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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO SC, Presidente
PILIEGO SS, AT
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Stp - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030400109 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030400109 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente ribadisce le ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Deposita giurisprudenza.
Il rappresentante dell'Ufficio illustra le ragioni dell'Ente, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL STP ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n° TVF030400109/2024 ai fini IRES, IRAP, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2019, notificato a mezzo
PEC il 18/12/2024.
L'atto impugnato gemmava dalla verifica fiscale, eseguita per gli aaii dal 2017 al 2019, a carico della srl ricorrente, esercente l'attività di “studi odontoiatrici”, sfociata in un PVC.
Nell'ambito delle attività di perquisizione eseguite veniva rinvenuto il software, denominato “ Identificativo_1”, per la tenuta di una contabilità “parallela” rispetto a quella “ufficiale” riscontrata dalle fatture.
Dal confronto effettuato tra i dati relativi all'impianto contabile ufficiale con quelli memorizzati nella documentazione extracontabile di natura informatica, con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2019,
è emersa l'omissione di ricavi da prestazioni per un ammontare complessivo di €. 157.678,75.
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMITA' DEL PVC DE QUO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. N° 212/2000.
2) ILLEGITTIMITA' DEL PVC E DELLA RELATIVA VERIFICA PER VIOLAZIONE DEL 1° COMMA
DELL'ART. 12 DELLA L. N° 212/2000.
3) NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIZIO DI FORMA E DI MOTIVAZIONE, IN
VIOLAZIONE DELL'ART. 56 DPR 633/72 E 42 DEL DPR 600/73.
4) NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 7 DEL D.LGS.
212/00 (CD. STATUTO DEL CONTRIBUENTE).
5) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO SOTTO IL PROFILO DEL MERITO.
6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, DELLA L. N° 212/00 E DEGLI ARTT. 6 E 7,
4° C., DEL D.LGS. N° 472/97.
7) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 472/1997
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Le prime due censure sono infondate.
L'atto impugnato compendia le ragioni poste a fondamento del PVC che chiude la verifica fiscale di natura documentale che ha portato ad accertare la sussistenza del software, denominato “Identificativo_1” cui era affidata la tenuta di una contabilità “parallela” rispetto a quella documentalmente riscontrabile.
L'atto impugnato è congruamente motivato richiamando per relationem il pvc e compendiando tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tibutaria.
Ciò posto, a fronte di una contabilità in nero, l'Ufficio era legittimato ad adottare l'accertamento di tipo induttivo, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. del 22 gennaio
2020 n. 1300), atteso che la contabilità in nero rappresenta un grave indizio dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza (Cass. del 8 giugno 2018 n. 14944).
Peraltro l'esistenza dei maggiori ricavi, così come accertati dalla Guardia di Finanza, ha trovato conferma nella dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente che ha indicato il maggior ricavo non annotato
(RF12) di € 78.839,00, che avrebbe calcolato sottraendo proprio dai maggiori ricavi calcolati dall'Ufficio di
€ 157.679,00 la percentuale di costi pari al 36,13% (censure 4 e 5).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico- induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti. Nell'ambito dell'accertamento analitico- induttivo, che presuppone l'attendibilità complessiva della contabilità, consentendo la rettifica di singole componenti reddituali, si riteneva che, ai fini della deduzione dei costi, operasse la regola generale ritraibile dall'art. 109 TUIR in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente. A fronte di ciò, tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli, perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo per il contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destina di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento induttivo puro, ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 19574/2025).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha regolarmente e tempestivamente presentato dichiarazione integrativa, espungendo dai maggiori compensi accertati (al netto delle duplicazioni) i correlati costi
(seguendo le medesime modalità seguite, per gli aaii 2017 e 2018, dall'Ufficio che aveva riconosciuto una percentuale di abbattimento del 36,13 pari ai costi calcolati sulla base dei compensi dichiarati per detto anno d'imposta.
E' pacifico, quindi, che lo Ufficio, per la medesima fattispecie e con riferimento al medesimo contribuente, per gli aaii 2017 e 2018, ha riconosciuto una percentuale di abbattimento pari ai costi calcolati sulla base dei compensi dichiarati per detti anni di imposta.
Peraltro, l'Ufficio ha motivato l'omesso riconoscimento dei costi, nel caso di specie, rilevando che, per le annualità 2017 e 2018, in adesione, aveva riconosciuto , sui maggiori ricavi accertati, una percentuale dei costi pari al 36,13 % sulla base di idonea documentazione che non risulta trasmessa anche per l'annualità
2019, prescindendo, quindi, da qualsivoglia elemento concreto afferente la fattispecie in esame.
Trattasi di costi riconosciuti forfettariamente per gli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento che devono essere considerati anche nel caso di specie sempre come percentuale di abbattimento che può equitativamente rideterminarsi in misura del 24% con conseguente riduzione delle sanzioni.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il Presidentedr. Vito Francesco Nettis
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT TO SC, Presidente
PILIEGO SS, AT
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Stp - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030400109 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030400109 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente ribadisce le ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Deposita giurisprudenza.
Il rappresentante dell'Ufficio illustra le ragioni dell'Ente, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL STP ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n° TVF030400109/2024 ai fini IRES, IRAP, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2019, notificato a mezzo
PEC il 18/12/2024.
L'atto impugnato gemmava dalla verifica fiscale, eseguita per gli aaii dal 2017 al 2019, a carico della srl ricorrente, esercente l'attività di “studi odontoiatrici”, sfociata in un PVC.
Nell'ambito delle attività di perquisizione eseguite veniva rinvenuto il software, denominato “ Identificativo_1”, per la tenuta di una contabilità “parallela” rispetto a quella “ufficiale” riscontrata dalle fatture.
Dal confronto effettuato tra i dati relativi all'impianto contabile ufficiale con quelli memorizzati nella documentazione extracontabile di natura informatica, con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2019,
è emersa l'omissione di ricavi da prestazioni per un ammontare complessivo di €. 157.678,75.
Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMITA' DEL PVC DE QUO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. N° 212/2000.
2) ILLEGITTIMITA' DEL PVC E DELLA RELATIVA VERIFICA PER VIOLAZIONE DEL 1° COMMA
DELL'ART. 12 DELLA L. N° 212/2000.
3) NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIZIO DI FORMA E DI MOTIVAZIONE, IN
VIOLAZIONE DELL'ART. 56 DPR 633/72 E 42 DEL DPR 600/73.
4) NULLITA' DELL'ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 7 DEL D.LGS.
212/00 (CD. STATUTO DEL CONTRIBUENTE).
5) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO SOTTO IL PROFILO DEL MERITO.
6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, DELLA L. N° 212/00 E DEGLI ARTT. 6 E 7,
4° C., DEL D.LGS. N° 472/97.
7) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 472/1997
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Le prime due censure sono infondate.
L'atto impugnato compendia le ragioni poste a fondamento del PVC che chiude la verifica fiscale di natura documentale che ha portato ad accertare la sussistenza del software, denominato “Identificativo_1” cui era affidata la tenuta di una contabilità “parallela” rispetto a quella documentalmente riscontrabile.
L'atto impugnato è congruamente motivato richiamando per relationem il pvc e compendiando tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tibutaria.
Ciò posto, a fronte di una contabilità in nero, l'Ufficio era legittimato ad adottare l'accertamento di tipo induttivo, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. del 22 gennaio
2020 n. 1300), atteso che la contabilità in nero rappresenta un grave indizio dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza (Cass. del 8 giugno 2018 n. 14944).
Peraltro l'esistenza dei maggiori ricavi, così come accertati dalla Guardia di Finanza, ha trovato conferma nella dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente che ha indicato il maggior ricavo non annotato
(RF12) di € 78.839,00, che avrebbe calcolato sottraendo proprio dai maggiori ricavi calcolati dall'Ufficio di
€ 157.679,00 la percentuale di costi pari al 36,13% (censure 4 e 5).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico- induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti. Nell'ambito dell'accertamento analitico- induttivo, che presuppone l'attendibilità complessiva della contabilità, consentendo la rettifica di singole componenti reddituali, si riteneva che, ai fini della deduzione dei costi, operasse la regola generale ritraibile dall'art. 109 TUIR in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente. A fronte di ciò, tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli, perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo per il contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destina di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento induttivo puro, ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 19574/2025).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha regolarmente e tempestivamente presentato dichiarazione integrativa, espungendo dai maggiori compensi accertati (al netto delle duplicazioni) i correlati costi
(seguendo le medesime modalità seguite, per gli aaii 2017 e 2018, dall'Ufficio che aveva riconosciuto una percentuale di abbattimento del 36,13 pari ai costi calcolati sulla base dei compensi dichiarati per detto anno d'imposta.
E' pacifico, quindi, che lo Ufficio, per la medesima fattispecie e con riferimento al medesimo contribuente, per gli aaii 2017 e 2018, ha riconosciuto una percentuale di abbattimento pari ai costi calcolati sulla base dei compensi dichiarati per detti anni di imposta.
Peraltro, l'Ufficio ha motivato l'omesso riconoscimento dei costi, nel caso di specie, rilevando che, per le annualità 2017 e 2018, in adesione, aveva riconosciuto , sui maggiori ricavi accertati, una percentuale dei costi pari al 36,13 % sulla base di idonea documentazione che non risulta trasmessa anche per l'annualità
2019, prescindendo, quindi, da qualsivoglia elemento concreto afferente la fattispecie in esame.
Trattasi di costi riconosciuti forfettariamente per gli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento che devono essere considerati anche nel caso di specie sempre come percentuale di abbattimento che può equitativamente rideterminarsi in misura del 24% con conseguente riduzione delle sanzioni.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il Presidentedr. Vito Francesco Nettis
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego