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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott.ssa Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 919 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 21 ottobre 2025 tra
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Sergio De Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio appellante
e
(CF e P.I ), in persona del L.R., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gianvito Rizzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio appellata
*******
Preliminarmente la Corte dà atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c. con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**********
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza n. 2911/2024, pubblicata in data 17.9.2024, il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta dal avverso di decreto ingiuntivo n. Parte_1
1219/2023 - con cui era ingiunto il pagamento di € 21.680,67, oltre accessori, in favore di
– confermando detto provvedimento monitorio e definendo le spese Controparte_1 secondo soccombenza.
2. Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 il pur avendo Parte_1 provveduto alla liquidazione integrale del credito dedotto in lite - ha interposto appello avverso detta sentenza articolando due motivi di gravame per dedurre : a) errore in iudicando per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, vizio istruttorio e difetto di motivazione;
b) errore di giudizio in ordine alle spese di lite .
3. La si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente CP_1 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc e/o per intervenuta acquiescenza e comunque, evidenziando nel merito l'infondatezza dell'impugnazione, ed ha concluso per il rigetto.
4. Alla udienza del 3.4.2025 il Cons. Istruttore evidenziava alle parti, anche ai sensi dell'art. 101 cpc, la improcedibilità del gravame per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, in quanto non effettuata nei termini, di legge ma solo il 7.11.2024 a seguito di un “errore fatale”, concedendo alle stesse termine per controdedurre e depositare documentazione di supporto. All'esito ritenendo l'istruttore di dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. a definire preliminarmente l'eccezione di improcedibilità, fissava per tale incombente l'udienza collegiale del 21.10.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note scritte.
5. Quindi, alla udienza del 21.10.2025 le parti depositavano note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando, a mente dell'art. 281 sexies cpc., di depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
*******
6. Il Collegio rileva, preliminarmente ed in via assorbente, che è fondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello perché tardivamente iscritto a ruolo.
6.1. Va ricordato che, in base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c.: l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, ( oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) dalla data di perfezionamento della notificazione ( e non dalla data di invio e/o consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario), mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità
2 dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza.
7. Nella specie il gravame risulta notificato in via telematica alla controparte in data 25.10.2024, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna telematica dell'atto ai difensori della controparte, prodotta nel fascicolo telematico, mentre l'appello risulta iscritto a ruolo, sempre in via telematica, solo in data 7.11.2024, quindi ben oltre il decimo giorno dal perfezionarsi della notificazione ( 4.11.2024 lunedì ). L'appellante non contesta detta circostanza, giustificando la tardività con un “errore fatale” del sistema relativamente alla prima iscrizione a ruolo tentata il 31.10.2025.
7.1. Emerge , dalla documentazione agli atti prodotta dall'appellante ( “esito controlli automatici primo deposito iscrizione a ruolo “) e dalla attestazione della cancelleria, prodotta in giudizio, che non ricorre alcuna giustificazione utile ad escludere la imputabilità alla parte appellante della tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che si attesta solo che in data 31.10.2024 << il messaggio "ESITO CONTROLLI AUTOMATICI Deposito iscrizione a ruolo
[...]
" >> sia stato inviato da "ca. tel.giustiziacert. " alla mail << Per_1 Email_1
-> ma tanto non spiega perché l'iscrizione sia poi Email_3 avvenuta solo il 7.11.2024. La Cancelleria attesta infatti che, dopo aver provveduto all'invio telematico in data 31.10.2024 per la iscrizione a ruolo, l'avv. De Giorgi non abbia ricevuto alcun riscontro dalla Cancelleria in merito alla avvenuta ricezione di detti atti, e che quindi solo successivamente, verificata la presenza dell'errore fatale, in data 7.11.2024 il difensore abbia provveduto alla seconda iscrizione a ruolo: quindi l'errore fatale che il sistema ha rilevato ed che ha impedito la iscrizione dell'appello a ruolo il giorno 31.10.2024 era in atti sin dalla prima Pec, sicché non è stata generata dal sistema né la seconda ricevuta di iscrizione né la terza o quarta Pec.
7.2. Quindi a fronte della mancata ricezione della seconda PEC, essendo già la prima idonea a segnalare l'errore, il difensore avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per una nuova iscrizione a ruolo, ma tanto è avvenuto solo il 7.11.2024, quindi tardivamente. Appare evidente che, ove il difensore avesse, subito dopo il primo messaggio del 31.10.24, chiesto immediatamente chiarimenti, o reiterato la iscrizione a ruolo, questa avrebbe potuto essere effettuata tempestivamente, entro la scadenza del 4.11.2024. L'attesa ingiustificata di qualche giorno – fino al 7.11.2024 - ha invece determinato il ritardo e la improcedibilità del gravame.
7.3
Considerato che
il messaggio di errore fatale non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, è necessario svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria ( Cassazione civile sez. lav., 12/01/2024, n.1348 ) perché, se la parte, dopo aver presentato telematicamente il proprio atto, si vede rifiutare il deposito dalla cancelleria per un errore fatale incolpevole, deve spontaneamente provvedere alla rinnovazione dell'incombenza in maniera tempestiva. Giova ricordare che, alla luce della teoria del deposito telematico come
3 fattispecie a formazione progressiva, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria ( cd. 4° Pec). È tuttavia necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (cosiddetta terza Pec) e quella di “accettazione deposito” (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
7.4. Il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito - prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della - è condizionato quindi dalla ricezione della terza e Pt_2 della quarta Pec e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, in tal modo riconoscendosi la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici e manuali, documentati da queste ultime comunicazioni Pec. Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la "visibilità" per le parti del processo e per il giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec) (così Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32822). Pertanto, in assenza delle Pec successive alla seconda - e a maggior ragione – come nel caso di specie in cui già la prima Pec dia esito non favorevole e sia mancata anche la seconda Pec - la parte ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.69).
7.5. Nella specie quindi la parte, ricevuta la prima Pec che già segnalava errore, non si è attivata immediatamente, ma ha proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo solo a distanza di qualche giorno, il 7.11.2024. E' vero che un errore fatale nel deposito non presupponga la sua imputabilità alla parte depositante, in quanto esso implica solo una impossibilità tecnica dell'accettazione del deposito di per sé neutra, tuttavia la cronologia degli eventi non consente di ritenere integrato il requisito della tempestività della reazione del depositante al mancato buon fine del deposito, quindi il ritardo nella iscrizione è imputabile alla inerzia della
4 parte. Ribadendo, quindi, che la parte, una volta avvedutasi del mancato buon fine dell'attività processuale da compiere nel termine decadenziale, debba attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, secondo un principio sufficientemente consolidato, originariamente elaborato per lo più per le ipotesi di mancato buon fine delle procedure notificatorie (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114; Cass. civ., sez. VI - Lavoro, 5 aprile 2018, n. 8445), nella specie la Corte ritiene che non ci sia stata una tempestiva attivazione della parte, che invece avrebbe consentito sia di porre in essere un nuovo tentativo di deposito nei termini ovvero in un lasso di tempo ragionevolmente più contenuto.
8. Alla luce di tanto, il gravame è improcedibile, perchè tardivamente iscritto a ruolo.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, quindi della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con atto di citazione notificato il 25.10.2024 e depositato il 7.11.2024 nei confronti Pt_1 della avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2911/2024, Controparte_1 pubblicata in data 17.9.2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott.ssa Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 919 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 21 ottobre 2025 tra
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Sergio De Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio appellante
e
(CF e P.I ), in persona del L.R., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gianvito Rizzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio appellata
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Preliminarmente la Corte dà atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c. con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza n. 2911/2024, pubblicata in data 17.9.2024, il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta dal avverso di decreto ingiuntivo n. Parte_1
1219/2023 - con cui era ingiunto il pagamento di € 21.680,67, oltre accessori, in favore di
– confermando detto provvedimento monitorio e definendo le spese Controparte_1 secondo soccombenza.
2. Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 il pur avendo Parte_1 provveduto alla liquidazione integrale del credito dedotto in lite - ha interposto appello avverso detta sentenza articolando due motivi di gravame per dedurre : a) errore in iudicando per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, vizio istruttorio e difetto di motivazione;
b) errore di giudizio in ordine alle spese di lite .
3. La si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente CP_1 Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc e/o per intervenuta acquiescenza e comunque, evidenziando nel merito l'infondatezza dell'impugnazione, ed ha concluso per il rigetto.
4. Alla udienza del 3.4.2025 il Cons. Istruttore evidenziava alle parti, anche ai sensi dell'art. 101 cpc, la improcedibilità del gravame per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, in quanto non effettuata nei termini, di legge ma solo il 7.11.2024 a seguito di un “errore fatale”, concedendo alle stesse termine per controdedurre e depositare documentazione di supporto. All'esito ritenendo l'istruttore di dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. a definire preliminarmente l'eccezione di improcedibilità, fissava per tale incombente l'udienza collegiale del 21.10.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note scritte.
5. Quindi, alla udienza del 21.10.2025 le parti depositavano note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando, a mente dell'art. 281 sexies cpc., di depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
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6. Il Collegio rileva, preliminarmente ed in via assorbente, che è fondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello perché tardivamente iscritto a ruolo.
6.1. Va ricordato che, in base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c.: l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, ( oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) dalla data di perfezionamento della notificazione ( e non dalla data di invio e/o consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario), mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità
2 dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza.
7. Nella specie il gravame risulta notificato in via telematica alla controparte in data 25.10.2024, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna telematica dell'atto ai difensori della controparte, prodotta nel fascicolo telematico, mentre l'appello risulta iscritto a ruolo, sempre in via telematica, solo in data 7.11.2024, quindi ben oltre il decimo giorno dal perfezionarsi della notificazione ( 4.11.2024 lunedì ). L'appellante non contesta detta circostanza, giustificando la tardività con un “errore fatale” del sistema relativamente alla prima iscrizione a ruolo tentata il 31.10.2025.
7.1. Emerge , dalla documentazione agli atti prodotta dall'appellante ( “esito controlli automatici primo deposito iscrizione a ruolo “) e dalla attestazione della cancelleria, prodotta in giudizio, che non ricorre alcuna giustificazione utile ad escludere la imputabilità alla parte appellante della tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che si attesta solo che in data 31.10.2024 << il messaggio "ESITO CONTROLLI AUTOMATICI Deposito iscrizione a ruolo
[...]
" >> sia stato inviato da "ca. tel.giustiziacert. " alla mail << Per_1 Email_1
-> ma tanto non spiega perché l'iscrizione sia poi Email_3 avvenuta solo il 7.11.2024. La Cancelleria attesta infatti che, dopo aver provveduto all'invio telematico in data 31.10.2024 per la iscrizione a ruolo, l'avv. De Giorgi non abbia ricevuto alcun riscontro dalla Cancelleria in merito alla avvenuta ricezione di detti atti, e che quindi solo successivamente, verificata la presenza dell'errore fatale, in data 7.11.2024 il difensore abbia provveduto alla seconda iscrizione a ruolo: quindi l'errore fatale che il sistema ha rilevato ed che ha impedito la iscrizione dell'appello a ruolo il giorno 31.10.2024 era in atti sin dalla prima Pec, sicché non è stata generata dal sistema né la seconda ricevuta di iscrizione né la terza o quarta Pec.
7.2. Quindi a fronte della mancata ricezione della seconda PEC, essendo già la prima idonea a segnalare l'errore, il difensore avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per una nuova iscrizione a ruolo, ma tanto è avvenuto solo il 7.11.2024, quindi tardivamente. Appare evidente che, ove il difensore avesse, subito dopo il primo messaggio del 31.10.24, chiesto immediatamente chiarimenti, o reiterato la iscrizione a ruolo, questa avrebbe potuto essere effettuata tempestivamente, entro la scadenza del 4.11.2024. L'attesa ingiustificata di qualche giorno – fino al 7.11.2024 - ha invece determinato il ritardo e la improcedibilità del gravame.
7.3
Considerato che
il messaggio di errore fatale non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, è necessario svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria ( Cassazione civile sez. lav., 12/01/2024, n.1348 ) perché, se la parte, dopo aver presentato telematicamente il proprio atto, si vede rifiutare il deposito dalla cancelleria per un errore fatale incolpevole, deve spontaneamente provvedere alla rinnovazione dell'incombenza in maniera tempestiva. Giova ricordare che, alla luce della teoria del deposito telematico come
3 fattispecie a formazione progressiva, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria ( cd. 4° Pec). È tuttavia necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (cosiddetta terza Pec) e quella di “accettazione deposito” (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
7.4. Il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito - prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della - è condizionato quindi dalla ricezione della terza e Pt_2 della quarta Pec e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, in tal modo riconoscendosi la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici e manuali, documentati da queste ultime comunicazioni Pec. Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la "visibilità" per le parti del processo e per il giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec) (così Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32822). Pertanto, in assenza delle Pec successive alla seconda - e a maggior ragione – come nel caso di specie in cui già la prima Pec dia esito non favorevole e sia mancata anche la seconda Pec - la parte ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (da ultimo, Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.69).
7.5. Nella specie quindi la parte, ricevuta la prima Pec che già segnalava errore, non si è attivata immediatamente, ma ha proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo solo a distanza di qualche giorno, il 7.11.2024. E' vero che un errore fatale nel deposito non presupponga la sua imputabilità alla parte depositante, in quanto esso implica solo una impossibilità tecnica dell'accettazione del deposito di per sé neutra, tuttavia la cronologia degli eventi non consente di ritenere integrato il requisito della tempestività della reazione del depositante al mancato buon fine del deposito, quindi il ritardo nella iscrizione è imputabile alla inerzia della
4 parte. Ribadendo, quindi, che la parte, una volta avvedutasi del mancato buon fine dell'attività processuale da compiere nel termine decadenziale, debba attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, secondo un principio sufficientemente consolidato, originariamente elaborato per lo più per le ipotesi di mancato buon fine delle procedure notificatorie (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114; Cass. civ., sez. VI - Lavoro, 5 aprile 2018, n. 8445), nella specie la Corte ritiene che non ci sia stata una tempestiva attivazione della parte, che invece avrebbe consentito sia di porre in essere un nuovo tentativo di deposito nei termini ovvero in un lasso di tempo ragionevolmente più contenuto.
8. Alla luce di tanto, il gravame è improcedibile, perchè tardivamente iscritto a ruolo.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, quindi della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con atto di citazione notificato il 25.10.2024 e depositato il 7.11.2024 nei confronti Pt_1 della avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2911/2024, Controparte_1 pubblicata in data 17.9.2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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