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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2457/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2457/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RO RE, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Broni, Via
Rota Candiani n. 13,
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CO AN, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella, Via
NO RE n. 47;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Redavalle (PV), in data 03/04/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Redavalle
(PV), alla Parte I, n. 1, dell'anno 2019, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affido esclusivo alla madre sig.ra del figlio minore Parte_2
, nonché la collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione Persona_1 sita in Broni (PV) via Carlo Gallini n. 4.
2) La casa coniugale con tutte le sue pertinenze e gli arredi che la compongono sita in
Broni (PV) via Carlo Gallini n. 4, di proprietà del sig. , verrà dal Parte_1
pag. 1 di 4 medesimo ceduta in esecuzione degli accordi di separazione alla sig.ra . Parte_2
L'immobile è censito al catasto come segue:
Foglio 15, Mappale 969, Sub. 1, Cat. C/3, Cl. 1, Consistenza 43 mq;
Foglio 15, Mappale 969, Sub. 3 e Sub. 4, Cat. A/4, Cl. 3, Consistenza 8,0 vani;
Foglio 15, Mappale 969, Sub. 5, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 24 mq.
3) Il padre sig. , corrisponderà alla madre un contributo di Parte_1 mantenimento mensile pari ad € 800,00 entro il giorno 15 di ogni mese ed a partire dal
15 maggio 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tutte le spese straordinarie, o extra assegno, come regolate dal “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del 09.11.2016 – Prot. 2323/16, cui le parti si riportano per quanto non diversamente disciplinato, verranno sostenute dai genitori al 50%.
4) Il padre, che per motivi di lavoro, si è trasferito all'estero, avrà diritto a vedere e stare con il figlio nei periodi in cui il padre medesimo farà rientro in Italia. Il tutto, Per_1 compatibilmente con gli impegni del minore e previo congruo preavviso alla madre. Tale modalità relative alle visite ed agli intrattenimenti padre-figlio, verrà utilizzata anche per quel che concerne le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali previo accordo con congruo preavviso tra i genitori.
5) Sempre al fine di agevolare l'accordo tra le parti ed addivenire ad una separazione consensuale, il sig. trasferirà alla moglie, con costi di trapasso a carico del Pt_1 marito, una volta depositata la sentenza di separazione e comunque entro 60 giorni dal deposito della predetta sentenza, la proprietà dell'autovettura già in uso esclusivo alla sig.ra , marca Fiay modello Qubo tg EH471DE a titolo gratuito. Pt_2
6) I coniugi autorizzano sin da ora il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio, e prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità del figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Redavalle (PV), in data 03/04/2019, il Pt_2 cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Redavalle
(PV), alla Parte I, n. 1, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 4 pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2457/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2457/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RO RE, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Broni, Via
Rota Candiani n. 13,
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CO AN, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella, Via
NO RE n. 47;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Redavalle (PV), in data 03/04/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Redavalle
(PV), alla Parte I, n. 1, dell'anno 2019, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affido esclusivo alla madre sig.ra del figlio minore Parte_2
, nonché la collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione Persona_1 sita in Broni (PV) via Carlo Gallini n. 4.
2) La casa coniugale con tutte le sue pertinenze e gli arredi che la compongono sita in
Broni (PV) via Carlo Gallini n. 4, di proprietà del sig. , verrà dal Parte_1
pag. 1 di 4 medesimo ceduta in esecuzione degli accordi di separazione alla sig.ra . Parte_2
L'immobile è censito al catasto come segue:
Foglio 15, Mappale 969, Sub. 1, Cat. C/3, Cl. 1, Consistenza 43 mq;
Foglio 15, Mappale 969, Sub. 3 e Sub. 4, Cat. A/4, Cl. 3, Consistenza 8,0 vani;
Foglio 15, Mappale 969, Sub. 5, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 24 mq.
3) Il padre sig. , corrisponderà alla madre un contributo di Parte_1 mantenimento mensile pari ad € 800,00 entro il giorno 15 di ogni mese ed a partire dal
15 maggio 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tutte le spese straordinarie, o extra assegno, come regolate dal “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del 09.11.2016 – Prot. 2323/16, cui le parti si riportano per quanto non diversamente disciplinato, verranno sostenute dai genitori al 50%.
4) Il padre, che per motivi di lavoro, si è trasferito all'estero, avrà diritto a vedere e stare con il figlio nei periodi in cui il padre medesimo farà rientro in Italia. Il tutto, Per_1 compatibilmente con gli impegni del minore e previo congruo preavviso alla madre. Tale modalità relative alle visite ed agli intrattenimenti padre-figlio, verrà utilizzata anche per quel che concerne le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali previo accordo con congruo preavviso tra i genitori.
5) Sempre al fine di agevolare l'accordo tra le parti ed addivenire ad una separazione consensuale, il sig. trasferirà alla moglie, con costi di trapasso a carico del Pt_1 marito, una volta depositata la sentenza di separazione e comunque entro 60 giorni dal deposito della predetta sentenza, la proprietà dell'autovettura già in uso esclusivo alla sig.ra , marca Fiay modello Qubo tg EH471DE a titolo gratuito. Pt_2
6) I coniugi autorizzano sin da ora il rilascio del passaporto per l'espatrio del figlio, e prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità del figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Redavalle (PV), in data 03/04/2019, il Pt_2 cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Redavalle
(PV), alla Parte I, n. 1, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 4 pag. 4 di 4