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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 890/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione della Ricorrente_1 srl all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo della Tari e della Tefa maturate nelle annualità 2018, 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023 in relazione ad alcuni immobili ubicati a Roma, le era stato chiesto il pagamento di euro
49.813,00, al lordo di sanzioni e spese di notifica;
lette parimenti le controdeduzioni dell'opposta Roma
Capitale; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e per quello che dunque riguarda, in primo luogo, la prescrizione eccepita con riguardo all'annualità del 2018, è dato rammentare come il termine quinquennale applicabile a riguardo ex art. 2948 cc decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui andava corrisposto il tributo. Ebbene, trattandosi nella specie di un pagamento doveva avvenire entro il 2018 e tenuto conto delle sospensioni che, in ragione dell'emergenza Covid, si sono succedute dal Decreto n. 18/20 (cd. Cura Italia) sino al Decreto Sostegni Bis n. 73/21, il termine in parola sarebbe scaduto il 31 agosto 2025, sicché la notifica dell'avviso di specie, eseguita l'8 novembre dell'anno precedente, si rivela tempestiva.
Quanto poi alla circostanza, addotta dalla società opponente a sostegno della tesi di non essere assoggettata al tributo per il 2019, che in quell'anno l'immobile fosse locato a terzi, conformemente a quanto già adduce Roma Capitale è dato ritenere che la società opponente non abbia assolto all'onere, facentele carico a mente dell'art. 19 del Regolamento comunale, di rappresentare per tempo “… ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni”.
Tanto è sufficiente per respingere l'opposizione.
In quanto soccombente, infine, l'opponente risponde per le spese di lite della presente fase di merito, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1
srl al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 4.200.
Roma, 21 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401422520 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione della Ricorrente_1 srl all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo della Tari e della Tefa maturate nelle annualità 2018, 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023 in relazione ad alcuni immobili ubicati a Roma, le era stato chiesto il pagamento di euro
49.813,00, al lordo di sanzioni e spese di notifica;
lette parimenti le controdeduzioni dell'opposta Roma
Capitale; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e per quello che dunque riguarda, in primo luogo, la prescrizione eccepita con riguardo all'annualità del 2018, è dato rammentare come il termine quinquennale applicabile a riguardo ex art. 2948 cc decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui andava corrisposto il tributo. Ebbene, trattandosi nella specie di un pagamento doveva avvenire entro il 2018 e tenuto conto delle sospensioni che, in ragione dell'emergenza Covid, si sono succedute dal Decreto n. 18/20 (cd. Cura Italia) sino al Decreto Sostegni Bis n. 73/21, il termine in parola sarebbe scaduto il 31 agosto 2025, sicché la notifica dell'avviso di specie, eseguita l'8 novembre dell'anno precedente, si rivela tempestiva.
Quanto poi alla circostanza, addotta dalla società opponente a sostegno della tesi di non essere assoggettata al tributo per il 2019, che in quell'anno l'immobile fosse locato a terzi, conformemente a quanto già adduce Roma Capitale è dato ritenere che la società opponente non abbia assolto all'onere, facentele carico a mente dell'art. 19 del Regolamento comunale, di rappresentare per tempo “… ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni”.
Tanto è sufficiente per respingere l'opposizione.
In quanto soccombente, infine, l'opponente risponde per le spese di lite della presente fase di merito, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1
srl al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 4.200.
Roma, 21 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore