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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2021 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to MICONI Parte_1 P.IVA_1
GIULIANO
ATTRICE OPPONENTE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to TAMBURINI SABRINA e CP_1 P.IVA_2 dall'Avv.to BALDI FRANCESCA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ferma la decadenza, ex artt. 166-167 cpc, della convenuta con riferimento alla domanda subordinata svolta in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, in quanto domanda differente da quella monitoria,
pagina 1 di 19 accertati i fatti di cui in narrativa e segnatamente
-la natura degli accordi intercorsi nel marzo 2020 tra il Sig. e il Sig. Persona_1 Parte_2 relativamente al progetto della mascherina “La Leggera”;
-l'avvenuto pagamento da parte della società , pro bono pacis, in favore della Parte_1 ditta individuale , della fattura n. 21 del 09.12.2020 e della fattura n. 24 del Parte_2
31.12.2020, per le prestazioni ivi indicate;
-le eccezioni riguardanti i gravi vizi della fattura azionata in sede monitoria dal punto di vista dell'an e del quantum delle prestazioni descritte e/o dal punto di vista del soggetto emittente;
NEL MERITO:
-Dichiarare, nel migliore dei modi, nullo, illegittimo, infondato ed improduttivo di effetti giuridici, e per l'effetto revocare, l'opposto decreto ingiuntivo n. 1146/2021, e n. 2565/21 R.G., emesso in data 04.10.2021 dall'Ecc.mo Tribunale di Mantova;
IN OGNI CASO:
-Con vittoria di compensi e spese di causa e di mediazione come da nota spese allegata”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge,
IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligazione pecuniaria de qua, accertata l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni avversarie, RIGETTARE
l'opposizione e le domande tutte svolte dalla società opponente e, per l'effetto, CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1146/2021, emesso e depositato dal Tribunale di
Mantova in data 4.10.2021 e, conseguentemente, CONDANNARE la società Parte_1
(C.F. e P. IVA. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 legale in Mantova - via Maestri del Lavoro 17, al pagamento, in favore di (C.F. e CP_1
P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Correggio (RE) - Via G. Di Vittorio 11, della somma capitale di euro 42.700,00, oltre agli pagina 2 di 19 interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, maturati dalla data di scadenza della fattura insoluta
(ovvero il 31.1.2021) sino alla data dell'effettivo saldo e alle spese della procedura liquidate in euro 1.305,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso forfettario sui compensi, c.p.a. e iva come per legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata in ogni caso la sussistenza dell'obbligazione pecuniaria de qua, per l'effetto CONDANNARE la società (C.F. e P. IVA. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mantova - P.IVA_1 via Maestri del Lavoro 17, al pagamento, in favore di (C.F. e P. IVA. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Correggio P.IVA_2
(RE) - Via G. Di Vittorio 11, della somma capitale di euro 42.700,00, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, maturati dalla data di scadenza della fattura insoluta (ovvero il 31.1.2021) sino alla data dell'effettivo saldo.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali della presente causa, oltre rimborso spese generali
(15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1146/21, emesso da quel Tribunale, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di (di seguito solo dell'importo di € 42.700,00, oltre interessi e CP_1 CP_2 spese legali, quale saldo ancora dovuto per le prestazioni di cui alla fattura prodotta in sede monitoria, relativa ad “attività prestate … nell'ambito del progetto riferito alla maschera facciale
“La Leggera”.
L'opponente contestava la debenza della somma richiesta, sia nell'an che nel quantum, negando che alcun rapporto contrattuale fosse intercorso con l'ingiungente; in particolare l'attrice allegava: che nel marzo 2020, in piena pandemia da Covid-19, era iniziata una collaborazione tra il Sig. quale legale rappresentante della società “ , e il Sig. Persona_1 Parte_1
pagina 3 di 19 , titolare dell'omonima ditta individuale (nonché legale rappresentante della Parte_2 società ), al fine di realizzare un progetto di produzione di mascherine a filtri CP_1 rotondi intercambiabili - costituiti nella versione più semplice da tamponi struccanti ovvero, nei modelli più complessi, da filtri P1, P2 e P3- intese quali dispositivi di protezione individuale contro il Covid, con possibilità di montaggio di sistemi filtranti commerciali a innesto rapido, nonché di un adattatore con valvole unidirezionali capace di rendere il prodotto utilizzabile anche per l'ossigenazione forzata, secondo un'idea del che aveva individuato nel , con il Per_1 PT quale già aveva collaborato in passato, un partner per attuarla;
che, secondo gli accordi intercorsi, il avrebbe effettuato degli investimenti in termini di studio e ricerca nonché di acquisto di Per_1 materiali, e si sarebbe fatto carico anche della realizzazione degli stampi e di seguire la produzione del bene, mentre il avrebbe dovuto disegnare le mascherine (progetto) e si PT sarebbe dovuto occupare dell'aspetto commerciale, ricercando soggetti interessati all'acquisto di grandi quantità del prodotto e alla relativa distribuzione sul mercato, senza prevedere alcun corrispettivo, ma, una volta avviata la produzione delle mascherine, la suddivisione al 50% degli utili sulle relative vendite;
che, concluso un primo progetto, la società attrice nei primi giorni di aprile realizzò in proprio gli stampi e, a metà mese, commissionò a una ditta terza, società
, una serie di prove stampi e, superate queste, circa 200 campioni del Controparte_3 prodotto-base (mascherina nuda e non completa, ancora priva di elastici e filtri), che vennero fatti esaminare alla società che il aveva reperito come possibile acquirente e che CP_4 PT aveva mostrato interesse per il prodotto;
che a inizio maggio, richiese delle modifiche CP_4
e migliorie al dispositivo, che comportarono la necessità di una riprogettazione ex novo e realizzazione di nuovi campioni;
che a giugno comunicò che avrebbe provveduto a CP_4 richiedere la certificazione ad apposito ente a ciò preposto, certificazione che tuttavia non venne concessa, per irregolarità formali;
che a quel punto, avendo la società attrice già investito nel progetto, nella duplice fase del primo e del secondo campione realizzato, notevoli risorse, ed avendo comunicato l'intenzione di voler comunque concludere l'affare, ma CP_4 accantonando per il momento la produzione della mascherina, il con il pieno avallo del Per_1
, maturò l'intendimento della vendita del progetto, da parte di a in PT Parte_1 CP_4 modo da un lato da consentire, alla luce della notevole forza commerciale e strutturale di questa,
pagina 4 di 19 una distribuzione di massa del dispositivo a prezzi competitivi, e dall'altro lato da potere rientrare con le spese e gli investimenti affrontati, e di riservarsi in ogni caso la produzione del bene, tramite l'appoggio con la già citata società , una volta che avesse deciso di Controparte_3 CP_4 dare finalmente corso alla pratica con la certificazione della mascherina, con la contrattualizzazione dell'esclusiva in favore di appunto, per la produzione del Parte_1 bene, e l'ordine dei primi 60.000 pezzi;
che l'affare si perfezionò con la stipula, nel novembre
2020, di due contratti uno di ricerca e sviluppo con corrispettivo pari a Controparte_5
Euro 80.000,00 più IVA, e uno per la fornitura degli stampi da parte dell'attrice con corrispettivo pari a Euro 60.000,00 più IVA, per un ammontare complessivo Euro 140.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in diverse tranches, pagamenti onorati da che i passaggi successivi CP_4 avrebbero dovuto essere la stipula di un ulteriore contratto con volto a regolamentare la CP_4 produzione in esclusiva delle mascherine, con gli stampi forniti, da parte di al Parte_1 prezzo di Euro 2,776 al pezzo e un primo ordine di 60.000 pezzi da parte di che tuttavia CP_4 tali passaggi, eseguiti i quali gli accordi del marzo 2020 tra il Sig. e il Sig. avrebbero PT Per_1 condotto alla divisione paritaria degli utili sulla vendita, non vennero mai posti in essere;
che il
, contrariamente agli accordi assunti, da novembre 2020 iniziò a pretendere pagamenti per PT
l'attività di disegno e progettazione dei pezzi e per quella di natura commerciale di cui s'è detto, sulla base di un ragionamento completamente erroneo così riassumibile: avendo la società attrice concluso con i due contratti per Euro 140.000,00 più IVA,, una parte di questo CP_4 corrispettivo, pari a Euro 50.000,00 oltre IVA, sarebbe spettata a lui per le prestazioni svolte, importo determinato unilateralmente e arbitrariamente;
che nello scambio di corrispondenza intercorsa il si oppose e spiegò dettagliatamente gli ingenti esborsi profusi, e che il Per_1 pagamento di compensi in questa fase non era stato pattuito e non sarebbe spettato al suo interlocutore ma, stanti le sempre più pressanti richieste del , si offrì comunque, pro bono PT pacis, di riconoscergli un corrispettivo per l'attività di disegno e progettazione condotta, pagando ad (ditta individuale) dapprima la fattura n. 21 del 09.12.2020 dell'importo Parte_2 esente IVA di Euro 6.034,00 e avente come testuale oggetto “Attività di sviluppo e di supporto tecnico per la realizzazione di nuovi particolari i materiale plastico. Realizzazione di rendering.
Realizzazione di presentazioni/documentazioni tecniche”, e in seguito la fattura n. 24 del pagina 5 di 19 31.12.2020, dell'importo esente IVA di Euro 8.972,00 e avente come testuale oggetto “Revisione progetto esistente e sviluppo di nuova versione in 3D del prodotto ER ”; Per_2 che in seguito il , non soddisfatto degli accrediti ricevuti pari a Euro 15.006,00, continuò a PT pretendere denari da sempre sulla base del ragionamento sopra esposto, stavolta Parte_1 in favore della società “ di cui è amministratore, ed emettendo arbitrariamente la CP_1 fattura elettronica n. 12/2020 del 31.12.2020 -in realtà al Sistema D'Interscambio (SDI) Pt_3 solo in data 11.01.2021- per complessivi Euro 35.000,00 più IVA, posta a base del procedimento monitorio e recante il seguente oggetto: “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale CP_4 partner commerciale per la distribuzione della ”” (per Parte_4
Euro 25.000,00 più IVA), e “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale per la certificazione della ” (per Euro 10.000,00 più IVA), Parte_4 importi che, guarda caso, sommandosi ai 15.000 Euro già incassati dalla ditta individuale, portavano la pretesa complessiva della coppia a euro 50.000,00 Parte_5 più IVA, ma in alcun modo dovuti, per tutte le ragioni esposte, non conseguendo ad alcun accordo contrattuale (avendo il avuto rapporti sempre e solo con il Sig. Per_1 Parte_2 personalmente, e mai con una struttura societaria facente capo a lui); che nella successiva corrispondenza intercorsa tale fattura era stata quindi contestata e in essa non poteva ravvisarsi alcun “riconoscimento di debito” come invece sostenuto dall'ingiungente.
Concludeva quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, relativo a credito insussistente.
Parte convenuta, tardivamente costituitasi, contestava quanto affermato dall'attrice, allegando che, secondo l'accordo intercorso sin dal marzo 2020 tra il e il , Per_1 PT Parte_1 si sarebbe occupata dell'acquisto di materiali e dello stampaggio delle mascherine, mentre il secondo avrebbe curato lo sviluppo del progetto tecnico nell'ambito della propria impresa individuale e, per il tramite della società R&D E da egli rappresentata, l'aspetto produttivo qualora necessario, oltre all'ambito commerciale, con il reperimento di soggetti terzi interessati all'investimento e all'acquisto dei prodotti e la conseguente gestione della rete commerciale;
che pagina 6 di 19 prevedendo tale programma un impegno cospicuo e paritario di tutte le parti, i contraenti avevano convenuto da subito, in ragione della titolarità condivisa del progetto de quo, sulla suddivisione egualitaria al 50% (da una parte il sig. e R&D E e, dall'altra, di ogni PT Parte_1 ricavo che ne sarebbe derivato, e ciò, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, a prescindere dalla eventuale distribuzione sul mercato del prodotto.
Riportando in modo analogo all'attrice i fatti successivamente accaduti (salvo specificare che era stata contattata dal quale rappresentante della società ) la convenuta CP_4 PT CP_1 precisava che in occasione della stipula dei contratti fra e dietro esplicita Parte_1 CP_4 richiesta di “(la quale si era sempre interfacciata con i legali rappresentanti di entrambe le CP_4 parti in causa) veniva chiarito che i relativi pagamenti dovessero essere effettuati da quest'ultima direttamente in favore di ul presupposto che, in ogni caso, la suddivisione dei Parte_1 medesimi da parte del sig. e del sig. avvenisse in base agli accordi tra costoro già PT Per_1 intercorrenti, con successiva fatturazione del perito e di R&D E nei confronti dell'opponente” e che in quale momento “venne stabilito congiuntamente dal sig. e dal sig. che la Per_1 PT somma imputabile alle spese, di cui oveva essere tenuta indenne, fosse pari Parte_1 ad euro 40.000,00 (oltre IVA) e che il ricavato residuo pari a complessivi euro 100.000,00 (oltre
IVA), in virtù di quanto stabilito inizialmente tra i medesimi, andasse di conseguenza suddiviso pro quota, con imputazione del 50% (pari ad euro 50.000,00) ciascuno (e con ulteriore suddivisione di questo 50%, secondo percentuali da definirsi, tra il sig. , quale impresa PT individuale, e la società R&D E)”; che sulla base di detti accordi pertanto venivano emesse da parte dell'impresa individuale del Bianco le due fatture citate da controparte, per complessivi €
15.000,00, e da parte di R&D E la fattura n. 12 del 31.12.2020 di euro 42.700,00 (euro 35.000,00 oltre IVA), rimasta insoluta e oggetto del decreto ingiuntivo;
che l'emissione delle due fatture del sig. e della fattura n. 12/2020 della società per circa complessivi euro 50.000,00 PT CP_1
(oltre IVA) era dunque del tutto corretta e trovava ampio riscontro anche nella corrispondenza intercorsa fra il e il PT Per_1
Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque condanna di parte attrice al pagamento della somma già
pagina 7 di 19 oggetto del decreto ingiuntivo opposto o della minor somma accertata come dovuta, avanzando in via preliminare, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata la suddetta istanza, la causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
La società ha agito in via monitoria allegando di essere titolare del credito di € CP_1
35.000,00 oltre IVA, di cui alla fattura emessa nei confronti di con le Parte_1 eseguenti causali: “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale partner commerciale CP_4 per la distribuzione della ” per Euro 25.000,00 (più Parte_4
IVA), e “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale per la certificazione della ” per Euro 10.000,00 (più IVA), senza Parte_4 specificare il titolo (contratto) da cui tale credito deriva, limitandosi ad affermare che la suddetta somma era dovuta “in forza di attività prestate in favore della società Omega Stampi s.r.l. … nell'ambito del progetto riferito alla maschera facciale “la Leggera”; da tale descrizione dovrebbe quindi evincersi che fra le parti sia intercorso un contratto d'appalto, avente ad oggetto le suddette prestazioni.
La società opponente ha negato, in primo luogo, che con la suddetta società sia mai intercorso un rapporto contrattuale, contestando sia l'an che, in ogni caso, il quantum del preteso credito.
Com'è noto, in questa sede, a fronte delle contestazioni del debitore, è onere del creditore fornire prova del titolo, dell'esecuzione delle prestazioni di cui chiede il pagamento, e dell'importo del corrispettivo, pattuito o comunque dovuto, venendo meno il valore probatorio, limitato alla fase monitoria, dato dalla fattura commerciale.
Ciò premesso, ai fini della ricostruzione dello svolgimento dei fatti che hanno condotto alla presente controversia, sulla base delle concordi allegazioni delle parti, può ritenersi pacifico che nel marzo del 2020 il quale legale rappresentante di abbia proposto ad Per_1 Parte_1
di condividere la progettazione, realizzazione e commercializzazione, nel pieno Parte_2
pagina 8 di 19 della pandemia COVID-19, di un dispositivo di protezione individuale, ossia di una maschera facciale, adattabile a più usi;
è del pari pacifico che , perito industriale, titolare di Parte_2 impresa individuale, e altresì legale rappresentante della società (di cui in questa CP_1 sede non è stata prodotta la visura), accettando la proposta, abbia provveduto alla progettazione del dispositivo, mentre la si è occupata della realizzazione prima degli stampi e Parte_1 poi di campioni del prodotto;
che sempre abbia quindi reperito come soggetto Parte_2 investitore, interessato alla commercializzazione del dispositivo, CP_4
Le parti hanno fornito invece versioni difformi sul contenuto economico dell'accordo contrattuale intercorso fra le stesse, allegando da un lato, la società attrice, che non sarebbe stato pattuito alcun corrispettivo per l'attività, sia di progettazione che di ricerca del soggetto investitore da parte del , ma bensì, solo una volta avviata la produzione delle mascherine, la suddivisione PT al 50% (fra l'attrice e lo stesso ) degli utili sulle relative vendite, e dall'altro, la convenuta PT
(specificando che il , quale tecnico, avrebbe curato lo sviluppo del progetto nell'ambito PT della propria impresa individuale e, per il tramite della società da egli rappresentata, CP_1 avrebbe invece curato l'aspetto produttivo e commerciale), che i contraenti avevano invece sin da subito convenuto la suddivisione egualitaria al 50% (da una parte il sig. e, Parte_5 dall'altra, di ogni ricavo che sarebbe derivato dal progetto. Parte_1
Dalla stessa ricostruzione offerta da parte opposta deve quindi escludersi che il credito fatto valere derivi da contratto d'appalto o contratto di prestazione d'opera o di servizi, concluso fra quale committente e R&D E quale appaltatrice/prestatrice di opere o servizi, non Parte_1 essendo stata una simile pattuizione neppure allegata.
Entrambe le prospettazioni offerte sugli accordi intercorsi risultano integrare in realtà gli elementi essenziali della costituzione di una società, quantomeno di fatto, ossia la previsione dell'esercizio in comune di una determinata attività economica, allo scopo di dividerne gli utili, e la conseguente costituzione di un "fondo comune" costituito mediante conferimento da parte di ciascuno dei soci, di “beni o servizi”, qui dati dalla messa a disposizione di della Parte_1 propria struttura produttiva e dal capitale necessario per la realizzazione degli stampi e dei pagina 9 di 19 campioni e da parte di dell'attività di progettazione e (o da parte di Parte_6 CP_1 secondo la versione della convenuta) di ricerca di un investitore.
Le stesse non hanno tuttavia trovato conferma probatoria, sia quanto ai soggetti giuridici che avrebbero dovuto partecipare alla realizzazione dello scopo comune, secondo l'accordo iniziale, sia quanto all'aspetto economico della “divisione degli utili”.
In particolare, e per quanto qui rileva, non è stata fornita, da parte della società convenuta, prova della sua partecipazione, quale soggetto giuridico diverso e distinto dalla persona fisica di
(imprenditore individuale), all'iniziale accordo “commerciale” (rectius: Parte_2 societario) che doveva condurre alla commercializzazione del dispositivo di protezione.
La circostanza è stata negata dal legale rappresentante dell'attrice in sede di interrogatorio formale e in merito nulla hanno saputo riferire i testi assunti.
Parte convenuta è stata infatti ammessa a dimostrare per testi le seguenti circostanze: “18) Vero che, interessata al progetto della maschera facciale, ha fissato alcuni incontri con il CP_4 sig. per meglio valutare e approfondire lo sviluppo del prodotto e gli eventuali termini dei PT rapporti commerciali che potevano essere instaurati19) Vero che, nei primi incontri tenutisi con Contr
il sig. per ha presentato, quale proprio partner del progetto CP_4 PT CP_1 della maschera facciale, il sig. legale rappresentante della società Persona_1 [...]
20) Vero che, a specifica richiesta dell'Ing. di conoscere di chi Parte_1 Persona_3 fosse la proprietà del progetto della maschera facciale, il sig. e il sig. hanno PT Per_1 dichiarato che tale progetto apparteneva in parti uguali ad entrambe le società da essi rappresentate.; 25) Vero che, dopo aver definito tutte le modifiche richieste alla maschera facciale, il sig. per ha inoltrato a il fascicolo di documenti PT CP_1 CP_4 relativo al prodotto necessario per la certificazione de “La Leggera”28) Vero che, in fase di definizione degli accordi contrattuali riferiti alla maschera facciale “La Leggera”, l'Ing. Per_3 ha chiesto al sig. e al sig. quale società dagli stessi rappresentata dovesse emettere le PT Per_1 fatture e dovesse essere indicata quale parte contrattuale nei contratti da stipulare con CP_4
29) Vero che, alla suddetta domanda, il sig. per e il sig. per
[...] PT CP_1 Per_1
pagina 10 di 19 anno risposto che la proprietà del progetto era di entrambe le società in Parte_1 misura paritaria, ma che poteva essere indicata come parte contrattuale la società
[...]
perché poi il corrispettivo versato da in suo favore sarebbe stato da Parte_1 CP_4 loro ripartito in base agli accordi interni.”
Il teste , all'epoca dei fatti direttore operativo di , che si è occupato per Persona_3 CP_4 conto di quest'ultima del progetto “La Leggera”, ha riferito: Sul cap. 19) Io posso dire che Contr dialogavo con il per il progetto;
non ricordo che sia stato speso il nome di s;
si PT CP_6 trattava di incontri informali;
è vero che successivamente ai primi incontri il ha presentato PT come partener del progetto il sig. , quale legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
[...
Sul cap. 20) E' vero;
dopo tutte le fasi preliminari arrivammo alla finalizzazione del contatto;
ci fu un incontro in cui io chiesi di chi era la proprietà del progetto e se doveva fare due CP_4 contratti separati o se ne bastava uno;
il sig. e il dissero di procedere alla Per_1 PT finalizzazione di un unico contratto con in quanto poi loro stessi avrebbero Parte_1 regolato i rapporti fra di loro;
non so dire se questo fosse riferito alle società di cui il e il PT erano rispettivamente legali rappresentanti, come indicato in capitolo. Sul cap. 25) E' vero, Per_1 per la certificazione delle mascherine era necessaria tutta la documentazione che venne inviata da al nostro regolatorio;
non so dire se l'invio venne fatto “per , non saprei PT CP_1 distinguere dall'indirizzo mail che compare sul documento che mi viene esibito se fosse un indirizzo personale o della società, documento che è appunto relativo ai documenti che sono stati inviati. “Sul cap. 28) e 29) Ho già risposto. Ribadisco che tutte le trattative sono state svolte in via informale, nel senso che ci chiamavamo per nome con il e il;
solo giunti alla Per_1 PT finalizzazione del contratto sono stati chiesti chiarimenti sul soggetto che doveva concludere il contratto con e sia che dissero che il contratto sarebbe stato concluso da CP_4 Per_1 PT
e poi loro avrebbero regolato i loro rapporti interni, ma non venne specificata Parte_1
l'indicazione, quale comproprietaria del progetto, della società CP_1
Il teste direttore vendite di ha dichiarato: “Sui cap. 18), 19) Testimone_1 CP_4
Preciso che io fui assunto in nel giugno del 2020 e il progetto della maschera facciale CP_4 con e era già stato avviato. Sul cap. 25) So che venne inviata la documentazione per PT Per_1
pagina 11 di 19 la certificazione, Presa visione del doc. 16 confermo che ricordo di aver ricevuto la mail;
non so specificare se la mail sia stata inviata per o per il persona fisica;
io sapevo che CP_1 PT al progetto per la mascherina lavorava la società nel senso che ricordo questo nome. CP_1
Sul cap. 28) e 29) Non posso rispondere, in quanto io mi sono occupato della parte relativa alla certificazione.”
Il doc. 16 prodotto dalla convenuta, e relativo al cap. 25), è una mail inviata ai responsabili di dall'indirizzo “ ”, indirizzo mail riferibile alla persona di CP_4 Email_1
e non alla società secondo quanto allegato dall'attrice e non Parte_2 CP_1 contestato.
Il fatto che il teste ricordi il nome della società convenuta come società che Tes_1
“lavorava al progetto per la mascherina”, pacifico che il progetto sia stato realizzato da PT
, persona fisica, non apporta alcun elemento probatorio a dimostrazione del ruolo che
[...] avrebbe avuto il diverso soggetto giuridico societario nell'affare, e ai fini qui fatti valere, non essendo sicuramente mai stato speso nelle trattative che hanno poi condotto alla conclusione dei contratti fra e come ben precisato dal teste , che tali trattative ha Parte_1 CP_4 Per_3 seguito personalmente.
La società convenuta ha quindi sostenuto che la partecipazione della stessa all'accordo iniziale con (o successiva, secondo quanto dichiarato in sede di interpello da Parte_1 PT
, che in tale sede ha affermato: “il mio compito iniziale era quello di progettazione della
[...] mascherina;
ho fatto tre progetti;
successivamente quando mi è stato dato incarico di commercializzare le mascherine ho fatto presente al che tale attività, fiscalmente, non Per_1 poteva essere svolte da me come libero professionista, ma solo dalla società di cui sono legale rappresentante;
sin dall'inizio comunque l'accordo era che qualsiasi fosse stato l'esito, vendita del progetto o vendita delle mascherine, quanto ricavato sarebbe stato suddiviso al 50%; come ho detto da un certo punto in poi (reperimento di come partner commerciale e rapporti con CP_4
l'attività è stata svolti dalla società R& D srl”), nonché il “riconoscimento di debito” nei CP_4 confronti di quest'ultima, sarebbero comunque dimostrati dalla corrispondenza email intercorsa tra il e il successivamente alla conclusione dei contratti con PT Per_1 CP_4
pagina 12 di 19 Va qui rilevato che come comprovato dai contratti prodotti e dalle testimonianze assunte, con quest'ultima venne concordato (da parte del e del ) la conclusione di un primo Per_1 PT contratto con il quale la prima ha affidato ad la realizzazione di “attività di R&S” Parte_1
(Ricerca e Sviluppo, n.d.r.) per la realizzazione di “maschere facciali da filtrazione”, a fronte di un corrispettivo di € 80.000,00 più IVA (vedi doc. 2 parte attrice e doc. 6 parte convenuta) e di un secondo contratto di “fornitura in esclusiva” degli stampi realizzati da per la realizzazione Pt_1 di mascherine facciali “per poi commercializzare con il proprio marchio il prodotto”, per un corrispettivo di € 60.000,00 più IVA;
è pacifico che la prevista futura commercializzazione del prodotto da parte di non sia mai avvenuta e che la committente abbia provveduto al CP_4 pagamento dei corrispettivi pattuiti (da versarsi in più rate, scadenze 31.10.2020, 30.11.2020,
16.12.2020, 31.12.2020 di cui alle fatture relative emesse da . Parte_1
Le parti non hanno in alcun modo chiarito il motivo per il quale sia stato richiesto a di CP_4 individuare quale controparte contrattuale la sola l'allegazione di parte Parte_1 convenuta secondo cui venne concordato che il contratto sarebbe stato firmato solo da quest'ultima, in quanto sia la sede di che quella di è situata in Mantova, mentre CP_4 Pt_1 la sede di si trova in Reggio Emilia, è giustificazione priva di alcun senso e smentita dal CP_1 fatto che i contratti sono stati conclusi mediante trasmissione via mail dei relativi documenti sottoscritti da e in data 16.11.2020 (v. doc. 2 e 3 di parte attrice). CP_4 Parte_1
Ciò premesso, risulta che, a seguito della conclusione dei suddetti contratti, abbia Parte_2 richiesto a a mezzo di messaggi telefonici (vedi screenshot comunicazioni Persona_1 whatsapp A. – del 9.12.2020, doc. 23 parte convenuta) e quindi a mezzo mail, il Per_1 Per_4 pagamento della somma a lui dovuta, e in particolare di emettere a tal fine fatture sia come impresa individuale che come società “srls”.
Come sostenuto dall'attrice la somma “dovuta”, quantificata in complessivi € 50.000,00 risulta essere stata determinata unilateralmente da e contestata da Parte_2 Persona_1 dovendo la corrispondenza prodotta e a tal fine intercorsa fra i due leggersi nella sua completa sequenza.
pagina 13 di 19 In data 9.12.2020, alle ore 11.43 il invia al un messaggio whatsapp con cui gli PT Per_1 chiede di inviargli “i dati”, “così inizio a fatturare qualche cosa anch'io”; il alle 13.21 invia Per_1 una mail al , in cui afferma che il progetto era suo e che gli accordi iniziali, come qui PT sostenuto, prevedevano la divisione al 50% degli utili sulla vendita di mascherine;
dà atto che il progetto non si è evoluto come sperato e contestando “le cifre folli che hai lanciato” riepiloga le spese e il tempo dallo stesso speso nel progetto, affermando che quanto ricevuto da non CP_4 serve neppure a coprire le spese e che in tutto ciò gli unici importi che spettano al sono PT relativi alla “progettazione cad”; chiude la mail polemicamente chiedendo al : ”scrivi due PT righe per farmi capire dove sbaglio nell'analisi oppure rimetti pure fattura dell'importo che ritieni più consono e verrà pagata”; alle 13.45 , in risposta a tale mail, ribadisce che Parte_2 spettano ad entrambi 50.000,00 euro e che i 40.000,00 in più per “sono proprio per quello Pt_1 che hai scritto”, preannunciato che “su questi primi acconti staccherei 5000 + 10000 come detto.
Successivamente il resto”; alle 15.00 il invia messaggio telefonico ribadendo di avere PT anche lui diritto ad un acconto;
il risponde “stacca la fattura”; alle successive richieste e Per_1 proposte su quali importi fatturare, il risponde di “non stare a fare mille fatture”, il Per_1 PT replica che “non ne servono mille ma due una la faccio stasera per avere un po' di ossigeno i rimanenti 44 soluzione unica con l'srls dopo il 16”, il risponde di “mettere a posto la fattura Per_1 che hai emesso” (come ditta individuale, sembra di comprendere dal tenore dei messaggi precedenti), e “emetti quella a saldo della srl e domani ci sentiamo”.
In data 9.12.2020 il , quale titolare di impresa individuale, emette quindi nei confronti di PT la fattura n. 21 dell'importo di € 6.034,00 per “Attività di sviluppo e di supporto Parte_1 tecnico per la realizzazione di nuovi particolari in materiale plastico. Realizzazione di rendering.
Realizzazione di presentazioni/documentazioni tecniche”, regolarmente pagata.
Il 10.01.2021 alle 11.18 invia una mail al con allegate due fatture Parte_2 Per_1 chiedendo “dai un occhio se possono andare le descrizioni e gli importi così distribuiti”; la prima fattura, n. 24 del 31.12.2020 emessa da p.i., per l'importo di € 8.972,00 con Parte_2 causale “Revisione progetto esistente e sviluppo di nuova versione in 3D del prodotto
ER FACCIALE” (che verrà pagata), la seconda non ancora numerata, emessa da R&D
pagina 14 di 19 E dell'importo complessivo di € 42.700,00, per voci diverse;
alle 21.29 il risponde: “ho Per_1 ricevuto la tua mail. fattura nr. 21, ok, pagata. fattura nr. 24, ok, va bene e l'ho già inoltrata al mio commercialista. A sto punto, a occhimetro, considero il lavoro di progettazione che hai svolto più o meno saldato, resta la fattura srls. Riassumo tre opzioni:
1. considera l'eliminazione della fattura.
2. Presenta la fattura in allegato File A.pdf14, modificando sia descrizione che importi così come ho riportato 3. Presenta la fattura in allegato file B.pdf15, modificando sia descrizione che importi così come ho riportato. Come risultato corrispondente all'opzione scelta:
1. la leggo come tua volontà nel continuare a investire insieme e a mantenere inalterati i nostri accordi iniziali, e procedo al pagamento immediato della fattura n. 24. 2. la leggo come tua volontà nel continuare a investire insieme e, nonostante trovo sia un extra non dovuto, è comunque riconoscibile, pagamento fattura N. 24 immediato, fattura “A.pdf” a saldo dell'ultimo pagamento con mantenimento dei nostri accordi. Dovresti però prima fare una ragionata e CP_4 trovare il modo di dove/come troveremo la liquidità (necessaria per gli anticipi … (omissis) 3. la leggo come tua volontà di modificare i nostri accordi originali. In questo caso pagamento fattura
N.24 e fattura “B.pdf” immediate”; il file A.pdf allegato è modello di fattura R&D E per CP_1 un imponibile di euro 10.000,00, con descrizione “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione, presentazione e trattazione degli accordi commerciali con CP_4 quale partner commerciale per la distribuzione della
[...] Parte_4
” per euro 5.000,00 e “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete
[...] commerciale per la certificazione della ” per euro Parte_4
5.000,00, il file B.pdf allegato modello di fattura per un imponibile di euro 30.000,00, con descrizione “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione, presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale partner commerciale CP_4 per la distribuzione della ” per euro 25.000,00 e Pt_4 Parte_4
“Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale per la certificazione della
” per euro 5.000,00; alle 22.28 risponde il , Parte_4 PT con toni altrettanto “risentiti” ricordano al che “abbiamo sempre detto che prima incassavi e Per_1 poi mettevamo a posto i conti tra noi”, ribadendo le sue ragioni e chiedendogli conto degli esiti di un incontro con il;
alle 00.30 dell'11.01.2021 il risponde comunicandogli il Per_3 Per_1
pagina 15 di 19 contenuto dell'incontro avuto in (sempre nella prospettiva della possibile produzione della CP_4 mascherina) e in cui, ribadita la paternità dell'idea, conclude “basta chiacchere, domani sarò offline per impegni, quindi fai tranquillamente la fattura e inviala sullo SDI”.
In data 11.01.2021 la società convenuta invia allo SDI la fattura oggetto della presente controversia, per un importo complessivo imponibile di € 35.000,00, con causali modificate rispetto alla bozza inviata dal via mail, e così indicate: “Attività di analisi di mercato, di PT ricerca sul territorio con individuazione presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale partner commerciale per la distribuzione della CP_4 Parte_4
” Euro 25.000,00 – “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale
[...] per la certificazione della ” Euro 10.000,00. Parte_4
Con mail del 13.1.2021, inviata questa volta all'indirizzo mail della società opposta, il Per_1 contesta espressamente la suddetta fattura, chiedendone lo storno, e in particolare contesta quanto alla prima voce la arbitrarietà, la mancata rendicontazione e il mancato preventivo a monte, dichiarandosi disponibile a riconoscere un importo di € 3.500,00 oltre IVA, e comunque che si tratti di attività non ancora perfezionata (mancando la stipula del contratto con per la CP_4 produzione in esclusiva delle mascherine e il primo ordine da parte di essa) e, quanto alla seconda voce, ugualmente, l'arbitrarietà e la mancata preventiva discussione della somma esposta, la mancata specificazione della documentazione a cui si fa riferimento, e comunque che
“Interfacciandomi con risulta essere stata consegnata altra documentazione CP_7 differente da quanto è già stato fatturato dalla fatture tra l'altro già saldate”. Parte_7
Se quindi dalla suddetta corrispondenza può evincersi il riconoscimento, da parte del di un Per_1 qualche ruolo, nell'”affare” della società convenuta o comunque il suo consenso all'emissione di fattura (per “fini fiscali” qui non meglio precisati) anche da parte di tale diverso soggetto giuridico, per quota/parte spettante al , risulta del pari evidente dalla stessa corrispondenza PT che fra il e il a fronte del protrarsi delle trattative per la produzione industriale delle PT Per_1 mascherine da parte di e dell'accordo raggiunto comunque per la stipula dei due contratti, CP_4 cui avrebbero dovuto seguire gli ulteriori sviluppi, non fosse stato raggiunto in via preventiva pagina 16 di 19 alcun accordo sulla quota spettante a ciascuno sul corrispettivo riconosciuto da e che CP_4 nessun accordo si sia successivamente perfezionato.
Come sostenuto dall'attrice alla mail del 10.01.2021 non può attribuirsi alcun valore di
“riconoscimento di debito”, contenendo la stessa tre diverse proposte/ipotesi (transattive) per definire i rapporti con il , a conferma o modifica di quelli che il riteneva essere gli PT Per_1 accordi iniziali, nessuna delle quali è stata accettata dal che, quale legale rappresentante PT di ha emesso invece fattura per importo diverso da quello delle suddette proposte, CP_1 fattura immediatamente contestata da Parte_1
In conclusione, non allegato e pertanto non dimostrato che fra le parti sia stato concluso un contratto d'appalto, di prestazione d'opera o di servizi, nulla spetta alla società opposta quale
“corrispettivo” di prestazioni contrattuali.
Se il rapporto tra le parti, per tutti gli elementi allegati, dimostrati, o comunque presuntivi di cui sopra, può ricondursi a un contratto societario o a un contratto atipico di collaborazione imprenditoriale, di cui era (o è divenuta) parte anche la società convenuta, non è stato dimostrato da quest'ultima (e neppure dall'attrice, avendo il testo indotto sul contenuto degli accordi iniziali fra il e il dichiarato che le circostanze dedotte gli erano state riferite dallo stesso Per_1 PT
quale valore sia stato attribuito all'apporto dell'opera di ciascuna parte alla realizzazione Per_1 del progetto imprenditoriale (in termini di “conferimento” e di “partecipazione” agli utili), né è stato dimostrato che alcun accordo sia stato raggiunto in ordine alla suddivisione di quanto comunque ricavato dall'attività posta in essere, e, in particolare, presupposto imprescindibile, quale fosse l'importo di detto ricavo “utile”, ai fini di una eventuale quantificazione della “quota” parte spettante alla convenuta, per lo specifico compito che la stessa avrebbe svolto, ossia la ricerca di un soggetto finanziatore.
Il diritto della convenuta e del , per le attività che secondo gli assunti sarebbero state PT svolte da entrambi, di percepire un importo complessivo di € 50.000,00, a fronte di un ricavo di €
140.000,00, di cui € 40.000,00 imputabili a spese vive sostenute dalla e quindi Parte_1 di € 100.000,00 di “utile netto”, non trova riscontro in alcun elemento probatorio, né nel pagina 17 di 19 conteggio di complessivi € 160.000,00 inviato dal a come “stima” dei costi per Per_1 CP_4 realizzare il progetto “La Leggera”, concordata con il (doc. 24 e 25 parte convenuta), che PT peraltro, come confermato dal teste Ing. di era stata redatta “per offrire Per_3 CP_4 all'amministrazione della detta società una pezza giustificativa idonea dell'operazione che stava per realizzare con e venne redatto secondo le specifiche dettate dallo stesso Ing. Parte_1
”, e che comunque non è stata recepita nei contratti poi conclusi con (che ha Per_3 CP_4 corrisposto € 80.000,00 per il contratto di “ricerca e sviluppo”, relativo alla ideazione e progettazione della mascherina e alle eventuali successive modifiche, ed € 60.000,00 per l'acquisto degli stampi prodotti da , né sono riscontrabili da altra documentazione;
detta Pt_1
“quantificazione” è stata peraltro sempre contestata dall'attrice (anche nella corrispondenza con il
), e che ha qui allegato di aver sostenuto da sola un “investimento” nel progetto di circa PT
200.000,00 euro.
Non avendo la convenuta offerto ulteriori elementi a dimostrazione dell'importo in ipotesi spettantele per le attività descritte nella fattura azionata in via monitoria, il credito a tale titolo vantato non può quindi ritenersi né certo, né liquido, né esigibile, né può essere altrimenti quantificato in importo diverso.
L'opposizione deve quindi essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo impugnato e rigetto di tutte le domande avanzate dall'opposta.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 (valori medi della tabella di riferimento), con esclusione delle spese di mediazione, procedimento non necessario e al quale peraltro l'attrice non ha aderito, dichiarando avanti al mediatore di non voler “iniziare la procedura”.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così giudica:
pagina 18 di 19 accoglie la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1146/21 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 292,80 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Mantova, 26/07/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2021 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to MICONI Parte_1 P.IVA_1
GIULIANO
ATTRICE OPPONENTE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to TAMBURINI SABRINA e CP_1 P.IVA_2 dall'Avv.to BALDI FRANCESCA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ferma la decadenza, ex artt. 166-167 cpc, della convenuta con riferimento alla domanda subordinata svolta in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, in quanto domanda differente da quella monitoria,
pagina 1 di 19 accertati i fatti di cui in narrativa e segnatamente
-la natura degli accordi intercorsi nel marzo 2020 tra il Sig. e il Sig. Persona_1 Parte_2 relativamente al progetto della mascherina “La Leggera”;
-l'avvenuto pagamento da parte della società , pro bono pacis, in favore della Parte_1 ditta individuale , della fattura n. 21 del 09.12.2020 e della fattura n. 24 del Parte_2
31.12.2020, per le prestazioni ivi indicate;
-le eccezioni riguardanti i gravi vizi della fattura azionata in sede monitoria dal punto di vista dell'an e del quantum delle prestazioni descritte e/o dal punto di vista del soggetto emittente;
NEL MERITO:
-Dichiarare, nel migliore dei modi, nullo, illegittimo, infondato ed improduttivo di effetti giuridici, e per l'effetto revocare, l'opposto decreto ingiuntivo n. 1146/2021, e n. 2565/21 R.G., emesso in data 04.10.2021 dall'Ecc.mo Tribunale di Mantova;
IN OGNI CASO:
-Con vittoria di compensi e spese di causa e di mediazione come da nota spese allegata”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge,
IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligazione pecuniaria de qua, accertata l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni avversarie, RIGETTARE
l'opposizione e le domande tutte svolte dalla società opponente e, per l'effetto, CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1146/2021, emesso e depositato dal Tribunale di
Mantova in data 4.10.2021 e, conseguentemente, CONDANNARE la società Parte_1
(C.F. e P. IVA. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 legale in Mantova - via Maestri del Lavoro 17, al pagamento, in favore di (C.F. e CP_1
P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Correggio (RE) - Via G. Di Vittorio 11, della somma capitale di euro 42.700,00, oltre agli pagina 2 di 19 interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, maturati dalla data di scadenza della fattura insoluta
(ovvero il 31.1.2021) sino alla data dell'effettivo saldo e alle spese della procedura liquidate in euro 1.305,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso forfettario sui compensi, c.p.a. e iva come per legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata in ogni caso la sussistenza dell'obbligazione pecuniaria de qua, per l'effetto CONDANNARE la società (C.F. e P. IVA. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mantova - P.IVA_1 via Maestri del Lavoro 17, al pagamento, in favore di (C.F. e P. IVA. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Correggio P.IVA_2
(RE) - Via G. Di Vittorio 11, della somma capitale di euro 42.700,00, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02, maturati dalla data di scadenza della fattura insoluta (ovvero il 31.1.2021) sino alla data dell'effettivo saldo.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali della presente causa, oltre rimborso spese generali
(15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1146/21, emesso da quel Tribunale, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di (di seguito solo dell'importo di € 42.700,00, oltre interessi e CP_1 CP_2 spese legali, quale saldo ancora dovuto per le prestazioni di cui alla fattura prodotta in sede monitoria, relativa ad “attività prestate … nell'ambito del progetto riferito alla maschera facciale
“La Leggera”.
L'opponente contestava la debenza della somma richiesta, sia nell'an che nel quantum, negando che alcun rapporto contrattuale fosse intercorso con l'ingiungente; in particolare l'attrice allegava: che nel marzo 2020, in piena pandemia da Covid-19, era iniziata una collaborazione tra il Sig. quale legale rappresentante della società “ , e il Sig. Persona_1 Parte_1
pagina 3 di 19 , titolare dell'omonima ditta individuale (nonché legale rappresentante della Parte_2 società ), al fine di realizzare un progetto di produzione di mascherine a filtri CP_1 rotondi intercambiabili - costituiti nella versione più semplice da tamponi struccanti ovvero, nei modelli più complessi, da filtri P1, P2 e P3- intese quali dispositivi di protezione individuale contro il Covid, con possibilità di montaggio di sistemi filtranti commerciali a innesto rapido, nonché di un adattatore con valvole unidirezionali capace di rendere il prodotto utilizzabile anche per l'ossigenazione forzata, secondo un'idea del che aveva individuato nel , con il Per_1 PT quale già aveva collaborato in passato, un partner per attuarla;
che, secondo gli accordi intercorsi, il avrebbe effettuato degli investimenti in termini di studio e ricerca nonché di acquisto di Per_1 materiali, e si sarebbe fatto carico anche della realizzazione degli stampi e di seguire la produzione del bene, mentre il avrebbe dovuto disegnare le mascherine (progetto) e si PT sarebbe dovuto occupare dell'aspetto commerciale, ricercando soggetti interessati all'acquisto di grandi quantità del prodotto e alla relativa distribuzione sul mercato, senza prevedere alcun corrispettivo, ma, una volta avviata la produzione delle mascherine, la suddivisione al 50% degli utili sulle relative vendite;
che, concluso un primo progetto, la società attrice nei primi giorni di aprile realizzò in proprio gli stampi e, a metà mese, commissionò a una ditta terza, società
, una serie di prove stampi e, superate queste, circa 200 campioni del Controparte_3 prodotto-base (mascherina nuda e non completa, ancora priva di elastici e filtri), che vennero fatti esaminare alla società che il aveva reperito come possibile acquirente e che CP_4 PT aveva mostrato interesse per il prodotto;
che a inizio maggio, richiese delle modifiche CP_4
e migliorie al dispositivo, che comportarono la necessità di una riprogettazione ex novo e realizzazione di nuovi campioni;
che a giugno comunicò che avrebbe provveduto a CP_4 richiedere la certificazione ad apposito ente a ciò preposto, certificazione che tuttavia non venne concessa, per irregolarità formali;
che a quel punto, avendo la società attrice già investito nel progetto, nella duplice fase del primo e del secondo campione realizzato, notevoli risorse, ed avendo comunicato l'intenzione di voler comunque concludere l'affare, ma CP_4 accantonando per il momento la produzione della mascherina, il con il pieno avallo del Per_1
, maturò l'intendimento della vendita del progetto, da parte di a in PT Parte_1 CP_4 modo da un lato da consentire, alla luce della notevole forza commerciale e strutturale di questa,
pagina 4 di 19 una distribuzione di massa del dispositivo a prezzi competitivi, e dall'altro lato da potere rientrare con le spese e gli investimenti affrontati, e di riservarsi in ogni caso la produzione del bene, tramite l'appoggio con la già citata società , una volta che avesse deciso di Controparte_3 CP_4 dare finalmente corso alla pratica con la certificazione della mascherina, con la contrattualizzazione dell'esclusiva in favore di appunto, per la produzione del Parte_1 bene, e l'ordine dei primi 60.000 pezzi;
che l'affare si perfezionò con la stipula, nel novembre
2020, di due contratti uno di ricerca e sviluppo con corrispettivo pari a Controparte_5
Euro 80.000,00 più IVA, e uno per la fornitura degli stampi da parte dell'attrice con corrispettivo pari a Euro 60.000,00 più IVA, per un ammontare complessivo Euro 140.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in diverse tranches, pagamenti onorati da che i passaggi successivi CP_4 avrebbero dovuto essere la stipula di un ulteriore contratto con volto a regolamentare la CP_4 produzione in esclusiva delle mascherine, con gli stampi forniti, da parte di al Parte_1 prezzo di Euro 2,776 al pezzo e un primo ordine di 60.000 pezzi da parte di che tuttavia CP_4 tali passaggi, eseguiti i quali gli accordi del marzo 2020 tra il Sig. e il Sig. avrebbero PT Per_1 condotto alla divisione paritaria degli utili sulla vendita, non vennero mai posti in essere;
che il
, contrariamente agli accordi assunti, da novembre 2020 iniziò a pretendere pagamenti per PT
l'attività di disegno e progettazione dei pezzi e per quella di natura commerciale di cui s'è detto, sulla base di un ragionamento completamente erroneo così riassumibile: avendo la società attrice concluso con i due contratti per Euro 140.000,00 più IVA,, una parte di questo CP_4 corrispettivo, pari a Euro 50.000,00 oltre IVA, sarebbe spettata a lui per le prestazioni svolte, importo determinato unilateralmente e arbitrariamente;
che nello scambio di corrispondenza intercorsa il si oppose e spiegò dettagliatamente gli ingenti esborsi profusi, e che il Per_1 pagamento di compensi in questa fase non era stato pattuito e non sarebbe spettato al suo interlocutore ma, stanti le sempre più pressanti richieste del , si offrì comunque, pro bono PT pacis, di riconoscergli un corrispettivo per l'attività di disegno e progettazione condotta, pagando ad (ditta individuale) dapprima la fattura n. 21 del 09.12.2020 dell'importo Parte_2 esente IVA di Euro 6.034,00 e avente come testuale oggetto “Attività di sviluppo e di supporto tecnico per la realizzazione di nuovi particolari i materiale plastico. Realizzazione di rendering.
Realizzazione di presentazioni/documentazioni tecniche”, e in seguito la fattura n. 24 del pagina 5 di 19 31.12.2020, dell'importo esente IVA di Euro 8.972,00 e avente come testuale oggetto “Revisione progetto esistente e sviluppo di nuova versione in 3D del prodotto ER ”; Per_2 che in seguito il , non soddisfatto degli accrediti ricevuti pari a Euro 15.006,00, continuò a PT pretendere denari da sempre sulla base del ragionamento sopra esposto, stavolta Parte_1 in favore della società “ di cui è amministratore, ed emettendo arbitrariamente la CP_1 fattura elettronica n. 12/2020 del 31.12.2020 -in realtà al Sistema D'Interscambio (SDI) Pt_3 solo in data 11.01.2021- per complessivi Euro 35.000,00 più IVA, posta a base del procedimento monitorio e recante il seguente oggetto: “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale CP_4 partner commerciale per la distribuzione della ”” (per Parte_4
Euro 25.000,00 più IVA), e “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale per la certificazione della ” (per Euro 10.000,00 più IVA), Parte_4 importi che, guarda caso, sommandosi ai 15.000 Euro già incassati dalla ditta individuale, portavano la pretesa complessiva della coppia a euro 50.000,00 Parte_5 più IVA, ma in alcun modo dovuti, per tutte le ragioni esposte, non conseguendo ad alcun accordo contrattuale (avendo il avuto rapporti sempre e solo con il Sig. Per_1 Parte_2 personalmente, e mai con una struttura societaria facente capo a lui); che nella successiva corrispondenza intercorsa tale fattura era stata quindi contestata e in essa non poteva ravvisarsi alcun “riconoscimento di debito” come invece sostenuto dall'ingiungente.
Concludeva quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, relativo a credito insussistente.
Parte convenuta, tardivamente costituitasi, contestava quanto affermato dall'attrice, allegando che, secondo l'accordo intercorso sin dal marzo 2020 tra il e il , Per_1 PT Parte_1 si sarebbe occupata dell'acquisto di materiali e dello stampaggio delle mascherine, mentre il secondo avrebbe curato lo sviluppo del progetto tecnico nell'ambito della propria impresa individuale e, per il tramite della società R&D E da egli rappresentata, l'aspetto produttivo qualora necessario, oltre all'ambito commerciale, con il reperimento di soggetti terzi interessati all'investimento e all'acquisto dei prodotti e la conseguente gestione della rete commerciale;
che pagina 6 di 19 prevedendo tale programma un impegno cospicuo e paritario di tutte le parti, i contraenti avevano convenuto da subito, in ragione della titolarità condivisa del progetto de quo, sulla suddivisione egualitaria al 50% (da una parte il sig. e R&D E e, dall'altra, di ogni PT Parte_1 ricavo che ne sarebbe derivato, e ciò, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, a prescindere dalla eventuale distribuzione sul mercato del prodotto.
Riportando in modo analogo all'attrice i fatti successivamente accaduti (salvo specificare che era stata contattata dal quale rappresentante della società ) la convenuta CP_4 PT CP_1 precisava che in occasione della stipula dei contratti fra e dietro esplicita Parte_1 CP_4 richiesta di “(la quale si era sempre interfacciata con i legali rappresentanti di entrambe le CP_4 parti in causa) veniva chiarito che i relativi pagamenti dovessero essere effettuati da quest'ultima direttamente in favore di ul presupposto che, in ogni caso, la suddivisione dei Parte_1 medesimi da parte del sig. e del sig. avvenisse in base agli accordi tra costoro già PT Per_1 intercorrenti, con successiva fatturazione del perito e di R&D E nei confronti dell'opponente” e che in quale momento “venne stabilito congiuntamente dal sig. e dal sig. che la Per_1 PT somma imputabile alle spese, di cui oveva essere tenuta indenne, fosse pari Parte_1 ad euro 40.000,00 (oltre IVA) e che il ricavato residuo pari a complessivi euro 100.000,00 (oltre
IVA), in virtù di quanto stabilito inizialmente tra i medesimi, andasse di conseguenza suddiviso pro quota, con imputazione del 50% (pari ad euro 50.000,00) ciascuno (e con ulteriore suddivisione di questo 50%, secondo percentuali da definirsi, tra il sig. , quale impresa PT individuale, e la società R&D E)”; che sulla base di detti accordi pertanto venivano emesse da parte dell'impresa individuale del Bianco le due fatture citate da controparte, per complessivi €
15.000,00, e da parte di R&D E la fattura n. 12 del 31.12.2020 di euro 42.700,00 (euro 35.000,00 oltre IVA), rimasta insoluta e oggetto del decreto ingiuntivo;
che l'emissione delle due fatture del sig. e della fattura n. 12/2020 della società per circa complessivi euro 50.000,00 PT CP_1
(oltre IVA) era dunque del tutto corretta e trovava ampio riscontro anche nella corrispondenza intercorsa fra il e il PT Per_1
Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque condanna di parte attrice al pagamento della somma già
pagina 7 di 19 oggetto del decreto ingiuntivo opposto o della minor somma accertata come dovuta, avanzando in via preliminare, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata la suddetta istanza, la causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
La società ha agito in via monitoria allegando di essere titolare del credito di € CP_1
35.000,00 oltre IVA, di cui alla fattura emessa nei confronti di con le Parte_1 eseguenti causali: “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale partner commerciale CP_4 per la distribuzione della ” per Euro 25.000,00 (più Parte_4
IVA), e “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale per la certificazione della ” per Euro 10.000,00 (più IVA), senza Parte_4 specificare il titolo (contratto) da cui tale credito deriva, limitandosi ad affermare che la suddetta somma era dovuta “in forza di attività prestate in favore della società Omega Stampi s.r.l. … nell'ambito del progetto riferito alla maschera facciale “la Leggera”; da tale descrizione dovrebbe quindi evincersi che fra le parti sia intercorso un contratto d'appalto, avente ad oggetto le suddette prestazioni.
La società opponente ha negato, in primo luogo, che con la suddetta società sia mai intercorso un rapporto contrattuale, contestando sia l'an che, in ogni caso, il quantum del preteso credito.
Com'è noto, in questa sede, a fronte delle contestazioni del debitore, è onere del creditore fornire prova del titolo, dell'esecuzione delle prestazioni di cui chiede il pagamento, e dell'importo del corrispettivo, pattuito o comunque dovuto, venendo meno il valore probatorio, limitato alla fase monitoria, dato dalla fattura commerciale.
Ciò premesso, ai fini della ricostruzione dello svolgimento dei fatti che hanno condotto alla presente controversia, sulla base delle concordi allegazioni delle parti, può ritenersi pacifico che nel marzo del 2020 il quale legale rappresentante di abbia proposto ad Per_1 Parte_1
di condividere la progettazione, realizzazione e commercializzazione, nel pieno Parte_2
pagina 8 di 19 della pandemia COVID-19, di un dispositivo di protezione individuale, ossia di una maschera facciale, adattabile a più usi;
è del pari pacifico che , perito industriale, titolare di Parte_2 impresa individuale, e altresì legale rappresentante della società (di cui in questa CP_1 sede non è stata prodotta la visura), accettando la proposta, abbia provveduto alla progettazione del dispositivo, mentre la si è occupata della realizzazione prima degli stampi e Parte_1 poi di campioni del prodotto;
che sempre abbia quindi reperito come soggetto Parte_2 investitore, interessato alla commercializzazione del dispositivo, CP_4
Le parti hanno fornito invece versioni difformi sul contenuto economico dell'accordo contrattuale intercorso fra le stesse, allegando da un lato, la società attrice, che non sarebbe stato pattuito alcun corrispettivo per l'attività, sia di progettazione che di ricerca del soggetto investitore da parte del , ma bensì, solo una volta avviata la produzione delle mascherine, la suddivisione PT al 50% (fra l'attrice e lo stesso ) degli utili sulle relative vendite, e dall'altro, la convenuta PT
(specificando che il , quale tecnico, avrebbe curato lo sviluppo del progetto nell'ambito PT della propria impresa individuale e, per il tramite della società da egli rappresentata, CP_1 avrebbe invece curato l'aspetto produttivo e commerciale), che i contraenti avevano invece sin da subito convenuto la suddivisione egualitaria al 50% (da una parte il sig. e, Parte_5 dall'altra, di ogni ricavo che sarebbe derivato dal progetto. Parte_1
Dalla stessa ricostruzione offerta da parte opposta deve quindi escludersi che il credito fatto valere derivi da contratto d'appalto o contratto di prestazione d'opera o di servizi, concluso fra quale committente e R&D E quale appaltatrice/prestatrice di opere o servizi, non Parte_1 essendo stata una simile pattuizione neppure allegata.
Entrambe le prospettazioni offerte sugli accordi intercorsi risultano integrare in realtà gli elementi essenziali della costituzione di una società, quantomeno di fatto, ossia la previsione dell'esercizio in comune di una determinata attività economica, allo scopo di dividerne gli utili, e la conseguente costituzione di un "fondo comune" costituito mediante conferimento da parte di ciascuno dei soci, di “beni o servizi”, qui dati dalla messa a disposizione di della Parte_1 propria struttura produttiva e dal capitale necessario per la realizzazione degli stampi e dei pagina 9 di 19 campioni e da parte di dell'attività di progettazione e (o da parte di Parte_6 CP_1 secondo la versione della convenuta) di ricerca di un investitore.
Le stesse non hanno tuttavia trovato conferma probatoria, sia quanto ai soggetti giuridici che avrebbero dovuto partecipare alla realizzazione dello scopo comune, secondo l'accordo iniziale, sia quanto all'aspetto economico della “divisione degli utili”.
In particolare, e per quanto qui rileva, non è stata fornita, da parte della società convenuta, prova della sua partecipazione, quale soggetto giuridico diverso e distinto dalla persona fisica di
(imprenditore individuale), all'iniziale accordo “commerciale” (rectius: Parte_2 societario) che doveva condurre alla commercializzazione del dispositivo di protezione.
La circostanza è stata negata dal legale rappresentante dell'attrice in sede di interrogatorio formale e in merito nulla hanno saputo riferire i testi assunti.
Parte convenuta è stata infatti ammessa a dimostrare per testi le seguenti circostanze: “18) Vero che, interessata al progetto della maschera facciale, ha fissato alcuni incontri con il CP_4 sig. per meglio valutare e approfondire lo sviluppo del prodotto e gli eventuali termini dei PT rapporti commerciali che potevano essere instaurati19) Vero che, nei primi incontri tenutisi con Contr
il sig. per ha presentato, quale proprio partner del progetto CP_4 PT CP_1 della maschera facciale, il sig. legale rappresentante della società Persona_1 [...]
20) Vero che, a specifica richiesta dell'Ing. di conoscere di chi Parte_1 Persona_3 fosse la proprietà del progetto della maschera facciale, il sig. e il sig. hanno PT Per_1 dichiarato che tale progetto apparteneva in parti uguali ad entrambe le società da essi rappresentate.; 25) Vero che, dopo aver definito tutte le modifiche richieste alla maschera facciale, il sig. per ha inoltrato a il fascicolo di documenti PT CP_1 CP_4 relativo al prodotto necessario per la certificazione de “La Leggera”28) Vero che, in fase di definizione degli accordi contrattuali riferiti alla maschera facciale “La Leggera”, l'Ing. Per_3 ha chiesto al sig. e al sig. quale società dagli stessi rappresentata dovesse emettere le PT Per_1 fatture e dovesse essere indicata quale parte contrattuale nei contratti da stipulare con CP_4
29) Vero che, alla suddetta domanda, il sig. per e il sig. per
[...] PT CP_1 Per_1
pagina 10 di 19 anno risposto che la proprietà del progetto era di entrambe le società in Parte_1 misura paritaria, ma che poteva essere indicata come parte contrattuale la società
[...]
perché poi il corrispettivo versato da in suo favore sarebbe stato da Parte_1 CP_4 loro ripartito in base agli accordi interni.”
Il teste , all'epoca dei fatti direttore operativo di , che si è occupato per Persona_3 CP_4 conto di quest'ultima del progetto “La Leggera”, ha riferito: Sul cap. 19) Io posso dire che Contr dialogavo con il per il progetto;
non ricordo che sia stato speso il nome di s;
si PT CP_6 trattava di incontri informali;
è vero che successivamente ai primi incontri il ha presentato PT come partener del progetto il sig. , quale legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
[...
Sul cap. 20) E' vero;
dopo tutte le fasi preliminari arrivammo alla finalizzazione del contatto;
ci fu un incontro in cui io chiesi di chi era la proprietà del progetto e se doveva fare due CP_4 contratti separati o se ne bastava uno;
il sig. e il dissero di procedere alla Per_1 PT finalizzazione di un unico contratto con in quanto poi loro stessi avrebbero Parte_1 regolato i rapporti fra di loro;
non so dire se questo fosse riferito alle società di cui il e il PT erano rispettivamente legali rappresentanti, come indicato in capitolo. Sul cap. 25) E' vero, Per_1 per la certificazione delle mascherine era necessaria tutta la documentazione che venne inviata da al nostro regolatorio;
non so dire se l'invio venne fatto “per , non saprei PT CP_1 distinguere dall'indirizzo mail che compare sul documento che mi viene esibito se fosse un indirizzo personale o della società, documento che è appunto relativo ai documenti che sono stati inviati. “Sul cap. 28) e 29) Ho già risposto. Ribadisco che tutte le trattative sono state svolte in via informale, nel senso che ci chiamavamo per nome con il e il;
solo giunti alla Per_1 PT finalizzazione del contratto sono stati chiesti chiarimenti sul soggetto che doveva concludere il contratto con e sia che dissero che il contratto sarebbe stato concluso da CP_4 Per_1 PT
e poi loro avrebbero regolato i loro rapporti interni, ma non venne specificata Parte_1
l'indicazione, quale comproprietaria del progetto, della società CP_1
Il teste direttore vendite di ha dichiarato: “Sui cap. 18), 19) Testimone_1 CP_4
Preciso che io fui assunto in nel giugno del 2020 e il progetto della maschera facciale CP_4 con e era già stato avviato. Sul cap. 25) So che venne inviata la documentazione per PT Per_1
pagina 11 di 19 la certificazione, Presa visione del doc. 16 confermo che ricordo di aver ricevuto la mail;
non so specificare se la mail sia stata inviata per o per il persona fisica;
io sapevo che CP_1 PT al progetto per la mascherina lavorava la società nel senso che ricordo questo nome. CP_1
Sul cap. 28) e 29) Non posso rispondere, in quanto io mi sono occupato della parte relativa alla certificazione.”
Il doc. 16 prodotto dalla convenuta, e relativo al cap. 25), è una mail inviata ai responsabili di dall'indirizzo “ ”, indirizzo mail riferibile alla persona di CP_4 Email_1
e non alla società secondo quanto allegato dall'attrice e non Parte_2 CP_1 contestato.
Il fatto che il teste ricordi il nome della società convenuta come società che Tes_1
“lavorava al progetto per la mascherina”, pacifico che il progetto sia stato realizzato da PT
, persona fisica, non apporta alcun elemento probatorio a dimostrazione del ruolo che
[...] avrebbe avuto il diverso soggetto giuridico societario nell'affare, e ai fini qui fatti valere, non essendo sicuramente mai stato speso nelle trattative che hanno poi condotto alla conclusione dei contratti fra e come ben precisato dal teste , che tali trattative ha Parte_1 CP_4 Per_3 seguito personalmente.
La società convenuta ha quindi sostenuto che la partecipazione della stessa all'accordo iniziale con (o successiva, secondo quanto dichiarato in sede di interpello da Parte_1 PT
, che in tale sede ha affermato: “il mio compito iniziale era quello di progettazione della
[...] mascherina;
ho fatto tre progetti;
successivamente quando mi è stato dato incarico di commercializzare le mascherine ho fatto presente al che tale attività, fiscalmente, non Per_1 poteva essere svolte da me come libero professionista, ma solo dalla società di cui sono legale rappresentante;
sin dall'inizio comunque l'accordo era che qualsiasi fosse stato l'esito, vendita del progetto o vendita delle mascherine, quanto ricavato sarebbe stato suddiviso al 50%; come ho detto da un certo punto in poi (reperimento di come partner commerciale e rapporti con CP_4
l'attività è stata svolti dalla società R& D srl”), nonché il “riconoscimento di debito” nei CP_4 confronti di quest'ultima, sarebbero comunque dimostrati dalla corrispondenza email intercorsa tra il e il successivamente alla conclusione dei contratti con PT Per_1 CP_4
pagina 12 di 19 Va qui rilevato che come comprovato dai contratti prodotti e dalle testimonianze assunte, con quest'ultima venne concordato (da parte del e del ) la conclusione di un primo Per_1 PT contratto con il quale la prima ha affidato ad la realizzazione di “attività di R&S” Parte_1
(Ricerca e Sviluppo, n.d.r.) per la realizzazione di “maschere facciali da filtrazione”, a fronte di un corrispettivo di € 80.000,00 più IVA (vedi doc. 2 parte attrice e doc. 6 parte convenuta) e di un secondo contratto di “fornitura in esclusiva” degli stampi realizzati da per la realizzazione Pt_1 di mascherine facciali “per poi commercializzare con il proprio marchio il prodotto”, per un corrispettivo di € 60.000,00 più IVA;
è pacifico che la prevista futura commercializzazione del prodotto da parte di non sia mai avvenuta e che la committente abbia provveduto al CP_4 pagamento dei corrispettivi pattuiti (da versarsi in più rate, scadenze 31.10.2020, 30.11.2020,
16.12.2020, 31.12.2020 di cui alle fatture relative emesse da . Parte_1
Le parti non hanno in alcun modo chiarito il motivo per il quale sia stato richiesto a di CP_4 individuare quale controparte contrattuale la sola l'allegazione di parte Parte_1 convenuta secondo cui venne concordato che il contratto sarebbe stato firmato solo da quest'ultima, in quanto sia la sede di che quella di è situata in Mantova, mentre CP_4 Pt_1 la sede di si trova in Reggio Emilia, è giustificazione priva di alcun senso e smentita dal CP_1 fatto che i contratti sono stati conclusi mediante trasmissione via mail dei relativi documenti sottoscritti da e in data 16.11.2020 (v. doc. 2 e 3 di parte attrice). CP_4 Parte_1
Ciò premesso, risulta che, a seguito della conclusione dei suddetti contratti, abbia Parte_2 richiesto a a mezzo di messaggi telefonici (vedi screenshot comunicazioni Persona_1 whatsapp A. – del 9.12.2020, doc. 23 parte convenuta) e quindi a mezzo mail, il Per_1 Per_4 pagamento della somma a lui dovuta, e in particolare di emettere a tal fine fatture sia come impresa individuale che come società “srls”.
Come sostenuto dall'attrice la somma “dovuta”, quantificata in complessivi € 50.000,00 risulta essere stata determinata unilateralmente da e contestata da Parte_2 Persona_1 dovendo la corrispondenza prodotta e a tal fine intercorsa fra i due leggersi nella sua completa sequenza.
pagina 13 di 19 In data 9.12.2020, alle ore 11.43 il invia al un messaggio whatsapp con cui gli PT Per_1 chiede di inviargli “i dati”, “così inizio a fatturare qualche cosa anch'io”; il alle 13.21 invia Per_1 una mail al , in cui afferma che il progetto era suo e che gli accordi iniziali, come qui PT sostenuto, prevedevano la divisione al 50% degli utili sulla vendita di mascherine;
dà atto che il progetto non si è evoluto come sperato e contestando “le cifre folli che hai lanciato” riepiloga le spese e il tempo dallo stesso speso nel progetto, affermando che quanto ricevuto da non CP_4 serve neppure a coprire le spese e che in tutto ciò gli unici importi che spettano al sono PT relativi alla “progettazione cad”; chiude la mail polemicamente chiedendo al : ”scrivi due PT righe per farmi capire dove sbaglio nell'analisi oppure rimetti pure fattura dell'importo che ritieni più consono e verrà pagata”; alle 13.45 , in risposta a tale mail, ribadisce che Parte_2 spettano ad entrambi 50.000,00 euro e che i 40.000,00 in più per “sono proprio per quello Pt_1 che hai scritto”, preannunciato che “su questi primi acconti staccherei 5000 + 10000 come detto.
Successivamente il resto”; alle 15.00 il invia messaggio telefonico ribadendo di avere PT anche lui diritto ad un acconto;
il risponde “stacca la fattura”; alle successive richieste e Per_1 proposte su quali importi fatturare, il risponde di “non stare a fare mille fatture”, il Per_1 PT replica che “non ne servono mille ma due una la faccio stasera per avere un po' di ossigeno i rimanenti 44 soluzione unica con l'srls dopo il 16”, il risponde di “mettere a posto la fattura Per_1 che hai emesso” (come ditta individuale, sembra di comprendere dal tenore dei messaggi precedenti), e “emetti quella a saldo della srl e domani ci sentiamo”.
In data 9.12.2020 il , quale titolare di impresa individuale, emette quindi nei confronti di PT la fattura n. 21 dell'importo di € 6.034,00 per “Attività di sviluppo e di supporto Parte_1 tecnico per la realizzazione di nuovi particolari in materiale plastico. Realizzazione di rendering.
Realizzazione di presentazioni/documentazioni tecniche”, regolarmente pagata.
Il 10.01.2021 alle 11.18 invia una mail al con allegate due fatture Parte_2 Per_1 chiedendo “dai un occhio se possono andare le descrizioni e gli importi così distribuiti”; la prima fattura, n. 24 del 31.12.2020 emessa da p.i., per l'importo di € 8.972,00 con Parte_2 causale “Revisione progetto esistente e sviluppo di nuova versione in 3D del prodotto
ER FACCIALE” (che verrà pagata), la seconda non ancora numerata, emessa da R&D
pagina 14 di 19 E dell'importo complessivo di € 42.700,00, per voci diverse;
alle 21.29 il risponde: “ho Per_1 ricevuto la tua mail. fattura nr. 21, ok, pagata. fattura nr. 24, ok, va bene e l'ho già inoltrata al mio commercialista. A sto punto, a occhimetro, considero il lavoro di progettazione che hai svolto più o meno saldato, resta la fattura srls. Riassumo tre opzioni:
1. considera l'eliminazione della fattura.
2. Presenta la fattura in allegato File A.pdf14, modificando sia descrizione che importi così come ho riportato 3. Presenta la fattura in allegato file B.pdf15, modificando sia descrizione che importi così come ho riportato. Come risultato corrispondente all'opzione scelta:
1. la leggo come tua volontà nel continuare a investire insieme e a mantenere inalterati i nostri accordi iniziali, e procedo al pagamento immediato della fattura n. 24. 2. la leggo come tua volontà nel continuare a investire insieme e, nonostante trovo sia un extra non dovuto, è comunque riconoscibile, pagamento fattura N. 24 immediato, fattura “A.pdf” a saldo dell'ultimo pagamento con mantenimento dei nostri accordi. Dovresti però prima fare una ragionata e CP_4 trovare il modo di dove/come troveremo la liquidità (necessaria per gli anticipi … (omissis) 3. la leggo come tua volontà di modificare i nostri accordi originali. In questo caso pagamento fattura
N.24 e fattura “B.pdf” immediate”; il file A.pdf allegato è modello di fattura R&D E per CP_1 un imponibile di euro 10.000,00, con descrizione “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione, presentazione e trattazione degli accordi commerciali con CP_4 quale partner commerciale per la distribuzione della
[...] Parte_4
” per euro 5.000,00 e “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete
[...] commerciale per la certificazione della ” per euro Parte_4
5.000,00, il file B.pdf allegato modello di fattura per un imponibile di euro 30.000,00, con descrizione “Attività di analisi di mercato, di ricerca sul territorio con individuazione, presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale partner commerciale CP_4 per la distribuzione della ” per euro 25.000,00 e Pt_4 Parte_4
“Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale per la certificazione della
” per euro 5.000,00; alle 22.28 risponde il , Parte_4 PT con toni altrettanto “risentiti” ricordano al che “abbiamo sempre detto che prima incassavi e Per_1 poi mettevamo a posto i conti tra noi”, ribadendo le sue ragioni e chiedendogli conto degli esiti di un incontro con il;
alle 00.30 dell'11.01.2021 il risponde comunicandogli il Per_3 Per_1
pagina 15 di 19 contenuto dell'incontro avuto in (sempre nella prospettiva della possibile produzione della CP_4 mascherina) e in cui, ribadita la paternità dell'idea, conclude “basta chiacchere, domani sarò offline per impegni, quindi fai tranquillamente la fattura e inviala sullo SDI”.
In data 11.01.2021 la società convenuta invia allo SDI la fattura oggetto della presente controversia, per un importo complessivo imponibile di € 35.000,00, con causali modificate rispetto alla bozza inviata dal via mail, e così indicate: “Attività di analisi di mercato, di PT ricerca sul territorio con individuazione presentazione e trattazione degli accordi commerciali con quale partner commerciale per la distribuzione della CP_4 Parte_4
” Euro 25.000,00 – “Sviluppo della documentazione richiesta dalla rete commerciale
[...] per la certificazione della ” Euro 10.000,00. Parte_4
Con mail del 13.1.2021, inviata questa volta all'indirizzo mail della società opposta, il Per_1 contesta espressamente la suddetta fattura, chiedendone lo storno, e in particolare contesta quanto alla prima voce la arbitrarietà, la mancata rendicontazione e il mancato preventivo a monte, dichiarandosi disponibile a riconoscere un importo di € 3.500,00 oltre IVA, e comunque che si tratti di attività non ancora perfezionata (mancando la stipula del contratto con per la CP_4 produzione in esclusiva delle mascherine e il primo ordine da parte di essa) e, quanto alla seconda voce, ugualmente, l'arbitrarietà e la mancata preventiva discussione della somma esposta, la mancata specificazione della documentazione a cui si fa riferimento, e comunque che
“Interfacciandomi con risulta essere stata consegnata altra documentazione CP_7 differente da quanto è già stato fatturato dalla fatture tra l'altro già saldate”. Parte_7
Se quindi dalla suddetta corrispondenza può evincersi il riconoscimento, da parte del di un Per_1 qualche ruolo, nell'”affare” della società convenuta o comunque il suo consenso all'emissione di fattura (per “fini fiscali” qui non meglio precisati) anche da parte di tale diverso soggetto giuridico, per quota/parte spettante al , risulta del pari evidente dalla stessa corrispondenza PT che fra il e il a fronte del protrarsi delle trattative per la produzione industriale delle PT Per_1 mascherine da parte di e dell'accordo raggiunto comunque per la stipula dei due contratti, CP_4 cui avrebbero dovuto seguire gli ulteriori sviluppi, non fosse stato raggiunto in via preventiva pagina 16 di 19 alcun accordo sulla quota spettante a ciascuno sul corrispettivo riconosciuto da e che CP_4 nessun accordo si sia successivamente perfezionato.
Come sostenuto dall'attrice alla mail del 10.01.2021 non può attribuirsi alcun valore di
“riconoscimento di debito”, contenendo la stessa tre diverse proposte/ipotesi (transattive) per definire i rapporti con il , a conferma o modifica di quelli che il riteneva essere gli PT Per_1 accordi iniziali, nessuna delle quali è stata accettata dal che, quale legale rappresentante PT di ha emesso invece fattura per importo diverso da quello delle suddette proposte, CP_1 fattura immediatamente contestata da Parte_1
In conclusione, non allegato e pertanto non dimostrato che fra le parti sia stato concluso un contratto d'appalto, di prestazione d'opera o di servizi, nulla spetta alla società opposta quale
“corrispettivo” di prestazioni contrattuali.
Se il rapporto tra le parti, per tutti gli elementi allegati, dimostrati, o comunque presuntivi di cui sopra, può ricondursi a un contratto societario o a un contratto atipico di collaborazione imprenditoriale, di cui era (o è divenuta) parte anche la società convenuta, non è stato dimostrato da quest'ultima (e neppure dall'attrice, avendo il testo indotto sul contenuto degli accordi iniziali fra il e il dichiarato che le circostanze dedotte gli erano state riferite dallo stesso Per_1 PT
quale valore sia stato attribuito all'apporto dell'opera di ciascuna parte alla realizzazione Per_1 del progetto imprenditoriale (in termini di “conferimento” e di “partecipazione” agli utili), né è stato dimostrato che alcun accordo sia stato raggiunto in ordine alla suddivisione di quanto comunque ricavato dall'attività posta in essere, e, in particolare, presupposto imprescindibile, quale fosse l'importo di detto ricavo “utile”, ai fini di una eventuale quantificazione della “quota” parte spettante alla convenuta, per lo specifico compito che la stessa avrebbe svolto, ossia la ricerca di un soggetto finanziatore.
Il diritto della convenuta e del , per le attività che secondo gli assunti sarebbero state PT svolte da entrambi, di percepire un importo complessivo di € 50.000,00, a fronte di un ricavo di €
140.000,00, di cui € 40.000,00 imputabili a spese vive sostenute dalla e quindi Parte_1 di € 100.000,00 di “utile netto”, non trova riscontro in alcun elemento probatorio, né nel pagina 17 di 19 conteggio di complessivi € 160.000,00 inviato dal a come “stima” dei costi per Per_1 CP_4 realizzare il progetto “La Leggera”, concordata con il (doc. 24 e 25 parte convenuta), che PT peraltro, come confermato dal teste Ing. di era stata redatta “per offrire Per_3 CP_4 all'amministrazione della detta società una pezza giustificativa idonea dell'operazione che stava per realizzare con e venne redatto secondo le specifiche dettate dallo stesso Ing. Parte_1
”, e che comunque non è stata recepita nei contratti poi conclusi con (che ha Per_3 CP_4 corrisposto € 80.000,00 per il contratto di “ricerca e sviluppo”, relativo alla ideazione e progettazione della mascherina e alle eventuali successive modifiche, ed € 60.000,00 per l'acquisto degli stampi prodotti da , né sono riscontrabili da altra documentazione;
detta Pt_1
“quantificazione” è stata peraltro sempre contestata dall'attrice (anche nella corrispondenza con il
), e che ha qui allegato di aver sostenuto da sola un “investimento” nel progetto di circa PT
200.000,00 euro.
Non avendo la convenuta offerto ulteriori elementi a dimostrazione dell'importo in ipotesi spettantele per le attività descritte nella fattura azionata in via monitoria, il credito a tale titolo vantato non può quindi ritenersi né certo, né liquido, né esigibile, né può essere altrimenti quantificato in importo diverso.
L'opposizione deve quindi essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo impugnato e rigetto di tutte le domande avanzate dall'opposta.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 (valori medi della tabella di riferimento), con esclusione delle spese di mediazione, procedimento non necessario e al quale peraltro l'attrice non ha aderito, dichiarando avanti al mediatore di non voler “iniziare la procedura”.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così giudica:
pagina 18 di 19 accoglie la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1146/21 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 292,80 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Mantova, 26/07/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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