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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1022/2022 R.G. promossa
DA
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cesare Santuccio
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri, per procura generale alle liti
Appellato
OGGETTO: appello- malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/03/2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania chiedendo che venisse dichiarata sussistente la malattia professionale indicata in atti e che l' venisse condannato al pagamento in suo favore CP_1
dell'indennizzo o risarcimento previsti dalla legge nella misura determinata in corso di causa.
Il Tribunale, con sentenza n. 1691/2022 depositata il 6.5.2022, all'esito della disposta consulenza medico-legale, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato Parte_1
il 7.11.2022.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione in data 19.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di impugnazione, qui integralmente richiamato e riportato in sintesi, l'appellante censura la sentenza deducendo che erroneamente il CTU nominato in primo grado ha escluso la natura professionale della patologia accertata in capo alla - “spondilo- Pt_1
disco-artrosi cervico-lombare e spondilolistesi di l4 e l5 di I grado”- concludendo nel senso che detta patologia non rientra tra le malattie di origine professionale, considerata l'attività lavorativa di varia tipologia espletata e non essendo soddisfatto il nesso causale tra lavorazione e patologia. Assume che non è stata tenuta in adeguato conto l'attività lavorativa svolta da essa appellante quale bracciante agricola per l'Azienda
Forestale della Regione siciliana a tempo determinato sin dal 1989, da oltre venti anni per 151 giornate, né la evidente esposizione della stessa a fattori di rischio lavorativo, per la durata e per la natura del lavoro espletato, né si
è tenuto conto che nelle visite mediche di idoneità alle mansioni effettuate dal medico competente dell'Azienda Forestale, la nel giugno 2017, Pt_1 a seguito dell'intervento chirurgico subito, è risultata “idonea alle mansioni con limitazione a sollevare carichi superiori a 8 kg”.
L'appellante contesta che il CTU abbia concluso nel senso che le suddette patologie “sono frutto di una patologia osteo-artrosica, affezione di tipo cronico degenerativo, in parte correlata, riguardo la spondilolistesi, a condizioni anatomiche preesistenti”, non avendo a disposizione alcun atto o certificato che potesse fare ritenere che la appellante soffrisse, per cause diverse dalla ipotesi lavorativa (comunque espletata per oltre trenta anni), della patologia in oggetto. Richiama al riguardo le osservazioni effettuate alla CTU di primo grado dal proprio consulente di parte e insiste sulle domande già proposte. Reitera la richiesta di prova testimoniale e di rinnovazione della CTU.
2. Tali le censure svolte alla sentenza impugnata, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall appellato. CP_1
L'eccezione è infondata.
Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019,
n. 11187). Nella fattispecie in esame, l'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
3. L'appello è infondato.
4. Il consulente tecnico nominato in questo grado – a cui è stato demandato di
“accertare la sussistenza della patologia lamentata dalla odierna appellante
e l'eventuale nesso di causalità tra detta patologia e l'attività lavorativa svolta dalla quale emergente in atti;
in caso positivo indicare la Pt_1 percentuale del conseguente stato invalidante e la relativa decorrenza” – sulla scorta della documentazione esaminata e della visita espletata sulla perizianda, ha confermato che la è affetta da: “Esiti a media Pt_1
incidenza funzionale di pregresso (2017) intervento chirurgico di artrodesi
L4-L5 e decompressione L4-L5 per spondilolistesi L4-L5 con stenosi del canale vertebrale L4-L5, in soggetto con spondilodiscoartrosi cervico- dorso-lombare con sofferenza neurogena radicolare in territorio lombo- sacrale”.
Il CTU ha escluso la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra la patologia suindicata e l'attività lavorativa svolta dalla evidenziando Pt_1
che la spondilolistesi può avere una eziologia multifattoriale, per cui, al fine di ricollegare causalmente il cd. “sovraccarico meccanico” all'attività lavorativa è necessario che detta attività determini in modo continuativo vibrazioni del corpo ed esposizione alla movimentazione manuale dei carichi.
5. Nel caso di specie, ritiene la Corte, sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali assunte nonché delle richiamate osservazioni del CTU circa l'eziologia multifattoriale della patologia sopra indicata, che non vi sia prova che l'attività lavorativa svolta dalla odierna appellante abbia determinato un sovraccarico continuo e tale da determinare in modo certo e diretto la malattia professionale indicata nel ricorso di primo grado.
Si osserva infatti che dalle deposizioni delle due testimoni escusse all'udienza del 5.3.2024 (teste ) e del 9.4.2024 (teste Testimone_1
, è emerso che la così come peraltro gli altri Testimone_2 Pt_1
dipendenti dell' svolgevano attività Parte_2
variegate.
Seppure tra tali attività svolte vi era anche lo spostamento di pietre o tronchi di grosse dimensioni, le testimoni hanno comunque riferito che l'appellante svolgeva anche lavori quali zappatura, piantamento nel terreno di piante di piccole dimensioni, pulitura e sistemazione del terreno, che certamente sono attività che non comportano una vibrazione costante del corpo e un sovraccarico continuo.
Peraltro, le testimoni hanno precisato che, in molti casi in cui venivano spostate pietre o tronchi di grosse dimensioni (venti chili o più), ciò era fatto da almeno due persone e spesso le pietre o i tronchi venivano caricati su una carriola o trasportati con il trattore.
Le suddette circostanze escludono che l'attività svolta dalla abbia Pt_1
determinato la malattia professionale indicata nel ricorso introduttivo.
6. In relazione all'assenza di rischio lavorativo specifico derivante dalle modalità e dal tipo di lavorazioni svolte dall'appellante, sono certamente condivisibili le conclusioni del CTU che, alla luce di una disamina complessiva degli elementi acquisiti in atti, ha evidenziato, su un piano strettamente specialistico, che: “ … dagli esami strumentali presenti agli atti, la listesi di L4-L5, sembrerebbe essere la fase evolutiva successiva di un bulging discale in un contesto di degenerazione artrosica (cfr. ipertrofia delle faccette articolari) che ha scarsa attinenza con l'attività lavorativa quanto più che altro con fattori intrinseci al soggetto. Infatti, a conferma di ciò, si evidenza che all'epoca dei primi accertamenti strumentali, 2015-
2016, la paziente aveva circa 50 anni che è più o meno l'età di insorgenza dell'artrosi degenerativa ed è altresì un soggetto di sesso femminile (le donne sono due volte più colpite degli uomini) (https:// www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z- menu/o/osteoartrosi#cause). Alla luce di quanto finora affermato, quindi, non è possibile inquadrare la patologia denunciata dalla sig.ra Pt_1
come malattia professionale…”.
7. Alla stregua delle considerazioni esposte ed assorbita ogni altra questione - in particolare va rigettata l'istanza dell'appellante di richiamo o rinnovazione della CTU, in quanto del tutto esplorativa - l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Rimangono definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica di appello, liquidate con separato decreto.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore dell'appellato delle spese Parte_1
del presente grado, che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso spese generali al 15%; pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1022/2022 R.G. promossa
DA
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cesare Santuccio
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri, per procura generale alle liti
Appellato
OGGETTO: appello- malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/03/2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania chiedendo che venisse dichiarata sussistente la malattia professionale indicata in atti e che l' venisse condannato al pagamento in suo favore CP_1
dell'indennizzo o risarcimento previsti dalla legge nella misura determinata in corso di causa.
Il Tribunale, con sentenza n. 1691/2022 depositata il 6.5.2022, all'esito della disposta consulenza medico-legale, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato Parte_1
il 7.11.2022.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione in data 19.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di impugnazione, qui integralmente richiamato e riportato in sintesi, l'appellante censura la sentenza deducendo che erroneamente il CTU nominato in primo grado ha escluso la natura professionale della patologia accertata in capo alla - “spondilo- Pt_1
disco-artrosi cervico-lombare e spondilolistesi di l4 e l5 di I grado”- concludendo nel senso che detta patologia non rientra tra le malattie di origine professionale, considerata l'attività lavorativa di varia tipologia espletata e non essendo soddisfatto il nesso causale tra lavorazione e patologia. Assume che non è stata tenuta in adeguato conto l'attività lavorativa svolta da essa appellante quale bracciante agricola per l'Azienda
Forestale della Regione siciliana a tempo determinato sin dal 1989, da oltre venti anni per 151 giornate, né la evidente esposizione della stessa a fattori di rischio lavorativo, per la durata e per la natura del lavoro espletato, né si
è tenuto conto che nelle visite mediche di idoneità alle mansioni effettuate dal medico competente dell'Azienda Forestale, la nel giugno 2017, Pt_1 a seguito dell'intervento chirurgico subito, è risultata “idonea alle mansioni con limitazione a sollevare carichi superiori a 8 kg”.
L'appellante contesta che il CTU abbia concluso nel senso che le suddette patologie “sono frutto di una patologia osteo-artrosica, affezione di tipo cronico degenerativo, in parte correlata, riguardo la spondilolistesi, a condizioni anatomiche preesistenti”, non avendo a disposizione alcun atto o certificato che potesse fare ritenere che la appellante soffrisse, per cause diverse dalla ipotesi lavorativa (comunque espletata per oltre trenta anni), della patologia in oggetto. Richiama al riguardo le osservazioni effettuate alla CTU di primo grado dal proprio consulente di parte e insiste sulle domande già proposte. Reitera la richiesta di prova testimoniale e di rinnovazione della CTU.
2. Tali le censure svolte alla sentenza impugnata, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall appellato. CP_1
L'eccezione è infondata.
Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019,
n. 11187). Nella fattispecie in esame, l'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
3. L'appello è infondato.
4. Il consulente tecnico nominato in questo grado – a cui è stato demandato di
“accertare la sussistenza della patologia lamentata dalla odierna appellante
e l'eventuale nesso di causalità tra detta patologia e l'attività lavorativa svolta dalla quale emergente in atti;
in caso positivo indicare la Pt_1 percentuale del conseguente stato invalidante e la relativa decorrenza” – sulla scorta della documentazione esaminata e della visita espletata sulla perizianda, ha confermato che la è affetta da: “Esiti a media Pt_1
incidenza funzionale di pregresso (2017) intervento chirurgico di artrodesi
L4-L5 e decompressione L4-L5 per spondilolistesi L4-L5 con stenosi del canale vertebrale L4-L5, in soggetto con spondilodiscoartrosi cervico- dorso-lombare con sofferenza neurogena radicolare in territorio lombo- sacrale”.
Il CTU ha escluso la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra la patologia suindicata e l'attività lavorativa svolta dalla evidenziando Pt_1
che la spondilolistesi può avere una eziologia multifattoriale, per cui, al fine di ricollegare causalmente il cd. “sovraccarico meccanico” all'attività lavorativa è necessario che detta attività determini in modo continuativo vibrazioni del corpo ed esposizione alla movimentazione manuale dei carichi.
5. Nel caso di specie, ritiene la Corte, sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali assunte nonché delle richiamate osservazioni del CTU circa l'eziologia multifattoriale della patologia sopra indicata, che non vi sia prova che l'attività lavorativa svolta dalla odierna appellante abbia determinato un sovraccarico continuo e tale da determinare in modo certo e diretto la malattia professionale indicata nel ricorso di primo grado.
Si osserva infatti che dalle deposizioni delle due testimoni escusse all'udienza del 5.3.2024 (teste ) e del 9.4.2024 (teste Testimone_1
, è emerso che la così come peraltro gli altri Testimone_2 Pt_1
dipendenti dell' svolgevano attività Parte_2
variegate.
Seppure tra tali attività svolte vi era anche lo spostamento di pietre o tronchi di grosse dimensioni, le testimoni hanno comunque riferito che l'appellante svolgeva anche lavori quali zappatura, piantamento nel terreno di piante di piccole dimensioni, pulitura e sistemazione del terreno, che certamente sono attività che non comportano una vibrazione costante del corpo e un sovraccarico continuo.
Peraltro, le testimoni hanno precisato che, in molti casi in cui venivano spostate pietre o tronchi di grosse dimensioni (venti chili o più), ciò era fatto da almeno due persone e spesso le pietre o i tronchi venivano caricati su una carriola o trasportati con il trattore.
Le suddette circostanze escludono che l'attività svolta dalla abbia Pt_1
determinato la malattia professionale indicata nel ricorso introduttivo.
6. In relazione all'assenza di rischio lavorativo specifico derivante dalle modalità e dal tipo di lavorazioni svolte dall'appellante, sono certamente condivisibili le conclusioni del CTU che, alla luce di una disamina complessiva degli elementi acquisiti in atti, ha evidenziato, su un piano strettamente specialistico, che: “ … dagli esami strumentali presenti agli atti, la listesi di L4-L5, sembrerebbe essere la fase evolutiva successiva di un bulging discale in un contesto di degenerazione artrosica (cfr. ipertrofia delle faccette articolari) che ha scarsa attinenza con l'attività lavorativa quanto più che altro con fattori intrinseci al soggetto. Infatti, a conferma di ciò, si evidenza che all'epoca dei primi accertamenti strumentali, 2015-
2016, la paziente aveva circa 50 anni che è più o meno l'età di insorgenza dell'artrosi degenerativa ed è altresì un soggetto di sesso femminile (le donne sono due volte più colpite degli uomini) (https:// www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z- menu/o/osteoartrosi#cause). Alla luce di quanto finora affermato, quindi, non è possibile inquadrare la patologia denunciata dalla sig.ra Pt_1
come malattia professionale…”.
7. Alla stregua delle considerazioni esposte ed assorbita ogni altra questione - in particolare va rigettata l'istanza dell'appellante di richiamo o rinnovazione della CTU, in quanto del tutto esplorativa - l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Rimangono definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica di appello, liquidate con separato decreto.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore dell'appellato delle spese Parte_1
del presente grado, che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso spese generali al 15%; pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi