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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.312/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di NZ, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 312/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Sacchi;
appellante principale-appellato incidentale e
(C.F.: e NT C.F._1 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Angela Pugliese;
appellati principali-appellanti incidentali e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Viscomi;
appellata e
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._3 [...]
(C.F.: e CP_5 C.F._4 Controparte_6
1 (C.F.: , nella qualità di eredi di , C.F._5 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Adolfo Procopi;
appellate
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2116/2018 del Tribunale di NZ, pubblicata il 20.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni richiamando di seguito, in questa sede, quelle già rassegnate nell'atto di citazione in appello delle quali chiede l'accoglimento: 1) annullare e riformare in toto l'impugnata sentenza n°2116/2018, pronunciata dal Tribunale di NZ, inter partes, il 17-20/12/2018, per l'erroneità delle motiva-zioni e per aver riconosciuto una percentuale di responsabilità professionale dell'ing. quale progettista e direttore dei lavori Pt_1
del tutto inesistente;
2) dichiarare l'estraneità dell'appellante all'evento di danno ed alle altre voci di danno, nonché la carenza di responsabilità dello stesso, per assoluta mancanza di nesso causale, rigettando di conseguenza la domanda di manleva ex adverso avanzata;
3) per l'effetto accogliere la domanda spiegata in primo grado ex art. 96 c.p.c. per il risarcimento dei danni provocati all'immagine professionale nella misura equa e di giustizia che l'adita Corte d'Appello vorrà quantificare;
4) condannare chi di ragione alle spese di C.T.U., nonché i fratelli
Commisso alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede, ove l'adita Corte d'Appello dovesse ritenerlo necessario a seguito dei rilievi mossi avverso la relazione tecnica dell'ing. , di voler disporre nuova Per_2
consulenza d'ufficio da affidare ad altro e più specifico professionista. Chiede il rigetto di ogni eccezione, domanda, deduzione e conclusione proposte dalle altre parti processuali, dando atto di avere aderito alla richiesta di estro-missione dal giudizio formulata dagli eredi per la loro intervenuta ri-nuncia all'eredità CP_4 del de cuius. E' necessario fare presente che, nelle more del presente giudizio, l'ing.
ha corrisposto ai germani al fine di evitare la minacciata Pt_1 CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado, il complessivo importo di € 74.915,50 comprensiva di capitale, interessi e spese. Nell'ipotesi in cui l'adita Corte dovesse accogliere l'appello proposto dall'esponente, si chiede che venga ordinato ai
2 germani Commisso la restituzione della predetta somma oltre gli interessi a decorrere dal 19/2/2020, data dell'intervenuto pagamento”.
Per e “Piaccia all'Ecc.ma Corte NT Controparte_2
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare e/o annullare parzialmente l'impugnata sentenza e conseguentemente rigettare l'appello principale promosso dall'Ing.
. Sempre nel merito Accogliere tutte le domande formulate dagli Parte_1
odierni appellanti in primo grado e che qui si trascrivono: -accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Ing. e Sig. per Parte_1 Persona_1
il crollo verificatosi nei locali di proprietà del Sig. e per i difetti NT
presenti su tutte le unità immobiliari di proprietà dei Sig.ri e NT
, facenti parte del fabbricato sito in Cropani Marina alla via Controparte_2
Nazionale; -Conseguentemente condannare i convenuti Ing. e Sig. Parte_1
al pagamento in favore del Sig. della somma Persona_1 NT di € 95.382,00 oltre IVA per i lavori di restauro totale e parziale dei soffitti e per il ripristino delle linee elettriche e della pavimentazione dell'area interessata dal crollo, e di € 19.250,00 quale risarcimento del danno per la mancata percezione dei canoni di locazione dei locali precedentemente locati alla dal Controparte_3
Giugno 2008 alla data odierna, oltre al risarcimento per le ulteriori mensilità per le quali l'attore non percepirà i predetti canoni di locazione ed al risarcimento per la risoluzione anticipata dei suddetti contratti di locazione ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
-Condannare i convenuti Ing. e Sig. a tenere indenne il Sig. Parte_1 Persona_1
Commisso Antonio da ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria allo stesso avanzata dalla in dipendenza del crollo verificatosi nei locali alla predetta Controparte_3
Società concessi in locazione;
-Condannare i convenuti Ing. e Sig. Parte_1
al pagamento in favore del Sig. di € Persona_1 Controparte_2
117.263,00 oltre IVA per i lavori di restauro dei soffitti e per il ripristino delle linee elettriche e per le altre opere di restauro consequenziali e di € 34.732,00 (o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia) per la sospensione dell'attività lavorativa della allocata nei magazzini di sua CP_7
proprietà, oltre al risarcimento del danno che verrà accertato e quantificato per la locazione di altro immobile ad uso abitativo ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con condanna dell'appellante
3 principale alla rifusione delle spese e dei compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito. Per quanto qui non espressamente richiamato ci si riporta integralmente al contenuto del proprio appello incidentale e delle precedenti note di trattazione scritta, nulla escluso o rinunziato. Tanto precisato, per come già fatto in precedenza, non si oppone alla richiesta di estromissione avanzata dalle Sig.re
, e , stante la perdita Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
della loro qualità di eredi per l'operata rinuncia. Limitatamente invece alla
[...]
chiede rigettarsi la richiesta di condanna alle spese dalla stessa CP_3
avanzata nei confronti degli odierni appellanti incidentali, ritenuto che rispetto ad essa la notifica dell'appello incidentale è da ritenersi alla stregua di una mera litis denuntiatio (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 14/02/2019, n. 4352; Cass. 21/3/2016, n.
5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001,
5977)”.
Per “Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_3
eccepito e richiesto e precisa le proprie conclusioni riportarsi a quelle contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2029 e del 15.05.2023, nei verbali di causa ed in tutti gli atti, documenti e scritti difensivi, insistendo altresì per il rigetto dell'appello per le motivazioni di cui ai propri atti”.
Per , e “Piaccia a Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare che le comparenti hanno rinunciato all'eredità di e che pertanto le Persona_1
medesime non hanno legittimazione processuale nel presente giudizio;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che ogni azione o domanda promossa nei loro confronti in qualità di eredi di è inammissibile e/o improcedibile Persona_1
e comunque infondata. - Disporne, l'estromissione dal giudizio. Con vittoria di spese di lite”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e NT CP_2
citavano in giudizio innanzi al Tribunale di NZ ,
[...] Parte_1
quale progettista e direttore dei lavori, e , quale titolare Persona_1
dell'omonima impresa edile che aveva eseguito i lavori, per sentire dichiarare la loro responsabilità per il crollo verificatosi nei locali di proprietà di CP_1
, nonché per i difetti presenti su tutte le unità immobiliari di proprietà degli
[...]
4 attori.
A sostegno della domanda deducevano che in data 30.06.2008, in alcuni locali di , locati alla era avvenuto il crollo NT Controparte_3
dell'infradosso del solaio completo di pignatte;
deducevano inoltre che dagli accertamenti svolti, compreso l'accertamento tecnico preventivo, erano emersi gli stessi vizi e difetti nella progettazione, esecuzione e direzione dei lavori di tutti i solai dell'immobile, interessati dai medesimi pericoli di crollo.
Con comparsa di risposta del 09.11.2009 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando punto per punto le domande avversarie e chiedendone il Parte_1
rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva che non si era trattato di un crollo come asserito da parte attrice, ma di un semplice distacco di intonaco. Inoltre affermava che non erano mai esistiti gli asseriti
"dissesti statici" e concludeva chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per danno all'immagine.
Si costituiva, altresì, in giudizio , titolare dell'omonima Persona_1
impresa edile, chiedendo il rigetto della domanda attorea per non aver concorso e/o causato i danni occorsi al fabbricato di proprietà degli attori, in quanto i vizi presenti nel suddetto immobile non erano addebitabili a cattiva esecuzione delle opere ma, eventualmente, a carenze progettuali.
Il giudizio veniva iscritto al n. 2407/2009 R.G..
Con separato atto di citazione del 24.08.2009, la citava in Controparte_3
giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del NT
crollo del solaio nei locali di proprietà del che la società aveva in CP_1
locazione.
Si costituiva chiedendo al giudice l'autorizzazione alla NT
chiamata in causa dei terzi, e in qualità di Parte_1 Persona_1
titolare dell'omonima impresa edile, per sentire dichiarare la loro responsabilità nella causazione dell'evento lamentato dalla società attrice.
Il predetto giudizio, iscritto al n. 3128/2009 R.G., veniva riunito a quello recante
R.G. n. 2407/2009.
I giudizi così riuniti venivano istruiti con prova documentale (compresi i fascicoli dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo n. 3072/2008 R.G.A.C. e n.
2990/2008 R.G.A.C., anch'essi riuniti), prova testimoniate ed espletamento di CTU.
Con sentenza n. 2116/2008 il Tribunale di NZ così statuiva: “accoglie
5 parzialmente la domanda proposta da e e, NT Controparte_2
per l'effetto: condanna , titolare dell'omonima Controparte_8
ditta, al pagamento, in favore di e , della NT Controparte_2
somma di € 44.810,00, a titolo di danni al fabbricato, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
nei rapporti interni pone il 30% a carico di e il 20% a carico di in qualità Parte_1 Persona_1
di titolare dell'omonima ditta;
condanna e , titolare dell'omonima ditta, Parte_1 Persona_1
al pagamento, in favore di della somma di € 9.625,00 a titolo NT
di danni relativi alla mancata percezione dei canoni di locazione dei locali precedentemente locati alla oltre interessi e rivalutazione come Controparte_3
indicato in motivazione;
nei rapporti interni pone il 30% a carico di
[...]
e il 20% a carico di in qualità di titolare Parte_1 Persona_1
dell'omonima ditta;
condanna , titolare dell'omonima ditta, Controparte_8
al pagamento, in favore di della somma di € 3.200,00 a titolo NT
di lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
nei rapporti interni pone il 30% a carico di e il 20% a carico di nella qualità di Parte_1 Persona_1 titolare dell'omonima ditta;
condanna , titolare dell'omonima ditta, Controparte_8
al pagamento, in favore di della somma di €14.750,00 a Controparte_2
titolo di lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
nei rapporti interni pone il 30% a carico di e il 20% a carico di nella qualità di Parte_1 Persona_1 titolare dell'omonima ditta;
operata la compensazione tra crediti reciproci conseguenti, da un lato alla responsabilità di nella causazione dei danni subiti dalla NT [...] in occasione del crollo del 3.6.2008 e, dall'altro, all'accoglimento della CP_3
domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di NT [...]
meglio precisati nella parte motiva, condanna al CP_3 NT
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., della somma di €49.139,13, oltre interessi legali e rivalutazione come indicato
6 in motivazione;
accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di NT
e , in qualità di titolare dell'omonima ditta, e Parte_1 Persona_1 per l'effetto condanna questi ultimi a tenere indenne del 50% NT
(nei rapporti interni pone il 30% a carico di e il 20% a carico di Parte_1
nella qualità di titolare dell'omonima ditta) di quanto tenuto a Persona_1
corrispondere a titolo di risarcimento, in favore della come Controparte_3
indicato al punto che precede;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da;
Parte_1
compensa integralmente le spese del giudizio fra tutte le parti in causa;
pone definitivamente a carico di , , NT Controparte_2 Parte_1
e , in qualità di titolare dell'omonima ditta, in solido tra
[...] Persona_1
loro, le spese di consulenza tecnica (comprese quelle di atp), liquidate come da separato decreto.
Segnatamente, il giudice di primo grado, facendo proprie le conclusioni del c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo e di quello nominato nel giudizio di merito, accertava la concorrente responsabilità del progettista/direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, da un lato, e dei proprietari dall'altro, nel determinismo dell'evento in controversia.
Più precisamente, le cause che avevano compartecipato agli eventi dannosi venivano così riassunte: “Errori progettuali, legati ad un eccessivo dispendio di armatura nei travetti dei solai in relazione allo spazio disponibile e alla geometria delle pignatte adottate, alla granulometria richiesta per gli inerti del calcestruzzo, alle modalità esecutive previste. Tale valutazione, unitamente ad una cattiva esecuzione delle opere, ha portato agli accertati vizi e alle violazioni delle prescritte norme in termini di protezione e distanziamento relativo delle armature. La responsabilità di tali scelte ricade chiaramente sul progettista, così come la valutazione dello spessore utile adottato per i solai. Vizi di esecuzione, correlabili al mancato utilizzo di opportuni distanziatori o al mancato sollevamento delle barre durante il getto, o ancora ad una non corretta vibrazione che, in relazione al ridotto spazio utile nei travetti e alla granulometria degli inerti del calcestruzzo adottato, ha portato alla formazione di zone vuote e "nidi di ghiaia", nuocendo alla buona esecuzione del getto intorno alle armature, indispensabile per ottenere la passivazione e la protezione delle stesse dalla corrosione. In questo caso la responsabilità, come
7 come correttamente osservato, ricade solidalmente sulla ditta esecutrice nonché sul direttore dei lavori, il quale deve vigilare sull 'operato dell''impresa esecutrice affinché la stessa operi in rispetto delle prescrizioni del progetto o di quelle impartite sovraintendendo alle fasi di esecuzione dei lavori (ad esempio, di norma, il direttore dei lavori dovrebbe verificare, prima dell'esecuzione del getto, la corretta messa in opera delle armature). Carenze di manutenzione e difetti di uso, legati alla non regolare impermeabilizzazione e all'assenza di isolamento termico del lastrico solare, oltre all'applicazione di uno spessore di intonaco superiore alla norma, la corresponsabilità ricade sui proprietari dell'immobile. In merito all'incidenza dello spessore eccessivo di intonaco, applicato limitatamente ai solai del pianoterra dei locali di proprietà
, si richiama quanto già argomentato in CTU in risposta al quesito NT
n.
5. Riguardo alle carenze di manutenzione, pur non essendo noto il momento storico in cui è stata effettuata l 'impermeabilizzazione del solaio è stato accertato che la stessa si è comunque rivelata non idonea ed insufficiente. Le documentate infiltrazioni che hanno interessato il solaio per cui è causa, pur ammettendo siano state di modesta entità, hanno determinato la corrosione dei ferri d 'armatura con i conseguenti eventi dannosi, in ragione della carente protezione delle armature sopra richiamata. Lo stesso dicasi per i locali della marmeria, i quali, anche se esposti marginalmente alle infiltrazioni, sono stati interessati da una elevata umidità con conseguenze simili in termini di ossidazione delle armature, sempre in ragione del richiamato vizio di ricoprimento delle stesse. Per i suddetti locali, esposti ad una considerevole umidità dell'aria, probabilmente sarebbe stato opportuno prevedere dei sistemi di aerazione con ventilazione forzata, anche in considerazione della conformazione geometrica del locale stesso. Perfino in una situazione di normalità, priva dei succitati vizi esecutivi a carico dei solai, questa soluzione consentirebbe un migliore ricambio d 'aria e un pratico abbattimento dell'umidità, a vantaggio della durabilità delle opere in relazione al tipo di attività a cui il locale è stato destinato".
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
14.08.2018, , lamentandone l'illegittimità nella parte in cui aveva Parte_1
accertato la sua concorrente responsabilità senza valutare adeguatamente la sospensione dei lavori dal 21.12.2005 al 28.02.2008, durante la quale il fabbricato era rimasto privo di tamponature esterne, di impermeabilizzazione del lastrico solare, esposto agli agenti atmosferici e senza nessuna protezione per esclusiva responsabilità dei Commisso;
e per non aver considerato che le parti avevano
8 concesso e assunto in locazione un locale privo del certificato di agibilità, degli impianti e dell'accatastamento. L'appellante rilevava ancora che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente tenuto conto delle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. che non aveva ravvisato errori di progettazione e che gli errori progettuali considerati a pag. 13 della sentenza non potevano essere a lui addebitati perché non provenienti dal progetto, ma dipendenti da una cattiva esecuzione da parte della ditta appaltatrice e che, quanto allo “spessore utile adottato per i solai”, a seguito della detta sospensione dei lavori, i Commisso avevano affidato i lavori in economia ad altra impresa senza la partecipazione di esso appellante, rimasto pertanto estraneo a tale abusiva attività. L'appellante censurava, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la sua concorrente responsabilità quale direttore dei lavori per asserita carenza di vigilanza sull'operato dell'impresa esecutrice senza considerare che la sorveglianza sui lavori elementari e più semplici
è affidata al direttore di cantiere, ovvero al direttore tecnico dell'impresa e nella specie i vizi di esecuzione indicati in sentenza erano stati provocati da attività per le quali non era ragionevole attendersi un intervento del direttore dei lavori. Sotto il profilo del quantum contestava il riconoscimento della voce di danno in favore della relativa alle quattro mensilità di stipendio in favore Controparte_3 dell'amministratore e per le spese di trasloco e utenza luce. Parte_2
Concludeva, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, dichiararsi la sua estraneità all'evento di danno, con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata da nei suoi confronti ed accoglimento della domanda ex NT
art. 96 c.p.c. avanzata in primo grado.
Con comparsa depositata in data 18.03.2019 si costituivano e NT
i quali con appello incidentale chiedevano la riforma della Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la loro concorrente responsabilità sulla base di presunte carenze di manutenzione e difetti d'uso, non avendo i periti nominati dal Tribunale accertato l'esistenza di infiltrazioni, e nella parte in cui non aveva riconosciuto il danno derivante dalla risoluzione anticipata dei contratti di locazione ed il maggior danno per spese di ripristino.
In data 30.04.2019 si costituiva anche n.q. di titolare Persona_1 dell'omonima impresa edile, chiedendo anch'egli con appello incidentale la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sua concorrente responsabilità. Deduceva, al riguardo, che ogni opera commissionata era stata
9 eseguita sotto il costante e specifico controllo dell'ing. , progettista e direttore Pt_1
dei lavori, che mai aveva rivolto alcuna contestazione. Contestava, infine, la quantificazione delle voci di danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.05.2019 si costituiva la chiedendo il rigetto degli appelli principale e incidentale, con Controparte_3
conferma della sentenza di primo grado limitatamente alla posizione ad essa afferente e condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e della relazione tecnica ad esso allegata, con ordinanza del 25.09.2019 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata tanto dall'appellante principale quanto dagli appellanti incidentali e fissava l'udienza del
12.07.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio per morte di
. Persona_1
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto da e NT CP_2
nei confronti di , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
quali eredi di . CP_6 Persona_1
Queste ultime si costituivano in data 13.03.2023, rappresentando di aver rinunciato all'eredità del loro dante causa e chiedendo, quindi, la estromissione dal giudizio e la inammissibilità/improcedibilità di ogni domanda nei loro confronti.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello principale e quelli incidentali possono essere esaminati congiuntamente involgendo tutti il riparto di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
10 La sentenza impugnata, previa analitica descrizione delle differenti obbligazioni dell'appaltatore e del direttore dei lavori, ha attribuito loro la responsabilità concorrente con quella dei proprietari in ordine alla causazione dei danni in controversia in base alla misura che il c.t.u., con ineccepibile e convincente argomentazione, ha accertato sussistere nel caso di specie, all'esito della disamina dello stato dei luoghi e della documentazione tecnica in atti.
Risulta ex actis che nei locali di proprietà del sig. , siti al piano NT
terra dell'immobile e concessi in locazione alla il 30.06.2008 si Controparte_3
verificava il distacco dell'intradosso del solaio che comportava la caduta dell'intonaco e della parte sottostante della pignatta;
a seguito del suddetto "crollo" intervenivano i Vigili del Fuoco dichiarando inagibile l'intero locale fino alla verifica della staticità del solaio;
inoltre, a seguito di segnalazione effettuata dai vigili del fuoco, il comune di Cropani con ordinanza n. 32 ordinava alla ditta edile Cosmo
C olor s.n.c. la sospensione temporanea dell'attività di vendita mediante la chiusura dell'esercizio commerciale fino a quando i locali di esercizio non fossero stati dichiarati agibili mediante certificazione redatta da tecnico abilitato.
Dalla sentenza impugnata si ricava che il c.t.u., arch. , nominato Persona_3
in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto desumere dall'esame dello stato dei luoghi che tre dei ferri di armatura erano chiaramente visibili in quanto quasi interamente scoperti, mentre il quarto ferro, quasi sovrapposto agli altri tre, poteva vedersi solo in alcuni punti. Inoltre i ferri, di tutti i travetti scoperti, presentavano segni di un iniziale degrado per corrosione in diversi punti e risultavano accostati l'uno all'altro. Il consulente ha chiarito che il solaio, intonacato con malta cementizia, presentava uno spessore non omogeneo, mentre il resto del solaio appariva lesionato in alcuni punti, mostrando un analogo processo di distacco che avrebbe potuto portare allo stesso tipo di crollo. Infine, il perito ha affermato che analoga situazione si presentava anche al solaio del piano seminterrato.
In tal modo esaminato lo stato dei luoghi, al fine di individuare le cause del crollo, il c.t.u. ha preventivamente provveduto ad effettuare la prova di carico all'esito della quale ha chiarito che la struttura "ha manifestato un comportamento del tutto elastico per l'assenza di deformazioni plastiche".
Sulla scorta delle proprie indagini, il tecnico ha concluso che la causa dei danni al solaio in laterocemento è attribuibile ad imperfette esecuzioni delle opere da parte della ditta appaltatrice, dovuta ad una scarsa attenzione alla corretta posa in opera
11 dei materiali (acciaio e calcestruzzo) ed al persistere di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura soprastante. Ha inoltre affermato che "nella fase di posa in opera la ditta appaltatrice ha armato il solaio con quattro barre in acciaio di dimensione cm 14 senza adottare gli opportuni distanziatori, né il Direttore dei lavori ha verificato la messa in atto degli stessi. Inoltre, sempre la ditta appaltatrice, durante la fase del getto del calcestruzzo, non ha eseguito una corretta vibrazione dello stesso".
Alle medesime conclusioni è giunto il c.t.u., ing. , Persona_4
chiamato a rendere chiarimenti su quanto dedotto nell'elaborato peritale redatto dall'arch. in fase di accertamento tecnico preventivo a causa Per_3
dell'impossibilità di rintracciare quest'ultimo.
Ed invero, si l egg e n el la sen t en za d i p ri m o grad o , quest'ultimo ha precisato che la rilevata assenza di distanza tra i ferri di armatura dei travetti viola il D.M. LL.PP. del 09/0111996, chiarendo che "Tali prescrizioni sono. atte. ad assicurare, anche nelle nervature, il ricoprimento dei ferri da parte del calcestruzzo, necessario sia per la collaborazione tra i due materiali (trasferimento delle tensioni tra calcestruzzo e acciaio) sia per proteggere dalla corrosione i ferri d'armatura. Ad ogni modo la circostanza qui richiamata, attestata in perizia dall'arch. (cfr. foto nn.19-21 Per_3
alle pag. 26, 27 in perizia) ed ampiamente documentata nei fascicoli di causa, di assenza di interferro (“ferri di armatura accostati l 'uno all'altro, senza nessuna distanza tra di loro'') costituisce senza dubbio una violazione alle suddette prescrizioni"(cfr. relazione peritale ing. , p. 34). Per_2
Infine il c.t.u., ing. , dopo aver ribadito la corretta attribuzione delle varie Per_2
responsabilità ai soggetti coinvolti da parte dell'arch. , ha chiarito che, sulla Per_3
base delle risultanze degli accertamenti da lui stesso svolti, le cause che hanno determinato gli eventi dannosi possono così essere riassunte:
“Errori progettuali, legati ad un eccessivo dispendio di armatura nei travetti dei solai in relazione allo spazio disponibile e alla geometria delle pignatte adottate, alla granulometria richiesta per gli inerti del calcestruzzo, alle modalità esecutive previste.
Tale valutazione, unitamente ad una cattiva esecuzione delle opere, ha portato agli accertati vizi e alle violazioni delle prescritte norme in termini di protezione e distanziamento relativo delle armature. La responsabilità di tali scelte ricade chiaramente sul progettista, così come la valutazione dello spessore utile adottato per i solai.
Vizi di esecuzione, correlabili al mancato utilizzo di opportuni distanziatori o al
12 mancato sollevamento delle barre durante il getto, o ancora ad una non corretta vibrazione che, in relazione al ridotto spazio utile nei travetti e alla granulometria degli inerti del calcestruzzo adottato, ha portato alla formazione di zone vuote e
"nidi di ghiaia", nuocendo alla buona esecuzione del getto intorno alle armature, indispensabile per ottenere la passivazione e la protezione delle stesse dalla corrosione. In questo caso la responsabilità, come correttamente osservato, ricade solidalmente sulla ditta esecutrice nonché sul direttore dei lavori, il quale deve vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice affinché la stessa operi in rispetto delle prescrizioni del progetto o di quelle impartite sovraintendendo alle fasi di esecuzione dei lavori (ad esempio, di norma, il direttore dei lavori dovrebbe verificare, prima dell'esecuzione del getto, la corretta messa in opera delle armature).
Carenze di manutenzione e difetti di uso, legati alla non regolare impermeabilizzazione e all'assenza di isolamento termico del lastrico solare, oltre all'applicazione di uno spessore di intonaco superiore alla norma, la corresponsabilità ricade sui proprietari dell'immobile. In merito all'incidenza dello spessore eccessivo di intonaco, applicato limitatamente ai solai del pianoterra dei locali di proprietà , si richiama quanto già NT
argomentato in CTU in risposta al quesito n.
5. Riguardo alle carenze di manutenzione, pur non essendo noto il momento storico in cui è stata effettuata l'impermeabilizzazione del solaio è stato accertato che la stessa si è comunque rivelata non idonea ed insufficiente. Le documentate infiltrazioni che hanno interessato il solaio per cui è causa, pur ammettendo siano state di modesta entità, hanno determinato la corrosione dei ferri d'armatura con i conseguenti eventi dannosi, in ragione della carente protezione delle armature sopra richiamata. Lo stesso dicasi per i locali della marmeria, i quali, anche se esposti marginalmente alle infiltrazioni, sono stati interessati da una elevata umidità con conseguenze simili in termini di ossidazione delle armature, sempre in ragione del richiamato vizio di ricoprimento delle stesse. Per i suddetti locali, esposti ad una considerevole umidità dell'aria, probabilmente sarebbe stato opportuno prevedere dei sistemi di aerazione con ventilazione forzata, anche in considerazione della conformazione geometrica del locale stesso. Perfino in una situazione di normalità, priva dei succitati vizi esecutivi a carico dei solai, questa soluzione consentirebbe un migliore ricambio d'aria e un pratico abbattimento dell'umidità, a vantaggio della durabilità delle opere in relazione al tipo di attività a cui il locale è stato destinato".
13 Giova evidenziare che, come sottolineato nella sentenza gravata, il perito, ing.
, ha anche diligentemente vagliato le osservazioni presentate dai tecnici di Per_2
parte, depositando apposito elaborato reso a chiarimento delle osservazioni critiche mosse dall'ing. consulente tecnico di parte nell'interesse di Persona_5
, e dall'ing. , consulente tecnico di parte Parte_1 Persona_6 nell'interesse dei sigg.ri Commisso.
Fatte queste premesse, l'assunto dell'appellante principale secondo cui il
Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente la sospensione dei lavori dal
21.12.2005 al 28.02.2008, non trova rispondenza nelle risultanze istruttorie.
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver rilevato la mancanza di prova in atti in ordine alla trasmissione della comunicazione d i sospensione dei lavori ai committenti e all'impresa esecutrice, ha evidenziato che “la suddetta sospensione dei lavori risulta in realtà smentita da quanto allegato e documentato da parte attrice. Ed invero dalla documentazione in atti risulta altresì che: in data 28.11.2006 è stato registrato il contratto di locazione per il locale al piano seminterrato sottoscritto da e in data 26.07.2007 è stato registrato il NT Controparte_9
contratto di locazione per i locali al piano terra sottoscritto da e NT
dalla (contratto prorogato circa un anno dopo, con Controparte_3
sottoscrizione di contratto di rinnovo in data 5/6/2008 e registrato in data 4/7/2008); in data 1/12/2007 i locali di proprietà di risultavano già Parte_3
accatastati ed in particolare le pertinenze di cui ai sub. l , 2, 3 risultavano già completate alla data del 20/11/2007 ed in data 3/12/2007 è stata assegnata la rendita catastale per ciascuna pertinenza, ad eccezione del sub. 4, ancora da realizzare (cfr. elaborato peritale ing. p. 37); in data 6/3/2008 è stata prodotta attestazione Per_2
storica provante che a far data dall'l/2/2006, risulta Controparte_2 residente presso l'immobile sito in Via Nazionale area P.I.P. del comune di Cropani”.
Lo stesso c.t.u. ing. , in risposta al quesito n. 13, ha concluso nel senso che Per_2
“appare difficile immaginare come i lavori di completamento possano essere stati seguiti in neanche due mesi (così come si evincerebbe confrontando la data di ripresa dei lavori con la data di richiesta di agibilità del fabbricato). Considerata
l'ingente mole dei lavori mancanti, stante la dichiarata situazione del fabbricato al momento della sospensione dei lavori del 21/12/2005 (fabbricato con soli pilastri e solai), detta circostanza appare quantomeno improbabile” (cfr. pag. 38 c.t.u.
), conclusioni ribadite nell'elaborato reso sulle osservazioni dei consulenti di Per_2
14 parte e non adeguatamente contrastate con l'atto di appello.
Quanto ai riscontrati vizi progettuali, il c.t.u. ing. , pur dando atto di non Per_2
aver avuto la possibilità di visionare gli elaborati necessari per dare risposta in modo compiuto e puntuale al quesito n. 19, ha tuttavia affermato, sulla scorta della documentazione disponibile, che “il progetto non è stato redatto appieno secondo i dettami del buon costruire, in ragione delle seguenti constatazioni:
1. L'altezza del solaio relativa all'impalcato a quota +6,50 mt non soddisfa la condizione di spessore minimo dettata dal D.M. LL.PP. del 09/01/1996, essendo H
Si legge, inoltre, a pag. 8 dell'elaborato del 13.12.2005 che “Resta fermo e dimostrato che l'accertata assenza di copriferro e di intraferro nelle armature dei travetti del solaio abbia senza dubbio determinato una sorta di “maggiore predisposizione” dello stesso al fenomeno dello sfondellamento. In una situazione normale, in cui il suddetto copriferro sia di entità sufficiente e ben compattato, il sistema solaio si autoprotegge, entro certi limiti, dai fenomeni ossidativi, grazie all'elevata alcalinità fornita dalle reazioni di idratazione dei costituenti del cemento.
La carenza di copriferro e la presenza di vuoti o di calcestruzzo non sufficientemente compatto può, in definitiva, aver reso più vulnerabili le armature sino alle eventuali infiltrazioni d'acqua sia all'aria e all'umidità”.
In ordine ai vizi di esecuzione, individuati nel mancato utilizzo di opportuni distanziatori o al mancato sollevamento delle barre durante il getto, o ancora ad una non corretta vibrazione che, in relazione al ridotto spazio utile nei travetti e alla granulometria degli inerti del calcestruzzo adottato, ha portato alla formazione di zone vuote e "nidi di ghiaia", nuocendo alla buona esecuzione del getto intorno alle armature, indispensabile per ottenere la passivazione e la protezione delle stesse dalla corrosione, risulta del tutto condivisibile l'attribuzione di responsabilità concorrente al direttore dei lavori e all'impresa esecutrice.
15 Giova ricordare, infatti, che per giurisprudenza consolidata, la responsabilità dell'appaltatore e quella del direttore dei lavori esula dai limiti del rapporto contrattuale di prestazione d'opera per assumere la configurazione propria di una responsabilità da fatto illecito (Cass. n. 10719/2000). Pertanto, la relativa responsabilità emerge laddove le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi illeciti, concorrano causalmente a produrre gli eventi dannosi tipizzati dalla norma.
In particolare, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante l' orientamento secondo cui, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”. Sicché rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae a responsabilità “il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass., Sez. II, n. 3855 del 17 febbraio 2020; Cass. Sez. 2,
03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006,
n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
Deve poi ulteriormente osservarsi che il c.t.u. ha affermato che Per_2
l'intervento di altre ditte di costruzioni che abbiano operato nel periodo di pretesa
16 sospensione dei lavori o in quello successivo non trova riscontro documentale in atti, né tantomeno nelle comunicazioni con gli organi competenti.
Con riferimento, poi, alle carenze di manutenzione e difetti d'uso legati alla non regolare impermeabilizzazione e all'assenza di isolamento termico del lastrico solare, oltre all'applicazione di uno spessore di intonaco superiore alla norma, in relazione ai quali il giudice di primo grado ha ravvisato la corresponsabilità dei proprietari dell'immobile, dagli accertamenti peritali è emerso che “l 'impermeabilizzazione del solaio si è rivelata non idonea ed insufficiente. Le documentate infiltrazioni che hanno interessato il solaio per cui è causa, pur ammettendo siano state di modesta entità, hanno determinato la corrosione dei ferri d'armatura con i conseguenti eventi dannosi, in ragione della carente protezione delle armature sopra richiamata. Lo stesso dicasi per i locali della marmeria, i quali, anche se esposti marginalmente alle infiltrazioni, sono stati interessati da una elevata umidità con conseguenze simili in termini di ossidazione delle armature, sempre in ragione del richiamato vizio di ricoprimento delle stesse”.
Riguardo all'incidenza dei fenomeni infiltrativi o di ambienti particolarmente umidi nella causazione dei danni accertati, il c.t.u. ha evidenziato che “se le stesse si fossero avute in assenza dei succitati vizi esecutivi, molto probabilmente non si sarebbe verificato, perlomeno non in tempi così rapidi, quanto effettivamente accaduto nel caso di specie. E' altrettanto vero, tuttavia, che la sola carenza di protezione delle armature, oltre a non implicare, per quanto provato nel corso dell'ATP, vizi in termini di idoneità statica delle opere strutturali, non sarebbe comunque stata sufficiente ad arrecare i lamentati danni a carico dei colai, se non in combinazione con le succitate concause legate alle carenze manutentive e di utilizzo dell'immobile. In altre parole solo una combinazione dei tre tipi di cause citate al precedente punto avrebbe potuto comportare, in un lasso di tempo così ristretto, i danni effettivamente cagionati al fabbricato” (così a pag. 22-23 dell'elaborato del 13.12.2005).
Ed ancora si legge nella c.t.u.: “Si ribadisce, infine, che il fenomeno dello sfondellamento non è mai attribuibile ad un'unica causa scatenante, semmai a più fattori che agiscono simultaneamente, o in successione, andando ad innescare un processo di danno cumulativo che termina allorquando la resistenza residua delle pignatte in laterizio e l'aderenza delle stesse alle nervature del solaio scendono oltre il limite fisico che garantisce la tenuta dell'insieme, allorchè avviene il distacco e il crollo. Nella fattispecie, si ritiene che il solaio, in virtù di una carente protezione delle armature dei travetti, legata al cattivo riempimento degli stessi, abbia accumulato nel tempo replicati
17 danni a carico dei setti interni delle pignatte e dei ferri d'armatura, in ragione delle infiltrazioni, dei gradienti termici, dell'elevato spessore dell'intonaco e dell'espansione dei ferri conseguente alla corrosione degli stessi, fino al raggiungimento della suddetta condizione critica culminata con lo sfondellamento per cui è causa” (cfr. pag. 12 dell'elaborato del 13.12.2005).
A fronte di tali analitiche argomentazioni, scevre da errori e che non sono state oggetto di specifiche contestazioni con gli atti di appello, risulta del tutto corretta la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure in punto di accertamento della eziologia dei danni, così come appare congrua la percentuale di corresponsabilità attribuita a ciascuna delle parti.
2.2. Venendo alle doglianze involgenti il quantum debeatur, Parte_1
assume di non poter essere ritenuto responsabile dei danni sofferti dalla CP_3
avendo questa avuto in locazione un immobile privo del certificato di agibilità.
[...]
La censura con coglie nel senso. Al riguardo è assorbente rilevare che il crollo dell'intradosso è avvenuto dopo il rilascio del certificato di agibilità e della dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DPR 380/01 dallo stesso Ing. Pt_1
nella sua veste di Direttore dei Lavori e con la quale il medesimo ha attestato la salubrità degli ambienti, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la conformità alle norme igienico – sanitarie dell'opera realizzata.
Non merita censure l'avvenuto riconoscimento, pure contestato, del danno derivante dal mancato guadagno per i quattro mesi di interruzione dell'attività, essendo emerso dall'espletata istruttoria il contatto solo occasionale del venditore da parte dei clienti per mezzo del numero di telefono apposto sulla serranda del locale
(i testi e hanno fatto riferimento a un paio di volte). Pt_2 Tes_1
Difetta, invece, di specificità il motivo con cui ha contestato il Parte_1
riconoscimento, in favore della della voce di danno relativa alle Controparte_3 quattro mensilità di stipendio in favore dell'amministratore e per Parte_2
le spese di trasloco e utenza luce.
ha invece lamentato il mancato riconoscimento del diritto al NT
risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione anticipata dei contratti di locazione nonché della somma di €56.770,00 a titolo di spese sostenute per lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile, documentati dalle fatture in atti.
Anche tali rilievi si appalesano infondati.
18 Il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto di non dover riconoscere alcunché con riguardo alla prima voce di danno in ragione del contributo causale dell'attore nella verificazione dell'evento per cui è causa.
Quanto alla contestata omessa liquidazione della somma di €56.770,00,
l'appellante omette di considerare che il giudice di prime cure ha riconosciuto in favore di e , oltre ai costi di ripristino, la somma di CP_1 Controparte_2
€44.818,00 a titolo di danni al fabbricato e che in ogni caso i danni liquidati sono quelli strettamente correlati all'evento per cui è causa, dettagliatamente descritti dal c.t.u. arch. . Per_3
Dalle considerazioni svolte discende la correttezza della sentenza impugnata che deve essere integralmente confermata.
2.3. Va, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, e risultando ex actis la CP_4 Controparte_5 Controparte_6
mancanza in capo alle stesse della qualità di eredi di , per avere Persona_1
rinunciato alla relativa eredità.
Dal che discende ulteriormente la inammissibilità dell'appello incidentale a suo tempo proposto dal . CP_4
§ 3. Le spese processuali
3.1. Nei rapporti tra da un lato e e Parte_1 NT CP_2
, dall'altro, attesa la soccombenza reciproca, va disposta la integrale
[...]
compensazione delle spese di lite.
Le spese di lite vanno parimenti compensate riguardo a , Controparte_4
e discendendo il loro difetto di Controparte_5 Controparte_6 legittimazione passiva dalla rinuncia all'eredità dell'originario convenuto.
e i vanno, invece, condannati, proporzionalmente alla Parte_1 CP_1
riconosciuta quota di responsabilità, al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della liquidate come da dispositivo. Controparte_3
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
19
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 2116/2018 pubblicata il 20.12.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli principale ed incidentale proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_4 [...]
e CP_5 Controparte_6
c) compensa le spese del presente grado nei rapporti tra , Parte_1
e , NT Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6
d) condanna nonché e , Parte_1 NT Controparte_2
in ragione del 40% il primo e del 60% i secondi, al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 CP_3
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Viscomi, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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