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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8219 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21129/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “altri rapporti condominiali”, e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
, COD. rappresentati e difesi dagli
[...] Pt_2 C.F._2
Avv.ti DELLA MONICA LUIGI e LA VENUTA GIUSEPPE presso i quali elettivamente domiciliano, con p.e.c.
e Email_1
come da procura in atti;
Email_2
E
non costituito contumace;
Controparte_1
***********
in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore , non costituito contumace Controparte_2
NONCHÉ
, nata a [...], il [...], COD. FISC. Controparte_3 [...]
, , nato a San Giorgio a [...], il C.F._3 Controparte_4 1/2/1961, COD. FISC. CodiceFiscale_4 CP_5
, nata a [...] l'[...], COD. FISC.
[...] [...]
, nato a C.F._5 Controparte_6
il 13/6/1996, COD. FISC. rappresentati e difesi CP_1 CodiceFiscale_6
dall'Avv. MAURIZIO MOLFINI presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c.:
come da procura in atti. Email_3
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate il 09/06/2025 e il 29/06/2025 in atti.
1. svolgimento del processo
1.1. e , premessa la loro qualità di Parte_1 Parte_3
partecipanti del Condominio sito in alla Via Toledo nr. 373, hanno agito CP_1
in giudizio chiedendo di essere rimborsati delle somme che avevano versato in eccedenza rispetto alle quote condominiali di loro spettanza.
Gli attori hanno dedotto: “I. gli esponenti sono proprietari delle unità immobiliari abitative site all'interno dell'edificio condominiale alla CP_1
al piano 1^ ed al piano 2^;II. nell'autunno dell'anno 2003 il
[...] CP_1
Riscossore p.t. dei ruoli esattoriali emessi dall' intimava al contitolare CP_7
dott. , in solido con la propria coniuge prof. Parte_1 Parte_3
e nella qualità di condomino proprietario, di pagare somme a titolo di
[...]
contributi previdenziali cedenti a carico dell'intero Condominio e non saldati, per cui il primo repentinamente vi provvedeva, a mezzo seguente distinta: - con assegno bancario tratto su BNL filiale di del 10.10.2003 per Euro CP_1
4.656,99; - con assegno bancario tratto su BNL filiale di del 10.10.2003 CP_1
n.206738670507 del 10.10.2003 per Euro 5.000,00;
- a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 233,48 anno 2003; - a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 2.658,43 del 30.04.2004;
- a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 951,63 del 30.04.2004;
- con assegno bancario tratto su BNL filiale di n.206742027902 del CP_1
30.04.2004 per Euro 4.933,87;
- a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 196,97 del 05.05.2004;
- totale versato €18.631,07, che sottoposto al riparto, dedotte le somme di
€5.951,94 e di 2.568,19 da imputarsi effettivamente alle proprietà degli attori, costituiva un credito del dott. nei confronti del Condominio Parte_1
di €10.021,31;
III. il con rituale delibera del 16.02.2004 Controparte_1
veniva edotto legalmente della circostanza narrata, ciò non di meno approvava il riparto e la voce di spesa anticipata dal dott. , ma non gli Parte_1
rimborsava alcuna somma anticipata;
IV. nel novembre dell'anno 2004 una successiva intimazione di pagamento perveniva sempre al dott. che, per il comprovato medesimo Parte_1
rischio di escussione in proprio singolarmente per l'intero debito del
Condominio, immediatamente saldava un ulteriore importo di €4.854,90 in data
24.11.2004 con assegno emesso dalla coniuge;
Parte_3
V. sulla posizione debitoria il Condominio confermava ancora in data CP_7
16.06.2008 di non aver rimborsato delle anticipazioni documentali il dott.
; Parte_1
VI. ancora, con delibera del 20.10.2003 il prendeva atto di una CP_1
diffida del (dipartimento sicurezza abitativa) per un pericolo Controparte_8
di crollo di porzione dell'edificio, per cui i condomini pagavano parzialmente quanto dovuto a loro carico, imponendo con la loro dolosa omissione di pagare il saldo del corrispettivo dell'appalto pari ad €1.375,59 al solo dott. Parte_1 ;
[...]
VII. il dott. si accertava aver maturato un credito di gestione Parte_1
nel periodo da gennaio a maggio 2010 per euro 211,23 non restituiti dal
; CP_1
VIII. pertanto, in termini di anticipazioni alla data odierna, esclusi interessi, spese e rivalutazioni monetarie, il dott. ha maturato un Parte_1
credito certo, liquido ed esigibile di € 16.463,03;
IX. in data 17-05-2010 si congedava l'amministratore p.t. e nella conseguenziale contabilità figuravano da regolare stato patrimoniale voci di crediti dei coniugi
per maggiori versamenti occorsi nel periodo dall'anno Persona_1
2002 all'anno 2009 di €1.750,44 a titolo di gestione ordinaria ed euro 5.583,41
a titolo di gestione straordinaria=€7.333,85”.
1.2. È rimasto contumace il convenuto sebbene esattamente CP_1
citato.
1.3. Sono volontariamente intervenuti in giudizio , Controparte_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
che hanno inteso opporsi alla domanda attorea chiedendone il
[...]
rigetto, spiegando così intervento volontario autonomo ad opponendum, e divenendo parti nel presente procedimento.
2. IN DIRITTO
2.1. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva
Va rigettata l'eccezione riguardo al difetto della titolarità attiva in capo agli attori.
Invero, la qualità di condomini in capo agli attori può evincersi dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalla loro partecipazione personale alle assemblee condominiali. Ciò pure in forza della circostanza che in sede assembleare nessuno dei partecipanti contestava la qualità di condomini in capo agli attori.
2.2. Sul merito
Passando al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Spetta agli attori la ripetizione delle somme da questi corrisposte in favore dell'ente condominiale in relazione all'esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti dell CP_7
Sul punto, è necessario osservare che gli attori, quali coobbligati in solido con il condominio, in forza del vincolo di solidarietà che li lega all'ente di gestione condominiale, hanno inteso pagare per intero il debito, su quest'ultimo gravante, a causa dall'omesso versamento dei contributi CP_7
Sul punto, va subito osservato che, gli interventori non hanno mai contestato e/o negato l'esistenza della situazione debitoria gravante sul condominio, rispetto al credito vantato dall' per modo che tale circostanza deve CP_7
ritenersi pacificamente ammessa dalle parti.
Allo stesso modo, non sono stati specificamente impugnati i documenti contabili da cui si evincono le ragioni di credito vantate dagli attori.
Invero, il documento denominato “contabilità Debito (vedi pag. 7 doc. CP_7
“contabilità amm.re anni 2002-2009 – 3” prodotto in data 29/10/2022), che l'attore deduce essere stato allegato al verbale assembleare del 16/02/2004, con cui i condomini approvavano il bilancio consuntivo dell'anno 2022-2023 ed il relativo riparto, non è mai stato specificamente contestato, pertanto potendo essere posto a base della decisione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che gli attori, oltre alle quote loro spettanti, hanno corrisposto in via d'anticipo, in favore del condominio, la (restante) somma di € 10.021,31, al fine di risanare la posizione debitoria dell'ente di gestione nei confronti dell' CP_7
Tuttavia, a tale titolo, gli attori hanno provato di aver effettivamente esborsato l'importo di € 9.787,83 in favore del condominio.
Tale prova è stata fornita mediante la produzione della documentazione contabile e, precisamente, con:
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
10/10/03, per euro 4.656,99;
- l'assegno nr. 206738670507, la distinta del versamento e la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del 10/10/03, per euro 5.000,00;
- l'assegno nr. 206742027902, la distinta del versamento e la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del 30/04/04, per euro 4.933,87;
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
30/04/04 per euro 951,63;
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
05/05/04 per euro 196,97;
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
30/04/04 per euro 2.568,43.
Dal calcolo deve escludersi l'importo di euro 233,18 in quanto sulla ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore per attestarne il pagamento, non è apposta la data certa della sottoscrizione e, pertanto, essendo priva di un suo elemento essenziale non può ritenersene la validità.
Sul punto deve pure precisarsi che, le ricevute di pagamento rilasciate dall'amministratore del condominio costituiscono la prova della ricezione di un pagamento rilasciata dal creditore al debitore (ex art. 1199 c.c.) e non già la ricognizione di un debito che fa presumere sino a prova contraria il rapporto fondamentale e dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto stesso.
Tale scrittura privata, (nella specie: quietanza) assume il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate e, conseguentemente, il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova (cfr. Cass. Civ. n. 17246 del 2010).
Ciò posto, nel caso di specie, gli interventori si sono limitati a dedurre che tali ricevute non possono essere idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento degli attori, ma non hanno fornito alcuna prova che fosse idonea a contestarne il contenuto.
Difatti, la semplice allegazione della inefficacia di tali quietanze perché sottoscritte e rilasciate “dell'allora amministratrice dott.ssa , Persona_2
figlia degli attori e, quindi, di comodo”, non può da sola bastare ad inficiare il contenuto.
Conseguentemente, in difetto della suddetta prova contraria, e pure alla luce della contumacia del convenuto , deve ritenersi accertato il CP_1
contenuto delle quietanze di pagamento rilasciate dall'ex amministratore agli attori in seguito al pagamento da questi effettuato per l'estinzione della posizione debitoria gravante sull'ente di gestione.
A nulla rileva che tra l'ex amministratore del convenuto e gli CP_1
attori vi fosse un legame di parentela.
Ancora, deve osservarsi che la somma di € 2.568,43 versata dagli attori al fine di sanare il debito contratto dal loro dante causa (società AIA, da cui veniva acquistato l'appartamento sito all'interno 2) nei confronti del condominio, per gli oneri condominiali insoluti, non è oggetto della domanda di ripetizione, non essendone stato richiesto il rimborso dall'attore.
Va infine precisato che tali importi, essendo stati corrisposti nell'anno 2003 e
2004, sono certamente riferibili all'anno di gestione 2002-2003 il cui bilancio, con il rispettivo riparto, sono stati approvati con la delibera condominiale del
16 febbraio 2003.
Pertanto, in definitiva, spetta agli attori la ripetizione della somma di €
9.787,83 da questi anticipata in favore del condominio.
Ugualmente deve dirsi per il pagamento di € 4.854,90 effettuato dall'attrice in favore del condominio e certificato dalla quietanza sottoscritta e rilasciata dall'Ufficiale della riscossione dei tributi di prodotta in atti. CP_1
Invero, dall'esame di tale documento, a cui segue l'assegno nr. 206743546908 emesso il 24/11/2004 e portante la medesima somma, emerge senza alcun dubbio che l'attrice, , ha versato nei confronti del Parte_3
riscossore l'importo di € 4.854,90 di cui risultava debitore il convenuto condominio.
Tale pagamento neppure è stato contestato dagli interventori, per modo che deve accertarsene la sua natura ed il suo effettivo esborso.
Oltretutto, la ripetizione delle somme di cui sopra, nemmeno può essere pregiudicata dal fatto che gli attori hanno inteso assumersi tale onere senza il preventivo parere dell'assemblea condominiale.
Tali esborsi, infatti, sono stati sostenuti per risanare la posizione debitoria dell'ente di gestione condominiale rispetto all'omesso versamento dei contributi INSP e, dunque, in forza del vincolo di solidarietà esterna esistente tra il condomino ed il che erano condebitori di tali importi nei CP_1
confronti del riscossore.
Pertanto, in definitiva, va ritenuto che agli attori spettI la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso rispetto alle quote di loro competenza.
Deve diversamente ritenersi per gli ulteriori importi di cui gli attori ne chiedono il rimborso.
Invero, non trova giustifica la somma di € 1.375,59 che gli istanti deducono di aver versato in favore del per saldare il costo dei lavori di CP_1
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del fabbricato.
A tal riguardo, in atti non viene prodotta né la relativa diffida SIC proveniente dal né la delibera con la quale il condominio approvava i Controparte_8
lavori di messa in sicurezza, la spesa per l'esecuzione di questi ed il relativo riparto.
Pertanto, non essendovi alcuna prova che dimostri l'esistenza di un contratto d'appalto di tali lavori, in difetto della delibera che approvava il preventivo di dette opere e ne ripartiva, pro quota, la spesa tra tutti condomini, non può ritenersi dimostrato che, l'importo di cui gli attori ne chiedono la ripetizione, sia stato corrisposto in via d'anticipo al fine di consentire al di far CP_1
fronte a tutti i costi necessari a terminare detti lavori.
Va ugualmente rigettata la domanda di ripetizione del credito maturato dal gennaio al maggio del 2010 e pari ad euro 211,23.
Difatti, dalla documentazione versata in atti, neppure può chiaramente evincersi l'esistenza di tale posta creditoria in favore degli attori.
Neppure può riconoscersi la ripetizione delle somme richieste dagli attori “per maggiori versamenti occorsi nel periodo dall'anno 2002 all'anno 2009 di
€1.750,44 a titolo di gestione ordinaria ed euro 5.583,41 a titolo di gestione straordinaria”.
Anche riguardo tale domanda non vi è la prova del verbale assembleare con cui il ha approvato lo stato patrimoniale o i bilanci dai quali possa CP_1
emergere il credito preteso dagli attori.
Dalla copiosa documentazione contabile versata in atti non è possibile accertare che gli attori abbiano corrisposto in favore dell'ente condominiale somme eccedenti le proprie quote di spettanza. Oltretutto, gli istanti non hanno indicato specificamente di quali documenti abbiano inteso valersi al fine di avvalorare la loro richiesta. Ebbene, in tal senso, il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, risultandone altrimenti impedita al giudice la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 22083/2021; Cass. Sez. 2, 16/08/1990,
n. 8304; Cass. Sez. 3, 07/04/2009, n. 8377).
Tutto quanto premesso, in definitiva, deve accogliersi parzialmente la pretesa attorea, per modo che spetta a:
- la ripetizione della complessiva somma di € 9.787,83; Pt_1 Parte_1
- la ripetizione della complessiva somma di € Parte_3
4.854,90.
Su tali importi vanno corrisposti gli interessi legali dal momento del pagamento (ovvero dei singoli pagamenti) sino all'effettivo soddisfo.
3. Sulle spese di lite
Alla luce del parziale accoglimento della domanda, si compensano per metà le spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il convenuto condominio a ripetere in favore di:
- la complessiva somma di € 9.787,83; Parte_1
- la complessiva somma di € 4.854,90, Parte_3
oltre interessi legali dal momento del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
➢ b) condanna il convenuto condominio al pagamento delle spese di lite che, si compensano per la metà e si liquidano complessivamente in euro
2.550,00, di cui euro 250,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge in favore degli Avvocati Luigi Della Monica e Giuseppe La
Venuta dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 22.9.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21129/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “altri rapporti condominiali”, e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
, COD. rappresentati e difesi dagli
[...] Pt_2 C.F._2
Avv.ti DELLA MONICA LUIGI e LA VENUTA GIUSEPPE presso i quali elettivamente domiciliano, con p.e.c.
e Email_1
come da procura in atti;
Email_2
E
non costituito contumace;
Controparte_1
***********
in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore , non costituito contumace Controparte_2
NONCHÉ
, nata a [...], il [...], COD. FISC. Controparte_3 [...]
, , nato a San Giorgio a [...], il C.F._3 Controparte_4 1/2/1961, COD. FISC. CodiceFiscale_4 CP_5
, nata a [...] l'[...], COD. FISC.
[...] [...]
, nato a C.F._5 Controparte_6
il 13/6/1996, COD. FISC. rappresentati e difesi CP_1 CodiceFiscale_6
dall'Avv. MAURIZIO MOLFINI presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c.:
come da procura in atti. Email_3
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate il 09/06/2025 e il 29/06/2025 in atti.
1. svolgimento del processo
1.1. e , premessa la loro qualità di Parte_1 Parte_3
partecipanti del Condominio sito in alla Via Toledo nr. 373, hanno agito CP_1
in giudizio chiedendo di essere rimborsati delle somme che avevano versato in eccedenza rispetto alle quote condominiali di loro spettanza.
Gli attori hanno dedotto: “I. gli esponenti sono proprietari delle unità immobiliari abitative site all'interno dell'edificio condominiale alla CP_1
al piano 1^ ed al piano 2^;II. nell'autunno dell'anno 2003 il
[...] CP_1
Riscossore p.t. dei ruoli esattoriali emessi dall' intimava al contitolare CP_7
dott. , in solido con la propria coniuge prof. Parte_1 Parte_3
e nella qualità di condomino proprietario, di pagare somme a titolo di
[...]
contributi previdenziali cedenti a carico dell'intero Condominio e non saldati, per cui il primo repentinamente vi provvedeva, a mezzo seguente distinta: - con assegno bancario tratto su BNL filiale di del 10.10.2003 per Euro CP_1
4.656,99; - con assegno bancario tratto su BNL filiale di del 10.10.2003 CP_1
n.206738670507 del 10.10.2003 per Euro 5.000,00;
- a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 233,48 anno 2003; - a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 2.658,43 del 30.04.2004;
- a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 951,63 del 30.04.2004;
- con assegno bancario tratto su BNL filiale di n.206742027902 del CP_1
30.04.2004 per Euro 4.933,87;
- a mezzo contanti come da ricevuta di Euro 196,97 del 05.05.2004;
- totale versato €18.631,07, che sottoposto al riparto, dedotte le somme di
€5.951,94 e di 2.568,19 da imputarsi effettivamente alle proprietà degli attori, costituiva un credito del dott. nei confronti del Condominio Parte_1
di €10.021,31;
III. il con rituale delibera del 16.02.2004 Controparte_1
veniva edotto legalmente della circostanza narrata, ciò non di meno approvava il riparto e la voce di spesa anticipata dal dott. , ma non gli Parte_1
rimborsava alcuna somma anticipata;
IV. nel novembre dell'anno 2004 una successiva intimazione di pagamento perveniva sempre al dott. che, per il comprovato medesimo Parte_1
rischio di escussione in proprio singolarmente per l'intero debito del
Condominio, immediatamente saldava un ulteriore importo di €4.854,90 in data
24.11.2004 con assegno emesso dalla coniuge;
Parte_3
V. sulla posizione debitoria il Condominio confermava ancora in data CP_7
16.06.2008 di non aver rimborsato delle anticipazioni documentali il dott.
; Parte_1
VI. ancora, con delibera del 20.10.2003 il prendeva atto di una CP_1
diffida del (dipartimento sicurezza abitativa) per un pericolo Controparte_8
di crollo di porzione dell'edificio, per cui i condomini pagavano parzialmente quanto dovuto a loro carico, imponendo con la loro dolosa omissione di pagare il saldo del corrispettivo dell'appalto pari ad €1.375,59 al solo dott. Parte_1 ;
[...]
VII. il dott. si accertava aver maturato un credito di gestione Parte_1
nel periodo da gennaio a maggio 2010 per euro 211,23 non restituiti dal
; CP_1
VIII. pertanto, in termini di anticipazioni alla data odierna, esclusi interessi, spese e rivalutazioni monetarie, il dott. ha maturato un Parte_1
credito certo, liquido ed esigibile di € 16.463,03;
IX. in data 17-05-2010 si congedava l'amministratore p.t. e nella conseguenziale contabilità figuravano da regolare stato patrimoniale voci di crediti dei coniugi
per maggiori versamenti occorsi nel periodo dall'anno Persona_1
2002 all'anno 2009 di €1.750,44 a titolo di gestione ordinaria ed euro 5.583,41
a titolo di gestione straordinaria=€7.333,85”.
1.2. È rimasto contumace il convenuto sebbene esattamente CP_1
citato.
1.3. Sono volontariamente intervenuti in giudizio , Controparte_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
che hanno inteso opporsi alla domanda attorea chiedendone il
[...]
rigetto, spiegando così intervento volontario autonomo ad opponendum, e divenendo parti nel presente procedimento.
2. IN DIRITTO
2.1. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva
Va rigettata l'eccezione riguardo al difetto della titolarità attiva in capo agli attori.
Invero, la qualità di condomini in capo agli attori può evincersi dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalla loro partecipazione personale alle assemblee condominiali. Ciò pure in forza della circostanza che in sede assembleare nessuno dei partecipanti contestava la qualità di condomini in capo agli attori.
2.2. Sul merito
Passando al merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Spetta agli attori la ripetizione delle somme da questi corrisposte in favore dell'ente condominiale in relazione all'esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti dell CP_7
Sul punto, è necessario osservare che gli attori, quali coobbligati in solido con il condominio, in forza del vincolo di solidarietà che li lega all'ente di gestione condominiale, hanno inteso pagare per intero il debito, su quest'ultimo gravante, a causa dall'omesso versamento dei contributi CP_7
Sul punto, va subito osservato che, gli interventori non hanno mai contestato e/o negato l'esistenza della situazione debitoria gravante sul condominio, rispetto al credito vantato dall' per modo che tale circostanza deve CP_7
ritenersi pacificamente ammessa dalle parti.
Allo stesso modo, non sono stati specificamente impugnati i documenti contabili da cui si evincono le ragioni di credito vantate dagli attori.
Invero, il documento denominato “contabilità Debito (vedi pag. 7 doc. CP_7
“contabilità amm.re anni 2002-2009 – 3” prodotto in data 29/10/2022), che l'attore deduce essere stato allegato al verbale assembleare del 16/02/2004, con cui i condomini approvavano il bilancio consuntivo dell'anno 2022-2023 ed il relativo riparto, non è mai stato specificamente contestato, pertanto potendo essere posto a base della decisione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che gli attori, oltre alle quote loro spettanti, hanno corrisposto in via d'anticipo, in favore del condominio, la (restante) somma di € 10.021,31, al fine di risanare la posizione debitoria dell'ente di gestione nei confronti dell' CP_7
Tuttavia, a tale titolo, gli attori hanno provato di aver effettivamente esborsato l'importo di € 9.787,83 in favore del condominio.
Tale prova è stata fornita mediante la produzione della documentazione contabile e, precisamente, con:
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
10/10/03, per euro 4.656,99;
- l'assegno nr. 206738670507, la distinta del versamento e la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del 10/10/03, per euro 5.000,00;
- l'assegno nr. 206742027902, la distinta del versamento e la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del 30/04/04, per euro 4.933,87;
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
30/04/04 per euro 951,63;
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
05/05/04 per euro 196,97;
- la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale del
30/04/04 per euro 2.568,43.
Dal calcolo deve escludersi l'importo di euro 233,18 in quanto sulla ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore per attestarne il pagamento, non è apposta la data certa della sottoscrizione e, pertanto, essendo priva di un suo elemento essenziale non può ritenersene la validità.
Sul punto deve pure precisarsi che, le ricevute di pagamento rilasciate dall'amministratore del condominio costituiscono la prova della ricezione di un pagamento rilasciata dal creditore al debitore (ex art. 1199 c.c.) e non già la ricognizione di un debito che fa presumere sino a prova contraria il rapporto fondamentale e dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto stesso.
Tale scrittura privata, (nella specie: quietanza) assume il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate e, conseguentemente, il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova (cfr. Cass. Civ. n. 17246 del 2010).
Ciò posto, nel caso di specie, gli interventori si sono limitati a dedurre che tali ricevute non possono essere idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento degli attori, ma non hanno fornito alcuna prova che fosse idonea a contestarne il contenuto.
Difatti, la semplice allegazione della inefficacia di tali quietanze perché sottoscritte e rilasciate “dell'allora amministratrice dott.ssa , Persona_2
figlia degli attori e, quindi, di comodo”, non può da sola bastare ad inficiare il contenuto.
Conseguentemente, in difetto della suddetta prova contraria, e pure alla luce della contumacia del convenuto , deve ritenersi accertato il CP_1
contenuto delle quietanze di pagamento rilasciate dall'ex amministratore agli attori in seguito al pagamento da questi effettuato per l'estinzione della posizione debitoria gravante sull'ente di gestione.
A nulla rileva che tra l'ex amministratore del convenuto e gli CP_1
attori vi fosse un legame di parentela.
Ancora, deve osservarsi che la somma di € 2.568,43 versata dagli attori al fine di sanare il debito contratto dal loro dante causa (società AIA, da cui veniva acquistato l'appartamento sito all'interno 2) nei confronti del condominio, per gli oneri condominiali insoluti, non è oggetto della domanda di ripetizione, non essendone stato richiesto il rimborso dall'attore.
Va infine precisato che tali importi, essendo stati corrisposti nell'anno 2003 e
2004, sono certamente riferibili all'anno di gestione 2002-2003 il cui bilancio, con il rispettivo riparto, sono stati approvati con la delibera condominiale del
16 febbraio 2003.
Pertanto, in definitiva, spetta agli attori la ripetizione della somma di €
9.787,83 da questi anticipata in favore del condominio.
Ugualmente deve dirsi per il pagamento di € 4.854,90 effettuato dall'attrice in favore del condominio e certificato dalla quietanza sottoscritta e rilasciata dall'Ufficiale della riscossione dei tributi di prodotta in atti. CP_1
Invero, dall'esame di tale documento, a cui segue l'assegno nr. 206743546908 emesso il 24/11/2004 e portante la medesima somma, emerge senza alcun dubbio che l'attrice, , ha versato nei confronti del Parte_3
riscossore l'importo di € 4.854,90 di cui risultava debitore il convenuto condominio.
Tale pagamento neppure è stato contestato dagli interventori, per modo che deve accertarsene la sua natura ed il suo effettivo esborso.
Oltretutto, la ripetizione delle somme di cui sopra, nemmeno può essere pregiudicata dal fatto che gli attori hanno inteso assumersi tale onere senza il preventivo parere dell'assemblea condominiale.
Tali esborsi, infatti, sono stati sostenuti per risanare la posizione debitoria dell'ente di gestione condominiale rispetto all'omesso versamento dei contributi INSP e, dunque, in forza del vincolo di solidarietà esterna esistente tra il condomino ed il che erano condebitori di tali importi nei CP_1
confronti del riscossore.
Pertanto, in definitiva, va ritenuto che agli attori spettI la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso rispetto alle quote di loro competenza.
Deve diversamente ritenersi per gli ulteriori importi di cui gli attori ne chiedono il rimborso.
Invero, non trova giustifica la somma di € 1.375,59 che gli istanti deducono di aver versato in favore del per saldare il costo dei lavori di CP_1
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del fabbricato.
A tal riguardo, in atti non viene prodotta né la relativa diffida SIC proveniente dal né la delibera con la quale il condominio approvava i Controparte_8
lavori di messa in sicurezza, la spesa per l'esecuzione di questi ed il relativo riparto.
Pertanto, non essendovi alcuna prova che dimostri l'esistenza di un contratto d'appalto di tali lavori, in difetto della delibera che approvava il preventivo di dette opere e ne ripartiva, pro quota, la spesa tra tutti condomini, non può ritenersi dimostrato che, l'importo di cui gli attori ne chiedono la ripetizione, sia stato corrisposto in via d'anticipo al fine di consentire al di far CP_1
fronte a tutti i costi necessari a terminare detti lavori.
Va ugualmente rigettata la domanda di ripetizione del credito maturato dal gennaio al maggio del 2010 e pari ad euro 211,23.
Difatti, dalla documentazione versata in atti, neppure può chiaramente evincersi l'esistenza di tale posta creditoria in favore degli attori.
Neppure può riconoscersi la ripetizione delle somme richieste dagli attori “per maggiori versamenti occorsi nel periodo dall'anno 2002 all'anno 2009 di
€1.750,44 a titolo di gestione ordinaria ed euro 5.583,41 a titolo di gestione straordinaria”.
Anche riguardo tale domanda non vi è la prova del verbale assembleare con cui il ha approvato lo stato patrimoniale o i bilanci dai quali possa CP_1
emergere il credito preteso dagli attori.
Dalla copiosa documentazione contabile versata in atti non è possibile accertare che gli attori abbiano corrisposto in favore dell'ente condominiale somme eccedenti le proprie quote di spettanza. Oltretutto, gli istanti non hanno indicato specificamente di quali documenti abbiano inteso valersi al fine di avvalorare la loro richiesta. Ebbene, in tal senso, il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, risultandone altrimenti impedita al giudice la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 22083/2021; Cass. Sez. 2, 16/08/1990,
n. 8304; Cass. Sez. 3, 07/04/2009, n. 8377).
Tutto quanto premesso, in definitiva, deve accogliersi parzialmente la pretesa attorea, per modo che spetta a:
- la ripetizione della complessiva somma di € 9.787,83; Pt_1 Parte_1
- la ripetizione della complessiva somma di € Parte_3
4.854,90.
Su tali importi vanno corrisposti gli interessi legali dal momento del pagamento (ovvero dei singoli pagamenti) sino all'effettivo soddisfo.
3. Sulle spese di lite
Alla luce del parziale accoglimento della domanda, si compensano per metà le spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il convenuto condominio a ripetere in favore di:
- la complessiva somma di € 9.787,83; Parte_1
- la complessiva somma di € 4.854,90, Parte_3
oltre interessi legali dal momento del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
➢ b) condanna il convenuto condominio al pagamento delle spese di lite che, si compensano per la metà e si liquidano complessivamente in euro
2.550,00, di cui euro 250,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge in favore degli Avvocati Luigi Della Monica e Giuseppe La
Venuta dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 22.9.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena