Art. 9.
All' articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con le stesse modalita' di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari".
All' articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con le stesse modalita' di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari".