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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.75/2022 R.G.A.C. TRA in persona del uso legale rappresentante Parte_1 Pt_2 ede in ce n. 79 – Napoli c
[...]
partita IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Afragola (NA) alla Vi ri n.123 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Zanfardino e Nunzia Porroni dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE E con sede legale in Cinisello Balsamo Controparte_1
40, Codice Fiscale, Par ero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mila P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegat risposta, dall'Avv. Daniele de Russis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via A. Albricci n. 9 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice pagina 1 di 6 conveniva in giudizio la esponendo che: Controparte_1 in data 19 gennaio uso con la convenuta contratto di agenzia, che si inquadrava nell'ambito di rapporti analoghi già in essere con la convenuta per gli anni precedenti;
in data 07.04.2021 riceveva una comunicazione dalla SA (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i mmercio) con la quale la si informava che la aveva comunicato la cessazione del mandato di Controparte_1
con comunicazione del 18.06.2021 aveva chiesto alla convenuta chiarimenti, cui la controparte replicava affermando l'inesistenza di alcun contratto di agenzia in essere tra le parti, e precisando che l'int inno era già stata manifestata da essa alla sia telefonicamente che per CP_1 Parte_1 iscrit essa attrice aveva co letare la propria attività in nome e per conto della come documentato da una CP_1 serie di ordini conclusi alcuni dei quali erano stati consegnati. Tanto premesso, ritenuta l'illegittimità dell'avverso recesso, concludeva chiedendo: e esistente e pienamente valido tra e il contratto sottoscritto in data 11/19 CP_1 Parte_1
p l 01.01.2021 al 31.12.2021; b) accertare e dichiarare che tra le parti non è mai intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale;
e dichiarare l'illegittimo comportamento della nel comunicare alla SA un inesistente CP_1
l rapporto contrattuale;
per l'effetto d) a al pagamento in favore Controparte_1 della a del danno derivante da Parte_1 lucro la misura determinata in € 52.640,00 oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 01.01.2021 o dalla dat l.mo Giudicante;
e) condannare la alla r della CP_1 posizione assicurativa della presso Parte_1
l'Ente SA pe 01.01.20 1; are la al pagamento in favore della CP_1 della s 67,13 portata dalla fattura n. Parte_1
pagina 2 di 6 2/2021 oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 01.01.2021 o dalla data stabilita dall'Ill.mo Giudicante;
are la al pagamento in favore della CP_1 della s 00,00 a titolo di risarcimento Parte_1 ttoria di spese. Si costituiva la convenuta, che contestava l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, che quella inviata all'attrice in data 11 gennaio 2021 era una mera bozza non firmata del contratto di agenzia per l'anno 2021, cui era seguita, in data 11 febbraio 2021, una comunicazione scritta (prodotta anche da parte attrice) con la quale era preannunziata “la stesura con i nostri legali dei nuovi mandati di agenzia che saranno redatti in ottemperanza alle richieste dell'Organismo di V del Modello Organizzativo 231 al cui rispetto è tenuta. […] Controparte_1
Data la circostanza si rende ne a sostituzione anche dei contratti esistenti in essere con nuovi modelli contrattuali”. Precisava inoltre che, in seg l legale rapp.te dell'attrice e l'amministratore delegato di erano intervenuti colloqui CP_1 telefonici, nel corso dei quali e omunicato che “non stato possibile rinnovare l'agenzia per l'anno 2021”, ed il Pt_1 veniva ““autorizzato” ... a collaborare eventualmen soggetto Legiuriste s.r.l., scelto come agente di in CP_1
Campania per il 2021, e di accordarsi dirett con quest'ultimo per “arrotondare” qualche commissione o provvigione
che avrebbe potuto risultare di aiuto al signor
(così testualmente leggesi nella comparsa di Parte_2 venuta). Eccepiva ancora che la predetta Legiuriste s.r.l. aveva già pagato all'attrice provvigioni per le medesime vendite la domanda risarcitoria qui azionata (come da fattura di n. Pt_1
3/2022). Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. _________________________________________________
Come correttamente ricordato da parte attrice, l'articolo 1742 c.c.,
pagina 3 di 6 nel disciplinare il contratto di agenzia, dopo averne delineato l'oggetto, testualmente prevede che per esso “La forma deve essere scritta”. Orbene, parte attric comunicazione a mezzo email, proveniente da “Regional Business Line Controparte_3
Manager HAT” della sto è opportuno riportare:
“Ti invio contratto valido per anno 2021. Ti prego di rispedirmelo timbrato e firmato per accettazione”. La prevalente giurisprudenza ha più volte chiarito che il predetto requisito formale è previsto esclusivamente ad probationem (ex plurimis v. da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023). Non pare quindi potersi dubitare del perfezionamento della fattispecie negoziale, all'esito del – non contestato – invio da parte dell'attore della “ultima pagina del Contratto, appositamente timbrata e firmata” (cfr. email del 19.1.21), e tale conclusione è altresì avvalorata (piuttosto che smentita, come affermato dalla difesa della convenuta) dalla successiva comunicazione de 2021, che, lungi dall'attestare una volontà solutoria della , CP_1 in quanto indirizzata ad una pluralità di soggetti, appare confermare l'esistenza del mentovato rapporto contrattuale.
trattandosi di comunicazione non diretta alla sola ben difficilmente con essa si sarebbe potuto esercitare Parte_1 trattuale. D'altro canto, ove tra le parti non vi fosse stato alcun rapporto, non vi sarebbe stata alcuna ragione per inviare una missiva nella quale si legge della necessità di procedere alla “sostituzione anche dei contratti esistenti in essere”, espressione, questa, ad un tempo, incompatibile con una effettiva intenzione di recesso, ed implicitamente confermativa della esistenza di un rapporto negoziale. Le anzidette risultanze documentali portano allora in primo luogo a ribadire l'inammissibilità delle prove orali di parte convenuta, che appaiono, oltre che superflue, anche finalizzate a dimostrare, a mezzo di dichiarazioni testimoniali, circostanze - tendenti per certi versi a confutare quanto convincentemente attestato dai suddetti documenti - comunque non direttamente attinenti l'oggetto del giudizio e rilevanti, al più, in punto di quantificazione dell'importo spettante a parte attrice a titolo di risarcimento. Risulta inoltre provato, sulla scorta dei rilievi che precedono, che,
pagina 4 di 6 contrariamente a quanto eccepito dalla e dalla CP_1 medesima sostenuto anche prima dell'in presente giudizio, tra le parti insorse valido rapporto contrattuale di agenzia per l'anno 2021. Va a questo punto considerato che, nel predetto contratto, all'art.18, la durata del rapporto era stabilita in “12 mesi con decorrenza dal 01/01/2021”, ma era altresì concessa la possibilità, in favore di entrambe le parti, di risolvere il rapporto stesso “con il preavviso previsto dal vigente Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti del Commercio”. Orbene, l'apposizione a carico del recedente ad un contratto, quale quello di cui si tratta, dell'obbligo di preavviso, ha la funzione di tutelare il contraente receduto al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi. Il recesso è infatti strumento negoziale disciplinato tra i mezzi a disposizione di un contraente per la tutela del suo interesse contrattualmente rilevante, e dunque soggetto, nel suo esercizio, ai principi di buona fede e correttezza. La parte titolare del diritto di recesso, dunque, è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi anche di buona fede e correttezza, ma pur sempre al fine di non arrecare pregiudizio, ovvero danno ingiusto, all'altro contraente. Depongono in tal senso i principi di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ., dai quali si trae con chiarezza che il pregiudizio risarcibile riguarda gli effetti immediati e diretti dell'inadempimento. Un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso collegati dal nesso di causalità adeguata, non dà luogo al risarcimento (Cass. 15639 del 2012, 10953 del 2012). Ad avviso di questo Giudice, non vi è prova che la convenuta abbia manifestato, prima della scadenza, una volontà solutoria del contratto, essendosi limitata, peraltro non direttamente bensì a mezzo dei propri difensori, ad affermare l'inesistenza del vincolo negoziale. Sussiste, quindi, il diritto dell'attrice a vedersi risarcita del pregiudizio derivante dall'illecita condotta altrui, da quantificarsi nella somma corrispondente alle provvigioni dovute per l'attività svolta, come documentata dagli ordini esibiti. Su tale importo saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso e secon di cui al D.Lgs. 231/02. La sarà altresì tenuta alla regolarizzazione della CP_1
pagina 5 di 6 posizione SA dell'attrice per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. In applicazione dei principi in precedenza enunciati, non potrà invece essere accolta la richiesta di condanna al pagamento una ulteriore somma, qualificata come posta risarcitoria, ovvero come
“equo ristoro”, atteso che non vi è alcuna prova dell'esistenza di danni ulteriori, diversi dal mancato incasso delle provvigioni dovute. All'accoglimento della domanda, conseguirà, infine, la condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 52.640,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/ condanna altresì la golarizzazione della CP_1 posizione ENASARC per il periodo dal Parte_1
01.01.2021 al 31.12.2021; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €.786,00 per spese ed €.7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 6 giugno 2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.75/2022 R.G.A.C. TRA in persona del uso legale rappresentante Parte_1 Pt_2 ede in ce n. 79 – Napoli c
[...]
partita IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Afragola (NA) alla Vi ri n.123 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Zanfardino e Nunzia Porroni dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE E con sede legale in Cinisello Balsamo Controparte_1
40, Codice Fiscale, Par ero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mila P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegat risposta, dall'Avv. Daniele de Russis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via A. Albricci n. 9 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice pagina 1 di 6 conveniva in giudizio la esponendo che: Controparte_1 in data 19 gennaio uso con la convenuta contratto di agenzia, che si inquadrava nell'ambito di rapporti analoghi già in essere con la convenuta per gli anni precedenti;
in data 07.04.2021 riceveva una comunicazione dalla SA (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i mmercio) con la quale la si informava che la aveva comunicato la cessazione del mandato di Controparte_1
con comunicazione del 18.06.2021 aveva chiesto alla convenuta chiarimenti, cui la controparte replicava affermando l'inesistenza di alcun contratto di agenzia in essere tra le parti, e precisando che l'int inno era già stata manifestata da essa alla sia telefonicamente che per CP_1 Parte_1 iscrit essa attrice aveva co letare la propria attività in nome e per conto della come documentato da una CP_1 serie di ordini conclusi alcuni dei quali erano stati consegnati. Tanto premesso, ritenuta l'illegittimità dell'avverso recesso, concludeva chiedendo: e esistente e pienamente valido tra e il contratto sottoscritto in data 11/19 CP_1 Parte_1
p l 01.01.2021 al 31.12.2021; b) accertare e dichiarare che tra le parti non è mai intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale;
e dichiarare l'illegittimo comportamento della nel comunicare alla SA un inesistente CP_1
l rapporto contrattuale;
per l'effetto d) a al pagamento in favore Controparte_1 della a del danno derivante da Parte_1 lucro la misura determinata in € 52.640,00 oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 01.01.2021 o dalla dat l.mo Giudicante;
e) condannare la alla r della CP_1 posizione assicurativa della presso Parte_1
l'Ente SA pe 01.01.20 1; are la al pagamento in favore della CP_1 della s 67,13 portata dalla fattura n. Parte_1
pagina 2 di 6 2/2021 oltre interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 01.01.2021 o dalla data stabilita dall'Ill.mo Giudicante;
are la al pagamento in favore della CP_1 della s 00,00 a titolo di risarcimento Parte_1 ttoria di spese. Si costituiva la convenuta, che contestava l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, che quella inviata all'attrice in data 11 gennaio 2021 era una mera bozza non firmata del contratto di agenzia per l'anno 2021, cui era seguita, in data 11 febbraio 2021, una comunicazione scritta (prodotta anche da parte attrice) con la quale era preannunziata “la stesura con i nostri legali dei nuovi mandati di agenzia che saranno redatti in ottemperanza alle richieste dell'Organismo di V del Modello Organizzativo 231 al cui rispetto è tenuta. […] Controparte_1
Data la circostanza si rende ne a sostituzione anche dei contratti esistenti in essere con nuovi modelli contrattuali”. Precisava inoltre che, in seg l legale rapp.te dell'attrice e l'amministratore delegato di erano intervenuti colloqui CP_1 telefonici, nel corso dei quali e omunicato che “non stato possibile rinnovare l'agenzia per l'anno 2021”, ed il Pt_1 veniva ““autorizzato” ... a collaborare eventualmen soggetto Legiuriste s.r.l., scelto come agente di in CP_1
Campania per il 2021, e di accordarsi dirett con quest'ultimo per “arrotondare” qualche commissione o provvigione
che avrebbe potuto risultare di aiuto al signor
(così testualmente leggesi nella comparsa di Parte_2 venuta). Eccepiva ancora che la predetta Legiuriste s.r.l. aveva già pagato all'attrice provvigioni per le medesime vendite la domanda risarcitoria qui azionata (come da fattura di n. Pt_1
3/2022). Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. _________________________________________________
Come correttamente ricordato da parte attrice, l'articolo 1742 c.c.,
pagina 3 di 6 nel disciplinare il contratto di agenzia, dopo averne delineato l'oggetto, testualmente prevede che per esso “La forma deve essere scritta”. Orbene, parte attric comunicazione a mezzo email, proveniente da “Regional Business Line Controparte_3
Manager HAT” della sto è opportuno riportare:
“Ti invio contratto valido per anno 2021. Ti prego di rispedirmelo timbrato e firmato per accettazione”. La prevalente giurisprudenza ha più volte chiarito che il predetto requisito formale è previsto esclusivamente ad probationem (ex plurimis v. da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023). Non pare quindi potersi dubitare del perfezionamento della fattispecie negoziale, all'esito del – non contestato – invio da parte dell'attore della “ultima pagina del Contratto, appositamente timbrata e firmata” (cfr. email del 19.1.21), e tale conclusione è altresì avvalorata (piuttosto che smentita, come affermato dalla difesa della convenuta) dalla successiva comunicazione de 2021, che, lungi dall'attestare una volontà solutoria della , CP_1 in quanto indirizzata ad una pluralità di soggetti, appare confermare l'esistenza del mentovato rapporto contrattuale.
trattandosi di comunicazione non diretta alla sola ben difficilmente con essa si sarebbe potuto esercitare Parte_1 trattuale. D'altro canto, ove tra le parti non vi fosse stato alcun rapporto, non vi sarebbe stata alcuna ragione per inviare una missiva nella quale si legge della necessità di procedere alla “sostituzione anche dei contratti esistenti in essere”, espressione, questa, ad un tempo, incompatibile con una effettiva intenzione di recesso, ed implicitamente confermativa della esistenza di un rapporto negoziale. Le anzidette risultanze documentali portano allora in primo luogo a ribadire l'inammissibilità delle prove orali di parte convenuta, che appaiono, oltre che superflue, anche finalizzate a dimostrare, a mezzo di dichiarazioni testimoniali, circostanze - tendenti per certi versi a confutare quanto convincentemente attestato dai suddetti documenti - comunque non direttamente attinenti l'oggetto del giudizio e rilevanti, al più, in punto di quantificazione dell'importo spettante a parte attrice a titolo di risarcimento. Risulta inoltre provato, sulla scorta dei rilievi che precedono, che,
pagina 4 di 6 contrariamente a quanto eccepito dalla e dalla CP_1 medesima sostenuto anche prima dell'in presente giudizio, tra le parti insorse valido rapporto contrattuale di agenzia per l'anno 2021. Va a questo punto considerato che, nel predetto contratto, all'art.18, la durata del rapporto era stabilita in “12 mesi con decorrenza dal 01/01/2021”, ma era altresì concessa la possibilità, in favore di entrambe le parti, di risolvere il rapporto stesso “con il preavviso previsto dal vigente Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti del Commercio”. Orbene, l'apposizione a carico del recedente ad un contratto, quale quello di cui si tratta, dell'obbligo di preavviso, ha la funzione di tutelare il contraente receduto al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi. Il recesso è infatti strumento negoziale disciplinato tra i mezzi a disposizione di un contraente per la tutela del suo interesse contrattualmente rilevante, e dunque soggetto, nel suo esercizio, ai principi di buona fede e correttezza. La parte titolare del diritto di recesso, dunque, è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi anche di buona fede e correttezza, ma pur sempre al fine di non arrecare pregiudizio, ovvero danno ingiusto, all'altro contraente. Depongono in tal senso i principi di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ., dai quali si trae con chiarezza che il pregiudizio risarcibile riguarda gli effetti immediati e diretti dell'inadempimento. Un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso collegati dal nesso di causalità adeguata, non dà luogo al risarcimento (Cass. 15639 del 2012, 10953 del 2012). Ad avviso di questo Giudice, non vi è prova che la convenuta abbia manifestato, prima della scadenza, una volontà solutoria del contratto, essendosi limitata, peraltro non direttamente bensì a mezzo dei propri difensori, ad affermare l'inesistenza del vincolo negoziale. Sussiste, quindi, il diritto dell'attrice a vedersi risarcita del pregiudizio derivante dall'illecita condotta altrui, da quantificarsi nella somma corrispondente alle provvigioni dovute per l'attività svolta, come documentata dagli ordini esibiti. Su tale importo saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso e secon di cui al D.Lgs. 231/02. La sarà altresì tenuta alla regolarizzazione della CP_1
pagina 5 di 6 posizione SA dell'attrice per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. In applicazione dei principi in precedenza enunciati, non potrà invece essere accolta la richiesta di condanna al pagamento una ulteriore somma, qualificata come posta risarcitoria, ovvero come
“equo ristoro”, atteso che non vi è alcuna prova dell'esistenza di danni ulteriori, diversi dal mancato incasso delle provvigioni dovute. All'accoglimento della domanda, conseguirà, infine, la condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 52.640,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/ condanna altresì la golarizzazione della CP_1 posizione ENASARC per il periodo dal Parte_1
01.01.2021 al 31.12.2021; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €.786,00 per spese ed €.7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 6 giugno 2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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