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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2025, n. 8617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8617 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE - Presidente - EUGENIA SERRAO UP - 12/02/2025 R.G.N. 42690/2024 GE SS SENTENZA Sul ricorso proposto da: PI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 22298 del 7 maggio 2024 ha annullato limitatamente alla confisca per vizio di motivazione la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato PI GA responsabile del reato di cui agli artt. 55 e 1161, cod. nav. per aver occupato, quale legale rappresentante della società “La Conca Lido Srls“ con attrezzature balneari (30 ombrelloni e 60 lettini) circa mq.250 di demanio marittimo in assenza di concessione. 2. Il Tribunale di Lecce, quale giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ordinato la confisca delle attrezzature in sequestro in quanto strumentalmente funzionali alla commissione del reato di occupazione abusiva di demanio marittimo e stabilmente a ciò destinate, secondo quanto emerge dalle plurime condanne irrogate all’imputato per la medesima condotta annualmente replicata, così da lasciare ragionevolmente inferire la reiterazione del reato qualora l’imputato restasse nel possesso delle attrezzature. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8617 Anno 2025 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/02/2025 3. GA PI propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione dell’art. 240, commi 1 e 3, cod. pen. e per illogicità della motivazione in relazione alla funzione preventiva della misura di sicurezza. Premesso che i beni oggetto di confisca non sono di proprietà del ricorrente ma della società La Conca Lido, della quale il PI è legale rappresentante, il ricorrente rileva come non sia stata mossa alcuna contestazione nei confronti della società, rimasta estranea al processo. L’art. 240, comma 3, cod. pen. esclude l’applicabilità delle disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del comma 2 se la cosa appartiene a persona estranea al reato, da intendersi come la persona che non ha partecipato alla commissione del reato e che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità. Essendo le società di capitali soggetti di diritto distinte dai soci e dagli organi sociali e non potendosi giustificare l’estensione della confisca a beni dell’ente in ragione del rapporto di immedesimazione tra società e soggetto indagato, il reato contestato neppure contempla una responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d. lgs. n.231/2001. La confisca in danno della società non può essere fondata sull’assunto secondo cui l’autore del reato ha la disponibilità dei beni in quanto legale rappresentante, essendo tale disponibilità nell’interesse dell’ente e non del legale rappresentante. Inoltre, non essendo contestata alcuna imputazione alla società, difetta il requisito della derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa. Il Tribunale non ha tenuto conto delle deduzioni svolte dalla difesa dell’imputato, omettendo ogni motivazione al riguardo. La società, inoltre, svolge attività di noleggio di attrezzature balneari, consentita sul tratto di litorale dove la stessa opera;
i beni oggetto di confisca sono, dunque, beni direttamente e immediatamente strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, conseguendone un provvedimento di natura esclusivamente repressiva e sanzionatoria, estranea alla misura di sicurezza. Il Tribunale ha, infine, omesso di verificare la permanenza della carica sociale in capo al prevenuto, con la conseguenza che l’autore del reato potrebbe trovarsi nell’impossibilità di adempiere all’ordine di cui alla gravata sentenza, da ciò derivando l’interesse all’impugnazione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, in base al disposto dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. «la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3»; i motivi non riguardanti punti già decisi devono, in ogni caso, essere stati devoluti in precedenza al giudice dell’impugnazione. 2. Nel caso concreto, inoltre, il ricorso è inammissibile perchè l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato inter partes;
pertanto, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente, sussistendo la causa impeditiva prevista dall'art. 240, comma 3, cod. pen., il soggetto estraneo al reato, rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata in precedenza appartiene, può invalidare quel capo della sentenza e ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato. Nella specie, lo stesso ricorrente riferisce che i beni sequestrati appartengono alla società La Conca Lido s.r.l.s., per cui difetta di legittimazione a chiederne la restituzione (Sez. 6, n.43594 del 27/10/2021, Qoli, non mass.; Sez. 1, n. 6316 del 10/12/2019 Kasaj Gentian, non mass.; Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218 – 01; Sez. 3, ord. n. 3730 del 30/11/1978, Giorgi, Rv. 140567 – 01). 2 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI LV 3
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 22298 del 7 maggio 2024 ha annullato limitatamente alla confisca per vizio di motivazione la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato PI GA responsabile del reato di cui agli artt. 55 e 1161, cod. nav. per aver occupato, quale legale rappresentante della società “La Conca Lido Srls“ con attrezzature balneari (30 ombrelloni e 60 lettini) circa mq.250 di demanio marittimo in assenza di concessione. 2. Il Tribunale di Lecce, quale giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ordinato la confisca delle attrezzature in sequestro in quanto strumentalmente funzionali alla commissione del reato di occupazione abusiva di demanio marittimo e stabilmente a ciò destinate, secondo quanto emerge dalle plurime condanne irrogate all’imputato per la medesima condotta annualmente replicata, così da lasciare ragionevolmente inferire la reiterazione del reato qualora l’imputato restasse nel possesso delle attrezzature. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8617 Anno 2025 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/02/2025 3. GA PI propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione dell’art. 240, commi 1 e 3, cod. pen. e per illogicità della motivazione in relazione alla funzione preventiva della misura di sicurezza. Premesso che i beni oggetto di confisca non sono di proprietà del ricorrente ma della società La Conca Lido, della quale il PI è legale rappresentante, il ricorrente rileva come non sia stata mossa alcuna contestazione nei confronti della società, rimasta estranea al processo. L’art. 240, comma 3, cod. pen. esclude l’applicabilità delle disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del comma 2 se la cosa appartiene a persona estranea al reato, da intendersi come la persona che non ha partecipato alla commissione del reato e che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità. Essendo le società di capitali soggetti di diritto distinte dai soci e dagli organi sociali e non potendosi giustificare l’estensione della confisca a beni dell’ente in ragione del rapporto di immedesimazione tra società e soggetto indagato, il reato contestato neppure contempla una responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d. lgs. n.231/2001. La confisca in danno della società non può essere fondata sull’assunto secondo cui l’autore del reato ha la disponibilità dei beni in quanto legale rappresentante, essendo tale disponibilità nell’interesse dell’ente e non del legale rappresentante. Inoltre, non essendo contestata alcuna imputazione alla società, difetta il requisito della derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa. Il Tribunale non ha tenuto conto delle deduzioni svolte dalla difesa dell’imputato, omettendo ogni motivazione al riguardo. La società, inoltre, svolge attività di noleggio di attrezzature balneari, consentita sul tratto di litorale dove la stessa opera;
i beni oggetto di confisca sono, dunque, beni direttamente e immediatamente strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, conseguendone un provvedimento di natura esclusivamente repressiva e sanzionatoria, estranea alla misura di sicurezza. Il Tribunale ha, infine, omesso di verificare la permanenza della carica sociale in capo al prevenuto, con la conseguenza che l’autore del reato potrebbe trovarsi nell’impossibilità di adempiere all’ordine di cui alla gravata sentenza, da ciò derivando l’interesse all’impugnazione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, in base al disposto dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. «la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3»; i motivi non riguardanti punti già decisi devono, in ogni caso, essere stati devoluti in precedenza al giudice dell’impugnazione. 2. Nel caso concreto, inoltre, il ricorso è inammissibile perchè l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato inter partes;
pertanto, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente, sussistendo la causa impeditiva prevista dall'art. 240, comma 3, cod. pen., il soggetto estraneo al reato, rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata in precedenza appartiene, può invalidare quel capo della sentenza e ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato. Nella specie, lo stesso ricorrente riferisce che i beni sequestrati appartengono alla società La Conca Lido s.r.l.s., per cui difetta di legittimazione a chiederne la restituzione (Sez. 6, n.43594 del 27/10/2021, Qoli, non mass.; Sez. 1, n. 6316 del 10/12/2019 Kasaj Gentian, non mass.; Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218 – 01; Sez. 3, ord. n. 3730 del 30/11/1978, Giorgi, Rv. 140567 – 01). 2 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EMANUELE DI LV 3