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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9560/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Firenze, via del Parione 22, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Parlanti, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
RO
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, e
ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, voglia: -
annullare il provvedimento del CP_1 RO
– Ambasciata d'Italia in Nairobi (Kenya) Prot. RO
740 del 28.03.2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accertare e
dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del Sig. Parte_1
con il figlio;
- per l'effetto, ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia in Nairobi (Kenya) il
pagina 1 rilascio del visto per ricongiungimento familiare al minore Persona_1
[...]
Per parte resistente:
'Voglia il Tribunale rigettare il ricorso di controparte siccome inammissibile
e, comunque, infondato. Voglia altresì rigettare le istanze istruttorie
formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari'
Fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento emesso dall'Ambasciata italiana a Nairobi
prot.740 del 28 marzo 2023 di diniego al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore di nato a Persona_1
MO (Somalia) il 4 settembre 2006. Premette il ricorrente di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di avere ottenuto il nulla osta al ricongiungimento della coniuge e dei due figli il 1
aprile 2022. A fronte dell'istanza di rilascio del titolo di ingresso sul territorio nazionale, nei confronti dei due minori l'Ambasciata italiana a
Nairobi disponeva il test del DNA, all'esito del quale uno dei due,
[...]
non risultava legato biologicamente al ricorrente. Ricevuto il Persona_1
preavviso di rigetto relativo all'istanza di per il Persona_1
tramite del difensore il ricorrente inviava all'autorità procedente ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dello status filiationis ma,
ciononostante, veniva adottato il provvedimento di diniego oggetto di contestazione nel presente giudizio. Il ricorrente si duole dell'erroneità
della decisione adottata dall'Ambasciata contestando la decisione dell'amministrazione di disporre il test del DNA, ritenendo la paternità di pagina 2 entrambi i figli 'incontroversa [dal momento che] in Somalia non esistono
cognomi, per cui su tutti i documenti dopo il nome proprio si indica il nome
del padre;
(…) [che] entrambi [i] minori ed recano dopo il Per_1 Per_2
nome proprio il patronimico “ , cioè, giustappunto, il nome del Persona_1
ricorrente, padre di entrambi;
[che] gli stessi passaporti recano anche nel
secondo rigo il nominativo della madre, che anche in questo caso è la
medesima per entrambi, ovvero la Sig. Lo status Parte_2
filiationis è altresì dimostrato da 'un documento del Tribunale Distrettuale
di HI MO (Somalia) Ref. MDYAQ 583 2022 del 23.04.2022
(cfr. all. 8), in cui viene certificata sia la paternità dei due minori in capo al
Sig. sia l'esercizio della relativa potestà e Parte_1
responsabilità genitoriale da parte del medesimo e della nuova moglie,
stante l'irreperibilità della madre Sig.ra Persona_3 Parte_3
ex-moglie del Sig. avvistata per l'ultima volta in Yemen
[...] Pt_1
nel 2014' nonché dalla 'Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
30.06.2022 redatto presso il Tribunale di Firenze (cfr. all. 9) dalla quale
nuovamente risulta la paternità di entrambi i minori in capo al Sig.
Insta, pertanto, perché questo Tribunale accerti la Parte_1
titolarità del suo diritto al ricongiungimento familiare con Persona_1
[...]
Resiste in giudizio il RO
, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Rileva
[...]
invero l'amministrazione come l'accertamento dello status filiationis tramite esame del DNA costituisca una prassi giustificata 'dall'assenza di registri
dello stato civile in territorio somalo' e come, nel caso di specie, non sia pagina 3 stata prodotta ulteriore documentazione comprovante un 'rapporto di fatto'
tra il ricorrente e il minore di cui si chiede il ricongiungimento.
***
Va preliminarmente osservato, al fine di delimitare il thema decidendum,
del presente giudizio, come l'accertamento demandato al Tribunale, alla luce dell'esito del procedimento amministrativo e delle ragioni dell'impugnazione del provvedimento di diniego, sia limitato alla verifica del rapporto parentale tra il minore da ricongiungere e il genitore che ne chiede il ricongiungimento.
Ciò detto, il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Per come si evince dalla normativa che disciplina la materia, contenuta negli artt.29 e 29 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e nell'art. 6 del d.P.R.
31 agosto 1999 n.394, l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare a favore dei figli minori, anche 'adottati o affidati o sottoposti a tutela', è
subordinato all'accertamento dello status filiationis, da determinarsi, ai sensi dell'art. 33 della l. 31 maggio 1995 n. 218, sulla base della 'legge
nazionale del figlio'. In tema di onus probandi, sebbene di regola spetti all'istante provare la sussistenza dello status filiationis, in caso di impossibilità di documentare in modo certo tale stato per l'assenza di un'autorità riconosciuta o di fondati dubbi circa l'autenticità della documentazione stessa, il legame biologico può essere accertato mediante esame del DNA disposto dall'autorità amministrativa procedente.
Una speciale disciplina è poi prevista dall'art. 29 bis del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286, che trova applicazione anche nei confronti di titolari di protezione sussidiaria per l'espressa previsione normativa contenuta pagina 4 nell'art. 22, comma 4, del d.lgs. 19 novembre 2007 n.251, a mente del quale '(…) Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della
mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei
documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del CP_1
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può
essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del
vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli
organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il
rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di
documenti probatori (…)'.
Ciò posto e venendo al caso di specie, va anzi tutto disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla decisione dell'amministrazione di disporre l'esame del DNA, dal momento che gli interessati si sono volontariamente sottoposti a tale accertamento senza sollevare alcuna obiezione in sede amministrativa e che, una volta eseguito l'esame, l'esito negativo che ne è
derivato non può certo essere disconosciuto.
A fronte di tale risultato, la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente non risulta sufficiente a provare lo status filiationis, neppure sotto le equiparate forme di adozione, affidamento o tutela, e dunque a superare l'assenza del legame biologico accertata con l'esame del DNA.
pagina 5 E invero, il passaporto di la cui copia estratta per Persona_1
immagini è allegata al ricorso introduttivo, costituisce un mero documento di identificazione che, pur riportando le generalità degli ascendenti, non può essere utilizzato per dimostrare uno stato personale quale quello di figlio.
Ugualmente inidonea a provare lo status filiationis è la dichiarazione resa dal ricorrente dinanzi al Tribunale distrettuale di HI in data 23 aprile
2022, dal momento che, essendo antecedente alla conoscenza dell'esito negativo dell'esame del DNA, appare evidente che la stessa si sia resa necessaria non già per riconoscere il minore o provarne l'avvenuto riconoscimento, quanto per giustificare l'assenza del consenso della madre, al momento considerata irreperibile, al ricongiungimento dei minori al loro asserito padre.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'odierno ricorrente in data 30 giugno 2022, con la quale questi afferma di essere padre dei due minori, contiene una affermazione di fatti a sé favorevoli e, come tale,
non assurge al rango di prova secondo i principi che regolano il processo civile.
Va da ultimo rilevata l'inutilizzabilità del documento denominato '11 –
certificato di nascita' e depositato il 20 gennaio 2025, il quale, Per_1
diversamente da quanto erroneamente indicato dalla difesa del ricorrente,
risulta prodotto senza una preventiva autorizzazione del Tribunale. Va
infatti rammentato al riguardo che, stante la modifica apportata all'art. 281
duodecies, comma 4, cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 31 ottobre 2024
n.164, a partire dal 26 novembre 2024, nei giudizi instaurati a far data dal pagina 6 28 febbraio 2023, le produzioni documentali in corso di causa sono possibili unicamente laddove si rendano necessarie dalle difese della controparte e abbisognano in ogni caso di una apposita autorizzazione del giudice. Ma, invero, quand'anche si volesse superare tale profilo ed esaminare il deposito, non potrebbe il Tribunale esimersi dal rilevare come il documento rilasciato dall'Ambasciata della Repubblica Federale della
Somalia in Italia non costituisca affatto un 'atto di nascita', ovvero un documento fidefacente dell'evento vitale, giacché si limita a desumere la paternità del ricorrente dai dati riportati nel passaporto di Persona_1
[...]
Alla luce di quanto esposto, nessuno dei suddetti documenti fornisce dunque la prova dello status filiationis, neppure sotto le equiparate forme di adozione, affidamento o tutela, potendo al più assurgere al rango di presunzioni semplici di una paternità putativa, ovvero della supposta esistenza di un legame biologico tra il ricorrente e Persona_1
palesata erga omnes fin dalla nascita di quest'ultimo.
E tuttavia il Tribunale non ritiene che l'insieme di tali presunzioni formi piena prova, poiché, alla luce delle incongruenze emergenti dall'esame complessivo della documentazione prodotta in giudizio, risulta privo dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza imposti dall'art.2729 cod. civ. a tal fine.
Osserva invero il Tribunale che nel corso dell'audizione personale tenutasi il 3 marzo 2009 dinanzi la Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale alla Parte_1
domanda 'È sposato?' rispondeva 'Si, una prima volta mi sono sposato e
pagina 7 mi sono divorziato. Poi ci siamo sposati con la seconda e separati. Dalla
prima e dalla seconda ho avuto un figlio. Poi anche con la terza ho avuto
un figlio. Il secondo figlio in realtà è morto'. Per come esplicitamente affermato dallo stesso ricorrente, i suoi tre figli, di cui uno prematuramente deceduto, dovrebbero avere madri diverse, mentre nell'atto introduttivo del giudizio e nella documentazione allegata viene al contrario indicata
[...]
asseritamente irreperibile dal 2014, come madre di e Parte_3 Per_1
ovvero di due dei predetti tre figli. Per_2
In ordine poi alla foto allegata all'atto introduttivo che rappresenterebbe
sieme ai fratelli, di cui uno poi morto, ed alla nonna', si rileva che i Per_4
bambini ivi raffigurati appaiono di un'età incompatibile a quella che avrebbero potuto avere. Ed infatti, poiché il secondogenito di Parte_1
era già venuto a mancare il 3 marzo del 2009, la foto non può che
[...]
supporsi scattata in data antecedente, allorché e nati Per_1 Per_2
rispettivamente nel settembre 2006 e nel 2008, non avrebbero potuto avere rispettivamente più di due anni e mezzo e sei mesi, mentre nella foto depositata sono raffigurati bambini in età scolare.
Infine, nell'atto introduttivo si allega che i due minori avrebbero 'sempre
vissuto' con la nuova moglie del padre, quando tuttavia il matrimonio tra i due risulta celebrato solo nel 2020.
Alla luce di tali incongruenze ed in assenza di altri elementi a dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia rapporto tra l'odierno ricorrente e antecedente al rilascio del suo Persona_1
passaporto nel 2021, non si ritiene dunque raggiunta la prova che Per_1
pagina 8 possa essere stato considerato dalla sua nascita come figlio Persona_1
di da Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore indeterminato della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande di parte, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che si liquidano in euro 3.808,00 (di cui euro 850,50 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro
903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.452,50 per la fase decisoria),
oltre accessori di legge.
Roma, 20 marzo 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9560/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Firenze, via del Parione 22, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Parlanti, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
RO
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, e
ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, voglia: -
annullare il provvedimento del CP_1 RO
– Ambasciata d'Italia in Nairobi (Kenya) Prot. RO
740 del 28.03.2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accertare e
dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del Sig. Parte_1
con il figlio;
- per l'effetto, ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia in Nairobi (Kenya) il
pagina 1 rilascio del visto per ricongiungimento familiare al minore Persona_1
[...]
Per parte resistente:
'Voglia il Tribunale rigettare il ricorso di controparte siccome inammissibile
e, comunque, infondato. Voglia altresì rigettare le istanze istruttorie
formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari'
Fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione Parte_1
avverso il provvedimento emesso dall'Ambasciata italiana a Nairobi
prot.740 del 28 marzo 2023 di diniego al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore di nato a Persona_1
MO (Somalia) il 4 settembre 2006. Premette il ricorrente di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di avere ottenuto il nulla osta al ricongiungimento della coniuge e dei due figli il 1
aprile 2022. A fronte dell'istanza di rilascio del titolo di ingresso sul territorio nazionale, nei confronti dei due minori l'Ambasciata italiana a
Nairobi disponeva il test del DNA, all'esito del quale uno dei due,
[...]
non risultava legato biologicamente al ricorrente. Ricevuto il Persona_1
preavviso di rigetto relativo all'istanza di per il Persona_1
tramite del difensore il ricorrente inviava all'autorità procedente ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dello status filiationis ma,
ciononostante, veniva adottato il provvedimento di diniego oggetto di contestazione nel presente giudizio. Il ricorrente si duole dell'erroneità
della decisione adottata dall'Ambasciata contestando la decisione dell'amministrazione di disporre il test del DNA, ritenendo la paternità di pagina 2 entrambi i figli 'incontroversa [dal momento che] in Somalia non esistono
cognomi, per cui su tutti i documenti dopo il nome proprio si indica il nome
del padre;
(…) [che] entrambi [i] minori ed recano dopo il Per_1 Per_2
nome proprio il patronimico “ , cioè, giustappunto, il nome del Persona_1
ricorrente, padre di entrambi;
[che] gli stessi passaporti recano anche nel
secondo rigo il nominativo della madre, che anche in questo caso è la
medesima per entrambi, ovvero la Sig. Lo status Parte_2
filiationis è altresì dimostrato da 'un documento del Tribunale Distrettuale
di HI MO (Somalia) Ref. MDYAQ 583 2022 del 23.04.2022
(cfr. all. 8), in cui viene certificata sia la paternità dei due minori in capo al
Sig. sia l'esercizio della relativa potestà e Parte_1
responsabilità genitoriale da parte del medesimo e della nuova moglie,
stante l'irreperibilità della madre Sig.ra Persona_3 Parte_3
ex-moglie del Sig. avvistata per l'ultima volta in Yemen
[...] Pt_1
nel 2014' nonché dalla 'Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
30.06.2022 redatto presso il Tribunale di Firenze (cfr. all. 9) dalla quale
nuovamente risulta la paternità di entrambi i minori in capo al Sig.
Insta, pertanto, perché questo Tribunale accerti la Parte_1
titolarità del suo diritto al ricongiungimento familiare con Persona_1
[...]
Resiste in giudizio il RO
, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Rileva
[...]
invero l'amministrazione come l'accertamento dello status filiationis tramite esame del DNA costituisca una prassi giustificata 'dall'assenza di registri
dello stato civile in territorio somalo' e come, nel caso di specie, non sia pagina 3 stata prodotta ulteriore documentazione comprovante un 'rapporto di fatto'
tra il ricorrente e il minore di cui si chiede il ricongiungimento.
***
Va preliminarmente osservato, al fine di delimitare il thema decidendum,
del presente giudizio, come l'accertamento demandato al Tribunale, alla luce dell'esito del procedimento amministrativo e delle ragioni dell'impugnazione del provvedimento di diniego, sia limitato alla verifica del rapporto parentale tra il minore da ricongiungere e il genitore che ne chiede il ricongiungimento.
Ciò detto, il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Per come si evince dalla normativa che disciplina la materia, contenuta negli artt.29 e 29 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e nell'art. 6 del d.P.R.
31 agosto 1999 n.394, l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare a favore dei figli minori, anche 'adottati o affidati o sottoposti a tutela', è
subordinato all'accertamento dello status filiationis, da determinarsi, ai sensi dell'art. 33 della l. 31 maggio 1995 n. 218, sulla base della 'legge
nazionale del figlio'. In tema di onus probandi, sebbene di regola spetti all'istante provare la sussistenza dello status filiationis, in caso di impossibilità di documentare in modo certo tale stato per l'assenza di un'autorità riconosciuta o di fondati dubbi circa l'autenticità della documentazione stessa, il legame biologico può essere accertato mediante esame del DNA disposto dall'autorità amministrativa procedente.
Una speciale disciplina è poi prevista dall'art. 29 bis del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286, che trova applicazione anche nei confronti di titolari di protezione sussidiaria per l'espressa previsione normativa contenuta pagina 4 nell'art. 22, comma 4, del d.lgs. 19 novembre 2007 n.251, a mente del quale '(…) Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della
mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei
documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del CP_1
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può
essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del
vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli
organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il
rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di
documenti probatori (…)'.
Ciò posto e venendo al caso di specie, va anzi tutto disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla decisione dell'amministrazione di disporre l'esame del DNA, dal momento che gli interessati si sono volontariamente sottoposti a tale accertamento senza sollevare alcuna obiezione in sede amministrativa e che, una volta eseguito l'esame, l'esito negativo che ne è
derivato non può certo essere disconosciuto.
A fronte di tale risultato, la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente non risulta sufficiente a provare lo status filiationis, neppure sotto le equiparate forme di adozione, affidamento o tutela, e dunque a superare l'assenza del legame biologico accertata con l'esame del DNA.
pagina 5 E invero, il passaporto di la cui copia estratta per Persona_1
immagini è allegata al ricorso introduttivo, costituisce un mero documento di identificazione che, pur riportando le generalità degli ascendenti, non può essere utilizzato per dimostrare uno stato personale quale quello di figlio.
Ugualmente inidonea a provare lo status filiationis è la dichiarazione resa dal ricorrente dinanzi al Tribunale distrettuale di HI in data 23 aprile
2022, dal momento che, essendo antecedente alla conoscenza dell'esito negativo dell'esame del DNA, appare evidente che la stessa si sia resa necessaria non già per riconoscere il minore o provarne l'avvenuto riconoscimento, quanto per giustificare l'assenza del consenso della madre, al momento considerata irreperibile, al ricongiungimento dei minori al loro asserito padre.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'odierno ricorrente in data 30 giugno 2022, con la quale questi afferma di essere padre dei due minori, contiene una affermazione di fatti a sé favorevoli e, come tale,
non assurge al rango di prova secondo i principi che regolano il processo civile.
Va da ultimo rilevata l'inutilizzabilità del documento denominato '11 –
certificato di nascita' e depositato il 20 gennaio 2025, il quale, Per_1
diversamente da quanto erroneamente indicato dalla difesa del ricorrente,
risulta prodotto senza una preventiva autorizzazione del Tribunale. Va
infatti rammentato al riguardo che, stante la modifica apportata all'art. 281
duodecies, comma 4, cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 31 ottobre 2024
n.164, a partire dal 26 novembre 2024, nei giudizi instaurati a far data dal pagina 6 28 febbraio 2023, le produzioni documentali in corso di causa sono possibili unicamente laddove si rendano necessarie dalle difese della controparte e abbisognano in ogni caso di una apposita autorizzazione del giudice. Ma, invero, quand'anche si volesse superare tale profilo ed esaminare il deposito, non potrebbe il Tribunale esimersi dal rilevare come il documento rilasciato dall'Ambasciata della Repubblica Federale della
Somalia in Italia non costituisca affatto un 'atto di nascita', ovvero un documento fidefacente dell'evento vitale, giacché si limita a desumere la paternità del ricorrente dai dati riportati nel passaporto di Persona_1
[...]
Alla luce di quanto esposto, nessuno dei suddetti documenti fornisce dunque la prova dello status filiationis, neppure sotto le equiparate forme di adozione, affidamento o tutela, potendo al più assurgere al rango di presunzioni semplici di una paternità putativa, ovvero della supposta esistenza di un legame biologico tra il ricorrente e Persona_1
palesata erga omnes fin dalla nascita di quest'ultimo.
E tuttavia il Tribunale non ritiene che l'insieme di tali presunzioni formi piena prova, poiché, alla luce delle incongruenze emergenti dall'esame complessivo della documentazione prodotta in giudizio, risulta privo dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza imposti dall'art.2729 cod. civ. a tal fine.
Osserva invero il Tribunale che nel corso dell'audizione personale tenutasi il 3 marzo 2009 dinanzi la Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale alla Parte_1
domanda 'È sposato?' rispondeva 'Si, una prima volta mi sono sposato e
pagina 7 mi sono divorziato. Poi ci siamo sposati con la seconda e separati. Dalla
prima e dalla seconda ho avuto un figlio. Poi anche con la terza ho avuto
un figlio. Il secondo figlio in realtà è morto'. Per come esplicitamente affermato dallo stesso ricorrente, i suoi tre figli, di cui uno prematuramente deceduto, dovrebbero avere madri diverse, mentre nell'atto introduttivo del giudizio e nella documentazione allegata viene al contrario indicata
[...]
asseritamente irreperibile dal 2014, come madre di e Parte_3 Per_1
ovvero di due dei predetti tre figli. Per_2
In ordine poi alla foto allegata all'atto introduttivo che rappresenterebbe
sieme ai fratelli, di cui uno poi morto, ed alla nonna', si rileva che i Per_4
bambini ivi raffigurati appaiono di un'età incompatibile a quella che avrebbero potuto avere. Ed infatti, poiché il secondogenito di Parte_1
era già venuto a mancare il 3 marzo del 2009, la foto non può che
[...]
supporsi scattata in data antecedente, allorché e nati Per_1 Per_2
rispettivamente nel settembre 2006 e nel 2008, non avrebbero potuto avere rispettivamente più di due anni e mezzo e sei mesi, mentre nella foto depositata sono raffigurati bambini in età scolare.
Infine, nell'atto introduttivo si allega che i due minori avrebbero 'sempre
vissuto' con la nuova moglie del padre, quando tuttavia il matrimonio tra i due risulta celebrato solo nel 2020.
Alla luce di tali incongruenze ed in assenza di altri elementi a dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia rapporto tra l'odierno ricorrente e antecedente al rilascio del suo Persona_1
passaporto nel 2021, non si ritiene dunque raggiunta la prova che Per_1
pagina 8 possa essere stato considerato dalla sua nascita come figlio Persona_1
di da Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore indeterminato della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande di parte, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che si liquidano in euro 3.808,00 (di cui euro 850,50 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro
903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.452,50 per la fase decisoria),
oltre accessori di legge.
Roma, 20 marzo 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9