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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4078 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1983, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Chiara Albertini
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Muraro
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: la pronuncia della separazione personale e l'omologazione delle seguenti
CONDIZIONI
1 1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che, Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. viene stabilito il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori e Per_1
presso la madre, nella casa familiare di Valbrenta (VI) via Quattro Novembre n. Per_2
10, dove gli stessi vivranno fino al termine dell'anno scolastico in corso;
al termine del predetto periodo la signora si trasferirà in altra abitazione insieme Parte_1
ai figli, portando con sé la mobilia e le suppellettili concordate in separata sede;
4. il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli e la CP_1 Per_1 Per_2
somma complessiva di € 700,00/mese (€ 350,00/figlio) finchè la signora ontinuerà Pt_1
ad abitare presso la casa familiare di cui al punto precedente;
quando la ricorrente andrà a vivere presso altra abitazione il sig. verserà, a titolo di mantenimento dei figli CP_1
e la somma complessiva di € 900,00/mese (€ 450,00/figlio). Il Per_1 Per_2
versamento avverrà in entrambi i casi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024. La somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
5. le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza sono stabilite nella misura del 50 % per ciascun genitore;
6. il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e nei CP_1 Per_1 Per_2
tempi e con le modalità di seguito indicate:
▪ i figli e staranno con il padre a settimane alterne dal venerdì Per_1 Per_2
(uscita scuola) alla domenica sera (cena/doccia compresa);
▪ nelle settimane in cui staranno con il padre nel weekend, trascorreranno con lui il mercoledì, dall'uscita di scuola fino a quando il padre li riaccompagnerà a scuola il
2 mattino successivo (pernottamento compreso);
▪ nelle settimane in cui non staranno con il padre nel weekend, i figli staranno con il sig. dal mercoledì (dopo l'uscita di scuola), pernotto compreso, e il CP_1
giovedì, pernotto compreso. Il padre li riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
▪ qualsiasi variazione dovuta all'insorgenza di problematiche dovrà essere comunicata all'altro genitore con un preavviso di almeno 24 ore, salvo che non si tratti di situazione non prevedibile;
7. in merito ai periodi di vacanza le stesse saranno suddivise come segue:
▪ 1° novembre: i figli lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
▪ 8 dicembre: se i figli sono stati con un genitore il 1° novembre, trascorreranno l'8
dicembre con l'altro;
▪ il giorno 23 dicembre verrà trascorso dai figli ad anni alterni con un genitore o con l'altro;
▪ i figli trascorreranno con la madre (e con la famiglia materna, come da abitudine consolidata nel tempo) la vigilia di Natale, compresa la cena della Vigilia, notte compresa;
▪ il giorno di Natale in mattinata il padre verrà a prendere i figli, che trascorreranno la giornata di Natale con il sig. (e con la famiglia paterna) notte compresa;
CP_1
▪ dal giorno 26 dicembre (a partire dal mattino) e fino al pomeriggio del 1° gennaio i figli trascorreranno un periodo ininterrotto, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
▪ dal 2 gennaio l'altro genitore terrà con sé i figli ininterrottamente per i restanti giorni delle vacanze natalizie;
▪ in particolare con riferimento ai giorni 31 dicembre/1°gennaio se i figli staranno con un genitore per la fine dell'anno (cena della vigilia) potranno trascorrere il pranzo/cena del 1° gennaio con l'altro genitore e ciò indipendentemente dalla turnazione;
3 ▪ per le vacanze pasquali la proposta è la seguente, da considerarsi ad anni alternati:
▪ dall'inizio delle vacanze e fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore;
▪ dal giorno di Pasquetta e fino alla fine delle vacanze con l'altro genitore.
▪ 25 aprile: i figli lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
▪ 1° maggio: se i figli sono stati con un genitore il 25 aprile, trascorreranno il 1°
maggio con l'altro;
▪ 2 giugno: verrà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
8. Compleanno dei figli: i genitori, sentite le ispirazioni dei figli, concorderanno per tempo il tipo di festeggiamento da fare;
entrambi i genitori, a prescindere dalla turnazione,
potranno prendere parte all'evento, cui saranno ammessi anche i familiari di riferimento
(nonni, zii, cugini, sia materni che paterni).
9. Compleanno dei genitori: i figli lo trascorreranno con il genitore festeggiato,
indipendentemente dalla turnazione;
10. Per i compleanni di familiari (nonni, zii, cugini): vale il principio di assecondare la volontà dei figli di partecipare/non partecipare e ciò a prescindere dalla turnazione. Nel caso i ragazzi decidessero di partecipare, il genitore con i quali stanno trascorrendo il periodo interessato faranno il possibile per agevolare la partecipazione all'evento;
11. Per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo continuativo di
15 giorni (quindici) e di un'ulteriore settimana (continuativa ma staccata rispetto al precedente periodo), weekend compresi;
entrambi i genitori si impegnano fin d'ora di comunicare all'altro entro la fine del mese di maggio di ogni anno la destinazione e il periodo scelto per le vacanze con i figli, in base ai propri impegni e tenuto conto di eventuali uscite in autonomia dei figli (p. es:. campi scuola, vacanze con i nonni, gare sportive, ecc.). Durante questo periodo il genitore con il quale i figli stanno trascorrendo la vacanza si impegna fin d'ora a garantire almeno una chiamata/videochiamata al giorno da fare all'altro genitore, nell'interesse della prole;
12. Eventuali viaggi all'estero sono consentiti quando all'altro genitore vengono fornite tutte
4 le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario,
mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.Ciò è valido altresì qualora i figli minori dovessero viaggiare con persone diverse dai genitori (p. es:i nonni e/o gli zii).
13. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi si impegnano altresì a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NA (VI) in data 05.09.2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
5 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in NA (VI) in data 05.09.2009 con atto trascritto al n. CP_1
5, parte II, serie A, anno 2009 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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