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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dr. Filippo LABELLARTE Presidente
2) ʺ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) ʺ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Accertamento nullità clausole contratto bancario e ripetizione indebito”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine 1052 dell'anno 2022
TRA
, a Foggia il 19.06.1971 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Enricomaria Orsitto, in virtù di procura alle liti allegata all'atto si appello, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
quale mandataria in nome e per conto di Controparte_1
con sede in Modena, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Rocco del Foro di Modena, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Chiara Cavallo
(Via Napoli n. 70), con il seguente indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di Cancelleria e delle notifiche: Email_3
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 9 e NT Controparte_4 [...]
APPELLATI CONTUMACI CP_5
All'udienza collegiale tenutasi il 29.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2013 la nonché NT CP_4
e (questi ultimi in qualità di fideiussori) proponevano innanzi al Tribunale
[...] Controparte_5
di Foggia domanda di ripetizione di indebito nei confronti della Controparte_6
per gli importi illegittimamente versati a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, oneri e commissioni non pattuiti in relazione al contratto di conto corrente con apertura di credito n. 762339 e del contratto di anticipazione n. 762342, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 290.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 22.10.2013 la banca convenuta contestava la domanda attorea e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma di € 247.716,09 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. 3552122 e di saldo debitore del c/c n. 762339.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa Per_1
[...]
In data 23.02.2018 depositava comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111, comma 3, Parte_1
c.p.c., in qualità di cessionario della del credito vantato da quest'ultima nei NT confronti della ed azionato in giudizio fino alla concorrenza di € 81.000,00, in Controparte_2
forza di scrittura privata del 18.02.2014 regolarmente notificata alla banca in data 31.3.2014.
Con sentenza n. 243/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.01.2022,
l'adito Tribunale Di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così decideva:
“1 Dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra le parti originarie, e compensa le spese;
2 Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ora in persona del legale Controparte_7 Controparte_2
rappresentante pro tempore;
3 Condanna al pagamento delle spese in favore di Parte_1 [...]
ora in persona del legale Controparte_7 Controparte_2
pagina 2 di 9 rappresentante pro tempore, che liquida in € 7.795,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge”.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che tra le parti originarie è stato documentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo, comportante la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dai procuratori delle stesse parti;
- che la domanda del terzo intervenuto (che ha fatto valere una cessione del credito, in Parte_1
suo favore, da parte degli attori originari, e ha chiesto che la originaria convenuta sia condannata CP_7
al pagamento in proprio favore dell'importo del credito) non può essere accolta poiché al momento dell'intervento del terzo era già intervenuta la cessazione della materia del contendere, sicché non può ravvisarsi alcun consenso, sia pure implicito, del dante causa del terzo, alla condanna della convenuta originaria al pagamento in favore dello stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione regolar-mente,
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente con aperura di credito n. 762339 e del contratto di anticipazione n. 762342, per i motivi esposti nel presente atto e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la (già Controparte_2 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta alla restituzione in favore della
[...]
(CEDENTE) della somma di € 290.000,00, salvo errori e/o omissioni, ovvero NT delle diverse somme di € 241.710,71 (ipotesi di conteggio TAB. 3) o di € 206.377,34 (ipotesi di conteggio TAB. 2) risultate dall' espletata C.T.U., o - in via gradata - della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ed anatocistici, con decorrenza ed al tasso stabiliti dall'Ecc.ma
Corte;
- per l'effetto, in forza dell'atto di cessione del 18/2/2014, condannare la (già Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ove Controparte_6
necessario previa dichiarazione di estromissione della cedente NT
, alla corresponsione di quanto dovuto alla
[...] NT
(cedente) direttamente in favore del cessionario sig. e sino alla concorrenza del Parte_1 credito ceduto di € 81.000,00, oltre interessi moratori ed anatocistici con decorrenza ed al tasso stabiliti dall'Ecc.ma Corte;
pagina 3 di 9 - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna della appellata
(già ), in persona del legale rappre-sentante Controparte_2 Controparte_6 pro tempore, alla restituzione dell'importo di € 11.373,84=, versato dall'appellante in adempimento della sentenza appellata a mezzo bonifico del 28.02.2022”.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Controparte_8 CP_2
contestare la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese
[...]
processuali.
Sono rimasti contumaci e , nonché la società Controparte_4 Controparte_5 NT
[...]
Il giudizio è stato interrotto con ordinanza collegiale pronunciata all'udienza del 16.12.2022 per l'intervenuto fallimento della e regolarmente riassunto dall'appellante con CP_3 NT
atto notificato alle controparti ( e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore), le quali non si sono costituite nella fase di riassunzione.
[...]
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione dei fatti di causa in relazione alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra le parti originarie.
Secondo lo il Giudice di primo grado avrebbe, innanzitutto, omesso di valutare la validità e/o Pt_1
efficacia della transazione intervenuta tra le parti originarie quale presupposto della pronuncia di cessazione della materia del contendere: l'accordo transattivo tra e NT [...]
sarebbe intervenuto (il 24.04.2017) successivamente alla cessione del credito litigioso ad CP_2
esso appellante (in forza di scrittura privata datata 18.02.2014) ed alla sua notifica (31.03.014), cioè quando non poteva più disporre della pretesa creditoria, con conseguente NT
invalidità e/o inefficacia della transazione1.
La doglianza è infondata.
Invero ad avviso della Corte, anche dopo la cessione del presunto credito a , la cedente Parte_1
è rimasta titolare dell'azione di ripetizione di indebito relativa al conto NT
corrente n. 762339 e al conto anticipi n.762342, oggetto del presente giudizio, in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2018 n.
17727; Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020 n. 3034; Cass. civ., Sez. II, 29/03/2024 n. 8579), la quale - analizzando i poteri del cessionario sia nella cessione del contratto sia nella cessione del credito - ha pagina 4 di 9 affermato che la cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 cod. civ., opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi: la sostituzione del cessionario al cedente è totale in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto che viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 cod. civ. e seguenti, il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di creditore;
conseguentemente il cessionario, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte2.
Dunque, la cedente essendo rimasta titolare del rapporto controverso, ben NT
poteva transigere la controversia con la banca, come in effetti ha fatto.
Sotto altro profilo l'appellante ritiene che “la statuizione impugnata risulta, altresì, censurabile poiché in contrasto con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità”: la pronuncia di cessazione della materia del contendere richiederebbe conclusioni conformi in tal senso di entrambe le parti, mentre “nella vicenda processuale di causa è accaduto che parte attrice, in tutte le numerose udienze di precisazione delle conclusioni […], ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, così dimostrando di non volere rinunciare alle pretese azionate;
parte convenuta, invece, ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza dell'accordo transattivo intervenuto con gli attori in data 24/04/2017”.
Anche tale censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Foggia ha fatto corretta appli- cazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
pagina 5 di 9 sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (Cass. civ., sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568; Cass. civ., sez. II,
24 gennaio 2020, n. 1625). Conseguentemente - come affermato dal Tribunale di Foggia nella impu- gnata sentenza - nessuna rilevanza può avere una eventuale diversa richiesta dei procuratori in pre- senza, come nel caso di specie, di una definizione della controversia tra le parti.
Aggiungasi che in tutte le udienze di precisazione delle conclusioni non è stata parte attrice, ma sono stati i procuratori di parte attrice, ai quali era già stato revocato il mandato, ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, e ciò in evidente contrasto con la volontà manifestata da mediante l'accordo transattivo con e la revoca NT CP_2
del mandato ai propri difensori.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame della domanda di accertamento del credito litigioso e l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di condanna della banca avanzata da esso cessionario.
Ad avviso dello “contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, al momento Pt_1 dell'intervento del cessionario non era intervenuta alcuna cessazione della materia del contendere tra le parti originarie” dal momento che:
a) alla data del perfezionamento dell'accordo transattivo (24.04.2017) le parti originarie (
[...]
e ) non potevano più disporre della pretesa creditoria in contestazione, poiché ceduta CP_3 CP_2
ad esso appellante in forza di pregressa scrittura privata (18.02.2014);
b) nel corso del giudizio di primo grado la non ha mai rinunciato, neanche NT implicitamente, alle domande formulate con il proprio atto di citazione insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
c) intervenuta nel corso del processo di primo grado la successione a titolo particolare nel diritto controverso in forza della cessione del 18.02.2014, la ha proseguito il giudizio NT
quale mero sostituto processuale del cessionario e, come tale, non avrebbe mai potuto invocare gli effetti processuali derivanti da una transazione del tutto estranea al cessionario Pt_1
La doglianza è infondata.
A confutazione di quanto prospettato ai punti a) (mancanza di disponibilità della pretesa al momento della transazione) e b) (mancata rinuncia alle domande proposte dalla NT
valgano le considerazioni esposte a sostegno dell'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Relativamente al punto c) è sufficiente ribadire i principi giurisprudenziali opportunamente richia-
pagina 6 di 9 mati nella sentenza impugnata3, alla stregua dei quali il Tribunale ha correttamente ritenuto che nella specie, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza della domanda, la Banca convenuta non può essere condannata a pagare alcuna somma direttamente in favore di posto che non vi è Pt_1
stata estromissione degli attori originari e non può ravvisarsi alcun consenso, sia pure implicito, della cedente alla condanna di al pagamento in favore del (presunto) cessionario NT CP_2 perché al momento dell'intervento in causa di quest'ultimo (23/02/2018) era già intervenuta la Pt_1
cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo (24/04/2017)4.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite (in violazione del d.m. n. 55/2014), oggetto della sua condanna nei confronti della Controparte_2
Il Tribunale ha liquidato in € 7.795,00 le spese processuali a carico dell'odierno appellante in favore della banca convenuta in applicazione della misura minima dello scaglione di riferimento (da €
52.000,00 ad € 260.000,00) per tutte e quattro le fasi del processo.
Orbene, poiché esso appellante è intervenuto nel giudizio di primo grado con comparsa depositata il
23.02.2018 (ovvero, quando - conclusasi l'attività istruttoria consistita nell'espletamento di una CTU contabile - la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni), gli unici oneri processuali che possono essere messi a carico di esso Stasi a seguito della pronuncia di soccombenza sarebbero esclusivamente quelli relativi alla fase processuale in cui è avvenuto l'intervento del cessionario, ovvero la fase decisionale (il cessionario non ha partecipato né alla fase introduttiva né alla fase istruttoria). Pertanto, utilizzando il medesimo criterio di liquidazione indicato dal Tribunale di Foggia poteva liquidarsi unicamente la somma di € 2.025,00, corrispondente alla misura minima della fase decisionale dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
La doglianza è fondata.
Nel resistere a questo motivo la banca appellata ha innanzi tutto precisato che, in base al valore della domanda (€ 290.000,00), lo scaglione di riferimento è, in realtà, quello da € 260.001,00 a € 520.000,00
pagina 7 di 9 (e non quello da € 52.000,00 a € 260.000,00) che prevedeva, al momento della liquidazione
(26.01.2022), un compenso professionale minimo di € 12.678,00.
Sennonchè il rilievo, per quanto corretto, non può comportare la riforma della sentenza sul punto in carenza di appello incidentale della banca.
Sotto altro profilo la banca appellata ha dedotto che il principio richiamato dall'appellante (per cui gli oneri da porre a carico del soccombente sono solo quelli relativi alla fase processuale in cui è avvenuto l'intervento del cessionario) è inapplicabile alla fattispecie, perché l'intervento ex art. 111, 3° comma,
c.p.c. dello in data 23.02.2018 ha comportato la prosecuzione del giudizio impo-nendo altre n. 8 Pt_1
udienze (7.03.2018, 22.06.2018, 29.05.2019, 15.01.2020, 30.09.2020, 24.03.2021, 16.06.2021,
26.01.2022), fogli di deduzione da far parte dei verbali di udienza o note di trattazione scritta, cioè una diversa ed ulteriore attività difensiva che non può certo ridursi - come invece pretenderebbe controparte
- alla mera fase decisionale.
Il rilievo non è condivisibile perché, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado, la causa (con ordinanza del 20.05.2015) è stata rinviata all'udienza del 10.01.2018 per la precisazione delle conclusioni;
l'intervento dello (con comparsa depositata il 23.02.2018) è Pt_1
dunque avvenuto in piena fase decisionale e - diversamente da quanto opinato dalla banca - non ha comportato alcuna ulteriore attività di trattazione/istruzione, essendovi stati rinvii d'ufficio dettati dall'emergenza Covid o dall'invito del giudice a verificare il perdurante interesse delle parti a colti- vare il giudizio alla luce della intervenuta transazione.
In accoglimento del motivo, la condanna alle spese del primo grado di giudizio, a carico dello Pt_1
va pertanto limitata alla somma di € 2.025,00, corrispondente alla misura minima della fase decisio- nale dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione, nella misura di un terzo (1/3), delle spese legali di questo grado di giudizio, spese che, per gli altri due terzi (2/3) vanno poste a carico dello Pt_1
nei confronti della banca appellata.
Alcuna regolamentazione sulle spese di questo grado va adottata nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci ( e Pt_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione regolarmente notificato, da avverso la sentenza n. Parte_1
243/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.01.2022 dal Tribunale di Fog- gia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra NT CP_3
pagina 8 di 9 e e (ora nonché CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
l'appellante , così provvede: Parte_1
1°) dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore;
[...]
2°) accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condanna al pagamento delle spese legali in favore della Parte_1 Controparte_7
ora in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, che liquida in € 2.025,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva
e cap come per legge;
3°) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4°) condanna l'appellante a rimborsare alla Parte_1 Controparte_10
quale mandataria in nome e per conto di due terzi (2/3) delle
[...] Controparte_2
spese del presente grado d'appello, liquidate nell'intero in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge, dichiarando compensate tra dette parti il restante terzo (1/3) delle spese;
5°) nulla per le spese legali di questo grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante
[...]
e gli appellati contumaci ( e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore);
[...]
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero – secondo l'appellante - entrambe le parti originarie erano ben consce e consapevoli dell'intervenuta cessione nel momento in cui – del tutto illegittimamente – hanno deciso di transigere i rapporti pendenti disponendo della pretesa creditoria ceduta all'odierno appellante. 2 In altri termini, “la cessione di credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto […] poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”: così la massima della sentenza 6 luglio 2018 n. 17727 della Sezione III della Cassazione Civile, la quale, nella motivazione, precisa anche che riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non è parte del contratto costitutivo del credito, significherebbe consentirgli un'indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale, invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario. 3 La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22424); “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass.civ., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). 4 Peraltro, nella specie non solo è mancata l'adesione del (presunto) cedente [ ma vi sono state anche NT contestazioni da parte del (presunto) debitore ceduto ] in ordine al verificarsi della cessione. CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dr. Filippo LABELLARTE Presidente
2) ʺ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) ʺ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Accertamento nullità clausole contratto bancario e ripetizione indebito”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il n. d'ordine 1052 dell'anno 2022
TRA
, a Foggia il 19.06.1971 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Enricomaria Orsitto, in virtù di procura alle liti allegata all'atto si appello, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
quale mandataria in nome e per conto di Controparte_1
con sede in Modena, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Rocco del Foro di Modena, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Chiara Cavallo
(Via Napoli n. 70), con il seguente indirizzo pec ai fini delle comunicazioni di Cancelleria e delle notifiche: Email_3
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 9 e NT Controparte_4 [...]
APPELLATI CONTUMACI CP_5
All'udienza collegiale tenutasi il 29.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2013 la nonché NT CP_4
e (questi ultimi in qualità di fideiussori) proponevano innanzi al Tribunale
[...] Controparte_5
di Foggia domanda di ripetizione di indebito nei confronti della Controparte_6
per gli importi illegittimamente versati a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, oneri e commissioni non pattuiti in relazione al contratto di conto corrente con apertura di credito n. 762339 e del contratto di anticipazione n. 762342, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 290.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 22.10.2013 la banca convenuta contestava la domanda attorea e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma di € 247.716,09 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. 3552122 e di saldo debitore del c/c n. 762339.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa Per_1
[...]
In data 23.02.2018 depositava comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111, comma 3, Parte_1
c.p.c., in qualità di cessionario della del credito vantato da quest'ultima nei NT confronti della ed azionato in giudizio fino alla concorrenza di € 81.000,00, in Controparte_2
forza di scrittura privata del 18.02.2014 regolarmente notificata alla banca in data 31.3.2014.
Con sentenza n. 243/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.01.2022,
l'adito Tribunale Di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così decideva:
“1 Dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra le parti originarie, e compensa le spese;
2 Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ora in persona del legale Controparte_7 Controparte_2
rappresentante pro tempore;
3 Condanna al pagamento delle spese in favore di Parte_1 [...]
ora in persona del legale Controparte_7 Controparte_2
pagina 2 di 9 rappresentante pro tempore, che liquida in € 7.795,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge”.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che tra le parti originarie è stato documentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo, comportante la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dai procuratori delle stesse parti;
- che la domanda del terzo intervenuto (che ha fatto valere una cessione del credito, in Parte_1
suo favore, da parte degli attori originari, e ha chiesto che la originaria convenuta sia condannata CP_7
al pagamento in proprio favore dell'importo del credito) non può essere accolta poiché al momento dell'intervento del terzo era già intervenuta la cessazione della materia del contendere, sicché non può ravvisarsi alcun consenso, sia pure implicito, del dante causa del terzo, alla condanna della convenuta originaria al pagamento in favore dello stesso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione regolar-mente,
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente con aperura di credito n. 762339 e del contratto di anticipazione n. 762342, per i motivi esposti nel presente atto e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la (già Controparte_2 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta alla restituzione in favore della
[...]
(CEDENTE) della somma di € 290.000,00, salvo errori e/o omissioni, ovvero NT delle diverse somme di € 241.710,71 (ipotesi di conteggio TAB. 3) o di € 206.377,34 (ipotesi di conteggio TAB. 2) risultate dall' espletata C.T.U., o - in via gradata - della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ed anatocistici, con decorrenza ed al tasso stabiliti dall'Ecc.ma
Corte;
- per l'effetto, in forza dell'atto di cessione del 18/2/2014, condannare la (già Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ove Controparte_6
necessario previa dichiarazione di estromissione della cedente NT
, alla corresponsione di quanto dovuto alla
[...] NT
(cedente) direttamente in favore del cessionario sig. e sino alla concorrenza del Parte_1 credito ceduto di € 81.000,00, oltre interessi moratori ed anatocistici con decorrenza ed al tasso stabiliti dall'Ecc.ma Corte;
pagina 3 di 9 - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna della appellata
(già ), in persona del legale rappre-sentante Controparte_2 Controparte_6 pro tempore, alla restituzione dell'importo di € 11.373,84=, versato dall'appellante in adempimento della sentenza appellata a mezzo bonifico del 28.02.2022”.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Controparte_8 CP_2
contestare la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese
[...]
processuali.
Sono rimasti contumaci e , nonché la società Controparte_4 Controparte_5 NT
[...]
Il giudizio è stato interrotto con ordinanza collegiale pronunciata all'udienza del 16.12.2022 per l'intervenuto fallimento della e regolarmente riassunto dall'appellante con CP_3 NT
atto notificato alle controparti ( e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore), le quali non si sono costituite nella fase di riassunzione.
[...]
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione dei fatti di causa in relazione alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra le parti originarie.
Secondo lo il Giudice di primo grado avrebbe, innanzitutto, omesso di valutare la validità e/o Pt_1
efficacia della transazione intervenuta tra le parti originarie quale presupposto della pronuncia di cessazione della materia del contendere: l'accordo transattivo tra e NT [...]
sarebbe intervenuto (il 24.04.2017) successivamente alla cessione del credito litigioso ad CP_2
esso appellante (in forza di scrittura privata datata 18.02.2014) ed alla sua notifica (31.03.014), cioè quando non poteva più disporre della pretesa creditoria, con conseguente NT
invalidità e/o inefficacia della transazione1.
La doglianza è infondata.
Invero ad avviso della Corte, anche dopo la cessione del presunto credito a , la cedente Parte_1
è rimasta titolare dell'azione di ripetizione di indebito relativa al conto NT
corrente n. 762339 e al conto anticipi n.762342, oggetto del presente giudizio, in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2018 n.
17727; Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020 n. 3034; Cass. civ., Sez. II, 29/03/2024 n. 8579), la quale - analizzando i poteri del cessionario sia nella cessione del contratto sia nella cessione del credito - ha pagina 4 di 9 affermato che la cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 cod. civ., opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi: la sostituzione del cessionario al cedente è totale in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto che viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 cod. civ. e seguenti, il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di creditore;
conseguentemente il cessionario, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte2.
Dunque, la cedente essendo rimasta titolare del rapporto controverso, ben NT
poteva transigere la controversia con la banca, come in effetti ha fatto.
Sotto altro profilo l'appellante ritiene che “la statuizione impugnata risulta, altresì, censurabile poiché in contrasto con il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità”: la pronuncia di cessazione della materia del contendere richiederebbe conclusioni conformi in tal senso di entrambe le parti, mentre “nella vicenda processuale di causa è accaduto che parte attrice, in tutte le numerose udienze di precisazione delle conclusioni […], ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, così dimostrando di non volere rinunciare alle pretese azionate;
parte convenuta, invece, ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza dell'accordo transattivo intervenuto con gli attori in data 24/04/2017”.
Anche tale censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Foggia ha fatto corretta appli- cazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
pagina 5 di 9 sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (Cass. civ., sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568; Cass. civ., sez. II,
24 gennaio 2020, n. 1625). Conseguentemente - come affermato dal Tribunale di Foggia nella impu- gnata sentenza - nessuna rilevanza può avere una eventuale diversa richiesta dei procuratori in pre- senza, come nel caso di specie, di una definizione della controversia tra le parti.
Aggiungasi che in tutte le udienze di precisazione delle conclusioni non è stata parte attrice, ma sono stati i procuratori di parte attrice, ai quali era già stato revocato il mandato, ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, e ciò in evidente contrasto con la volontà manifestata da mediante l'accordo transattivo con e la revoca NT CP_2
del mandato ai propri difensori.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame della domanda di accertamento del credito litigioso e l'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di condanna della banca avanzata da esso cessionario.
Ad avviso dello “contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, al momento Pt_1 dell'intervento del cessionario non era intervenuta alcuna cessazione della materia del contendere tra le parti originarie” dal momento che:
a) alla data del perfezionamento dell'accordo transattivo (24.04.2017) le parti originarie (
[...]
e ) non potevano più disporre della pretesa creditoria in contestazione, poiché ceduta CP_3 CP_2
ad esso appellante in forza di pregressa scrittura privata (18.02.2014);
b) nel corso del giudizio di primo grado la non ha mai rinunciato, neanche NT implicitamente, alle domande formulate con il proprio atto di citazione insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
c) intervenuta nel corso del processo di primo grado la successione a titolo particolare nel diritto controverso in forza della cessione del 18.02.2014, la ha proseguito il giudizio NT
quale mero sostituto processuale del cessionario e, come tale, non avrebbe mai potuto invocare gli effetti processuali derivanti da una transazione del tutto estranea al cessionario Pt_1
La doglianza è infondata.
A confutazione di quanto prospettato ai punti a) (mancanza di disponibilità della pretesa al momento della transazione) e b) (mancata rinuncia alle domande proposte dalla NT
valgano le considerazioni esposte a sostegno dell'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Relativamente al punto c) è sufficiente ribadire i principi giurisprudenziali opportunamente richia-
pagina 6 di 9 mati nella sentenza impugnata3, alla stregua dei quali il Tribunale ha correttamente ritenuto che nella specie, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza della domanda, la Banca convenuta non può essere condannata a pagare alcuna somma direttamente in favore di posto che non vi è Pt_1
stata estromissione degli attori originari e non può ravvisarsi alcun consenso, sia pure implicito, della cedente alla condanna di al pagamento in favore del (presunto) cessionario NT CP_2 perché al momento dell'intervento in causa di quest'ultimo (23/02/2018) era già intervenuta la Pt_1
cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo (24/04/2017)4.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite (in violazione del d.m. n. 55/2014), oggetto della sua condanna nei confronti della Controparte_2
Il Tribunale ha liquidato in € 7.795,00 le spese processuali a carico dell'odierno appellante in favore della banca convenuta in applicazione della misura minima dello scaglione di riferimento (da €
52.000,00 ad € 260.000,00) per tutte e quattro le fasi del processo.
Orbene, poiché esso appellante è intervenuto nel giudizio di primo grado con comparsa depositata il
23.02.2018 (ovvero, quando - conclusasi l'attività istruttoria consistita nell'espletamento di una CTU contabile - la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni), gli unici oneri processuali che possono essere messi a carico di esso Stasi a seguito della pronuncia di soccombenza sarebbero esclusivamente quelli relativi alla fase processuale in cui è avvenuto l'intervento del cessionario, ovvero la fase decisionale (il cessionario non ha partecipato né alla fase introduttiva né alla fase istruttoria). Pertanto, utilizzando il medesimo criterio di liquidazione indicato dal Tribunale di Foggia poteva liquidarsi unicamente la somma di € 2.025,00, corrispondente alla misura minima della fase decisionale dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
La doglianza è fondata.
Nel resistere a questo motivo la banca appellata ha innanzi tutto precisato che, in base al valore della domanda (€ 290.000,00), lo scaglione di riferimento è, in realtà, quello da € 260.001,00 a € 520.000,00
pagina 7 di 9 (e non quello da € 52.000,00 a € 260.000,00) che prevedeva, al momento della liquidazione
(26.01.2022), un compenso professionale minimo di € 12.678,00.
Sennonchè il rilievo, per quanto corretto, non può comportare la riforma della sentenza sul punto in carenza di appello incidentale della banca.
Sotto altro profilo la banca appellata ha dedotto che il principio richiamato dall'appellante (per cui gli oneri da porre a carico del soccombente sono solo quelli relativi alla fase processuale in cui è avvenuto l'intervento del cessionario) è inapplicabile alla fattispecie, perché l'intervento ex art. 111, 3° comma,
c.p.c. dello in data 23.02.2018 ha comportato la prosecuzione del giudizio impo-nendo altre n. 8 Pt_1
udienze (7.03.2018, 22.06.2018, 29.05.2019, 15.01.2020, 30.09.2020, 24.03.2021, 16.06.2021,
26.01.2022), fogli di deduzione da far parte dei verbali di udienza o note di trattazione scritta, cioè una diversa ed ulteriore attività difensiva che non può certo ridursi - come invece pretenderebbe controparte
- alla mera fase decisionale.
Il rilievo non è condivisibile perché, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado, la causa (con ordinanza del 20.05.2015) è stata rinviata all'udienza del 10.01.2018 per la precisazione delle conclusioni;
l'intervento dello (con comparsa depositata il 23.02.2018) è Pt_1
dunque avvenuto in piena fase decisionale e - diversamente da quanto opinato dalla banca - non ha comportato alcuna ulteriore attività di trattazione/istruzione, essendovi stati rinvii d'ufficio dettati dall'emergenza Covid o dall'invito del giudice a verificare il perdurante interesse delle parti a colti- vare il giudizio alla luce della intervenuta transazione.
In accoglimento del motivo, la condanna alle spese del primo grado di giudizio, a carico dello Pt_1
va pertanto limitata alla somma di € 2.025,00, corrispondente alla misura minima della fase decisio- nale dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione, nella misura di un terzo (1/3), delle spese legali di questo grado di giudizio, spese che, per gli altri due terzi (2/3) vanno poste a carico dello Pt_1
nei confronti della banca appellata.
Alcuna regolamentazione sulle spese di questo grado va adottata nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci ( e Pt_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione regolarmente notificato, da avverso la sentenza n. Parte_1
243/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.01.2022 dal Tribunale di Fog- gia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra NT CP_3
pagina 8 di 9 e e (ora nonché CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
l'appellante , così provvede: Parte_1
1°) dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore;
[...]
2°) accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condanna al pagamento delle spese legali in favore della Parte_1 Controparte_7
ora in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, che liquida in € 2.025,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva
e cap come per legge;
3°) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4°) condanna l'appellante a rimborsare alla Parte_1 Controparte_10
quale mandataria in nome e per conto di due terzi (2/3) delle
[...] Controparte_2
spese del presente grado d'appello, liquidate nell'intero in complessivi € 7.160,00 per compenso professionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge, dichiarando compensate tra dette parti il restante terzo (1/3) delle spese;
5°) nulla per le spese legali di questo grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante
[...]
e gli appellati contumaci ( e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
in persona del suo Curatore);
[...]
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero – secondo l'appellante - entrambe le parti originarie erano ben consce e consapevoli dell'intervenuta cessione nel momento in cui – del tutto illegittimamente – hanno deciso di transigere i rapporti pendenti disponendo della pretesa creditoria ceduta all'odierno appellante. 2 In altri termini, “la cessione di credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto […] poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”: così la massima della sentenza 6 luglio 2018 n. 17727 della Sezione III della Cassazione Civile, la quale, nella motivazione, precisa anche che riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non è parte del contratto costitutivo del credito, significherebbe consentirgli un'indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale, invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario. 3 La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22424); “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass.civ., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). 4 Peraltro, nella specie non solo è mancata l'adesione del (presunto) cedente [ ma vi sono state anche NT contestazioni da parte del (presunto) debitore ceduto ] in ordine al verificarsi della cessione. CP_2