Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2298 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, passata in decisione all'udienza del 07/06/2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. MARSOCCI GIANVITTORIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall' avv.to DEL VECCHIO SEBASTIANO MARIA, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
, nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Sebastiano Maria Del Vecchio, presso il quale elettivamente domicilia;
INTERVENTRICE
E
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni omologate con decreto del
26/11/2010 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 14/01/2006 in Valle Agricola (CE), lamentando che la resistente ostacolava il rapporto con la figlia. Chiedeva di confermare le condizioni statuite in sede di separazione, specificando che la gestione e l'attribuzione delle spese straordinarie seguiranno le Contr linee guida approvate dal
Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava i fatti dedotti dal ricorrente. Lamentava il mancato pagamento del contributo al mantenimento per la figlia e il mancato esercizio del diritto di visita. Si associava alla domanda di divorzio e chiedeva di aumentare l'assegno per il contributo al mantenimento di indicando, quale modalità principale e preminente di corresponsione quella CP_2
del bonifico sulle coordinate IBAN indicate;
in considerazione del fatto che la resistente si era vista costretta a costituirsi nel presente giudizio senza ricevere alcuna preliminare proposta bonaria conciliativa, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Con la memoria integrativa chiedeva, altresì, la condanna del resistente ex art 709 ter al risarcimento dei danni nei suoi confronti e della minore, condannando il resistente alla massima sanzione amministrativa.
In data 30.07.2004 si costituiva la sig.ra aderendo alle difese della madre. Controparte_2
Il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti aumentando a € 250,00 l'assegno di mantenimento in favore della minore e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
All'udienza del 24.01.2023 veniva sentita la minore e disposto un percorso di riavvicinamento CP_2
al padre.
Acquisite le relazioni del S.S., sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.pc.
è divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, con la conseguenza che non vanno CP_2 adottate le statuizioni relative all'affidamento e al regime dell'esercizio del diritto di visita.
Per quanto concerne il mantenimento di , rispetto alla quale non è stata prospettata la CP_2 sopraggiunta autosufficienza economica, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4
c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione della figlia in ragione dell'età, del reddito delle parti -che svolgono lavori saltuari-, il Collegio ritiene congrua la somma richiesta di € 250,00. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico sulle coordinate che di seguito si indicano: IBAN
– IT 86 O 07601 14900 001004479786 – POSTE ITALIANE SPA – , alla CP_1
resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate, secondo le linee guida adottate dall'adito tribunale.
La resistente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della massima sanzione e al risarcimento dei danni ex art 709 ter c.pc. -all'epoca vigente-, per l'inadempimento degli obblighi di contribuzione a suo carico e per il mancato esercizio del diritto/dovere di visita. In particolare, ha allegato che il ricorrente non ha corrisposto con regolarità il mantenimento sin dall'emissione dei provvedimenti della separazione e non ha esercitato con regolarità il diritto di visita.
Va precisato che per costante giurisprudenza “la sopraggiunta maggiore età del figlio non fa venir meno la domanda di irrogazione delle sanzioni del risarcimento del danno, in applicazione del consolidato principio per il quale i fisiologici tempi del procedimento non possono riverberarsi in danno dell'attore”. Occorre, pertanto, verificare in fatto se il resistente sia stato inadempiente, durante la minore età della figlia, agli obblighi sullo stesso gravanti quanto al corretto accudimento e mantenimento della minore.
Orbene, il resistente durante tutto il procedimento non ha provato l'esatto adempimento dell'obbligo di contribuzione a suo carico, né di aver esercitato il diritto/dovere di visita con regolarità; inoltre, non si è presentato innanzi al S.S. per il disposto percorso di riavvicinamento alla minore-cfr relazione del S.S. depositata il 18.09.2023-. è arrivata al punto di rifiutare la figura paterna per il CP_2
disinteresse percepito.
Si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla madre -costretta a provvedere da sola alle esigenze della figlia- e della minore, vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna, sia quella del risarcimento del danno nei confronti delle stesse, in ragione della funzione punitiva che, tenuto conto della gravità della violazione -la resistente ha allegato che il ricorrente non ha corrisposto con regolarità il mantenimento sin dall'emissione dei provvedimenti della separazione;
è arrivata CP_2 al punto di rifiutare la figura paterna per il disinteresse percepito-, della condizione economica del resistente, va quantificato complessivamente in € 8.000,00.
Il resistente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente in ragione della soccombenza riguardo alla domanda ex art 709 ter, tenuto conto del valore della domanda, delle fasi espletate, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma mensile di € 250,00 per il contributo al mantenimento della figlia. Detta CP_1
somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat -F.O.I.-;
b) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle Parte_1
spese straordinarie per la figlia purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate secondo le linee guida approvate dall'intestato tribunale;
c) condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della resistente e della figlia, ex art. 709 ter, al pagamento della complessiva somma di € 8.000,00.
d) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in € 2500,00, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 18/10/24
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso