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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4459 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Milano, via della Moscova n. 18 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to ABRIANI NICCOLO' dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv.to SILVIA MONTI;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA PALESTRO 3 50123 FIRENZE C.F._2
presso lo studio dell'avv.to GHERARDO SORESINA dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PARTE ATTRICE: “la sig.ra chiede al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare che, sulla base del Testamento, le Azioni Silea Controverse e i
Certificati Obbligazionari sono stati a lei attribuiti” in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale dovesse ravvisare l'esistenza di una comunione ereditaria riguardante le Azioni e/o i Certificati Obbligazionari, disporre lo Pt_2 scioglimento della comunione con attribuzione alle due coeredi della quota del 50% a ciascuna di esse spettante.
PARTE CONVENUTA: “in via principale: - in primo luogo, respingere integralmente la domanda formulata dalla sig.ra in via principale, in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
- in secondo luogo (in adesione alla domanda che la sig.ra TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
aveva formulato in via subordinata nel proprio atto introduttivo): (i) accertare Parte_1
e dichiarare, in ossequio alle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 22 febbraio 2022 del sig. che tutti i beni non oggetto di specifica Controparte_2 disposizione testamentaria in favore della sig.ra e della sig.ra Controparte_1 Pt_1
sono caduti in comunione ereditaria al 50% tra le due eredi e, in particolare, che tra
[...] detti beni risultano compresi: (a) le Azioni , vale a dire le azioni della società Silea Pt_2
Impiallacciature Industria Tranciatura del Legno S.p.A. eccedenti l'82,02702% delle azioni di proprietà esclusiva della signora e, in particolare, le azioni Controparte_1 rappresentative del 17,9728% del capitale sociale di detta società; (b) i Certificati
Obbligazionari: vale a dire, i 10 certificati obbligazionari relativi alle obbligazioni convertibili in azioni messe dalla società Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del
Legno S.p.A. con delibera assembleare del 16 dicembre 2022 e interamente sottoscritte dal sig. (ii) per l'effetto, condannare la signora a restituire i Controparte_2 Parte_1
Certificati Obbligazionari di cui al punto (i) lett. b) che precede alla comunione ereditaria;
(iii) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sulle Azioni e sui Certificati Pt_2
Obbligazionari, con attribuzione alle due coeredi della quota del 50% a ciascuna di esse spettante;
- in terzo luogo, dichiarare inammissibili entrambe le nuove domande riconvenzionali che la sig.ra ha formulato in via subordinata soltanto nella Parte_1 propria prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; ➢ in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibili le nuove domande riconvenzionali che la sig.ra ha formulato in via subordinata soltanto nella Parte_1
propria prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., respingerle integralmente entrambe, in quanto infondate in fatto e in diritto;
➢ in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale subordinata di cui al n. (ii) che la sig.ra ha formulato in via Parte_1
soltanto nella propria prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., riconoscere e dichiarare che rientrano nella comunione ereditaria anche tutti i beni mobili diversi dagli arredi presenti
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nell'abitazione del de cuius di LU (orologi, gioielli, altri beni personali ecc.), formarne due lotti di valore equivalente e disporne l'assegnazione alle due coeredi, condannando la sig.ra alla restituzione alla comunione ereditaria;
➢ in ogni caso, condannare Parte_1
la signora al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al Parte_1 presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia: ➢ disporre tutti gli ordini di esibizione indicati al paragrafo 6.2 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ ammettere la prova testimoniale indicata al paragrafo 6.3 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ ammettere
l'interrogatorio formale della convenuta come articolato al paragrafo 6.4 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ e, in relazione alla seconda domanda riconvenzionale formulata dall'attrice con la propria prima memoria, disporre
l'ordine di ispezione, ai sensi dell'art. 118 e 258 c.p.c., e l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., indicati al paragrafo 5.3 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ respingere l'istanza di ammissione della prova testimoniale e le richieste di C.T.U. articolate dall'attrice nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; ➢ respingere le istanze istruttorie formulate con memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte attrice, in quanto non trattasi di istanze istruttorie formulate a controprova, come invece prescritto dal n. 3 dell'art. 171 ter c.p.c. ➢ sempre in via istruttoria, a controprova e/o prova contraria rispetto a quelle formulate dall'attrice: (i) ordinare a UBS Switzerland AG e alla sig.ra ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Parte_1
l'esibizione del registro degli accessi alla cassetta di sicurezza n. 40029 presso la filiale UBS di LU, cointestata al sig. e alla sig.ra dalla data del 11 Controparte_2 Parte_1 giugno 2023 a quella del 30 novembre 2023; (ii) per l'ipotesi in cui siano ammesse le C.T.U. chieste da parte attrice, integrare i rispettivi quesiti in base a quanto indicato ai precedenti paragrafi 4.3 (per la CTU avente ad oggetto la prima domanda riconvenzionale subordinata)
e 4.4 (per la CTU avente ad oggetto la seconda domanda riconvenzionale subordinata)” 3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 16/04/2024
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di vedersi Parte_1 Controparte_1 attribuita la piena proprietà di alcuni beni ereditari riferibili alla successione di
[...]
eceduto a LU l'11 giugno 2023. CP_2
In particolare, la ricorrente ha esposto che a seguito del decesso del marito veniva pubblicato il suo testamento olografo in data 26 luglio 2023 con il quale i beni del de cuius venivano devoluti a lei ed alla figlia Controparte_1
Il testamento de quo, sebbene articolato nella sua formulazione, faceva nascere tra le eredi una controversia in ordine a due specifici beni: 1) 39.150 azioni (le Azioni ), Pt_2 rappresentative del 17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria
Tranciatura del Legno s.p.a., custodite dal de cuius e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca UBS 2) n.10 certificati obbligazionari dal valore di € 90.000,00 ciascuno ed emessi da con delibera assembleare del 16 dicembre 2022 , rinvenuti nell'abitazione coniugale di Pt_2
LU.
La ricorrente, quindi, proponeva un'interpretazione del testamento secondo cui entrambe le classi di beni sopra menzionate erano da attribuirsi a lei, e ne chiedeva l'attribuzione.
Costituitasi in giudizio a avversato la ricostruzione attorea Controparte_1 proponendo una diversa interpretazione del testamento in forza della quale i beni suddetti non sarebbero stati attribuiti dal de cuius, ma ricadrebbero in comunione tra le parti.
Ritenuta la causa incompatibile con il rito sommario, all'udienza del 28.11.2024 veniva mutato il rito, e assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 21.10.2025 (poi rinviata su richiesta di parte ricorrente al 04.12.2025) per precisazione delle conclusioni sulla questione relativa all' interpretazione del testamento, con l'assegnazione di termine per lo scambio di note conclusive. Esaurita poi l'udienza di discussione orale, il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Orbene, come detto, la questione principale del presente giudizio attiene all'interpretazione del testamento eceduto a LU l'11 giugno 2023. Controparte_2
La scheda testamentaria oggetto di contestazione così recita: “ Testamento olografo /
Io sottoscritto nato a [...] il [...] nella mia piena capacità mentale Controparte_2
dispongo come segue. / Il presente testamento annulla ogni precedente volontà testamentaria.
/ A MI LI ES lascio: / - azioni nella misura del 80% del capitale sociale / - Pt_2
(casa Via Monteliveto, 90) / tutti i mobili nella casa di Via 86 meno (lista) / I quadri della casa di Via Mont. 86 meno …… / Voglio qui precisare che a mia figlia in vita ho CP_1 donato: / - B.T. utilizzati da lei per l'acquisto della nuda proprietà della casa Via
Monteoliveto 86 / - la piena proprietà della mia azienda agricola di Pisa (S. Giuliano Terme) che RA ha successivamente rivenduto. / A mia moglie lascio: / tutti i mobili presenti Pt_1
nella casa di LU, compresi a scanso di equivoci tutti i quadri. / - Tutti i titoli e tutta la liquidità contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera / Voglio precisare che la casa di LU nella quale abito è di piena proprietà di mia moglie , che l'ha Pt_1 acquistata utilizzando il ricavato della vendita di un suo immobile a Viareggio / lascio a titolo di legato --- / -- / Per tutto quanto non indicato in questo testamento dispongo l'attribuzione in misura uguale (50%) alle mie due eredi Fr. E Mi. / Nomino esecutore testamentario il
Professor / LU 20/2/22 / Persona_1 Controparte_2
Ora, come detto la controversia tra le parti attiene specificamente a due beni – o meglio due classi di beni - ovverosia: 1) 39.150 azioni rappresentative del 17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del Legno s.p.a., custodite dal de cuius
e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca UBS 2) n.10 certificati obbligazionari dal valore di € 90.000,00 ciascuno ed emessi da con delibera assembleare del 16 dicembre Pt_2
2022 , rinvenuti nell'abitazione coniugale di LU.
Rispetto ai suddetti beni l'attrice sostiene che entrambi i beni sarebbero da attribuire lei.
In specie per quel che riguarda le azioni l'attrice afferma che “il testatore ha disposto
l'attribuzione alla figlia di “azioni nella misura del 80% del capitale CP_1 Pt_2
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sociale” e non già in misura maggiore, come avrebbe fatto se avesse voluto attribuirle anche parte delle Azioni;
” e che “il testatore ha legato alla moglie “tutti Parte_3 Pt_1
i titoli e tutta la liquidità contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera”.
Tenuto conto che le Azioni erano conservate nella cassetta di sicurezza di Parte_3
banca UBS di LU, presso cui il defunto aveva anche un “conto corrente” e un “conto titoli”” (cfr. p. 3 note conclusive di parte attrice).
Mentre per ciò che attiene ai titoli obbligazionari avendo il testatore legato alla moglie
“tutti i mobili presenti nella casa di LU” tra questi vi sono senz'altro da Pt_1 ricomprendere anche i certificati obbligazionari che ivi si trovavano, i quali ai sensi dell'art. 812 cod. civ. sono da ritenersi beni mobili. Inoltre, alla moglie il de cuius ha legato “tutti i titoli” pertanto ricomprendendo così anche i certificati obbligazionari de quo.
Di contro figlia del de cuius, sostiene invece che i suddetti Controparte_1 beni non sarebbero stati attribuiti alla madre ma che invece ricadrebbero nell'ambito di operatività della clausola residuale e che quindi sarebbero da dividere tra le parti.
In particolare, per quel che riguarda le azioni il de cuius non avrebbe esplicitamente attribuito la proprietà del residuo azionario rinvenuto nella cassetta di sicurezza alla madre in quanto mediante la scheda testamentaria la sua volontà era quella di attribuire all'attrice solo esclusivamente la liquidità presente sul conto corrente ed il conto titoli, senza fare menzione alcuna di ciò che era custodito nella cassetta di sicurezza.
Mentre per quanto riguarda i titoli obbligazionari gli stessi non possono essere ricompresi nella nozione di “mobili” utilizzata dal testamento poiché la stessa fa riferimento unicamente agli arredi della casa coniugale non anche ai titoli di credito li rinvenuti. Né può accogliersi la tesi secondo cui tutti i titoli sarebbero stati ricompresi nella clausola testamentaria che fa riferimento ai titoli custoditi in banca poiché gli stessi non sono stati rinvenuti in alcun istituto di credito.
Ciò posto per dirimere la presente controversia occorre premettere che
“nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando
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congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 5487 del 01/03/2024).
Più specificamente “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio
"mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362
c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 07/05/2018).
Ora così individuati i criteri che regolano l'attività ermeneutica dei testamenti si può procedere all'applicazione dei suddetti principi al caso di specie.
Con riferimento alle azioni rinvenute nella cassetta di sicurezza in Svizzera occorre in primo luogo considerare che il de cuius (detentore del 97,97% circa del pacchetto azionario della ) ha inteso devolvere una quota di controllo della suddetta società alla figlia (pari Pt_2
al 80%) delle quote senza però al contempo voler esplicitamente devolvere lei tutte le azioni.
Giova al riguardo evidenziare che – proprio in forza del criterio volontaristico – occorra dare uno specifico peso all'indicazione numerica del 80% delle quote sociali devoluta alla figlia per testamento. L'indicazione della misura esatta infatti porta a ritenere che il de cuius abbia inteso limitare a detta misura la percentuale di azioni da dare alla convenuta, intendendo devolvere le altre ( e specificamente quelle custodite nella cassetta di sicurezza in
Svizzera) alla moglie.
Questa soluzione si avvalora se si guarda alla complessiva interpretazione del testamento: la locuzione “A mia moglie lascio (…) Tutti i titoli e tutta la liquidità Pt_1
contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera” detta locuzione infatti va interpretata nel senso più ampio possibile essendo volutamente lasciata generica del testatore.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Di fatti occorre considerare che la scheda testamentaria della cui interpretazione si discute è connotata da per un verso da estrema precisione nell'attribuzione dei beni alla figlia
( “A MI LI ES lascio: / - azioni nella misura del 80% del capitale sociale / Pt_2
- (casa Via Monteliveto, 90) / tutti i mobili nella casa di Via 86 meno (lista) / I quadri della casa di Via Mont. 86 meno …… /”) con contestuale indicazione delle donazioni a lei fatte;
e per altro da una maggiore genericità per quel che attiene alle attribuzioni alla moglie ( “A mia moglie lascio: / tutti i mobili presenti nella casa di LU, compresi a scanso di Pt_1 equivoci tutti i quadri. / - Tutti i titoli e tutta la liquidità contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera”).
Sicché l'interpretazione complessiva porta anche a ritenere che la suddivisione dei beni voluta dal testatore sia stata compiuta mediante un procedimento di individuazione specifica dei beni da devolvere alla figlia, lasciando il residuo di alcuni beni specificamente individuati alla moglie. Tra questi vi sono tutti quelli che afferiscono a rapporti bancari (i quali devono essere intesi nel modo complessivo e non limitato ai soli conti correnti e conti titoli), ivi comprese le azioni custodite nella cassetta di sicurezza.
Pertanto, per ciò che attiene alle 39.150 azioni, rappresentative del 17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del Legno s.p.a., custodite dal de cuius e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca UBS deve ritenersi che le stesse – per le ragioni sopra individuate – siano state attribuite all'attrice.
Diversamente per quel che riguarda i certificati obbligazionari rinvenuti nella casa di
LU occorre preliminarmente evidenziare che il testamento è datato “20/2/22” mentre i suddetti certificati sono stati emessi in data successiva ovverosia 16.12.2022.
Quindi è di tutta evidenza che detti certificati non potevano essere stati considerati dal de cuius tra quelli attribuiti per testamento poiché non ancora emessi alla data di redazione dello stesso.
Considerato che trattasi di beni sopravvenuti quindi deve trovare applicazione la c.d. clausola residuale la quale assolve – nella volontà manifestata dal de cuius – proprio la funzione di suddividere in parti uguali tra le stesse ogni bene non indicato dal testamento
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(mobile o immobile che sia) in parti uguali tra le stesse. Tra i beni non considerati nel testamento – oltre che quelli non specificamente menzionati – vi rientrano anche quelli non ancora presenti nel patrimonio al momento della redazione del testamento, e da lui non considerati.
Ne consegue che detta clausola deve abbracciare anche i certificati obbligazionari de quo – con la conseguenza che gli stessi vanno ritenuti essere in comunione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro AN TI : Parte_1
1. Accoglie parzialmente le domande proposte da Parte_1
ontro ei limiti e per le motivazioni esposte in
[...] Controparte_1 parte narrativa;
2. E per l'effetto accerta che le 39.150 azioni rappresentative del
17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del
Legno s.p.a., custodite dal de cuius e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca
UBS sono di proprietà di Parte_1
3. Accerta che sui 10 certificati obbligazionari dal valore di € 90.000,00 ciascuno ed emessi da con delibera assembleare del 16 dicembre 2022 si è Pt_2 formata una comunione ereditaria (con pari quote 50% ciascuno) tra le parti
4. Spese alla sentenza definitiva.
5. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 07/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 4459 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Milano, via della Moscova n. 18 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to ABRIANI NICCOLO' dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv.to SILVIA MONTI;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA PALESTRO 3 50123 FIRENZE C.F._2
presso lo studio dell'avv.to GHERARDO SORESINA dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PARTE ATTRICE: “la sig.ra chiede al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare che, sulla base del Testamento, le Azioni Silea Controverse e i
Certificati Obbligazionari sono stati a lei attribuiti” in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale dovesse ravvisare l'esistenza di una comunione ereditaria riguardante le Azioni e/o i Certificati Obbligazionari, disporre lo Pt_2 scioglimento della comunione con attribuzione alle due coeredi della quota del 50% a ciascuna di esse spettante.
PARTE CONVENUTA: “in via principale: - in primo luogo, respingere integralmente la domanda formulata dalla sig.ra in via principale, in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
- in secondo luogo (in adesione alla domanda che la sig.ra TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
aveva formulato in via subordinata nel proprio atto introduttivo): (i) accertare Parte_1
e dichiarare, in ossequio alle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 22 febbraio 2022 del sig. che tutti i beni non oggetto di specifica Controparte_2 disposizione testamentaria in favore della sig.ra e della sig.ra Controparte_1 Pt_1
sono caduti in comunione ereditaria al 50% tra le due eredi e, in particolare, che tra
[...] detti beni risultano compresi: (a) le Azioni , vale a dire le azioni della società Silea Pt_2
Impiallacciature Industria Tranciatura del Legno S.p.A. eccedenti l'82,02702% delle azioni di proprietà esclusiva della signora e, in particolare, le azioni Controparte_1 rappresentative del 17,9728% del capitale sociale di detta società; (b) i Certificati
Obbligazionari: vale a dire, i 10 certificati obbligazionari relativi alle obbligazioni convertibili in azioni messe dalla società Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del
Legno S.p.A. con delibera assembleare del 16 dicembre 2022 e interamente sottoscritte dal sig. (ii) per l'effetto, condannare la signora a restituire i Controparte_2 Parte_1
Certificati Obbligazionari di cui al punto (i) lett. b) che precede alla comunione ereditaria;
(iii) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sulle Azioni e sui Certificati Pt_2
Obbligazionari, con attribuzione alle due coeredi della quota del 50% a ciascuna di esse spettante;
- in terzo luogo, dichiarare inammissibili entrambe le nuove domande riconvenzionali che la sig.ra ha formulato in via subordinata soltanto nella Parte_1 propria prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; ➢ in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibili le nuove domande riconvenzionali che la sig.ra ha formulato in via subordinata soltanto nella Parte_1
propria prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., respingerle integralmente entrambe, in quanto infondate in fatto e in diritto;
➢ in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale subordinata di cui al n. (ii) che la sig.ra ha formulato in via Parte_1
soltanto nella propria prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., riconoscere e dichiarare che rientrano nella comunione ereditaria anche tutti i beni mobili diversi dagli arredi presenti
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nell'abitazione del de cuius di LU (orologi, gioielli, altri beni personali ecc.), formarne due lotti di valore equivalente e disporne l'assegnazione alle due coeredi, condannando la sig.ra alla restituzione alla comunione ereditaria;
➢ in ogni caso, condannare Parte_1
la signora al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al Parte_1 presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia: ➢ disporre tutti gli ordini di esibizione indicati al paragrafo 6.2 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ ammettere la prova testimoniale indicata al paragrafo 6.3 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ ammettere
l'interrogatorio formale della convenuta come articolato al paragrafo 6.4 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ e, in relazione alla seconda domanda riconvenzionale formulata dall'attrice con la propria prima memoria, disporre
l'ordine di ispezione, ai sensi dell'art. 118 e 258 c.p.c., e l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., indicati al paragrafo 5.3 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025; ➢ respingere l'istanza di ammissione della prova testimoniale e le richieste di C.T.U. articolate dall'attrice nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; ➢ respingere le istanze istruttorie formulate con memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte attrice, in quanto non trattasi di istanze istruttorie formulate a controprova, come invece prescritto dal n. 3 dell'art. 171 ter c.p.c. ➢ sempre in via istruttoria, a controprova e/o prova contraria rispetto a quelle formulate dall'attrice: (i) ordinare a UBS Switzerland AG e alla sig.ra ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Parte_1
l'esibizione del registro degli accessi alla cassetta di sicurezza n. 40029 presso la filiale UBS di LU, cointestata al sig. e alla sig.ra dalla data del 11 Controparte_2 Parte_1 giugno 2023 a quella del 30 novembre 2023; (ii) per l'ipotesi in cui siano ammesse le C.T.U. chieste da parte attrice, integrare i rispettivi quesiti in base a quanto indicato ai precedenti paragrafi 4.3 (per la CTU avente ad oggetto la prima domanda riconvenzionale subordinata)
e 4.4 (per la CTU avente ad oggetto la seconda domanda riconvenzionale subordinata)” 3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 16/04/2024
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di vedersi Parte_1 Controparte_1 attribuita la piena proprietà di alcuni beni ereditari riferibili alla successione di
[...]
eceduto a LU l'11 giugno 2023. CP_2
In particolare, la ricorrente ha esposto che a seguito del decesso del marito veniva pubblicato il suo testamento olografo in data 26 luglio 2023 con il quale i beni del de cuius venivano devoluti a lei ed alla figlia Controparte_1
Il testamento de quo, sebbene articolato nella sua formulazione, faceva nascere tra le eredi una controversia in ordine a due specifici beni: 1) 39.150 azioni (le Azioni ), Pt_2 rappresentative del 17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria
Tranciatura del Legno s.p.a., custodite dal de cuius e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca UBS 2) n.10 certificati obbligazionari dal valore di € 90.000,00 ciascuno ed emessi da con delibera assembleare del 16 dicembre 2022 , rinvenuti nell'abitazione coniugale di Pt_2
LU.
La ricorrente, quindi, proponeva un'interpretazione del testamento secondo cui entrambe le classi di beni sopra menzionate erano da attribuirsi a lei, e ne chiedeva l'attribuzione.
Costituitasi in giudizio a avversato la ricostruzione attorea Controparte_1 proponendo una diversa interpretazione del testamento in forza della quale i beni suddetti non sarebbero stati attribuiti dal de cuius, ma ricadrebbero in comunione tra le parti.
Ritenuta la causa incompatibile con il rito sommario, all'udienza del 28.11.2024 veniva mutato il rito, e assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 21.10.2025 (poi rinviata su richiesta di parte ricorrente al 04.12.2025) per precisazione delle conclusioni sulla questione relativa all' interpretazione del testamento, con l'assegnazione di termine per lo scambio di note conclusive. Esaurita poi l'udienza di discussione orale, il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Orbene, come detto, la questione principale del presente giudizio attiene all'interpretazione del testamento eceduto a LU l'11 giugno 2023. Controparte_2
La scheda testamentaria oggetto di contestazione così recita: “ Testamento olografo /
Io sottoscritto nato a [...] il [...] nella mia piena capacità mentale Controparte_2
dispongo come segue. / Il presente testamento annulla ogni precedente volontà testamentaria.
/ A MI LI ES lascio: / - azioni nella misura del 80% del capitale sociale / - Pt_2
(casa Via Monteliveto, 90) / tutti i mobili nella casa di Via 86 meno (lista) / I quadri della casa di Via Mont. 86 meno …… / Voglio qui precisare che a mia figlia in vita ho CP_1 donato: / - B.T. utilizzati da lei per l'acquisto della nuda proprietà della casa Via
Monteoliveto 86 / - la piena proprietà della mia azienda agricola di Pisa (S. Giuliano Terme) che RA ha successivamente rivenduto. / A mia moglie lascio: / tutti i mobili presenti Pt_1
nella casa di LU, compresi a scanso di equivoci tutti i quadri. / - Tutti i titoli e tutta la liquidità contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera / Voglio precisare che la casa di LU nella quale abito è di piena proprietà di mia moglie , che l'ha Pt_1 acquistata utilizzando il ricavato della vendita di un suo immobile a Viareggio / lascio a titolo di legato --- / -- / Per tutto quanto non indicato in questo testamento dispongo l'attribuzione in misura uguale (50%) alle mie due eredi Fr. E Mi. / Nomino esecutore testamentario il
Professor / LU 20/2/22 / Persona_1 Controparte_2
Ora, come detto la controversia tra le parti attiene specificamente a due beni – o meglio due classi di beni - ovverosia: 1) 39.150 azioni rappresentative del 17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del Legno s.p.a., custodite dal de cuius
e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca UBS 2) n.10 certificati obbligazionari dal valore di € 90.000,00 ciascuno ed emessi da con delibera assembleare del 16 dicembre Pt_2
2022 , rinvenuti nell'abitazione coniugale di LU.
Rispetto ai suddetti beni l'attrice sostiene che entrambi i beni sarebbero da attribuire lei.
In specie per quel che riguarda le azioni l'attrice afferma che “il testatore ha disposto
l'attribuzione alla figlia di “azioni nella misura del 80% del capitale CP_1 Pt_2
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sociale” e non già in misura maggiore, come avrebbe fatto se avesse voluto attribuirle anche parte delle Azioni;
” e che “il testatore ha legato alla moglie “tutti Parte_3 Pt_1
i titoli e tutta la liquidità contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera”.
Tenuto conto che le Azioni erano conservate nella cassetta di sicurezza di Parte_3
banca UBS di LU, presso cui il defunto aveva anche un “conto corrente” e un “conto titoli”” (cfr. p. 3 note conclusive di parte attrice).
Mentre per ciò che attiene ai titoli obbligazionari avendo il testatore legato alla moglie
“tutti i mobili presenti nella casa di LU” tra questi vi sono senz'altro da Pt_1 ricomprendere anche i certificati obbligazionari che ivi si trovavano, i quali ai sensi dell'art. 812 cod. civ. sono da ritenersi beni mobili. Inoltre, alla moglie il de cuius ha legato “tutti i titoli” pertanto ricomprendendo così anche i certificati obbligazionari de quo.
Di contro figlia del de cuius, sostiene invece che i suddetti Controparte_1 beni non sarebbero stati attribuiti alla madre ma che invece ricadrebbero nell'ambito di operatività della clausola residuale e che quindi sarebbero da dividere tra le parti.
In particolare, per quel che riguarda le azioni il de cuius non avrebbe esplicitamente attribuito la proprietà del residuo azionario rinvenuto nella cassetta di sicurezza alla madre in quanto mediante la scheda testamentaria la sua volontà era quella di attribuire all'attrice solo esclusivamente la liquidità presente sul conto corrente ed il conto titoli, senza fare menzione alcuna di ciò che era custodito nella cassetta di sicurezza.
Mentre per quanto riguarda i titoli obbligazionari gli stessi non possono essere ricompresi nella nozione di “mobili” utilizzata dal testamento poiché la stessa fa riferimento unicamente agli arredi della casa coniugale non anche ai titoli di credito li rinvenuti. Né può accogliersi la tesi secondo cui tutti i titoli sarebbero stati ricompresi nella clausola testamentaria che fa riferimento ai titoli custoditi in banca poiché gli stessi non sono stati rinvenuti in alcun istituto di credito.
Ciò posto per dirimere la presente controversia occorre premettere che
“nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando
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congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 5487 del 01/03/2024).
Più specificamente “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio
"mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362
c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 07/05/2018).
Ora così individuati i criteri che regolano l'attività ermeneutica dei testamenti si può procedere all'applicazione dei suddetti principi al caso di specie.
Con riferimento alle azioni rinvenute nella cassetta di sicurezza in Svizzera occorre in primo luogo considerare che il de cuius (detentore del 97,97% circa del pacchetto azionario della ) ha inteso devolvere una quota di controllo della suddetta società alla figlia (pari Pt_2
al 80%) delle quote senza però al contempo voler esplicitamente devolvere lei tutte le azioni.
Giova al riguardo evidenziare che – proprio in forza del criterio volontaristico – occorra dare uno specifico peso all'indicazione numerica del 80% delle quote sociali devoluta alla figlia per testamento. L'indicazione della misura esatta infatti porta a ritenere che il de cuius abbia inteso limitare a detta misura la percentuale di azioni da dare alla convenuta, intendendo devolvere le altre ( e specificamente quelle custodite nella cassetta di sicurezza in
Svizzera) alla moglie.
Questa soluzione si avvalora se si guarda alla complessiva interpretazione del testamento: la locuzione “A mia moglie lascio (…) Tutti i titoli e tutta la liquidità Pt_1
contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera” detta locuzione infatti va interpretata nel senso più ampio possibile essendo volutamente lasciata generica del testatore.
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Di fatti occorre considerare che la scheda testamentaria della cui interpretazione si discute è connotata da per un verso da estrema precisione nell'attribuzione dei beni alla figlia
( “A MI LI ES lascio: / - azioni nella misura del 80% del capitale sociale / Pt_2
- (casa Via Monteliveto, 90) / tutti i mobili nella casa di Via 86 meno (lista) / I quadri della casa di Via Mont. 86 meno …… /”) con contestuale indicazione delle donazioni a lei fatte;
e per altro da una maggiore genericità per quel che attiene alle attribuzioni alla moglie ( “A mia moglie lascio: / tutti i mobili presenti nella casa di LU, compresi a scanso di Pt_1 equivoci tutti i quadri. / - Tutti i titoli e tutta la liquidità contenuti nei c/c bancari di cui sono titolare in Italia e Svizzera”).
Sicché l'interpretazione complessiva porta anche a ritenere che la suddivisione dei beni voluta dal testatore sia stata compiuta mediante un procedimento di individuazione specifica dei beni da devolvere alla figlia, lasciando il residuo di alcuni beni specificamente individuati alla moglie. Tra questi vi sono tutti quelli che afferiscono a rapporti bancari (i quali devono essere intesi nel modo complessivo e non limitato ai soli conti correnti e conti titoli), ivi comprese le azioni custodite nella cassetta di sicurezza.
Pertanto, per ciò che attiene alle 39.150 azioni, rappresentative del 17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del Legno s.p.a., custodite dal de cuius e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca UBS deve ritenersi che le stesse – per le ragioni sopra individuate – siano state attribuite all'attrice.
Diversamente per quel che riguarda i certificati obbligazionari rinvenuti nella casa di
LU occorre preliminarmente evidenziare che il testamento è datato “20/2/22” mentre i suddetti certificati sono stati emessi in data successiva ovverosia 16.12.2022.
Quindi è di tutta evidenza che detti certificati non potevano essere stati considerati dal de cuius tra quelli attribuiti per testamento poiché non ancora emessi alla data di redazione dello stesso.
Considerato che trattasi di beni sopravvenuti quindi deve trovare applicazione la c.d. clausola residuale la quale assolve – nella volontà manifestata dal de cuius – proprio la funzione di suddividere in parti uguali tra le stesse ogni bene non indicato dal testamento
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(mobile o immobile che sia) in parti uguali tra le stesse. Tra i beni non considerati nel testamento – oltre che quelli non specificamente menzionati – vi rientrano anche quelli non ancora presenti nel patrimonio al momento della redazione del testamento, e da lui non considerati.
Ne consegue che detta clausola deve abbracciare anche i certificati obbligazionari de quo – con la conseguenza che gli stessi vanno ritenuti essere in comunione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro AN TI : Parte_1
1. Accoglie parzialmente le domande proposte da Parte_1
ontro ei limiti e per le motivazioni esposte in
[...] Controparte_1 parte narrativa;
2. E per l'effetto accerta che le 39.150 azioni rappresentative del
17,97298% del capitale sociale di Silea Impiallacciature Industria Tranciatura del
Legno s.p.a., custodite dal de cuius e rinvenute nella cassetta di sicurezza della banca
UBS sono di proprietà di Parte_1
3. Accerta che sui 10 certificati obbligazionari dal valore di € 90.000,00 ciascuno ed emessi da con delibera assembleare del 16 dicembre 2022 si è Pt_2 formata una comunione ereditaria (con pari quote 50% ciascuno) tra le parti
4. Spese alla sentenza definitiva.
5. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 07/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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