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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1856/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856/2021 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Alessi
RICORRENTE contro
(C.F.: , col patrocinio dell'avv. Carmela _1 C.F._2
Iemulo
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 02/11/2023)
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Canicattini Bagni il
11/06/1988 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa
1 al n. 76, P. II, serie B, anno 1988). Dalla superiore unione sono nate le figlie Per_1
(il 10/06/1989) e (il 15/07/1992). Per_2
Con sentenza n. 1218/2020 pubblicata il 04/12/2020, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17/04/2021, chiedeva di Parte_1 pronunciare la cessazione degi effetti civili del matrimonio sopra indicato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale _1 non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva di stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento
(rectius divorzile) nella misura di € 300,00 mensili.
Con sentenza non definitiva n. 1049/2022 del 31/05/2022, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza del 07/02/2023 per la prosecuzione della causa per le ulteriori statuizioni.
All'udienza del 21/03/2024, il Giudice rinviava alla data del 14/10/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata il 05/02/2025, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, che provvedevano a depositare, e chiedevano di anticipare l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, all'udienza del 29/04/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, gli stessi precisavano congiutamente le conclusioni e chiedevano la rimessione della causa in decisione alle seguenti condizioni:
“ , a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio ai Parte_1 sensi e per gli effetti della legge 1 dicembre 1970 n. 898 art. 5 comma 8, si obbliga
a trasferire a la piena proprietà dell'immobile sito in Siracusa via _1
Alberto Mario n. 6 piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 167, particella 4721 sub 1.
2) dichiara di accettare il trasferimento della piena proprietà del _1 suddetto immobile a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio ai sensi e per gli effetti della legge 1 dicembre 1970 n. 898 art. 5 comma 8.
3) Le parti si obbligano a stipulare l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile meglio descritto al superiore punto 1) entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio presso un notaio scelto da . Le spese _1 notarili di trasferimento dell'immobile in questione saranno a carico di _1
, come per legge.
[...]
4) L'immobile sito in Siracusa oggetto del presente accordo pervenne a CP_2
[..
[...] giusta atto ripetitivo di accordo di conciliazione rogato da notaio
[...] Per_3
in data 21/10/2021.
[...]
5) si obbliga altresì a trasferire a la propria quota, Parte_1 _1 pari alla metà indivisa, dell'autovettura Atos HY targata Y3
(attualmente intestata ad entrambi ed in uso alla . _1 _1 provvederà a sostenere le spese relative al passaggio di proprietà della predetta autovettura che avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio;
6) Le parti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere salvo
l'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
7) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
8) Sottoscrivono il presente accordo anche i rispettivi difensori per autentica delle firme delle parti e per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale forense.”
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale. In particolare, l'importo dell'assegno divorzile (al quale, secondo ormai costante giurisprudenza, deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa), che sarà versato dallo una tantum, appare Pt_1 congruo in ragione delle condizioni economiche delle parti, dell'età della resistente e della durata del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1856/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, 16.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
3 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856/2021 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Alessi
RICORRENTE contro
(C.F.: , col patrocinio dell'avv. Carmela _1 C.F._2
Iemulo
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 02/11/2023)
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Canicattini Bagni il
11/06/1988 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa
1 al n. 76, P. II, serie B, anno 1988). Dalla superiore unione sono nate le figlie Per_1
(il 10/06/1989) e (il 15/07/1992). Per_2
Con sentenza n. 1218/2020 pubblicata il 04/12/2020, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17/04/2021, chiedeva di Parte_1 pronunciare la cessazione degi effetti civili del matrimonio sopra indicato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale _1 non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva di stabilire a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento
(rectius divorzile) nella misura di € 300,00 mensili.
Con sentenza non definitiva n. 1049/2022 del 31/05/2022, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza del 07/02/2023 per la prosecuzione della causa per le ulteriori statuizioni.
All'udienza del 21/03/2024, il Giudice rinviava alla data del 14/10/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata il 05/02/2025, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, che provvedevano a depositare, e chiedevano di anticipare l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, all'udienza del 29/04/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, gli stessi precisavano congiutamente le conclusioni e chiedevano la rimessione della causa in decisione alle seguenti condizioni:
“ , a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio ai Parte_1 sensi e per gli effetti della legge 1 dicembre 1970 n. 898 art. 5 comma 8, si obbliga
a trasferire a la piena proprietà dell'immobile sito in Siracusa via _1
Alberto Mario n. 6 piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 167, particella 4721 sub 1.
2) dichiara di accettare il trasferimento della piena proprietà del _1 suddetto immobile a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio ai sensi e per gli effetti della legge 1 dicembre 1970 n. 898 art. 5 comma 8.
3) Le parti si obbligano a stipulare l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile meglio descritto al superiore punto 1) entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio presso un notaio scelto da . Le spese _1 notarili di trasferimento dell'immobile in questione saranno a carico di _1
, come per legge.
[...]
4) L'immobile sito in Siracusa oggetto del presente accordo pervenne a CP_2
[..
[...] giusta atto ripetitivo di accordo di conciliazione rogato da notaio
[...] Per_3
in data 21/10/2021.
[...]
5) si obbliga altresì a trasferire a la propria quota, Parte_1 _1 pari alla metà indivisa, dell'autovettura Atos HY targata Y3
(attualmente intestata ad entrambi ed in uso alla . _1 _1 provvederà a sostenere le spese relative al passaggio di proprietà della predetta autovettura che avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio;
6) Le parti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere salvo
l'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
7) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
8) Sottoscrivono il presente accordo anche i rispettivi difensori per autentica delle firme delle parti e per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale forense.”
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale. In particolare, l'importo dell'assegno divorzile (al quale, secondo ormai costante giurisprudenza, deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa), che sarà versato dallo una tantum, appare Pt_1 congruo in ragione delle condizioni economiche delle parti, dell'età della resistente e della durata del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1856/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, 16.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
3 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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