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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n. 4201/2025 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. , nato/a a BASSANO DEL Parte_1 C.F._1 GRAPPA (VI), il 6/12/1955 con l'avv. ELENA FAVARIN
e
(c.f. , nato/a a CASTELFRANCO Parte_2 C.F._2 VENETO (TV), il 12/02/1959 con l'avv. ANNA MARIA MURARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 7/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
All'udienza del 17/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre, il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono infine congrue, essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti. Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 6/12/1955 Parte_1
e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_2
12/02/1959, uniti in matrimonio il 2/01/1982, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 1982, n. 1, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
danno atto entrambi che dal febbraio 2024 la signora si è trasferita a vivere Parte_2 nell'abitazione di cui è comproprietaria a Castelfranco Veneto Via Abruzzo n. 20
e di ciò il marito ha preso atto.
2) La signora ha già rilasciato la casa familiare portando con sé i Parte_2 propri beni ed effetti personali, nonché tutte le suppellettili ed i corredi di casa già suddivisi concordemente con il coniuge.
3) Al contempo, i coniugi danno atto che, contestualmente al deposito del presente ricorso, la signora ha consegnato al marito Parte_2 [...]
tutte le chiavi di accesso all'abitazione di Via degli Abeti nella sua Pt_1 disponibilità compreso il dispositivo antifurto ed ha disinstallato l'applicazione point security service per accedere all'abitazione.
4) La casa già familiare di Castelfranco Veneto - Via degli Abeti n. 23 - rimane nella disponibilità del signor , proprietario esclusivo. Pt_1
5) [La signora si impegna a chiedere il trasferimento della propria Parte_2 residenza dall'abitazione già coniugale di Via degli Abeti n. 23 entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso congiunto comunicando l'avvio del procedimento di trasferimento di residenza direttamente al signor ]. Pt_1
6) I coniugi si scambiano l'un l'altro il consenso all'eventuale rilascio e/o il rinnovo dei passaporti individuali.
7) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della stessa l'assegno di € 400,00.= mensili
(rivalutabile annualmente in base ad indici I.S.T.A.T.) a decorrere dal mese successivo a quello di deposito del presente atto sino al mese in cui si terrà
l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti l'adìto Tribunale relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio già qui richiesta. Il versamento andrà effettuato in via preventiva entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie iban [...] Intesa San
Paolo indicate dalla signora Parte_2 8) Con la sottoscrizione del presente ricorso le Parti espressamente dichiarano sin d'ora di rinunciare – e di accettare la reciproca rinuncia – al diritto e all'azione di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. per il cd. risarcimento del danno endofamiliare.
9) I ricorrenti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro al di fuori dei rapporti sopra trattati, indicati e definiti nei particolari e di non avere altri motivi reciproci di debito/credito tra di loro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, né di avere altre ragioni e che, se eventualmente esistessero, vengono rinunciate anche in via transattiva con la sottoscrizione del presente atto, salva l'esecuzione di tutto quanto sopra previsto e concordato nel presente atto.
10) Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le Parti dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo quanto già più sopra precisato al punto 7).
11) Spese e compensi di lite sia per la fase giudiziale che stragiudiziale interamente compensati tra le Parti.
12) I ricorrenti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale che avrà integralmente recepito le condizioni di cui ai punti che precedono da 1) a 11) del presente ricorso, con conseguente rinuncia alla proposizione dell'appello”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE integralmente compensate per questa fase. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n. 4201/2025 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. , nato/a a BASSANO DEL Parte_1 C.F._1 GRAPPA (VI), il 6/12/1955 con l'avv. ELENA FAVARIN
e
(c.f. , nato/a a CASTELFRANCO Parte_2 C.F._2 VENETO (TV), il 12/02/1959 con l'avv. ANNA MARIA MURARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 7/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
All'udienza del 17/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre, il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono infine congrue, essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti. Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 6/12/1955 Parte_1
e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_2
12/02/1959, uniti in matrimonio il 2/01/1982, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 1982, n. 1, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
danno atto entrambi che dal febbraio 2024 la signora si è trasferita a vivere Parte_2 nell'abitazione di cui è comproprietaria a Castelfranco Veneto Via Abruzzo n. 20
e di ciò il marito ha preso atto.
2) La signora ha già rilasciato la casa familiare portando con sé i Parte_2 propri beni ed effetti personali, nonché tutte le suppellettili ed i corredi di casa già suddivisi concordemente con il coniuge.
3) Al contempo, i coniugi danno atto che, contestualmente al deposito del presente ricorso, la signora ha consegnato al marito Parte_2 [...]
tutte le chiavi di accesso all'abitazione di Via degli Abeti nella sua Pt_1 disponibilità compreso il dispositivo antifurto ed ha disinstallato l'applicazione point security service per accedere all'abitazione.
4) La casa già familiare di Castelfranco Veneto - Via degli Abeti n. 23 - rimane nella disponibilità del signor , proprietario esclusivo. Pt_1
5) [La signora si impegna a chiedere il trasferimento della propria Parte_2 residenza dall'abitazione già coniugale di Via degli Abeti n. 23 entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso congiunto comunicando l'avvio del procedimento di trasferimento di residenza direttamente al signor ]. Pt_1
6) I coniugi si scambiano l'un l'altro il consenso all'eventuale rilascio e/o il rinnovo dei passaporti individuali.
7) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della stessa l'assegno di € 400,00.= mensili
(rivalutabile annualmente in base ad indici I.S.T.A.T.) a decorrere dal mese successivo a quello di deposito del presente atto sino al mese in cui si terrà
l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti l'adìto Tribunale relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio già qui richiesta. Il versamento andrà effettuato in via preventiva entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie iban [...] Intesa San
Paolo indicate dalla signora Parte_2 8) Con la sottoscrizione del presente ricorso le Parti espressamente dichiarano sin d'ora di rinunciare – e di accettare la reciproca rinuncia – al diritto e all'azione di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. per il cd. risarcimento del danno endofamiliare.
9) I ricorrenti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro al di fuori dei rapporti sopra trattati, indicati e definiti nei particolari e di non avere altri motivi reciproci di debito/credito tra di loro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, né di avere altre ragioni e che, se eventualmente esistessero, vengono rinunciate anche in via transattiva con la sottoscrizione del presente atto, salva l'esecuzione di tutto quanto sopra previsto e concordato nel presente atto.
10) Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le Parti dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo quanto già più sopra precisato al punto 7).
11) Spese e compensi di lite sia per la fase giudiziale che stragiudiziale interamente compensati tra le Parti.
12) I ricorrenti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale che avrà integralmente recepito le condizioni di cui ai punti che precedono da 1) a 11) del presente ricorso, con conseguente rinuncia alla proposizione dell'appello”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE integralmente compensate per questa fase. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi