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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
LO CO, Relatore
REGGIO CO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 304/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00176202500002773000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00176202500002773000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10.09.2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1. opponeva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00176202500002773000 notificatale a cura dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Alessandria in data 02.09.25.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza eccependo, altresì, una carenza di motivazione specifica.
Ulteriori doglianze della ricorrente consistevano, poi, nella contestata assenza di contraddittorio endoprocedimentale nonché di quello alla rateazione.
Concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese previa sospensione della sua esecutività.
Resisteva l'Agenzia Entrate Riscossione contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato.
Evidenziava l'Ufficio le ragioni dell'intervenuta decadenza dal beneficio rateale richiamando giurisprudenza a conforto.
Si opponeva alla instata sospensione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con suo provvedimento in data 27.11.25 Questa Corte, ritenutane la fondatezza, accoglieva l'istanza di sospensione ex art. 47 DLGS 546/92 rinviando all'udienza odierna per la discussione del merito.
Alla predetta udienza la ricorrente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata della cartella in oggetto venendo meno, in tal caso, l'interesse a coltivare il presente contenzioso.
Per tale ragione dichiarava di rinunciare agli atti di causa e concludeva per la pronuncia di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata “rottamazione quinquies” della cartella per cui è causa risulta cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
LO CO, Relatore
REGGIO CO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 304/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00176202500002773000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00176202500002773000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10.09.2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1. opponeva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00176202500002773000 notificatale a cura dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Alessandria in data 02.09.25.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza eccependo, altresì, una carenza di motivazione specifica.
Ulteriori doglianze della ricorrente consistevano, poi, nella contestata assenza di contraddittorio endoprocedimentale nonché di quello alla rateazione.
Concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese previa sospensione della sua esecutività.
Resisteva l'Agenzia Entrate Riscossione contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato.
Evidenziava l'Ufficio le ragioni dell'intervenuta decadenza dal beneficio rateale richiamando giurisprudenza a conforto.
Si opponeva alla instata sospensione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con suo provvedimento in data 27.11.25 Questa Corte, ritenutane la fondatezza, accoglieva l'istanza di sospensione ex art. 47 DLGS 546/92 rinviando all'udienza odierna per la discussione del merito.
Alla predetta udienza la ricorrente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata della cartella in oggetto venendo meno, in tal caso, l'interesse a coltivare il presente contenzioso.
Per tale ragione dichiarava di rinunciare agli atti di causa e concludeva per la pronuncia di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata “rottamazione quinquies” della cartella per cui è causa risulta cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.