Inammissibile
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/08/2025, n. 6925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6925 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06925/2025REG.PROV.COLL.
N. 07431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7431 del 2024, proposto da
Socrem - Società per la Cremazione Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Cutajar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Crematorio di Firenze S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consilio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1664, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Crematorio di Firenze S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Ornella Cutajar e Debora Pacini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in trattazione, la Società per la Cremazione Aps (Socrem) impugna per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 febbraio 2024, n. 1664, che è stata resa su ricorso per revocazione proposto dalla stessa parte nei confronti della sentenza 30 giugno 2022, n. 5447.
Con la menzionata sentenza n. 5447/2022, questa Sezione aveva respinto il ricorso proposto da Socrem. (titolare, dal 1884, di concessione perpetua di un terreno su cui ha edificato un forno crematorio per svolgervi l’attività di cremazione) per l’annullamento del provvedimento del Comune di Firenze datato 9 giugno 2020 (avente ad oggetto «Sentenza del Consiglio di Stato n. 7836/2019 del 14.11.2019. Ingiunzione della cessazione di attività crematoria e acquisizione accessiva al patrimonio comunale del Tempio Crematorio» ).
1.1. - Come accennato, la sentenza è stata impugnata per revocazione, dichiarata inammissibile con la sentenza di questa Sezione, 20 febbraio 2024, n. 1664, in quanto i dedotti errori di fatto revocatori ex art. 395 n, 4 c.p.c. costituivano punti controversi ivi trattati o comunque questioni di diritto rimaste assorbite nella ragione essenziale della decisione, facente leva sulla caducazione automatica della concessione del 1884 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 che ha mutato, in radice, il regime applicabile alla gestione del servizio di cremazione.
1.2. - I motivi di revocazione avverso la sentenza n. 5447/2022 sono riproposti contro la sentenza che ha deciso la revocazione (n. 1664/2024). In particolare essi sono basati sull’asserzione che il giudice non avrebbe percepito correttamente il contenuto delle deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze del 2011 e del 2012, perché non si sarebbe avveduto che dette deliberazioni non avrebbero fatto cessare la concessione che quindi sarebbe ancora vigente; sotto altro profilo, peraltro sempre attinente alla questione della vigenza della concessione anche dopo le deliberazioni comunali citate, la sentenza di appello non avrebbe considerato che l’attuale vigenza della concessione del 1884 sarebbe stata affermata e presupposta da varie autorità pubbliche, nonché come si ricaverebbe da analoghe vicende riguardanti altre concessioni di cui è titolare la stessa So.Crem. presso altri Comuni italiani; inoltre, il giudice avrebbe male percepito il contenuto dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dal Comune di Firenze nel 2014, in favore della stessa So.Crem., volta ad assentire interventi di ammodernamento dell’impianto, che presupporre un “soggetto legittimato da un rapporto concessorio in essere”, ossia una concessione all’epoca ancora vigente.
2. - Resistono in giudizio il Comune di Firenze e la società Crematorio di Firenze S.p.a., chiedendo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito.
3. - All’udienza del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. - Il ricorso per revocazione è inammissibile.
5. - L’art. 107 del codice del processo amministrativo è inequivoco nel prevedere che «la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione» .
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che «il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l’ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia» (sezione quarta, 12 febbraio 2018, n. 871).
Si è, inoltre, affermato che la ratio della preclusione «si identifica nell’opportunità di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum, oltreché sull'economia dei mezzi stessi apprestati dall'ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi» (Cons. Stato, sezione quarta, 3 maggio 2019, n. 2889; Id., 20 marzo 2000, n. 1476; sezione quinta, 19 febbraio 1996, n. 219; sezione seconda, 5 giugno 1991, n. 566).
6. - A questa regola si può fare eccezione soltanto quando «la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile “per ragioni formali” insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica […] )» (Cons. Stato, sezione quarta, n. 871 del 2018, cit.).
Nella fattispecie in esame, peraltro, il richiamo alla giurisprudenza che ammette l’impugnazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione che abbia dichiarato la inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per ragioni formali (colpite da errori di fatto revocatori), senza entrare nel merito dei motivi della revocazione, si rivela inconferente nel caso di specie perché la sentenza relativa alla prima revocazione (Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 febbraio 2024, n. 1664), ha esaminato tutti i motivi dedotti; e l’inammissibilità deriva dalla insussistenza dei motivi di revocazione (in sostanza riproposti con il secondo ricorso per revocazione). La sentenza qui impugnata non ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per motivi formali, ma ha esaminato il contenuto dello stesso ed ha escluso la sussistenza di un errore di fatto revocatorio.
In definitiva, nel ricorso per revocazione in esame, come risulta da quanto sopra esposto, sono state articolate censure già esaminate ovvero prospettati fatti nuovi o comunque non rilevanti.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 107 del codice del processo amministrativo, sollevata dalla ricorrente con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, va dichiarata manifestamente infondata posto che un giudizio sugli asseriti errori revocatori vi è già stato e si è concluso, come si è veduto, con l’inammissibilità del ricorso per revocazione (sentenza n. 1664/2024), con piena tutela del diritto di difesa. Peraltro, è appena il caso di osservare che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 107 c.p.a. (e dell’art. 403 c.p.c.) è già stata accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, come accennato sopra, per i casi in cui il primo ricorso per revocazione sia stato dichiarato inammissibile per motivi formali inficiati da un errore di fatto. Tuttavia, come già precisato, il caso in esame non rientra in tale ipotesi.
7. - Per le ragioni sin qui esposte la proposta “revocazione della revocazione” non è ammissibile.
8. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Società per la Cremazione APS al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Firenze e della società Crematorio di Firenze S.p.a., che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO