Sentenza 16 agosto 2022
Sentenza 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/08/2022, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2022
N. 01360/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2022, proposto da
LA AN NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torchiarolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, n. 1347/2020, pubblicata il 30/11/2020.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Orofino, in sostituzione dell’Avv. F. Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. notificato il 23/04/2022 e depositato in giudizio il 29/04/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, n. 1347/2020, pubblicata il 30/11/2020, che ha accolto il ricorso di parte ricorrente “ quanto - da un lato - alla domanda di restituzione dei terreni in questione [foglio 20 p.lle nn. 918, 919, 920 (ex particella 539)], previa la necessaria riduzione in pristino, e - dall’altro - alla definizione dei criteri ex art. 34, comma 4, del c.p.a. per il risarcimento dei danni patrimoniali da mancato godimento rivenienti dall’illegittima occupazione ” (per il periodo dal 30/07/2005, data di inizio dell’illegittima occupazione), nei sensi e nei termini precisati nella suddetta sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’esecuzione, e ha condannato “ il Comune di Torchiarolo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge ”, chiedendo a questo Tribunale di adottare, in via diretta e/o tramite la nomina di un Commissario ad acta , ogni provvedimento utile a dare corretta e completa esecuzione alla sentenza T.A.R. Lecce, Sezione Terza, n.1347/2020, rimasta completamente inattuata.
Chiede, altresì, di condannare il Comune di Torchiarolo al pagamento di quanto stabilito, ex art. 114, comma 4 lett. e) del C.P.A., per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, e delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
A sostegno del ricorso di ottemperanza ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART.112 E SS. C.P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2909 C.C. ECCESSO DI POTERE (sviamento per elusione del giudicato amministrativo).
Non si è costituito in giudizio il Comune di Torchiarolo.
Alla Camera di Consiglio del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto in parte nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Occorre anzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Amministrativo passate in giudicato, come nella specie.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza n.1347/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla attestazione rilasciata dalla cancelleria del T.A.R. Puglia, Lecce, in data 16/12/2021.
Inoltre, nella specie, non si applica l’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm. (secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, debitrice di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo), in quanto la predetta sentenza n. 1347/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, di cui si chiede l’ottemperanza, condanna il Comune di Torchiarolo, anzitutto, alla restituzione alla ricorrente delle aree de quibus , oltrechè, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, c.p.a., al “ pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dei beni immobili di che trattasi in relazione al periodo di occupazione (tuttora) illegittima ”, secondo i criteri ivi determinati e, quindi, al pagamento di somme di denaro, allo stato, non determinate.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza va accolto, in parte, non risultando l’adempimento da parte del Comune intimato (rimasto completamente inerte) alla sentenza di questo T.A.R. n.1347/2020, passata in giudicato, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Torchiarolo di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’ottemperanza al giudicato mediante l’effettiva restituzione dei terreni occupati in questione alla ricorrente, previa riduzione in pristino e fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., e alla proposta di pagamento della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione illegittima, in applicazione dei criteri indicati nella predetta sentenza di questo T.A.R. n.1347/2020, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio di cognizione.
3. - Deve, invece, essere disattesa la domanda di astreinte proposta dalla ricorrente perché ciò appare manifestamente iniquo.
4. - Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Torchiarolo e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Torchiarolo, in persona del Sindaco pro tempore , di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.1347/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Comune di Torchiarolo, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO