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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1701/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1701/2025, promossa con ricorso depositato il 30/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Rionero in Vulture (PA) il 26.11.1970 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]2 con l'Avv. Paola Lanza
e
2) Parte_2
Nata ad Angera il 26.07.1983 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]2 con l'Avv. Paola Lanza con i seguenti figli minorenni:
nata ad [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 30.04.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni: 1) Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2
2) Disporre che la casa familiare sita in Cadrezzate con TE (VA); di proprietà esclusiva del signor resti allo stesso assegnata;
Parte_1
3) Disporre che i minori e , che di fatto trascorreranno con Per_1 Persona_2 entrambi i genitori periodi di tempo paritari, abbiano domicilio presso entrambi i genitori.
4) Disporre che i minori trascorrano con entrambi i genitori periodi di paritari, secondo il seguente schema elaborato di comune accordo dai genitori sulla scorta dei rispettivi orari lavorativi.
Modalità, peraltro, già attualmente e proficuamente in atto:
e trascorreranno le giornate (comprensive di pernottamento) di lunedì, Per_1 Per_2 martedì e mercoledì con la madre;
e trascorreranno le giornate (comprensive di pernottamento) di giovedì, Per_1 Per_2 venerdì e sabato con il padre;
la domenica (ed il relativo pernottamento) verrà trascorsa in modo alternato con l'uno o con
l'altro genitore;
5) Disporre che i minori e trascorrano con entrambi i genitori un periodo di Per_1 Per_2 vacanza estiva di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05. di ogni anno:
6) Disporre che i minori e trascorrano con i genitori in maniera alternata nel Per_1 Per_2 corso degli anni e di volta in volta concordata tra i genitori medesimi sulla base delle rispettive esigenze lavorative, i periodi di festività natalizia e pasquale ed ogni altro ponte o periodo di sospensione dell'attività scolastica (a mero titolo esemplificativo, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con un genitore, Natale con l'altro e così via. Allo stesso modo il giorno di
Pasqua con uno ed il giorno di pasquetta con l'altro, ecc.).
7) Disporre che ciascun genitore, nei periodi di propria competenza, provveda in via esclusiva e diretta al mantenimento dei figli
8) Disporre che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50%, alla copertura delle spese straordinarie che ciascuno di loro sosterrà nell'interesse dei figli, secondo le previsioni contenute nel Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Varese.
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
10) Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1701/2025, promossa con ricorso depositato il 30/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Rionero in Vulture (PA) il 26.11.1970 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]2 con l'Avv. Paola Lanza
e
2) Parte_2
Nata ad Angera il 26.07.1983 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]2 con l'Avv. Paola Lanza con i seguenti figli minorenni:
nata ad [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 30.04.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni: 1) Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2
2) Disporre che la casa familiare sita in Cadrezzate con TE (VA); di proprietà esclusiva del signor resti allo stesso assegnata;
Parte_1
3) Disporre che i minori e , che di fatto trascorreranno con Per_1 Persona_2 entrambi i genitori periodi di tempo paritari, abbiano domicilio presso entrambi i genitori.
4) Disporre che i minori trascorrano con entrambi i genitori periodi di paritari, secondo il seguente schema elaborato di comune accordo dai genitori sulla scorta dei rispettivi orari lavorativi.
Modalità, peraltro, già attualmente e proficuamente in atto:
e trascorreranno le giornate (comprensive di pernottamento) di lunedì, Per_1 Per_2 martedì e mercoledì con la madre;
e trascorreranno le giornate (comprensive di pernottamento) di giovedì, Per_1 Per_2 venerdì e sabato con il padre;
la domenica (ed il relativo pernottamento) verrà trascorsa in modo alternato con l'uno o con
l'altro genitore;
5) Disporre che i minori e trascorrano con entrambi i genitori un periodo di Per_1 Per_2 vacanza estiva di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05. di ogni anno:
6) Disporre che i minori e trascorrano con i genitori in maniera alternata nel Per_1 Per_2 corso degli anni e di volta in volta concordata tra i genitori medesimi sulla base delle rispettive esigenze lavorative, i periodi di festività natalizia e pasquale ed ogni altro ponte o periodo di sospensione dell'attività scolastica (a mero titolo esemplificativo, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con un genitore, Natale con l'altro e così via. Allo stesso modo il giorno di
Pasqua con uno ed il giorno di pasquetta con l'altro, ecc.).
7) Disporre che ciascun genitore, nei periodi di propria competenza, provveda in via esclusiva e diretta al mantenimento dei figli
8) Disporre che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50%, alla copertura delle spese straordinarie che ciascuno di loro sosterrà nell'interesse dei figli, secondo le previsioni contenute nel Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Varese.
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
10) Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.