Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 841/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 841/2025, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 28.4.2025, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Crispi n.205, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco
Magrini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Monsummano Terme alla via
Vittorio Veneto n.100;
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 246/F, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Torelli, presso lo studio del quale elegge domicilio in Massa e Cozzile (PT) al Largo G. La Pira n. 10;
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 28.4.2025, e Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio in Monsummano Terme il 6.7.2008 e che dalla loro unione nascevano i figli nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n.770/2022, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti richiedevano la modifica delle condizioni di divorzio come segue:
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura rispetto alla quale le parti si impegnano a presentare immediatamente ricorso congiunto al Tribunale di Pistoia per la modifica delle condizioni di divorzio in aderenza alle odierne pattuizioni.
2) I figli minori e aranno affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, Per_3 Per_1
con domicilio prevalente di entrambi presso il padre presso la cui abitazione prenderanno entrambi la residenza in Monsummano Terme, Via Crispi 205. La casa ex coniugale, per quanto occorrer possa, verrà assegnata al IG. che deciderà Parte_1
se tornarvi ad abitare con i figli o se restituirla ai proprietari.
3) Alla IG.ra viene concesso il più ampio diritto di visita possibile, da CP_1
esercitarsi sia durante la settimana sia durante i fine settimana ed i giorni di festa. Al riguardo le parti dichiarano la loro reciproca disponibilità ad incoraggiare e sostenere la possibilità della maggiore frequentazione possibile fra i minori ed il genitore non convivente, con il quale potranno essere presi accordi sui giorni e gli orari di visita a mezzo telefono, mail, messaggi whatsup ecc. Nel diritto di visita sarà compresa la possibilità di entrambi i figli di pernottare con la madre non appena essa si sarà dotata di una abitazione consona ad ospitare entrambi i figli. Riguardo a tale aspetto si specifica come tale abitazione dovrà essere detenuta dalla IG.ra in forza di regolare CP_1
contratto di locazione o altro atto ad esso assimilabile e si esclude concordemente che il pernottamento dei minori possa avvenire presso immobili abitati da terzi, con i quali la
IG.ra bbia rapporti affettivi, amicali o simili. CP_1
4) Una volta che la madre abbia trovato una sistemazione abitativa propria, durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 (due) giorni consecutivi, da concordare entro il 30 novembre di ogni anno, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di
2 Natale con il giorno del Capodanno. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 2
(due) giorni consecutivi, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno, avendo cura di alternare il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, rascorrerà con il padre almeno sette giorni dal lunedì al venerdì nel Per_1
mese di Agosto, considerato che il IG. può prendere le ferie solo in detto periodo. Pt_1
Anche la madre durante l'estate trascorrerà almeno sette giorni consecutivi con , Per_2
da comunicare preventivamente al sig. entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto Pt_1
riguarda le restanti festività civili e religiose (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, ect..), i figli le trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni e altrettanto faranno il giorno del loro compleanno.
5) Con riguardo al mantenimento dei figli, alla luce del mutato domicilio prevalente dei medesimi le spese ordinarie e straordinarie di entrambi figli saranno in carico al 100% del padre insieme al quale entrambi sono prevalentemente collocati, almeno fino a quando le mutate condizioni lavorative della madre le consentano di contribuire al loro sostentamento e rendano necessaria la modifica della presente pattuizione.
6) L'assegno unico sarà fruito al 100% dal IG. a partire dal mese di Parte_1
Maggio 2025 e con la sottoscrizione della presente scrittura la IG.ra , si CP_1
impegna a presentare la documentazione necessaria al IG. per ottenere Parte_1
l'assegnazione esclusiva fin dal mese di Maggio 2025, impegnandosi al contempo il IG.
a favorire l'assegnazione del 50% dell'assegno unico, nel momento in cui Parte_1
la IG.ra fosse in grado di contribuire al mantenimento dei figli. CP_1
7) Il IG. conferma di essersi assunto tutte le spese relative alle morosità Parte_1
accumulate dalla ex moglie nei confronti del condominio e si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma mensile di € 100,00 fino alla celebrazione dell'udienza di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio presso il Tribunale di Pistoia. La i impegna CP_1
al contempo di adoperarsi seriamente nella ricerca di una attività lavorativa come previsto e non attuato nella sentenza di divorzio, avendo essa la piena capacità lavorativa.
8) La IG.ra si impegna entro il 30/05/2025 a trasferire la propria residenza CP_1
altrove.
3 2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, si procede alla modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto pattuito tra le parti.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 770/2022 pubblicata il 20.9.2022 così come concordato dalle parti;
2. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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