Pt_1
9.3 Il quarto e il settimo motivo di appello, con cui l'appellante ha ripresentato le domande di risoluzione e condanna alla restituzione del corrispettivo pattuito per eccessiva onerosità
sopravvenuta ex art. 1467 cc, vanno invece rigettati per le seguenti motivazioni. In primo luogo
17 vanno rigettati alla luce del rilievo per cui l'annullamento delle RVC, ossia l'evento che l'appellante qualifica come straordinario e imprevedibile (vedasi la formulazione del motivo di appello, cfr. pag. 50), è sprovvisto del carattere della definitività, stante la pendenza dei giudizi di impugnazione davanti al Giudice amministrativo. In secondo luogo, va rammentato il principio secondo cui “L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere
determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul
sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale
e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica
un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,
classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha
fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (cfr.
Cass. civ. n. 27152/2023). Ebbene, poiché lo schema contrattuale presupponeva l'ammissione agli incentivi da parte di un'autorità amministrativa, risultando quindi condizionato all'esercizio del potere amministrativo, e posto che la rivalutazione d'ufficio del possesso dei requisiti e il conseguente provvedimento di revoca dei certificati già emessi (o del provvedimento dichiarativo della decadenza del titolare dal diritto agli incentivi), ove legittimamente disposto,
rientrano tra gli strumenti di autotutela a disposizione dell'amministrazione, si deve ritenere che la sopravvenienza di tale provvedimento non costituisse un evento “straordinario e imprevedibile” al momento dell'assunzione dell'obbligazione, bensì rientrasse nell'alea normale del contratto, prevedibile con la normale diligenza in quanto legislativamente previsto. Il
motivo, quindi, va rigettato.
18 9.4 La domanda di condanna dell'appellata alla restituzione per ingiustificato arricchimento,
di cui al quinto di appello, non può essere invece accolta non sussistendo, allo stato, i presupposti per l'esperimento dell'azione. Anche in questo caso dirimente il rilievo per cui è pacifico che alcuna somma per le RVC di cui è causa è stata recuperata dall'amministrazione, con la conseguenza che non può ritenersi prodotto alcun depauperamento nel patrimonio dell'appellante né, specularmente, alcun vantaggio economico a favore di . CP_1
10. Deve, invece, accogliersi l'appello incidentale formulato da in punto di spese di CP_1
lite, nei termini di seguito indicati. Al riguardo va considerato che, nel caso de quo, pur potendosi ravvisare un'ipotesi di reciproca soccombenza in relazione alle due domande di pagamento di delle distinte fatture azionate per prestazioni svolte in periodi differenti, di CP_1
cui solo una è stata accolta, la parte è risultata comunque prevalentemente soccombente. Pt_1
Infatti, mentre si è vista accogliere la domanda avente ad oggetto il credito azionato in CP_1
giudizio in relazione alla fattura A376/2021, per un importo di € 58.657,80 ed è risultata, invece,
soccombente in relazione alla domanda di pagamento della somma di euro 85.484,23, oggetto della distinta fattura A377/2021, tutte le domande avanzate da con l'opposizione, di Pt_1
risoluzione dei contratti, di restituzione di somme per 5 milioni di euro, di risarcimento del danno e le subordinate, sono state integralmente rigettate. Tanto rilevato, e rammentato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, per l'ipotesi di reciproca soccombenza, ai fini di individuare la parte maggiormente soccombente “occorre aver riguardo al — e
confrontare il — valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il
valore delle domande rispettivamente rigettate)” (cfr. Cass. civ. n. 31444/2023), questo Collegio
ritiene che le spese del primo grado fossero da compensare in ridotta percentuale e poste per una
19 più ampia frazione a carico dell'opponente risultato prevalentemente soccombente. Tale
determinazione va, comunque, effettuata nel prosieguo, comportando l'accoglimento dell'appello incidentale la riforma della sentenza impugnata, con necessaria valutazione unitaria dell'intero giudizio, dovendosi esaminare anche l'esito del gravame.
11. Deve rigettarsi, infine, la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da , non CP_1
ravvisandosi gli elementi di mala fede o colpa grave in capo all'appellante.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello principale, mentre risulta fondato quello incidentale.
13. Alla riforma della sentenza di primo grado in punto spese processuali consegue la seguente determinazione delle spese di lite, che devono essere compensate per 1/4, mentre i restanti 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di prevalentemente soccombente. Le spese di giudizio vengono Parte_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità alta, tenuto conto che la parte opponente appellante ha chiesto il pagamento di somme da 2 milioni di euro ad oltre 5 milioni di euro, sempre con la formula “o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di
causa e/o verrà ritenuta di giustizia”, esclusa per l'appello la fase istruttoria non tenutasi e calcolata nel valore massimo la fase di studio e introduttiva del giudizio di impugnazione,
essendo l'atto di appello strutturato su 93 pagine.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a
20 norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale nei termini e per le ragioni indicate in motivazione.
3) Compensa per 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata dei residui 3/4 delle spese di lite, spese che liquida nell'intero in euro 14.103,00 per compensi professionali per il primo grado di giudizio ed in euro 12.436,00
per il presente grado, con conseguente condanna di al Parte_1
pagamento a favore di elle spese di lite nella misura già ridotta a 3/4, pari a: CP_1
- per il primo grado di giudizio € 10.577,25 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado di giudizio € 9.327,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del suo gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1934 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZARDINI DAMIANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PEDRETT MARCO, CP_1 P.IVA_2
AR IO, LA ED, UI IO,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Pedrett, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
28/03/2023, non notificata
CONCLUSIONI Per parte appellante
“ In via preliminare, la sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione sui giudizi amministrativi relativi alle Rvc contenti i progetti di , oggi CP_1 pendenti avanti al Consiglio di Stato con r.g. n. 1629/2023 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 15153/2022, resa nel giudizio r.g. 7901/15 – doc. 99), n. 1639/2023
(con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 15154/2022, resa nel giudizio r.g.
7916/15 – doc. 100), n. 5413/2023 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n.
3129/2023, resa nel giudizio r.g. 7902/15 – doc. 104), n. 1529/2024 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 18719/2023, resa nel giudizio r.g. 7914/15 – doc. 112), n.
2138/2024 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del Tar Lazio n. 351/2024, resa nel giudizio r.g. 7911/15 – doc. 114) e n. 1530/2024 (con oggetto l'impugnazione della sentenza del
Tar Lazio n. 19162/2023, resa nel giudizio r.g. 7910/15 – doc. 113) e al TAR Lazio con r.g. n.
12365/2019, n. 2751/2020, n. 2941/2020 e n. 5047/2020 (al fine di provare l'attuale pendenza dei richiamati giudizi si depositano, sub docc. 115 e 116 gli estratti dal sito della giustizia amministrativa da cui emerge che in nessuno dei richiamati giudizi è stata emessa sentenza); in via principale, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e precisate nella nota scritta datata 5.03.2024 depositata in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2024, che di seguito si riportano: • nel merito, previa parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 607/2023 depositata in data 28 marzo 2023 (con condanna di alla restituzione CP_1
a di quanto ricevuto in corso di causa) e previa eventuale apertura della fase istruttoria Pt_1 del processo, accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo («in via principale, dichiarare inesistente e/o revocare e/o annullare, in tutto
o in parte, il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni espresse nella parte I del presente atto;
ancora in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, in tutto o in parte, dell'asserito diritto di credito di oggetto delle fatture A376 e A377 del 2021 e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto;
ancora in via
2 principale, accertare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, accertare CP_1
l'integrazione della clausola di risoluzione espressa contenuta nel contratto di cui al doc. 5 e, conseguentemente, dichiarare risolto (e/o risolvere) il contratto con diritto di a non
Pt_1 adempiere alle pretese di né attuali né future;
ancora in via principale, accertare e
CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di cui al doc. 5 per eccessiva onerosità sopravvenuta (e/o risolverlo per la medesima ragione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di a
Pt_1 non adempiere alle pretese di né ora né in futuro;
in via subordinata rispetto alle
CP_1 conclusioni precedenti, accertare l'inadempimento di e, conseguentemente, accertare il
CP_1 diritto (ex art. 1460 c.c.) di a non adempiere alle proprie obbligazioni;
in via
Pt_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che le somme versate da a in esecuzione
Pt_1 CP_1 dei contratti di cui ai docc. 3, 4 e 5 sono state corrisposte indebitamente e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle medesime somme (pari ad almeno 2.084.371,86 Euro,
CP_1
o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi fino al dì del saldo e/o, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse che i pagamenti effettuati da a nel corso dei Pt_1 CP_1 contratti non siano indebiti, comunque, vorrà, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare il diritto di
a ottenere un indennizzo pari alle somme per cui si è ingiustamente arricchita a Pt_1 CP_1 danno di (e per cui, in maniera corrispondente, ha subito una diminuzione Pt_1 Pt_1 patrimoniale) e, per l'effetto, vorrà condannare, a versare, a una somma almeno CP_1 Pt_1 pari a 2.084.371,86 Euro (doc. 47) e/o alla diversa somma che verrà precisata in corso di causa
e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) sino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 11 e 12 del presente atto, la risoluzione dei contratti di cui ai docc. 3, 4 e 5 e, per
l'effetto, condannare alla restituzione a di tutto quanto ricevuto in esecuzione dei CP_1 Pt_1 predetti contratti (pari ad almeno 2.084.371,86 Euro, o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi (moratori
e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 13 e 14 del presente atto, i danni subiti da e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tali danni, pari al valore delle Pt_1 CP_1
3 Rvc annullate, nonché ai costi di assistenza che ha dovuto sostenere per rispondere alle Pt_1 richieste istruttorie formulate dal Gse e per impugnare avanti ai giudici amministrativi i provvedimenti da quest'ultimo emessi (e, quindi, pari ad almeno 20.000.000 Euro e/o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
in ogni caso, condannare a pagare a compensi professionali e spese per l'assistenza nel CP_1 Pt_1 presente giudizio (nonché condannarla alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto, anche per compensi e spese, in virtù del decreto ingiuntivo»), come precisate nel verbale della prima udienza del 7 ottobre 2021 («Precisa che con riferimento ai motivi 10, 11 e 12 di cui alle domande riconvenzionali prima e seconda laddove è indicato l'importo di € 2.084.371,15 deve invece intendersi 3.098.375,15 come verrà precisato e comunque salve ulteriori precisazioni del credito») e nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. («quanto alle conclusioni rassegnate da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ferme tutte le Pt_1 altre – qui da intendersi integralmente richiamate – precisa, come segue, la prima, la seconda e la terza domanda riconvenzionale (individuate dal simbolo “>” alle pagg. 64 e 65 della citazione): in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nel motivo 10, che le somme versate da a in esecuzione dei contratti di cui ai docc. 3, Pt_1 CP_1
4 e 5 sono state corrisposte indebitamente e, per l'effetto, condannare alla restituzione CP_1 delle medesime somme (pari ad almeno 3.098.358,15 Euro, o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi fino al dì del saldo e/o, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse che i pagamenti effettuati da a nel corso dei contratti non siano indebiti, comunque, Pt_1 CP_1 vorrà, ai sensi dell'art. 2041 c.c., accertare il diritto di a ottenere un indennizzo pari alle Pt_1 somme per cui si è ingiustamente arricchita a danno di (e per cui, in maniera CP_1 Pt_1 corrispondente, ha subito una diminuzione patrimoniale) e, per l'effetto, vorrà Pt_1 condannare, a versare, a una somma almeno pari a 3.098.358,15 Euro (doc. 47 e CP_1 Pt_1 doc. 56) e/o alla diversa somma che verrà precisata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) sino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 11 e 12 del
4 presente atto, la risoluzione dei contratti di cui ai docc. 3, 4 e 5 e, per l'effetto, condannare
alla restituzione a di tutto quanto ricevuto in esecuzione dei predetti contratti CP_1 Pt_1
(pari ad almeno 3.098.358,15 Euro, o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia), oltre agli interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, in particolare per quanto esposto nei motivi 13 e 14 del presente atto, l'inadempimento contrattuale e/o la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte di CP_1 nonché i danni subiti da in conseguenza di tale inadempimento contrattuale e/o di tale Pt_1 violazione dei predetti doveri di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannare al CP_1 risarcimento di tali danni, pari al valore delle Rvc annullate, nonché ai costi di assistenza che ha dovuto sostenere per rispondere alle richieste istruttorie formulate dal Gse e per Pt_1 impugnare avanti ai giudici amministrativi i provvedimenti da quest'ultimo emessi (e, quindi, pari ad almeno 20.000.000 Euro e/o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia), oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo») e nella nota di p.c. («con l'ulteriore precisazione che i danni, di cui all'ultima domanda riconvenzionale, sono, ad oggi, pari, quanto al valore delle Rvc annullate, a
5.770.749,21 Euro (come risulta dal doc. 82.p) e, quanto ai costi di assistenza, agli importi documentati con il doc. 83 e/o, per entrambe queste due ultime precisazioni, alle somme maggiori o minori che saranno precisate ulteriormente in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo»), nonché come precisate anche in sede di note di p.c. in replica a quelle avversarie;
• in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del Tribunale di Verona datata 3 febbraio 2022
e previa rimessione del presente giudizio in istruttoria, ammettere la prova orale richiesta in primo grado con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. («vero che in data 25 maggio 2015 l'Ing. ha telefonato a , impiegato tecnico Controparte_2 Testimone_1 presso , al fine di chiedere i documenti richiesti dal Gse, come meglio specificati nella CP_1
e.mail del 25 maggio 2015 di cui al doc. 31 che si rammostra al teste, nonché al fine di informare sulle nuove richieste istruttorie presentate dal Gse»; «vero che in data 30 e 31 CP_1 ottobre 2018 i collabori di e, in particolare, il Sig. ha telefonato nella sede Pt_1 Tes_2 di per chiedere la documentazione richiesta dal Gse, in particolare, quella meglio CP_1
5 specificata nella e.mail del 31 ottobre 2018 di cui al doc. 36 che si rammostra al teste»; «vero che in data 2 settembre 2019 il Sig. ha telefonato al sig. presso Tes_2 Testimone_1
chiedendo l'invio dei documenti specificati nella e.mail depositata sub doc. 37 che si CP_1 rammostra al teste»; «vero che in data 6 novembre 2018 l'Ing. ha telefonato Testimone_3 al Sig. e al Sig. e ha sollecitato l'invio della Testimone_1 Parte_2 documentazione chiesta con e.mail del 31 ottobre 2018 del Sig. , depositata sub doc. Tes_2
36 che si rammostra al teste»; «vero che, su indicazione dell'Ing. , in data 26 Testimone_3 luglio 2019 il Sig. ha telefonato al Sig. di per spiegargli il Tes_2 Tes_1 CP_1 dettaglio dei documenti richiesti dal Gse relativi agli interventi eseguiti da nell'anno CP_1
2012, come indicato anche dalla e.mail depositata sub doc. 90 che si rammostra al teste»; «vero che il 25 giugno 2020, la sig.ra ha telefonato al sig. di Tes_4 Testimone_1 CP_1 al fine di sollecitare l'invio della documentazione di cui alla comunicazione del 27 febbraio
2020 inviata tramite raccomandata dallo Studio Tosi»; «vero che nella voce del fondo rischi
“altri fondi per rischi ed oneri” a pag. 15 del bilancio al 31.12.2020 che si rammostra al teste,
l'ammontare di 400.000,00 Euro previsto quale fondo rischi sui contenziosi legali avverso la società, promossi dalla chiusura dell'esercizio da alcuni clienti interessati dai provvedimenti del
Gse è stato posto a garanzia anche delle somme e delle pretese inerenti la posizione di ON
s.r.l.». Si indicano quali testi: Ing. presso Ing. , Controparte_2 Pt_1 Testimone_3 presso Sig.ra c.f. Via Tito Speri 15/B Villafranca Pt_1 Tes_4 C.F._1 di Verona (VR); Sig.ra c.f. , residente in [...] Persona_1 C.F._2
VI (VR); Sig. , c.f. residente in [...] Tes_2 C.F._3
Villafranca di Verona (VR); Sig. , c.f. residente in [...]C.F._4
Via Santini, 9 Verona (VR); Sig.ra c.f. ex dipendente Parte_3 C.F._5 di Sig.ra , c.f. , ex dipendente di Dott.ssa Pt_1 CP_4 C.F._6 Pt_1
, c.f. , dottore commercialista presso lo Studio SLT di Persona_2 C.F._7
Verona»); • ancora in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse insistervi, rigettare, per le ragioni esposte in primo grado nella terza memoria 183, co. 6, c.p.c., le istanze istruttorie formulate da («chiede il rigetto dei capitoli di prova (e dei relativi CP_1 testi) formulati da con la II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nonché della richiesta di CP_1 informativa ex art. 213 c.p.c. e di esibizione art. 210 c.p.c. e della Ctu per le ragioni sopra indicate»);
• in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali relativi a entrambi
i gradi di giudizio.”
6 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni avversaria istanza e conclusione respinta per tutte le motivazioni ed eccezioni argomentate in atti, così giudicare: Nel merito:
- confermare le statuizioni di merito del Tribunale di Verona di cui alla sentenza impugnata n. 607/2023 del 28.3.2023, accertando e dichiarando, in ogni caso, che va in credito CP_1 nei confronti di (P.I. ) in persona del l.r.p.t., per le causali dedotte in Parte_1 P.IVA_1 atti e segnatamente per il compenso alla stessa dovuto in forza del contratto inter partes relativo alla gestione dei TEE indicati sulla fattura n. 00376/2021 della somma capitale di € 58.657,80#; con conseguente condanna della medesima al pagamento, in favore Parte_1 della società appellata, della predetta somma, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02 sull'importo insoluto dalla scadenza del termine di pagamento sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o minore che risultasse a tale titolo dovuta in corso di causa.
- Respingersi in ogni caso l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti e quindi – senza che le ragioni possano e/o debbano considerarsi esaustive – anche in quanto: nessun inadempimento contrattuale è imputabile a;
nessuna CP_1 somma è stata restituita dall'appellante al GSE per fatto e/o fattispecie imputabile a;
è CP_1 intercorsa la normativa / sanatoria di cui al D. L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120 /2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); ha taciuto a i provvedimenti del GSE ricevuti e i ricorsi Pt_1 CP_1 al TAR promossi, con conseguente integrazione di fattispecie rilevante ex art. 1227 c.c. sino all'azzeramento di ogni presunto danno;
non ricorre alcun evento straordinario e imprevedibile atto a giustificare l'azione avversaria ex art. 1467 c.c.; è inesistente e non integrata la fattispecie risarcitoria e/o d'indebito ex adverso paventata, sia in punto an che quantum.
- condannare la controparte, anche in via incidentale ed ex art. 96 terzo comma c.p.c. per responsabilità aggravata per aver richiesto una somma a titolo risarcitorio abnorme e completamente avulsa da ogni allegazione, previa riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, alla rifusione delle spese di lite, compenso e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si reiterano, qualora ritenute necessarie o opportune, tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado, da intendersi qui trascritte, opponendosi ad ogni istanza istruttoria di prova orale avversaria, siccome reiterata in appello, in quanto inammissibile ex art. 2721 c.c. e comunque da provarsi per iscritto (ed anzi contraria ai documenti in atti). Oltre alle produzioni già in atti (procura e fascicolo di parte di primo grado) si producono in questa sede ex art. 345 c.p.c., in quanto documenti solo ora disponibili (poiché nuovi e temporalmente successivi ad ogni precedente difesa anche in appello) le seguenti sentenze del Consiglio di Stato, che, su ricorsi amministrativi promossi dalla stessa contro il GSE, vanno Pt_1 accogliendo la tesi della stessa odierna appellante (rovesciando, giustamente, quella giurisprudenza TAR Lazio che controparte adduceva qui, sia pur infondatamente e contraddicendosi, a presunto sostegno della tesi di inadempimento di )”. CP_1
7 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione onveniva in giudizio roponendo Parte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1291/2021 con cui le era stato ingiunto dal
Tribunale di Verona il pagamento di € 144.142,03 a saldo di due fatture (A376 e A377) relative alla vendita di titoli di efficienza energetica (c.d. TEE o certificati bianchi). L'attrice opponente società soggetto c.d. , esponeva di aver stipulato un contratto di gestione di titoli Pt_1 CP_5
efficienza energetica con la , in forza del quale quest'ultima, società attiva nella CP_1
predisposizione e installazione di sistemi energetici a fonte solare, si obbligava, per tutta la durata dell'accordo, a raccogliere i documenti e i dati richiesti relativi ai propri clienti e alle tipologie di impianti realizzati e a trasmetterli in via esclusiva a la quale, da parte sua, si Pt_1
impegnava a presentare le richieste di verifica e certificazione (c.d. RVC) con relativi progetti di intervento dinnanzi al Gse al fine di ottenere i certificati. Nel caso di effettivo accredito dei TEE,
la società titolare dei predetti, si sarebbe occupata della loro gestione e vendita sul Pt_1
mercato regolamentato, versando alla società un corrispettivo parametrato al controvalore CP_1
economico realizzato dalla vendita dei certificati (pari circa all'80% del prezzo di vendita).
Deduceva che a partire dal 2015 il GSE aveva iniziato a svolgere attività di verifica sulle richieste riferite ai TEE già approvati, contestando la mancanza di documenti relativi agli interventi di realizzazione degli impianti energetici e chiedendo che la documentazione venisse integrata (documentazione che, ad avviso dell'attrice, non era espressamente richiesta dalla normativa all'epoca vigente, né prevedibilmente esigibile). Visto il mancato riscontro delle richieste istruttorie del GSE, in tesi di imputabile a , obbligata contrattualmente a Pt_1 CP_1
8 fornire la documentazione necessaria per ottenere i certificati, il GSE emetteva provvedimenti di revoca in autotutela di pressoché tutti i certificati già accreditati e commercializzati. Tanto
esposto, e dopo aver dato atto di aver impugnato tutti i provvedimenti di annullamento dinnanzi al TAR, contestava la sussistenza del diritto di credito azionato dalla convenuta opposta. Pt_1
In particolare, quanto alla fattura A376, emessa per € 58.657,80 e relativa a 193 TEE accreditati e già commercializzati al prezzo di € 311,50 ciascuno, l'opponente affermava di aver informato in fase stragiudiziale di aver accantonato l'intero provento della vendita in un fondo rischi CP_1
e che il diritto al corrispettivo di quest'ultima doveva ritenersi venuto meno con efficacia ex tunc
in ragione del sopraggiunto provvedimento di annullamento dal Gse (comunque impugnato da dinnanzi al Tar). Quanto alla fattura A377, per € 85.484,23 relativa ad ulteriori 337 TEE, Pt_1
affermava che i titoli non erano mai stati accreditati dal gestore, né tantomeno commercializzati.
In via riconvenzionale chiedeva, poi, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della società , posto che la mancata trasmissione dei documenti richiesti CP_1
dal Gse aveva determinato l'annullamento di numerosi titoli accreditati, o, in via subordinata, di dichiararlo risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc, con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate a per le RVC oggetto di annullamento da CP_1
parte del Gse (da ultimo quantificate con le precisate conclusioni dall'attrice opponente in €
3.098.375,15 oltre interessi). In via subordinata, chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento della predetta somma ex art. 2041 cc. Chiedeva, infine, sempre per l'inadempimento della società , la condanna della stessa al pagamento di una somma quantificata in oltre CP_1
due milioni di euro (da ultimo € 5.770.749,21), pari al valore delle RVC annullate, nonché a costi di assistenza per almeno € 98.760,41, a titolo di risarcimento dei danni subiti.
9 2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale instava per il rigetto CP_1
integrale dell'opposizione. Nel merito, deduceva: - che l'opponente aveva riconosciuto la debenza della somma portata dalla fattura A376 relativa ai 193 TEE, salvo poi rifiutarsi di versare il corrispettivo dovuto;
- che alcun inadempimento era a lei imputabile, posto che la stessa opponente aveva dato atto che la documentazione richiesta dal Gse a seguito delle verifiche non era richiesta né prevedibilmente esigibile in base alla normativa vigente al momento della presentazione delle istanze;
- che aveva sistematicamente fornito a tutti i Pt_1
documenti che, in base alla normativa vigente, si erano di volta in volta resi necessari per poter presentare le richieste per l'ottenimento dei TEE, come richiesto dal contratto e come testimoniato dall'iniziale riconoscimento dei certificati;
- che dai documenti prodotti dalla Pt_1
non era nemmeno possibile evincere in modo certo né che le lamentate carenze dei progetti fossero riferibili ad altri soggetti/collaboratori della stessa né che gli annullamenti Pt_1
fossero stati disposti solo in ragione di lacune documentali. Evidenziava, poi, che non Pt_1
aveva dimostrato di aver restituito alcuna somma di denaro al GSE e che la scelta di imputare ad un fondo rischi l'intero corrispettivo della compravendita dei certificati era del tutto arbitraria.
3. Con ordinanza, pubblicata il 15 febbraio 2022, venivano ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 58.657,80, oltre interessi, portata dalla fattura A376. Nel corso dell'istruttoria, poi,
confermava la pendenza davanti al TAR dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di Pt_1
annullamento del GSE.
4. Esaurita la fase istruttoria, solo documentale, con la sentenza n. 607/2023 il Tribunale di
Verona accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accertando la
10 debenza a favore della convenuta opposta della minor somma di € 58.657,80, oltre interessi,
confermando per l'effetto l'ordinanza del 15 febbraio 2022. In particolare, il Giudice riteneva dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria portata dalla fattura A376, tenuto conto da un lato che, a mente dell'art. 5 del contratto, il diritto al corrispettivo di doveva intendersi sorto in ragione della vendita, pacifica, dei 193 TEE e CP_1
dall'altro che non aveva provveduto alla restituzione di alcuna somma a favore del Gse, Pt_1
risultando in definitiva ingiustificata la scelta dell'attrice di trattenere integralmente le somme percepite dalla commercializzazione dei certificati. Diversamente, veniva accertata la non esigibilità del credito azionato con la fattura A377, posto il mancato accreditamento da parte del
GSE e la conseguente mancata vendita dei 337 TEE indicati nella predetta fattura. Rigettava,
infine, integralmente le domande sollevate in via riconvenzionale dalla società non Pt_1
potendosi ritenere sussistente alcun inadempimento della società all'obbligo di CP_1
consegnare la documentazione necessaria, visto l'iniziale buon esito dell'iter di accreditamento dei TEE. Compensava le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 30 ottobre 2023 Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5.1 Con il primo motivo lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento della somma portata dalla fattura A376, deducendo sul punto che l'asserito diritto di credito di , se mai fosse sorto, sarebbe in ogni caso venuto meno in CP_1
ragione dei provvedimenti di annullamento del GSE, che avevano revocato con efficacia retroattiva i TEE. affermava inoltre l'irrilevanza della circostanza per cui non aveva Pt_1
11 ancora restituito integralmente le somme al Gse, avendo tale aspetto natura prettamente finanziaria.
5.2 Con il secondo motivo si doleva dell'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1456 cc formulata in ragione dell'inadempimento di . Deduceva che l'opposta non aveva fornito tutta la CP_1
documentazione necessaria all'ottenimento/mantenimento dei TEE e che, secondo un'interpretazione del dato contrattuale condotta in ossequio ai canoni tradizionali, doveva ritenersi sussistente l'obbligo della di fornire anche nella fase di autotutela successiva al CP_1
riconoscimento iniziale dei TEE tutta la documentazione necessaria ad ottenere i certificati.
Rammentava, poi, che per tutte le RVC annullate il GSE aveva contestato delle lacune documentali, in tesi dell'appellante riferibili a . CP_1
5.3 Con il terzo motivo riproponeva, in relazione al credito portato dalla fattura A376,
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, deducendo che il proprio rifiuto di adempiere all'obbligazione era stato opposto in ragione del mancato assolvimento da parte di CP_1
dell'obbligo di trasmissione dei documenti.
5.4 Con il quarto motivo riproponeva domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc, qualificando l'annullamento delle RVC come evento straordinario e imprevedibile.
5.5 Con il quinto motivo chiedeva che venisse disposta a carico di la restituzione, ex CP_1
art. 2033 cc, di tutte le somme ricevute e riferibili alle RVC oggetto di annullamento.
5.6 Con il sesto ed il settimo motivo, auspicando l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto riproposte ex artt. 1456 e 1467 cc, chiedeva la condanna della
12 controparte alla restituzione di tutte le somme ricevute e riferibili alle RVC oggetto di annullamento.
5.7 Con l'ottavo motivo riproponeva la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'appellata per € 5.770.749,21, pari al valore delle RVC annullate, nonché a costi di assistenza per almeno € 98.760,41, sul rilievo dell'inadempimento contrattuale di e ribadendo che CP_1
l'omessa consegna di tutta la documentazione richiesta dal GSE e da aveva causato Pt_1
l'annullamento/revoca di tutte le RVC contenenti anche gli interventi di . CP_1
5.8 Con il nono motivo, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva omesso di
“accertare il diritto di al risarcimento del danno subito a causa del fatto che ha Pt_1 CP_1
emesso le fatture e richiesto un decreto ingiuntivo con mala fede e/o comunque con colpa grave,
nonché in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto”.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per il rigetto CP_1
dell'impugnazione, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado.
Proponeva, altresì, appello incidentale, con un unico motivo con il quale impugnava la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, eccependo sul punto la violazione dell'art. 91 cpc per essere risultata vittoriosa per la somma di 58.000,00 euro e anche per il rigetto della domanda avversa di pagamento della somma di oltre 5 milioni di euro.
Chiedeva infine la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 19 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del
22 maggio 2025, dal Consigliere Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
13 Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. L'appello principale non è meritevole di accoglimento.
9.1 Il primo motivo di gravame risulta infondato, dovendosi confermare la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 58.657,80 portata dalla fattura A376. Il Tribunale,
partendo dalla disamina del testo contrattuale, in forza del quale il diritto al corrispettivo di doveva ritenersi subordinato all'accreditamento e alla successiva commercializzazione dei CP_1
certificati bianchi, ha condivisibilmente attribuito valore dirimente all'accertamento del verificarsi di tale condizione, avendo la stessa riferito, con l'atto di citazione in Pt_1
opposizione, di aver compravenduto i 193 TEE oggetto della fattura al prezzo unitario di €
311,50 e di aver sempre mantenuto l'effettiva disponibilità dell'intero importo realizzato con la vendita dei titoli, pur imputandolo ad un fondo rischi (agli atti risulta inoltre prodotta la mail del
21 dicembre 2018 inviata da con cui la stessa ha provveduto ad informare la controparte Pt_1
di aver venduto i predetti certificati, cfr. doc. 8 di ). A fronte di questo accertamento, e CP_1
non essendo ad oggi mutato il dato fattuale per come riferito, con l'appello ha affermato Pt_1
che il provvedimento di revoca dei TEE disposto dal GSE avrebbe inciso sull'avveramento della predetta condizione, privandola di efficacia, e ha contestato il rilievo dato dal Tribunale al mancato recupero, da parte del Gestore, delle somme riferibili ai TEE annullati, insistendo circa la natura “meramente finanziaria” di tale circostanza. Tali prospettazioni non sono condivisibili.
Infatti, non può non considerarsi che sono attualmente pendenti i giudizi di impugnazione dei provvedimenti di revoca in autotutela da parte di GSE dinnanzi al Consiglio di Stato, sicché la
14 disposta decadenza dagli incentivi non ha ancora assunto carattere definitivo, tanto che,
nonostante abbia più volte addotto a fondamento delle proprie doglianze l'efficacia Pt_1
retroattiva dell'annullamento dei titoli, ad oggi risulta che gli effetti dell'annullamento dei certificati ottenuti con le RVC riferibili alla fattura de qua non si siano prodotti nemmeno nella sfera patrimoniale della stessa appellante, essendo pacifico che questa mantenga tutt'ora CP_5
la disponibilità dell'intero importo realizzato con la commercializzazione dei certificati, non avendo provveduto a restituire nemmeno la propria quota di corrispettivo (pari circa al 20% del provento). In conclusione, tenuto conto che allo stato attuale risulta pacificamente verificata la condizione prevista dal contratto (ottenimento e vendita dei TEE) e che il corrispettivo della compravendita dei 193 certificati è per l'intero nella disponibilità di e considerato, Pt_1
altresì, che alcuna somma è stata recuperata dalla GSE vista la pendenza di un giudizio di impugnazione dei provvedimenti di revoca, va confermata la sussistenza del diritto di al CP_1
corrispettivo e va per l'effetto confermata sul punto la gravata pronuncia, con conseguente assorbimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme percepite da per CP_1
indebito oggettivo ex art. 2033 cc, di cui al quinto motivo di appello e della domanda di risarcimento del danno, di cui al nono motivo. Per la questione relativa all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, riproposta dall'appellante al terzo motivo di gravame in relazione al credito portato dalla fattura, viene trattata nel paragrafo che segue.
9.2 Anche i motivi due, tre e otto dell'impugnazione, che possono esaminarsi congiuntamente stante l'uniformità̀ delle argomentazioni e l'oggettiva connessione tra le censure,
tutte incentrate sulla questione dell'inadempimento ascrivibile all'odierna appellata, sono infondati. Preliminarmente, al fine di determinare in concreto l'oggetto della prestazione a carico
15 di , giova richiamare che in base all'art. 1 del contratto stipulato tra le parti, quest'ultima CP_1
era obbligata a “fornire in via esclusiva, per tutta la durata prevista dal contratti, tutti i
documenti e i dati […] necessari per poter presentare all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas
apposita richiesta per l'ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica”. Alla luce del chiaro dato testuale, non può che recepirsi l'interpretazione della ridetta clausola offerta da , come CP_1
ripresa dal Tribunale, secondo cui i documenti da fornire erano quelli necessari per poter presentare la domanda al momento della conclusione del contratto e in base alla normativa al momento vigente, non potendosi estendere la portata dell'obbligazione contratta fino a ricomprendere l'invio di tutti i documenti che in seguito il Gse avesse richiesto, anche se non dovuti al momento del perfezionamento del contratto di vendita dei titoli predetti.
Fatta questa premessa, per la valutazione in termini di inadempimento degli obblighi contrattuali assumono in ogni caso rilevanza decisiva e assorbente sia l'iniziale approvazione dei progetti e ammissione agli incentivi (come già correttamente rilevato dal Tribunale), sia il rilievo per cui è
stato lo stesso appellante a riscontrare e a dare atto dell'adempimento di . infatti, CP_1 Pt_1
sin dall'atto di citazione in opposizione ha dedotto che le richieste istruttorie pervenute dal GSE
concernevano informazioni e documenti estremamente specifici, mai prima di allora richiesti né
previsti dalla normativa all'epoca applicabile. Peraltro, risulta agli atti che l' , odierna CP_5
appellante, nei giudizi pendenti davanti al Giudice amministrativo, ha affermato di aver assolto integralmente e pienamente all'onere di fornire i documenti. A titolo esemplificativo, si richiama quanto esposto nel ricorso presentato dinnanzi al TAR e prodotto quale documento sub 59.a:
“[…] nessuna delle presunte carenze documentali trova riscontro nella fattispecie, avendo la
ricorrente conservato e messo a disposizione del GSE tutta la documentazione all'uopo richiesta
16 dalla normativa di settore, attestando compiutamente il possesso dei requisiti prescritti per
l'accesso al regime incentivante. […] Alla luce della corretta qualificazione degli interventi di
efficientamento energetico (ovvero impianti standardizzati), risulta del tutto evidente che: da un
lato, non può configurarsi alcuna carenza documentale né il mancato invio di documentazione
“determinante per il riscontro dei requisiti previsti”; -dall'altro lato, è comunque pacifico ed
indiscusso il possesso di tutti i “requisiti per il riconoscimento degli incentivi” […]” (cfr. pag.
12 e 21). Ebbene, emerge in questo senso la contraddittorietà della tesi censoria dell'appellante,
che in questo giudizio pretenderebbe di risolvere il contratto sul rilievo del mancato invio della documentazione richiesta dal GSE, ascrivendo tale omissione all'appellata, mentre nel corso del coevo procedimento amministrativo insiste per vedere riconosciuto il corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione di tutta la necessaria documentazione al Gestore.
Alla luce delle esposte considerazioni, va confermata la sentenza nella parte in cui è stato accertato il corretto adempimento di alla prestazione dedotta, con conseguente rigetto CP_1
della domanda di risoluzione e assorbimento della domanda di condanna alla restituzione riproposta con il sesto motivo. Per analoghe ragioni va inoltre disattesa l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, non sussistendo l'inadempimento di , che ha invero fornito CP_1
tutta la documentazione richiesta e necessaria, tanto da determinare la vendita dei TEE, e che a dimostrazione della propria buona fede ha fornito anche ulteriore documentazione per favorire nell'opposizione alle revoche avvenute in autotutela. Pt_1
9.3 Il quarto e il settimo motivo di appello, con cui l'appellante ha ripresentato le domande di risoluzione e condanna alla restituzione del corrispettivo pattuito per eccessiva onerosità
sopravvenuta ex art. 1467 cc, vanno invece rigettati per le seguenti motivazioni. In primo luogo
17 vanno rigettati alla luce del rilievo per cui l'annullamento delle RVC, ossia l'evento che l'appellante qualifica come straordinario e imprevedibile (vedasi la formulazione del motivo di appello, cfr. pag. 50), è sprovvisto del carattere della definitività, stante la pendenza dei giudizi di impugnazione davanti al Giudice amministrativo. In secondo luogo, va rammentato il principio secondo cui “L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere
determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul
sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale
e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica
un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,
classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha
fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (cfr.
Cass. civ. n. 27152/2023). Ebbene, poiché lo schema contrattuale presupponeva l'ammissione agli incentivi da parte di un'autorità amministrativa, risultando quindi condizionato all'esercizio del potere amministrativo, e posto che la rivalutazione d'ufficio del possesso dei requisiti e il conseguente provvedimento di revoca dei certificati già emessi (o del provvedimento dichiarativo della decadenza del titolare dal diritto agli incentivi), ove legittimamente disposto,
rientrano tra gli strumenti di autotutela a disposizione dell'amministrazione, si deve ritenere che la sopravvenienza di tale provvedimento non costituisse un evento “straordinario e imprevedibile” al momento dell'assunzione dell'obbligazione, bensì rientrasse nell'alea normale del contratto, prevedibile con la normale diligenza in quanto legislativamente previsto. Il
motivo, quindi, va rigettato.
18 9.4 La domanda di condanna dell'appellata alla restituzione per ingiustificato arricchimento,
di cui al quinto di appello, non può essere invece accolta non sussistendo, allo stato, i presupposti per l'esperimento dell'azione. Anche in questo caso dirimente il rilievo per cui è pacifico che alcuna somma per le RVC di cui è causa è stata recuperata dall'amministrazione, con la conseguenza che non può ritenersi prodotto alcun depauperamento nel patrimonio dell'appellante né, specularmente, alcun vantaggio economico a favore di . CP_1
10. Deve, invece, accogliersi l'appello incidentale formulato da in punto di spese di CP_1
lite, nei termini di seguito indicati. Al riguardo va considerato che, nel caso de quo, pur potendosi ravvisare un'ipotesi di reciproca soccombenza in relazione alle due domande di pagamento di delle distinte fatture azionate per prestazioni svolte in periodi differenti, di CP_1
cui solo una è stata accolta, la parte è risultata comunque prevalentemente soccombente. Pt_1
Infatti, mentre si è vista accogliere la domanda avente ad oggetto il credito azionato in CP_1
giudizio in relazione alla fattura A376/2021, per un importo di € 58.657,80 ed è risultata, invece,
soccombente in relazione alla domanda di pagamento della somma di euro 85.484,23, oggetto della distinta fattura A377/2021, tutte le domande avanzate da con l'opposizione, di Pt_1
risoluzione dei contratti, di restituzione di somme per 5 milioni di euro, di risarcimento del danno e le subordinate, sono state integralmente rigettate. Tanto rilevato, e rammentato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, per l'ipotesi di reciproca soccombenza, ai fini di individuare la parte maggiormente soccombente “occorre aver riguardo al — e
confrontare il — valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il
valore delle domande rispettivamente rigettate)” (cfr. Cass. civ. n. 31444/2023), questo Collegio
ritiene che le spese del primo grado fossero da compensare in ridotta percentuale e poste per una
19 più ampia frazione a carico dell'opponente risultato prevalentemente soccombente. Tale
determinazione va, comunque, effettuata nel prosieguo, comportando l'accoglimento dell'appello incidentale la riforma della sentenza impugnata, con necessaria valutazione unitaria dell'intero giudizio, dovendosi esaminare anche l'esito del gravame.
11. Deve rigettarsi, infine, la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da , non CP_1
ravvisandosi gli elementi di mala fede o colpa grave in capo all'appellante.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello principale, mentre risulta fondato quello incidentale.
13. Alla riforma della sentenza di primo grado in punto spese processuali consegue la seguente determinazione delle spese di lite, che devono essere compensate per 1/4, mentre i restanti 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di prevalentemente soccombente. Le spese di giudizio vengono Parte_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità alta, tenuto conto che la parte opponente appellante ha chiesto il pagamento di somme da 2 milioni di euro ad oltre 5 milioni di euro, sempre con la formula “o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di
causa e/o verrà ritenuta di giustizia”, esclusa per l'appello la fase istruttoria non tenutasi e calcolata nel valore massimo la fase di studio e introduttiva del giudizio di impugnazione,
essendo l'atto di appello strutturato su 93 pagine.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a
20 norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale nei termini e per le ragioni indicate in motivazione.
3) Compensa per 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata dei residui 3/4 delle spese di lite, spese che liquida nell'intero in euro 14.103,00 per compensi professionali per il primo grado di giudizio ed in euro 12.436,00
per il presente grado, con conseguente condanna di al Parte_1
pagamento a favore di elle spese di lite nella misura già ridotta a 3/4, pari a: CP_1
- per il primo grado di giudizio € 10.577,25 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado di giudizio € 9.327,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del suo gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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