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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice;
Veronica Vernetti Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6710/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, residente in [...]
n.6, elettivamente domiciliata in Afragola al C.so Garibaldi n.121 presso lo studio dell'avv. Chiara Gallone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
nato ad [...] il 21 /5/1968, C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via C.F._2
Anfiteatro Laterizio n.117, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Capoluongo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pag. 1 di 5 Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto e depositato in data 9.01.2025, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.08.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio ad Afragola in data 22 /5/2008 con CP_1
dal quale ha avuto una figlia, , nata a
[...] Controparte_2
Frattamaggiore il 13 /2/2009, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido della figlia minore in suo favore, porsi a carico del resistente un assegno per il mantenimento della ricorrente e della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 /12/2024, si costituiva il resistente, il quale rappresentava l'avvio di una trattativa stragiudiziale finalizzata a pervenire a un accordo in fase di definizione;
in subordine, in caso di mancato accordo, si riservava di formulare ogni domanda riconvenzionale o difensiva utile.
Con istanza congiunta del 9 /1/2025, le parti, premettendo di aver definito le condizioni della separazione alle condizioni di cui all'accordo allegato, chiedevano di omologare l'accordo di separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Afragola alla via Settembrini n.
6. alla sig.ra con i mobili e gli arredi che la Parte_1
compongono;
Pag. 2 di 5 3) affidare la figlia , nata a [...] il 13 /2/2009, ad CP_2
entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
4) il padre potrà vedere la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, due volte a settimana dalle 16 :00 alle 18:00, presso l'abitazione dei nonni materni in Afragola alla via Puccini n.24;
5) il Sig. si obbliga a versare per il mantenimento Controparte_1
della figlia e della moglie la somma di € 400,00 mensili (di cui € 200,00 per la figlia ed € 200,00 per la moglie), da corrispondere entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il versamento dovrà essere effettuato sulla Postepay Evolution intestata alla sig.ra
[...]
al seguente iban [...]; Parte_1
6) l'assegno unico per la figlia minore viene attribuito alla sig.ra
[...]
al 100%; Parte_1
7) il locale a piano terra in Afragola alla via Oberdan n.61 di cui sono comproprietari i coniugi, viene assegnato in uso al sig. CP_1
affinché vi trasferisca la sua abitazione. A titolo di canone, lo
[...]
stesso si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 120,00 mensili.
All' udienza di comparizione del 13/1/2025, i difensori si riportavano all'accordo raggiunto, depositato in data 9 /1/2025, chiedendone l'accoglimento. La Giudice delegata si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo, in data 17 /1/2025.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le
Pag. 3 di 5 condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in uno all'istanza congiunta del 9 /1/2025, chiedendone l'omologazione.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia. Si precisa che con riguardo al punto 7) non strettamente afferente all'oggetto del presente giudizio, espressione di autonomia negoziale, il Collegio si limita ad una presa d'atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato ad [...] Controparte_1
(NA) il 21.05.1968, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto
n.50 P.II, S. A, Volume 1, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
Pag. 4 di 5 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) .
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice;
Veronica Vernetti Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6710/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, residente in [...]
n.6, elettivamente domiciliata in Afragola al C.so Garibaldi n.121 presso lo studio dell'avv. Chiara Gallone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
nato ad [...] il 21 /5/1968, C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via C.F._2
Anfiteatro Laterizio n.117, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Capoluongo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pag. 1 di 5 Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto e depositato in data 9.01.2025, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.08.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio ad Afragola in data 22 /5/2008 con CP_1
dal quale ha avuto una figlia, , nata a
[...] Controparte_2
Frattamaggiore il 13 /2/2009, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido della figlia minore in suo favore, porsi a carico del resistente un assegno per il mantenimento della ricorrente e della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13 /12/2024, si costituiva il resistente, il quale rappresentava l'avvio di una trattativa stragiudiziale finalizzata a pervenire a un accordo in fase di definizione;
in subordine, in caso di mancato accordo, si riservava di formulare ogni domanda riconvenzionale o difensiva utile.
Con istanza congiunta del 9 /1/2025, le parti, premettendo di aver definito le condizioni della separazione alle condizioni di cui all'accordo allegato, chiedevano di omologare l'accordo di separazione:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Afragola alla via Settembrini n.
6. alla sig.ra con i mobili e gli arredi che la Parte_1
compongono;
Pag. 2 di 5 3) affidare la figlia , nata a [...] il 13 /2/2009, ad CP_2
entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
4) il padre potrà vedere la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, due volte a settimana dalle 16 :00 alle 18:00, presso l'abitazione dei nonni materni in Afragola alla via Puccini n.24;
5) il Sig. si obbliga a versare per il mantenimento Controparte_1
della figlia e della moglie la somma di € 400,00 mensili (di cui € 200,00 per la figlia ed € 200,00 per la moglie), da corrispondere entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il versamento dovrà essere effettuato sulla Postepay Evolution intestata alla sig.ra
[...]
al seguente iban [...]; Parte_1
6) l'assegno unico per la figlia minore viene attribuito alla sig.ra
[...]
al 100%; Parte_1
7) il locale a piano terra in Afragola alla via Oberdan n.61 di cui sono comproprietari i coniugi, viene assegnato in uso al sig. CP_1
affinché vi trasferisca la sua abitazione. A titolo di canone, lo
[...]
stesso si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 120,00 mensili.
All' udienza di comparizione del 13/1/2025, i difensori si riportavano all'accordo raggiunto, depositato in data 9 /1/2025, chiedendone l'accoglimento. La Giudice delegata si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo, in data 17 /1/2025.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le
Pag. 3 di 5 condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in uno all'istanza congiunta del 9 /1/2025, chiedendone l'omologazione.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia. Si precisa che con riguardo al punto 7) non strettamente afferente all'oggetto del presente giudizio, espressione di autonomia negoziale, il Collegio si limita ad una presa d'atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato ad [...] Controparte_1
(NA) il 21.05.1968, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Atto
n.50 P.II, S. A, Volume 1, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2008) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
Pag. 4 di 5 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) .
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 5 di 5