Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 335
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000

    L'atto impugnato è congruamente motivato richiamando per relationem il PVC e compendiando tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Violazione del 1° comma dell'art. 12 della L. n. 212/2000

    L'atto impugnato è congruamente motivato richiamando per relationem il PVC e compendiando tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per vizio di forma e di motivazione

    L'atto impugnato è congruamente motivato richiamando per relationem il PVC e compendiando tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 del D.Lgs. 212/00

    A fronte di una contabilità in nero, l'Ufficio era legittimato ad adottare l'accertamento di tipo induttivo, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. L'esistenza dei maggiori ricavi ha trovato conferma nella dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto sotto il profilo del merito

    La Corte ha ritenuto che i costi riconosciuti forfettariamente per gli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento debbano essere considerati anche nel caso di specie, rideterminando equitativamente in misura del 24% la percentuale di abbattimento dei maggiori ricavi accertati, con conseguente riduzione delle sanzioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, della L. n. 212/00 e degli artt. 6 e 7, 4° c., del D.Lgs. 472/97

    La Corte ha ritenuto che i costi riconosciuti forfettariamente per gli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento debbano essere considerati anche nel caso di specie, rideterminando equitativamente in misura del 24% la percentuale di abbattimento dei maggiori ricavi accertati, con conseguente riduzione delle sanzioni.

  • Accolto
    Illegittima applicazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che i costi riconosciuti forfettariamente per gli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento debbano essere considerati anche nel caso di specie, rideterminando equitativamente in misura del 24% la percentuale di abbattimento dei maggiori ricavi accertati, con conseguente riduzione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 335
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 335
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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