Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: DI Email_1 C.F._1 Email_2
PARTE CONVENUTA: con l'Avv. PESENTI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO: E+E B.V. CCI , RSIN 860535459 C.F._2
TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 2619 - 2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo deposita
In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
I. In via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto della società ed il prestito finalizzato n. 14812263 della , stipulati dal CP_2 Controparte_1
signor ; Parte_1
II. Per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestito finalizzato n. 14812263 che l'attore ha stipulato con la , in applicazione della clausola n.9 del Controparte_1
contratto;
III. Quindi, accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme già versate dall'attore alla
, oltre interessi;
Controparte_1
IV. Per l'effetto, Condannare la alla restituzione delle somme versate Controparte_1
a titolo di rate corrispondenti ad € 9.009,00 oltre a quelle ulteriormente maturate e maturande nelle
1
In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.
Lo stesso premetteva:
che in data 04/06/2019 aveva stipulato il contratto di prestito finalizzato n. 14812263 con la
(di seguito per speditezza) (All.1 citazione), in Controparte_1 CP_1
coordinamento con il contratto di appalto e fornitura di energia attraverso il sistema “Power Sharing”, Con stipulato in data 31/05/2019 con la società (di seguito (All.2 citazione). CP_2
che unico scopo reggente l'intera operazione economica (offerta dalla signora , in Controparte_3
Con qualità di promoter della della zona di Trapani) e sottesa ai contratti appena richiamati risultava essere l'efficientamento del sistema energetico delle abitazioni dell'odierno attore.
Con che la proposta della prevedeva la realizzazione di opere per l'efficientamento energetico e la Con fornitura di energia, entrambe a carico della A corredo di ciò, veniva proposta la sottoscrizione del prestito finalizzato con la finanziaria Controparte_1
Con che la detta operazione, veniva accettata dal signor stipulando contratto con la e, Parte_1
Con contestualmente, per mezzo della stessa promoter della siglava i moduli di adesione al prestito finalizzato con la CP_1
Con che nel contratto di finanziamento in oggetto la risultava qualificata come “intermediario del credito”.
Con che l'operazione di efficientamento in esame prevedeva, ad opera della “un sistema di Brevetto
– Power Sharing”, precisamente: -Hub Power Sharing n.1; -Unità Energia Power Sharing n.1.
Con che attraverso questo sistema la garantiva al cliente l'efficientamento pari a 5300 Kw/h, idoneo a realizzare un risparmio annuo sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle abitazioni indicate dal Con cliente nel contratto, previo allacciamento al gestore elettrico che l'obiettivo era quello di godere di apparecchi di domotica di ultima generazione e di fare ingresso Con nel sistema Power Sharing della tramite l'utilizzo della fonte rinnovabile eolica.
che il valore dell'operazione veniva fissato in € 25.234,00, finanziabile con la CP_1
che contrariamente a quanto convenuto riceveva esclusivamente l'installazione (presso una sola delle utenze indicate nel contratto, specificamente nella via Gaetano Quattrocchi n.30) di una c.d.
2 scatoletta di plastica che avrebbe dovuto fungere da apparecchio di efficientamento energetico di
“domotica di ultima generazione”
che in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di controparte si ritrovava financo ritrovato privo di fornitura elettrica da novembre 2021.
Con La Banca convenuta, si costituiva nel procedimento così instaurato chiedendo chiamarsi in causa
(non costituitasi in giudizio), contestando in toto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto e chiedeva:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande formulate dal Signor Controparte_4
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e accertare che
[...] Controparte_1
nulla deve all'attore a nessun titolo, per tutti i motivi di cui in atti;
IN SUBORDINE: - Nel caso in cui il contratto di finanziamento stipulato dal Signor Controparte_4
con sia dichiarato nullo/ annullabile/ risolto, condannare
[...] Controparte_1
number 76177076, RSIN 860535459 con sede legale in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA CP_5
Amsterdam, in persona del legale rapp.te, alla restituzione a favore di Controparte_1
dell'intero importo finanziato, pari ad € 25.234,00 o comunque di qualsivoglia importo che
[...]
quest'ultima dovesse essere tenuta a rimborsare all'attore;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: - Dichiarare la risoluzione parziale del contratto di finanziamento, per quanto attiene alla parte eccedente la prestazione eseguita;
Il terzo E+E chiamato in causa da -previa autorizzazione della scrivente- non si costituiva CP_1
in giudizio e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia avendo il legale rappresentante rifiutato di ricevere la citazione notificatagli.
La causa era istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e rigettate le istanze di prova è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese
In diritto
Le domande formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento
Con Il contratto stipulato dall'attore con si compone di due documenti contrattuali:
3 il primo, un contratto – denominato “contratto efficientamento power sharing” avente il seguente oggetto (cfr. art. 2 contratto prodotto da parte attrice unitamente alla citazione):
il secondo, un contratto avente ad oggetto quanto di seguito descritto:
Si tratta, dunque, di due distinti contratti, aventi due diversi oggetti che, seppure strutturalmente autonomi e dotati ciascuno di una individualità fisica e funzione economico-giuridica, sono – alla stregua dello scopo del negozio e della volontà contrattuale – necessariamente collegati e perseguono una comune finalità.
Al riguardo, si noti che entrambi sono stati sottoscritti sotto la medesima data e con il medesimo proponente (n.d.e. sig.ra ), e che non è indicato alcun costo per la fornitura Controparte_3
dell'energia elettrica per vent'anni: l'attore, infatti, si era evidentemente determinato ad acquistare l'impianto di cui al brevetto proprio al fine di fruire della soluzione di efficientamento energetico offerta dal fornitore e così ottenere un risparmio duraturo attraverso l'utilizzo di una fonte pulita e rinnovabile.
I sopra citati contratti risultano poi collegati al contratto stipulato da parte attrice con CP_1
come emerge dall'analisi dei moduli contrattuali. In particolare nel contratto è specificato CP_1
quanto segue:
4 Risulta carente, tuttavia, la prova della gravità dell'inadempimento (gravità contestata da CP_1
Con non potendo trarsi alcun elemento a tal fine dalla mancata costituzione in giudizio della
Con Per non dire che parte attrice non ha formulato alcuna domanda nei confronti della (neppure ad esito della chiamata di terzo da parte della con la conseguenza che -anche qualora fosse CP_1
stata accertato il presupposto sopra indicato- non avendo il chiesto dichiararsi la Parte_1
Con risoluzione del contratto stipulato con non sarebbe stata comunque suscettibile di accoglimento la domanda di risoluzione del contratto stipulato con (né consequenzialmente quella di CP_1
ripetizione di indebito) come formulate in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in considerazione del valore della causa e dell'attività posta in essere vanno liquidate al minimo 1.700 (di cui E 460 per fase studio, E 389 per fase introduttiva ed
E 851 per fase decisionale), oltre gli accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata. ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- rigetta le domande formulate da parte attrice in citazione;
- condanna parte attrice al versamento in favore della parte convenuta della somma di 1.700 quali spese del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Marsala, 17.1.2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosita Cosentino-
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