Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04953/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Capezzuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione:
del decreto del Ministero dell’Interno, avente prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il decreto di rigetto della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Viene in esame il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno recante diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta con istanza del 25.02.2018, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 Febbraio 1992 n. 91.
Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza in quanto il ricorrente era risultato imputato nel procedimento penale n.-OMISSIS-, pendente presso la Corte di appello di Roma, per il reato di rissa aggravata di cui all’art.588 c.p, del quale non aveva fatto nemmeno menzione all’atto di presentazione della richiesta.
2.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il suindicato diniego deducendone l’illegittimità.
Il decreto gravato sarebbe, innanzitutto, privo di un sufficiente corredo motivazionale in quanto non sono indicati i presupposti di fatto né le ragioni in diritto che lo avevano giustificato.
Il diniego, inoltre, è basato sulla mera pendenza di un procedimento penale senza che fosse intervenuto un definitivo accertamento della responsabilità penale e dal relativo giudizio di colpevolezza.
Il Ministero, poi, ha considerato come ostative al rilascio della cittadinanza circostanze in fatto risalenti nel tempo ed aventi scarsa rilevanza.
L’Ufficio prefettizio, infine, non ha tenuto in alcuna considerazione il fatto che il ricorrente vive da tempo in Italia e si è compiutamente integrato nella comunità italiana.
Il diniego impugnato sarebbe, quindi, viziato per deficit istruttorio e di motivazione: l’istruttoria procedimentale si è svolta in modo sommario e incompleto poiché la motivazione sottesa al rigetto non accenna minimamente alla prolungata presenza dello straniero in Italia e alla sua integrazione nel tessuto sociale, sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista lavorativo, dopo i fatti delittuosi risalenti al 2014. Non sarebbe stato, infine, valutato ed evidenziato l’interesse pubblico che posto a giustificazione del provvedimento, anche a fronte del legittimo affidamento del privato, soprattutto in considerazione dell’ottimo inserimento nel tessuto sociale. E comunque, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, la valutazione dell’Ufficio non potrebbe ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, essendo questo del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque.
Il Ministero si è costituito in resistenza, depositando documentazione.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-del 28.02.2023.
Il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al c.d gratuito patrocinio, corredata da relativa documentazione.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 13.02.2026, tenutasi con modalità telematiche ex art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
3.- Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione depositata in atti e dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato, emerge che, con rapporto informativo n.-OMISSIS- -OMISSIS-, del 6.11.2018, la Questura di Roma rilevava che il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale n.-OMISSIS- per il reato di rissa aggravata, definito con sentenza di condanna a euro 2000 di multa. Tale circostanza, quindi, unitamente al fatto che, in sede di istanza per il rilascio della cittadinanza, il ricorrente aveva dichiarato di non avere precedenti penali, è stata ritenuta, dal Ministero dell’Interno, ostativa al rilascio della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato sono infondate e vanno respinte per le considerazioni che seguono.
Appare in primo luogo utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto di contendere (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, V-bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Occorre rammentare che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato è solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei – quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta – tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 3547/2012), da valutarsi non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status, lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Cons. Stato, III, n. 104/2022).
In virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis, Cons. Stato, III, n. 7036/2020).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente che ha riportato una condanna per rissa aggravata ed è stato autore di una dichiarazione mendace in sede di presentazione dell’istanza.
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore attribuibile all’aver volutamente omesso tale necessaria indicazione, circostanza che non può non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr. in termini T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 16276/2023).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su circostanze – il precedente penale per rissa aggravata e la falsa dichiarazione – che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e una non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Cons. Stato, III, n. 1057/2022).
Occorre sul punto evidenziare come per la prevalente giurisprudenza “tale omissione non solo sarebbe suscettibile di essere perseguita penalmente, ma in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 può determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda. In ogni caso, tale elemento è indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza. In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che il citato art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 “si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero” (Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933)” (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 334 nonché Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2023, n. 5133).
Alla luce di tali rilievi, perdono consistenza anche le ulteriori censure concernenti il difetto di istruttoria e il deficit motivazione dell’atto impugnato, avendo questo dato pienamente conto dei presupposti in fatto e delle ragioni in diritto sottese alle ragioni del diniego.
Si è ancora osservato, che “l’omessa dichiarazione dell’esistenza di una condanna definitiva, fornendo una falsa dichiarazione, passibile di sanzione penale avvalora il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis.
Si osserva ancora sul punto che, tra i principi cardine dell'ordinamento italiano, vi è quello dell'autoresponsabilità, che assume particolare pregnanza nello strumento della dichiarazione sostitutiva disciplinata dal D.P.R. 445/2000.
La formulazione consapevole delle dichiarazioni poste a fondamento all'istanza di naturalizzazione costituisce, pertanto, essa stessa uno degli indici di inserimento sociale del richiedente, al pari della piena comprensione del relativo contenuto lessicale e delle conseguenze legali derivanti dalla formulazione di dichiarazioni false e/o mendaci.
Deriva che il mendacio dichiarativo commesso proprio nell'ambito del fondamentale procedimento di ingresso nella comunità nazionale costituisce condotta che, quando non automaticamente ostativa del beneficio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ben può essere oggetto, quantomeno, della complessiva valutazione compiuta dell'Amministrazione, come accaduto nella specie (cfr. in proposito Tar Lazio, n. 5994/2025).
Deve ancora essere rilevato che le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, in quanto l'Amministrazione ha l’onere di valutare il fatto storico in un’ottica di prevenzione (Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III,21/10/2019 nr. 7122/2019).
Infine, si osserva che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e di conseguire lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
4.- In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia e degli interessi dedotti, dovendo peraltro respingersi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio stante la manifesta infondatezza delle censure (art. 74, co. 2, d.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Respinge la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AN, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | GI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.