TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, OG D. CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2336/2024 RGAC promossa da:
- nato a [...], Mexico, il 08/02/1972, Parte_1
C.P.F. n° 045.348.437-98, in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne convivente, nata a Parte_2
Rio de Janeiro (RJ), Brasile, il 13/03/2012, C.P.F. n° 216.281.347-55, entrambi residenti a
Rio de Janeiro (RJ), Brasile, Avenida Lucio Costa, n° 4600, Bloco 04, Apartamento 1003,
Barra da Tijuca, CEP 22630-011;
- , nata a [...], Brasile, il 26/09/1980, C.P.F. Parte_3
n° , residente a [...]de Janeiro (RJ), Brasile, Rua Alfredo Volpi, n° 260, C.F._1
Apartamento 608, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22790-600;
Rappresentati e difesi dagli Avvocati Claudio Antonino Laganà, Tommaso Veneziano e Giulia
IA Minicuci del Foro di Reggio Calabria per procure in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 CP_2
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 10.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dall'antenato cittadino italiano
[...]
, nato a [...], il [...] ed emigrato in Argentina, mai Per_1
naturalizzato cittadino argentino e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il senza di fatto contestare la domanda e chiedendo Controparte_1
volersi disporre la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di
Roma, della medesima data”.
Inoltre deve darsi comunque atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo, pur di natura sostanziale e non meramente processuale, di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo . Persona_1
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317). La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero che , nato a [...], il [...], ed Persona_1
emigrato in Argentina, ha contratto matrimonio, in data 10.06.1916, a Buenos Aires, con CP_3
.
[...]
Dall'unione tra e è nato il [...] a [...], Persona_1 CP_3 Per_2
il quale, in data 21.07.1945, a Buenos Aires, ha contratto matrimonio con .
[...] Persona_3
Dall'unione tra e è nata, il 7.12.1947 a Buenos Aires, Persona_2 Persona_3
, la quale, in data 10.07.1970 a Buenos Aires, ha contratto matrimonio con Parte_4 [...]
. Controparte_4
Dall'unione tra e sono nati gli odierni ricorrenti Parte_4 Controparte_4
nato il [...] a [...], Messico e Parte_1 Parte_3
, nata il [...] a [...], Brasile (All. nn. 14-18).
[...]
Dall'unione del ricorrente stabilitosi in Brasile, con la compagna Parte_1
è nata il [...] a [...] la ricorrente Persona_4
minore . Parte_2
Così riassunta la linea genealogica degli odierni ricorrenti, si osserva che il sig. , Persona_1
cittadino italiano nato a [...] ed emigrato in Argentina ove ha vissuto sino alla morte senza mai naturalizzarsi cittadino argentino ha conservato la sua cittadinanza, trasmettendola iure sanguinis al figlio e agli ulteriori discendenti. Persona_2
Nella linea genealogica si registra, tuttavia, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione da ai due figli odierni Parte_4
ricorrenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna. Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza dei ricorrente da cittadina italiana.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del , Controparte_1
applicati alla odierna fattispecie non possono che ricondurre al riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano, , prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a Persona_1 differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, senza contestazione alcuna da parte del , Controparte_1
che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in certi.
Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti..
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_1
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Caltanissetta, il giorno 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
OG D. CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, OG D. CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2336/2024 RGAC promossa da:
- nato a [...], Mexico, il 08/02/1972, Parte_1
C.P.F. n° 045.348.437-98, in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne convivente, nata a Parte_2
Rio de Janeiro (RJ), Brasile, il 13/03/2012, C.P.F. n° 216.281.347-55, entrambi residenti a
Rio de Janeiro (RJ), Brasile, Avenida Lucio Costa, n° 4600, Bloco 04, Apartamento 1003,
Barra da Tijuca, CEP 22630-011;
- , nata a [...], Brasile, il 26/09/1980, C.P.F. Parte_3
n° , residente a [...]de Janeiro (RJ), Brasile, Rua Alfredo Volpi, n° 260, C.F._1
Apartamento 608, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22790-600;
Rappresentati e difesi dagli Avvocati Claudio Antonino Laganà, Tommaso Veneziano e Giulia
IA Minicuci del Foro di Reggio Calabria per procure in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 CP_2
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 10.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dall'antenato cittadino italiano
[...]
, nato a [...], il [...] ed emigrato in Argentina, mai Per_1
naturalizzato cittadino argentino e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il senza di fatto contestare la domanda e chiedendo Controparte_1
volersi disporre la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di
Roma, della medesima data”.
Inoltre deve darsi comunque atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo, pur di natura sostanziale e non meramente processuale, di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo . Persona_1
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317). La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero che , nato a [...], il [...], ed Persona_1
emigrato in Argentina, ha contratto matrimonio, in data 10.06.1916, a Buenos Aires, con CP_3
.
[...]
Dall'unione tra e è nato il [...] a [...], Persona_1 CP_3 Per_2
il quale, in data 21.07.1945, a Buenos Aires, ha contratto matrimonio con .
[...] Persona_3
Dall'unione tra e è nata, il 7.12.1947 a Buenos Aires, Persona_2 Persona_3
, la quale, in data 10.07.1970 a Buenos Aires, ha contratto matrimonio con Parte_4 [...]
. Controparte_4
Dall'unione tra e sono nati gli odierni ricorrenti Parte_4 Controparte_4
nato il [...] a [...], Messico e Parte_1 Parte_3
, nata il [...] a [...], Brasile (All. nn. 14-18).
[...]
Dall'unione del ricorrente stabilitosi in Brasile, con la compagna Parte_1
è nata il [...] a [...] la ricorrente Persona_4
minore . Parte_2
Così riassunta la linea genealogica degli odierni ricorrenti, si osserva che il sig. , Persona_1
cittadino italiano nato a [...] ed emigrato in Argentina ove ha vissuto sino alla morte senza mai naturalizzarsi cittadino argentino ha conservato la sua cittadinanza, trasmettendola iure sanguinis al figlio e agli ulteriori discendenti. Persona_2
Nella linea genealogica si registra, tuttavia, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione da ai due figli odierni Parte_4
ricorrenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna. Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza dei ricorrente da cittadina italiana.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del , Controparte_1
applicati alla odierna fattispecie non possono che ricondurre al riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano, , prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a Persona_1 differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, senza contestazione alcuna da parte del , Controparte_1
che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in certi.
Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti..
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_1
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Caltanissetta, il giorno 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
OG D. CA