Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 13/04/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati OL VE Presidente
EN US GI
CH IN GI - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 74831 R.G. nei confronti di NN AS, nella qualità di agente contabile per il conto n. 27588, carta di credito n. **** **** ***2 5186, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’esercizio finanziario 2022.
Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;
uditi nell’udienza del giorno 20.1.2026, con l’assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco, il relatore CH IN, il rappresentante del Pubblico Ministero VPG Gianluca Bragò e l’agente contabile dott.
AS NN.
FATTO
1. Con la relazione depositata il 9.10.2025, il Magistrato designato 98/2026 chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto n. 27588 relativo alla carta di credito in gestione, nell’esercizio finanziario 2022, al dott. AS NN Segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Nello specifico prospettava: 1. l’assenza della sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e la carenza del conto dei requisiti minimi prescritti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 nonché dal modello 23 di cui al D.P.R. n. 194/1996; 2. la violazione dell’art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell’Ateneo emanato con D.R. 85 del 04/02/2014 in considerazione dell’assenza della preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento o di altro vertice dell’Amministrazione per gli acquisti effettuati con la carta di credito.
In riferimento alle singole spese il magistrato istruttore rappresentava quanto segue.
- Per il mese di gennaio: le spese nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 9 per un ammontare di € 889,40 risultavano prive di specifica autorizzazione e di scontrino di acquisto; le spese nn. 2, 7, 8 e 10 risultavano effettuate in violazione dell’art. 8, comma 4, delle Linee Guida, in quanto erano state emesse fatture non intestate all’Università; per la spesa n. 7 la
“fattura” indicava un importo diverso da quello effettivamente versato, in particolare il documento indicava l’importo di € 115,00 a fronte di un pagamento di € 140,00.
- Per il mese di febbraio: la spesa n. 1 non risultava intestata all’Università; le spese nn. 3, 4 e 5 risultavano prive di giustificazione atteso che era stata utilizzata la generica espressione “economicità della procedura”; per la spesa n. 6 di € 615,00, la richiesta era del dott.
LL IO mentre la fattura era intestata erroneamente, trattandosi di spesa superiore a € 70,00, al dott. Valerio Acanfora; per le spese n.
7 e 8 la fattura era intestata a soggetto diverso dall’Università in violazione del Regolamento dell’Ateneo.
- Per il mese di marzo non risultavano depositati i giustificativi delle spese n.ri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11.
- Per il mese di aprile: le spese n.ri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 risultavano effettuate in violazione delle Linee Guida, in quanto la fattura non era intestata all’Università; per la spesa n. 4 non era presente lo scontrino parlante; per la spesa n. 9 non risultava la corrispondenza dell’importo dichiarato nel documento giustificativo e la ricevuta di pagamento; la spesa n. 10, avente ad oggetto il codice commentato di diritto processuale amministrativo, non rientrerebbe nelle finalità istituzionali del Dipartimento.
- Per il mese di maggio la spesa n. 2 (giustificata con uno scontrino non parlante) e la n. 3 risultavano richieste e autorizzate dallo stesso agente contabile; le spese n. 5, 7 e 10 erano intestate a persona fisica e non all’Università in violazione delle Linee Guida; la spesa n. 7 era priva dell’autorizzazione; la spesa n. 8 era priva di autorizzazione preventiva, e la carta di credito risultava utilizzata dal prof. Solimene, soggetto diverso dal titolare della carta di credito, nonchè la spesa farebbe riferimento a un pranzo di lavoro e pertanto non consentita non rientrando nelle ipotesi di spese di rappresentanza; per la spesa n. 9 non corrispondeva l’addebito sul conto con la fattura.
- Per il mese di giugno: le fatture delle spese n.ri 3, 5 e 7 in violazione delle Linee Guida non risultavano intestate all’Università; la spesa n. 9 risultava richiesta e autorizzata dallo stesso agente contabile; la spesa n. 11 non risultava nè giustificata né autorizzata.
- Per il mese di luglio era stato superato il limite di spesa stabilito nel Regolamento e nello specifico: per le spese n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 14 non risultava depositato alcun giustificativo; per la spesa n. 3 risultava poco chiara la finalità istituzionale; per la spesa n. 7 lo scontrino risultava smarrito e la stessa non appariva coincidente a un evento riferibile ai fini istituzionali; per la spesa n. 8 la stessa non rientrerebbe tra quelle di rappresentanza; per la spesa n. 9 non risultava presente alcuna autorizzazione; per la spesa n. 13 la fatturazione non rispettava le prescrizioni delle Linee Guida atteso che non era intestata all’Università; per le spese n.ri 10 e 11 non risultavano le autorizzazioni.
- Per il mese di agosto: la spesa n. 1 non risultava autorizzata né era presente lo scontrino parlante; le spese n.ri 3, 4 e 5 risultavano autorizzate solo in parte.
- Per il mese di settembre: per le spese n.ri 1 e 2 non risultava la presenza dello scontrino parlante; per le spese n.ri 13 e 14 le stesse non rientravano in quelle di rappresentanza.
- Per il mese di ottobre: per le spese n.ri 1, 3, 4 e 14 la fattura non risultava intestata all’Università; le spese n.ri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non risultavano autorizzate.
- Per il mese di novembre: per la spesa n. 1 era stata prodotta solo la nota d’ordine; per le spese n. 5 e 7 le fatture risultavano intestate a soggetto diverso dall’Università; per la spesa n. 8 non era presente alcuna autorizzazione.
- Per il mese di dicembre: le spese n.ri 1, 2, 3, 5, 6 e 15 erano irregolari in ordine alla fatturazione e alla sottoscrizione dell’autorizzazione; per le spese n.ri 7 e 11 non si considerava sussistente la finalità istituzionale, in quanto risultava l’acquisto di una stufa e di un riscaldatore elettrico da bagno; le spese n.ri 8, 9 e 12 risultavano autorizzate dallo stesso agente contabile; per la spesa n.
10 non risultava depositato lo scontrino parlante.
Pertanto, chiedeva la condanna dell’agente contabile al pagamento di
€ 5.606,01.
2. Con la memoria del 29.12.2025 l’agente contabile rappresentava di aver gestito la carta di credito nei termini e nei limiti imposti dalla normativa dell’Ateneo e di aver effettuato le spese esclusivamente per fini istituzionali. Poi analizzava e giustificava singolarmente le spese allegando anche l’attestazione del Direttore in cui si precisava che le spese erano state preventivamente condivise e autorizzate con lo stesso, in quanto giustificate da fini istituzionali, e di celerità e necessità per l’acquisto di beni e servizi funzionali all’attività dell’Università.
Inoltre, poneva in evidenza che in ordine alle spese del 16.5.2022, 9.6.2022 e 20.6.2022, 23.6.2022, 30.6.2022, 5.7.2022, 10.9.2022, erano presenti errori materiali; in particolare per le spese del 16.5.2022, del 9.6.2022 e del 20.6.2022 sussisteva un errore nell’indicazione dell’importo; per la spesa del 30.6.2022 il giustificativo era stato erroneamente considerato smarrito; per le spese di rappresentanza del 5.7.2022 e del 10.9.2022 le stesse erano state autorizzate con buoni d’ordine e inserite nel bilancio in “altre spese per servizi” o “altro materiale di consumo” e i relativi eventi coincidevano con le finalità istituzionali con particolare riferimento a eventi scientifici accademici nell’ambito della Terza Missione dell’Università (art. 1, comma 3, Statuto dell’Università degli Studi della Campania “L.
Vanvitelli”).
In definitiva, in considerazione della regolarità delle spese effettuate con la carta di credito chiedeva il discarico del conto.
3. Con la memoria del 30.1.2025 la Procura aderiva alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore.
4. Nell’udienza del 10.4.2025 le parti si riportavano a quanto rappresentato nelle memorie.
La controversia veniva quindi trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la regolarità o meno del conto per la gestione della carta di credito n. **** **** ***2 5186 da parte del Segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dott. AS NN, esercizio finanziario 2022.
2. La prima criticità riscontrata dal Magistrato istruttore è relativa all’assenza di sottoscrizione del conto e alla inidoneità dello stesso a rappresentare le operazioni effettuate dall’agente contabile, in violazione dell’art. 616 del R.D. n. 827/1924 che richiede l’indicazione del carico, dello scarico, dell’introito, dell’esito e della rimanenza, e ciò al fine di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari proprie della gestione stessa.
2.1. In riferimento all’assenza di sottoscrizione del conto, questo Collegio ritiene, in considerazione delle peculiarità del giudizio di conto, che non si sia in presenza di una mera irregolarità, atteso che l’atto consente di individuare con facilità la paternità dello stesso; ciò significa che, limitatamente al caso in esame e in base alla documentazione versata in atti, l’omessa sottoscrizione non ha inciso né sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio.
2.2. In ordine alla contestata violazione dell’art. 616 del R.D. n.
827/1924, il Collegio osserva che l’utilizzatore della carta di credito, al pari di un economo, è un soggetto “pagatore” che dispone di somme messe a disposizione dell’amministrazione (nel caso dell’economo tale somma è individuata nell’anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa.
Pertanto, il conto dell’agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR n. 194/1996, con rappresentazione in cronologico dettaglio almeno del carico, dello scarico e dei resti da esigere, dell’introito, dell’esito e della rimanenza.
In ipotesi di carte di credito il conto deve rappresentare “il carico iniziale
[che] deve coincidere con il limite di spesa regolamentato che può individuarsi nel caso di carte cc.dd. prepagate nella somma limite messa a disposizione ed eventualmente reintegrata periodicamente;
nel caso di carte di credito cc.dd. illimitate, il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata in sede di regolamentazione da parte dell’Amministrazione. Le varie transazioni dovrebbero essere divise per tipologia ed importo al fine di rendere possibile una verifica della pertinenza e legittimità delle spese effettuate con indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali ad esempio il numero e la data della fattura o scontrino fiscale. Lo scarico, invece, deve essere rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all’approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo carta, qualora siano state addebitate nell’estratto conto della carta di credito” (Corte Conti Sez. Giur. Marche sent. 29.11.2022 n. 89).
Il conto deve, dunque, sempre fornire la rappresentazione concreta e coerente dall’operato del contabile, e consentirne l’effettiva verifica giudiziale.
Nel caso in esame il Collegio intende adottare un approccio di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità del conto redatto in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione che il relativo documento sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili. Il conto in sostanza deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.), la forma del conto e i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità. In tal senso può essere fatta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che non è un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione.
Ebbene, pur in applicazione del predetto principio, il Collegio ritiene che il conto in esame non riporti le informazioni previste dalla normativa di riferimento sopra citata e pertanto non restituisca coerente rappresentazione della gestione.
Quindi, a seguito della predetta irregolarità risultano violati i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza atteso che non sono state rappresentate le operazioni effettuate con la carta di credito.
3. Tanto premesso, va posto in evidenza che a seguito della memoria del 29.12.2025, il NN ha depositato i titoli giustificativi delle seguenti spese: gennaio n.ri 3, 5 e 6; febbraio n.ri 2, 3, 4 e 5;
marzo n.ri 3, 4, 5, 6, 9 e 11; aprile n.ri 1, 2, 3, 4, 5 e 10; maggio n.ri 2, 3 e 9; giugno n.ri 9 e 11; luglio n.ri 1, 3, 4, 5, 9, 10 e 11; agosto n.ri 1, 3, 4 e 5; settembre n.ri 1, 2, 8 e 9; ottobre n.ri 7, 8, 9, 10, 11, e 12;
novembre n. 8; dicembre n.ri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Agli atti risulta depositata anche la dichiarazione del 22.12.2025 del Direttore del Dipartimento di autorizzazione delle suddette spese.
3.1. Al riguardo l’art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell’Ateneo (D.R. 85 del 04/02/2014), in materia di competenze del Segretario Amministrativo, prevede che “Compete al segretario amministrativo la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativo contabili nel rispetto degli indirizzi ricevuti dagli organi di vertice della struttura. In particolare: può disporre, se autorizzato dal Consiglio, direttamente spese sino al limite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) IVA esclusa” (comma 5).
L’art. 2 delle “Linee Guida per l’utilizzo delle carte di credito corporate come mezzo di pagamento” (delibera del CDA n. 106 del 6.10.2016),
e relativo alle tipologie di spese che possono essere effettuate con la carta di credito, ne prescrive l’utilizzo in presenza di una preventiva autorizzazione.
Inoltre, l’art 8, commi 5 e 6, sempre delle “Linee Guida per l’utilizzo delle carte di credito corporate come mezzo di pagamento” prevede che “il titolare è tenuto a dimostrare preventivamente e per ciascun pagamento l’impossibilità e/o la convenienza dell’uso della carta di credito corporate rispetto alle ordinarie procedure di adeguamento
(comma 5). Il Rettore e il Direttore Generale potranno dimostrare, con riferimento al precedente comma, l’impossibilità e/o la convenienza all’utilizzo della carta di credito corporate facendo rinvio all’esercizio delle proprie funzioni”.
Ebbene, la documentazione in atti e in particolare l’autorizzazione agli acquisti da parte dei vertici dell’Ateneo è risultata ex post, in difformità da quanto prescritto dal Regolamento e dalle Linee Guida che individuano nell’autorizzazione preventiva, e non successiva, un elemento di indispensabile valutazione rispetto alle modalità di utilizzo della carta di credito.
Risulta anche che in alcuni casi (spese: n.ri 3, 4 e 5 di febbraio; 1, 2, 3, 4, 5, e 10 di aprile; n. 9 di giugno, n. 1 di agosto; n.ri 8, 9 e 12 di dicembre) l’agente contabile risulta contestualmente il soggetto che richiede e autorizza la spesa. Anche tale comportamento appare irrituale, in assenza del fondamentale passaggio, richiesto dalla disciplina dell’Ateneo, di controllo dei vertici attraverso l’autorizzazione preventiva.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, risulta evidente che l’agente contabile non abbia rispettato con rigore la procedura indicata dalla disciplina dell’Università.
In ogni caso, fermo restando la necessità nelle prossime gestioni del rigoroso rispetto dell’accennata disciplina, il Collegio intende valorizzare la documentazione depositata dall’agente contabile, ritenendo, pertanto, limitatamente agli aspetti esaminati nel presente punto, non illegittima la gestione posta in essere.
3.2. Sempre in ordine alle spese di cui all’elenco iniziale del punto tre, il Magistrato istruttore, in alcune ipotesi (spese: n. 11 di giugno; n.ri 1 e 4 di agosto; n.ri 1 e 2 di settembre; n. 10 di ottobre; n. 10 di dicembre), ha rilevalo l’assenza di scontrini parlanti.
Al riguardo l’art. 8, comma 4, delle Linee Guida dell’Ateneo prevede che la documentazione contabile a giustificazione delle spese può essere costituita da scontrini e ricevute fiscali (anche intestate al titolare della carta) nel limite di 70,00 €.
Anche in tal caso, il Magistrato istruttore ha correttamente rilevato il deposito di scontrini fiscali non parlanti, ponendo in evidenza l’assenza di giustificativi idonei ad identificare la spesa sostenuta da ricollegare alle finalità istituzionali.
Al riguardo si ricorda che gli acquisti devono essere comprovati da documenti di spesa conformi alle previsioni legislative in materia fiscale dai quali poter trarre i dati oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione ovvero l’identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all'attività istituzionale, con conseguente ammissione a discarico di tali spese. Per le Pubbliche Amministrazioni la fattura quietanzata costituisce la modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti e del loro pagamento, potendo essa sempre essere richiesta dall’acquirente ex art. 22 d.p.r.
n. 633/1972.
La giurisprudenza contabile ha ritenuto, tuttavia, conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9/2/2015, documenti fiscalmente idonei anche la ricevuta e lo scontrino fiscale ove, tuttavia, siano riportati la descrizione dei beni e dei relativi acquirenti.
Ebbene, in base a quanto prospettato dall’agente contabile nella memoria, le spese effettuate rientrano tra quelle ammissibili e, nonostante l’irregolarità del procedimento seguito, dall’esame della documentazione disponibile non emergono ammanchi, sicchè si ritiene di escludere ogni addebito a carico dell’agente contabile pur rilevando, a titolo di osservazioni, l’obbligo nei suoi confronti di applicare con rigore la disciplina di settore nelle gestioni successive a quella in questa sede esaminata.
4. Diversamente non risulta alcuna documentazione giustificativa per le spese: di gennaio n.ri 1, 4 e 9 (importo complessivo di € 691,47);
di marzo n. 2 (importo di € 90,00); giugno spese n. 2, 6 e 7 (importo complessivo di € 288,89) e di luglio n. 6 (importo € 39,90).
Si ricorda che il gestore della carta di credito è responsabile del buon andamento, della regolarità e dell’efficienza della gestione della carta di cui è titolare, assicurando il puntuale rispetto delle Linee Guida e della normativa in materia, non potendo gestire la carta con modalità differenti da quelle per le quali ad esso sono state affidate. Ciò significa che è suo dovere premunirsi preventivamente dell’autorizzazione della spesa da effettuare ed è sempre suo dovere verificare che tutti i successivi passaggi del procedimento di spesa siano rispettati; inoltre è sempre preciso dovere munirsi della ricevuta o della fattura come prescritto dall’art. 8 delle Linee Guida, in caso contrario si è in presenza, come nel caso in esame, di una grave violazione di legge.
Per tali ragioni l’ammontare delle spese ritenute irregolari è pari a €
1.110,26.
5. Il Magistrato relatore ha ravvisato un’ulteriore irregolarità delle seguenti spese: gennaio n.ri 2, 7, 8, 10 e 12 (importo complessivo €
711,36); febbraio n.ri 1, 6, 7 e 8 (importo complessivo € 1.409,28);
marzo n. 7 (importo complessivo € 100,30); aprile le spese 8 e 9
(importo complessivo € 1.054,50); maggio n.ri 5, 7, e 10 (importo complessivo € 1.222,97); giugno n.ri 3, 5 e 7 (importo complessivo €
1.069,26); luglio le spese n.ri 13 e 14 (importo complessivo € 863,32);
ottobre n.ri 1, 3, 4, 13 e 14 (importo € 785,63); novembre n.ri 1, 5 e 7
(importo complessivo € 533,86); dicembre la spesa n. 2 (importo €
438,38). Le fatture delle predette spese risultano intestate a persone fisiche e non all’Università.
L’agente contabile ha giustificato tale modus operandi in considerazione dell’esigenza di “individuare il destinatario dei beni”.
Il Collegio rileva l’irregolarità delle spese.
L’art. 8 delle Linee Guida dell’Ateneo prescrive che in presenza di acquisti di importo superiore a 70 € la fattura dev’essere intestata all’Università.
Data la rigidità del precetto dell’Ateneo che non lascia spazio al gestore della carta di credito di assumere un comportamento differente, risulta evidente la violazione dell’art. 8 delle Linee Guida con conseguente irregolarità delle predette spese.
In ogni caso e nonostante l’irregolarità, il Collegio ritiene di poter escludere dall’addebito le fatture che, pur se intestate a persona fisica, è nelle stesse riportato l’indirizzo dell’Università, con conseguente riferibilità dell’acquisto all’Ateneo. Si escludono dall’addebito le seguenti spese: gennaio n.ri 2, 7, 8 e 12; febbraio n.ri 1, 6 e 8; marzo n.ri 7; aprile n.ri 8 e 9; maggio n.ri 7 e 10; luglio n. 13; ottobre n.ri 1, 3 e 4; novembre n. 5.
Diversamente il Collegio ritiene di addebitare all’agente contabile le seguenti spese: gennaio n. 10 (€ 400); febbraio n. 7 (€ 343,14); maggio n. 5 (€ 547,78); luglio n. 14 (€ 490); ottobre n.ri 13 (€ 119,88) e 14 (€
205,79); novembre n. 1 (€ 330) e 7 (€ 78,57); dicembre n. 2 (€ 438,38).
Pertanto, l’ammontare delle spese ritenute irregolari è pari a €
2.953,54.
6. Il Magistrato relatore ha anche prospettato una serie di criticità relative alle spese di rappresentanza, con particolare riferimento alle spese di: maggio n. 8, luglio n. 8 e settembre n.ri 13 e 14.
In ordine alle spese di rappresentanza l’art. 2 delle Linee Guida dell’Ateneo consente l’utilizzo della carta di credito per le spese di rappresentanza e il regolamento dell’Ateneo prevede che “1. La Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali può effettuare spese di rappresentanza al fine di promuovere, valorizzare e fornire adeguata proiezione all’esterno dell’attività e intrattenere pubbliche relazioni con soggetti pubblici e privati per favorire lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca. …. 4. Le spese che possono essere assunte a carico del bilancio universitario o delle Strutture sono riferite a: a)
colazioni o incontri di lavoro con personalità, ospiti ed autorità non appartenenti all’Ateneo, previa indicazione delle persone partecipanti;
b) servizi fotografici, di stampa e di pubbliche relazioni, addobbi, trasporti, ed altre spese in occasione di cerimonie, anche di inaugurazione, visite ufficiali presso l’Ateneo di autorità e di rappresentanti di organismi italiani e stranieri; c) consegna di piccoli doni, quali in via esemplificativa targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, a personalità o delegazioni italiane in visita all’Ateneo, ovvero in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti dell’Ateneo;
d) spese per la partecipazione, anche in accordo con altre Università o Istituzioni pubbliche o enti privati, ad iniziative di prestigio, nelle quali l’Università o sue strutture debbano essere adeguatamente rappresentati; e) interventi onerosi in occasione del decesso di persone estranee all’Ateneo per commemorare la personalità e l’attività svolta a favore dell’università nonché interventi onerosi in occasione del decesso di personale docente, tecnico o amministrativo in servizio attivo, sostenuti per la pubblicazione di epigrafi o articoli sulla stampa che ne illustrino l’attività svolta nell’Ateneo, contribuendo perciò al consolidamento della proiezione all’esterno dell’immagine dell’Ateneo; f) rinfreschi, omaggi, biglietti augurali e accessori di cancelleria di valore contenuto offerti in occasione di speciali ricorrenze eventi o circostanze particolari”.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che “la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. … La violazione dei criteri finalistici appena indicati conduce all’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza” (Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 64/2024/VSG).
6.1. Nel caso in esame risultano rispettose dei suddetti requisiti e finalità la spesa n. 8 di maggio, relativa a un lunch breack in occasione di un incontro scientifico del gruppo di ricerca Campi Elettromagnetici, la spesa n. 7 di luglio, afferente a un buffet per studenti, docenti, collaboratori e ospiti esterni in occasione dell’evento “Presentazione della Scuderia Vanvitelli – Team di Formula SAE”, organizzato dall’Università, e la spesa n. 8 di luglio, relativa a un evento di rilievo internazionale riferibile al progetto di ricerca “Transdairy”, che ha l’obiettivo di potenziare il trasferimento tecnologico tra ricerca, industria e piccole e medie imprese nei settori Key Enabling Technologies applicate alla filiera del latte.
Tali attività coincidono con le finalità istituzionali dell’Ateneo, indicate nell’art. 1, comma 3, dello Statuto che prevede che “L'Ateneo promuove il progresso della cultura e della ricerca scientifica e la legalita' per contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese e, in particolare, del proprio territorio. A tal fine opera anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con gli organismi del terzo settore e con il sistema produttivo”. Anche in ragione di quest’ultimo aspetto non residuano dubbi in ordine alla regolarità delle spese.
6.2. Diversamente per le spese n.ri 13 (€ 273) e 14 (€ 66,40) di settembre, relative all’acquisto di duecento calici e contenitori di carta
“sputavino” per l’evento “Le vie dell’Asprino” e volto alla valorizzazione del territorio di Aversa, nell’ambito del progetto di ricerca sulle cavità del sottosuolo aversano del Gruppo di Ricerca di Geologia, non si ravvisa né risulta dimostrato e/o documentato che siano state rivolte all’accrescimento del prestigio e della reputazione dell’ente verso l’esterno.
L’agente contabile nella memoria ha precisato che per mero errore materiale le spese sono state qualificate “di rappresentanza”, tuttavia si tratterebbe di acquisti “imputati al conto di bilancio 1210107 – Altro materiale di consumo – buono d’ordine n. 134 del 6.12.2022”.
Il Collegio non ritiene corretto quanto affermato dall’agente contabile, atteso le predette spese non sono sussumibili nell’elenco di cui all’art.
2 delle Linee Guida, il quale utilizzando l’avverbio “esclusivamente”,
risulta essere tassativo e non consente spese al di fuori del relativo perimetro.
Pertanto, l’ammontare delle spese ritenute irregolari è pari a € 339,40.
7. Per tutto quanto sopra esposto il Collegio dichiara il conto giudiziale in epigrafe irregolare, con la conseguentemente condanna del dott. AS NN alla restituzione all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” della somma di € 4.403,20 oltre interessi legali a far data dal deposito della sentenza e sino al soddisfo.
8. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
PQM
la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n.
27588 reso dall’agente contabile NN AS, nella qualità di titolare della carta di credito n. **** **** ***2 5186, esercizio finanziario 2022, e per l’effetto condanna il predetto al pagamento di € 4.403,20, oltre interessi legali a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo, in favore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Estensore Presidente
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Depositata in Segreteria il giorno 13/04/2026 Il Direttore della segreteria
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Per Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi
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