Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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Reclamo Sentenza Tribunale Lecce
N. 2026 del 21.6.2024
Oggetto: impugnativa di licenziamento ex lege n°92/2012.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott. Gennaro Lombardi Consigliere dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello, iscritta al n. 476/2024 del Ruolo Generale Sez. lav.
Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Valentini, Ezio Garzia e Parte_1
Salvatore Spano.
RECLAMANTE contro
– in persona del legale rappresentante- rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Valerio Vallefuoco.
RECLAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso ex art. 1, comma 58, della legge n°92/2012, depositato il 2 gennaio 2023,
ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
con decorrenza dal 23.9.2002 con contratto a tempo determinato e qualifica di apprendista porta lettere, poi trasformato a tempo indeterminato dal settembre 2005; di aver avuto una carriera in costante crescita (da luglio 2007 addetto le mansioni di operatore di sportello presso l'Ufficio Postale di Racale;
da marzo 2012 alle mansioni di coordinatore titolare presso l'Ufficio di Felline;
da dicembre 2016 alle mansioni di operatore di sportello promiscuo con compito di reggente di vari uffici postali secondo le esigenze aziendali, essendo in possesso di profilo abilitato per tutte le categorie degli stessi), ricevendo valutazioni periodiche molto positive e costanti gratificazioni;
che in ragione delle sue riconosciute capacità professionali, gli era stato richiesto spesso di sostituire i vari direttori titolari degli uffici postali, assenti per ferie o per altre loro ragioni personali.
Ha rilevato che, proprio in qualità di operatore senior, egli era stato chiamato a sostituire il direttore titolare dell'ufficio postale di Marina di Leuca, Controparte_2
nel corso delle quali non aveva mai avuto contezza di Parte_2
irregolarità di alcun genere- ed a tal fine, in data 2 aprile 2022, si era recato presso il predetto ufficio postale per la esecuzione del passaggio di consegne, dovendo prendervi servizio lunedì 4 aprile 2022; che, in particolare, si era incontrato con il in CP_2 prossimità dell'ora di chiusura dell'ufficio, verificando con la consistenza delle CP_2
banconote in cassaforte, la consistenza del metallo e riscontrando l'esattezza delle giacenze; che non aveva potuto invece “procedere alla verifica della consistenza delle banconote presenti nell'ATM in quanto, per un verso, la macchina conta banconote era mal funzionante, per altro verso la macchina risultava caricata al limite massimo possibile contenendo oltre duemila banconote tra tagli da € 20,00 e da € 50,00; per altro verso ancora il ripeteva insistentemente di avere fretta e che tutto era a posto” CP_2
(v. pag. 3 del ricorso); che, certo dell'onestà di e fidando sulla trasparenza CP_2
comportamentale di quest'ultimo, che lo assicurava che in ogni caso eventuali anomalie sarebbero state ricondotte alla sua gestione che andava a terminare in detto giorno, memore dei precedenti in cui in analoghe circostanze non vi erano stati problemi nel passaggio di consegne con il medesimo, esso ricorrente aveva acconsentito “a ritenere la
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congruità della consistenza ATM rispetto a quanto risultante da remoto, riservandosi di verificare essa al primo carico a compiersi” (v. pag 3 del ricorso); che il lunedì successivo, aveva eseguito le ordinarie attività di sportello, monitorandone da remoto la consistenza ATM e rilevando come la stessa risultasse essere più che sufficiente per le consuete operazioni di prelievo operate dalla clientela; che in data 6 aprile 2022, esso ricorrente aveva “ricevuto una provvista dedicata al caricamento ATM che appariva essere ancora ben fornito e, eseguito il carico, anche in tale occasione gli era stato impossibile effettuare il programmato controllo del reale ammontare del denaro di che trattasi poiché la macchina conta banconote era ancora mal funzionante” (pag. 3 e 4 del ricorso); che, nell'attesa della successiva provvista di suo carico programmata per il
15.4.2022, era accaduto che il 14.4.2022 taluni clienti avessero segnalato la mancata Parte erogazione di denaro da parte dell' . e, rilevato che da remoto vi era annotazione di una giacenza di banconote in esso per euro 14.050,00 ed ipotizzando che il problema potesse derivare da una banconota inceppata, egli si era attivato per programmare l'apertura dell'ATM: una volta tirati fuori i cassetti, si era però reso conto che al loro interno vi erano solo euro 750,00, con una differenza di consistenza ingiustificata pari ad euro 13.300,00; che, certo della estraneità del a simile evenienza, aveva CP_2
immediatamente informato il Direttore di Gestione Operativa della filiale di Lecce dott.
ascrivendo l'accaduto ad una anomalia del sistema che aveva Parte_4 determinato il disallineamento tra la giacenza fisica e quella visibile sull'applicativo ed aveva prontamente avviato la procedura onde pervenire alla risoluzione dell'anomalia; che, “effettuati però i controlli ed acquisita in esito certezza che non vi era alcuna anomalia di sistema e che l'ammanco era invece reale” egli aveva “notiziato telefonicamente il di quanto occorso sentendosi da questi replicare - senza CP_2
alcuna esitazione e con argomentare molto convincente - che aveva compreso come avesse potuto concretizzarsi l'ammanco durante la sua gestione”; che in particolare il
“accollandosi ogni connessa responsabilità e garantendo la pronta risoluzione CP_2 del problema”, aveva giustificato l'occorso riferendo quanto segue: “aveva avviato una operazione di carico ATM riponendo le banconote sul tavolo adiacente la macchina e che aveva poi dovuto sospendere la stessa per l'ingresso all'interno dell'ufficio di un
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cliente che avrebbe dovuto effettuare un prelievo di contante pari ad € 13.300,00; a quel punto, aveva consegnato al cliente detto importo utilizzando parte delle banconote già destinate al carico dell'ATM senza però concludere a livello operativo il prelievo dal deposito di quest'ultimo; che, rimasto poi da solo, aveva concluso l'operazione di carico
ATM inserendo nel sistema la somma precedentemente annotata al momento in cui aveva preparato le banconote da utilizzare all'uopo, senza ricordarsi che da esse mancavano quelle precedentemente stornate e consegnate a detto cliente” (v. pag 4 e 5 del ricorso).
Parte ricorrente ha poi rilevato che, a fronte delle giustificazioni fornite dal CP_2
rispetto al predetto disallineamento tra la giacenza fisica e quella visibile sull'applicativo e considerato che “mai nel corso del suo ventennale trascorso lavorativo si era trovato in situazioni del genere, era stato assalito dal panico pensando che quanto avvenuto avrebbe potuto avere inevitabili ripercussioni tanto per sé che per lo stesso e, CP_2
sempre credendo che questi gli avesse detto la verità, gli aveva chiesto di attivarsi per il ripristino dell'ammanco” (v. pag 5 del ricorso); che, il aveva allora suggerito CP_2 al che la migliore versione da fornire sarebbe stata quella dell'andare a Parte_1
sostenere che le banconote mancanti erano state dimenticate nel cassetto, sollecitando contestualmente il deducente a procurarsi la relativa provvista non disponendo della stessa e della quale assicurava la pronta restituzione”; che il ancora credendo Parte_1
alla buona fede del e travolto dal timore che l'ammanco emerso fosse CP_2
riconducibile al suo operato, il 15.4.2022 aveva chiesto e ottenuto dai suoi genitori
[...]
e l'accredito della somma di € 13.300,00 attraverso due distinte CP_3 CP_4
operazioni di pari importo ed aveva comunicato alla filiale di Lecce che tutto era stato risolto, avendo rinvenuto in un cassetto della sua scrivania prima di allora non aperto, le banconote delle quali aveva il giorno prima denunciato la mancanza nell'ATM, rappresentando che le stesse erano state lì riposte dal il quale nella fretta non CP_2
gli aveva riferito detto particolare, così rappresentando l'avvenuto ripristino fisico delle banconote nell'ATM, la normale ripresa dell'attività dello stesso e la non necessità di registrare l'ammanco riferito precedentemente nella procedura movimento fondi, con conseguente cristallizzazione delle giacenze disponibili all'interno dell'ufficio, poi verificata nello stesso giorno dal Direttore della Gestione Operativa della filiale di Lecce
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dott. e dalla sua collaboratrice all'uopo recatisi in loco. In Parte_4 CP_5
esito al ricorrente era pervenuta una mail con la quale è stato notiziato che, stante
l'avvenuta risoluzione del problema, la procedura prima aperta in relazione al denunciato ammanco era stata chiusa”; che il 16.4.2022, previa espressa autorizzazione del aveva prelevato dal conto di questi - sul quale era confluita nelle more la CP_2
occorrente liquidità - il complessivo importo di € 13.300,00 con due distinte operazioni recanti importi differenti, che aveva poi provveduto a restituire ai suoi genitori;
che, con mail pervenuta il 6.5.2022 a firma del responsabile delle risorse umane dott. Per_1
esso ricorrente era stato convocato per il 9.5.2022 presso la filiale di Lecce onde sostenere un colloquio con il funzionario Fraud Management dott. che, in quel Persona_2 contesto, presente anche il l'istante aveva inizialmente confermato la versione CP_2 già fornita dell'avvenuto ritrovamento in data 15.4.2022 delle banconote mancanti nell'ATM dell'ufficio postale di Marina di Leuca il 14.4.2022; successivamente, preso atto dalle dichiarazioni del che l'ammanco non era dipeso da alcun errore dello CP_2 stesso ma vi era effettivamente stato e che questi ne era stato l'autore (perché per quanto appreso ludopatico), esso ricorrente si era reso conto in quel momento di essere stato raggirato dal fin dall'inizio - vale a dire fin dal momento del passaggio di CP_2
consegne, la cui materiale realizzazione aveva inteso con ogni “sotterfugio evitare speculando sull'ascendente derivante dall'essere suo superiore gerarchico nonché sul rapporto amicale più che di colleganza intrattenuto - e, amareggiato per essere stato utilizzato quale semplice pedina funzionale all'ordito disegno fraudolento e deluso della condotta assunta dal collega che egli, credendo in buona fede alla sua versione, aveva cercato in ogni modo di aiutare, ha ammesso quale fosse stata la effettiva esplicazione dei fatti in esame” (v. pag. 5, 6 e 7 del ricorso).
Parte ricorrente rilevava infine che, in data 7 luglio 2022, aveva ricevuto una contestazione disciplinare nella quale gli era stato addebitato di aver omesso di svolgere in autonomia le necessarie verifiche di consistenza delle banconote e del caricamento
ATM sia il 2 che il 4 aprile 2022, il tentativo di simulare il rinvenimento del denaro contante in un cassetto nonchè le operazioni di prelievo poste in essere al fine di occultare l'ammanco; che, con lettera del 5 agosto 2022, gli era stato comunicato il provvedimento
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di licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi degli art. 54, comma 4°, lett. a), c)
e k) e 80, lett. e) del C.C.N.L. applicabile.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare negli uffici, per intempestività, per insussistenza del fatto contestato e per sproporzione della sanzione adottata (analoga alla sanzione comminata per la posizione ben più grave del collega , in mancanza di un comportamento doloso da parte del dipendente CP_2
e di un pregiudizio effettivo in capo alla società.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare illegittimo e, comunque, annullare per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, l'impugnato licenziamento ovvero dichiararne
l'inefficacia e per l'effetto: condannare controparte ai sensi dell'art. 18 co. 4 S.L. novellato alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento e fino
a quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge;
gradatamente: condannare controparte, ai sensi dell'art. 18 co. 5 S.L. novellato, al pagamento in favore del sig. di una indennità risarcitoria onnicomprensiva, nella misura di Parte_1 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - entità massima contemplata dall'ordinamento, ovvero nell'altra differente che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dei parametri all'uopo a valutarsi;
ancora gradatamente;
condannare controparte, ai sensi dell'art. 18 co. 6 S.L. novellato, al pagamento in favore del sig. di una indennità risarcitoria onnicomprensiva, nella misura di dodici mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto - entità massima contemplata dall'ordinamento, ovvero nell'altra differente che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dei parametri all'uopo a valutarsi”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 6 marzo 2023, eccependo in via preliminare la improcedibilità del ricorso per violazione del termine dilatorio a comparire di cui all'art. 1, comma 48, della legge n°92/2012; nel merito deduceva la legittimità della sanzione espulsiva oggetto di impugnazione, considerata la gravità delle condotte fraudolente e incompatibili con la gestione dei servizi bancari e di maneggio
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denaro, condotte che avevano determinato la irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario.
Con ordinanza del 3 agosto 2023, il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava la illegittimità del licenziamento comminato al con lettera del 5 agosto 2022, Parte_1
condannando alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro nonché al CP_1 pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione e relativi versamenti previdenziali e assistenziali.
Con atto depositato l'1 settembre 2023, proponeva opposizione avverso la CP_1 predetta ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n°92/2012. Nel merito sottolineava come il aveva violato disposizioni aziendali, favorendo la Parte_1
sottrazione/distrazione di denaro e prestandosi ad azioni del tutto contrarie ai propri doveri, quali il tentativo di occultare l'illecito nonché la reticenza nelle iniziali dichiarazioni rese il 9 maggio 2022 al funzionario della Funzione di Fraud Management.
Con sentenza n°2026 del 21 giugno 2024, il Tribunale di Lecce, in integrale riforma dell'ordinanza emessa il 1 settembre 2023, accoglieva l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, rigettava il ricorso avverso il licenziamento intimato da Controparte_1
in data 5 agosto 2022, compensando interamente le spese di lite delle due CP_1
fasi di giudizio.
Con atto depositato l'11 luglio 2024, ha proposto reclamo avverso la Parte_1
suddetta sentenza ex art. 1, comma 58, della legge n°92/2012.
A sostegno del reclamo ha dedotto che il Tribunale aveva inopinatamente ritenuto di rivedere la decisione precedentemente adottata, sulla scorta di una errata valorizzazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 54 sub VI del CCNL di cat. e di una altrettanto errata enfatizzazione dei precedenti della Suprema Corte intervenuti nello specifico ambito: partendo dall'esame della sentenza della Suprema Corte n°5677/2024, il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'illecito disciplinare di cui all'art. 54, 6° comma, lett. k) del
C.C.N.L (contestato al ricorrente) non fosse condizionato dalla preventiva verifica di quel
“forte pregiudizio”, realizzato o potenziale, richiesto invece dal disposto dell'art. 54, 6° comma, lett. c) ( non contestato al ricorrente).
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ha inoltre rilevato che il Tribunale era pervenuto ad una rilettura della “condotta Parte_1 tenuta dal ricorrente il 15.4.2022” nonché degli “ulteriori artifici da lui posti in essere il giorno successivo per ripianare l'ammanco provocato dal collega ”, CP_2
sostenendo che detti suoi comportamenti avrebbero costituito “plurime condotte dolosamente finalizzate ad occultare al proprio datore di lavoro le violazioni dei doveri
d'ufficio poste in essere sia dallo stesso ricorrente (nelle due occasioni in cui ometteva di accertare la consistenza di banconote dell'ATM) sia, in modo indubbiamente ben più grave, dal collega , che tale ammanco di cassa ha pacificamente provocato”. Il CP_2
Tribunale, pur affermando che fosse da “escludere un coinvolgimento del ricorrente nell'originaria condotta distrattiva del (mai contestata al ricorrente)”, aveva CP_2
tuttavia finito con l'asserire che le condotte poste in essere dal ricorrente tra il 15 ed il 16 aprile 2022 costituiscono plurimi atti dolosi giacché finalizzati a nascondere al proprio datore di lavoro le ripetute violazioni dei doveri di ufficio poste in essere dallo stesso ricorrente e dal collega (seppure di diversa gravità e disvalore anche in punto di CP_2 elemento psicologico), connotando il suddetto disvalore “di maggiore gravità”.
Il Tribunale aveva quindi ritenuto che “tali plurime condotte poste in essere dal ricorrente sono di gravità tale da integrare le violazioni previste dalla lett. K comma VI dell'art. 54
CCNL di categoria: “fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”; che, così agendo, il avrebbe “privilegiato la tutela della Parte_1
propria posizione e di quella del collega rispetto agli interessi dell'azienda, così compromettendo in modo irreparabile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro” e ribadendo la irrilevanza della “assenza di pregiudizio effettivo o potenziale atteso che tale elemento è estraneo alla fattispecie prevista dalla lett. K contestata al ricorrente”.
Parte reclamante ha censurato il predetto percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, ritenendolo carente e lacunoso, e pertanto illegittimo perché contrastante con la necessitata attività di integrazione della norma di cui all'art. 2119 cod. civ. che “deve essere in ogni caso elaborata attraverso un accertamento da parte del Giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri l'astratta
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corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo” (da Cass.
30461/2021) - attività integrativa che se fosse stata svolta, come avrebbe dovuto essere, previa esatta individuazione delle modalità di esplicazione delle condotte attenzionate nel duplice loro connotato materiale e volitivo, avrebbe certamente escluso, secondo parte reclamante, la ravvisabilità nella vicenda di alcuna giusta causa di licenziamento.
ha pertanto replicato le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo Parte_1
del primo grado di giudizio. si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'udienza del 6 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte reclamante, a sostegno dell'impugnazione del licenziamento in esame, richiama anche il percorso motivazionale contenuto nella ordinanza del 3 agosto 2023 ( poi riformata con la sentenza impugnata), con la quale, all'esito della fase sommaria, il
Tribunale aveva ritenuto la illegittimità del provvedimento datoriale espulsivo.
In detta ordinanza, il Tribunale, dopo aver ascritto “a negligenza e non ad una volontà dolosa di occultare ammanchi di cassa” il comportamento tenuto dal sia il 2 che Parte_1
il 6 aprile 2022, aveva attenzionato la successiva condotta assunta dal lavoratore il 15 ed il 16 aprile 2022 ed aveva escluso che quest'ultima potesse rientrare nelle ipotesi comportamentali tipizzate dall'art. 54, co. 6°, del CCNL di cat. alle lett. a), c) e k).
In particolare, con riferimento all'illecito disciplinare previsto dall'art. 54, co. 6°, lett. k, aveva escluso la configurabilità dello stesso nella fattispecie, affermando essersi trattato
“di una singola condotta dolosa (e non di una pluralità di atti dolosi) compiuta senza danno economico o di immagine e senza creare disservizio, atteso che la mail con la falsa dichiarazione è stata inviata dal ricorrente ai propri superiori contestualmente al ripristino dell'ammanco, quando il servizio ATM era già operativo”, concludendo quindi
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per la sanzionabilità del lavoratore con provvedimento conservativo, tenuto presente il principio di gradualità o proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Secondo parte reclamante il suddetto percorso argomentativo è corretto, considerato che il non appena avuta contezza, in data 14 aprile 2022, della effettiva esistenza Parte_1 dell'ammanco di che trattasi, aveva immediatamente notiziato di tanto il datore di lavoro;
che, inoltre, egli non aveva rivestito il ruolo di protagonista nella vicenda per la quale è causa “(ruolo proprio invece del , il quale aveva ideato e programmato il tutto, CP_2
ivi compresa la falsa rappresentazione degli eventi dolosamente propinatagli con fare magistrale) ma invece quello di vittima dello stesso perché da questi tratto in CP_2
inganno una prima volta il 2.4.2022, in occasione del passaggio di consegne, e poi ancora il 14.4.2022 quando, informato dallo stesso della emersione Parte_1 dell'ammanco nell'ATM, lo aveva giustificato con una sua dimenticanza inducendo questi - in preda al panico per il timore di poter essere coinvolto disciplinarmente per non aver compiuto la prescritta verifica di cassa il 2.4.2022 - a coadiuvarlo nel ripianare
l'ammanco ed a fornire all'azienda una versione inveritiera di quanto accaduto al momento del suo insediamento nell'ufficio di Santa Maria di Leuca e, ancora, eguale certezza che l'ammanco era derivato da una mera disattenzione dello stesso e CP_2
non da altro. Il deducente, abboccando da sprovveduto all'esca fornitagli da quest'ultimo e perché davvero impaurito dalle conseguenze che avrebbero potuto determinarsi in suo capo dalla emersione della sua suddetta omissione nel riscontrare
l'effettiva quantità di contante presente nell'ATM il 2.4.2022, si è così prestato a riferire falsamente a controparte che l'ammanco già denunciato era in realtà insussistente stante
l'avvenuto rinvenimento all'interno dell'ufficio della provvista mancante e ad industriarsi nel reperimento di questa - come richiestogli da il quale se ne è CP_2
fatto poi integrale carico” (v. pag. 52 e 53 dell'atto di reclamo).
Orbene, partendo proprio dalla ricostruzione dei fatti dedotta da parte reclamante, si osserva quanto segue.
In data 2 aprile 2022, in occasione del passaggio di consegne, non aveva potuto Parte_1
“procedere alla verifica della consistenza delle banconote presenti nell'ATM in quanto per un verso la macchina conta banconote era mal funzionante, per altro verso la
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macchina risultava caricata al limite massimo possibile contenendo oltre duemila banconote tra tagli da € 20,00 e da € 50,00; per altro verso ancora il ripeteva CP_2 insistentemente di avere fretta e che tutto era a posto” (v. pag. 3 del ricorso di primo grado). acconsentiva comunque “a ritenere la congruità della consistenza ATM Parte_1
rispetto a quanto risultante da remoto, riservandosi di verificare essa al primo carico a compiersi” (v. pag 3 del ricorso). Il lunedì successivo (4 aprile 2022) eseguiva le ordinarie attività di sportello, monitorandone da remoto la consistenza ATM e rilevava come la stessa risultasse essere più che sufficiente per le consuete operazioni di prelievo operate dalla clientela.
In data 6 aprile 2022, riceveva “una provvista dedicata al caricamento ATM Parte_1
che appariva essere ancora ben fornito e, eseguito il carico, anche in tale occasione gli era impossibile effettuare il programmato controllo del reale ammontare del denaro di che trattasi poiché la macchina conta banconote era ancora mal funzionante” (pag. 3 e
4 del ricorso).
In attesa della successiva provvista programmata per il 15.4.2022, in data 14.4.2022 taluni Parte clienti segnalavano la mancata erogazione di denaro da parte dell' .; Parte_1
rilevato che da remoto vi era annotazione di una giacenza di banconote in esso di €
14.050,00 ed ipotizzando che il problema potesse derivare da una banconota inceppata, si attivava per programmane l'apertura: una volta tirati fuori i cassetti, lo stesso si rendeva conto che al loro interno vi erano solo € 750,00, con una differenza di consistenza ingiustificata pari ad € 13.300,00. Il reclamante, sempre in data 14 aprile 2022, informava il Direttore della Gestione Operativa della Filiale di Lecce che, a causa di una anomalia del sistema, si era determinato il predetto disallineamento tra la giacenza fisica e quella visibile sull'applicativo e chiedeva di avviare le procedure per la risoluzione della anomalia.
Dal 2 aprile al 14 aprile 2022, il quindi non procedeva alla apertura dell'ATM Parte_1
per verificare il reale ammontare delle banconote presenti, verifica che, al momento delle consegne ( il 2 aprile 2022), si era riservato di fare al primo carico di sua competenza ( poi effettuato il 6 aprile 2022), e tanto perché la macchina conta banconote sarebbe stata
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mal funzionante. Riusciva tuttavia a fare la predetta verifica in data 14 aprile 2022 quando alcuni clienti segnalavano la mancata erogazione di banconote da parte dell'ATM.
Secondo quanto dedotto da parte reclamante, ascrivendo l'accaduto ad una Parte_1
anomalia del sistema, che aveva determinato il disallineamento tra la giacenza fisica e quella visibile sull'applicativo, aveva avviato la procedura onde pervenire alla risoluzione del problema;
“effettuati però i controlli ed acquisita in esito certezza che non vi era alcuna anomalia di sistema e che l'ammanco era invece reale” egli aveva notiziato
“telefonicamente il di quanto occorso sentendosi da questi replicare che aveva CP_2 compreso come avesse potuto concretizzarsi l'ammanco durante la sua gestione”.
In particolare, secondo quanto dedotto da parte reclamante, ( durante la CP_2
telefonata del 14 aprile 2022), accollandosi ogni connessa responsabilità e garantendo la pronta risoluzione del problema, aveva giustificato quanto accaduto riferendo a Parte_1
che, in data 2 aprile 2022, egli aveva avviato una operazione di carico ATM, riponendo le banconote sul tavolo adiacente la macchina;
che aveva poi dovuto sospendere l'operazione per l'ingresso all'interno dell'ufficio di un cliente che avrebbe dovuto effettuare un prelievo di contante pari ad € 13.300,00 e che, a quel punto, aveva consegnato al cliente detto importo utilizzando parte delle banconote già destinate al carico dell'ATM, senza però concludere a livello operativo il prelievo dal deposito di quest'ultimo; che, rimasto poi da solo, aveva concluso l'operazione di carico ATM inserendo nel sistema la somma precedentemente annotata al momento in cui aveva preparato le banconote da utilizzare all'uopo, senza ricordarsi che da esse mancavano quelle precedentemente stornate e consegnate a detto cliente (v. pag 4 e 5 del ricorso del primo grado di giudizio).
Orbene non si ha motivo di dubitare della buona fede del nelle condotte tenute Parte_1
tra il 2 e il 14 aprile 2022 (prima della telefonata predetta che ci sarebbe stata tra CP_2
e , condotte comunque negligenti in quanto egli, non solo ha certificato una Parte_1 giacenza di denaro nell'AT.M non riscontrata, ma, nei giorni successivi, non si è attivato per la predetta verifica, chiedendo la risoluzione della problematica relativa al dedotto mal funzionamento della macchina contamonete – non risulta, in ogni caso, alcuna
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segnalazione della problematica-, mal funzionamento che comunque non gli ha impedito, in data 14 aprile 2022, la verifica in questione.
Non si ritiene invece che possa essere riconosciuta la buona fede con riferimento alle condotte successive al momento in cui avrebbe fornito le giustificazioni rispetto CP_2
al predetto disallineamento ( telefonata del 14 aprile 2022). Anche ammesso che il fosse certo della veridicità delle giustificazioni date dal durante la Parte_1 CP_2
telefonata del 14 aprile 2022, egli era comunque consapevole del comportamento illecito del ( pur ritenendolo colposo) e, ciò nonostante, ha posto in essere una serie di CP_2
condotte volte ad occultare alla datrice di lavoro sia la commissione del fatto illecito commesso dal collega che le proprie condotte negligenti tenute nel periodo dal 2 al 14 aprile 2022.
Afferma il reclamante che aveva allora suggerito al che la migliore CP_2 Parte_1 versione da fornire sarebbe stata quella dell'andare a sostenere che le banconote mancanti erano state dimenticate nel cassetto, sollecitando contestualmente il deducente
a procurarsi la relativa provvista non disponendo della stessa e della quale assicurava la pronta restituzione;
che il ancora credendo alla buona fede del e Parte_1 CP_2 travolto dal timore che l'ammanco emerso fosse riconducibile al suo operato, il
15.4.2022 ha chiesto e ottenuto dai suoi genitori e Controparte_3 CP_4
l'accredito della somma di € 13.300,00 attraverso due distinte operazioni di pari importo ed ha comunicato alla filiale di Lecce che tutto era stato risolto, avendo rinvenuto in un cassetto della sua scrivania prima di allora non aperto, le banconote delle quali aveva il giorno prima denunciato la mancanza nell'ATM, rappresentando che le stesse erano state lì riposte dal il quale nella fretta non gli aveva riferito detto particolare, CP_2 così rappresentando l'avvenuto ripristino fisico delle banconote nell'ATM, la normale ripresa dell'attività dello stesso e la non necessità di registrare l'ammanco riferito precedentemente nella procedura movimento fondi, con conseguente cristallizzazione delle giacenze disponibili all'interno dell'ufficio, poi verificata nello stesso giorno dal
Direttore della Gestione Operativa della filiale di Lecce dott. e dalla sua Parte_4 collaboratrice all'uopo recatisi in loco (v. 4 e 5 dell'atto di reclamo.); che CP_5
il 16.4.2022, previa espressa autorizzazione del aveva prelevato dal CP_2 Parte_1
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conto di questi - sul quale era confluita nelle more la occorrente liquidità - il complessivo importo di € 13.300,00 con due distinte operazioni recanti importi differenti, che ha poi provveduto a restituire ai suoi genitori.
In definitiva il reclamante era consapevole dell'ammanco, quanto meno colposo, posto in essere dal quando, una volta ottenuto dai suoi genitori l'accredito della somma CP_2 di € 13.300,00 attraverso due distinte operazioni di pari importo, comunicò falsamente alla filiale di Lecce che la problematica era stata risolta in quanto aveva rinvenuto in un cassetto della sua scrivania, prima di allora non aperto, le banconote delle quali aveva il giorno prima denunciato la mancanza nell'ATM, rappresentando che le stesse erano state lì riposte dal il quale nella fretta non gli aveva riferito detto particolare. CP_2
Il dal 14 aprile 2002 fino 6 maggio 2022 ( giorno in cui venne convocato presso Parte_1 la filiale di Lecce dal Fraud Management, ove rese all'inizio dichiarazioni false, continuando a sostenere il ritrovamento delle banconote nel cassetto), si adoperò ( con comportamenti commissivi – prelievi e comunicazione del 15 aprile 2002 alla Filiale di
Lecce nella quale riferiva che la problematica era risolta - ed omissivi- mancata ritrattazione delle false dichiarazioni rese in ordine alla vicenda-) affinchè la società datrice di lavoro non venisse a conoscenza dell'illecito disciplinare posto in essere da un dipendente che rivestiva una funzione apicale nell'organigramma aziendale ( direttore di ufficio postale), e tanto non solo per favorire il ma anche per timore di essere CP_2 ritenuto corresponsabile del predetto illecito (v. sopra “travolto dal timore che l'ammanco emerso fosse riconducibile al suo operato”).
Inoltre, anche in sede di audizione da parte del Fraud Management in data 6 maggio 2022, continuò a sostenere la falsa rappresentazione dei fatti di cui sopra ( Parte_1
rinvenimento delle banconote nel cassetto) e, solo quando ammise che CP_2
l'ammanco non era dipeso da alcun errore dello stesso ma vi era effettivamente stato, ritrattò la dichiarazione relativa al predetto ritrovamento.
Quanto alla ascrivibilità delle plurime e reiterate condotte di favoreggiamento nell'illecito disciplinare ( consistente nella sottrazione del denaro dalle casse dell'ufficio postale, sottrazione che si è protratta per il periodo dal 2 al 15 aprile 2022), tenute dal reclamante, si rileva che dette condotte sono sussumibili nell'ipotesi di cui alla lett. K dell'art 54,
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comma 6, del C.C.N.L. di settore, che prevede la sanzionabilità con la sanzione espulsiva dei “fatti o atti dolosi, anche di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
In ogni caso, si osserva che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, “in materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario” ( ordinanza n°28492/2018).
Orbene, nella fattispecie, il reclamante ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, attraverso le predette false narrazioni ( sia in data 14 aprile 2022 che durante la sua audizione del 6 maggio 2022), volte ad impedire alla società reclamata di avvedersi della condotta illecita di un suo dipendente, dipendente che aveva la responsabilità contabile e gestionale di una unità produttiva ed era addetto a funzioni che comportavano il maneggio di denaro. Ha, in definitiva, tentato di inibire alla società reclamata l'esercizio del potere disciplinare ( sia che si trattasse di un ammanco doloso che di un - ritenuto - ammanco colposo), con il potenziale rischio ( pregiudizio) di continuare a mantenere in essere un rapporto lavorativo ( quello con nonostante le gravi violazioni contestate al CP_2
dipendente. Inoltre la condotta illecita del si è fermata alla soglia del tentativo Parte_1
solo perché lo stesso ha ammesso che il rinvenimento delle banconote nel CP_2
cassetto era falso e, quindi, non è neanche ravvisabile una resipiscenza da parte del che possa in qualche modo attenuare la sua responsabilità disciplinare. Parte_1
Seppure la condotta reticente e le dichiarazioni false rese dal al datore di lavoro Parte_1
siano parzialmente comprensibili sotto il profilo umano in considerazione di uno stato soggettivo di timore di subire conseguenze sanzionatorie, ciò non di meno il comportamento esigibile dall'azienda nei confronti di un lavoratore con analoghe competenze e grado di responsabilità sarebbe stato un comportamento improntato a lealtà
e collaborazione con il proprio datore di lavoro, la tutela dei cui interessi doveva assumere
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valenza prioritaria sia rispetto al proprio timore di subire conseguenze pregiudizievoli sul piano disciplinare, sia rispetto alla solidarietà nei confronti di un collega che aveva posto in essere una condotta pericolosa per la tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale, anche nei confronti della clientela;
invece la mancanza di onestà intellettuale e di coraggio nell'assumersi le proprie responsabilità ha fatto legittimamente ritenere all'azienda che il potesse essere complice del nell'occultare il pregresso ammanco o Parte_1 CP_2
quanto meno che egli fosse del tutto inidoneo a garantire in futuro la correttezza del proprio operato, in tal guisa connotandosi di oggettività e prevedibilità l'inesorabile elisione, in capo a parte datoriale, del vincolo di fiducia nei confronti del dipendente, alla stregua di mansioni di indubbia delicatezza per gli interessi aziendali.
Il provvedimento espulsivo impugnato va ritenuto pertanto legittimo e proporzionato all'illecito disciplinare contestato, con conseguente rigetto dell'appello.
In considerazione degli esiti contrastanti delle due fasi del primo grado di giudizio, si stima conforme ad equità la compensazione anche delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso dell'11 luglio 2024 da nei confronti di avverso la sentenza n°2026/2024 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) compensa tra le parti le spese di questo grado.
Così deciso in Lecce il 16 giugno 2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi
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