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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12479/2024 RG
TRA nato ad [...] il [...] C.F.: ,
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliato in Aversa alla via
Giotto, 87 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1
Cont in alla via Comunale del Principe 13/a presso il Servizio affari Legali dell' CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lembo
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.05.2024 il ricorrente esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze della a partire dal 15.03.2016 con la Parte_2 qualifica di “assistente amministrativo” Ctg. C, CCNL del Comparto Sanità Pubblica;
-che in data 31.05.2017 veniva nominato quale “Referente” dell'Ufficio Centrale Cespiti presso l' Pt_3
-che dalla suddetta nomina e fino al termine delle attività in data 28.12.2020, ha svolto mansioni, a suo dire, senza soluzione di continuità riconducibili all'inquadramento formale di collaboratore amministrativo -professionale esperto, senza però ricevere la remunerazione corrispondente alla qualifica superiore;
-che, durante il periodo di aspettativa non retribuita (avendo poi cessato il rapporto di lavoro
Cont con la convenuta in quanto vincitore di concorso presso il Comune di Quarto), chiedeva all' la monetizzazione delle ferie maturate alla data del 31.12.2020 e non godute (per un totale di giorni 49) in quanto per necessità di servizio l'Azienda convenuta aveva sospeso la fruizione delle stesse, ma la richiesta veniva disattesa.
Concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedesse: “1) Accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l
[...]
, in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente della somma di € 8.043,36 oltre interessi, a titolo di differenze retributive per
l'effettuazione dello svolgimento di prestazioni lavorative in diverso e maggiore profilo professionale tra la qualifica di Ctg. C e la Ctg. D dal 31/05/2017 al 31/12/2020, nonché la somma di € 613,61 a titolo di TFR come da conteggi analitici che allegati al ricorso ne costituiscono parte integrante, oltre interessi dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo e/o al pagamento di una maggior somma che risulterà dovuta anche a seguito di consulenza tecnica;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità per ferie non godute all' atto della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 30/06/2021 nella misura di giorni 49; 3) Conseguentemente e per le suddette causali condannare persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.471,46 o comunque al pagamento di una maggior
o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi a titolo della richiamata indennità di ferie non godute;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituiva l' che, rappresentando l'infondatezza del ricorso con varie CP_3
argomentazioni ne chiedeva il rigetto.
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente è opportuno ricordare che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novella del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Il conseguente tenore dell'art. 56 citato
è stato riprodotto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone: “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La normativa in esame ha, dunque, riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n. 16078). In altri termini, si è sempre opinato che il carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posto a tutela di interessi pubblici indisponibili, non consenta, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino o su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione;
d'altra parte, si è temuto che la regola della promozione automatica, ove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. La specificità della normativa si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola, di rango costituzionale, del concorso, il controllo della spesa pubblica, la salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita. Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato contiene due diversi ordini di disposizioni. In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (vacanza del posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto), con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di
“obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento in melius delle mansioni del lavoratore, motivazioni che dovranno essere rese note nel provvedimento di assegnazione.
Al di fuori delle specifiche ipotesi l'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore previste dalla legge, è stabilita, da un lato, la nullità di detta assegnazione e, dall'altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il comma 5 della norma citata utilizza l'espressione “qualifica superiore” con valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore. Va, peraltro, precisato che, a mente del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in
“modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive. Occorre allora verificare, alla luce dei delineati principi, se l'istante abbia o meno diritto al riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle dedotte mansioni superiori, attesa la contestazione svolta dalla parte convenuta.
Ebbene, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Sanità appartengono alla categoria C :
“i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, conoscenze teoriche specialiste di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”
Appartengono, ai sensi del CCNL, alla categoria D: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio
e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Le declaratorie dei profili di: - “assistente amministrativo” Ctg. C il quale: “svolge mansioni amministrativo – contabili complesse anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Collaboratore amministrativo – professionale Ctg. D, appartengono: i lavoratori dipendenti che svolgono attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo – professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché
i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”. L'istante, come detto, rivendica le differenze retributive sul presupposto dell'assegnazione a mansioni superiori (riconducibili alla categoria del Collaboratore amministrativo- professionale
D) in riferimento al periodo di assegnazione all'Ufficio Centrale Cespiti presso l' Pt_3
Orbene è evidente la differenza tra i due profili a raffronto. Dalla lettura delle declaratorie delle categorie richiamate, si evince che i principali elementi caratterizzanti la superiore categoria sono l'elevato livello di conoscenza, l'elevata complessità dei problemi di gestione, la discrezionalità.
E'necessario allora verificare se le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili a quelle della categoria superiore.
Dall'esame di tutta la documentazione versata agli atti dal ricorrente non si rinvengono elementi a supporto della tesi prospettata.
E infatti il ricorrente, con Deliberazione n. 1024 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto
"Istituzione dell'Ufficio Centrale Cespiti presso l'UOC , con la quale è stato istituito, Pt_3
presso la U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria, l'Ufficio Cespiti, veniva nominato referente, affiancato da due unità di personale con qualifica di Coadiutore amministrativo e
Assistente amministrativo, e sono state individuate specifiche linee di attività più precisamente:
- fase degli acquisti: "riscontro da parte dell'Ufficio Cespiti della Commessa di investimento alla delibera di autorizzazione"; - fase di gestione dei cespiti: "capitalizzazione dei costi a investimenti in corso, la creazione anagrafica cespite, la regola scarico costi, la capitalizzazione del cespite, la imputazione di eventuali contributi ricevuti, le variazioni anagrafiche, la correzione di errori, il disuso, la gestione della rottamazione/demolizione/furto/omaggio, la vendita e gli adeguamenti di valore". Nell'ambito di suddette competenze, assegnate all'Ufficio
Cespiti, lo stesso ricorrente rappresenta di aver svolto attività quali: - conservazione dell'inventario generale;
registrazione operazioni di presa in carico, iscrizione, trasferimento, dismissione e cancellazione di beni dall'inventario; - controllo periodico della gestione dei beni da parte dei consegnatari aziendali;
applicazione di ogni adempimento dettato da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- predisposizione, elaborazione e redazione dell'inventario annuale alla chiusura di ogni esercizio contabile (giornale cespiti); - valutazione delle performance dei responsabili/consegnatari dei beni per le attività svolte dalla singola struttura e per le attività inerenti la gestione inventariale. Attività svolte in collaborazione con altri soggetti e alle dirette dipendenze del Direttore della Pt_3
Lo stesso vale per le ulteriori attività assegnategli che avevano il carattere della temporaneità e non determinavano variazioni di natura qualitativa nelle mansioni già proprie del dipendente che continuava a svolgere le proprie mansioni istituzionali di assistente amministrativo con assoluta prevalenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda attinente al riconoscimento delle mansioni superiori e conseguente pagamento delle differenze retributive deve essere rigettata.
E' fondata, invece, la domanda relativa alla condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per le motivazioni di seguito indicate.
Il diritto alle ferie è previsto dalla Costituzione, art. 36, co. 3, laddove oltre al "riposo settimanale", sono riconosciute al lavoratore anche le "ferie annuali retribuite" diritti espressamente dichiarati irrinunziabili.
L'art. 2109 c.c. già aveva affermato il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, nel tempo stabilito dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore. La durata è prevista dalla legge, (dalle norme corporative, quindi dai contratti collettivi), dagli usi o secondo equità.
Va poi ricordato che il diritto alle ferie annuali è sancito dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), direttiva che è stata codificata dalla direttiva 2003/88 (v. sentenze 26 giugno 2001, causa C173/99, BECTU;
18 marzo 2004, causa C342/01, Merino 16 marzo 2006, cause riunite C131/04 e C257/04, Pt_4 nonchè 20 gennaio 2009, cause riunite C350/06 e C20/06, e a.). CP_4
Il d.lgs. n. 66/2003, in "attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", al capo III, "Pause, riposi e ferie", art. 10, disciplina le "ferie annuali": "
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, co. 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione
e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione (co. così sostituito dall'art. 1, co. 1, d.lgs. 2004/n. 213).
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione". La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, prevede all'art. 9, n. 1, nell'attuale versione, che "la parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo". Detta Convenzione è stata firmata da quattordici Stati membri dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia. A tenore dell'art. 7 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, "ferie annuali": "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
L'art. 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest'ultima. L'art. 7 della direttiva non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito derogare. La principale novità della disciplina legislativa nazionale del 2003-2004 consiste, dunque, nella determinazione di un periodo minimo inderogabile di ferie, di quattro settimane, conformemente alla prescrizione comunitaria. Dalla normativa innanzi esposta può trarsi il principio secondo cui la possibilità di indennizzare le ferie non godute contrasta tendenzialmente con la previsione stessa di irrinunziabilità, proprio poiché potrebbe incentivare una pur consensuale rinunzia illegittima alla loro fruizione, mentre la Costituzione intende affermare a chiare lettere proprio la indispensabilità dei riposi e delle ferie per la funzione che li caratterizza.
Sul punto è intervenuto il legislatore, con precipuo riferimento al pubblico impiego, con D.L.
95 del 2012 art.5 comma 8, successivamente convertito nella L. 135 del 2012, affermando il principio per cui, proprio per evitare strumentalizzazioni, "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonchè delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Quanto disposto dalla suddetta normativa va però mitigato tenendo conto sia della giurisprudenza comunitaria che di quella nazionale di legittimità.
Ed infatti la C.U.G.E. con sentenza del 18.01.2024 (causa n. C-218/22) ha ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie, nonché
a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana con sentenza n. 95/2016 che aveva respinto la questione di costituzionalità dell'art.5 comma 8, D.L. 95 del 2012, successivamente convertito nella L. 135 del 2012).
La Corte di Giustizia ricorda, infine, che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
E', quindi, il datore di lavoro che ha l'onere di provare l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento, vale a dire di aver invitato il dipendente a godere di ferie e di aver ricevuto un suo rifiuto.
A conferma di ciò la recente ordinanza n. 14083/2024 della Corte di Cassazione, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha
l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque,
l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative”.
Nel caso che ci compete l'Amministrazione non ha provato di aver adempiuto a tali comunicazioni. Le circolari prodotte da parte convenuta sono dirette ai Responsabili dei singoli
Uffici e non ai dipendenti. Si tratta di atti di organizzazione interna e non di comunicazioni ai singoli con specifico riferimento alle ferie residue di ciascuno e dell'avvertimento alla fruizione delle stesse entro un periodo determinato con espresso avviso della perdita del congedo se non utilizzate.
Per quanto detto, alla luce dei principi di diritto affermati, il ricorrente ha certamente diritto ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Sul quantum dei giorni di ferie da monetizzare vi è contrasto tra le parti (per parte convenuta, infatti, essi sono 42 e non 49).
Il ricorrente afferma che, così come si evince dai cartellini marcatempo del mese di Dicembre
2020, residuava di n. 49 giorni di ferie per gli anni precedenti, e nello specifico n. 28 giorni di ferie anno 2020, n. 13 anno 2019 e n. 8 giorni di ferie anno 2018. Cont L' al contrario precisa che i giorni di ferie maturate e non godute sono da quantificarsi, ai fini della corresponsione dell'indennità monetaria sostitutiva, limitatamente ai 18 mesi antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, in ragione delle disposizioni di legge e contrattuali, secondo le quali le ferie vanno godute entro la fine dell'anno di maturazione delle stesse e, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. E conseguentemente rappresenta che per l'anno 2020 il ricorrente ha maturato 28 giorni di ferie avendo lavorato per 12 mesi, mentre per il 2019 i giorni maturati sono pari a 14 (luglio- dicembre). Pertanto i giorni di congedo non fruiti corrisponderebbero a
42 e non a 49 come richiesto dal ricorrente.
La tesi della convenuta, però, non può trovare accoglimento. Infatti seppur sia previsto a livello normativo e di contrattazione collettiva che le ferie non godute nell'anno di maturazione siano fruite entro i 18 mesi successivi, da ciò non si può dedurre che con il decorso del suddetto termine il lavoratore ne perda il diritto.
Infatti proprio sulla scorta dei citati principi affermatisi a livello comunitario e nazionale, il dipendente non perde il diritto alle ferie residue dopo i 18 mesi. Le ferie non godute spettano ancora al lavoratore che potrà ottenere un'indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal quale decorre il termine prescrizionale decennale.
Con riferimento al quantum richiesto dal ricorrente va però precisato che, atteso che non può riconoscersi il livello superiore e le differenze retributive, l'importo spettante va determinato prendendo come riferimento lo stipendio tabellare per la qualifica del livello C (e non D come indicato nel ricorso) che è pari ad euro 1.717,78 che va diviso per 26 (giornate lavorative) e moltiplicato per 49 (ferie non godute). Ottenendo, quindi, l'importo pari ad euro 3.237,35.
Tanto premesso, va accolta la domanda circa il riconoscimento dell'indennità per le ferie non godute e condannata l' convenuta al pagamento dell'importo di euro 3.237,35. CP_2
Le spese, visto l'esito della lite, vanno poste per metà a carico della convenuta e vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciandosi, così decide: a) In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.237,35 oltre interessi legali dal credito al soddisfo per la causale di cui in motivazione;
b) Rigetta nel resto;
Cont c) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e condanna per il residuo l' l pagamento delle spese che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 700,00, oltre IVA e
CPA con attribuzione.
Napoli,
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12479/2024 RG
TRA nato ad [...] il [...] C.F.: ,
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliato in Aversa alla via
Giotto, 87 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1
Cont in alla via Comunale del Principe 13/a presso il Servizio affari Legali dell' CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lembo
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.05.2024 il ricorrente esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze della a partire dal 15.03.2016 con la Parte_2 qualifica di “assistente amministrativo” Ctg. C, CCNL del Comparto Sanità Pubblica;
-che in data 31.05.2017 veniva nominato quale “Referente” dell'Ufficio Centrale Cespiti presso l' Pt_3
-che dalla suddetta nomina e fino al termine delle attività in data 28.12.2020, ha svolto mansioni, a suo dire, senza soluzione di continuità riconducibili all'inquadramento formale di collaboratore amministrativo -professionale esperto, senza però ricevere la remunerazione corrispondente alla qualifica superiore;
-che, durante il periodo di aspettativa non retribuita (avendo poi cessato il rapporto di lavoro
Cont con la convenuta in quanto vincitore di concorso presso il Comune di Quarto), chiedeva all' la monetizzazione delle ferie maturate alla data del 31.12.2020 e non godute (per un totale di giorni 49) in quanto per necessità di servizio l'Azienda convenuta aveva sospeso la fruizione delle stesse, ma la richiesta veniva disattesa.
Concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedesse: “1) Accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l
[...]
, in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente della somma di € 8.043,36 oltre interessi, a titolo di differenze retributive per
l'effettuazione dello svolgimento di prestazioni lavorative in diverso e maggiore profilo professionale tra la qualifica di Ctg. C e la Ctg. D dal 31/05/2017 al 31/12/2020, nonché la somma di € 613,61 a titolo di TFR come da conteggi analitici che allegati al ricorso ne costituiscono parte integrante, oltre interessi dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo e/o al pagamento di una maggior somma che risulterà dovuta anche a seguito di consulenza tecnica;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità per ferie non godute all' atto della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 30/06/2021 nella misura di giorni 49; 3) Conseguentemente e per le suddette causali condannare persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.471,46 o comunque al pagamento di una maggior
o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi a titolo della richiamata indennità di ferie non godute;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituiva l' che, rappresentando l'infondatezza del ricorso con varie CP_3
argomentazioni ne chiedeva il rigetto.
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente è opportuno ricordare che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novella del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Il conseguente tenore dell'art. 56 citato
è stato riprodotto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone: “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La normativa in esame ha, dunque, riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n. 16078). In altri termini, si è sempre opinato che il carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posto a tutela di interessi pubblici indisponibili, non consenta, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino o su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione;
d'altra parte, si è temuto che la regola della promozione automatica, ove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. La specificità della normativa si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola, di rango costituzionale, del concorso, il controllo della spesa pubblica, la salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita. Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato contiene due diversi ordini di disposizioni. In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (vacanza del posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto), con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di
“obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento in melius delle mansioni del lavoratore, motivazioni che dovranno essere rese note nel provvedimento di assegnazione.
Al di fuori delle specifiche ipotesi l'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore previste dalla legge, è stabilita, da un lato, la nullità di detta assegnazione e, dall'altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il comma 5 della norma citata utilizza l'espressione “qualifica superiore” con valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore. Va, peraltro, precisato che, a mente del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in
“modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive. Occorre allora verificare, alla luce dei delineati principi, se l'istante abbia o meno diritto al riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle dedotte mansioni superiori, attesa la contestazione svolta dalla parte convenuta.
Ebbene, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Sanità appartengono alla categoria C :
“i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, conoscenze teoriche specialiste di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”
Appartengono, ai sensi del CCNL, alla categoria D: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio
e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Le declaratorie dei profili di: - “assistente amministrativo” Ctg. C il quale: “svolge mansioni amministrativo – contabili complesse anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Collaboratore amministrativo – professionale Ctg. D, appartengono: i lavoratori dipendenti che svolgono attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo – professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché
i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”. L'istante, come detto, rivendica le differenze retributive sul presupposto dell'assegnazione a mansioni superiori (riconducibili alla categoria del Collaboratore amministrativo- professionale
D) in riferimento al periodo di assegnazione all'Ufficio Centrale Cespiti presso l' Pt_3
Orbene è evidente la differenza tra i due profili a raffronto. Dalla lettura delle declaratorie delle categorie richiamate, si evince che i principali elementi caratterizzanti la superiore categoria sono l'elevato livello di conoscenza, l'elevata complessità dei problemi di gestione, la discrezionalità.
E'necessario allora verificare se le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili a quelle della categoria superiore.
Dall'esame di tutta la documentazione versata agli atti dal ricorrente non si rinvengono elementi a supporto della tesi prospettata.
E infatti il ricorrente, con Deliberazione n. 1024 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto
"Istituzione dell'Ufficio Centrale Cespiti presso l'UOC , con la quale è stato istituito, Pt_3
presso la U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria, l'Ufficio Cespiti, veniva nominato referente, affiancato da due unità di personale con qualifica di Coadiutore amministrativo e
Assistente amministrativo, e sono state individuate specifiche linee di attività più precisamente:
- fase degli acquisti: "riscontro da parte dell'Ufficio Cespiti della Commessa di investimento alla delibera di autorizzazione"; - fase di gestione dei cespiti: "capitalizzazione dei costi a investimenti in corso, la creazione anagrafica cespite, la regola scarico costi, la capitalizzazione del cespite, la imputazione di eventuali contributi ricevuti, le variazioni anagrafiche, la correzione di errori, il disuso, la gestione della rottamazione/demolizione/furto/omaggio, la vendita e gli adeguamenti di valore". Nell'ambito di suddette competenze, assegnate all'Ufficio
Cespiti, lo stesso ricorrente rappresenta di aver svolto attività quali: - conservazione dell'inventario generale;
registrazione operazioni di presa in carico, iscrizione, trasferimento, dismissione e cancellazione di beni dall'inventario; - controllo periodico della gestione dei beni da parte dei consegnatari aziendali;
applicazione di ogni adempimento dettato da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- predisposizione, elaborazione e redazione dell'inventario annuale alla chiusura di ogni esercizio contabile (giornale cespiti); - valutazione delle performance dei responsabili/consegnatari dei beni per le attività svolte dalla singola struttura e per le attività inerenti la gestione inventariale. Attività svolte in collaborazione con altri soggetti e alle dirette dipendenze del Direttore della Pt_3
Lo stesso vale per le ulteriori attività assegnategli che avevano il carattere della temporaneità e non determinavano variazioni di natura qualitativa nelle mansioni già proprie del dipendente che continuava a svolgere le proprie mansioni istituzionali di assistente amministrativo con assoluta prevalenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda attinente al riconoscimento delle mansioni superiori e conseguente pagamento delle differenze retributive deve essere rigettata.
E' fondata, invece, la domanda relativa alla condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per le motivazioni di seguito indicate.
Il diritto alle ferie è previsto dalla Costituzione, art. 36, co. 3, laddove oltre al "riposo settimanale", sono riconosciute al lavoratore anche le "ferie annuali retribuite" diritti espressamente dichiarati irrinunziabili.
L'art. 2109 c.c. già aveva affermato il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, nel tempo stabilito dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore. La durata è prevista dalla legge, (dalle norme corporative, quindi dai contratti collettivi), dagli usi o secondo equità.
Va poi ricordato che il diritto alle ferie annuali è sancito dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), direttiva che è stata codificata dalla direttiva 2003/88 (v. sentenze 26 giugno 2001, causa C173/99, BECTU;
18 marzo 2004, causa C342/01, Merino 16 marzo 2006, cause riunite C131/04 e C257/04, Pt_4 nonchè 20 gennaio 2009, cause riunite C350/06 e C20/06, e a.). CP_4
Il d.lgs. n. 66/2003, in "attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", al capo III, "Pause, riposi e ferie", art. 10, disciplina le "ferie annuali": "
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, co. 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione
e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione (co. così sostituito dall'art. 1, co. 1, d.lgs. 2004/n. 213).
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione". La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, prevede all'art. 9, n. 1, nell'attuale versione, che "la parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo". Detta Convenzione è stata firmata da quattordici Stati membri dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia. A tenore dell'art. 7 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, "ferie annuali": "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
L'art. 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest'ultima. L'art. 7 della direttiva non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito derogare. La principale novità della disciplina legislativa nazionale del 2003-2004 consiste, dunque, nella determinazione di un periodo minimo inderogabile di ferie, di quattro settimane, conformemente alla prescrizione comunitaria. Dalla normativa innanzi esposta può trarsi il principio secondo cui la possibilità di indennizzare le ferie non godute contrasta tendenzialmente con la previsione stessa di irrinunziabilità, proprio poiché potrebbe incentivare una pur consensuale rinunzia illegittima alla loro fruizione, mentre la Costituzione intende affermare a chiare lettere proprio la indispensabilità dei riposi e delle ferie per la funzione che li caratterizza.
Sul punto è intervenuto il legislatore, con precipuo riferimento al pubblico impiego, con D.L.
95 del 2012 art.5 comma 8, successivamente convertito nella L. 135 del 2012, affermando il principio per cui, proprio per evitare strumentalizzazioni, "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonchè delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Quanto disposto dalla suddetta normativa va però mitigato tenendo conto sia della giurisprudenza comunitaria che di quella nazionale di legittimità.
Ed infatti la C.U.G.E. con sentenza del 18.01.2024 (causa n. C-218/22) ha ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie, nonché
a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana con sentenza n. 95/2016 che aveva respinto la questione di costituzionalità dell'art.5 comma 8, D.L. 95 del 2012, successivamente convertito nella L. 135 del 2012).
La Corte di Giustizia ricorda, infine, che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
E', quindi, il datore di lavoro che ha l'onere di provare l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento, vale a dire di aver invitato il dipendente a godere di ferie e di aver ricevuto un suo rifiuto.
A conferma di ciò la recente ordinanza n. 14083/2024 della Corte di Cassazione, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha
l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque,
l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative”.
Nel caso che ci compete l'Amministrazione non ha provato di aver adempiuto a tali comunicazioni. Le circolari prodotte da parte convenuta sono dirette ai Responsabili dei singoli
Uffici e non ai dipendenti. Si tratta di atti di organizzazione interna e non di comunicazioni ai singoli con specifico riferimento alle ferie residue di ciascuno e dell'avvertimento alla fruizione delle stesse entro un periodo determinato con espresso avviso della perdita del congedo se non utilizzate.
Per quanto detto, alla luce dei principi di diritto affermati, il ricorrente ha certamente diritto ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Sul quantum dei giorni di ferie da monetizzare vi è contrasto tra le parti (per parte convenuta, infatti, essi sono 42 e non 49).
Il ricorrente afferma che, così come si evince dai cartellini marcatempo del mese di Dicembre
2020, residuava di n. 49 giorni di ferie per gli anni precedenti, e nello specifico n. 28 giorni di ferie anno 2020, n. 13 anno 2019 e n. 8 giorni di ferie anno 2018. Cont L' al contrario precisa che i giorni di ferie maturate e non godute sono da quantificarsi, ai fini della corresponsione dell'indennità monetaria sostitutiva, limitatamente ai 18 mesi antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, in ragione delle disposizioni di legge e contrattuali, secondo le quali le ferie vanno godute entro la fine dell'anno di maturazione delle stesse e, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. E conseguentemente rappresenta che per l'anno 2020 il ricorrente ha maturato 28 giorni di ferie avendo lavorato per 12 mesi, mentre per il 2019 i giorni maturati sono pari a 14 (luglio- dicembre). Pertanto i giorni di congedo non fruiti corrisponderebbero a
42 e non a 49 come richiesto dal ricorrente.
La tesi della convenuta, però, non può trovare accoglimento. Infatti seppur sia previsto a livello normativo e di contrattazione collettiva che le ferie non godute nell'anno di maturazione siano fruite entro i 18 mesi successivi, da ciò non si può dedurre che con il decorso del suddetto termine il lavoratore ne perda il diritto.
Infatti proprio sulla scorta dei citati principi affermatisi a livello comunitario e nazionale, il dipendente non perde il diritto alle ferie residue dopo i 18 mesi. Le ferie non godute spettano ancora al lavoratore che potrà ottenere un'indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal quale decorre il termine prescrizionale decennale.
Con riferimento al quantum richiesto dal ricorrente va però precisato che, atteso che non può riconoscersi il livello superiore e le differenze retributive, l'importo spettante va determinato prendendo come riferimento lo stipendio tabellare per la qualifica del livello C (e non D come indicato nel ricorso) che è pari ad euro 1.717,78 che va diviso per 26 (giornate lavorative) e moltiplicato per 49 (ferie non godute). Ottenendo, quindi, l'importo pari ad euro 3.237,35.
Tanto premesso, va accolta la domanda circa il riconoscimento dell'indennità per le ferie non godute e condannata l' convenuta al pagamento dell'importo di euro 3.237,35. CP_2
Le spese, visto l'esito della lite, vanno poste per metà a carico della convenuta e vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciandosi, così decide: a) In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.237,35 oltre interessi legali dal credito al soddisfo per la causale di cui in motivazione;
b) Rigetta nel resto;
Cont c) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e condanna per il residuo l' l pagamento delle spese che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 700,00, oltre IVA e
CPA con attribuzione.
Napoli,
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio