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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2398/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUSELLA AN OR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE MAZZINI 9 CESENATICOpresso il difensore avv. GUSELLA AN OR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA Parte_1 C.F._1
AN OR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 9 47042
CESENATICOpresso il difensore avv. GUSELLA AN OR
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN RT e
[...] P.IVA_2 dell'avv. BONETTI VITTORIO ( ) D'AZEGLIO 47 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 43 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
IN RT
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1121 del Tribunale di Forlì, pubblicata il .16.11.2021
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 6 1. Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1049/2017, emesso a favore di Controparte_1
per la riscossione di: a) € 26.979,11, relativi al contratto di
[...] Parte_2 conto corrente ordinario; b) € 1.900.000,00, relativi al contratto di mutuo fondiario assistito da ipoteca volontaria.
In particolare, gli opponenti contestavano nel merito la legittimità dell'ingiunzione quanto al contratto di finanziamento deducendo: 1) il finanziamento non veniva concesso direttamente alle opponenti e la nullità dello stesso risiedeva (anche) nei fatti che avevano preceduto “l'ingresso” di queste nei fatti di causa;
2) il contratto risultava affetto da nullità perché solutorio e in quanto eccedentario i limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Domandavano, quindi, la dichiarazione di nullità del mutuo e la revoca del decreto ingiuntivo, oltreché la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
2. Si costituiva la banca e, rilevato in via d'eccezione il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010, contestava la fondatezza delle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'opposizione.
3. In sede di prima udienza, era presente il solo difensore delle opponenti, il quale chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
4. Rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale così decideva:
“1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1049/17, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di e di;
Parte_1 Parte_1
3) Dichiara tenute e condanna le parti attrici opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 31.118,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il Tribunale, riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, svolta dalle opponenti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale per la violazione dell'art. 5 D.
Lgs. 28/2010.
Infatti, rilevato che detta eccezione era stata sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta, il Tribunale evidenziava che, invece, la difesa della controparte opponente (l'unica presente alla celebrazione della prima udienza) nulla aveva eccepito, anzi definendo l'eccezione di improcedibilità formulata dalla banca “destituita di giuridico fondamento”.
Peraltro, rilevato altresì che la banca aveva rinunciato all'eccezione nelle difese successive, il
Tribunale concludeva per l'infondatezza dell'eccezione.
pagina 2 di 6 Nel merito, poi, richiamata la giurisprudenza, rigettava integralmente le argomentazioni delle opponenti e, perciò, confermava del decreto ingiuntivo.
5. Proponevano appello e Parte_1 [...]
con un unico motivo di gravame. Parte_1
6. Le appellanti deducevano la “Violazione e omessa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28”.
6.1. In particolare, secondo le appellanti il primo giudice avrebbe violato il disposto dell'art. 5 comma
1, D. Lgs. 28/2010, secondo cui l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
infatti, essendo stata sollevata l'eccezione antecedentemente alla prima udienza dalla banca, il giudice avrebbe dovuto ritenere l'eccezione tempestivamente proposta e dichiarare l'improcedibilità.
6.2. Peraltro, contestava l'affermazione del primo giudice secondo la quale la parte appellante avrebbe eccepito l'improcedibilità tardivamente nella comparsa conclusionale, posto che, attribuendo la norma il potere di sollevare l'eccezione al solo convenuto o d'ufficio al giudice, nella specie l'eccezione di improcedibilità era stata effettivamente tempestivamente sollevata dalla banca convenuta. In tal senso, deduceva l'illegittimità del proseguimento della causa, avendo il primo giudice violato la norma imperativa in esame.
6.3. Contestava altresì l'avvenuta rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni all'eccezione dell'appellata; sul punto, affermava che, avendo la banca richiamato le proprie domande, doveva ritenersi anche richiamata l'eccezione di improcedibilità formulata con la costituzione.
6.4. Infine, evidenziava che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, essa non poteva ritenersi rinunciabile.
7. Richiamata il mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite n. 19596/2020, concludeva come segue:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello; -ogni contraria istanza reietta e disattesa;
-pronunciate le più opportune declaratorie;
RIFORMARE in toto la sentenza appellata per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/illegittimità della sentenza appellata per violazione e/o mancata applicazione delle regole dettate dall'art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. 28/2010, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. CONDANNARE la convenuta alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi oltre le spese generali, cpa e iva come per legge da distrarre a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
8. Si costituiva Controparte_2
8.1. Anzitutto, la banca domandava in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità ed insufficienza dei motivi di impugnazione.
8.2. Inoltre, evidenziata la completa assenza di contestazioni di merito, argomentava per il passaggio in giudicato della pronuncia per ogni capo della stessa non impugnato.
pagina 3 di 6 8.3. Rilevava altresì l'infondatezza nel merito del gravame avversario, in particolare insistendo sulla rilevanza e ritualità della rinuncia effettuata.
8.4. Ad ogni modo, richiamando il mutamento giurisprudenziale operato da Cass., Sez. Unite
19596/2020, affermava la sussistenza dei presupposti per la riammissione in termini al fine di svolgere il tentativo di mediazione obbligatoria.
Concludeva domandando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o, in subordine, il suo rigetto e la conferma della sentenza appellata o, comunque, la remissione in termini ai sensi dell'art. 153
c.p.c., per lo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
9. Nelle more del giudizio, il credito oggetto di contenzioso veniva ceduto a cui Controparte_3 seguiva la costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di quale mandataria CP_4 [...]
CP_3
10. L'appello è infondato e, in ogni caso, inammissibile.
11. Nel merito, l'appello è infondato poiché, “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass., Sez.
Unite 19596/2020).
Ciò significa che, se è la parte opposta a essere onerata della attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, allora, l'onere della proposizione dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria entro il termine decadenziale della prima udienza incombe sull'opponente; in altri termini, quando la norma afferma “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, la parte convenuta (sostanziale) a cui si riferisce, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, è
l'opponente.
11.1. Parte opponente – odierna appellante –, ossia la parte legittimata dalla norma a proporre l'eccezione di improcedibilità, ha sollevato tale eccezione solo in sede di comparsa conclusionale, pertanto tardivamente;
d'altra parte, il giudice non ha rilevato d'ufficio il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei termini decadenziali imposti dalla legge.
L'eccezione è stata formulata solo dalla banca opposta, parte che, tuttavia, non era legittimata a farlo e che, comunque, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla eccezione proposta.
L'appello risulta, quindi, infondato, non essendo stata tempestivamente proposta l'eccezione di improcedibilità dalla parte legittimata a farlo.
pagina 4 di 6 12. Ad ogni modo, l'appello è inammissibile.
Secondo la Suprema Corte (così sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023, da cui è tratta la massima che segue), “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Volendo, in ipotesi, ritenere fondato il motivo di appello in rito, la nullità della sentenza non implicherebbe la rimessione al primo giudice e anzi esigerebbe l'esperimento della mediazione e, in caso di esito negativo della stessa, la trattazione della causa nel merito.
Peraltro, tale eventuale trattazione del merito, nel caso di specie, sarebbe in concreto preclusa dalla totale carenza di ogni riferimento del gravame alle questioni di merito, proposte in primo grado e rigettate dal Tribunale.
Tra l'altro, le questioni di merito proposte in primo grado si erano processualmente tradotte nella formulazione di due domande riconvenzionali, quella di accertamento della nullità del mutuo e quella di risarcimento danni, non riproposte in sede di gravame, così come ogni altra eccezione sollevata davanti al primo giudice.
Secondo la Suprema Corte, “L'impugnazione, con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c.. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito” (Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 402 del 10 gennaio 2019: in senso analogo anche sez. 3, Ordinanza n. 32447 del 13/12/2024).
Pertanto, non ricorrendo i presupposti tassativi di rimessione al primo giudice, individuati dagli artt.
353 e 354 c.p.c., le appellanti avrebbero dovuto impugnare anche il merito, riproponendo domande ed eccezioni di merito rigettate in primo grado: tuttavia, non avendolo fatto, ne consegue sia il difetto di interesse ad impugnare sia la difformità rispetto al modello legale di impugnazione.
L'appello è. dunque, in ogni caso, anche inammissibile.
pagina 5 di 6 13. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado di appello, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Dunque, si procede alla condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio a favore delle altre parti processuali, spese che si liquidano per compenso in € 34.001,00, aumentate del
30% (€ 10.200,30) per presenza di più parti, assistite dal medesimo difensore e aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), per un totale di € 44.201,30, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Tale liquidazione in favore delle parti appellate, assistite dal medesimo difensore, è ovviamente cumulativa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna e Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] [...]
e di quale Controparte_5 CP_4 mandataria di delle spese di lite, che liquida, cumulativamente in favore di Controparte_3 tali parti, in € 44.201,30, per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2398/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUSELLA AN OR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE MAZZINI 9 CESENATICOpresso il difensore avv. GUSELLA AN OR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA Parte_1 C.F._1
AN OR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 9 47042
CESENATICOpresso il difensore avv. GUSELLA AN OR
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN RT e
[...] P.IVA_2 dell'avv. BONETTI VITTORIO ( ) D'AZEGLIO 47 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 43 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
IN RT
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1121 del Tribunale di Forlì, pubblicata il .16.11.2021
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 6 1. Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1049/2017, emesso a favore di Controparte_1
per la riscossione di: a) € 26.979,11, relativi al contratto di
[...] Parte_2 conto corrente ordinario; b) € 1.900.000,00, relativi al contratto di mutuo fondiario assistito da ipoteca volontaria.
In particolare, gli opponenti contestavano nel merito la legittimità dell'ingiunzione quanto al contratto di finanziamento deducendo: 1) il finanziamento non veniva concesso direttamente alle opponenti e la nullità dello stesso risiedeva (anche) nei fatti che avevano preceduto “l'ingresso” di queste nei fatti di causa;
2) il contratto risultava affetto da nullità perché solutorio e in quanto eccedentario i limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Domandavano, quindi, la dichiarazione di nullità del mutuo e la revoca del decreto ingiuntivo, oltreché la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
2. Si costituiva la banca e, rilevato in via d'eccezione il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010, contestava la fondatezza delle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'opposizione.
3. In sede di prima udienza, era presente il solo difensore delle opponenti, il quale chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
4. Rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale così decideva:
“1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1049/17, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di e di;
Parte_1 Parte_1
3) Dichiara tenute e condanna le parti attrici opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 31.118,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il Tribunale, riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, svolta dalle opponenti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale per la violazione dell'art. 5 D.
Lgs. 28/2010.
Infatti, rilevato che detta eccezione era stata sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta, il Tribunale evidenziava che, invece, la difesa della controparte opponente (l'unica presente alla celebrazione della prima udienza) nulla aveva eccepito, anzi definendo l'eccezione di improcedibilità formulata dalla banca “destituita di giuridico fondamento”.
Peraltro, rilevato altresì che la banca aveva rinunciato all'eccezione nelle difese successive, il
Tribunale concludeva per l'infondatezza dell'eccezione.
pagina 2 di 6 Nel merito, poi, richiamata la giurisprudenza, rigettava integralmente le argomentazioni delle opponenti e, perciò, confermava del decreto ingiuntivo.
5. Proponevano appello e Parte_1 [...]
con un unico motivo di gravame. Parte_1
6. Le appellanti deducevano la “Violazione e omessa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28”.
6.1. In particolare, secondo le appellanti il primo giudice avrebbe violato il disposto dell'art. 5 comma
1, D. Lgs. 28/2010, secondo cui l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
infatti, essendo stata sollevata l'eccezione antecedentemente alla prima udienza dalla banca, il giudice avrebbe dovuto ritenere l'eccezione tempestivamente proposta e dichiarare l'improcedibilità.
6.2. Peraltro, contestava l'affermazione del primo giudice secondo la quale la parte appellante avrebbe eccepito l'improcedibilità tardivamente nella comparsa conclusionale, posto che, attribuendo la norma il potere di sollevare l'eccezione al solo convenuto o d'ufficio al giudice, nella specie l'eccezione di improcedibilità era stata effettivamente tempestivamente sollevata dalla banca convenuta. In tal senso, deduceva l'illegittimità del proseguimento della causa, avendo il primo giudice violato la norma imperativa in esame.
6.3. Contestava altresì l'avvenuta rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni all'eccezione dell'appellata; sul punto, affermava che, avendo la banca richiamato le proprie domande, doveva ritenersi anche richiamata l'eccezione di improcedibilità formulata con la costituzione.
6.4. Infine, evidenziava che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, essa non poteva ritenersi rinunciabile.
7. Richiamata il mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite n. 19596/2020, concludeva come segue:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello; -ogni contraria istanza reietta e disattesa;
-pronunciate le più opportune declaratorie;
RIFORMARE in toto la sentenza appellata per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/illegittimità della sentenza appellata per violazione e/o mancata applicazione delle regole dettate dall'art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. 28/2010, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. CONDANNARE la convenuta alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi oltre le spese generali, cpa e iva come per legge da distrarre a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”
8. Si costituiva Controparte_2
8.1. Anzitutto, la banca domandava in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità ed insufficienza dei motivi di impugnazione.
8.2. Inoltre, evidenziata la completa assenza di contestazioni di merito, argomentava per il passaggio in giudicato della pronuncia per ogni capo della stessa non impugnato.
pagina 3 di 6 8.3. Rilevava altresì l'infondatezza nel merito del gravame avversario, in particolare insistendo sulla rilevanza e ritualità della rinuncia effettuata.
8.4. Ad ogni modo, richiamando il mutamento giurisprudenziale operato da Cass., Sez. Unite
19596/2020, affermava la sussistenza dei presupposti per la riammissione in termini al fine di svolgere il tentativo di mediazione obbligatoria.
Concludeva domandando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o, in subordine, il suo rigetto e la conferma della sentenza appellata o, comunque, la remissione in termini ai sensi dell'art. 153
c.p.c., per lo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
9. Nelle more del giudizio, il credito oggetto di contenzioso veniva ceduto a cui Controparte_3 seguiva la costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di quale mandataria CP_4 [...]
CP_3
10. L'appello è infondato e, in ogni caso, inammissibile.
11. Nel merito, l'appello è infondato poiché, “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass., Sez.
Unite 19596/2020).
Ciò significa che, se è la parte opposta a essere onerata della attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, allora, l'onere della proposizione dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria entro il termine decadenziale della prima udienza incombe sull'opponente; in altri termini, quando la norma afferma “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”, la parte convenuta (sostanziale) a cui si riferisce, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, è
l'opponente.
11.1. Parte opponente – odierna appellante –, ossia la parte legittimata dalla norma a proporre l'eccezione di improcedibilità, ha sollevato tale eccezione solo in sede di comparsa conclusionale, pertanto tardivamente;
d'altra parte, il giudice non ha rilevato d'ufficio il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei termini decadenziali imposti dalla legge.
L'eccezione è stata formulata solo dalla banca opposta, parte che, tuttavia, non era legittimata a farlo e che, comunque, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla eccezione proposta.
L'appello risulta, quindi, infondato, non essendo stata tempestivamente proposta l'eccezione di improcedibilità dalla parte legittimata a farlo.
pagina 4 di 6 12. Ad ogni modo, l'appello è inammissibile.
Secondo la Suprema Corte (così sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023, da cui è tratta la massima che segue), “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Volendo, in ipotesi, ritenere fondato il motivo di appello in rito, la nullità della sentenza non implicherebbe la rimessione al primo giudice e anzi esigerebbe l'esperimento della mediazione e, in caso di esito negativo della stessa, la trattazione della causa nel merito.
Peraltro, tale eventuale trattazione del merito, nel caso di specie, sarebbe in concreto preclusa dalla totale carenza di ogni riferimento del gravame alle questioni di merito, proposte in primo grado e rigettate dal Tribunale.
Tra l'altro, le questioni di merito proposte in primo grado si erano processualmente tradotte nella formulazione di due domande riconvenzionali, quella di accertamento della nullità del mutuo e quella di risarcimento danni, non riproposte in sede di gravame, così come ogni altra eccezione sollevata davanti al primo giudice.
Secondo la Suprema Corte, “L'impugnazione, con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c.. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito” (Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 402 del 10 gennaio 2019: in senso analogo anche sez. 3, Ordinanza n. 32447 del 13/12/2024).
Pertanto, non ricorrendo i presupposti tassativi di rimessione al primo giudice, individuati dagli artt.
353 e 354 c.p.c., le appellanti avrebbero dovuto impugnare anche il merito, riproponendo domande ed eccezioni di merito rigettate in primo grado: tuttavia, non avendolo fatto, ne consegue sia il difetto di interesse ad impugnare sia la difformità rispetto al modello legale di impugnazione.
L'appello è. dunque, in ogni caso, anche inammissibile.
pagina 5 di 6 13. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado di appello, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Dunque, si procede alla condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio a favore delle altre parti processuali, spese che si liquidano per compenso in € 34.001,00, aumentate del
30% (€ 10.200,30) per presenza di più parti, assistite dal medesimo difensore e aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), per un totale di € 44.201,30, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Tale liquidazione in favore delle parti appellate, assistite dal medesimo difensore, è ovviamente cumulativa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna e Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] [...]
e di quale Controparte_5 CP_4 mandataria di delle spese di lite, che liquida, cumulativamente in favore di Controparte_3 tali parti, in € 44.201,30, per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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