CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1401/2019 (cui è riunito il n. 1416/2019) r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott. Biagio Politano (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1401/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi cui è riunita la causa civile n. 1416/2019, avente ad oggetto contratto d'appalto, vertente tra:
in Controparte_1 liquidazione, partita I.v.a. e codice fiscale con sede in , località P.IVA_1 CP_1
Germaneto, presso Cittadella Regionale, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ing. rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Brunella Candreva (con indirizzo p.e.c.
, come da procura rilasciata in allegato all'atto di appello, e dall'avv. Email_1
AN LO, come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 20.3.2023, con indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Appellante nel procedimento n. 1401/2019 r.g.n.r.; appellata nel procedimento n.
1416/2019 r.g.n.r.
1 (codice fiscale , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello e di delibera della Giunta municipale n.
150/2019, dall'avv. Nicola Carratelli, con studio in Cosenza, alla via Sabotino n. 55, elettivamente domiciliato in , alla via Schipani n. 110, nello studio dell'avv. CP_1
AR Talerico;
Appellato
(partita i.v.a. ), in persona dell'amministratore unico Controparte_3 P.IVA_3
e l.r.p.t., dott.ssa , elettivamente domiciliata in , via Argento Controparte_4 CP_1
n.14, presso lo studio professionale dell'avv. Fortunato Francesco Mirigliani (con indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e Email_3 difende, in virtù di procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
Appellata nel procedimento n. 1401/2019 r.g.n.r.; appellante nel procedimento n.
1416/2019 r.g.n.r.
(c.f. ), in persona del suo Presidente – legale Parte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, sito in , Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Manna;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per i procuratori di ATO 2: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, voglia, contrariis reiectis: accogliere il primo motivo di appello per l'effetto: in riforma dell'ordinanza n. 4414/2019 del 7.6.2019 pronunciata nel giudizio RG 83/2015 nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito nei confronti del , Parte_1 accertare e dichiarare che il credito dedotto in ricorso non è prescritto. Accogliere il secondo motivo di appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza n.4414/2019 del
2
7.6.2019 pronunciata nel giudizio RG 83/2015 nella parte in cui ha condannato l'
[...]
, Controparte_5 accertare e dichiarare che detta Autorità è a tutti gli effetti soppressa e dunque non tenuta al pagamento. Accogliere il terzo motivo di appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza n. 4414/2019 del 7.6.2019 pronunciata nel giudizio RG 83/2015 nella parte in cui non ha riconosciuto che le prestazioni dedotte in ricorso siano esclusivamente riferibili al , unico soggetto tenuto al pagamento, Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento delle somme eventualmente riconosciute come dovute. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
per il procuratore del “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'avverso gravame, perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze del procedimento”.
per il procuratore di “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_3 respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, 1) condannare, per le ragioni esposte in narrativa, il l' Parte_1 [...]
e la Controparte_6 Pt_2
al pagamento, in solido ed in favore della ricorrente, del complessivo importo
[...] di € 293.251,53, con le maggiorazioni per gli interessi di mora, maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo, ai sensi del d. Lgs 231/2002, ed oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e/o maggior danno ex art. 1224 c.c.. 2) condannare gli appellati al pagamento, in favore della appellante di spese e competenze anche del grado di appello, con oneri e maggiorazioni di legge”.
per il procuratore della : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_2 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con ricorso presentato il 9.1.2015, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la società
[...] ha chiesto al Tribunale di Catanzaro la condanna della Controparte_3 Pt_2
, della (di seguito, anche
[...] Controparte_6
l' ) e del in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_5 Parte_1 pagamento, in suo favore, della somma complessiva di euro 293.251,53, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, nonché l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., a titolo di compensi per il servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della . Parte_2
A fondamento del ricorso, la società ricorrente ha affermato che: a) era subentrata, in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita dalla ricorrente medesimo e da nel contratto stipulato con il Commissario Controparte_7
Delegato per l'emergenza ambientale in il 28.9.2000, avente ad oggetto la Pt_2 gestione integrata degli impianti di depurazione;
b) a seguito della cessazione delle competenze del Commissario Delegato, intervenuta con ordinanza n. 2817 del
19.12.2003, l' era subentrata nei rapporti giuridici e patrimoniali Controparte_1 facenti capo al Commissario, assumendo, pertanto, gli obblighi discendenti dal contratto;
a seguito di conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, il rapporto con l'associazione temporanea di imprese era stato formalizzato con il contratto del 15.2.2006 e con la scrittura integrativa del 9.8.2006, con cui era stata prorogata la durata del contratto fino al
30.9.2006; c) benché la società ricorrente avesse regolarmente eseguito il servizio ed emesso le fatture per le prestazioni svolte, di cui alcune intestate all' e altre CP_1 ripartite pro-quota fra i Comuni beneficiari, tra cui il per un Parte_1 importo complessivo di euro 293.251,53, il credito non era stato pagato;
d) in particolare, alle iniziali fatture emesse nei confronti del e dell' , Parte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 223.901,63, si erano aggiunte quelle emesse a seguito del procedimento di accordo bonario del 18.7.2014, per la definizione delle riserve, cosicché il suo credito ammontava, complessivamente, ad euro 293.251,53, oltre interessi moratori, come da contratto;
e)
l'azione diretta di recupero nei confronti del era prevista dall'art. 8 Parte_1
4 del contratto, trattandosi del soggetto beneficiario del servizio espletato dalla ricorrente, venendosi così a configurarsi, oltre un titolo contrattuale, anche un arricchimento senza causa;
f) poiché aveva appreso della soppressione dell' e della Controparte_1 successione della la domanda veniva proposta anche nei confronti Parte_2 dell'ente regionale.
Si è costituita in giudizio, con comparsa del 1°.10.2015, depositata in cancelleria il
6.10.2015, la , eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Parte_2 passiva, sostenendo, alla luce della disciplina dettata dalle leggi regionali e degli atti amministrativi (in particolare, il d.P.G.R. n. 108/2011 e la delibera di G.r. n. 452/2013), di non essere parte contrattuale né obbligata nei confronti della ricorrente, in quanto non si era perfezionato il complesso delle attività propedeutiche alla successione della nelle posizioni attive e passive dell' . Parte_2 Controparte_1
Sotto altro profilo, la ha sostenuto l'infondatezza della domanda, in Parte_2 quanto non provata nell'an e, soprattutto, del quantum. Ha chiesto, quindi, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
L in liquidazione, a sua volta, si è costituita in giudizio, Controparte_1 tramite comparsa depositata in cancelleria in data 8.10.2015, con cui ha, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la ricorrente aveva svolto la sua attività in favore del il quale non aveva inteso corrispondere Pt_1 Parte_1 le somme dovute né fornire all' la relativa provvista;
ha sostenuto, Controparte_1 comunque, l'infondatezza della domanda nei suoi confronti, avendo adempiuto ai compiti che le spettavano;
in subordine, ha eccepito la prescrizione del credito.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 30.10.2015, il giudice ha invitato le parti a interloquire in ordine alla apparente discrasia della documentazione concernente i presunti crediti vantati nei confronti del aggiornando l'udienza di Parte_1 discussione.
Nelle more, anche il si è costituito in giudizio, tramite apposita Parte_1 comparsa depositata in cancelleria il 27.1.2016, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, poiché la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici.
Ha, eccepito, inoltre: a) la carenza di legittimazione passiva, rilevando che non era tra i
Comuni aderenti all' né aveva partecipato alla conferenza dei sindaci che Controparte_1
5 aveva ratificato l'accordo tra l' e la né l' Controparte_1 Controparte_3 [...]
, quale soggetto terzo, aveva il potere di obbligarlo;
b) la prescrizione del CP_1 credito. Ha sostenuto, infine, l'infondatezza della domanda, in quanto non provata.
Per l' , si è costituito in giudizio, in aggiunta Controparte_8 al precedente, un altro difensore, tramite comparsa del 28.1.2016, con cui - dopo avere ripercorso la vicenda amministrativa che aveva determinato la soppressione delle
Autorità di ambito e la costituzione dell'Autorità idrica della Calabria Controparte_1
e l'attribuzione, nelle more dell'insediamento effettivo degli organi, della gestione ordinaria al Dipartimento regionale dei lavori pubblici, e, infine la individuazione dei componenti della struttura tecnico operativa;
e dopo avere illustrato i provvedimenti legislativi e amministrativi concernenti le A.t.o. - ha sostenuto l'estraneità dell'
[...]
alle obbligazioni oggetto del giudizio, riferibili, piuttosto, al CP_1 Parte_1
Ha chiesto il mutamento del rito (da sommario a ordinario di cognizione) e, nel
[...] merito, il rigetto di ogni domanda nei confronti dell' . Controparte_1
All'esito della fase istruttoria, espletata tramite produzione documentale, le parti hanno discusso la controversia all'udienza del 3.12.2018 ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. L'ordinanza resa dal Tribunale ex art. 702 bis c.p.c. all'esito del giudizio di primo grado
Con ordinanza n. 4414 del 30.5.2019, pubblicata il 7.6.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: a) in parziale accoglimento della domanda, ha condannato l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_6 società ricorrente della somma di euro 293.251,53, oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, maturati dal trentesimo giorno successivo alla ricezione delle singole fatture e fino al saldo;
b) ha condannato l' 2 al rimborso delle spese di lite nei Controparte_1 confronti della ricorrente;
c) ha compensato le spese di giudizio tra le altre parti.
In particolare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal poiché, trattandosi di controversie patrimoniali e di natura Parte_1 contrattuale, attinenti alla gestione dei servizi pubblici, appartenevano alla giurisdizione ordinaria.
6 Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale ha escluso quella della , Parte_2 poiché non era parte del contratto di appalto e non poteva, quindi, essere ritenuta obbligata al pagamento del corrispettivo, ritenendo, al contrario, quella dell' , in CP_1 quanto subentrata al Commissario Delegato e titolare dei rapporti contrattuali con l'appaltatrice.
Ha ritenuto il legittimato passivo, in virtù della clausola contrattuale Parte_1 che riconosceva all'impresa il diritto di azione diretta nei confronti dei singoli Comuni, ma ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, poiché non risultava provata la notificazione di alcuna diffida interruttiva del relativo termine.
In ordine alla quantificazione del credito, il giudice ha ritenuto pienamente attendibile la certificazione rilasciata dall' con la nota del 14.11.2014, che attestava Controparte_1
l'ammontare complessivo dovuto in euro 293.251,53.
Quanto alle spese processuali, esse sono state poste a carico dell'A.T.O. 2, in applicazione del principio della soccombenza, mentre sono state compensate tra la ricorrente, la e il in considerazione della Parte_2 Parte_1 situazione di incertezza giuridica determinatasi a seguito della soppressione delle A.T.O.
e della complessa evoluzione normativa in materia.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'
[...]
ha impugnato l'ordinanza n. 4414/2019 del Controparte_6
Tribunale di Catanzaro lamentandone l'erroneità, nella parte in cui: I) era stata dichiarata la prescrizione del credito nei confronti del non essendo decorso il Parte_1 relativo termine, anche a prescindere dagli atti di interruzione e non essendo stato applicato l'art. 1310 c.c. in tema di interruzione del termine di prescrizione del debito solidale;
II) era stata condannata l'A.T.O. 2, sebbene ente soppresso;
III) non è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del per le prestazioni Parte_1 oggetto di giudizio. Ha formulato istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di primo grado ed ha concluso come sopra riportato.
Il giudizio, iscritto a ruolo il 6.7.2019, ha assunto il numero 1401/2019 di r.g.a.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 28.10.2019, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale Parte_2
7 della decisione di primo grado, salvo, peraltro, aderire al motivo di impugnazione concernente la mancata prescrizione del credito nei confronti del atteso che il Parte_1 contratto da cui derivava era stato stipulato il 15.2.2006, a fronte di un ricorso presentato il 9.1.2016.
La ha, invece, contestato il fondamento del motivo di appello dell' Pt_2 [...]
che censurava l'ordinanza del Tribunale, nella parte in cui era stato rilevato il CP_1 difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale, sostenendo che: a) dall'art. 1, comma 422, della legge n. 147/2013 (sulla cessazione dello stato di emergenza e sul subentro di amministrazioni ed enti ordinariamente competenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.
225 del 1992, in materia di protezione civile), si traeva il principio che la successione si verificava soltanto nelle ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 fossero rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati;
circostanza non verificata nella fattispecie;
b) le risorse finanziarie stanziate per la protezione civile erano rientrate nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) fenomeno simile si era verificato con la cessazione delle competenze del Commissario delegato in materia di depurazione delle acque, allorché le competenze erano ritornate ai Comuni ed alle A.t.o., poi, soppresse con la legge regionale n. 34/2010 e sostituite con l'A.t.o. unica regionale e, infine, a seguito della legge regionale n. 18/2017, con l'Autorità Idrica della
. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 6.11.2019, si è costituito in giudizio il chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile o, Parte_1 in subordine, rigettata.
In particolare, il quanto al primo motivo di appello, con cui Parte_1
l' aveva censurato la declaratoria di prescrizione, ha rilevato l'inammissibilità del CP_1 gravame, evidenziando che l'ente d'ambito non aveva alcun interesse concreto a coltivare una censura relativa esclusivamente al rapporto tra la società creditrice e il nonché, Pt_1 in ogni caso, l'infondatezza del motivo, in quanto si trattava di prestazioni rese tra il
2000 ed il 2005 e non era stata fornita prova di atti interruttivi notificati al Parte_1
[...]
8 Le fatture richiamate dall'appellante, pur formalmente emesse tra il 2006 e il 2014, si riferivano in realtà a prestazioni rese tra il 2000 e il 2005, per cui, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione decennale era maturata.
Con riferimento al secondo motivo, riguardante la soppressione dell' il CP_1 Pt_1 ha osservato che la tesi sostenuta dall'ente d'ambito avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello, essendo lo stesso proposto da un soggetto ormai giuridicamente inesistente.
Quanto al terzo motivo, relativo all'imputazione delle obbligazioni al Parte_1
l'ente ha respinto la prospettazione avversaria, evidenziando che, negli atti
[...] contrattuali e negli accordi bonari richiamati dalla e dall' Controparte_3 CP_1 non era mai stato menzionato il il quale ricadeva nel territorio della Parte_1 provincia di Cosenza e non in quella di e, precisamente, nell'ambito CP_1 territoriale dell'all'A.T.O. 1 Cosenza e non dell' , non sussistendo, Controparte_1 pertanto, alcun rapporto obbligatorio tra il e la società Pt_1 Controparte_3
Il Comune ha, inoltre, riproposto le difese già svolte in primo grado, che il Tribunale aveva ritenuto assorbite, ribadendo le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione del diritto e di infondatezza della domanda nel merito.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 9.12.2019, si è costituita in giudizio la la quale ha rilevato di aver proposto appello avverso la Controparte_3 medesima ordinanza, chiedendone la riforma sia sotto il profilo della ritenuta prescrizione del credito nei confronti del sia del difetto di Parte_1 legittimazione in capo alla richiamandone il contenuto (su cui v. Parte_2 infra). Ha chiesto la riunione dei due procedimenti ed il rigetto dell'appello proposto dall' 2. Controparte_1
Con apposito appello, infatti, la ha impugnato l'ordinanza n. Controparte_3
4414/2019 del Tribunale di Catanzaro, lamentando: I) l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito vantato nei confronti del per assenza di Parte_1 prova della notifica di diffide o atti interruttivi, sebbene: a) il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. fosse stato presentato entro il termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.; b) del resto, fossero stati prodotti numerosi atti interruttivi del termine di prescrizione;
c) una parte consistente del credito era sorta solo nel 2014, a seguito dell'accordo bonario del 1°.
7.2014 con l'A.T.O. 2; II) la decisione con cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della , omettendo di considerare che, con la legge Parte_2
9 regionale n. 34 del 2010, all'art. 47, era stata disposta la soppressione delle A.T.O. calabresi, determinando il subentro della in tutti i rapporti pendenti;
mentre, con Pt_2 le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 2012 e n. 57 del 2013, era stato previsto il progressivo e, poi definitivo trasferimento delle competenze e delle obbligazioni in capo alla . Quindi, ha concluso come sopra indicato. Parte_2
Il procedimento, a seguito della iscrizione a ruolo, ha assunto il n. 1416/2019 r.g.a.c.
In data 28.10.2019, si è costituita la anche in tale giudizio (n. Parte_2
1416/2019 r.g.a.c.), al fine di chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata di primo grado, riproponendo le medesime considerazioni e valutazioni già svolte nella memoria di costituzione nel procedimento n. 1401/2019 r.g.a.c.
Il 6.11.2019, si è costituito il il quale, con riguardo al motivo di Parte_1 gravame relativo alla prescrizione, ha rilevato che, in relazione alla diffida del 3.12.2013, invocata dalla società appellante per dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione, mancava la prova della notificazione al Pt_1
Ha ribadito che le prestazioni cui si riferivano le fatture prodotte dalla società appellante erano risalenti agli anni 2000-2005 e che, pertanto, anche a voler prescindere dalla mancanza di diffide interruttive, la prescrizione decennale doveva comunque considerarsi intervenuta prima ancora della proposizione del ricorso.
L'ente ha, altresì, contestato l'affermazione della società appellante, secondo cui parte del credito sarebbe sorta a seguito dell'accordo bonario del 18.7.2014, rilevando che, rispetto a atto, era estraneo il Comune di il quale ricadeva nella provincia di Pt_1
Cosenza e apparteneva all'A.T.O. 1, mentre le obbligazioni contrattuali oggetto del giudizio riguardavano esclusivamente i Comuni dell' , non avendo Controparte_5
l'appellato partecipato né ai contratti stipulati nel 2006, né alla conferenza dei Sindaci del
6.6.2006 che aveva ratificato gli accordi con la società Controparte_3
All'esito della prima udienza, tenutasi il 10.12.2019, la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti.
Quindi, acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.4.2020, la Corte ha accolto l'istanza della
[...]
di inibitoria della esecutività dell'ordinanza impugnata, rinviando la causa per CP_1 la precisazione delle conclusioni.
10 A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 23.4.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Con gli scritti conclusivi, le parti, in sintesi, hanno ribadito e precisato le rispettive argomentazioni e conclusioni.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione proposti tanto dall' (procedimento n. 1401/2019 CP_1
r.g.a.c.) che dalla (procedimento n. 1416/2019 r.g.a.c.) nonché Controparte_3 delle ragioni invocate dalle parti appellate, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la legittimazione passiva (o, meglio, la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo) di ed il fondamento Controparte_1 nel merito della domanda di nei suoi confronti (riconosciuti dal Controparte_3
Tribunale con decisione censurata da : cfr., in particolare, il secondo CP_1 CP_1 motivo di appello dell' ); b) la legittimazione passiva della Controparte_1 Pt_2
(esclusa dal Tribunale con valutazione censurata da ed il
[...] Controparte_3 fondamento nel merito della domanda di nei suoi confronti Controparte_3
(domanda rimasta assorbita nella decisione e riproposta dalla suddetta società con il suo appello); c) il fondamento o meno della domanda di nei confronti Controparte_3 del e le connesse questioni della prescrizione del credito (ritenuta Parte_1 dal Tribunale con decisione censurata da entrambi gli appellanti) e della sussistenza dei presupposti del credito (contestati dal appellato anche nel giudizio di appello); Pt_1
d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte
11 2.1 Sulla la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo di
[...]
e CP_1 Parte_2
La prima questione che viene in rilievo è quella della titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo (indicata come “legittimazione passiva” dalle parti) della (ritenuta dal Tribunale) e della Controparte_6
(esclusa dal Tribunale), alla quale è correlata quella, di stretto merito, Parte_2 del fondamento del credito vantato da nei confronti di entrambi gli Controparte_3 enti.
Deve evidenziarsi che, come già accennato, l' , con il secondo Controparte_1 motivo del suo appello (procedimento n. 1401/2019 r.g.a.c.), rubricato “Impugnazione dell'ordinanza nella parte in cui ha condannato l'
[...]
. trattandosi di un'Autorità Controparte_9
a tutti gli effetti soppressa”, censura l'ordinanza del Tribunale, nella parte in cui è stata ritenuta la sua legittimazione passiva, sebbene ne fosse stata disposta la soppressione con l'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 e la fosse subentrata Parte_2 nei rapporti attivi e passivi delle Autorità soppresse, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010 e dei successivi provvedimenti della Giunta Regionale (delibere n.
452/2013, n. 118/2015, n. 183/2015, n. 256/2015 e n. 9938), con le quali, rispettivamente, era stato confermato il transitorio esercizio delle funzione di cui al decreto legislativo n. 152/2005 da parte della erano stati disciplina i poteri dei Pt_2
Commissari liquidatori delle soppresse era stata istituita e disciplinata l'Autorità CP_1
Idrica della Calabria, individuata come nuovo ente di governo del servizio idrico integrato.
Con il secondo motivo della sua impugnazione, rubricato “in ordine al difetto di legittimazione passiva della ”, la ha, a sua volta, Parte_2 Controparte_3 impugnato la decisione con cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della rilevando che la legge regionale n. 34 del 2010, all'art. 47, aveva, Parte_2 disposto la soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale, determinando il subentro della in tutti i rapporti pendenti e che, successivamente, con le Pt_2 ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 2012 e n. 57 del 2013, era
12 stato previsto il progressivo e, poi definitivo trasferimento delle competenze e delle obbligazioni in capo alla . Parte_2
L'esame dei suddetti motivi di appello e della questione della “legittimazione passiva”
(in realtà, della titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo) di e di necessita di un breve excursus sulla complessa Controparte_1 Parte_2 evoluzione della disciplina nazionale e regionale nella materia di cui si tratta.
2.1.a. La disciplina statale e regionale di rilievo e la sua evoluzione
Deve rammentarsi che, con la legge n. 36/1994 - che fissa principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 legge n. 36/1994) - è stata disciplinata la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di “ambiti territoriali ottimali”, costituiti dal territorio di più Comuni
o Province, e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un
“servizio idrico integrato”, da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito (v. l'art. art. 8 della legge citata). Controparte_1
La ha dato attuazione alla normativa suddetta con la legge regionale n. Parte_2
10/1997 (“Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”), provvedendo alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, stabilendone uno per ciascuna provincia.
Con il decreto legislativo n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale” o “Codice dell'Ambiente” cfr., in particolare, gli artt. 147/165 e 170/175), il legislatore, nel riordinare la materia, ha istituito le Autorità d'ambito, quali strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente
Regione, alla quale gli enti locali partecipavano obbligatoriamente ed alla quale era trasferito l'esercizio delle competenze agli stessi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (v. l'art. 148).
Tuttavia, con l'art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria per 2010), è stata disposta la soppressione delle A.t.o. ed è stato affidato alle
Regioni il compito di disciplinare, con apposita legge, le funzioni che erano esercitate da tali Autorità (“...Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
13 sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ...”).
In attuazione di tale disposizione di fonte statale, la , con l'art. 47 della Parte_2 legge regionale n. 34/2010, ha disposto che: 1) le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/2006 (già attribuite alle Autorità d'ambito), fossero esercitate, a decorrere dal 1° luglio 2011, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla , la quale subentrava nei rapporti giuridici attivi e Parte_2 passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle Autorità d'Ambito (v. il primo comma); 2) a decorrere dalla stessa data (1°.7.2011), era istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (2° comma); 3) fino al 30 giugno 2011, rimanevano sospese le procedure per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della legge regionale n.
15/2008, garantivano il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento e, avvalendosi del supporto di un commissario liquidatore individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, avrebbero proceduto, in raccordo con il Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” e con il Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'ente o Autorità d'Ambito (3° comma); 4) la Giunta regionale, sulla base del suddetto piano di ricognizione, avrebbe fornito, senza ritardo, al Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali (4° comma).
14 Successivamente, con l'art. 56 della legge regionale n. 47/2011, è stato disposto che la
Giunta regionale, entro il 31.3.2012, sulla base delle risultanze del piano di ricognizione di cui al 3° comma dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010, presentasse al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato (1° comma) e che, sino all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalle legge di riforma, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi fosse garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici
(2° comma).
Con la legge regionale n. 18 del 2017, è stata istituita l'Autorità idrica della Pt_2
(A.I.C.), rappresentativa dei comuni della , ente pubblico non economico, Pt_2 prevedendo che, ai sensi dell'art. 19, comma 1°, di tale legge regionale, dalla data di effettivo insediamento degli organi, sarebbe subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti ed alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppresse, ma che, ai sensi del
2° comma, soltanto a seguito della ricognizione dello stato economico effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3°, della legge regionale n. 34/2010, con apposita delibera di Giunta regionale, sarebbe stata compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti.
Da ultimo, con la legge regionale n. 10 del 2022, è stato disposto il trasferimento all'Autorità rifiuti e risorse idriche della delle funzioni già svolte dall' Autorità Pt_2 idrica della Calabria (A.I.C.), nonché l'abrogazione di varie disposizioni della legge regionale n. 18 del 2017, compreso l'art. 19 citato.
2.1.b. Le valutazioni conclusive sulla questione della c.d. legittimazione passiva
Premesso quanto sopra esposto, deve precisarsi che i crediti oggetto di causa trovano fonte:
a) nel contratto di appalto stipulato dall' con l'associazione temporanea, di Controparte_1 imprese di cui faceva parte la il 15.2.2006 e successive integrazioni, Controparte_3 con riferimento allo svolgimento del servizio di gestione e custodia degli impianti fognari e di depurazione per il periodo compreso tra il 1°.
1.2004 ed il 30.9.2006 (fatture n.ri 214, 215,
557, 558, 934 e 935 del 2006; n.ri 469 e 762 del 2007); b) nell'accordo bonario del
18.7.2014, intercorso tra l' e l'associazione temporanea di imprese (fatture Controparte_1
n.ri 17 e 70 del 2014).
Con riguardo ai crediti che trovano fonte nel contratto di appalto stipulato dall'
[...]
con l'associazione temporanea di imprese (di cui faceva parte la CP_1 Controparte_3
il 15.2.2006 e successive integrazioni (fatture n.ri 214, 215, 557, 558, 934 e 935 del
[...]
15 2006; n.ri 469 e 762 del 2007), entrambi i motivi di appello, sopra indicati, sono fondati, dovendosi escludere la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale Calabria 2, quale ente soppresso, e, per contro, ritenersi quella della subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi Parte_2 dell'ente suddetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191/2009 e dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010.
La prima disposizione, sopra riportata, è alquanto chiara nel disporre la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale e, quindi, anche dell' , a far data da un Controparte_1 anno dalla entrata in vigore della legge medesima, nonché nel sancire la nullità di ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale dopo tale data.
L'art. 47 della legge regionale n. 34/2010, in attuazione della disposizione citata, d'altra parte, ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2011: a) le funzioni di autorità d'ambito fossero esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Pt_2
; b) l'ente regionale subentrasse nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
[...]
Autorità d'Ambito.
Non vale ad escludere la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo della la circostanza che, ai sensi dell'articolo 47 citato, le situazioni Parte_2 attive e passive delle autorità d'ambito nelle quali la subentrava alle Autorità Pt_2
d'ambito necessitassero di individuazione da parte della Giunta regionale, per due ordini di ragioni.
Da un lato, tale individuazione aveva una funzione meramente ricognitiva e, del resto, non si sarebbe potuto procrastinare in maniera indefinita la successione nei rapporti giuridici di cui si tratta. Dall'altro lato, per come indicato dalla stessa Parte_2 nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, tale attività ricognitiva era stata conclusa già nel 2012, tanto che la giunta regionale ne aveva preso atto con apposita delibera del 2013, cosicché, a far data, al più tardi, da tale delibera deve ritenersi perfezionata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi di cui si tratta.
Tale interpretazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191/2009 e dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010, del resto, ha avuto l'avallo della Corte di Cassazione che, in una recente pronuncia, ha avuto modo di rilevare che “La normativa statale, in principalità, ma anche quella regionale sono chiare, dunque, nel disporre il subentro della in tutti i rapporti già facenti capo Pt_2
Cont all' e nell'escludere il permanere di una qualsiasi ulteriore competenza di quest'ultimo, trattandosi di ipotesi di successione a titolo universale. L'individuazione 16 dei rapporti ‒ dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorità d'ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento ‒ ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi, come rimarcato dal P.G.” (cfr. Cass., sez. I, n. 15159/2024, pag. 19).
Non valgono a escludere la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo della le disposizioni delle leggi regionali n. 18/2017 e n. 10/2022, con Parte_2 cui, rispettivamente: a) è stata istituita l'Autorità idrica della (A.I.C.), con la Pt_2 previsione che, dalla data di effettivo insediamento degli organi, sarebbe subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti ed alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppressi, previa ricognizione dello stato economico effettuata a norma dell'articolo 47, comma 3°, della legge regionale n. 34/2010; b) il trasferimento all'Autorità rifiuti e risorse idriche della delle funzioni già svolte dall' Autorità idrica della (A.I.C.). Pt_2 Pt_2
Si tratta di disposizioni di legge regionale che sono intervenute quando il fenomeno successorio tra le ex e la si era già perfezionato (ai sensi dell'art. CP_1 Parte_2
47 della legge n. 34/2010 citato), cosicché, secondo una interpretazione che escluda l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza, devono intendersi volte a prevedere un ulteriore successione tra la e gli enti di nuova formazione suddetti che, Parte_2 peraltro, non ha effetti nel presente giudizio, sia perché non sono stati documentati i presupposti di tale successione sia perché il difensore della non ha Parte_2 inteso dichiararli ai fini di una eventuale dichiarazione di interruzione del giudizio (nella comparsa conclusionale viene fatto cenno alle suddette leggi regionali, ma al solo fine di sostenere il difetto di “legittimazione passiva”) .
Sotto altro profilo, deve escludersi la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo, anche solo concorrente, dell' , dovendosi tenere conto della Controparte_1 perentoria disposizione di cui all'articolo 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191 del
2009, circa la soppressione delle autorità d'ambito e la nullità di ogni atto compiuto dalle stesse, una volta decorso un anno dalla entrata in vigore della legge. E' evidente, infatti, che un ente soppresso, in assenza di previsione di compiti e poteri di liquidazione in senso stretto dei suoi organi - la cui eventuale attività, anzi, è sanzionata dalla legge con la nullità - non può ritenersi titolare di alcuna legittimazione passiva.
D'altra parte, i limitati compiti attribuiti dall'articolo 47 della legge regionale n. 34/2010 al Commissario liquidatore (supportare l'amministrazione provinciale nell'elaborazione,
“in raccordo con il Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici e con il Dipartimento
“Bilancio e Patrimonio”, di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed 17 economico-finanziaria dell'Autorità d'ambito) non vale ad attribuire al suddetto organo alcuna legittimazione passiva circa i debiti dell'ente soppresso né a ripristinarlo come centro di imputazione di situazioni giuridiche, tanto più se si consideri che si tratta di un organo al quale, al di là della denominazione, non sono stati attribuiti poteri di liquidazione dei rapporti giuridici dell'ex Autorità d'ambito.
Analoga considerazione vale per l'ulteriore disposizione di cui all'art. 56 della legge regionale n. 47/2011, con cui è stato disposto che, fino sino all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti da una successiva legge di riforma e di riordino del servizio idrico integrato, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi sarebbe stata garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori
Pubblici, giacché, tralasciando ogni altra valutazione, si tratta di funzioni di amministrazione che possono essere fonti di nuove obbligazioni, ma che escludono poteri specifici di liquidazione dei rapporti pregressi.
Con riguardo, invece, ai crediti che trovano fonte nell'accordo bonario del 18.7.2014, intercorso tra l' e l'associazione temporanea di imprese (fatture n.ri 17 e Controparte_1
70 del 2014), pur sussistendo la legittimazione passiva in senso stretto della Pt_2
(sulla base della prospettazione della domanda), difetta la prova della titolarità
[...] del rapporto di diritto sostanziale dal lato passivo, poiché non vi è prova del regolare svolgimento del servizio né il credito è comprovato dall'accordo bonario, in quanto sottoscritto dal funzionario dell' nel 2014, quando, ai sensi del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191/2009 e 47 della legge regionale n. 34/2010, per come già esposto, l'ente era stato soppresso ed era cessata ogni competenza amministrativa dei suoi organi e, anzi, ogni atto compiuto era sanzionato con la nullità, cosicché nessuna obbligazione è sorta o, comunque, è stata comprovata in capo all'ente stesso e, di conseguenza, nessun fenomeno successorio può essere ritenuto nei confronti della . Parte_2
2.2. Il diritto di credito nei confronti della Parte_2
Deriva da quanto sopra esposto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve rigettarsi la domanda di nei confronti di e, per contro, accogliersi Controparte_3 Controparte_1 quella nei confronti della , limitatamente, peraltro, ai crediti che trovano Parte_2 fonte nel contratto di appalto e di regolarizzazione dei rapporti, stipulato dall Controparte_1
2 con l'associazione temporanea di imprese di cui faceva parte la il
[...] Controparte_3
18 15.2.2006 e successive integrazioni, per le prestazioni descritte nelle fatture n.ri 214, 215,
557, 558, 934 e 935 del 2006; n.ri 469 e 762 del 2007, le quali sono comprovate dalle rispettive certificazioni rilasciate, nel 2006 e nel 2007 dagli organi dell' 2. Controparte_1
2.3. La domanda nei confronti del Parte_1
Deve essere confermata l'ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di nei confronti del sia perché, dovendosi Controparte_3 Parte_1 escludere una responsabilità solidale, non vi è prova di tempestiva interruzione del termine di prescrizione per le prestazioni rese fino al 18.3.2005 (non risulta documentata le ricezione di diffide da parte del cosicché il primo atto interruttivo è la notificazione del ricorso Pt_1 di primo grado del 18.3.2015) sia perché, a monte, non sussiste un'obbligazione del suddetto ente nei confronti della società appaltatrice del servizio di gestione e custodia dei depuratori, non figurando, in particolare, il (sito in provincia di Cosenza a Parte_1 appartenente all' di Cosenza), tra i Comuni rappresentati dall' Controparte_10 Controparte_1
2 di e che, pertanto, devono considerarsi obbligati nei confronti della associazione
[...] CP_1 temporanea di imprese appaltatrice del servizio.
In effetti, la ragione del suo coinvolgimento nel giudizio risiede nella circostanza che il appellato ha usufruito del depuratore posto nel vicino comune di Nocera Terinese, Pt_1 sito nella provincia di e, quindi, nel territorio di competenza dell' CP_1 Controparte_1 di (cfr. l'allegato “B” al contratto del 3.3.2006, prodotto dalla CP_1 Controparte_3 con le note autorizzate del 3.2.2016). Tale circostanza, peraltro, non costituisce idoneo
[...] titolo della obbligazione di fonte contrattuale fatta valere dalla suddetta società nei confronti del appellato. Pt_1
3. Le spese di lite
La sostanziale novità e la complessità delle questioni trattate, già posta a fondamento della pronuncia del Tribunale di compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, tenuto conto della evoluzione della disciplina nel corso degli anni e della difficoltà di coordinare norme statali e regionali, rende ragione della integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti di entrambi i gradi del processo.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti dall' e da Controparte_6 [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 4414/2019 del Controparte_3
30.5.2019, pubblicata il 7.6.2019, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento, in favore di della somma di euro 223.901,63, oltre Controparte_3 interessi moratori, calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, maturati alla scadenza dei trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture n.ri 214, 215, 557, 558,
934 e 935 del 2006 e n.ri 469 e 762 del 2007 sino al saldo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell' CP_6 CP_6 Controparte_6
;
[...] Controparte_5
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott. Biagio Politano
20
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1401/2019 (cui è riunito il n. 1416/2019) r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott. Biagio Politano (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1401/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi cui è riunita la causa civile n. 1416/2019, avente ad oggetto contratto d'appalto, vertente tra:
in Controparte_1 liquidazione, partita I.v.a. e codice fiscale con sede in , località P.IVA_1 CP_1
Germaneto, presso Cittadella Regionale, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ing. rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Brunella Candreva (con indirizzo p.e.c.
, come da procura rilasciata in allegato all'atto di appello, e dall'avv. Email_1
AN LO, come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 20.3.2023, con indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Appellante nel procedimento n. 1401/2019 r.g.n.r.; appellata nel procedimento n.
1416/2019 r.g.n.r.
1 (codice fiscale , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello e di delibera della Giunta municipale n.
150/2019, dall'avv. Nicola Carratelli, con studio in Cosenza, alla via Sabotino n. 55, elettivamente domiciliato in , alla via Schipani n. 110, nello studio dell'avv. CP_1
AR Talerico;
Appellato
(partita i.v.a. ), in persona dell'amministratore unico Controparte_3 P.IVA_3
e l.r.p.t., dott.ssa , elettivamente domiciliata in , via Argento Controparte_4 CP_1
n.14, presso lo studio professionale dell'avv. Fortunato Francesco Mirigliani (con indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e Email_3 difende, in virtù di procura rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
Appellata nel procedimento n. 1401/2019 r.g.n.r.; appellante nel procedimento n.
1416/2019 r.g.n.r.
(c.f. ), in persona del suo Presidente – legale Parte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, sito in , Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Manna;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per i procuratori di ATO 2: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, voglia, contrariis reiectis: accogliere il primo motivo di appello per l'effetto: in riforma dell'ordinanza n. 4414/2019 del 7.6.2019 pronunciata nel giudizio RG 83/2015 nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito nei confronti del , Parte_1 accertare e dichiarare che il credito dedotto in ricorso non è prescritto. Accogliere il secondo motivo di appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza n.4414/2019 del
2
7.6.2019 pronunciata nel giudizio RG 83/2015 nella parte in cui ha condannato l'
[...]
, Controparte_5 accertare e dichiarare che detta Autorità è a tutti gli effetti soppressa e dunque non tenuta al pagamento. Accogliere il terzo motivo di appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza n. 4414/2019 del 7.6.2019 pronunciata nel giudizio RG 83/2015 nella parte in cui non ha riconosciuto che le prestazioni dedotte in ricorso siano esclusivamente riferibili al , unico soggetto tenuto al pagamento, Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento delle somme eventualmente riconosciute come dovute. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
per il procuratore del “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'avverso gravame, perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze del procedimento”.
per il procuratore di “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_3 respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, 1) condannare, per le ragioni esposte in narrativa, il l' Parte_1 [...]
e la Controparte_6 Pt_2
al pagamento, in solido ed in favore della ricorrente, del complessivo importo
[...] di € 293.251,53, con le maggiorazioni per gli interessi di mora, maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo, ai sensi del d. Lgs 231/2002, ed oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e/o maggior danno ex art. 1224 c.c.. 2) condannare gli appellati al pagamento, in favore della appellante di spese e competenze anche del grado di appello, con oneri e maggiorazioni di legge”.
per il procuratore della : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_2 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con ricorso presentato il 9.1.2015, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la società
[...] ha chiesto al Tribunale di Catanzaro la condanna della Controparte_3 Pt_2
, della (di seguito, anche
[...] Controparte_6
l' ) e del in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_5 Parte_1 pagamento, in suo favore, della somma complessiva di euro 293.251,53, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, nonché l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., a titolo di compensi per il servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della . Parte_2
A fondamento del ricorso, la società ricorrente ha affermato che: a) era subentrata, in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita dalla ricorrente medesimo e da nel contratto stipulato con il Commissario Controparte_7
Delegato per l'emergenza ambientale in il 28.9.2000, avente ad oggetto la Pt_2 gestione integrata degli impianti di depurazione;
b) a seguito della cessazione delle competenze del Commissario Delegato, intervenuta con ordinanza n. 2817 del
19.12.2003, l' era subentrata nei rapporti giuridici e patrimoniali Controparte_1 facenti capo al Commissario, assumendo, pertanto, gli obblighi discendenti dal contratto;
a seguito di conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, il rapporto con l'associazione temporanea di imprese era stato formalizzato con il contratto del 15.2.2006 e con la scrittura integrativa del 9.8.2006, con cui era stata prorogata la durata del contratto fino al
30.9.2006; c) benché la società ricorrente avesse regolarmente eseguito il servizio ed emesso le fatture per le prestazioni svolte, di cui alcune intestate all' e altre CP_1 ripartite pro-quota fra i Comuni beneficiari, tra cui il per un Parte_1 importo complessivo di euro 293.251,53, il credito non era stato pagato;
d) in particolare, alle iniziali fatture emesse nei confronti del e dell' , Parte_1 Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 223.901,63, si erano aggiunte quelle emesse a seguito del procedimento di accordo bonario del 18.7.2014, per la definizione delle riserve, cosicché il suo credito ammontava, complessivamente, ad euro 293.251,53, oltre interessi moratori, come da contratto;
e)
l'azione diretta di recupero nei confronti del era prevista dall'art. 8 Parte_1
4 del contratto, trattandosi del soggetto beneficiario del servizio espletato dalla ricorrente, venendosi così a configurarsi, oltre un titolo contrattuale, anche un arricchimento senza causa;
f) poiché aveva appreso della soppressione dell' e della Controparte_1 successione della la domanda veniva proposta anche nei confronti Parte_2 dell'ente regionale.
Si è costituita in giudizio, con comparsa del 1°.10.2015, depositata in cancelleria il
6.10.2015, la , eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Parte_2 passiva, sostenendo, alla luce della disciplina dettata dalle leggi regionali e degli atti amministrativi (in particolare, il d.P.G.R. n. 108/2011 e la delibera di G.r. n. 452/2013), di non essere parte contrattuale né obbligata nei confronti della ricorrente, in quanto non si era perfezionato il complesso delle attività propedeutiche alla successione della nelle posizioni attive e passive dell' . Parte_2 Controparte_1
Sotto altro profilo, la ha sostenuto l'infondatezza della domanda, in Parte_2 quanto non provata nell'an e, soprattutto, del quantum. Ha chiesto, quindi, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
L in liquidazione, a sua volta, si è costituita in giudizio, Controparte_1 tramite comparsa depositata in cancelleria in data 8.10.2015, con cui ha, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la ricorrente aveva svolto la sua attività in favore del il quale non aveva inteso corrispondere Pt_1 Parte_1 le somme dovute né fornire all' la relativa provvista;
ha sostenuto, Controparte_1 comunque, l'infondatezza della domanda nei suoi confronti, avendo adempiuto ai compiti che le spettavano;
in subordine, ha eccepito la prescrizione del credito.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 30.10.2015, il giudice ha invitato le parti a interloquire in ordine alla apparente discrasia della documentazione concernente i presunti crediti vantati nei confronti del aggiornando l'udienza di Parte_1 discussione.
Nelle more, anche il si è costituito in giudizio, tramite apposita Parte_1 comparsa depositata in cancelleria il 27.1.2016, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, poiché la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici.
Ha, eccepito, inoltre: a) la carenza di legittimazione passiva, rilevando che non era tra i
Comuni aderenti all' né aveva partecipato alla conferenza dei sindaci che Controparte_1
5 aveva ratificato l'accordo tra l' e la né l' Controparte_1 Controparte_3 [...]
, quale soggetto terzo, aveva il potere di obbligarlo;
b) la prescrizione del CP_1 credito. Ha sostenuto, infine, l'infondatezza della domanda, in quanto non provata.
Per l' , si è costituito in giudizio, in aggiunta Controparte_8 al precedente, un altro difensore, tramite comparsa del 28.1.2016, con cui - dopo avere ripercorso la vicenda amministrativa che aveva determinato la soppressione delle
Autorità di ambito e la costituzione dell'Autorità idrica della Calabria Controparte_1
e l'attribuzione, nelle more dell'insediamento effettivo degli organi, della gestione ordinaria al Dipartimento regionale dei lavori pubblici, e, infine la individuazione dei componenti della struttura tecnico operativa;
e dopo avere illustrato i provvedimenti legislativi e amministrativi concernenti le A.t.o. - ha sostenuto l'estraneità dell'
[...]
alle obbligazioni oggetto del giudizio, riferibili, piuttosto, al CP_1 Parte_1
Ha chiesto il mutamento del rito (da sommario a ordinario di cognizione) e, nel
[...] merito, il rigetto di ogni domanda nei confronti dell' . Controparte_1
All'esito della fase istruttoria, espletata tramite produzione documentale, le parti hanno discusso la controversia all'udienza del 3.12.2018 ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. L'ordinanza resa dal Tribunale ex art. 702 bis c.p.c. all'esito del giudizio di primo grado
Con ordinanza n. 4414 del 30.5.2019, pubblicata il 7.6.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: a) in parziale accoglimento della domanda, ha condannato l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_6 società ricorrente della somma di euro 293.251,53, oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, maturati dal trentesimo giorno successivo alla ricezione delle singole fatture e fino al saldo;
b) ha condannato l' 2 al rimborso delle spese di lite nei Controparte_1 confronti della ricorrente;
c) ha compensato le spese di giudizio tra le altre parti.
In particolare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal poiché, trattandosi di controversie patrimoniali e di natura Parte_1 contrattuale, attinenti alla gestione dei servizi pubblici, appartenevano alla giurisdizione ordinaria.
6 Quanto alla legittimazione passiva, il Tribunale ha escluso quella della , Parte_2 poiché non era parte del contratto di appalto e non poteva, quindi, essere ritenuta obbligata al pagamento del corrispettivo, ritenendo, al contrario, quella dell' , in CP_1 quanto subentrata al Commissario Delegato e titolare dei rapporti contrattuali con l'appaltatrice.
Ha ritenuto il legittimato passivo, in virtù della clausola contrattuale Parte_1 che riconosceva all'impresa il diritto di azione diretta nei confronti dei singoli Comuni, ma ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, poiché non risultava provata la notificazione di alcuna diffida interruttiva del relativo termine.
In ordine alla quantificazione del credito, il giudice ha ritenuto pienamente attendibile la certificazione rilasciata dall' con la nota del 14.11.2014, che attestava Controparte_1
l'ammontare complessivo dovuto in euro 293.251,53.
Quanto alle spese processuali, esse sono state poste a carico dell'A.T.O. 2, in applicazione del principio della soccombenza, mentre sono state compensate tra la ricorrente, la e il in considerazione della Parte_2 Parte_1 situazione di incertezza giuridica determinatasi a seguito della soppressione delle A.T.O.
e della complessa evoluzione normativa in materia.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'
[...]
ha impugnato l'ordinanza n. 4414/2019 del Controparte_6
Tribunale di Catanzaro lamentandone l'erroneità, nella parte in cui: I) era stata dichiarata la prescrizione del credito nei confronti del non essendo decorso il Parte_1 relativo termine, anche a prescindere dagli atti di interruzione e non essendo stato applicato l'art. 1310 c.c. in tema di interruzione del termine di prescrizione del debito solidale;
II) era stata condannata l'A.T.O. 2, sebbene ente soppresso;
III) non è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del per le prestazioni Parte_1 oggetto di giudizio. Ha formulato istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di primo grado ed ha concluso come sopra riportato.
Il giudizio, iscritto a ruolo il 6.7.2019, ha assunto il numero 1401/2019 di r.g.a.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 28.10.2019, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale Parte_2
7 della decisione di primo grado, salvo, peraltro, aderire al motivo di impugnazione concernente la mancata prescrizione del credito nei confronti del atteso che il Parte_1 contratto da cui derivava era stato stipulato il 15.2.2006, a fronte di un ricorso presentato il 9.1.2016.
La ha, invece, contestato il fondamento del motivo di appello dell' Pt_2 [...]
che censurava l'ordinanza del Tribunale, nella parte in cui era stato rilevato il CP_1 difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale, sostenendo che: a) dall'art. 1, comma 422, della legge n. 147/2013 (sulla cessazione dello stato di emergenza e sul subentro di amministrazioni ed enti ordinariamente competenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.
225 del 1992, in materia di protezione civile), si traeva il principio che la successione si verificava soltanto nelle ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 fossero rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati;
circostanza non verificata nella fattispecie;
b) le risorse finanziarie stanziate per la protezione civile erano rientrate nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) fenomeno simile si era verificato con la cessazione delle competenze del Commissario delegato in materia di depurazione delle acque, allorché le competenze erano ritornate ai Comuni ed alle A.t.o., poi, soppresse con la legge regionale n. 34/2010 e sostituite con l'A.t.o. unica regionale e, infine, a seguito della legge regionale n. 18/2017, con l'Autorità Idrica della
. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 6.11.2019, si è costituito in giudizio il chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile o, Parte_1 in subordine, rigettata.
In particolare, il quanto al primo motivo di appello, con cui Parte_1
l' aveva censurato la declaratoria di prescrizione, ha rilevato l'inammissibilità del CP_1 gravame, evidenziando che l'ente d'ambito non aveva alcun interesse concreto a coltivare una censura relativa esclusivamente al rapporto tra la società creditrice e il nonché, Pt_1 in ogni caso, l'infondatezza del motivo, in quanto si trattava di prestazioni rese tra il
2000 ed il 2005 e non era stata fornita prova di atti interruttivi notificati al Parte_1
[...]
8 Le fatture richiamate dall'appellante, pur formalmente emesse tra il 2006 e il 2014, si riferivano in realtà a prestazioni rese tra il 2000 e il 2005, per cui, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione decennale era maturata.
Con riferimento al secondo motivo, riguardante la soppressione dell' il CP_1 Pt_1 ha osservato che la tesi sostenuta dall'ente d'ambito avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello, essendo lo stesso proposto da un soggetto ormai giuridicamente inesistente.
Quanto al terzo motivo, relativo all'imputazione delle obbligazioni al Parte_1
l'ente ha respinto la prospettazione avversaria, evidenziando che, negli atti
[...] contrattuali e negli accordi bonari richiamati dalla e dall' Controparte_3 CP_1 non era mai stato menzionato il il quale ricadeva nel territorio della Parte_1 provincia di Cosenza e non in quella di e, precisamente, nell'ambito CP_1 territoriale dell'all'A.T.O. 1 Cosenza e non dell' , non sussistendo, Controparte_1 pertanto, alcun rapporto obbligatorio tra il e la società Pt_1 Controparte_3
Il Comune ha, inoltre, riproposto le difese già svolte in primo grado, che il Tribunale aveva ritenuto assorbite, ribadendo le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione del diritto e di infondatezza della domanda nel merito.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 9.12.2019, si è costituita in giudizio la la quale ha rilevato di aver proposto appello avverso la Controparte_3 medesima ordinanza, chiedendone la riforma sia sotto il profilo della ritenuta prescrizione del credito nei confronti del sia del difetto di Parte_1 legittimazione in capo alla richiamandone il contenuto (su cui v. Parte_2 infra). Ha chiesto la riunione dei due procedimenti ed il rigetto dell'appello proposto dall' 2. Controparte_1
Con apposito appello, infatti, la ha impugnato l'ordinanza n. Controparte_3
4414/2019 del Tribunale di Catanzaro, lamentando: I) l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito vantato nei confronti del per assenza di Parte_1 prova della notifica di diffide o atti interruttivi, sebbene: a) il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. fosse stato presentato entro il termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.; b) del resto, fossero stati prodotti numerosi atti interruttivi del termine di prescrizione;
c) una parte consistente del credito era sorta solo nel 2014, a seguito dell'accordo bonario del 1°.
7.2014 con l'A.T.O. 2; II) la decisione con cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della , omettendo di considerare che, con la legge Parte_2
9 regionale n. 34 del 2010, all'art. 47, era stata disposta la soppressione delle A.T.O. calabresi, determinando il subentro della in tutti i rapporti pendenti;
mentre, con Pt_2 le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 2012 e n. 57 del 2013, era stato previsto il progressivo e, poi definitivo trasferimento delle competenze e delle obbligazioni in capo alla . Quindi, ha concluso come sopra indicato. Parte_2
Il procedimento, a seguito della iscrizione a ruolo, ha assunto il n. 1416/2019 r.g.a.c.
In data 28.10.2019, si è costituita la anche in tale giudizio (n. Parte_2
1416/2019 r.g.a.c.), al fine di chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata di primo grado, riproponendo le medesime considerazioni e valutazioni già svolte nella memoria di costituzione nel procedimento n. 1401/2019 r.g.a.c.
Il 6.11.2019, si è costituito il il quale, con riguardo al motivo di Parte_1 gravame relativo alla prescrizione, ha rilevato che, in relazione alla diffida del 3.12.2013, invocata dalla società appellante per dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione, mancava la prova della notificazione al Pt_1
Ha ribadito che le prestazioni cui si riferivano le fatture prodotte dalla società appellante erano risalenti agli anni 2000-2005 e che, pertanto, anche a voler prescindere dalla mancanza di diffide interruttive, la prescrizione decennale doveva comunque considerarsi intervenuta prima ancora della proposizione del ricorso.
L'ente ha, altresì, contestato l'affermazione della società appellante, secondo cui parte del credito sarebbe sorta a seguito dell'accordo bonario del 18.7.2014, rilevando che, rispetto a atto, era estraneo il Comune di il quale ricadeva nella provincia di Pt_1
Cosenza e apparteneva all'A.T.O. 1, mentre le obbligazioni contrattuali oggetto del giudizio riguardavano esclusivamente i Comuni dell' , non avendo Controparte_5
l'appellato partecipato né ai contratti stipulati nel 2006, né alla conferenza dei Sindaci del
6.6.2006 che aveva ratificato gli accordi con la società Controparte_3
All'esito della prima udienza, tenutasi il 10.12.2019, la Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti.
Quindi, acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.4.2020, la Corte ha accolto l'istanza della
[...]
di inibitoria della esecutività dell'ordinanza impugnata, rinviando la causa per CP_1 la precisazione delle conclusioni.
10 A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 23.4.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Con gli scritti conclusivi, le parti, in sintesi, hanno ribadito e precisato le rispettive argomentazioni e conclusioni.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione proposti tanto dall' (procedimento n. 1401/2019 CP_1
r.g.a.c.) che dalla (procedimento n. 1416/2019 r.g.a.c.) nonché Controparte_3 delle ragioni invocate dalle parti appellate, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la legittimazione passiva (o, meglio, la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo) di ed il fondamento Controparte_1 nel merito della domanda di nei suoi confronti (riconosciuti dal Controparte_3
Tribunale con decisione censurata da : cfr., in particolare, il secondo CP_1 CP_1 motivo di appello dell' ); b) la legittimazione passiva della Controparte_1 Pt_2
(esclusa dal Tribunale con valutazione censurata da ed il
[...] Controparte_3 fondamento nel merito della domanda di nei suoi confronti Controparte_3
(domanda rimasta assorbita nella decisione e riproposta dalla suddetta società con il suo appello); c) il fondamento o meno della domanda di nei confronti Controparte_3 del e le connesse questioni della prescrizione del credito (ritenuta Parte_1 dal Tribunale con decisione censurata da entrambi gli appellanti) e della sussistenza dei presupposti del credito (contestati dal appellato anche nel giudizio di appello); Pt_1
d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte
11 2.1 Sulla la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo di
[...]
e CP_1 Parte_2
La prima questione che viene in rilievo è quella della titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo (indicata come “legittimazione passiva” dalle parti) della (ritenuta dal Tribunale) e della Controparte_6
(esclusa dal Tribunale), alla quale è correlata quella, di stretto merito, Parte_2 del fondamento del credito vantato da nei confronti di entrambi gli Controparte_3 enti.
Deve evidenziarsi che, come già accennato, l' , con il secondo Controparte_1 motivo del suo appello (procedimento n. 1401/2019 r.g.a.c.), rubricato “Impugnazione dell'ordinanza nella parte in cui ha condannato l'
[...]
. trattandosi di un'Autorità Controparte_9
a tutti gli effetti soppressa”, censura l'ordinanza del Tribunale, nella parte in cui è stata ritenuta la sua legittimazione passiva, sebbene ne fosse stata disposta la soppressione con l'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 e la fosse subentrata Parte_2 nei rapporti attivi e passivi delle Autorità soppresse, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010 e dei successivi provvedimenti della Giunta Regionale (delibere n.
452/2013, n. 118/2015, n. 183/2015, n. 256/2015 e n. 9938), con le quali, rispettivamente, era stato confermato il transitorio esercizio delle funzione di cui al decreto legislativo n. 152/2005 da parte della erano stati disciplina i poteri dei Pt_2
Commissari liquidatori delle soppresse era stata istituita e disciplinata l'Autorità CP_1
Idrica della Calabria, individuata come nuovo ente di governo del servizio idrico integrato.
Con il secondo motivo della sua impugnazione, rubricato “in ordine al difetto di legittimazione passiva della ”, la ha, a sua volta, Parte_2 Controparte_3 impugnato la decisione con cui il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della rilevando che la legge regionale n. 34 del 2010, all'art. 47, aveva, Parte_2 disposto la soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale, determinando il subentro della in tutti i rapporti pendenti e che, successivamente, con le Pt_2 ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4011 del 2012 e n. 57 del 2013, era
12 stato previsto il progressivo e, poi definitivo trasferimento delle competenze e delle obbligazioni in capo alla . Parte_2
L'esame dei suddetti motivi di appello e della questione della “legittimazione passiva”
(in realtà, della titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo) di e di necessita di un breve excursus sulla complessa Controparte_1 Parte_2 evoluzione della disciplina nazionale e regionale nella materia di cui si tratta.
2.1.a. La disciplina statale e regionale di rilievo e la sua evoluzione
Deve rammentarsi che, con la legge n. 36/1994 - che fissa principi fondamentali della legislazione regionale ai sensi del previgente art. 117 Cost. (art. 33 legge n. 36/1994) - è stata disciplinata la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base della delimitazione, da parte delle Regioni, di “ambiti territoriali ottimali”, costituiti dal territorio di più Comuni
o Province, e della unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un
“servizio idrico integrato”, da assegnarsi, tendenzialmente, a un unico gestore per ciascun ambito (v. l'art. art. 8 della legge citata). Controparte_1
La ha dato attuazione alla normativa suddetta con la legge regionale n. Parte_2
10/1997 (“Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”), provvedendo alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, stabilendone uno per ciascuna provincia.
Con il decreto legislativo n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale” o “Codice dell'Ambiente” cfr., in particolare, gli artt. 147/165 e 170/175), il legislatore, nel riordinare la materia, ha istituito le Autorità d'ambito, quali strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente
Regione, alla quale gli enti locali partecipavano obbligatoriamente ed alla quale era trasferito l'esercizio delle competenze agli stessi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (v. l'art. 148).
Tuttavia, con l'art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria per 2010), è stata disposta la soppressione delle A.t.o. ed è stato affidato alle
Regioni il compito di disciplinare, con apposita legge, le funzioni che erano esercitate da tali Autorità (“...Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
13 sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ...”).
In attuazione di tale disposizione di fonte statale, la , con l'art. 47 della Parte_2 legge regionale n. 34/2010, ha disposto che: 1) le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/2006 (già attribuite alle Autorità d'ambito), fossero esercitate, a decorrere dal 1° luglio 2011, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla , la quale subentrava nei rapporti giuridici attivi e Parte_2 passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle Autorità d'Ambito (v. il primo comma); 2) a decorrere dalla stessa data (1°.7.2011), era istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (2° comma); 3) fino al 30 giugno 2011, rimanevano sospese le procedure per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della legge regionale n.
15/2008, garantivano il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento e, avvalendosi del supporto di un commissario liquidatore individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, avrebbero proceduto, in raccordo con il Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” e con il Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'ente o Autorità d'Ambito (3° comma); 4) la Giunta regionale, sulla base del suddetto piano di ricognizione, avrebbe fornito, senza ritardo, al Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali (4° comma).
14 Successivamente, con l'art. 56 della legge regionale n. 47/2011, è stato disposto che la
Giunta regionale, entro il 31.3.2012, sulla base delle risultanze del piano di ricognizione di cui al 3° comma dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010, presentasse al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato (1° comma) e che, sino all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalle legge di riforma, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi fosse garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici
(2° comma).
Con la legge regionale n. 18 del 2017, è stata istituita l'Autorità idrica della Pt_2
(A.I.C.), rappresentativa dei comuni della , ente pubblico non economico, Pt_2 prevedendo che, ai sensi dell'art. 19, comma 1°, di tale legge regionale, dalla data di effettivo insediamento degli organi, sarebbe subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti ed alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppresse, ma che, ai sensi del
2° comma, soltanto a seguito della ricognizione dello stato economico effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3°, della legge regionale n. 34/2010, con apposita delibera di Giunta regionale, sarebbe stata compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti.
Da ultimo, con la legge regionale n. 10 del 2022, è stato disposto il trasferimento all'Autorità rifiuti e risorse idriche della delle funzioni già svolte dall' Autorità Pt_2 idrica della Calabria (A.I.C.), nonché l'abrogazione di varie disposizioni della legge regionale n. 18 del 2017, compreso l'art. 19 citato.
2.1.b. Le valutazioni conclusive sulla questione della c.d. legittimazione passiva
Premesso quanto sopra esposto, deve precisarsi che i crediti oggetto di causa trovano fonte:
a) nel contratto di appalto stipulato dall' con l'associazione temporanea, di Controparte_1 imprese di cui faceva parte la il 15.2.2006 e successive integrazioni, Controparte_3 con riferimento allo svolgimento del servizio di gestione e custodia degli impianti fognari e di depurazione per il periodo compreso tra il 1°.
1.2004 ed il 30.9.2006 (fatture n.ri 214, 215,
557, 558, 934 e 935 del 2006; n.ri 469 e 762 del 2007); b) nell'accordo bonario del
18.7.2014, intercorso tra l' e l'associazione temporanea di imprese (fatture Controparte_1
n.ri 17 e 70 del 2014).
Con riguardo ai crediti che trovano fonte nel contratto di appalto stipulato dall'
[...]
con l'associazione temporanea di imprese (di cui faceva parte la CP_1 Controparte_3
il 15.2.2006 e successive integrazioni (fatture n.ri 214, 215, 557, 558, 934 e 935 del
[...]
15 2006; n.ri 469 e 762 del 2007), entrambi i motivi di appello, sopra indicati, sono fondati, dovendosi escludere la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale Calabria 2, quale ente soppresso, e, per contro, ritenersi quella della subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi Parte_2 dell'ente suddetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191/2009 e dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010.
La prima disposizione, sopra riportata, è alquanto chiara nel disporre la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale e, quindi, anche dell' , a far data da un Controparte_1 anno dalla entrata in vigore della legge medesima, nonché nel sancire la nullità di ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale dopo tale data.
L'art. 47 della legge regionale n. 34/2010, in attuazione della disposizione citata, d'altra parte, ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2011: a) le funzioni di autorità d'ambito fossero esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Pt_2
; b) l'ente regionale subentrasse nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
[...]
Autorità d'Ambito.
Non vale ad escludere la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo della la circostanza che, ai sensi dell'articolo 47 citato, le situazioni Parte_2 attive e passive delle autorità d'ambito nelle quali la subentrava alle Autorità Pt_2
d'ambito necessitassero di individuazione da parte della Giunta regionale, per due ordini di ragioni.
Da un lato, tale individuazione aveva una funzione meramente ricognitiva e, del resto, non si sarebbe potuto procrastinare in maniera indefinita la successione nei rapporti giuridici di cui si tratta. Dall'altro lato, per come indicato dalla stessa Parte_2 nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, tale attività ricognitiva era stata conclusa già nel 2012, tanto che la giunta regionale ne aveva preso atto con apposita delibera del 2013, cosicché, a far data, al più tardi, da tale delibera deve ritenersi perfezionata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi di cui si tratta.
Tale interpretazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191/2009 e dell'art. 47 della legge regionale n. 34/2010, del resto, ha avuto l'avallo della Corte di Cassazione che, in una recente pronuncia, ha avuto modo di rilevare che “La normativa statale, in principalità, ma anche quella regionale sono chiare, dunque, nel disporre il subentro della in tutti i rapporti già facenti capo Pt_2
Cont all' e nell'escludere il permanere di una qualsiasi ulteriore competenza di quest'ultimo, trattandosi di ipotesi di successione a titolo universale. L'individuazione 16 dei rapporti ‒ dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorità d'ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento ‒ ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi, come rimarcato dal P.G.” (cfr. Cass., sez. I, n. 15159/2024, pag. 19).
Non valgono a escludere la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo della le disposizioni delle leggi regionali n. 18/2017 e n. 10/2022, con Parte_2 cui, rispettivamente: a) è stata istituita l'Autorità idrica della (A.I.C.), con la Pt_2 previsione che, dalla data di effettivo insediamento degli organi, sarebbe subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti ed alle Autorità d'ambito territoriale ottimale soppressi, previa ricognizione dello stato economico effettuata a norma dell'articolo 47, comma 3°, della legge regionale n. 34/2010; b) il trasferimento all'Autorità rifiuti e risorse idriche della delle funzioni già svolte dall' Autorità idrica della (A.I.C.). Pt_2 Pt_2
Si tratta di disposizioni di legge regionale che sono intervenute quando il fenomeno successorio tra le ex e la si era già perfezionato (ai sensi dell'art. CP_1 Parte_2
47 della legge n. 34/2010 citato), cosicché, secondo una interpretazione che escluda l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza, devono intendersi volte a prevedere un ulteriore successione tra la e gli enti di nuova formazione suddetti che, Parte_2 peraltro, non ha effetti nel presente giudizio, sia perché non sono stati documentati i presupposti di tale successione sia perché il difensore della non ha Parte_2 inteso dichiararli ai fini di una eventuale dichiarazione di interruzione del giudizio (nella comparsa conclusionale viene fatto cenno alle suddette leggi regionali, ma al solo fine di sostenere il difetto di “legittimazione passiva”) .
Sotto altro profilo, deve escludersi la titolarità del rapporto di credito oggetto di causa dal lato passivo, anche solo concorrente, dell' , dovendosi tenere conto della Controparte_1 perentoria disposizione di cui all'articolo 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191 del
2009, circa la soppressione delle autorità d'ambito e la nullità di ogni atto compiuto dalle stesse, una volta decorso un anno dalla entrata in vigore della legge. E' evidente, infatti, che un ente soppresso, in assenza di previsione di compiti e poteri di liquidazione in senso stretto dei suoi organi - la cui eventuale attività, anzi, è sanzionata dalla legge con la nullità - non può ritenersi titolare di alcuna legittimazione passiva.
D'altra parte, i limitati compiti attribuiti dall'articolo 47 della legge regionale n. 34/2010 al Commissario liquidatore (supportare l'amministrazione provinciale nell'elaborazione,
“in raccordo con il Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici e con il Dipartimento
“Bilancio e Patrimonio”, di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed 17 economico-finanziaria dell'Autorità d'ambito) non vale ad attribuire al suddetto organo alcuna legittimazione passiva circa i debiti dell'ente soppresso né a ripristinarlo come centro di imputazione di situazioni giuridiche, tanto più se si consideri che si tratta di un organo al quale, al di là della denominazione, non sono stati attribuiti poteri di liquidazione dei rapporti giuridici dell'ex Autorità d'ambito.
Analoga considerazione vale per l'ulteriore disposizione di cui all'art. 56 della legge regionale n. 47/2011, con cui è stato disposto che, fino sino all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti da una successiva legge di riforma e di riordino del servizio idrico integrato, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi sarebbe stata garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori
Pubblici, giacché, tralasciando ogni altra valutazione, si tratta di funzioni di amministrazione che possono essere fonti di nuove obbligazioni, ma che escludono poteri specifici di liquidazione dei rapporti pregressi.
Con riguardo, invece, ai crediti che trovano fonte nell'accordo bonario del 18.7.2014, intercorso tra l' e l'associazione temporanea di imprese (fatture n.ri 17 e Controparte_1
70 del 2014), pur sussistendo la legittimazione passiva in senso stretto della Pt_2
(sulla base della prospettazione della domanda), difetta la prova della titolarità
[...] del rapporto di diritto sostanziale dal lato passivo, poiché non vi è prova del regolare svolgimento del servizio né il credito è comprovato dall'accordo bonario, in quanto sottoscritto dal funzionario dell' nel 2014, quando, ai sensi del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 2, comma 186 bis, della legge statale n. 191/2009 e 47 della legge regionale n. 34/2010, per come già esposto, l'ente era stato soppresso ed era cessata ogni competenza amministrativa dei suoi organi e, anzi, ogni atto compiuto era sanzionato con la nullità, cosicché nessuna obbligazione è sorta o, comunque, è stata comprovata in capo all'ente stesso e, di conseguenza, nessun fenomeno successorio può essere ritenuto nei confronti della . Parte_2
2.2. Il diritto di credito nei confronti della Parte_2
Deriva da quanto sopra esposto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve rigettarsi la domanda di nei confronti di e, per contro, accogliersi Controparte_3 Controparte_1 quella nei confronti della , limitatamente, peraltro, ai crediti che trovano Parte_2 fonte nel contratto di appalto e di regolarizzazione dei rapporti, stipulato dall Controparte_1
2 con l'associazione temporanea di imprese di cui faceva parte la il
[...] Controparte_3
18 15.2.2006 e successive integrazioni, per le prestazioni descritte nelle fatture n.ri 214, 215,
557, 558, 934 e 935 del 2006; n.ri 469 e 762 del 2007, le quali sono comprovate dalle rispettive certificazioni rilasciate, nel 2006 e nel 2007 dagli organi dell' 2. Controparte_1
2.3. La domanda nei confronti del Parte_1
Deve essere confermata l'ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di nei confronti del sia perché, dovendosi Controparte_3 Parte_1 escludere una responsabilità solidale, non vi è prova di tempestiva interruzione del termine di prescrizione per le prestazioni rese fino al 18.3.2005 (non risulta documentata le ricezione di diffide da parte del cosicché il primo atto interruttivo è la notificazione del ricorso Pt_1 di primo grado del 18.3.2015) sia perché, a monte, non sussiste un'obbligazione del suddetto ente nei confronti della società appaltatrice del servizio di gestione e custodia dei depuratori, non figurando, in particolare, il (sito in provincia di Cosenza a Parte_1 appartenente all' di Cosenza), tra i Comuni rappresentati dall' Controparte_10 Controparte_1
2 di e che, pertanto, devono considerarsi obbligati nei confronti della associazione
[...] CP_1 temporanea di imprese appaltatrice del servizio.
In effetti, la ragione del suo coinvolgimento nel giudizio risiede nella circostanza che il appellato ha usufruito del depuratore posto nel vicino comune di Nocera Terinese, Pt_1 sito nella provincia di e, quindi, nel territorio di competenza dell' CP_1 Controparte_1 di (cfr. l'allegato “B” al contratto del 3.3.2006, prodotto dalla CP_1 Controparte_3 con le note autorizzate del 3.2.2016). Tale circostanza, peraltro, non costituisce idoneo
[...] titolo della obbligazione di fonte contrattuale fatta valere dalla suddetta società nei confronti del appellato. Pt_1
3. Le spese di lite
La sostanziale novità e la complessità delle questioni trattate, già posta a fondamento della pronuncia del Tribunale di compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, tenuto conto della evoluzione della disciplina nel corso degli anni e della difficoltà di coordinare norme statali e regionali, rende ragione della integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti di entrambi i gradi del processo.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti dall' e da Controparte_6 [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 4414/2019 del Controparte_3
30.5.2019, pubblicata il 7.6.2019, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento, in favore di della somma di euro 223.901,63, oltre Controparte_3 interessi moratori, calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, maturati alla scadenza dei trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture n.ri 214, 215, 557, 558,
934 e 935 del 2006 e n.ri 469 e 762 del 2007 sino al saldo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti dell' CP_6 CP_6 Controparte_6
;
[...] Controparte_5
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott. Biagio Politano
20