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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA GR Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1570/2023, promossa da ammesso al p.s.s. in data 12/12/2023 (prat. n. 5594/2023), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. RISOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MELO 71 –
70121, BARI, presso il difensore avv. RISOLI FRANCESCO
Appellante
Contro
tutti difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. MAGGIOLINO MARIA LUISA, , Controparte_4 [...]
CP_5
Appellati
Controparte_6
Appellata contumace avverso pagina 1 di 11 la sentenza n. 1995/2023 del 19.05.2023 emessa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al r. rg.
949/2013.
All'esito dell'udienza collegiale del 21.10.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.01.2013 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bari i fratelli , e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 madre chiedendo che fosse dichiarato che il testamento pubblico Controparte_6 datato 26.07.2002 pubblicato a ministero notar in data 10.03.2003 (Rep. n. Persona_1
26535, Racc. n. 10433), registrato a Bari il 19.03.2003, regolante la successione del padre
[...]
, ledeva la sua quota di legittima, che tali disposizioni fossero dichiarate inefficaci nei Per_2 suoi confronti, ad esclusione della somma di € 5.000,00 attribuitagli per testamento, che fosse reintegrata la quota a lui riservata attraverso “prelievi in natura” dalle assegnazioni effettuate dal de cuius in favore dei germani convenuti e, conseguentemente, che fosse sciolta la comunione ereditaria con condanna dei germani alla restituzione dei beni. L'attore premetteva che il
16.02.2003 in Casamassima era deceduto (nato a [...] il [...]), Persona_2 lasciando eredi la moglie e i figli Controparte_6 Parte_1 CP_3
CE e Riferiva che col citato testamento pubblico del 26.07.2002 il de CP_2 cuius aveva lasciato alla figlia “a titolo di legittima e in caso di esubero a Controparte_2 titolo di disponibile e con dispensa da collazione, la casa da terra a cielo sita in Casamassima, alla via Genova n. 6” ed al figlio “a titolo di legittima la somma di € 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00) depositata sul libretto ordinario al portatore emesso dalla Banca Carime Spa, filiale di Casamassima, in data 26 luglio 2002”. Deduceva che il de cuius, quando era ancora in vita, aveva posto in essere i seguenti atti di liberalità: - in favore della figlia Controparte_3 con atto di donazione del 25.10.1999 registrato in Bari il 15.11.1999 al n. 10702/V a ministero del Notar (in cui figurava quale ulteriore donante la moglie Persona_1 CP_6
, la casa sita in Casamassima, alla via Genova n. 5 e 7, in catasto urbano al foglio 31,
[...] particella 294 sub 1 e sub 2; - in favore della figlia con atto di donazione del Controparte_3
26.07.2002 (e, dunque, contestuale al suo testamento), registrato in Bari il 13.08.2002 al n.
9816/1V a ministero del Notar a) fondo rustico sito in agro di Casamassima, Persona_1 pagina 2 di 11 alla contrada “Patalino”, in catasto terreni al foglio 48, particelle 78, 82, 89, 91, 59; b) fondo rustico sito in agro di Casamassima, alla contrada “via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 167; - in favore del figlio , col citato atto di donazione del Controparte_1
26.07.2002 a ministero del Notar il fondo rustico sito in agro di Casamassima, Persona_1 alla contrada “Parco di Gravina o di via Cardo” in catasto terreni al foglio 57, particelle 10 e 289;
- in favore dei figli e , in comune ed in parti uguali tra loro, Controparte_3 Controparte_1 col citato atto di donazione del 26.07.2002 per Notar il fondo rustico sito in Persona_1 agro di Casamassima alla “contrada via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 164. Precisava che tali disposizioni fossero lesive della sua quota di legittima atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal de cuius nel predetto testamento (cfr. “ a detto mio figlio ( ho già dato in precedenza a titolo di anticipata successione e per quota Parte_1 di legittima il denaro occorrente per l'acquisto sia della casa in Casamassima alla via Degli
Alberi n. 55 con due garages di cento metri quadri;
che il fondo rustico in agro Casamassima, alla contrada “Via di Montrone”…nonché parecchie migliaia di euro per il pagamento di debiti vari contratti dallo stesso”), aveva acquistato nel 1988 in comproprietà con la moglie
[...]
l'immobile di via Degli Alberi n. 55 con il loro denaro e aveva acceso nel 1991 un CP_7 mutuo ipotecario garantito con il citato immobile per i debiti contratti. Pertanto, conveniva in giudizio la madre ed i germani, rassegnando le conclusioni di cui all'epigrafe.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata all'udienza del 15.05.2013, i convenuti , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_6 deducevano che non ci fosse stata alcuna lesione di legittima, che il de cuius aveva
[...] beneficiato ciascun figlio in egual misura e che l'unico erede non menzionato nei predetti atti dispositivi fosse in realtà la moglie Asserivano che l'attore non avesse Controparte_6 fornito alcuna prova in ordine alla lesione della sua quota di riserva e che non avesse prodotto alcuna documentazione (contratti di compravendita) attestante l'acquisto dei due immobili con risorse personali (il fondo rustico in agro Casamassima) o in comune con la moglie (la casa in via
Degli Alberi n. 55). I convenuti si opponevano, nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, al ripristino della comunione ereditaria in considerazione delle ultime volontà del de cuius, il quale aveva voluto realizzare un cd. “assegno divisorio qualificato”.
Rimessa la causa in decisione, il Tribunale così decideva: pagina 3 di 11 “1) dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di riduzione per lesione di legittima;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, in solido tra loro, che liquida in € 9.275,00, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.”
Il Tribunale dichiarava improcedibile l'azione di riduzione ritenendo che il lascito di euro
5.000,00 in favore dell'attore fosse un legato in sostituzione di legittima e che, perciò, l'attore non poteva chiedere la riduzione delle ritenute disposizioni lesive non avendo rinunziato al legato.
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe. Parte_1
Il gravame è affidato ad un unico motivo rubricato ”Sulla insufficiente ed errata motivazione della sentenza appellata e sulla ammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto la riduzione testamentaria per lesione di legittima del de cuius – violazione degli Persona_2 artt. 551, 588 e 2697 c.c.”.
Con esso l'appellante ha chiesto alla Corte che:
“1) previa declaratoria di effettiva lesione di legittima spettante a sul patrimonio Parte_1 del de cuius e, quindi, previa declaratoria d'inefficacia, rispetto all'istante, delle assegnazioni testamentarie e degli atti di donazione, dando atto della volontà dell'istante di imputare alla porzione di legittima la somma di € 5.000,00 assegnata per testamento, disporre la reintegrazione della quota allo stesso riservata dalla legge attraverso gli opportuni prelievi in natura dalle assegnazioni effettuate in favore dei germani convenuti, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 554 e 555 c.c.; 2) conseguentemente, operare lo scioglimento dello stato di comunione sorto dall''esperimento della predetta azione e, per l'effetto, condannare i germani convenuti alla restituzione dei beni (o di loro parti) necessari alla suddetta integrazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” (testualmente dall'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti CE, e CP_2 CP_3 che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
[...]
Non si è costituita e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_6
All'esito dell'udienza del 21.10.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal solo appellante, già depositate le note conclusive dopo un rinvio disposto per acquisire il fascicolo di primo grado. pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va respinto.
Deve disaminarsi, circa l'unico motivo, la correttezza della qualificazione giuridica data dal
Tribunale al lascito in favore dell'attore.
Col detto motivo, l'attore, odierno appellante, come accennato in narrativa, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il lascito di euro 5.000,00 in suo favore fosse un legato in sostituzione di legittima con conseguente improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata rinunzia al detto legato.
Significa che la motivazione della sentenza gravata sarebbe insufficiente, errata e contraddittoria soprattutto perché (a pag. 6) il Tribunale ha affermato che il aveva “…già in precedenza CP_3 ricevuto (ndr sebbene trattasi di circostanza rimasta indimostrata) a titolo di anticipata successione e per quota legittima il denaro occorrente per l'acquisto di un immobile in
Casamassima in Via degli Alberi, 55” e che ciò dimostrerebbe che il lascito di €. 5.000,00 era un legato in conto e non in sostituzione di legittima.
Secondo l'appellante, poi, non sarebbe provato l'assunto dei convenuti secondo cui il defunto genitore, il testatore, gli aveva già dato somme di denaro per l'acquisto di una casa e due garages e di un fondo rustico.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, con motivazione più che esauriente, interpretando l'atto di ultima volontà del genitore dell'appellante, ha chiarito che il lascito in suo favore era qualificabile come legato in sostituzione di legittima sicché per poter agire in riduzione egli avrebbe dovuto rinunziarvi a pena di improcedibilità della domanda.
Tale interpretazione del testamento è il risultato di una puntuale analisi della volontà del testatore oltre che della mancata prova (di cui era onerato l'appellante che domandava la riduzione) dell'acquisto con denaro proprio dei beni indicati dal medesimo in quanto acquistati con denaro già fornito in quota di legittima (cfr. testualmente nel testamento si legge: “A detto mio figlio
(ndr, sig. ho già dato in precedenza a titolo di successione e per quota di Parte_1 legittima il danaro occorrente per l'acquisto sia della casa in Casamassima alla via degli Alberi
n. 55 con due garages di circa metri quadrati cento;
che il fondo rustico in agro di
Casamassima, alla c.da “Via Montrone” di circa ettari uno ed are trenta: immobili già venduti pagina 5 di 11 da mio figlio nonché parecchie migliaia di euro per il pagamento di debiti vari Pt_1 contratti dallo stesso”).
In particolare, non può essere condivisa l'asserzione dell'appellante secondo cui il lascito testamentario in suo favore si qualifichi come instistutio ex re certa che avrebbe reso procedibile la domandata riduzione.
Come chiarito dal Tribunale, infatti, diverse ragioni, oggettive e soggettive, militano per il legato in sostituzione di legittima. Anzitutto vi è il tenore testuale del lascito: il testatore assegna al figlio euro 5.000,00 e, poi, chiarisce di avere già elargito in suo favore consistenti somme per l'acquisto di una casa, di due garages e di un fondo rustico oltre che per il pagamento di debiti contratti dallo stesso. L'articolata motivazione contenuta nel testamento, come rilevato dal
Tribunale, consente quindi di ritenere che il testatore non volesse affatto nominare l'attore suo erede né assegnargli un legato in conto di legittima visto che precisa di avergli già elargito a titolo di successione e per quota di legittima più consistenti somme. Invero, sembra che con la disposizione testamentaria il de cuius abbia voluto definitivamente tacitare il figlio senza in tal modo istituirlo erede. Vi è peraltro da dire che come osservato in prime cure, l'appellante -che ha dedotto di avere contratto un mutuo per acquistare i beni indicati dal de cuius nel testamento, in quanto acquistati con denaro elargito dal genitore- non ha prodotto l'atto di acquisto degli immobili in questione e, circa il contratto di mutuo che, a suo dire, avrebbe dimostrato che il genitore non elargì le somme indicate nel testamento, ha prodotto solo la nota di trascrizione sicché, come detto dal Tribunale, le somme ricevute in prestito ben potrebbero essere state utilizzate per motivi diversi da quelli indicati dall'appellante.
Ed allora, appare corretta la qualificazione data al lascito con l'impugnata sentenza, qualificazione che si pone in sintonia con l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “…il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013;
23278/2013). In particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in pagina 6 di 11 una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017). Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.” ” (cfr. parte motiva Cass. Civ., sez. VI, 14/10/2020, n. 22144; Cass.
Civ., sez. II, 04.03.2016 n.43121, Cass. Civ. n. 13835 del 13.06.2007 e Cass. Civ.n. 3016 del
01.03.2002 ove si richiamano anche in quanto conformi le sent. nn. 1637 del
1963, 1717 e 6110 del 1981, 5625 del 1985, 974 del 1999, 3940 e 9467 del 2001).
Nella specie dalla lettura complessiva delle disposizioni testamentarie si ricava che il testatore aveva già dato molto denaro a suo figlio e che con il lascito di euro 5.000,00 lo ha definitivamente tacitato. In caso analogo, la Cassazione ha chiarito che al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli) (cfr. Cass. Sez. 2, 19/11/2019, n. 30082, Rv. 656201 - 01). Se così è, la distinta disposizione con cui il testatore assegnava una casa all'altra figlia (vi sono solo due lasciti nel testamento, a fronte di 4 figli, perché vi erano state plurime donazioni da parte del de cuius in favore degli altri2 non nominati), precisando che il lascito era fatto a titolo di legittima e in caso di esubero a titolo di disponibile e con dispensa dalla collazione, non si pone in contrasto con la ritenuta natura di legato in sostituzione di legittima del lascito in favore dell'appellante. E' infatti possibile, come affermato dalla Cassazione, che nella scheda vi siano istituzioni simultanee aventi differente natura, tanto più quando una di esse, come nella specie, abbia l'effetto di tacitare definitivamente il legatario. 2 Il de cuius, quando era ancora in vita, aveva posto in essere i seguenti atti di liberalità:
- in favore della figlia con atto di donazione del 25.10.1999 registrato in Bari il 15.11.1999 al n. Controparte_3
10702/V a ministero del Notar (in cui figurava quale ulteriore donante la moglie Persona_1
, la casa sita in Casamassima, alla via Genova n. 5 e 7, in catasto urbano al foglio 31, Controparte_6 particella 294 sub 1 e sub 2;
- in favore della figlia con atto di donazione del 26.07.2002 (e, dunque, contestuale al suo Controparte_3 testamento), registrato in Bari il 13.08.2002 al n. 9816/1V a ministero del Notar a) fondo rustico Persona_1 sito in agro di Casamassima, alla contrada “Patalino”, in catasto terreni al foglio 48, particelle 78, 82, 89, 91, 59; b) fondo rustico sito in agro di Casamassima, alla contrada “via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 167;
- in favore del figlio , col citato atto di donazione del 26.07.2002 a ministero del Notar Controparte_1 Persona_1
il fondo rustico sito in agro di Casamassima, alla contrada “Parco di Gravina o di via Cardo” in catasto terreni
[...] al foglio 57, particelle 10 e 289; - in favore dei figli e , in comune ed in parti Controparte_3 Controparte_1 uguali tra loro, col citato atto di donazione del 26.07.2002 per Notar il fondo rustico sito in agro Persona_1 di Casamassima alla “contrada via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 164. pagina 8 di 11 Ciò detto, quindi, appare corretta la ritenuta improcedibilità della domanda di riduzione perché non avendo rinunziato al legato il non era erede e non poteva chiedere la Parte_1 reintegrazione della sua quota di legittima, in caso di lesione.
L'art. 551 c.c. dispone infatti che se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. La disposizione non si applica se il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione, al pari di ogni altro legato, si acquista ipso iure all'apertura della successione senza necessità di accettazione;
quest'ultima, se effettuata, rende definitivo l'acquisto e preclude la successiva rinuncia (Cass. 37/1964; Cass. 4883/1996; Cass. 20711/2013).
Se la rinunzia, come nel caso di specie non sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante resta quella di legatario e non di erede pretermesso. Solo con la rinuncia, che ha l'effetto di far venir meno retroattivamente la disposizione, il bene rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario di conseguire la sua quota (Cass. 16252/2013).
Nel caso di specie il non ha rinunziato al legato in sostituzione di legittima, anzi, con CP_3
l'insistita differente qualificazione (insistitutio in re certa o legato in conto di legittima) egli ha inteso trattenere il lascito sicché la sua domanda di riduzione non può procedere per espresso divieto di cui all'art. 551 c.c.
La motivazione del Tribunale, ricca di riferimenti giurisprudenziali, esauriente e puntuale merita pertanto conferma con conseguente rigetto del gravame.
3. La soccombenza sul gravame implica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati costituiti (calcolate secondo il valore indeterminabile di complessità media, nel valore medio riferito alle fasi introduttiva e di studio e con esclusione di quella istruttoria perché non svoltasi e di quella decisoria in quanto gli appellati costituiti non hanno rassegnato le conclusioni dopo la rimessione della causa in decisione). Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, con specifico riferimento agli appellati vittoriosi assistiti dagli stessi difensori, ancorchè distintamente costituitisi, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si pagina 9 di 11 applicano pertanto le riduzioni di cui all'art. 4 co. 4 D.M. 55/2014 e le maggiorazioni di cui al co.
23 della medesima norma. Il compenso è aumentato del 60% per la difesa contestuale di due parti in aggiunta alla prima. Nulla è dovuto a titolo di spese per la contumace vittoriosa non avendo svolto alcuna attività difensiva in sede di gravame.
Circa gli esborsi, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 3 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<…
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 10 di 11 avverso la sentenza n. 1995/2023 del 19.05.2023 emessa dal Controparte_6
Tribunale di Bari nella causa iscritta al r. rg. 949/2013, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore degli Parte_1 appellanti costituiti, spese che si liquidano per compensi in euro 2.301,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. nulla dispone per le spese della contumace;
4. pone a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA GR CA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In parte motiva si afferma che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte: “…quello secondo cui ( cfr. da ultimo Cass. 25 ottobre 2013 n. 24613) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("insfitutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso
l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, Ric. 2011 n. 22986 sez. 52 - ud. 02-02-2016 -9- incensurabile in cassazione, se congruamente motivato ( conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016). In particolare ( cfr.
Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine - che è di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato).” pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA GR Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1570/2023, promossa da ammesso al p.s.s. in data 12/12/2023 (prat. n. 5594/2023), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. RISOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MELO 71 –
70121, BARI, presso il difensore avv. RISOLI FRANCESCO
Appellante
Contro
tutti difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. MAGGIOLINO MARIA LUISA, , Controparte_4 [...]
CP_5
Appellati
Controparte_6
Appellata contumace avverso pagina 1 di 11 la sentenza n. 1995/2023 del 19.05.2023 emessa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al r. rg.
949/2013.
All'esito dell'udienza collegiale del 21.10.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.01.2013 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bari i fratelli , e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 madre chiedendo che fosse dichiarato che il testamento pubblico Controparte_6 datato 26.07.2002 pubblicato a ministero notar in data 10.03.2003 (Rep. n. Persona_1
26535, Racc. n. 10433), registrato a Bari il 19.03.2003, regolante la successione del padre
[...]
, ledeva la sua quota di legittima, che tali disposizioni fossero dichiarate inefficaci nei Per_2 suoi confronti, ad esclusione della somma di € 5.000,00 attribuitagli per testamento, che fosse reintegrata la quota a lui riservata attraverso “prelievi in natura” dalle assegnazioni effettuate dal de cuius in favore dei germani convenuti e, conseguentemente, che fosse sciolta la comunione ereditaria con condanna dei germani alla restituzione dei beni. L'attore premetteva che il
16.02.2003 in Casamassima era deceduto (nato a [...] il [...]), Persona_2 lasciando eredi la moglie e i figli Controparte_6 Parte_1 CP_3
CE e Riferiva che col citato testamento pubblico del 26.07.2002 il de CP_2 cuius aveva lasciato alla figlia “a titolo di legittima e in caso di esubero a Controparte_2 titolo di disponibile e con dispensa da collazione, la casa da terra a cielo sita in Casamassima, alla via Genova n. 6” ed al figlio “a titolo di legittima la somma di € 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00) depositata sul libretto ordinario al portatore emesso dalla Banca Carime Spa, filiale di Casamassima, in data 26 luglio 2002”. Deduceva che il de cuius, quando era ancora in vita, aveva posto in essere i seguenti atti di liberalità: - in favore della figlia Controparte_3 con atto di donazione del 25.10.1999 registrato in Bari il 15.11.1999 al n. 10702/V a ministero del Notar (in cui figurava quale ulteriore donante la moglie Persona_1 CP_6
, la casa sita in Casamassima, alla via Genova n. 5 e 7, in catasto urbano al foglio 31,
[...] particella 294 sub 1 e sub 2; - in favore della figlia con atto di donazione del Controparte_3
26.07.2002 (e, dunque, contestuale al suo testamento), registrato in Bari il 13.08.2002 al n.
9816/1V a ministero del Notar a) fondo rustico sito in agro di Casamassima, Persona_1 pagina 2 di 11 alla contrada “Patalino”, in catasto terreni al foglio 48, particelle 78, 82, 89, 91, 59; b) fondo rustico sito in agro di Casamassima, alla contrada “via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 167; - in favore del figlio , col citato atto di donazione del Controparte_1
26.07.2002 a ministero del Notar il fondo rustico sito in agro di Casamassima, Persona_1 alla contrada “Parco di Gravina o di via Cardo” in catasto terreni al foglio 57, particelle 10 e 289;
- in favore dei figli e , in comune ed in parti uguali tra loro, Controparte_3 Controparte_1 col citato atto di donazione del 26.07.2002 per Notar il fondo rustico sito in Persona_1 agro di Casamassima alla “contrada via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 164. Precisava che tali disposizioni fossero lesive della sua quota di legittima atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal de cuius nel predetto testamento (cfr. “ a detto mio figlio ( ho già dato in precedenza a titolo di anticipata successione e per quota Parte_1 di legittima il denaro occorrente per l'acquisto sia della casa in Casamassima alla via Degli
Alberi n. 55 con due garages di cento metri quadri;
che il fondo rustico in agro Casamassima, alla contrada “Via di Montrone”…nonché parecchie migliaia di euro per il pagamento di debiti vari contratti dallo stesso”), aveva acquistato nel 1988 in comproprietà con la moglie
[...]
l'immobile di via Degli Alberi n. 55 con il loro denaro e aveva acceso nel 1991 un CP_7 mutuo ipotecario garantito con il citato immobile per i debiti contratti. Pertanto, conveniva in giudizio la madre ed i germani, rassegnando le conclusioni di cui all'epigrafe.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata all'udienza del 15.05.2013, i convenuti , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_6 deducevano che non ci fosse stata alcuna lesione di legittima, che il de cuius aveva
[...] beneficiato ciascun figlio in egual misura e che l'unico erede non menzionato nei predetti atti dispositivi fosse in realtà la moglie Asserivano che l'attore non avesse Controparte_6 fornito alcuna prova in ordine alla lesione della sua quota di riserva e che non avesse prodotto alcuna documentazione (contratti di compravendita) attestante l'acquisto dei due immobili con risorse personali (il fondo rustico in agro Casamassima) o in comune con la moglie (la casa in via
Degli Alberi n. 55). I convenuti si opponevano, nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, al ripristino della comunione ereditaria in considerazione delle ultime volontà del de cuius, il quale aveva voluto realizzare un cd. “assegno divisorio qualificato”.
Rimessa la causa in decisione, il Tribunale così decideva: pagina 3 di 11 “1) dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di riduzione per lesione di legittima;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, in solido tra loro, che liquida in € 9.275,00, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.”
Il Tribunale dichiarava improcedibile l'azione di riduzione ritenendo che il lascito di euro
5.000,00 in favore dell'attore fosse un legato in sostituzione di legittima e che, perciò, l'attore non poteva chiedere la riduzione delle ritenute disposizioni lesive non avendo rinunziato al legato.
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe. Parte_1
Il gravame è affidato ad un unico motivo rubricato ”Sulla insufficiente ed errata motivazione della sentenza appellata e sulla ammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto la riduzione testamentaria per lesione di legittima del de cuius – violazione degli Persona_2 artt. 551, 588 e 2697 c.c.”.
Con esso l'appellante ha chiesto alla Corte che:
“1) previa declaratoria di effettiva lesione di legittima spettante a sul patrimonio Parte_1 del de cuius e, quindi, previa declaratoria d'inefficacia, rispetto all'istante, delle assegnazioni testamentarie e degli atti di donazione, dando atto della volontà dell'istante di imputare alla porzione di legittima la somma di € 5.000,00 assegnata per testamento, disporre la reintegrazione della quota allo stesso riservata dalla legge attraverso gli opportuni prelievi in natura dalle assegnazioni effettuate in favore dei germani convenuti, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 554 e 555 c.c.; 2) conseguentemente, operare lo scioglimento dello stato di comunione sorto dall''esperimento della predetta azione e, per l'effetto, condannare i germani convenuti alla restituzione dei beni (o di loro parti) necessari alla suddetta integrazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” (testualmente dall'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti CE, e CP_2 CP_3 che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
[...]
Non si è costituita e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_6
All'esito dell'udienza del 21.10.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal solo appellante, già depositate le note conclusive dopo un rinvio disposto per acquisire il fascicolo di primo grado. pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va respinto.
Deve disaminarsi, circa l'unico motivo, la correttezza della qualificazione giuridica data dal
Tribunale al lascito in favore dell'attore.
Col detto motivo, l'attore, odierno appellante, come accennato in narrativa, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il lascito di euro 5.000,00 in suo favore fosse un legato in sostituzione di legittima con conseguente improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata rinunzia al detto legato.
Significa che la motivazione della sentenza gravata sarebbe insufficiente, errata e contraddittoria soprattutto perché (a pag. 6) il Tribunale ha affermato che il aveva “…già in precedenza CP_3 ricevuto (ndr sebbene trattasi di circostanza rimasta indimostrata) a titolo di anticipata successione e per quota legittima il denaro occorrente per l'acquisto di un immobile in
Casamassima in Via degli Alberi, 55” e che ciò dimostrerebbe che il lascito di €. 5.000,00 era un legato in conto e non in sostituzione di legittima.
Secondo l'appellante, poi, non sarebbe provato l'assunto dei convenuti secondo cui il defunto genitore, il testatore, gli aveva già dato somme di denaro per l'acquisto di una casa e due garages e di un fondo rustico.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, con motivazione più che esauriente, interpretando l'atto di ultima volontà del genitore dell'appellante, ha chiarito che il lascito in suo favore era qualificabile come legato in sostituzione di legittima sicché per poter agire in riduzione egli avrebbe dovuto rinunziarvi a pena di improcedibilità della domanda.
Tale interpretazione del testamento è il risultato di una puntuale analisi della volontà del testatore oltre che della mancata prova (di cui era onerato l'appellante che domandava la riduzione) dell'acquisto con denaro proprio dei beni indicati dal medesimo in quanto acquistati con denaro già fornito in quota di legittima (cfr. testualmente nel testamento si legge: “A detto mio figlio
(ndr, sig. ho già dato in precedenza a titolo di successione e per quota di Parte_1 legittima il danaro occorrente per l'acquisto sia della casa in Casamassima alla via degli Alberi
n. 55 con due garages di circa metri quadrati cento;
che il fondo rustico in agro di
Casamassima, alla c.da “Via Montrone” di circa ettari uno ed are trenta: immobili già venduti pagina 5 di 11 da mio figlio nonché parecchie migliaia di euro per il pagamento di debiti vari Pt_1 contratti dallo stesso”).
In particolare, non può essere condivisa l'asserzione dell'appellante secondo cui il lascito testamentario in suo favore si qualifichi come instistutio ex re certa che avrebbe reso procedibile la domandata riduzione.
Come chiarito dal Tribunale, infatti, diverse ragioni, oggettive e soggettive, militano per il legato in sostituzione di legittima. Anzitutto vi è il tenore testuale del lascito: il testatore assegna al figlio euro 5.000,00 e, poi, chiarisce di avere già elargito in suo favore consistenti somme per l'acquisto di una casa, di due garages e di un fondo rustico oltre che per il pagamento di debiti contratti dallo stesso. L'articolata motivazione contenuta nel testamento, come rilevato dal
Tribunale, consente quindi di ritenere che il testatore non volesse affatto nominare l'attore suo erede né assegnargli un legato in conto di legittima visto che precisa di avergli già elargito a titolo di successione e per quota di legittima più consistenti somme. Invero, sembra che con la disposizione testamentaria il de cuius abbia voluto definitivamente tacitare il figlio senza in tal modo istituirlo erede. Vi è peraltro da dire che come osservato in prime cure, l'appellante -che ha dedotto di avere contratto un mutuo per acquistare i beni indicati dal de cuius nel testamento, in quanto acquistati con denaro elargito dal genitore- non ha prodotto l'atto di acquisto degli immobili in questione e, circa il contratto di mutuo che, a suo dire, avrebbe dimostrato che il genitore non elargì le somme indicate nel testamento, ha prodotto solo la nota di trascrizione sicché, come detto dal Tribunale, le somme ricevute in prestito ben potrebbero essere state utilizzate per motivi diversi da quelli indicati dall'appellante.
Ed allora, appare corretta la qualificazione data al lascito con l'impugnata sentenza, qualificazione che si pone in sintonia con l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “…il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013;
23278/2013). In particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in pagina 6 di 11 una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017). Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.” ” (cfr. parte motiva Cass. Civ., sez. VI, 14/10/2020, n. 22144; Cass.
Civ., sez. II, 04.03.2016 n.43121, Cass. Civ. n. 13835 del 13.06.2007 e Cass. Civ.n. 3016 del
01.03.2002 ove si richiamano anche in quanto conformi le sent. nn. 1637 del
1963, 1717 e 6110 del 1981, 5625 del 1985, 974 del 1999, 3940 e 9467 del 2001).
Nella specie dalla lettura complessiva delle disposizioni testamentarie si ricava che il testatore aveva già dato molto denaro a suo figlio e che con il lascito di euro 5.000,00 lo ha definitivamente tacitato. In caso analogo, la Cassazione ha chiarito che al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli) (cfr. Cass. Sez. 2, 19/11/2019, n. 30082, Rv. 656201 - 01). Se così è, la distinta disposizione con cui il testatore assegnava una casa all'altra figlia (vi sono solo due lasciti nel testamento, a fronte di 4 figli, perché vi erano state plurime donazioni da parte del de cuius in favore degli altri2 non nominati), precisando che il lascito era fatto a titolo di legittima e in caso di esubero a titolo di disponibile e con dispensa dalla collazione, non si pone in contrasto con la ritenuta natura di legato in sostituzione di legittima del lascito in favore dell'appellante. E' infatti possibile, come affermato dalla Cassazione, che nella scheda vi siano istituzioni simultanee aventi differente natura, tanto più quando una di esse, come nella specie, abbia l'effetto di tacitare definitivamente il legatario. 2 Il de cuius, quando era ancora in vita, aveva posto in essere i seguenti atti di liberalità:
- in favore della figlia con atto di donazione del 25.10.1999 registrato in Bari il 15.11.1999 al n. Controparte_3
10702/V a ministero del Notar (in cui figurava quale ulteriore donante la moglie Persona_1
, la casa sita in Casamassima, alla via Genova n. 5 e 7, in catasto urbano al foglio 31, Controparte_6 particella 294 sub 1 e sub 2;
- in favore della figlia con atto di donazione del 26.07.2002 (e, dunque, contestuale al suo Controparte_3 testamento), registrato in Bari il 13.08.2002 al n. 9816/1V a ministero del Notar a) fondo rustico Persona_1 sito in agro di Casamassima, alla contrada “Patalino”, in catasto terreni al foglio 48, particelle 78, 82, 89, 91, 59; b) fondo rustico sito in agro di Casamassima, alla contrada “via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 167;
- in favore del figlio , col citato atto di donazione del 26.07.2002 a ministero del Notar Controparte_1 Persona_1
il fondo rustico sito in agro di Casamassima, alla contrada “Parco di Gravina o di via Cardo” in catasto terreni
[...] al foglio 57, particelle 10 e 289; - in favore dei figli e , in comune ed in parti Controparte_3 Controparte_1 uguali tra loro, col citato atto di donazione del 26.07.2002 per Notar il fondo rustico sito in agro Persona_1 di Casamassima alla “contrada via di Montrone Storta”, in catasto terreni al foglio 19, particella 164. pagina 8 di 11 Ciò detto, quindi, appare corretta la ritenuta improcedibilità della domanda di riduzione perché non avendo rinunziato al legato il non era erede e non poteva chiedere la Parte_1 reintegrazione della sua quota di legittima, in caso di lesione.
L'art. 551 c.c. dispone infatti che se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. La disposizione non si applica se il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione, al pari di ogni altro legato, si acquista ipso iure all'apertura della successione senza necessità di accettazione;
quest'ultima, se effettuata, rende definitivo l'acquisto e preclude la successiva rinuncia (Cass. 37/1964; Cass. 4883/1996; Cass. 20711/2013).
Se la rinunzia, come nel caso di specie non sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante resta quella di legatario e non di erede pretermesso. Solo con la rinuncia, che ha l'effetto di far venir meno retroattivamente la disposizione, il bene rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario di conseguire la sua quota (Cass. 16252/2013).
Nel caso di specie il non ha rinunziato al legato in sostituzione di legittima, anzi, con CP_3
l'insistita differente qualificazione (insistitutio in re certa o legato in conto di legittima) egli ha inteso trattenere il lascito sicché la sua domanda di riduzione non può procedere per espresso divieto di cui all'art. 551 c.c.
La motivazione del Tribunale, ricca di riferimenti giurisprudenziali, esauriente e puntuale merita pertanto conferma con conseguente rigetto del gravame.
3. La soccombenza sul gravame implica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati costituiti (calcolate secondo il valore indeterminabile di complessità media, nel valore medio riferito alle fasi introduttiva e di studio e con esclusione di quella istruttoria perché non svoltasi e di quella decisoria in quanto gli appellati costituiti non hanno rassegnato le conclusioni dopo la rimessione della causa in decisione). Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, con specifico riferimento agli appellati vittoriosi assistiti dagli stessi difensori, ancorchè distintamente costituitisi, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si pagina 9 di 11 applicano pertanto le riduzioni di cui all'art. 4 co. 4 D.M. 55/2014 e le maggiorazioni di cui al co.
23 della medesima norma. Il compenso è aumentato del 60% per la difesa contestuale di due parti in aggiunta alla prima. Nulla è dovuto a titolo di spese per la contumace vittoriosa non avendo svolto alcuna attività difensiva in sede di gravame.
Circa gli esborsi, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 3 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<…
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 10 di 11 avverso la sentenza n. 1995/2023 del 19.05.2023 emessa dal Controparte_6
Tribunale di Bari nella causa iscritta al r. rg. 949/2013, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore degli Parte_1 appellanti costituiti, spese che si liquidano per compensi in euro 2.301,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. nulla dispone per le spese della contumace;
4. pone a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA GR CA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In parte motiva si afferma che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte: “…quello secondo cui ( cfr. da ultimo Cass. 25 ottobre 2013 n. 24613) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("insfitutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso
l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, Ric. 2011 n. 22986 sez. 52 - ud. 02-02-2016 -9- incensurabile in cassazione, se congruamente motivato ( conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016). In particolare ( cfr.
Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine - che è di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato).” pagina 7 di 11