Articolo 4 della Legge 13 gennaio 2025, n. 6
Articolo 3
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15 febbraio 2025
Art. 4. 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2025
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