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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° REPUBBLICA ITALIANA 1856/2021 Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
OGGETTO: ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------- Vendita di cose mobili S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza numero 4818-2021 pubblicata il 10.11.2021 notilicata in data 17.11.2021 emessa nell'ambito del procedimento civile di primo grado iscritto al numero RG. 12130/2017, avente ad oggetto: “vendita di cose mobili“;
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felix Garzelli e Antonia Cantore Parte_1
in forza di mandato in calce all'atto di appello,
- appellante -;
e
in Concordato Preventivo, rappresentata e Controparte_1
difesa in forza di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 30.3.2017,
– appellato –
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 28.06.2024 la causa è passata in decisione senza termini, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza,
come di seguito:---------------------------------------------------------------------
1 per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata ritenere fondata l'opposizione adverso
il decreto ingiuntivo n.2640120177 del Tribunale di Bari e, per 1'effetto, revocarlo.
per l'appellata: rigettare l'avverso gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto, con
conferma delle statuizioni tutte dell'impugnata sentenza;
3. con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 2640/2017 su istanza della Controparte_1
, il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva a di pagare la somma
[...] Parte_1
di euro 37.419,38 in forza di una serie di fatture emesse dalla Cooperativa nei confronti dell'azienda agricola di per la fornitura di diversi prodotti agricoli Parte_1 CP_1
descritti analiticamente nelle fatture prodotte.
Con atto di opposizione notificato il 06.07.2017, sostenendo a sua volta di Parte_1
essere creditore di somme maggiori di quelle pretese dalla in virtù del CP_1
conferimento di latte in favore della ingiungente, chiedeva il rigetto della domanda di pagamento e, in via subordinata, il pagamento in suo favore delle maggiori somme derivanti dalla compensazione dei rispettivi crediti.
Il giudice del Tribunale di Bari all'esito dell'istruttoria rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n 2640/2017 emesso dal Tribunale
Civile di Bari, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello notificato il 15.12.2021 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza di primo grado.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato quale elemento probatorio il documento sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della con cui la avrebbe CP_1 CP_1 2 ricostruito la situazione contabile di dare-avere tra la e lo stesso CP_1 Parte_1
riconoscendo un credito di detto socio per il conferimento del latte nelle annate 2012-2013,
con un saldo in favore del di Euro 8.167,95. Parte_1
A dire dell'appellante, ci sarebbe stato un riconoscimento di debito nei confronti del a cui favore si sarebbe quindi fondata una presunzione di esistenza del credito, ai Parte_1
sensi dell'at 1988 c.c. con la conseguente inversione dell'onere probatorio (in tal senso Cass.
Civ. 1 1766/2018).
Inoltre, a dire dell'appellante, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'esito dell'interrogatorio fomale deferito al legale rappresentante della che avrebbe CP_1
confemato l'esistenza del crcdito del per vendite di latte anni 2012-2013 nella Parte_1
misura contenuta nel documento richiamato.
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il documento dattiloscritto richiamato dall'appellante, che richiama una delibera assembleare del 06.03.2013 mai prodotta dall'opponente, contiene la sola sottoscrizione dell'appellante, , che all'epoca oltre ad essere socio e titolare Parte_1
dell'omonima azienda agricola era anche Presidente del Consiglio di amministrazione.
La ricognizione di debito consiste nel riconoscere che si ha un debito nei confronti di un altro soggetto, mentre in questo caso, , se pur firmandosi quale Presidente della Parte_1
Cooperativa riconosceva un proprio credito verso la stessa.
Quindi, tale dichiarazione non contiene alcun valore probatorio in quanto proviene dal presunto creditore, e non certamente può obbligare la in mancanza di una delibera CP_1
assembleare, che avesse riconosciuto o ratificato la proposta di compensazione dello stesso che in quel documento poteva rappresentare certamente la sua azienda Parte_1
agricola e non la CP_1
La ricognizione del debito consiste in un negozio unilaterale con cui un soggetto riconosce l'esistenza di un debito nei confronti di un altro soggetto, cui il negozio stesso è indirizzato.
3 In questo caso, come rilevato, vi è solo una dichiarazione del che riconosce a se Parte_1
stesso un credito nei confronti della CP_1
Mentre, il legale rappresentante della Cooperativa in sede di interrogatorio formale all'udienza il 13.11.2018 riferisce di una proposta del che “non fu resa esecutiva per Parte_1
mancanza di fondi”, e di non sapere le posizioni debitorie e creditorie di ciascun socio.
Quindi, alcuna confessione si ricava da tali dichiarazioni rese dal legale rappresentante della dal quale si può dedurre oltre all'inesistenza di una ricognizione da parte della CP_1
di una proposta del che non venne accettata o ratificata CP_1 Parte_1
dall'assemblea.
Pertanto, così come rilevato dal giudice di primo grado a fronte del credito ingiunto, fondato sul corrispettivo dovuto in forza di vendite non contestate (latte e derivati), l'opponente non ha dimostrato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria.
Poiché l'appello non merita accoglimento ci sono ragione per ritenere la condotta dell'appellante oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito pretestuosamente nella consapevolezza che la dichiarazione da lui stesso resa non potesse costituire una ricognizione di debito e, quindi, senza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nella proposizione di un giudizio.
Quindi, oltre che alle spese di giudizio in base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato anche al pagamento in favore dell'appellata di una ulteriore somma equitativamente determinata nell'importo di 2.000,00 ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del
Cpc, atteso l'evidente abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza numero 4818-2021 Parte_1
pubblicata il 10.11.2021 notilicata in data 17.11.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
4 2) condanna l'appellante, , al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore della Controparte_2
, che liquida nella somma complessiva di Euro 7.000,00 per
[...]
compensi oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva;
3) condanna l'appellante, , al pagamento ex-art. 96. c.p.c. di Euro Parte_1
2.000,00 in favore della in Controparte_1
Concordato Preventivo
4) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-
quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 24.06.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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