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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10123/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Bonito n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Maria
Caterina Carotenuto, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/08/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “accertare e dichiarare che l' è tenuto CP_2 CP_2
a ricostruire/ricalcolare la o l'anticipo per il periodo dedotto dall'istante e CP_3 CP_3 condannare l' resistente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto mensilmente a CP_1 titolo di indebito nei confronti del ricorrente, oltre interessi e svalutazione;
- condannare di conseguenza l' convenuto alla corresponsione in favore dell'istante della somma a titolo di CP_1
Naspi, dovuta, così come per legge, oltre interessi legali, e svalutazione monetaria, dalla obbligazione al saldo”. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver presentato domanda per l'ottenimento della accolta con decorrenza dal CP_3
17/05/2015;
b) Di aver successivamente presentato richiesta di anticipo Naspi, non esaminata dall' ; CP_2
c) Di aver ricevuto in data 22/03/22 domanda di accertamento dell'indebito;
d) Che tale provvedimento è infondato, avendo diritto al godimento della prestazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha provato di aver correttamente notificato il ricorso nei confronti dell' , avendo inizialmente notificato esclusivamente presso la sede legale e CP_2
presso la sede provinciale.
Nelle cause previdenziali ordinarie, nei confronti dell'Ente impositore, la notifica del ricorso va effettuata alla sede legale dell' in Roma e alla sede territoriale dell' , in base CP_2 CP_1
al disposto dell'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che ha modificato l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e successive modificazioni Parte ricorrente, infatti, ha provveduto alla notifica del ricorso correttamente ad , Controparte_4
mentre ha inizialmente notificato il ricorso introduttivo del giudizio esclusivamente presso la sede legale dell' . CP_2
A fronte della nullità della notifica, quindi, con ordinanza del 22/09/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica presso la sede legale e presso la sede territoriale competente dell' CP_2
che sulla base della residenza del ricorrente è da individuarsi presso la sede di Pozzuoli. CP_2
Parte ricorrente, quindi, ha provveduto alla rinnovazione della notifica non provvedendo tuttavia alla notifica presso la corretta sede territoriale.
Al riguardo, quindi, l'art. 291 c.p.c. prevede che “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”. Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per le ragioni evidenziate deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti dell' a fronte della contumacia dell'ente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' ; CP_2
nulla per le spese di lite nei confronti dell' . CP_2 Si comunichi.
Aversa, 17.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10123/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Bonito n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Maria
Caterina Carotenuto, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/08/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “accertare e dichiarare che l' è tenuto CP_2 CP_2
a ricostruire/ricalcolare la o l'anticipo per il periodo dedotto dall'istante e CP_3 CP_3 condannare l' resistente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto mensilmente a CP_1 titolo di indebito nei confronti del ricorrente, oltre interessi e svalutazione;
- condannare di conseguenza l' convenuto alla corresponsione in favore dell'istante della somma a titolo di CP_1
Naspi, dovuta, così come per legge, oltre interessi legali, e svalutazione monetaria, dalla obbligazione al saldo”. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver presentato domanda per l'ottenimento della accolta con decorrenza dal CP_3
17/05/2015;
b) Di aver successivamente presentato richiesta di anticipo Naspi, non esaminata dall' ; CP_2
c) Di aver ricevuto in data 22/03/22 domanda di accertamento dell'indebito;
d) Che tale provvedimento è infondato, avendo diritto al godimento della prestazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha provato di aver correttamente notificato il ricorso nei confronti dell' , avendo inizialmente notificato esclusivamente presso la sede legale e CP_2
presso la sede provinciale.
Nelle cause previdenziali ordinarie, nei confronti dell'Ente impositore, la notifica del ricorso va effettuata alla sede legale dell' in Roma e alla sede territoriale dell' , in base CP_2 CP_1
al disposto dell'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, che ha modificato l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e successive modificazioni Parte ricorrente, infatti, ha provveduto alla notifica del ricorso correttamente ad , Controparte_4
mentre ha inizialmente notificato il ricorso introduttivo del giudizio esclusivamente presso la sede legale dell' . CP_2
A fronte della nullità della notifica, quindi, con ordinanza del 22/09/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica presso la sede legale e presso la sede territoriale competente dell' CP_2
che sulla base della residenza del ricorrente è da individuarsi presso la sede di Pozzuoli. CP_2
Parte ricorrente, quindi, ha provveduto alla rinnovazione della notifica non provvedendo tuttavia alla notifica presso la corretta sede territoriale.
Al riguardo, quindi, l'art. 291 c.p.c. prevede che “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”. Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per le ragioni evidenziate deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti dell' a fronte della contumacia dell'ente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' ; CP_2
nulla per le spese di lite nei confronti dell' . CP_2 Si comunichi.
Aversa, 17.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo