Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2022, proposto da
RI NI, RL TT, VA PU, OR NI, CE AL, AV RI D’TO, RI De UC, EL Di IO, VA Di EO, NA NT, IO NT, DO RI, RI NN MM, NT PO, RO LF, LO Di ET, LL RA, EP LO, NO CE, VA RD, MA LI AR, PP NA, CI AP, AR AP, RI IE, IC TA, NN TA, IC EN, LE ZE, IO NO, DI LL, NA UC OL, AN TT, AL EL, EN IN, RI HE, IA PR, ZO AP, RI OC, NT CI, OM NO, EP AU, RI SC, EA UN, NT LO, MA AN, ER EN, AL TO, NO ET, NT NA, ND CC, NT IS, IO CI, ZO NE, DR OR, UC OR, NI OR, OS IE, RM OR, SI OR, IO RE e UI TA, rappresentati e difesi dall’avv. Laura Crucianelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Perugia n. cronol. 506 del 4 giugno 2019, reso nel procedimento n. 499/2019 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 690 del 4 dicembre 2023;
Visto il reclamo, ai sensi dell’articolo 114, comma 6, cod. proc. amm., depositato dalla parte ricorrente il 4 giugno 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di MA e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con la sentenza n. 690 del 4 dicembre 2023, pronunciando sul ricorso per l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Perugia indicato in epigrafe, questo Tribunale: (i) ha dichiarato inammissibile la domanda volta all’ottemperanza del capo del decreto della Corte d’appello recante la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore della procuratrice antistataria; (ii) ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione alla posizione dei signori IC TA e NN TA; (iii) con riguardo agli altri ricorrenti, ha accolto la domanda di esecuzione del titolo azionato, disponendo che il Ministero della giustizia provvedesse al pagamento delle somme dovute entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, e nominando quale Commissario ad acta , per il caso di eventuale ulteriore inadempienza, il dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Ministero resistente, affinché provvedesse al pagamento delle somme ancora dovute entro novanta giorni dalla richiesta presentata dalla parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero; (iv) ha respinto la domanda volta a ottenere anche le c.d. astreintes , ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , cod. proc. amm.;
- con atto notificato e depositato il 4 giugno 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, a eccezione dei signori IC TA e NN TA, hanno proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 114, comma 6, cod. proc. amm., con il quale hanno lamentato la perdurante inottemperanza al giudicato, nonostante la richiesta di intervento inviata al Commissario ad acta il 4 marzo 2024;
- l’Amministrazione resistente non ha svolto ulteriori difese;
- alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che il pagamento di quanto dovuto in favore dei propri assistiti non è stato effettuato e ha sottolineato che la presente fase di reclamo non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5- sexies , comma 12- bis , della legge n. 89 del 2021, che prevede la sospensione dei soli giudizi di ottemperanza e che reca una previsione non ancora operante; per il caso in cui la disposizione normativa fosse ritenuta applicabile, sono stati sollevati al riguardo dubbi di legittimità costituzionale, rispetto ai parametri costituiti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione;
- la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione;
Visto il comma 5- sexies dell’articolo 12- bis della legge n. 89 del 2001, aggiunto dall’articolo 1, comma 817, lett. m) , della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ove si dispone quanto segue: “ Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”;
Ritenuto che la previsione dell’ultimo periodo del predetto comma 12- bis non possa in ogni caso trovare applicazione in questa sede, atteso che la sospensione dei giudizi è stata disposta soltanto a seguito del decorso di venti giorni dall’entrata in vigore del medesimo comma, avvenuta il 1° gennaio 2025, per cui il termine stabilito dal legislatore non è ancora interamente spirato alla data della camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Ritenuto che, non essendovi prova dell’intervenuta esecuzione del giudicato azionato, il reclamo debba essere accolto e che, pertanto, debba nuovamente ordinarsi al Commissario ad acta di provvedere a quanto disposto con la sentenza sopra richiamata senza ulteriori dilazioni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
Ritenuto, tuttavia, valutate tutte le circostanze e tenuto conto della natura della presente fase processuale, di disporre la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il reclamo e, per l’effetto, ordina al Commissario ad acta già nominato di provvedere a quanto disposto dalla sentenza n. 690 del 2023 senza ulteriori dilazioni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese di fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di MA, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di MA | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO