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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 765/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANNINI JESSICA ( , C.F._1
appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BIGAZZI LUCILLA ( ), C.F._3
appellato
Conclusioni per «Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Dott. Carvisiglia Carlo, nell'ambito del giudizio RG. N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data 15.03.2022 e notificata a mezzo pec in data 16.03.2022 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del seguente tenore letterale:
b) In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 2538/2018 RG 4162/2018 per difetto dei presupposti per
l'emissione e conseguentemente revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.2538/2018 RG 4162/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21/05/2018.
c) Con vittoria di spese e onorari di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
d) In via principale e nel merito: Accogliere i motivi di opposizione esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2538/2018 RG
4162/2018.
e) Con vittoria di spese e onorari di giudizio anche ex art. 96 c.p.
f) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione statuisca che il Sig. , come in atti meglio Controparte_1 generalizzato, soddisfi le pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione del BFP in contestazione presso qualsiasi ufficio postale, e restituzione dei titoli alla convenuta.
g) Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione civile Dott. Carvisiglia nell'ambito del giudizio RG. N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data
15/03/2022 e notificata a mezzo pec in data 16.03.2022, condannare il Sig.
pag. 2/14 meglio generalizzato in atti alla restituzione di quanto percepito Controparte_1 da in esecuzione della sentenza n. 732/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Firenze Sezione civile Dott. Carvisiglia nell'ambito del giudizio RG.
N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data 16.03.2022 e notificata a mezzo posta in data 16.03.2022 a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
h) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione civile Dott. Carvisiglia nell'ambito del giudizio RG. N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data
16.03.2022 e notificata a mezzo posta in data 16.03.2022, condannare il Sig.
come meglio generalizzato in atti al pagamento delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto da e conseguentemente, in totale accoglimento Parte_1 della sentenza n. 732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il
15/03/2022, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2538/2018, emesso dal Tribunale di Firenze il 21/05/2018, r.g. 4162/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore»;
Rilevato
(nel prosieguo ) ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Pt_1
732 del 2022 del Tribunale di Firenze, che ha respinto l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2538 del 2018, con il quale
[...] le aveva intimato il pagamento di euro 55.406,78, oltre interessi di CP_1 mora e spese, quale importo complessivo di quattro buoni ordinari postali fruttiferi cartacei, dei quali pretendeva il pagamento in qualità di unico erede pag. 3/14 della sorella in favore della quale i buoni erano stati emessi in Persona_1 cointestazione con Persona_2
Il Tribunale ha anzitutto rilevato essere pacifico tra le parti che il predetto fosse «unico erede della defunta sorella e Controparte_1 Persona_1 che era quindi «titolare, per effetto di successione ereditaria, dei […] quattro buoni ordinari postali fruttiferi cartacei, emessi […], con la formula C.P.F.R.
(con pari facoltà di riscossione)» per l'importo di:
– lire 1.000.000,00 (n. 02.525.365 05, serie Q, emesso il 5 luglio 1995);
– lire 5.000.000,00 (n. Q-n. 000.192, serie Q, emesso il 05 luglio 1995);
– lire 5.000.000,00 (n. Q-n. 000.193, serie Q, emesso il 05 luglio 1995);
– lire 5.000.000,00 (n. Q-n. 000.194, serie Q, emesso il 05 luglio 1995).
Ha poi rilevato che egli allegava di aver «presentato all'Agenzia delle
Entrate la dichiarazione di successione in data 9/11/2017».
Ha quindi respinto la tesi di – secondo cui l' per ottenere il Pt_1 CP_1 rimborso, avrebbe dovuto produrre la «documentazione successoria e la quietanza» da parte degli eredi del cointestatario essendo Persona_2 anch'egli defunto, come stabilito dall'art. 187 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 256 del 1989 – e ha così ritenuto illegittimo il rifiuto del pagamento dei buoni.
A tal proposito ha considerato che il citato articolo – che effettivamente prevede che il creditore esibisca la quietanza, attestante il consenso degli eredi del cointestatario defunto – non fosse applicabile al caso in esame. Ciò in quanto, in primo luogo, esso riguarderebbe i libretti di risparmio e non i buoni postali. In secondo luogo, la produzione di tale quietanza non sarebbe prevista dall'art. 208 del medesimo d.P.R., che regola il rimborso dei medesimi buoni postali, circostanza che preclude l'estensione a tale tipologia di titoli della disciplina prevista per i libretti postali, atteso che l'art. 203 dello stesso d.P.R., ammette tale estensione qualora «non sia diversamente disposto».
pag. 4/14 Inoltre, impedirebbe detta estensione anche il fatto che i buoni postali fruttiferi sarebbero caratterizzati da «un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”»; oltre a ciò, la normativa riguardante i buoni fruttiferi postali cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso” non tutelerebbe gli interessi dei coeredi – i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario – dovendosi distinguere tra
«titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero».
Infine «i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che, come tali, non rientrano nell'attivo ereditario» e «non v'è nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione», tenuto solo «alla presentazione della dichiarazione di esonero».
Le spese di lite sono state poste a carico di , in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo motivo si sostiene la legittimità del rifiuto al pagamento dei buoni, articolandosi la censura in due profili: a) con il primo si lamenta che non abbia prodotto la quietanza degli Controparte_1 eredi del cointestatario;
b) con il secondo che lo stesso non abbia prodotto dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione;
2. con il secondo si lamenta l'omessa pronuncia dell'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c.
Si è costituito l' protestando l'infondatezza delle censure. CP_1
All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta pag. 5/14 in decisione con ordinanza del 30 gennaio 2025, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene che il Tribunale Pt_1 avrebbe erroneamente considerato illegittimo il suo rifiuto del pagamento dei buoni postali fruttiferi, richiesto da articolando la censura in Controparte_1 due profili di contestazione: a) con il primo assume che l' avrebbe CP_1 dovuto produrre la quietanza degli eredi del cointestatario degli stessi buoni, attestante il loro consenso all'integrale rimborso in suo favore. Sostiene a tal proposito che nel caso in esame sarebbe applicabile l'art. 187 del d.P.R. n. 256 del 1989, secondo cui «[i]l rimborso a saldo del credito del libretto […] cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto».
Ciò in quanto, l'art. 203 del medesimo d.P.R. stabilisce che «[l]e norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali […] sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi», disposizione la cui operatività non sarebbe preclusa – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – dall'art. 208 dello stesso d.P.R., in quanto, quest'ultimo non disciplinerebbe il caso della morte di uno degli intestatari, ma solo il rimborso in linea generale. Il mancato pagamento, quindi, delle somme relative ai buoni postali fruttiferi non sarebbe imputabile a un inadempimento di , conseguendo a un preciso divieto di legge. Pt_1
L'appellante nega, poi, che sussista «disomogeneità dei buoni e dei libretti», come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità: nega, a tal proposito, che l'art. 204 del citato d.P.R. sancisca l'intrasferibilità del credito portato dai buoni fruttiferi postali, potendo, essi «essere sequestrati e pignorati per ordine del magistrato penale e […] essere trasferiti per successione». Di contro,
l'omogeneità tra libretti e buoni discenderebbe dall'art. 210 del citato d.P.R., che prevede la stessa disciplina in materia di «duplicazione» e di «smarrimento, distruzione o sottrazione» Inoltre, anche se tale disomogeneità sussistesse, pag. 6/14 comunque non rileverebbe rispetto alla necessità di presentazione della quietanza. Sostiene quindi che «se entrambi i cointestatari sono in vita la pari facoltà di riscossione consente il pagamento a favore dell'altro», ma, qualora
«siano entrambi deceduti è necessario il consenso degli eredi dello stesso al pagamento a favore del cointestatario superstite». Ciò non per finalità di
«protezione dell'erede o dei coeredi del cointestario defunto al quale l'articolo
187 citato sarebbe strumentale», quanto, piuttosto, perché la clausola di pari facoltà di rimborso, stipulata tra i cointestatari, presupporrebbe un consenso tra gli stessi che «non è detto che permanga nei rapporti tra gli aventi causa»;
b) sotto il secondo profilo lamenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs.
n. 346 del 1990, l' avrebbe dovuto presentare “dichiarazione di CP_1 esonero” attestante l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, trattandosi di titoli «equiparati ai titoli del debito pubblico e – come tali – esclusi dall'attivo ereditario ai fini del pagamento del tributo successorio».
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili dedotti, dei quali
è opportuna la trattazione congiunta, stante l'intima connessione.
In ordine al primo, va evidenziato che quanto asserito da contrasta Pt_1 recisamente con la giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di cassazione, con una serie di pronunce in continuità d'indirizzo, chiarito che «in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina […]. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di pag. 7/14 titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso”; […] infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
[…] i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce
“nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi”; […] il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
[…] non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
[…] in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
[…] sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero» (Cass. 22577 del pag. 8/14 2023 in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 24639 del 2021, Cass. n.
40107 del 2021, Cass. n. 5426 del 2022 e Cass. n. 4280 del 2022 – riguardante, quest'ultima, un caso nel quale la richiesta di pagamento era stata avanzata da parte di uno dei coeredi degli originari intestatari, entrambi defunti – tutte in motivazione).
Tali principi sono applicabili anche al caso in esame, nel quale il soggetto che pretende il rimborso dei buoni non è il cointestatario superstite, ma l'erede di uno dei due cointestatari originari, entrambi deceduti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che «l'oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili, dei quali viene mantenuta la continuità con il mezzo tecnico del subingresso del chiamato nella posizione del precedente titolare, senza alcun mutamento (a parte la modificazione soggettiva) né dell'oggetto, né del titolo del singolo rapporto. Ne consegue che, verificatasi la successione nel processo, espressamente prevista dall'art. 1[1]0 cod. proc. civ., sotto il profilo sostanziale si determina, in capo all'erede, la trasmissione della medesima situazione attiva
o passiva già propria del “de cuius”, che deve essere accertata nei confronti del medesimo erede, senza che possa assumere rilievo alcuno la vicenda della morte del precedente titolare (Cass. 5875 del 1997, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 25314 del 2019, secondo cui «l'erede che abbia, espressamente o tacitamente, accettato l'eredità non può legittimamente qualificarsi terzo rispetto al de cuius, non potendosi considerare tale colui che subentri al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, poiché l'oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili»).
Pertanto, l' non era tenuto a presentare la quietanza dei coeredi CP_1 per ottenere il pagamento dei buoni dedotti in giudizio.
Parimenti va respinta la tesi di , secondo cui essa avrebbe Pt_1 legittimamente rifiutato il pagamento per la mancata presentazione della pag. 9/14 «dichiarazione di esonero» dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.
Va a tal proposito premesso che, nel caso in esame, l'appellato, al momento della richiesta di pagamento, era tenuto a presentare la dichiarazione scritta a che non vi era obbligo di dichiarazione di Pt_1 successione in relazione ai titoli di cui chiedeva il rimborso.
Ciò è previsto dall'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale stabilisce che: «[l]e banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione».
Infatti, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità dianzi citata, i buoni in questione, «sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero».
Pertanto, i buoni postali fruttiferi non devono essere indicati nella dichiarazione di successione, essendo invece il soggetto legittimato a ricevere il pagamento tenuto a dichiarare «che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione» di successione per tali titoli, come previsto dall'art. 48, comma
4, citato.
, invece, ha lamento la mancanza di tale “dichiarazione di esonero” Pt_1 per la prima volta nel grado di appello. Essa, infatti, nella propria citazione in opposizione, a pag. 4, ha inizialmente sostenuto di non poter procedere al pagamento perché «la dichiarazione di successione versata in atti dal pag. 10/14 ricorrente, non è idonea ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge», non rispettando l'art. 48 citato che «impone che questo documento contenga l'indicazione specifica dei titoli caduti in successione». A fronte della contestazione dell' nella propria comparsa di costituzione in primo CP_1 grado, a pag. 3, che tale indicazione nella dichiarazione di successione andava esclusa, essendo i buoni equiparati ai titoli di Stato, , nella prima Pt_1 memoria ex 183 c.p.c., ha genericamente affermato la necessità della
«presentazione della denuncia di successione e/o dichiarazione di esonero»
(pag. 3), senza dedurre il difetto di quest'ultima, per poi fare di nuovo riferimento alla «mancata produzione di denuncia di successione con l'indicazione specifica dei buoni in questione», nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 6), con ciò, peraltro, insistendo su un fatto incompatibile con la dichiarazione di esonero. Infine, come detto, nella propria citazione in appello ha lamentato, per la prima volta, la mancanza della dichiarazione di esonero, fatto impeditivo tardivamente dedotto, alla stregua di quanto argomentato, e quindi insuscettibile di valutazione.
A ogni buon conto, dalle missive prodotte dall' (doc. 2h e 2i) CP_1 emerge come la vera circostanza ostativa avanzata da prima del processo Pt_1 fosse soltanto la mancata quietanza da parte degli eredi e non certo la produzione di una dichiarazione dell'interessato rispetto alla circostanza che i buoni non andassero indicati nella dichiarazione di successione, che egli sosteneva e che invece , nel presente processo, ha inizialmente negato. Pt_1
Pertanto, che abbia rifiutato tale dichiarazione va escluso, Controparte_1 stante il complessivo contegno processuale di . Pt_1
In conseguenza il rifiuto di questa di pagare i buoni dedotti in giudizio va considerato illegittimo e il primo motivo d'appello va respinto.
2. Con il secondo lamenta l'omessa pronuncia dell'eccezione Pt_1 preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. Sostiene che il credito non sarebbe pag. 11/14 liquido, perché caduto in successione, e che inoltre non sarebbe esigibile, non avendo l' «mai esibito e/o prodotto a la quietanza CP_1 Parte_1 congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite), né tanto meno la denuncia di successione». Quella concretamente presentata non sarebbe idonea «ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge», in quanto l'«articolo 48 del D.lgs. citato impone che questo documento contenga l'indicazione specifica dei titoli caduti in successione». Tale dichiarazione si porrebbe «come condizione di esigibilità del credito ereditario». Inoltre, Pt_1 sostiene di non esser mai stata costituita in mora, i cui effetti si realizzerebbero qualora, «oltre alla richiesta scritta», vi sia «l'inadempimento imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa», circostanza nel caso in esame assente, ragione per cui non sarebbe ravvisabile la sua responsabilità.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. n.
16767 del 2014, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 15037 del 2005, in massima).
La censura in tema di spese processuali non è stata formulata nel caso in esame, ciò che già di per sé impedisce l'accoglimento del motivo.
A ogni buon conto esso è anche infondato nel merito, in quanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso: va infatti respinta sia la tesi di , Pt_1 secondo cui il credito non era esigibile per mancanza della quietanza dei pag. 12/14 coeredi e della dichiarazione di successione – per i motivi esposti nella trattazione del primo motivo di appello – sia la tesi secondo cui il credito non sarebbe stato già liquido al momento del ricorso monitorio. A tal proposito va invece rammentato che «[l]a liquidità del credito – e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge – è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza» (Cass. n. 25365 del 2006, in massima).
È peraltro irrilevante anche che il credito sia stato oggetto successione, attenendo tale circostanza alla sua titolarità soggettiva e non alla consistenza.
Ciò conduce anche alla reiezione della contestazione avanzata nei riguardi della costituzione in mora di , a fronte della richiesta di pagamento da Pt_1 parte del soggetto titolare del credito e legittimato a riceverlo.
3. La soccombenza di impedisce l'accoglimento della domanda, da Pt_1 essa avanzata, di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1 quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 13/14 1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
732 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
Parte_1
3. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida, per il grado d'appello, in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv. Lucilla Bigazzi, dichiaratasi antistataria;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
13 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANNINI JESSICA ( , C.F._1
appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BIGAZZI LUCILLA ( ), C.F._3
appellato
Conclusioni per «Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Dott. Carvisiglia Carlo, nell'ambito del giudizio RG. N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data 15.03.2022 e notificata a mezzo pec in data 16.03.2022 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del seguente tenore letterale:
b) In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 2538/2018 RG 4162/2018 per difetto dei presupposti per
l'emissione e conseguentemente revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.2538/2018 RG 4162/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21/05/2018.
c) Con vittoria di spese e onorari di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
d) In via principale e nel merito: Accogliere i motivi di opposizione esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2538/2018 RG
4162/2018.
e) Con vittoria di spese e onorari di giudizio anche ex art. 96 c.p.
f) In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione statuisca che il Sig. , come in atti meglio Controparte_1 generalizzato, soddisfi le pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione del BFP in contestazione presso qualsiasi ufficio postale, e restituzione dei titoli alla convenuta.
g) Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione civile Dott. Carvisiglia nell'ambito del giudizio RG. N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data
15/03/2022 e notificata a mezzo pec in data 16.03.2022, condannare il Sig.
pag. 2/14 meglio generalizzato in atti alla restituzione di quanto percepito Controparte_1 da in esecuzione della sentenza n. 732/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Firenze Sezione civile Dott. Carvisiglia nell'ambito del giudizio RG.
N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data 16.03.2022 e notificata a mezzo posta in data 16.03.2022 a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
h) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione civile Dott. Carvisiglia nell'ambito del giudizio RG. N. 9528/2018, depositata in cancelleria in data
16.03.2022 e notificata a mezzo posta in data 16.03.2022, condannare il Sig.
come meglio generalizzato in atti al pagamento delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto da e conseguentemente, in totale accoglimento Parte_1 della sentenza n. 732/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il
15/03/2022, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2538/2018, emesso dal Tribunale di Firenze il 21/05/2018, r.g. 4162/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore»;
Rilevato
(nel prosieguo ) ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Pt_1
732 del 2022 del Tribunale di Firenze, che ha respinto l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2538 del 2018, con il quale
[...] le aveva intimato il pagamento di euro 55.406,78, oltre interessi di CP_1 mora e spese, quale importo complessivo di quattro buoni ordinari postali fruttiferi cartacei, dei quali pretendeva il pagamento in qualità di unico erede pag. 3/14 della sorella in favore della quale i buoni erano stati emessi in Persona_1 cointestazione con Persona_2
Il Tribunale ha anzitutto rilevato essere pacifico tra le parti che il predetto fosse «unico erede della defunta sorella e Controparte_1 Persona_1 che era quindi «titolare, per effetto di successione ereditaria, dei […] quattro buoni ordinari postali fruttiferi cartacei, emessi […], con la formula C.P.F.R.
(con pari facoltà di riscossione)» per l'importo di:
– lire 1.000.000,00 (n. 02.525.365 05, serie Q, emesso il 5 luglio 1995);
– lire 5.000.000,00 (n. Q-n. 000.192, serie Q, emesso il 05 luglio 1995);
– lire 5.000.000,00 (n. Q-n. 000.193, serie Q, emesso il 05 luglio 1995);
– lire 5.000.000,00 (n. Q-n. 000.194, serie Q, emesso il 05 luglio 1995).
Ha poi rilevato che egli allegava di aver «presentato all'Agenzia delle
Entrate la dichiarazione di successione in data 9/11/2017».
Ha quindi respinto la tesi di – secondo cui l' per ottenere il Pt_1 CP_1 rimborso, avrebbe dovuto produrre la «documentazione successoria e la quietanza» da parte degli eredi del cointestatario essendo Persona_2 anch'egli defunto, come stabilito dall'art. 187 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 256 del 1989 – e ha così ritenuto illegittimo il rifiuto del pagamento dei buoni.
A tal proposito ha considerato che il citato articolo – che effettivamente prevede che il creditore esibisca la quietanza, attestante il consenso degli eredi del cointestatario defunto – non fosse applicabile al caso in esame. Ciò in quanto, in primo luogo, esso riguarderebbe i libretti di risparmio e non i buoni postali. In secondo luogo, la produzione di tale quietanza non sarebbe prevista dall'art. 208 del medesimo d.P.R., che regola il rimborso dei medesimi buoni postali, circostanza che preclude l'estensione a tale tipologia di titoli della disciplina prevista per i libretti postali, atteso che l'art. 203 dello stesso d.P.R., ammette tale estensione qualora «non sia diversamente disposto».
pag. 4/14 Inoltre, impedirebbe detta estensione anche il fatto che i buoni postali fruttiferi sarebbero caratterizzati da «un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”»; oltre a ciò, la normativa riguardante i buoni fruttiferi postali cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso” non tutelerebbe gli interessi dei coeredi – i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario – dovendosi distinguere tra
«titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero».
Infine «i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che, come tali, non rientrano nell'attivo ereditario» e «non v'è nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione», tenuto solo «alla presentazione della dichiarazione di esonero».
Le spese di lite sono state poste a carico di , in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. con il primo motivo si sostiene la legittimità del rifiuto al pagamento dei buoni, articolandosi la censura in due profili: a) con il primo si lamenta che non abbia prodotto la quietanza degli Controparte_1 eredi del cointestatario;
b) con il secondo che lo stesso non abbia prodotto dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione;
2. con il secondo si lamenta l'omessa pronuncia dell'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c.
Si è costituito l' protestando l'infondatezza delle censure. CP_1
All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta pag. 5/14 in decisione con ordinanza del 30 gennaio 2025, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene che il Tribunale Pt_1 avrebbe erroneamente considerato illegittimo il suo rifiuto del pagamento dei buoni postali fruttiferi, richiesto da articolando la censura in Controparte_1 due profili di contestazione: a) con il primo assume che l' avrebbe CP_1 dovuto produrre la quietanza degli eredi del cointestatario degli stessi buoni, attestante il loro consenso all'integrale rimborso in suo favore. Sostiene a tal proposito che nel caso in esame sarebbe applicabile l'art. 187 del d.P.R. n. 256 del 1989, secondo cui «[i]l rimborso a saldo del credito del libretto […] cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto».
Ciò in quanto, l'art. 203 del medesimo d.P.R. stabilisce che «[l]e norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali […] sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi», disposizione la cui operatività non sarebbe preclusa – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – dall'art. 208 dello stesso d.P.R., in quanto, quest'ultimo non disciplinerebbe il caso della morte di uno degli intestatari, ma solo il rimborso in linea generale. Il mancato pagamento, quindi, delle somme relative ai buoni postali fruttiferi non sarebbe imputabile a un inadempimento di , conseguendo a un preciso divieto di legge. Pt_1
L'appellante nega, poi, che sussista «disomogeneità dei buoni e dei libretti», come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità: nega, a tal proposito, che l'art. 204 del citato d.P.R. sancisca l'intrasferibilità del credito portato dai buoni fruttiferi postali, potendo, essi «essere sequestrati e pignorati per ordine del magistrato penale e […] essere trasferiti per successione». Di contro,
l'omogeneità tra libretti e buoni discenderebbe dall'art. 210 del citato d.P.R., che prevede la stessa disciplina in materia di «duplicazione» e di «smarrimento, distruzione o sottrazione» Inoltre, anche se tale disomogeneità sussistesse, pag. 6/14 comunque non rileverebbe rispetto alla necessità di presentazione della quietanza. Sostiene quindi che «se entrambi i cointestatari sono in vita la pari facoltà di riscossione consente il pagamento a favore dell'altro», ma, qualora
«siano entrambi deceduti è necessario il consenso degli eredi dello stesso al pagamento a favore del cointestatario superstite». Ciò non per finalità di
«protezione dell'erede o dei coeredi del cointestario defunto al quale l'articolo
187 citato sarebbe strumentale», quanto, piuttosto, perché la clausola di pari facoltà di rimborso, stipulata tra i cointestatari, presupporrebbe un consenso tra gli stessi che «non è detto che permanga nei rapporti tra gli aventi causa»;
b) sotto il secondo profilo lamenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs.
n. 346 del 1990, l' avrebbe dovuto presentare “dichiarazione di CP_1 esonero” attestante l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, trattandosi di titoli «equiparati ai titoli del debito pubblico e – come tali – esclusi dall'attivo ereditario ai fini del pagamento del tributo successorio».
Il motivo è infondato con riferimento a entrambi i profili dedotti, dei quali
è opportuna la trattazione congiunta, stante l'intima connessione.
In ordine al primo, va evidenziato che quanto asserito da contrasta Pt_1 recisamente con la giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di cassazione, con una serie di pronunce in continuità d'indirizzo, chiarito che «in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina […]. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di pag. 7/14 titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso”; […] infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
[…] i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce
“nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi”; […] il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
[…] non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
[…] in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
[…] sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero» (Cass. 22577 del pag. 8/14 2023 in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 24639 del 2021, Cass. n.
40107 del 2021, Cass. n. 5426 del 2022 e Cass. n. 4280 del 2022 – riguardante, quest'ultima, un caso nel quale la richiesta di pagamento era stata avanzata da parte di uno dei coeredi degli originari intestatari, entrambi defunti – tutte in motivazione).
Tali principi sono applicabili anche al caso in esame, nel quale il soggetto che pretende il rimborso dei buoni non è il cointestatario superstite, ma l'erede di uno dei due cointestatari originari, entrambi deceduti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che «l'oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili, dei quali viene mantenuta la continuità con il mezzo tecnico del subingresso del chiamato nella posizione del precedente titolare, senza alcun mutamento (a parte la modificazione soggettiva) né dell'oggetto, né del titolo del singolo rapporto. Ne consegue che, verificatasi la successione nel processo, espressamente prevista dall'art. 1[1]0 cod. proc. civ., sotto il profilo sostanziale si determina, in capo all'erede, la trasmissione della medesima situazione attiva
o passiva già propria del “de cuius”, che deve essere accertata nei confronti del medesimo erede, senza che possa assumere rilievo alcuno la vicenda della morte del precedente titolare (Cass. 5875 del 1997, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 25314 del 2019, secondo cui «l'erede che abbia, espressamente o tacitamente, accettato l'eredità non può legittimamente qualificarsi terzo rispetto al de cuius, non potendosi considerare tale colui che subentri al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, poiché l'oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili»).
Pertanto, l' non era tenuto a presentare la quietanza dei coeredi CP_1 per ottenere il pagamento dei buoni dedotti in giudizio.
Parimenti va respinta la tesi di , secondo cui essa avrebbe Pt_1 legittimamente rifiutato il pagamento per la mancata presentazione della pag. 9/14 «dichiarazione di esonero» dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.
Va a tal proposito premesso che, nel caso in esame, l'appellato, al momento della richiesta di pagamento, era tenuto a presentare la dichiarazione scritta a che non vi era obbligo di dichiarazione di Pt_1 successione in relazione ai titoli di cui chiedeva il rimborso.
Ciò è previsto dall'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale stabilisce che: «[l]e banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione».
Infatti, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità dianzi citata, i buoni in questione, «sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero».
Pertanto, i buoni postali fruttiferi non devono essere indicati nella dichiarazione di successione, essendo invece il soggetto legittimato a ricevere il pagamento tenuto a dichiarare «che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione» di successione per tali titoli, come previsto dall'art. 48, comma
4, citato.
, invece, ha lamento la mancanza di tale “dichiarazione di esonero” Pt_1 per la prima volta nel grado di appello. Essa, infatti, nella propria citazione in opposizione, a pag. 4, ha inizialmente sostenuto di non poter procedere al pagamento perché «la dichiarazione di successione versata in atti dal pag. 10/14 ricorrente, non è idonea ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge», non rispettando l'art. 48 citato che «impone che questo documento contenga l'indicazione specifica dei titoli caduti in successione». A fronte della contestazione dell' nella propria comparsa di costituzione in primo CP_1 grado, a pag. 3, che tale indicazione nella dichiarazione di successione andava esclusa, essendo i buoni equiparati ai titoli di Stato, , nella prima Pt_1 memoria ex 183 c.p.c., ha genericamente affermato la necessità della
«presentazione della denuncia di successione e/o dichiarazione di esonero»
(pag. 3), senza dedurre il difetto di quest'ultima, per poi fare di nuovo riferimento alla «mancata produzione di denuncia di successione con l'indicazione specifica dei buoni in questione», nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 6), con ciò, peraltro, insistendo su un fatto incompatibile con la dichiarazione di esonero. Infine, come detto, nella propria citazione in appello ha lamentato, per la prima volta, la mancanza della dichiarazione di esonero, fatto impeditivo tardivamente dedotto, alla stregua di quanto argomentato, e quindi insuscettibile di valutazione.
A ogni buon conto, dalle missive prodotte dall' (doc. 2h e 2i) CP_1 emerge come la vera circostanza ostativa avanzata da prima del processo Pt_1 fosse soltanto la mancata quietanza da parte degli eredi e non certo la produzione di una dichiarazione dell'interessato rispetto alla circostanza che i buoni non andassero indicati nella dichiarazione di successione, che egli sosteneva e che invece , nel presente processo, ha inizialmente negato. Pt_1
Pertanto, che abbia rifiutato tale dichiarazione va escluso, Controparte_1 stante il complessivo contegno processuale di . Pt_1
In conseguenza il rifiuto di questa di pagare i buoni dedotti in giudizio va considerato illegittimo e il primo motivo d'appello va respinto.
2. Con il secondo lamenta l'omessa pronuncia dell'eccezione Pt_1 preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. Sostiene che il credito non sarebbe pag. 11/14 liquido, perché caduto in successione, e che inoltre non sarebbe esigibile, non avendo l' «mai esibito e/o prodotto a la quietanza CP_1 Parte_1 congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite), né tanto meno la denuncia di successione». Quella concretamente presentata non sarebbe idonea «ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge», in quanto l'«articolo 48 del D.lgs. citato impone che questo documento contenga l'indicazione specifica dei titoli caduti in successione». Tale dichiarazione si porrebbe «come condizione di esigibilità del credito ereditario». Inoltre, Pt_1 sostiene di non esser mai stata costituita in mora, i cui effetti si realizzerebbero qualora, «oltre alla richiesta scritta», vi sia «l'inadempimento imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa», circostanza nel caso in esame assente, ragione per cui non sarebbe ravvisabile la sua responsabilità.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. n.
16767 del 2014, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 15037 del 2005, in massima).
La censura in tema di spese processuali non è stata formulata nel caso in esame, ciò che già di per sé impedisce l'accoglimento del motivo.
A ogni buon conto esso è anche infondato nel merito, in quanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso: va infatti respinta sia la tesi di , Pt_1 secondo cui il credito non era esigibile per mancanza della quietanza dei pag. 12/14 coeredi e della dichiarazione di successione – per i motivi esposti nella trattazione del primo motivo di appello – sia la tesi secondo cui il credito non sarebbe stato già liquido al momento del ricorso monitorio. A tal proposito va invece rammentato che «[l]a liquidità del credito – e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge – è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza» (Cass. n. 25365 del 2006, in massima).
È peraltro irrilevante anche che il credito sia stato oggetto successione, attenendo tale circostanza alla sua titolarità soggettiva e non alla consistenza.
Ciò conduce anche alla reiezione della contestazione avanzata nei riguardi della costituzione in mora di , a fronte della richiesta di pagamento da Pt_1 parte del soggetto titolare del credito e legittimato a riceverlo.
3. La soccombenza di impedisce l'accoglimento della domanda, da Pt_1 essa avanzata, di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1 quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pag. 13/14 1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
732 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
Parte_1
3. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida, per il grado d'appello, in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv. Lucilla Bigazzi, dichiaratasi antistataria;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
13 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 14/14